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Document 52002DC0181

Comunicazione della Commissione sulla riforma della politica comune della pesca (Calendario)

/* COM/2002/0181 def. */

52002DC0181

Comunicazione della Commissione sulla riforma della politica comune della pesca (Calendario) /* COM/2002/0181 def. */


COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE sulla riforma della politica comune della pesca (Calendario)

INDICE

1. INTRODUZIONE

2. OBIETTIVI DELLA POLITICA COMUNE DELLA PESCA

3. RIFORME

3.1. Conservazione delle risorse e gestione della pesca

3.2. Impatto della politica di conservazione sulla flotta peschereccia

3.3. Accesso alle acque e alle risorse

3.4. Controllo ed esecuzione

3.5. Pesca internazionale

3.6. Acquacoltura

3.7. La dimensione sociale della politica comune della pesca

3.8. Gestione economica della pesca nell'Unione

3.9. Efficacia e partecipazione nel processo decisionale

3.10. Revisione

4. CONCLUSIONI

1. INTRODUZIONE

La normativa comunitaria in vigore prevede l'attuazione di una riforma della politica comune della pesca (PCP) nel corso del 2002. Essa stabilisce inoltre che entro il 31 dicembre 2002 il Consiglio decida sull'adozione di qualsiasi modifica eventualmente necessaria, in particolare sull'accesso ad alcune acque comunitarie [1].

[1] Articolo 14 del regolamento (CEE) n. 3760/92 del Consiglio, del 20 dicembre 1992, che istituisce un regime comunitario della pesca e dell'acquicoltura, GU L 389 del 31.12.1992, pag. 1.

Nel marzo del 2001, la Commissione ha pubblicato la relazione sullo stato della pesca nella Comunità [2] prevista dall'attuale normativa e un Libro verde sul futuro della politica comune della pesca [3] che, illustrando le carenze e le sfide della PCP, presenta un certo numero di soluzioni atte a realizzarne la riforma.

[2] SEC(2001) 418, 419, 420, del 20.3.2001.

[3] COM(2001) 135 def., del 20.3.2001.

La prima carenza della PCP riguarda lo stato allarmante di molti stock, per i quali sono stati superati i limiti di sicurezza biologica. Negli ultimi 25 anni, le dimensioni degli stock e gli sbarchi sono drasticamente diminuiti. Per molti stock demersali importanti dal punto di vista commerciale, il numero di esemplari adulti nei primi anni '70 era circa il doppio rispetto alla fine degli anni '90. Se le tendenze attuali si confermeranno, si assisterà al totale esaurimento di molti stock ittici comunitari [4].

[4] Un elenco degli stock ittici comunitari il cui stato supera attualmente i limiti di sicurezza biologica figura nell'allegato I.

La capacità di pesca delle flotte comunitarie, nel contempo, è di gran lunga superiore a quella necessaria per sfruttare in modo sostenibile le risorse alieutiche disponibili. Secondo quanto suggerito dai pareri scientifici più recenti formulati dal CIEM, il livello della mortalità per pesca dei principali stock ittici comunitari andrebbe ridotto in misura compresa tra circa un terzo e la metà, a seconda del tipo di pesca praticata (pesci piatti, altre specie demersali, specie pelagiche) e della zona interessata, così da garantire un'attività di pesca sostenibile.

Accanto al progressivo depauperamento delle risorse di base e alla sovraccapacità delle flotte, la maggior parte del settore peschereccio comunitario versa in una situazione di fragilità economica, di scarsa redditività finanziaria e di costante calo dell'occupazione. Nel periodo 1990-1998 si è registrata una perdita di 66.000 posti di lavoro nel comparto catture, pari ad una contrazione globale del 22%. Nello stesso periodo, l'occupazione nel comparto trasformazione è diminuita del 14%.

Le disposizioni riguardanti il controllo e l'esecuzione attualmente in vigore non sono bastate a garantire condizioni di parità nell'Unione ed hanno così messo a repentaglio la credibilità della stessa PCP.

I soggetti interessati non sono stati sufficientemente coinvolti nel processo di elaborazione strategica ed oggi questo loro mancato coinvolgimento compromette il sostegno e l'osservanza delle misure di conservazione adottate.

Nell'ultimo ventennio il contesto internazionale è drasticamente cambiato. Le aspirazioni legittime di molti paesi in via di sviluppo a dare impulso alla loro industria peschiera e le esigenze di sviluppo sostenibile e di pesca responsabile impongono nuove sfide alla PCP.

La crescente domanda di pescato e i prezzi elevati connessi alla scarsità del prodotto hanno messo al riparo i pescatori dagli effetti della diminuzione degli stock. Tale tendenza dovrebbe ridurre la necessità di un sostegno finanziario pubblico a favore dell'industria peschiera.

Sulla base del Libro verde, la Commissione ha avviato un'ampia consultazione con tutti i soggetti interessati. Nel giugno del 2001, essa ha organizzato a Bruxelles un'udienza pubblica. Gli Stati membri, le autorità regionali e locali, le agenzie nazionali, le industrie della pesca, della trasformazione e dell'acquacoltura, gli operatori, i pescatori sportivi, le organizzazioni non governative che si occupano delle politiche dell'ambiente e dello sviluppo e altre parti interessate [5] hanno presentato alla Commissione oltre 300 osservazioni sul Libro verde.

[5] La consultazione ha dimostrato che esiste un ampio consenso a favore di una riforma sostanziale degli strumenti esistenti ai fini di una migliore conservazione delle risorse, di un più vasto coinvolgimento delle parti interessate e di una maggiore equità per quanto concerne il controllo e l'applicazione delle norme.

Nel corso del 2001, vari dibattiti hanno avuto luogo nell'ambito del Consiglio "Pesca" sulla base del Libro Verde. Nel gennaio 2002, il Parlamento europeo ha adottato una risoluzione in cui sollecita "una politica della pesca fondata su una gestione razionale e responsabile delle risorse che si basi sulla tutela degli stock ittici e sul mantenimento dei modi di vita delle persone che dipendono tradizionalmente dal mare, salvaguardando il principio fondamentale che discende da tali obiettivi, e cioè la stabilità relativa; una politica che promuova un regime equo e giusto di distribuzione delle risorse ittiche secondo le esigenze specifiche delle regioni che dipendono dalla pesca e che sia imparziale, stabile, attuabile e sottoposto al controllo comunitario". A seguito della pubblicazione del Libro verde anche il Comitato economico e sociale e il Comitato delle regioni hanno emesso un loro parere.

Il dibattito sul futuro della PCP ha messo in luce più chiaramente non solo i difetti e i punti di debolezza sistemici insiti in tale politica, quali la scarsa applicazione delle norme, la mancanza di una prospettiva di gestione pluriennale, la sovraccapacità della flotta e il coinvolgimento insufficiente delle parti interessate, ma anche sfide esterne che la Comunità dovrà affrontare nei prossimi anni, tenuto conto delle nuove tendenze della pesca a livello mondiale.

È inoltre emerso un ampio consenso sull'incapacità dell'attuale strategia di invertire le crescenti minacce a stock ittici importanti e di offrire sostenibilità economica al settore pesca.

Il dibattito sulla riforma, infine, ha dimostrato chiaramente che la futura PCP avrà successo solo se la sostenibilità ambientale, economica e sociale verrà posta al centro dei suoi obiettivi e se i principi di una gestione efficace - quali l'apertura, la partecipazione, la responsabilità, l'efficacia e la coerenza - riceveranno piena attuazione. Su tale base sarà possibile costruire un ampio consenso tra i diversi soggetti e parti interessate.

L'eccessivo sfruttamento degli stock ittici costituisce una grave minaccia per lo sviluppo sostenibile a livello mondiale. Tale preoccupazione è stata identificata nella strategia comunitaria per lo sviluppo sostenibile e il Consiglio europeo di Göteborg ha chiesto che la riforma della PCP "affronti la questione della pressione globale delle attività di pesca adattando lo sforzo di pesca dell'Unione europea al livello delle risorse disponibili, tenendo conto dell'impatto sociale e della necessità di evitare lo sfruttamento eccessivo". È questa la sfida a cui le presenti proposte devono rispondere.

Le sfide attuali e, in particolare, la situazione critica di molti stock impongono una riforma completa ed urgente della PCP.

Scopo della presente comunicazione è illustrare il programma d'azione della Commissione per tale riforma, unitamente ad un suo schema di attuazione.

2. OBIETTIVI DELLA POLITICA COMUNE DELLA PESCA

La futura PCP dovrà avere obiettivi e principi chiari e coerenti. Sarà inoltre necessario determinare i suoi principali settori di attività e le sue priorità.

La riforma dovrà portare ad una nuova PCP in grado di favorire uno sviluppo sostenibile a livello ambientale, economico e sociale, il che sarà possibile mediante misure miranti a promuovere:

* attività responsabili e sostenibili nei settori della pesca e dell'acquacoltura che contribuiscano alla salute degli ecosistemi marini;

* un'industria della pesca e dell'acquacoltura economicamente vitale e competitiva, con conseguenze vantaggiose per i consumatori;

* un tenore di vita equo per la popolazione dipendente dalle attività di pesca.

Affinché la PCP funzioni in modo efficace, è essenziale che essa faccia propri i principi di una buona gestione. La nuova PCP, pertanto, dovrà mirare a garantire:

* l'apertura e la trasparenza, in particolare migliorando la qualità e la trasparenza dei pareri e dei dati scientifici in base ai quali vengono adottate le decisioni strategiche;

* la partecipazione, mediante un coinvolgimento più forte e più ampio dei soggetti interessati, dalla fase di elaborazione a quella di attuazione strategica, anche a livello locale e regionale;

* l'attendibilità, tramite una definizione più chiara delle responsabilità a livello europeo, nazionale e locale;

* l'efficacia, mediante processi decisionali il cui esito sia adeguatamente valutato, controllato e rispettato, e

* la coerenza con altre strategie comunitarie, in particolare con le politiche riguardanti l'ambiente e lo sviluppo, in un'ottica transettoriale.

In questa nuova veste, la PCP dovrà dare la priorità alle azioni descritte nei paragrafi seguenti.

3. RIFORME

3.1. Conservazione delle risorse e gestione della pesca

La politica comune della pesca ha come evidente priorità una maggior efficacia nella conservazione e nella gestione delle risorse alieutiche. Si tratta di un prerequisito ai fini del raggiungimento di altri obiettivi.

Gli scopi della nuova strategia della Commissione in materia di gestione della pesca sono:

* reimpostare la gestione secondo una logica a più lungo termine, volta a garantire una pesca sostenibile in grado di produrre rese elevate;

* gestire lo sforzo di pesca in linea con opportunità di cattura sostenibili, cosa che richiederà un'immediata e significativa riduzione dello sforzo di pesca;

* includere le considerazioni ambientali nella gestione della pesca, contribuendo in particolare alla protezione della biodiversità;

* passare ad un approccio ecosistemico della gestione della pesca;

* fare il miglior uso possibile delle risorse catturate ed evitare gli sprechi;

* sostenere la formulazione di pareri scientifici di alto livello qualitativo.

La Commissione ritiene che i suddetti obiettivi dovrebbero essere il punto di partenza per la gestione della pesca nelle acque comunitarie ed internazionali.

Per realizzarli, essa propone:

Un nuovo quadro normativo pluriennale per la conservazione delle risorse e la gestione della pesca

La Commissione propone l'adozione di piani di gestione pluriennali per stock commerciali o gruppi di stock. Tali piani:

* si baseranno sui metodi e sui pareri scientifici migliori attualmente disponibili ed elaborati allo scopo di garantire uno sfruttamento sostenibile;

* saranno coerenti con l'approccio precauzionale [6], in quanto miranti ad evitare il rischio di esaurimento, in particolare mantenendo entro livelli di sicurezza a lungo termine le dimensioni degli stock e gli indici di mortalità per pesca [7];

[6] "L'approccio precauzionale alla gestione della pesca" implica una gestione fondata sul principio che l'insufficienza di dati scientifici adeguati non può giustificare il rinvio o la mancata adozione di misure di conservazione delle specie bersaglio, di quelle associate o dipendenti e di quelle non bersaglio, nonché del loro ambiente. Tale azione dovrebbe essere proporzionale al livello di protezione prescelto, fondata su una stima dei benefici potenziali e dei costi connessi all'azione o all'assenza di azione e soggetta a revisione, alla luce di nuovi dati scientifici.

[7] Vedasi anche la comunicazione della Commissione sul principio di precauzione, COM(2001)def. del 2.2.2000.

* verranno concepiti in modo da garantire una ricostituzione sicura degli stock depauperati;

* terranno conto dell'esigenza di conservare la biodiversità e di minimizzare l'impatto sugli habitat;

* entro i suddetti limiti, verranno concepiti in modo da garantire rese elevate e stabili.

Essi terranno inoltre conto delle conoscenze pertinenti in materia di operazioni di pesca e dell'esigenza di gestire tale attività in determinate zone, per gruppi di stock. Verranno prese in considerazione le esigenze specifiche delle regioni ultraperiferiche dell'Unione conformemente all'articolo 299, paragrafo 2, del trattato.

Detti piani, in particolare, definiranno:

* obiettivi di gestione per gli stock interessati, in termini di dimensioni della popolazione e di tassi di mortalità per pesca;

* norme che prevedano il ricorso a metodi dettagliati di determinazione delle catture e di limitazione dello sforzo di pesca, così da rendere possibile il raggiungimento dei suddetti obiettivi a lungo termine sulla base delle informazioni disponibili più recenti riguardanti lo stato degli stock.

Ove necessario, i piani fisseranno inoltre opportune norme per la protezione delle specie non commerciali, in particolare i cetacei e gli altri mammiferi marini, nonché degli uccelli marini.

Nel caso in cui sia stato concordato un piano di gestione pluriennale, il Consiglio fisserà il TAC e i limiti dello sforzo di pesca per il primo anno di attività, sulla base di quanto disposto dal piano stesso, nonché dei pareri scientifici più recenti riguardanti lo stato degli stock. Il Parlamento europeo verrà per la prima volta coinvolto in questo processo. Per gli anni successivi, l'attuazione del piano sarà affidata alla Commissione, assistita dal comitato di gestione.

Gli Stati membri saranno responsabili della suddivisione dei contingenti e dello sforzo di pesca tra i pescherecci.

Il potenziamento delle misure tecniche

Nell'intento di aumentare le rese e di migliorare la sostenibilità delle attività di pesca riducendone l'impatto sull'ecosistema, la Commissione proporrà misure regolamentari miranti a ridurre le catture degli esemplari più giovani, le catture accessorie in attività di pesca multispecifiche e i rigetti. Tali misure includeranno:

* l'introduzione di attrezzi da pesca più selettivi - ad esempio, reti a maglie più larghe, pezze a maglie quadrate e reti selettive - e cambiamenti nella progettazione e nell'armamento di tali attrezzi al fine di migliorarne la selettività;

* restrizioni all'attività di pesca volte a proteggere il novellame, le specie non bersaglio e gli habitat sensibili;

* la definizione di taglie minime di sbarco, in linea con la selettività dell'attrezzo utilizzato;

* il divieto su base sperimentale di effettuare "rigetti in mare", in cui, grazie ad appositi incentivi economici, campioni rappresentativi di pescherecci verrebbero incoraggiati a trattenere tutto il pesce catturato;

* l'introduzione mirata di incentivi economici che promuovano l'uso di metodi di pesca più selettivi.

Alla luce dell'evoluzione degli stock, degli sviluppi scientifici, dei cambiamenti nei metodi di pesca e della messa a punto di nuovi attrezzi, si procederà ad una revisione costante delle misure adottate e alla formulazione delle proposte eventualmente necessarie.

La Commissione inviterà inoltre l'industria peschiera ad elaborare, a complemento delle norme comunitarie, un codice di condotta volontario per la riduzione dei rigetti. Predisporrà anche un sistema di controllo scientifico e tecnico dei metodi di pesca che causano tali rigetti e continuerà a sollecitare la formulazione di pareri su eventuali misure di riduzione. Infine, elaborerà relazioni periodiche sui progressi effettuati in tale direzione.

La pesca industriale

La pesca destinata alla produzione di farine di pesce dovrebbe orientarsi nella misura del possibile verso le specie ittiche per le quali non esiste un mercato volto al consumo umano diretto. L'applicazione delle misure di gestione adottate dalla Comunità ha già ridotto considerevolmente le catture accessorie di altre specie che sono invece destinate a tale mercato.

La pesca industriale, come gli altri tipi di pesca, sarà soggetta all'applicazione delle misure di conservazione e di gestione adottate nel quadro della PCP, compresi i piani di gestione pluriennali.

La Commissione chiederà al CIEM di effettuare una valutazione dell'impatto della pesca industriale sugli ecosistemi marini. Essa continuerà inoltre a sorvegliare le attività di pesca industriale per garantire che il loro impatto sulle specie ittiche destinate al consumo umano e su altre specie marine rimanga limitato. Verrà inoltre proposto di migliorare la gestione di quegli stock ittici che, come il melù, presentano un interesse tanto a fini industriali che per il consumo umano.

La gestione della pesca nel Mediterraneo

Per il Mediterraneo valgono i principi generali della politica di gestione della pesca comunitaria. In tal caso, tuttavia, la loro applicazione deve tener conto delle caratteristiche specifiche della regione.

La Commissione propone di intraprendere le azioni seguenti:

* l'ipotesi di un'iniziativa coordinata, da parte degli Stati membri interessati, per l'istituzione di zone di pesca protette più ampie;

* l'introduzione di sistemi di gestione a livello comunitario per stock altamente migratori e altri stock comuni, ad esempio alcune specie di piccoli pesci pelagici e demersali;

* una revisione delle misure tecniche di conservazione attualmente in vigore per il Mediterraneo, ad esempio quelle riguardanti le dimensioni delle maglie e le taglie minime di sbarco, così da garantire coerenza con la gestione a livello comunitario sopra descritta;

* l'adozione di piani di gestione degli stock comuni basati su una limitazione dello sforzo;

* l'incoraggiamento della cooperazione nel Mediterraneo, anche tra le stesse associazioni di pescatori;

* una gestione a livello nazionale di tutti gli altri aspetti concernenti la zona delle 12 miglia;

* iniziative comunitarie volte al rafforzamento della cooperazione internazionale per la gestione della pesca nella regione, in particolare attraverso le organizzazioni regionali di pesca interessate.

L'integrazione della dimensione ambientale nella gestione della pesca

In linea con gli impegni assunti dalla Comunità sulla biodiversità e la tutela dell'ambiente, come convenuto ai Consigli europei di Cardiff e Göteborg [8], la Commissione terrà conto dell'impatto ambientale ed ecosistemico in tutte le azioni descritte nella presente comunicazione. In particolare, essa prenderà in considerazione gli aspetti riguardanti l'ambiente e la biodiversità all'atto dell'elaborazione dei piani di gestione pluriennali. La riduzione dello sforzo di pesca e la ricostituzione degli stock sono le misure più importanti per ripristinare l'integrità dell'ecosistema.

[8] COM(1999)363 "Gestione alieutica e conservazione della natura", COM(2001)143 "Elementi di una strategia di integrazione delle esigenze connesse alla tutela dell'ambiente nella politica comune della pesca" e COM(2001)162, Vol. IV, "Piano d'azione a favore della biodiversità - Pesca".

In vista di proporre l'adozione di una serie preliminare di indicatori d'impatto ambientale agli inizi del 2003, la Commissione procederà ad una loro prima definizione sulla base dei progressi compiuti dagli organismi competenti, inclusa l'Agenzia europea per l'ambiente. Tali indicatori verranno utilizzati per misurare l'efficacia delle azioni di gestione nella risoluzione dei problemi ambientali.

La Commissione raccomanda una strategia a lungo termine per promuovere la protezione di alcune specie vulnerabili - quali i cetacei, gli squali, le razze e gli uccelli marini - e degli habitat, ad esempio mediante l'introduzione di restrizioni all'uso di determinati attrezzi, l'istituzione di zone vietate e il ricorso a fermi stagionali. Nel 2002 essa proporrà, come primi provvedimenti, misure volte a garantire la protezione degli squali nel quadro del piano internazionale d'azione della FAO sull'argomento, incluso il divieto di praticare il "finning" (asportazione delle pinne e abbandono delle carcasse in mare) su tale specie nelle acque comunitarie, misure volte a ridurre le catture accessorie di cetacei e, infine, un programma di conservazione riguardante gli uccelli marini.

Inoltre, la Commissione incoraggerà e sosterrà gli Stati membri nell'adempiere compiutamente ai loro obblighi di tutela delle specie e degli habitat marini nel quadro delle direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE, avviando all'occorrenza un'azione a livello comunitario.

Un piano d'azione per il miglioramento dei pareri scientifici in materia di gestione della pesca

In aggiunta al sostegno continuativo riservato alla ricerca alieutica nell'ambito del sesto Programma quadro, la Commissione ritiene necessario adottare misure volte a migliorare la qualità e la tempestività dei pareri scientifici forniti agli amministratori del settore e ad offrire il necessario sostegno finanziario. Pareri scientifici affidabili e coerenti sono essenziali ai fini di un'efficace gestione della pesca. Tali misure comprenderanno:

* il miglioramento della raccolta dei dati, che sarà estesa per includere l'impatto ambientale;

* un più ampio sostegno a livello nazionale e comunitario per le attività scientifiche svolte all'interno degli organismi di consulenza e l'applicazione di metodi appropriati di convalida e di revisione inter pares;

* il potenziamento delle strutture comunitarie di consulenza scientifica, in particolare del Comitato scientifico per la pesca e l'acquacoltura (CSPA);

* un più stretto coordinamento tra la Commissione e i laboratori nazionali di ricerca sulla pesca in materia di priorità e di assegnazione delle risorse nel settore;

* la creazione, a lungo termine, di un Centro europeo di valutazione e gestione nel settore pesca, che riunisca gli esperti scientifici a livello comunitario.

3.2. Impatto della politica di conservazione sulla flotta peschereccia

Le limitazioni dello sforzo di pesca sono una componente essenziale dei piani di gestione pluriennali di cui al precedente paragrafo e diverranno progressivamente il principale strumento di gestione per la pesca multispecifica. Esse in generale richiederanno una riduzione dell'attività della flotta esistente. I pareri scientifici raccomandano attualmente una riduzione fino al 60% dello sforzo di pesca in numerosi comparti alieutici comunitari di primaria importanza. Nel caso in cui le limitazioni dello sforzo rientrino in un piano di gestione pluriennale che preveda una riduzione significativa della mortalità per pesca, la riduzione dell'attività risulterà anch'essa considerevole [9], con ovvie ripercussioni sulla capacità della flotta.

[9] Nel caso dei piani di ripopolamento per il merluzzo e il nasello, ad esempio, la riduzione media dello sforzo di pesca per le flotte interessate è del 43% (COM(2001) 724 def. dell'11.12.2001).

La riduzione della capacità della flotta in risposta alle limitazioni dello sforzo di pesca dovrebbe rientrare nelle competenze degli Stati membri. Il ruolo della politica comunitaria relativa alle flotte consisterà pertanto nel creare un contesto favorevole a tale riduzione della capacità.

Una capacità eccedentaria della flotta peschereccia non solo costituisce un rischio per la sopravvivenza degli stock ittici ma produce effetti economici negativi nel settore alieutico. Tale eccesso riduce infatti la capacità di ciascun peschereccio di rimanere redditizio, il che a sua volta riduce la possibilità di sostenere i costi di ammodernamento necessari al mantenimento della competitività. Una riduzione globale del livello di capitale impiegato nel settore delle catture è il primo passo fondamentale verso un migliore rendimento economico.

Gli aiuti pubblici agli investimenti in favore della flotta peschereccia risultano controproducenti rispetto a questo obiettivo. Essi promuovono un'offerta eccessiva di capitale riducendo artificialmente i costi e i rischi di investimento. Ciascun peschereccio sovvenzionato riduce la produttività e la redditività di tutti gli altri pescherecci dediti allo stesso tipo di pesca. I pescherecci sovvenzionati e quelli non sovvenzionati condividono le stesse zone di pesca e gli stessi mercati, con una conseguente distorsione della concorrenza. Gli aiuti agli investimenti per nuovi pescherecci riducono inoltre l'efficienza del sostegno pubblico volto a ridurre la capacità della flotta.

La Commissione propone le seguenti misure:

Nuove norme sulla concessione di aiuti alle flotte

* Restrizioni agli aiuti a favore dell'ammodernamento, del rinnovo e dell'esportazione dei pescherecci.

Gli Stati membri non possono legittimamente aspettarsi che i fondi assegnati al rinnovo e all'ammodernamento della flotta nell'ambito della programmazione dello SFOP possano ancora essere destinati a tale scopo una volta esaurito il POP IV al termine del 2002. L'articolo 3, paragrafo 4, dell'attuale regolamento SFOP (2792/1999) stabilisce che "per il restante periodo di programmazione non ancora contemplato da un programma pluriennale di orientamento approvato dalla Commissione, gli elementi di programmazione sono puramente indicativi". Pertanto, una volta trascorso tale termine, gli eventuali fondi di questo genere saranno disponibili per la riprogrammazione in altri settori.

Vista l'urgente necessità di ridurre lo sforzo di pesca, il ricorso ad aiuti pubblici per nuovi pescherecci o per rendere più efficienti quelli esistenti può essere controproducente e non è più giustificabile. La Commissione propone pertanto di

- eliminare la possibilità di concedere aiuti pubblici per immettere nuova capacità;

- sopprimere gli aiuti pubblici a favore dell'esportazione di pescherecci o dell'istituzione di imprese a capitale misto con i paesi terzi;

- limitare gli aiuti pubblici per l'ammodernamento della flotta a misure riguardanti la sicurezza a bordo, la selettività delle tecniche di pesca o il miglioramento della qualità della produzione e non la potenza motrice o la stazza [10] (detti aiuti, peraltro, dovrebbero essere subordinati al rispetto delle limitazioni concernenti la capacità complessiva della flotta);

[10] Gli investimenti aventi come risultato un aumento della capacità delle navi in termini di stazza o di potenza, o riguardanti il motore, lo scafo o gli spazi interni della nave non possono essere invocati per giustificare un sostegno pubblico. La Commissione potrebbe decidere di stabilire un elenco di investimenti ammissibili ai regimi di aiuti pubblici.

- adeguare i programmi degli Stati membri previsti nel quadro dello Strumento finanziario di orientamento della pesca (SFOP) in modo da rendere prioritarie misure di riduzione permanente della capacità di pesca.

* Misure speciali per i pescherecci interessati dai piani di gestione pluriennali:

- i pescherecci costretti a ridurre la loro attività di oltre il 25% secondo quanto disposto dai piani di gestione pluriennali potranno beneficiare di un aumento del 20% sui premi alla demolizione disponibili nel quadro dello SFOP;

- partendo dall'ipotesi che gli importi inizialmente destinati all'esportazione o alle società miste vengano riprogrammati a favore della demolizione di pescherecci, la Commissione ritiene che un importo supplementare di 272 milioni di euro destinato a misure di demolizione sarà necessario nel corso del periodo 2003-2006 per l'attuazione dei piani di gestione pluriennali; tenuto conto del calendario applicabile per la riprogrammazione dei fondi, 32 milioni di euro saranno messi a disposizione come sostegno supplementare per il 2003. Per i 240 milioni residui, gli Stati membri saranno invitati a riprogrammare gli importi stanziati a titolo dei Fondi strutturali nel contesto della revisione intermedia;

- sarà possibile ricorrere al cofinanziamento comunitario degli aiuti pubblici a favore di programmi di riduzione dell'attività per un anno a decorrere dall'adozione del piano di gestione, purché si dia debita attuazione ad un piano di ristrutturazione in cui sia prevista la demolizione dei pescherecci interessati.

Misure di limitazione della capacità delle flotte

I POP hanno mostrato i loro limiti, rivelandosi uno strumento troppo complicato e non sufficientemente ambizioso per la gestione delle flotte. La Commissione provvederà tuttavia affinché gli Stati membri che in passato non hanno rispettato i propri obblighi in merito al ritiro di capacità dalla flotta siano oggetto di procedure giuridiche adeguate.

Per il futuro, la Commissione propone un sistema semplificato per la limitazione della capacità di pesca.

Nell'ambito di questo sistema verrà fissato un massimale complessivo per la capacità di pesca delle flotte nazionali, al fine di impedire l'espansione delle flotte pescherecce e di garantire che gli Stati membri abbiano assolto ai propri obblighi nell'ambito del POP IV.

Verranno fissati nuovi "livelli di riferimento" per la flotta, basati sugli obiettivi finali del POP IV. Ogni nuova immissione dovrà essere accompagnata da una riduzione di capacità almeno equivalente (rapporto entrate/uscite di 1 a 1). Qualora il ritiro di capacità sia sovvenzionato da aiuti pubblici, in futuro i livelli di riferimento saranno automaticamente adeguati verso il basso di un quantitativo equivalente alla capacità ritirata.

Gli Stati membri la cui flotta non rispetti questi livelli di riferimento o che non adempiano all'obbligo di dichiare la capacità della flotta e il ritiro di capacità sovvenzionato da aiuti pubblici si vedranno revocato ogni contributo pubblico nel quadro dello SFOP, ad eccezione dei normali aiuti alla demolizione, fino a quando non si siano conformati agli obblighi di cui sopra. Il mancato rispetto degli obblighi può inoltre comportare una riduzione nell'assegnazione delle possibilità o dello sforzo di pesca.

Nei prossimi anni (2003-2006), la Commissione e gli Stati membri dovrebbero provvedere a un regolare scambio di informazioni e tenere sotto controllo il processo di riduzione della capacità della flotta peschereccia comunitaria verso livelli più bassi corrispondenti a tassi di mortalità per pesca sostenibili. I progressi effettuati in tal senso saranno valutati con il metodo di revisione inter pares descritto al successivo paragrafo 3.9. Qualora gli Stati membri non rispettino i livelli di riferimento relativi alla capacità della flotta, la Commissione adotterà adeguati provvedimenti.

3.3. Accesso alle acque e alle risorse

L'accesso alle risorse nelle zone comprese tra le 6 e le 12 miglia continuerà ad essere riservato ai pescherecci operanti nelle acque di porti contigui e a quelli che godono di diritti precedentemente acquisiti, in modo da proteggere le aree più sensibili della zona costiera preservando nel contempo le attività di pesca tradizionali in tali aree.

Conformemente agli atti di adesione del 1985 e del 1994, rispettivamente, tutte le flotte degli Stati membri avranno accesso a tutte le acque comunitarie su base non discriminatoria, fatte salve le limitazioni di accesso generali che si applicano in talune zone come lo Shetland box. A partire dal 1° gennaio 2003, l'accesso alle risorse al di là delle 12 miglia sarà determinato sulla base di decisioni del Consiglio conformemente agli obiettivi della PCP.

Le deroghe al principio del libero accesso alle acque comunitarie (quali le norme relative allo Shetland box) dovranno essere oggetto di riesame, così da garantirne il mantenimento solo se introdotte a scopo conservativo.

La Commissione propone di:

* mantenere il regime attualmente applicato alla zona compresa tra le 6 e le 12 miglia;

* per le acque comunitarie che si estendono al di là di tale fascia:

- definire, entro la fine del 2003, norme d'accesso corrispondenti ad esigenze di conservazione reali, revocando quelle eventualmente discordanti;

- completare l'attuale normativa in materia di accesso alla pesca mediante una regolamentazione di tutti gli stock importanti presenti nelle acque comunitarie.

Le possibilità di pesca saranno ripartite tra gli Stati membri conformemente al principio della "stabilità relativa". È tuttavia opportuno che, per ogni stock, la Commissione decida una chiave di ripartizione. Tale decisione dovrebbe inoltre tener conto di eventuali condizioni specifiche di ripartizione, quali le cosiddette «preferenze dell'Aia», eliminando ogni incertezza circa le modalità di applicazione della stabilità relativa. La Commissione ritiene che la suddetta chiave dovrebbe rispecchiare l'evoluzione delle attività di pesca nel tempo, ad esempio basando la ripartizione sulla quota media di catture effettuate nel corso dei cinque o dieci anni precedenti.

3.4. Controllo ed esecuzione

La Commissione propone una nuova regolamentazione per il controllo e l'esecuzione e presenterà un piano d'intervento per la cooperazione tra autorità nazionali.

Nuovo quadro regolamentare per il controllo e l'esecuzione

Il quadro regolamentare previsto risponderà a un'esigenza di semplificazione delle disposizioni vigenti e di miglioramento dei controlli sull'applicazione delle norme previste dalla politica comune della pesca. Esso, inoltre, instaurerà un nuovo equilibrio tra le disposizioni di base adottate dal Consiglio, previa consultazione del Parlamento europeo, e i provvedimenti di attuazione adottati dalla Commissione [11].

[11] Esso offrirà la possibilità di adottare atti di carattere regolamentare e di trasporre le raccomandazioni adottate dalle organizzazioni regionali della pesca secondo le norme di comitatologia.

La Commissione propone:

* una definizione chiara delle responsabilità in materia di controllo ed esecuzione;

* la specificazione delle condizioni di base necessarie per potersi impegnare in attività connesse allo sfruttamento degli stock;

* l'introduzione di norme uniformi per l'applicazione della politica comune della pesca, inclusa la definizione di livelli oltre i quali far scattare eventuali sanzioni e di misure atte a prevenire il protrarsi di gravi infrazioni;

* l'adozione di un quadro normativo comunitario per la cooperazione e il coordinamento tra le autorità nazionali responsabili del controllo e dell'esecuzione e l'elaborazione di un rapporto comunitario di ispezione della pesca;

* una definizione chiara del ruolo della Commissione, che indichi i poteri e gli obblighi degli ispettori comunitari nel corso di operazioni di controllo sullo stato di applicazione delle norme della PCP da parte degli Stati membri;

* la fissazione di norme che consentano l'accettazione, da parte dei tribunali nazionali, dei rapporti di ispezione redatti da ispettori della Comunità o di un altro Stato membro.

Inoltre, a seguito di un esame di fattibilità che sarà condotto nel 2002 in collaborazione con gli Stati membri, la Commissione intende presentare una proposta per la creazione di una struttura ispettiva comune a livello comunitario.

Compensazione e sanzioni

Le misure proposte per aumentare l'efficacia del nuovo quadro regolamentare relativo al controllo e all'esecuzione delle norme includono:

* qualora uno Stato membro non si attenga alle norme previste dalla politica comune della pesca, l'adozione da parte della Commissione di decisioni di risarcimento per la perdita di risorse comuni, in particolare sotto forma di deduzioni imputate sui contingenti assegnati agli Stati membri o, se ciò non è possibile, di una compensazione finanziaria equivalente;

* l'introduzione, in via preventiva, di norme che prevedano, per i pescherecci comunitari responsabili di gravi infrazioni, la sospensione da parte delle autorità competenti dei permessi/licenze di pesca ad essi rilasciati.

La Commissione farà inoltre maggiormente ricorso alle norme del trattato riguardanti le infrazioni commesse dagli Stati membri per quanto attiene gli obblighi di controllo e di rispetto delle norme, inclusa la possibilità di chiedere alla Corte di giustizia l'imposizione di una sanzione forfettaria o di una penale agli Stati membri interessati.

Piano d'intervento per la cooperazione in materia di esecuzione

Il piano elencherà le azioni che le autorità competenti degli Stati membri e la Commissione dovranno realizzare congiuntamente. Tali azioni promuoveranno il coordinamento e la cooperazione tra tutte le autorità coinvolte nel controllo della pesca e contribuiranno ad instaurare nell'intera Comunità una cultura comune per il controllo e l'applicazione delle norme.

Le azioni identificate riguarderanno:

* programmi di controllo specifici per attività di pesca oggetto di piani di recupero (definizione di priorità comuni in materia di ispezioni, di parametri di riferimento e di procedure di ispezione uniformi);

* la formazione e gli scambi di ispettori;

* l'elaborazione di un codice di condotta per le ispezioni in cui siano chiaramente definiti i compiti degli ispettori e le procedure che dovranno essere seguite, nel corso delle ispezioni, sia dagli ispettori che dai comandanti delle navi;

* il rafforzamento dello scambio di informazioni e un più agevole scambio di dati tra le autorità degli Stati membri e gli ispettori;

* la cooperazione tra le autorità incaricate delle ispezioni e quelle responsabili del controllo delle infrazioni, inclusa la creazione di una rete di punti di contatto nazionali.

Struttura ispettiva comune per il settore pesca

La Commissione intende proporre l'istituzione, entro il primo semestre del 2004, di una struttura ispettiva comune a livello comunitario che riunirà gli strumenti nazionali di ispezione e sorveglianza utilizzati nella pesca o in altri settori e ne assicurerà la gestione entro un ambito comunitario. Tale unione di mezzi includerà anche l'attivazione di squadre ispettive multinazionali in acque sia comunitarie che internazionali.

La creazione di una struttura ispettiva comune per il settore pesca si baserà sui seguenti elementi:

* consenso sulla forma, sull'organizzazione, sull'ambito di attività e sui compiti da svolgere;

* definizione dei rapporti tra la struttura, le autorità nazionali e la Commissione;

* associazione delle parti interessate, inclusa l'industria peschiera;

* finanziamento destinato alle ispezioni e alla sorveglianza.

La creazione di una struttura ispettiva comune non modificherà la tradizionale ripartizione delle responsabilità tra gli Stati membri e la Commissione, in base alla quale lo Stato membro è il principale responsabile in materia di controllo ed esecuzione delle norme della PCP mentre alla Commissione spetta il compito di sorvegliare ed assicurare la corretta applicazione della normativa comunitaria.

Misure di attuazione

Le misure di attuazione includeranno le seguenti modalità tecniche:

* Estensione del sistema di controllo dei pescherecci via satellite (SCP):

- dal 1° gennaio 2003, revoca delle esenzioni in vigore (pescherecci operanti esclusivamente in acque territoriali o impegnati in campagne di pesca di durata inferiore alle 24 ore ed estensione a tutti i pescherecci di lunghezza superiore ai 15 metri);

- dal 1° gennaio 2004, estensione a tutti i pescherecci di lunghezza superiore ai 10 metri;

- entro il 2004, l'SCP sarà integrato da un sistema di telerilevamento.

* Introduzione di norme più severe riguardanti l'SCP:

- prevenzione di eventuali falsificazioni tramite l'adozione di specifiche uniformi per tali sistemi, nonché per le apparecchiature collocate a bordo dei pescherecci;

- miglioramento della sorveglianza mediante l'inclusione obbligatoria dei dati riguardanti la velocità e la rotta nei rapporti di posizione e uniformazione della cadenza di presentazione delle relazioni.

* Norme per il dislocamento di osservatori a bordo:

- i compiti degli osservatori a bordo includeranno la registrazione e la segnalazione delle attività del peschereccio, nonché del livello di conformità alle norme applicabili;

- procedure per il dislocamento degli osservatori e le modalità di finanziamento delle spese sostenute nel quadro dei piani di ispezione;

- tali piani saranno proposti caso per caso dalla Commissione qualora altri sistemi di controllo siano ritenuti inadeguati (ad esempio, per verificare il rispetto di un divieto di rigetti in mare, la riduzione delle catture accessorie o di specie non bersaglio o l'utilizzo di attrezzi illegali).

* Introduzione progressiva di giornali di bordo elettronici (registrazione e trasmissione elettronica dei dati sulle attività di pesca) connessi al sistema SCP:

- la Commissione proporrà nuovi progetti pilota entro il 2003;

- introduzione dei giornali di bordo elettronici sulla base dei risultati di tali progetti - sarà facoltativa per tutti i pescherecci, obbligatoria per i pescherecci comunitari di maggiori dimensioni (> 24 m.) e per i pescherecci dei paesi terzi operanti in acque comunitarie.

3.5. Pesca internazionale

In questo settore, le azioni della Comunità avranno lo scopo di promuovere e rafforzare la cooperazione internazionale e di garantire una pesca sostenibile e responsabile fuori dalle acque comunitarie allo stesso titolo che nelle proprie acque. I suoi sforzi saranno volti a garantire lo sfruttamento sostenibile delle risorse alieutiche sia nell'ambito delle proprie attività di pesca esterne che nell'ambito degli scambi internazionali di prodotti della pesca.

Questa nuova impostazione si riflette nei dialoghi politici settoriali bilaterali e/o regionali, che tengono conto degli interessi della Comunità nonché delle legittime aspirazioni di sviluppo dei suoi partner, e che rispettano la prerogativa di questi ultimi di elaborare la propria strategia di sviluppo. La Comunità intende in tal modo contribuire allo sviluppo sostenibile della pesca mondiale e al tempo stesso incoraggiare una maggiore partecipazione e responsabilità degli operatori interessati nonché una maggiore flessibilità e trasparenza, in virtù del principio di una buona gestione. Da ciò risulterà una maggiore coerenza sul piano esterno tra la PCP e le altre politiche comunitarie.

In questo contesto, l'accesso alle acque dei paesi terzi sarà limitato agli stock eccedentari quali definiti nella Convenzione delle Nazioni unite sul diritto del mare (articolo 62).

Saranno intraprese nel quadro di una strategia riguardante la pesca d'altura europea che, proposta dalla Commissione, si articolerà nelle seguenti componenti:

Piano d'intervento per l'eliminazione definitiva delle attività di pesca illegali, non segnalate e non regolamentate.

Includerà iniziative volte a:

* rafforzare e completare l'ordinamento giuridico internazionale allo scopo di abolire il ricorso a pescherecci battenti bandiera di comodo, nonché il sistema degli sbarchi in porti privi di controlli adeguati. Ciò dovrebbe essere possibile, tra l'altro, mediante l'adozione di strumenti internazionali che definiscano sia la nozione di "vincolo reale" dei pescherecci allo Stato di bandiera, così che quest'ultimo possa sottoporli ai debiti controlli, sia i diritti e gli obblighi dei paesi d'approdo, in modo da garantire l'efficacia delle misure di conservazione e di gestione;

* riformare le norme comunitarie riguardanti il controllo delle attività di pesca fuori dalle acque e nei porti comunitari, come specificato al capitolo 3.4.

Piano d'intervento per la promozione, a livello regionale e sottoregionale, della valutazione degli stock accessibili ai pescatori comunitari fuori dalle acque comunitarie

Tale azione dimostrerà l'impegno della Comunità nel contribuire ad una pesca responsabile mediante la sua partecipazione alla valutazione degli stock, a beneficio sia dei pescatori comunitari che dei paesi terzi interessati.

Le iniziative della Comunità saranno intraprese tramite le organizzazioni regionali della pesca competenti e la FAO. La prima sarà avviata nelle acque dell'Africa occidentale. La Comunità intende in tal modo ottenere migliori pareri scientifici sullo stato degli stock prima di concludere nuovi accordi di partenariato con i paesi terzi interessati.

Quadro integrato per la creazione di partenariati nel settore pesca a livello nazionale e/o regionale

L'intervento avrà lo scopo di favorire un dialogo strategico tra la CE e i paesi in via di sviluppo (in particolare, quelli che hanno concluso accordi di pesca con la Comunità) nello spirito dell'accordo di Cotonou (articolo 8), per aiutarli a sviluppare una politica della pesca in grado di migliorare progressivamente la loro capacità di promuovere la sostenibilità in questo settore, contribuendo nel contempo alla realizzazione dei loro obiettivi di sviluppo, in particolare la salvaguardia della qualità, della diversità e della disponibilità delle risorse alieutiche nel quadro della sicurezza alimentare, della riduzione della povertà e dello sviluppo sostenibile.

A tal fine, è necessario che la Comunità identifichi gli strumenti di cooperazione a livello bilaterale e regionale in grado di contribuire al conseguimento di questo obiettivo e di promuovere i vari interventi pubblici a livello europeo e il reciproco interesse delle parti nel realizzare tale sostenibilità. Il quadro integrato definirà gli obiettivi, gli strumenti e le procedure di questa nuova strategia.

In quest'ambito, l'aiuto pubblico comunitario nel quadro degli accordi di pesca dovrebbe essere sempre più destinato ad assistere i paesi partner nell'attuazione di regimi di gestione sostenibile della pesca nonché allo sviluppo del proprio settore alieutico, mentre gli armatori delle navi comunitarie che beneficiano di tali accordi dovrebbero progressivamente assumere una quota più rilevante del costo delle compensazioni finanziarie versate ai paesi partner in cambio dei diritti di pesca.

Questo nuovo partenariato dovrebbe inoltre permettere agli accordi di pesca di beneficiare degli stessi regimi di sorveglianza delle incidenze sociali, economiche e ambientali di cui beneficiano gli altri accordi con i paesi interessati. Nel corso dei dibattiti con i paesi partner, la Commissione procederà a una valutazione d'impatto della sostenibilità degli accordi di pesca sulla base dei migliori dati disponibili.

Avvio di nuove intese strategiche all'interno delle organizzazioni regionali della pesca, in particolare con i paesi costieri in via di sviluppo

Per difendere gli obiettivi legittimi della sua industria peschiera, la CE deve cercare nuove intese con le parti interessate, in particolare con i paesi costieri in via di sviluppo, i quali hanno il suo stesso interesse a promuovere attività di pesca commerciale sostenibili nel quadro delle organizzazioni regionali del settore. Inoltre, per quanto concerne la cooperazione a livello nazionale e/o regionale, la Comunità si adoprerà per convincere i suoi partner ad attuare uno sfruttamento sostenibile delle risorse basato su pareri scientifici attendibili, misure di gestione della mortalità per pesca (quali i TAC e/o le limitazioni dello sforzo di pesca) e un miglioramento dei sistemi di controllo e di esecuzione - condizioni preliminari essenziali per la vitalità e la competitività economica dell'industria peschiera.

3.6. Acquacoltura

Il ruolo della Comunità consiste nel creare le migliori condizioni per uno sviluppo sostenibile dell'acquacoltura europea. Ciò implica, principalmente, un sostegno a favore della ricerca e della definizione di norme ambientali e sanitarie adeguate.

La Commissione propone una strategia mirante a:

* garantire al consumatore la disponibilità di prodotti sani;

* promuovere un'industria "pulita";

* creare occupazione, in particolare nelle zone dipendenti dalla pesca.

Tale strategia dovrà includere, tra l'altro, le seguenti misure:

* definizione di una serie di norme comuni per l'acquacoltura biologica. La domanda di prodotti biologici è in crescita, inclusa quella di pesci "certificati", ma la normativa UE sull'allevamento biologico non include disposizioni specifiche per i prodotti dell'acquacoltura. Un pacchetto minimo di norme comuni adottato a livello europeo eviterà eventuali distorsioni della concorrenza;

* adeguamento delle norme comunitarie concernenti le patologie dei pesci ai recenti sviluppi della produzione, della tecnologia e dei sistemi di gestione e alle nuove tecniche diagnostiche;

* introduzione di norme che tutelino il benessere, le esigenze biologiche e la salute dei pesci allevati; ciò migliorerà l'opinione dei consumatori sull'acquacoltura intensiva e, in alcuni casi, ridurrà l'impatto ambientale o le distorsioni della concorrenza;

* misure volte a ridurre i fenomeni di inquinamento acquatico derivanti dall'acquacoltura, quali l'eutrofizzazione dovuta alle emissioni di nutrienti;

* misure volte a prevenire l'introduzione e la fuga di specie allogene.

3.7. La dimensione sociale della politica comune della pesca

Benché a lungo termine l'adeguamento strutturale proposto sia volto ad agevolare la sostenibilità ambientale, economica e sociale del settore della pesca, a breve termine esso avrà un impatto considerevole su tale settore e sull'economia di un certo numero di zone costiere dipendenti dalla pesca. Sarà dunque necessaria una mobilitazione di fondi pubblici, non solo per accelerare la demolizione dei pescherecci eccedentari ma anche per affrontare i problemi sociali derivanti da tale demolizione.

La sfida consiste nell'aiutare il settore a far fronte alle conseguenze negative a breve termine dei piani di gestione pluriennali destinati ad adeguare lo sforzo di pesca e la capacità della flotta al potenziale produttivo delle risorse esistenti per consentirgli di beneficiare dei vantaggi a più lungo termine derivanti dalla ricostituzione del potenziale bioeconomico.

Impatto socioeconomico dei piani di limitazione dello sforzo di pesca

A questo stadio non è possibile quantificare gli effetti sull'occupazione regionale derivanti dai piani di limitazione dello sforzo di pesca. Particolarmente difficile risulta valutare la perdita potenziale di posti di lavoro causata dalle limitazioni dello sforzo di pesca, dato che:

* la perdita di posti di lavoro dipenderà dall'estensione e dalla portata dei piani di gestione e di limitazione dello sforzo di pesca adottati in ultimo dal Consiglio e dalle decisioni degli Stati membri sulla distribuzione delle limitazioni dello sforzo di pesca tra i diversi gruppi di pescherecci;

* le alternative occupazionali nel settore variano da regione a regione, e in alcune zone i pescatori che perdono l'impiego su un peschereccio non avrebbero difficoltà ad essere assunti su un altro, dato che negli ultimi anni il settore si è trovato ad affrontare gravi problemi di manodopera.

La Commissione ha tuttavia valutato, sulla base delle esperienze relative alla ristrutturazione della flotta spagnola e portoghese precedentemente operante nelle acque del Marocco [12], che queste misure potrebbero interessare un massimo di 28 000 pescatori, pari a circa l'11% degli effettivi occupati in mare [13].

[12] Questa cifra corrisponde a circa 1 posto di lavoro perso per ogni 10 tonnellate di capacità di pesca soppresse.

[13] Sulla base dei dati per il 1998. Ciò corrisponderebbe a una riduzione netta media di 7000 pescatori all'anno sul periodo 2003-2006. Va sottolineato che negli ultimi anni la riduzione occupazionale media osservata nel settore della pesca è stata di 8000 posti di lavoro all'anno.

Una nuova strategia per gestire l'adeguamento strutturale

Al fine di gestire l'adeguamento strutturale che risulterà necessario a seguito della riduzione delle possibilità occupazionali nel settore della pesca derivante dall'impegno sottoscritto a favore di una pesca sostenibile, nonché per migliorare le condizioni di vita e di lavoro nel settore della pesca, la Commissione intende adottare una strategia comprendente i seguenti elementi:

* condurre consultazioni bilaterali con gli Stati membri per valutare il probabile impatto socioeconomico dei piani di limitazione dello sforzo di pesca;

* sulla base di queste consultazioni, formulare un piano di azione volto a contrastare le conseguenze socioeconomiche della ristrutturazione delle attività di pesca;

* riprogrammare l'utilizzo dei Fondi strutturali al fine di sfruttare gli strumenti esistenti per gestire il probabile impatto socioeconomico dei piani di limitazione dello sforzo di pesca;

* elaborare una strategia a lungo termine per lo sviluppo integrato delle zone costiere dipendenti dalla pesca;

* rafforzare il dialogo settoriale;

* valutare le condizioni di lavoro e di sicurezza nel settore della pesca e delle attività di trasformazione ad essa collegate.

Consultazioni bilaterali con gli Stati membri

Benché sia difficile a questo stadio avere un'indicazione precisa delle regioni/aree che sarebbero maggiormente colpite dai piani di limitazione dello sforzo di pesca, la Commissione ammette che queste proposte richiederanno un considerevole sforzo di ristrutturazione. Essa organizzerà dunque consultazioni bilaterali con gli Stati membri sui temi seguenti:

* il probabile impatto occupazionale delle limitazioni dello sforzo di pesca e della riduzione del numero dei pescherecci alla luce dei piani di ripopolamento proposti;

* l'identificazione delle regioni in cui i pescatori potrebbero aver bisogno di un'assistenza particolare per trovare un nuovo lavoro;

* l'eventuale adeguamento dei regimi di aiuto comunitari esistenti (SFOP, FESR, FSE), in particolare nel contesto della revisione intermedia 2003-2004, al fine di migliorare l'efficacia degli aiuti a favore del trasferimento degli addetti del settore verso altri settori e della creazione di nuove opportunità occupazionali.

Verranno prese in debita considerazione le esigenze delle regioni ultraperiferiche.

Piano d'azione volto a contrastare le conseguenze socioeconomiche della ristrutturazione delle attività di pesca

Sulla base di queste consultazioni e non appena avrà ricevuto dagli Stati membri tutte le informazioni necessarie, la Commissione presenterà un piano d'azione volto a contrastare le conseguenze sociali, economiche e regionali legate alla ristrutturazione delle attività di pesca. Questo piano d'azione integrerà e affinerà le stime provvisorie relative alle perdite occupazionali e includerà altresì il fabbisogno finanziario connesso alla riforma della PCP.

Riprogrammare i Fondi strutturali per sfruttare al meglio gli strumenti esistenti

La Commissione inviterà gli Stati membri e le regioni interessate a rivedere le proprie necessità in vista della riprogrammazione dei Fondi strutturali e, ove necessario, l'ammissibilità delle zone dell'obiettivo 2. La revisione intermedia del periodo 2000-2006 prevista per il 2004 offre l'opportunità per tale revisione.

La Comunità già dispone di strumenti di politica strutturale che potranno contribuire ad affrontare i problemi dei pescatori colpiti dalla riconversione del settore. Le seguenti misure sono fin da ora disponibili nel quadro dello strumento finanziario di orientamento della pesca (SFOP):

- cofinanziamento dei regimi nazionali di prepensionamento a favore sia degli armatori desiderosi di ridurre lo sforzo di pesca che degli equipaggi,

- premi individuali per i pescatori impiegati a bordo di navi che hanno cessato l'attività su base permanente,

- premi individuali non rinnovabili per la riconversione dei pescatori,

- premi individuali non rinnovabili alla diversificazione delle attività.

Tali strumenti non vengono attualmente utilizzati in modo intensivo, ma l'adeguamento strutturale su vasta scala ormai necessario nel settore della pesca può comportare un'ulteriore domanda di tale forma di sostegno, almeno nelle zone particolarmente dipendenti dalla pesca.

La proposta di escludere, a partire dal 2003, gli aiuti pubblici al trasferimento di pescherecci, anche nell'ambito di società miste, e gli aiuti alla costruzione di nuove navi, nonché di limitare gli aiuti all'ammodernamento a fini ben circoscritti, avrà come conseguenza che un importo considerevole di aiuti pubblici nell'ambito dello SFOP non potrà essere utilizzato come previsto nell'ambito dei programmi nazionali. Gli Stati membri, cui spetta fissare le priorità relative all'utilizzo dell'insieme dei Fondi strutturali comunitari, dovranno decidere di riassegnare tali stanziamenti in tutto o in parte a misure socioeconomiche.

Circa l'80 % delle zone dipendenti dalla pesca si trovano in regioni degli obiettivi 1 o 2. Ciò significa che in tali zone un sostegno finanziario è programmato a livello regionale per lo sviluppo del settore produttivo (in particolare a favore delle PMI e dell'artigianato o ancora del turismo) e per la riconversione professionale, nell'ambito del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e del Fondo sociale europeo).

Il FSE mette altresì a disposizione fondi per l'adeguamento e l'ammodernamento delle politiche e dei sistemi educativi, di formazione e di occupazione in tutte le regioni della Comunità.

Partendo dal presupposto che gli importi originariamente programmati per la costruzione e l'ammodernamento delle navi (stimati a 460,6 milioni di euro per il periodo 2003-2006) sarebbero riprogrammati a favore di misure socioeconomiche, un importo supplementare di 88 milioni di euro sarebbe necessario per cofinanziare tali misure. Considerando che l'adozione dei piani di gestione e dei piani di limitazione dello sforzo di pesca richiederà un certo tempo, è poco probabile che il sostegno supplementare relativo a misure sociali venga richiesto prima del 2004. Tale sostegno sarebbe dunque finanziato tramite un'ulteriore riprogrammazione dei Fondi strutturali successivamente alla revisione intermedia.

Una strategia per lo sviluppo integrato delle zone costiere dipendenti dalla pesca

Tenuto conto del lungo periodo necessario alla ricostituzione degli stock, occorrerà prevedere una strategia a lungo termine di sviluppo integrato delle zone costiere attualmente dipendenti dalla pesca, da attuare successivamente al 2006, volta a:

* riconoscere il ruolo svolto dai pescatori e dagli altri operatori del settore nella conservazione del patrimonio sociale e culturale delle zone costiere, nel mantenimento delle popolazioni in zone periferiche dove le attività economiche alternative sono scarse e nello sviluppo di attività di sostituzione, in particolare il turismo;

* promuovere lo sviluppo di attività costiere complementari in grado di fornire alternative occupazionali, a tempo pieno o a tempo parziale, alle popolazioni costiere dipendenti dalla pesca.

Rafforzamento del dialogo settoriale

La Commissione inviterà inoltre le parti sociali, in particolare il comitato di dialogo settoriale per la "pesca marittima", a vagliare l'ipotesi di introdurre misure volte a migliorare le condizioni di vita e di lavoro nel settore della pesca. Tale dialogo potrebbe condurre a:

* creare contributi quali la clausola sociale, la cui introduzione negli accordi di pesca comunitari è stata di recente raccomandata dal comitato sopra menzionato;

* garantire una migliore immagine del settore, soprattutto per migliorare l'occupazione dei giovani, stimolando lo sviluppo di una cultura della salute e della sicurezza nell'industria della pesca;

* potenziare il ruolo delle donne, il cui statuto e la cui protezione sociale nell'ambito del settore risultano spesso insoddisfacenti.

Valutazione delle condizioni di lavoro e di sicurezza nel settore della pesca e della trasformazione dei prodotti ittici

Per quanto concerne il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro nel settore della pesca, la Commissione valuterà l'applicazione della normativa comunitaria in materia di sicurezza e di condizioni di lavoro dei pescatori e degli altri addetti dell'industria della pesca, dato che questa attività professionale resta una delle più pericolose, con tassi di incidenti notevolmente più elevati che nel resto del settore primario. Ove necessario, la Commissione presenterà proposte di miglioramento del quadro giuridico pertinente.

3.8. Gestione economica della pesca nell'Unione

La Commissione ritiene che il settore della pesca continui a presentare caratteristiche specifiche che rendono difficile l'introduzione a breve termine di condizioni economiche normali, quali la libera concorrenza tra i produttori e la libertà di investimento. Tali caratteristiche includono lo squilibrio strutturale dovuto alla scarsità delle risorse alieutiche rispetto alle dimensioni e alla potenza delle flotte pescherecce, la costante dipendenza dalla pesca di talune comunità costiere e l'assenza di condizioni di concorrenza analoghe per gli operatori degli Stati membri dovuta alle diverse posizioni nazionali in materia di aiuto pubblico al settore.

Adottando misure destinate a risolvere queste questioni sulla base delle proposte attualmente presentate, la Comunità consentirà l'instaurazione progressiva di un clima più favorevole all'introduzione di condizioni economiche più normali e all'eliminazione degli ostacoli a un'attività economica normale, quali i contingenti nazionali di possibilità di pesca e il principio della stabilità relativa.

Nel contempo, essa dovrebbe studiare in che modo la dimensione economica della gestione della pesca possa contribuire maggiormente agli obiettivi della PCP.

Nel 2002, pertanto, la Commissione organizzerà seminari sulla gestione economica con rappresentanti delle amministrazioni della pesca, gli operatori del settore e altri soggetti interessati, per discutere la possibilità di introdurre, nel quadro dei sistemi di gestione della pesca comunitario e/o nazionali, disposizioni riguardanti:

* un sistema (individuale o collettivo) di scambio dei diritti di pesca;

* il pagamento dei diritti di pesca e/o il recupero dei costi di gestione della pesca dal settore medesimo.

Nel 2003, la Commissione riferirà al Consiglio sull'esito di tali discussioni e ove del caso formulerà proposte o raccomandazioni sul seguito da dare alla questione a livello comunitario e nazionale.

La Commissione provvederà a garantire rigide procedure di esame, controllo e sorveglianza degli aiuti di Stato per evitare impatti negativi sulle risorse alieutiche e per rafforzare il vincolo esistente tra il rispetto degli obiettivi della PCP da parte degli Stati membri e l'approvazione di tali aiuti.

3.9. Efficacia e partecipazione nel processo decisionale

Un adeguamento e un miglioramento della gestione [14] della politica comune della pesca sono necessari non solo per aprire il processo decisionale alle parti interessate, ma anche per promuovere una maggior affidabilità e responsabilità di tutti i soggetti coinvolti.

[14] Per "gestione" si intendono le norme, le procedure e i comportamenti che influiscono sul modo di esercitare i poteri, in particolare per quanto riguarda l'apertura, la partecipazione, la responsabilità, l'efficacia e la coerenza.

La Commissione propone:

L'istituzione di comitati regionali consultivi per la gestione della pesca (CRC) per garantire un maggior coinvolgimento dei soggetti interessati a livello regionale e locale

* I CRC avranno le seguenti funzioni consultive:

- dovranno presentare, di propria iniziativa o su richiesta della Commissione o di uno Stato membro, suggerimenti alla Commissione o agli Stati membri interessati su argomenti relativi alla gestione della pesca;

- dovranno emettere un parere su proposte della Commissione o di uno Stato membro riguardanti la conservazione e la gestione che interessino un tipo di pesca rilevante per la regione presa in considerazione;

- dovranno commentare o raccomandare miglioramenti circa l'applicazione delle norme comunitarie nella regione interessata;

- dovranno intraprendere qualsiasi altra attività necessaria all'adempimento delle suddette funzioni.

* Le norme che regoleranno l'appartenenza ai comitati saranno sufficientemente flessibili da garantire la partecipazione di tutte le componenti aventi un interesse reale per le questioni considerate, benché la configurazione delle parti interessate possa variare in funzione dell'argomento di volta in volta affrontato. Al livello più generale, i comitati riuniranno organizzazioni di pescatori, scienziati, responsabili delle amministrazioni nazionali, regionali o locali competenti, ONG operanti in campo ambientale o in altri settori interessati, rappresentanti delle industrie dell'acquacoltura e della trasformazione, pescatori sportivi, grossisti e operatori della pesca.

* La Commissione e gli Stati membri non saranno vincolati dalle raccomandazioni, dai pareri o dalle relazioni dei comitati regionali consultivi, ma nella motivazione contenuta nelle loro proposte potranno eventualmente spiegare come il parere emesso dal CRC competente è stato considerato.

* Il nuovo regolamento quadro del Consiglio sulla conservazione e la gestione fornirà la base giuridica appropriata per l'istituzione dei CRC e chiarirà i principi che ne disciplineranno il funzionamento.

Una definizione chiara delle responsabilità di gestione, per soddisfare le esigenze di gestione locali ed affrontare efficacemente eventuali situazioni di emergenza

Ai sensi del nuovo regolamento quadro del Consiglio sulla conservazione e sulla gestione, gli Stati membri saranno autorizzati ad adottare misure non discriminatorie di gestione delle risorse alieutiche applicabili a tutti i pescherecci all'interno delle loro zone di 12 miglia, nonché ai pescherecci battenti la loro bandiera in acque rientranti nella loro giurisdizione, purché tali misure siano notificate preventivamente alla Commissione e agli altri Stati membri interessati e siano compatibili con quelle comunitarie corrispondenti (senza essere meno severe o restrittive). La Commissione può esigere l'annullamento di ogni misura non conforme al diritto comunitario.

Uno o più Stati membri saranno inoltre autorizzati ad adottare misure di emergenza, applicabili per non più di tre mesi a tutti i pescherecci nelle acque rientranti sotto la loro giurisdizione, purché tali misure siano preventivamente notificate alla Commissione e agli altri Stati membri e la Commissione non abbia sollevato obiezioni in tal senso entro un breve lasso di tempo.

I poteri della Commissione relativamente all'adozione di misure di emergenza saranno potenziati dall'estensione ad un anno della durata massima di tali misure. Ciò consentirà di disporre di maggior tempo per poter adottare, con le abituali procedure, nuove norme comunitarie atte a rispondere a bisogni contingenti.

L'elaborazione di un codice europeo per una pesca responsabile, con la partecipazione attiva dei pescatori e delle altre parti interessate

Norme volontarie, sotto forma di principi e regole di comportamento per attività di pesca responsabili, quali quelle promosse dalla FAO nel suo Codice di condotta, possono completare i regolamenti in vigore, migliorando l'impegno dei pescatori nei confronti di una pesca responsabile. I rigetti in mare sono uno degli aspetti in cui norme volontarie concordate nel quadro dei futuri CRC possono apportare un valore aggiunto alle norme generali previste dai regolamenti riguardanti le misure di carattere tecnico.

Come primo passo, la Commissione inviterà i soggetti interessati operanti nel quadro del comitato consultivo per la pesca e l'acquacoltura a contribuire all'elaborazione di un codice europeo per una pesca responsabile. Tale codice dovrebbe essere successivamente completato da una serie di migliori prassi regionali, che i CRC competenti dovranno predisporre.

Un dialogo con i soggetti interessati dei paesi terzi

L'azione in oggetto prevede una regolamentazione dei rapporti di dialogo e di consultazione che coinvolga le parti interessate e la società civile dei paesi terzi sulle attività di pesca internazionali della Comunità e, in particolare, sulla negoziazione di partenariati futuri nel settore pesca con i paesi in via di sviluppo.

Delega di poteri e semplificazione delle norme

* La Commissione propone di ricorrere più frequentemente a "regolamenti quadro" che definiscano gli obiettivi, i principi e le norme fondamentali di un dato aspetto della PCP, ad esempio la conservazione, la gestione e il controllo. Su tale base, essa predisporrà norme tecniche e procedurali più dettagliate, con l'assistenza di un comitato composto da rappresentanti degli Stati membri. Tali decisioni di attuazione includeranno, ad esempio, la modifica dei limiti di cattura o di sforzo di pesca per specie oggetto di piani di gestione pluriennali, la trasposizione di raccomandazioni internazionali che diventeranno vincolanti per la Comunità e l'attuazione di norme in materia di controllo ed esecuzione.

* Il cofinanziamento nazionale obbligatorio per progetti finanziati nel quadro dello strumento finanziario di orientamento della pesca (SFOP) non sarà più subordinato ai controlli previsti dalle norme che disciplinano gli aiuti di Stato. In tal modo, l'esborso dei finanziamenti SFOP potrebbe essere più rapido e l'onere amministrativo, sia per gli Stati membri che per la Commissione, ne risulterebbe ridotto.

* A seconda dei progressi della riforma, la Commissione potrebbe proporre di abolire l'obbligo di notifica da parte degli Stati membri per alcuni tipi di aiuti di Stato al settore pesca (in particolare gli aiuti sociali) che non presentano problemi di sorta.

Azioni destinate a promuovere la trasparenza e la revisione inter pares

Un dialogo regolare sull'attuazione della PCP sarà instaurato tra gli Stati membri e la Commissione nel quadro di una procedura di "revisione inter pares". Uno dei temi affrontati sarà la politica della flotta, sulla base dei rapporti preparati dalla Commissione. In quest'ambito, gli Stati membri saranno invitati a presentare le misure nazionali previste per conformarsi agli obblighi comunitari e a rispondere alle domande e osservazioni degli altri Stati membri e della Commissione. La revisione inter pares potrebbe altresì riguardare gli aspetti economici e sociali della gestione della pesca.

* La Commissione migliorerà la trasparenza in materia di attuazione della PCP da parte degli Stati membri pubblicando regolarmente un «bollettino» sul rispetto delle norme, che fornirà dati relativi alle catture nazionali e alle relazioni sulla flotta, alle attività di ispezione e ad altri indicatori pertinenti del rispetto delle norme della PCP. Il bollettino fornirà inoltre informazioni sommarie relative alle procedure di infrazione a carico degli Stati membri.

* La trasparenza delle decisioni assunte nel quadro della politica comune della pesca sarà aumentata con la pubblicazione sistematica, nella Gazzetta ufficiale e su Internet, di tutte le decisioni adottate. I dati aggregati, ad esempio sulle catture, lo sforzo di pesca e la capacità delle flotte degli Stati membri, verranno resi pubblici.

3.10. Revisione

La Commissione propone che gli aspetti della riforma della PCP relativi alla conservazione e alla politica delle flotte siano oggetto di una nuova revisione nel 2008.

4. CONCLUSIONI

La PCP è ad un punto di svolta. Le sfide da affrontare sono urgenti e serie. Gli scarsi risultati oggi ottenuti dalla PCP sul piano della sostenibilità confermano come molti degli strumenti adottati nell'ultimo ventennio abbiano ormai esaurito la loro efficacia. In questa situazione critica occorre un cambiamento decisivo. Riformare gli obiettivi, i principi, le priorità e gli strumenti della PCP è più che mai necessario per avviare uno sviluppo sostenibile e garantire un avvenire sicuro all'industria della pesca europea.

La presente comunicazione contiene il primo nucleo di proposte di riforma, articolate come segue:

* Regolamento del Consiglio relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca, che crei il contesto normativo necessario per l'adozione di misure di conservazione, di adeguamento della capacità di pesca e di controllo ed esecuzione nell'ambito di tale politica. Il regolamento dovrebbe entrare in vigore entro il 1° gennaio 2003.

* Regolamento del Consiglio che istituisce una misura comunitaria di emergenza per la demolizione dei pescherecci nel periodo 2003-2006. Il regolamento dovrebbe entrare in vigore entro il 1° gennaio 2003.

* Regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 2792/1999 del Consiglio che definisce modalità e condizioni delle azioni strutturali nel settore della pesca. Il regolamento dovrebbe entrare in vigore entro il 1° gennaio 2003.

* Piano d'azione per integrare le esigenze connesse alla tutela dell'ambiente nella politica comune della pesca.

* Piano d'azione volto ad eradicare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata.

La Commissione presenterà inoltre proposte legislative e iniziative di altro genere sulla riforma, articolate come segue:

Misure strutturali, economiche e sociali

* Piano d'azione volto a contrastare le conseguenze sociali, economiche e regionali della ristrutturazione del settore alieutico dell'UE. Sarà presentato nel secondo semestre 2002.

* Relazione sulla gestione economica della pesca nell'Unione. La Commissione presenterà la propria relazione alle altre istituzioni europee nel 2003.

Conservazione

* Piano d'azione riguardante il miglioramento dei pareri scientifici per la gestione della pesca. Il piano d'azione sarà presentato nel secondo semestre 2002.

* Piano d'azione riguardante i rigetti in mare. Il piano d'azione sarà presentato nel secondo semestre 2002.

* Piano d'azione per la gestione della pesca nel Mediterraneo. Il piano d'azione sarà presentato nel secondo semestre 2002.

* Codice di condotta per una pesca responsabile in Europa. Il comitato consultivo per la pesca e l'acquacoltura sarà invitato a elaborare tale codice entro il secondo semestre 2002.

Aspetti internazionali

* Piano integrato per l'istituzione di partenariati nel settore pesca a livello nazionale e regionale. Il piano integrato sarà presentato nel secondo semestre 2002.

* Piano d'azione per il miglioramento della valutazione degli stock in acque non comunitarie. Il piano d'azione verrà presentato entro il secondo semestre 2002.

Controllo ed esecuzione

* Piano d'azione per la cooperazione in materia di esecuzione. Il piano d'azione sarà presentato nel secondo semestre 2002.

* Comunicazione relativa a una struttura ispettiva comunitaria comune. La comunicazione sarà presentata entro il secondo semestre 2002. La struttura ispettiva comunitaria dovrebbe essere operativa entro il primo semestre 2004.

Altre misure

* Strategia per lo sviluppo dell'acquacoltura europea. La strategia sarà presentata nel secondo semestre 2002.

* Comunicazione sulla trasparenza, l'attuazione e il rispetto delle norme. La comunicazione sarà presentata nel secondo semestre 2002.

Allegato I

Stato attuale dei principali stock ittici nella Comunità

i) Quadro generale

Le valutazioni del Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare (CIEM) mostrano che, negli ultimi 25 anni, i quantitativi di pesci demersali adulti hanno registrato in molti casi un calo significativo. In media, all'inizio degli anni '70 tali quantitativi erano del 90 % superiori rispetto alla fine degli anni '90. Gli sbarchi sono in generale diminuiti nella stessa proporzione. Per taluni stock come il merluzzo bianco, la diminuzione degli esemplari adulti risulta ancora più netta. Per le specie pelagiche e industriali, la biomassa è aumentata in media del 20% tra la fine degli anni '70 e l'inizio degli anni '80; questa evoluzione si deve almeno in parte alla ricostituzione dello stock di aringhe rispetto ai bassissimi livelli della fine degli anni '70.

In generale, la parte prelevata annualmente dagli stock tende ad aumentare (aumento del tasso di mortalità per pesca); tale tendenza ha provocato un calo dei quantitativi di pesci adulti. Negli ultimi anni, per molti stock il numero di pesci adulti in mare è sceso al di sotto o in prossimità dei livelli richiesti per garantire una probabilità elevata di sostenibilità (livelli di precauzione relativi alla biomassa dello stock), mentre da molto tempo tali livelli venivano abbondantemente superati. Analogamente, molti stock hanno registrato un tasso di mortalità per pesca superiore ai limiti di precauzione, fenomeno che in passato non si verificava.

Dal punto di vista biologico, la sostenibilità di gran parte degli stock sarà compromessa se gli attuali livelli di sfruttamento saranno mantenuti; attualmente, tale rischio è più elevato per gli stock di pesci rotondi demersali, il cui valore commerciale è particolarmente alto.

Migliore è la situazione degli stock pelagici. Con riguardo alle piccole specie pelagiche (aringa, spratto, sgombro, sugarello, acciuga, sardina) e alle specie che alimentano la pesca industriale (busbana norvegese, cicerello), la situazione degli stock non si è in generale deteriorata negli ultimi vent'anni, né soprattutto negli ultimi dieci.

Nel caso delle risorse bentoniche (scampo, pesci piatti), si osserva nel complesso un eccessivo sfruttamento economico, ma a livello biologico la situazione non può essere considerata sistematicamente grave.

Esistono infine altre risorse, tra cui diverse specie di razze e specie minori di pesci piatti (rombo chiodato, rombo liscio, sogliola limanda, passera lingua di cane, limanda, ecc.) che non formano oggetto di una sorveglianza scientifica approfondita, ma che potrebbero rischiare uno sfruttamento eccessivo.

La situazione varia da una zona all'altra, soprattutto in termini di evoluzione apparente della mortalità per pesca sul medio o lungo termine. Nel mar Baltico la situazione attuale non appare più sostenibile. Nel mare del Nord non è stato possibile invertire il declino degli stock di pesci rotondi, né assicurare per la sogliola e la platessa un margine di sicurezza conforme al principio di precauzione che avrebbe al contempo migliorato la situazione economica per questi tipi di pesca. Nelle acque occidentali, i tassi di mortalità per pesca sono aumentati, raggiungendo e in alcuni casi superando i livelli più alti mai registrati nel mare del Nord. Per il Mediterraneo, i dati scientifici disponibili sono meno completi ma si ammette da più parti che molti degli stock più importanti vengono sovrasfruttati.

Riassumendo, molti stock hanno attualmente superato o sono sul punto di superare la soglia di sicurezza biologica. Tali stock sono oggetto di uno sfruttamento eccessivo o sono caratterizzati da scarsi quantitativi di pesci adulti; in alcuni casi, i due problemi coesistono. Per la maggior parte degli stock la situazione attuale non è ancora catastrofica ma, qualora le attuali tendenze dovessero persistere, molti stock si esauriranno. Occorre dunque intervenire d'urgenza per correggere la situazione.

ii) Stock per i quali i pareri scientifici raccomandano piani di ripopolamento

* Melù (stock combinato, I-IX, XII e XIV)

* Merluzzo bianco nel Kattegat

* Nasello nel mare del Nord

* Nasello nello Skagerrak e nel Kattegat

* Nasello nelle acque occidentali (Vb, VI, VII, XII, XIV)

* Merluzzo bianco nelle acque nord-occidentali (Vb, VI, XII, XIV)

* Merluzzo bianco nel mare d'Irlanda (VIIa)

* Merluzzo bianco nelle acque occidentali (VIIb-k, VIII, IX, X, COPACE)

* Merlano nel mare d'Irlanda (VIIa)

* Scampo nel mare Cantabrico (VIIIc)

* Scampo nella zona occidentale della regione iberica (IX, X, COPACE)

* Scampo nel golfo di Biscaglia (VIIIabde)

* Sogliola nella parte settentrionale del golfo di Biscaglia (VIIIab)

* Eglefino nel mare d'Irlanda (VIIa)

iii) Altri stock che hanno superato limiti biologici ragionevoli

* Rana pescatrice nel mare di Norvegia e nel mare del Nord (IIa, mare del Nord)

* Rana pescatrice nella regione iberica (VIIIc, IX, X, COPACE)

* Rana pescatrice nelle acque occidentali (Vb, VI, XII, XIV)

* Rana pescatrice ad ovest dell'Irlanda (VII)

* Rana pescatrice nel golfo di Biscaglia (VIIIabde)

* Sugarello nella zona occidentale della regione iberica (VIIIc, IX)

* Sugarello nelle acque ad ovest della Scozia, ad ovest dell'Irlanda e nel golfo di Biscaglia (Vb, VI, VII, VIIIabde)

* Rombo giallo nel golfo di Biscaglia (VIIIabde)

* Sogliola nella Manica occidentale (VIIe)

* Sogliola nel mar di Norvegia e nel mare del Nord (II, mare del Nord)

* Sogliola nel mar Celtico (VIIfg)

* Platessa nel mar Celtico (VIIfg)

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