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Document 52001XC0403(01)

    Comunicazione della Commissione - Avviso per gli importatori comunitari di taluni prodotti originari della Repubblica popolare cinese assoggettati a contingenti quantitativi

    GU C 103 del 3.4.2001, p. 2–4 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    52001XC0403(01)

    Comunicazione della Commissione - Avviso per gli importatori comunitari di taluni prodotti originari della Repubblica popolare cinese assoggettati a contingenti quantitativi

    Gazzetta ufficiale n. C 103 del 03/04/2001 pag. 0002 - 0004


    Avviso per gli importatori comunitari di taluni prodotti originari della Repubblica popolare cinese assoggettati a contingenti quantitativi

    (2001/C 103/02)

    Conformemente all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 520/94 del Consiglio, del 7 marzo 1994, relativo all'instaurazione di una procedura comunitaria di gestione dei contingenti quantitativi(1), gli importatori comunitari sono informati di quanto segue:

    1. Con il regolamento (CE) n. 542/2001 del 30 marzo 2001 la Commissione europea ha stabilito specifiche modalità per la ridistribuzione nel 2001 dei quantitativi non utilizzati nel 2000 di alcuni contingenti quantitativi comunitari instaurati nei confronti della Repubblica popolare cinese con regolamento (CE) n. 519/94 del Consiglio(2).

    2. La gestione di tali contingenti si effettua mediante applicazione del metodo basato sulla presa in considerazione delle correnti commerciali tradizionali (articolo 2, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 520/94). Secondo tale metodo, i contingenti sono divisi in due parti, una riservata agli importatori tradizionali, l'altra destinata agli altri importatori. Tuttavia, la parte riservata agli altri importatori sarà assegnata su base proporzionale, secondo i quantitativi richiesti; il quantitativo richiesto da un importatore non tradizionale non può superare il quantitativo o il valore indicati per ciascun prodotto nell'allegato I del presente avviso.

    Sono considerati importatori tradizionali quelli che possono dimostrare di avere effettuato importazioni nella Comunità del o dei prodotti oggetto dei contingenti in questione nel corso dell'anno civile 1998 o 1999.

    3. Per partecipare all'assegnazione di tali contingenti gli importatori della Comunità, qualunque sia il loro luogo di stabilimento nella Comunità, possono presentare alle autorità competenti di uno Stato membro di loro scelta un'unica domanda di licenza per ciascun contingente, redatta nella lingua o nelle lingue ufficiali del medesimo Stato membro. L'elenco delle autorità competenti figura nell'allegato II del presente avviso.

    4. Conformemente all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 738/94 della Commissione, del 30 marzo 1994, che stabilisce talune modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 520/94(3), nella domanda di licenza d'importazione figurano solo le seguenti indicazioni:

    a) nome e indirizzo completo del richiedente (compresi numero di telefono, telefax ed eventuale numero di identificazione presso le competenti autorità nazionali), nonché numero di partita IVA, se soggetto a IVA;

    b) periodo contingentale in questione, ossia "quantitativi del 2000 non utilizzati";

    c) se del caso, nome e indirizzo completo del dichiarante o eventuale rappresentante del richiedente (compresi numero di telefono e di telefax);

    d) designazione delle merci, con indicazione:

    - della denominazione commerciale,

    - del relativo codice della nomenclatura combinata (NC),

    - dell'origine e del luogo di provenienza;

    e) quantitativi richiesti, espressi nell'unità utilizzata per la fissazione del contingente;

    f) ripartizione dei quantitativi richiesti per codice NC, se la domanda di licenza riguarda le calzature e se il contingente quantitativo comprende due codici NC;

    g) la seguente dichiarazione, datata e firmata dal richiedente con la trascrizione del suo nome in lettere maiuscole: "Io sottoscritto certifico che le informazioni figuranti sulla presente domanda sono esatte e fornite in buona fede, che sono stabilito nella Comunità europea e che la presente domanda è l'unica presentata da me o a mio nome relativamente al contingente applicabile alle merci ivi descritte.

    Mi impegno a restituire la licenza all'autorità competente per il rilascio entro i dieci giorni lavorativi successivi alla data di scadenza."

    5. Per partecipare all'assegnazione della parte del contingente riservata agli importatori tradizionali, gli importatori corredano la domanda di licenza della copia certificata conforme delle dichiarazioni di immissione in libera pratica, compilate nel corso dell'anno civile 1998 o 1999 a loro nome o a nome dell'operatore di cui hanno ripreso l'attività per l'immissione in libera pratica dei prodotti originari della Repubblica popolare cinese oggetto dei contingenti quantitativi indicati nella domanda di licenza.

    Quale alternativa il richiedente può allegare alla domanda di licenza documenti redatti e certificati dalle competenti autorità nazionali sulla base dei dati doganali di cui dispongono comprovanti che lo stesso richiedente, o l'operatore di cui ha ripreso l'attività, ha effettuato importazioni dei prodotti in questione durante l'anno civile 1998 o 1999.

    In alternativa, il richiedente già titolare di una licenza d'importazione emessa per il 2001 a norma del regolamento (CE) n. 2339/2000 della Commissione(4) per il prodotto cui si riferisce la domanda di licenza può allegare alla stessa una copia della licenza precedente. In tal caso, il richiedente deve indicare nella domanda di licenza il quantitativo globale delle importazioni del prodotto in questione nell'anno del periodo di riferimento scelto.

    6. Per quanto riguarda gli importatori non tradizionali, sono ammessi a chiedere licenze d'importazione soltanto gli importatori che possano dimostrare di aver importato almeno l'80 % del volume del prodotto per il quale hanno ottenuto una licenza d'importazione a norma del regolamento (CE) n. 2201/1999 della Commissione(5).

    7. Le domande di licenza d'importazione possono essere presentate a partire dal giorno successivo alla pubblicazione del regolamento (CE) n. 542/2001 nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, fino alle ore 15 (ora di Bruxelles) del 28 aprile 2001.

    8. Le disposizioni applicabili ai contingenti oggetto del presente avviso figurano nei regolamenti sottoindicati:

    - regolamento (CE) n. 520/94 del Consiglio del 7 marzo 1994 (GU L 66 del 10.3.1994, pag. 1)

    - regolamento (CE) n. 519/94 del Consiglio del 7 marzo 1994 (GU L 67 del 10.3.1994, pag. 89)

    - regolamento (CE) n. 538/95 del Consiglio del 6 marzo 1995 (GU L 55 dell'11.3.1995, pag. 1)

    - regolamento (CE) n. 138/96 del Consiglio del 22 gennaio 1996 (GU L 21 del 27.1.1996, pag. 6)

    - regolamento (CE) n. 738/94 della Commissione del 30 marzo 1994 (GU L 87 del 31.3.1994, pag. 47)

    - regolamento (CE) n. 983/96 della Commissione del 31 maggio 1996 (GU L 131 dell'1.6.1996, pag. 47)

    - Regolamento (CE) n. 542/2001 della Commissione del 30 marzo 2001 (GU L 91 del 31.3.2001, pag. 51).

    (1) GU L 66 del 10.3.1994, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 138/96 del 22 giugno 1996 (GU L 21 del 27.1.1996, pag. 6).

    (2) GU L 67 del 10.3.1994, pag. 89. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1138/98 del 28 maggio 1998 (GU L 159 del 3.6.1998, pag. 1; rettifica in GU L 241 del 28.8.1998, pag. 27).

    (3) GU L 87 del 31.3.1994, pag. 47. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento CE n. 983/96 del 31 maggio 1996 (GU L 131 dell'1.6.1996, pag. 47).

    (4) GU L 269 del 21.10.2000, pag. 28.

    (5) GU L 268 del 16.10.1999, pag. 10.

    ALLEGATO I

    Quantitativo massimo che può essere richiesto da ciascun importatore non tradizionale

    >SPAZIO PER TABELLA>

    ALLEGATO II

    Elenco delle autorità nazionali competenti

    1. BELGIQUE/BELGÏE

    Ministère des affaires économiques Administration des relations économiques 4e division: Mise en oeuvre des politiques commerciales

    Services des licences

    Ministerie van Economische Zaken Bestuur van de Economische betrekkingen, 4e afdeling: Toepassing van de handelspolitiek.

    Dienst Vergunningen

    Generaal Lemanstraat 60, rue Général-Leman 60 , B - 1040 Brussel/Bruxelles Tél./Tel. (32-2) 206 58 16 Télécopieur/Fax (32 2) 230 83 22/231 14 84

    2. DANMARK

    Erhvervsfremme Styrelsen Vejlsøvej 29 DK - 8600 Silkeborg Tlf. (45) 35 46 60 00 Fax (45) 35 46 64 01

    3. DEUTSCHLAND

    Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) Frankfurter Straße 29-35 D - 65760 Eschborn Tel. (49) 619 64 08-0 Fax (49) 619 69 42 26/619 69 08-800

    4. GREECE

    Ministry of National Economy General Secretariat of International Economic Relations

    Directorate for Foreign Trade Issues

    1, Kornarou Street GR - 105-63 Athens Tel. (30-1) 328 60 31/328 60 32 Fax (30-1) 328 60 94/328 60 59

    5. ESPAÑA

    Ministerio de Economía y Hacienda Dirección General de Comercio Exterior Paseo de la Castellana, 162 E - 28046 Madrid Tel. (34) 913 49 38 94/913 49 37 78 Fax (34) 913 49 38 32/913 49 37 40

    6. FRANCE

    Service des titres du commerce extérieur 8, rue de la Tour-des-Dames F - 75436 Paris Cedex 09 Tél. (33 1) 55 07 46 69/95 Télécopieur (33 1) 55 07 46 59

    7. IRELAND

    Department of Enterprise, Trade and Employment Licencing Unit , Block C

    Earlsfort Centre

    Hatch Street

    Dublin 2 Ireland Tel. (353-1) 631 25 41 Fax (353-1) 631 25 62

    8. ITALIA

    Ministero del Commercio con l'estero Direzione generale per la Politica commerciale e la gestione del regime degli scambi - Divisione, VII Viale America 341 I - 00144 Roma Tel. (39) 06 599 31 - 59 93 24 19 - 59 93 24 00 Fax (39) 06 592 55 56

    9. LUXEMBOURG

    Ministère des affaires étrangères Office des licences Boîte postale 113 L - 2011 Luxembourg Tél. (352) 22 61 62 Télécopieur (352) 46 61 38

    10. NEDERLAND

    Belastingdienst/Douane Engelse Kamp 2 Postbus 30003 9700 RD Groningen Nederland Tel. (31-50) 523 91 11 Fax (31-50) 526 06 98/523 92 37

    11. ÖSTERREICH

    Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit Landstrasser Hauptstraße 55/57 A - 1031 Wien Tel. (43) 171 10 23 86 Fax (43) 171 102

    12. PORTUGAL

    Ministério da Economia Direcção-Geral das Relações Económicas Internacionais Avenida da República, 79 P - 1069-059 Lisboa Tel. (351-21) 791 18 00/19 43 Fax (351-21) 793 22 10, 796 37 23 Telex: 13 418

    13. SUOMI

    Tullihallitus Erottajankatu 2 FIN - 00101 Helsinki P. (358) 961 41 F. (358) 9 614 28 52

    14. SVERIGE

    Kommerskollegium Box 6803 S - 113 86 Stockholm Tfn (46-8) 690 48 00 Fax (46-8) 30 67 59

    15. UNITED KINGDOM

    Department of Trade and Industry Import Licensing Branch Queensway House

    West Precinct

    Billingham TS23 2NF United Kingdom Tel. (44-1642) 36 43 33/36 43 34 Fax (44-1642) 53 35 57

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