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Document 52001PC0764
Proposal for a Council Regulation fixing for 2002 the fishing opportunities for deep-sea fish stocks
Proposta di regolamento del Consiglio che fissa per il 2002 le opportunità di pesca degli stock di pesci di acque profonde
Proposta di regolamento del Consiglio che fissa per il 2002 le opportunità di pesca degli stock di pesci di acque profonde
/* COM/2001/0764 def. */
Proposta di regolamento del Consiglio che fissa per il 2002 le opportunità di pesca degli stock di pesci di acque profonde /* COM/2001/0764 def. */
Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che fissa per il 2002 le opportunità di pesca degli stock di pesci di acque profonde RELAZIONE Per stock di acque profonde si intendono gli stock di pesci catturati in acque situate al di là dei principali fondali della piattaforma continentale. Essi vivono sulla scarpata continentale o associati alle montagne sottomarine. Si ritiene che queste specie abbiano una crescita lenta e siano molto vulnerabili se sottoposte ad uno sfruttamento eccessivo. Visto lo sviluppo della pesca delle specie suddette negli ultimi anni, è necessario istituire un sistema di gestione che ne garantisca uno sfruttamento sostenibile. I pareri scientifici formulati dal CIEM e approvati dal CSTEP indicano che le misure di conservazione più adeguate per queste specie consistono nel limitare o ridurre lo sforzo di pesca. Si dovrebbe quindi mettere a punto quanto prima, sulla base dei pareri scientifici suddetti, un sistema di gestione dello sforzo esercitato sulle specie di acque profonde. Comunque, la limitazione delle catture attraverso un regime di quote di pesca é considerata un primo ed utile passo nell'applicazione delle misure di conservazione. Nel Consiglio Pesca del 14-15 dicembre 2000, il Consiglio e la Commissione hanno rilasciato una dichiarazione nella quale si chiede alla Commissione di proporre limitazioni di cattura per questi stock, oltrechè la loro ripartizione tra i vari Stati membri, entro il 2001. La presente proposta di regolamento del Consiglio fissa, per il 2002, le opportunità di pesca di alcune specie di acque profonde accessibili alla Comunità, sia nelle acque internazionali che in quelle comunitarie. Vista la necessità impellente di conservazione di queste specie, è opportuno applicare le misure suddette a titolo unilaterale fintanto che non sarà raggiunto un accordo su misure armonizzate nell'ambito della competente organizzazione regionale di pesca (NEAFC, Commissione per la pesca nell'Atlantico nord-orientale). La determinazione e l'assegnazione delle opportunità di pesca sono di esclusiva competenza della Comunità e derivano dagli obblighi stabiliti dall'articolo 8, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 3760/92 del Consiglio, del 20 dicembre 1992. Le opportunità di pesca dovrebbero essere conformi agli accordi internazionali su una gestione precauzionale ed un uso sostenibile delle risorse ittiche, fra cui in particolare l'accordo delle Nazioni Unite sulla conservazione e la gestione degli stock ittici transzonali e di specie altamente migratrici. Secondo la relazione più recente del CCGP, approvata dal CSTEP, numerosi stock di pesci di acque profonde sono soggetti ad uno sfruttamento eccessivo e il loro stato fa ritenere che i limiti biologici di sicurezza siano stati potenzialmente o effettivamente superati. Il CCGP ha raccomandato, secondo la situazione dello stock in causa, misure che comportano una restrizione delle opportunità di pesca. Riguardo agli stock per i quali si dispone di scarsi dati biologici, il CCGP ha raccomandato di limitare lo sviluppo delle attività di pesca fino a quando saranno stati predisposti sistemi completi di raccolta dei dati. Tali raccomandazioni si riflettono nella presente proposta. In conformità con i pareri scientifici, la Commissione ha l'intenzione di completare non appena possibile, nel 2002, i limiti di cattura di cui sopra con una proposta intesa a istituire un sistema di licenze quale primo passo verso l'attuazione di misure di gestione dello sforzo di pesca esercitato sulle specie di acque profonde. Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che fissa per il 2002 le opportunità di pesca degli stock di pesci di acque profonde IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto il regolamento (CEE) n. 3760/92 del Consiglio, del 20 dicembre 1992, che istituisce un regime comunitario della pesca e dell'acquacoltura [1], in particolare l'articolo 8, paragrafo 4, [1] GU L 389 del 31.12.1992, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1181/98 (GU L 164 del 9.6.1998, pag. 1). vista la proposta della Commissione, considerando quanto segue: (1) A norma dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 3760/92, il Consiglio provvede, sulla scorta dei pareri scientifici disponibili e, in particolare, della relazione redatta dal comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca, ad adottare le misure necessarie ai fini di uno sfruttamento razionale e responsabile delle risorse su base sostenibile. (2) Nuovi pareri scientifici concernenti alcuni stock di specie di acque profonde indicano che questi stock sono vulnerabili se sottoposti a sfruttamento e che occorre quindi limitare o ridurre le opportunità di pesca di questi stock per garantirne la sopravvivenza fissando il totale ammissibile di catture e le quote. (3) Per garantire una gestione efficace dei TAC e delle quote di questi stock, è necessario stabilire le condizioni specifiche in cui devono effettuarsi le operazioni di pesca sia nelle acque comunitarie che nelle acque non soggette alla sovranità o alla giurisdizione di paesi terzi. (4) Occorre stabilire i principi e talune procedure di gestione della pesca a livello comunitario, in modo che i singoli Stati membri possano provvedere alla gestione delle navi battenti la loro bandiera. (5) Secondo quanto disposto all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 847/96 del Consiglio, del 6 maggio 1996, che introduce condizioni complementari per la gestione annuale dei TAC e dei contingenti [2], è necessario indicare quali stock siano soggetti alle varie misure ivi definite. [2] GU L 115 del 9.5.1996, pag. 3. (6) L'utilizzazione delle opportunità di pesca deve essere conforme alla pertinente normativa comunitaria in vigore, in particolare il regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca [3], il regolamento (CE) n. 2027/95, del Consiglio, del 15 giugno 1995, relativo alla gestione dello sforzo di pesca [4], il regolamento (CE) n. 88/98 del Consiglio, del 18 dicembre 1997, che istituisce misure tecniche per la conservazione delle risorse della pesca nelle acque del mar Baltico, dei Belt e dell'Øresund [5] e il regolamento (CE) n. 850/98 del Consiglio, del 30 marzo 1998, per la conservazione delle risorse della pesca attraverso misure tecniche per la protezione delle fasi giovanili [6]. [3] GU L 261 del 20.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2846/98 (GU L 358 del 31.12.1998, pag. 5). [4] GU L 199 del 24.8.1995, pag. 1. [5] GU L 9 del 15.1.1998, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) ... [6] GU L 125 del 27.4.1998, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) ... HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 1. Il presente regolamento fissa, per il 2002, le opportunità di pesca di stock di specie di acque profonde applicabili ai pescherecci battenti bandiera degli Stati membri e ivi registrati, di seguito denominati "pescherecci comunitari", nelle zone sottoposte a limiti di cattura, nonché le condizioni specifiche per l'utilizzo di dette opportunità di pesca. 2. Ai fini del presente regolamento, le opportunità di pesca assumono la forma di totali ammissibili di cattura (TAC) disponibili per la Comunità e ripartiti tra gli Stati membri. Articolo 2 Definizione delle zone Le definizioni delle zone CIEM [7], COPACE [8] (Atlantico centro-orientale o principale zona di pesca FAO 34) figurano rispettivamente nel regolamento (CEE) n. 3880/91 del Consiglio, del 17 dicembre 1991 relativo alla trasmissione di statistiche sulle catture nominali da parte degli Stati membri con attività di pesca nell'Atlantico nord-orientale [9], e nel regolamento (CE) n. 2597/95 del Consiglio, del 23 ottobre 1995, relativo alla trasmissione di statistiche sulle catture nominali da parte degli Stati membri con attività di pesca in zone diverse dall'Atlantico settentrionale [10]. Le definizioni delle altre zone menzionate nel presente regolamento figurano nell'allegato I di questo Regolamento. [7] Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare. [8] Comitato per la pesca nell'Atlantico centro-orientale. [9] GU L 365 del 31.12.1991, pag. 1. [10] GU L 270 del 13.11.1995, pag. 1. Articolo 3 Le opportunità di pesca di stock delle specie di acque profonde per i pescherecci della Comunità nelle acque comunitarie o nelle acque internazionali sono fissate nell'allegato II di questo Regolamento. Articolo 4 La ripartizione tra gli Stati membri delle opportunità di pesca non pregiudica: a) gli scambi effettuati a norma dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 3760/92; b) le riassegnazioni effettuate a norma dell'articolo 21, paragrafo 4, dell'articolo 23, paragrafo 1, e dell'articolo 32, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2847/93; c) gli sbarchi supplementari autorizzati a norma dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96; d) i quantitativi riportati a norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96; e) le detrazioni effettuate a norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 847/96. Articolo 5 Flessibilità dei contingenti Gli stock soggetti a TAC precauzionali o analitici, gli stock cui non si applicano le condizioni di flessibilità interannuale di cui agli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96 e gli stock ai quali si applicano i coefficienti di penalizzazione di cui all'articolo 5, paragrafo 2, dello stesso regolamento, sono fissati per il 2002 nell'allegato III di questo Regolamento. Articolo 6 Condizioni per lo sbarco delle catture normali e accessorie 1. È vietato conservare a bordo o sbarcare pesci provenienti da stock per i quali siano state stabilite opportunità di pesca, salvo nei seguenti casi: i) se le catture sono state effettuate dalle navi di uno Stato membro che dispone di un contingente non ancora esaurito, oppure ii) se le catture sono state effettuate nel corso di ricerche scientifiche svolte in base al regolamento (CE) n. 850/98. Tutti gli sbarchi vanno detratti dalla quota, tranne le catturre effettuate a norma del punto ii) del primo comma. Articolo 7 Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì XX dicembre 2001 Per il Consiglio Il Presidente ALLEGATO I Definizione delle zone I riferimenti a zone marine specifiche devono intendersi come riferimenti alle zone definite nella tabella seguente: VIIf(N) // Acque a nord di 50°30N nella sottozona CIEM VIIf VIIIc(ES) // Acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione della Spagna nella divisione CIEM VIIIc VIIIe(ES) // Acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione della Spagna nella divisione CIEM VIIIe IX(PT) // Acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione del Portogallo nella sottozona CIEM IX IX(ES) // Acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione della Spagna nella sottozona CIEM IX X(PT) // Acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione del Portogallo nella sottozona CIEM X ALLEGATO II Definizione di specie e gruppi di specie All'interno di ogni zona, gli stock ittici figurano secondo l'ordine alfabetico dei nomi latini delle specie. Ai fini del presente regolamento figura in appresso una tavola di corrispondenza dei nomi comuni e dei nomi latini: Nome comune // Nome scientifico Berici // Beryx spp. Pesce sciabola nero // Aphanopus carbo Molva azzurra // Molva dypterigia Musdee // Phycis spp. Argentina // Argentina silus Molva // Molva molva Pesce specchio atlantico // Hoplostethus atlanticus Occhialone // Pagellus bogaraveo Granatiere // Coryphaenoides rupestris Brosmio // Brosme brosme I riferimenti a "squali pelagici" devono intendersi come riferimenti agli squali che figurano nel seguente elenco di specie: centroscimno (Centroscymnus coelolepis ), sagrì (Centrophorus squamosus), palombo (Deania calceus), zigrino (Dalatias licha), pesce diavolo (Etmopterus princeps), pesce diavolo (Etmopterus spinax), sagrì nero (Centroscyllium fabricii), centroforo (Centrophorus granulosus), boccanera (Galeus melastomus), gattuccio islandese (Galeus murinus), gattucci (Apristuris spp.) ALLEGATO III Opportunità di pesca dei pescherecci comunitari nelle zone in cui vigono limiti di cattura per specie e per zona (in tonnellate peso vivo) >SPAZIO PER TABELLA> >SPAZIO PER TABELLA> >SPAZIO PER TABELLA> >SPAZIO PER TABELLA> >SPAZIO PER TABELLA> >SPAZIO PER TABELLA> >SPAZIO PER TABELLA> >SPAZIO PER TABELLA> >SPAZIO PER TABELLA> >SPAZIO PER TABELLA> >SPAZIO PER TABELLA> ALLEGATO III Stock cui si applicano le varie disposizioni del regolamento (CE) n. 847/96 >SPAZIO PER TABELLA>