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Document 52001PC0357
Proposal for a Council Decision on the Community position within the EC-Turkey Association Council regarding the draft Decision amending Association Council Decision No 3/64 setting up the Association Committee
Proposta di decisione del Consiglio relativa alla posizione che la Comunità deve adottare in sede di Consiglio di associazione CE-Turchia in merito al progetto di decisione recante modifica della decisione del Consiglio di associazione n. 3/64 che istituisce il Comitato di associazione
Proposta di decisione del Consiglio relativa alla posizione che la Comunità deve adottare in sede di Consiglio di associazione CE-Turchia in merito al progetto di decisione recante modifica della decisione del Consiglio di associazione n. 3/64 che istituisce il Comitato di associazione
/* COM/2001/0357 def. */
Proposta di Decisione del Consiglio relativa alla posizione che la Comunità deve adottare in sede di Consiglio di associazione CE-Turchia in merito al progetto di decisione recante modifica della decisione del Consiglio di associazione n. 3/64 che istituisce il Comitato di associazione /* COM/2001/0357 def. */
Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione che la Comunità deve adottare in sede di Consiglio di associazione CE-Turchia in merito al progetto di decisione recante modifica della decisione del Consiglio di associazione n. 3/64 che istituisce il Comitato di associazione (presentata dalla Commissione) RELAZIONE Il Comitato di associazione previsto dall'accordo di associazione CE-Turchia (GU L 217 del 29.12.1964, articolo 24) è stato istituito nel 1964. Il ruolo del Comitato è assistere il Consiglio di associazione nell'esercizio delle sue funzioni, in particolare attraverso una continuità di cooperazione necessaria al buon funzionamento dell'accordo di associazione. Il Comitato si è riunito 109 volte. Data la necessità di rendere più efficiente l'attuazione dell'accordo di associazione, occorre attualmente adattare la prassi applicata nel quadro dell'accordo di associazione alle disposizioni degli accordi europei conclusi con i paesi candidati dell'Europa centrale e orientale. In virtù di tali accordi, i Comitati di associazione sono presieduti dalla Commissione europea, la quale svolge altresì il lavoro di segretariato. Di conseguenza, si propone di modificare in tal senso la decisione del Consiglio di associazione. Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione che la Comunità deve adottare in sede di Consiglio di associazione CE-Turchia in merito al progetto di decisione recante modifica della decisione del Consiglio di associazione n. 3/64 che istituisce il Comitato di associazione IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 300, paragrafo 2, vista la proposta della Commissione [1] [1] GU C [...] del [...], pag. [...]. considerando quanto segue: (1) il Consiglio di associazione, in base all'articolo 24 dell'accordo di associazione CE-Turchia, ha istituito un Comitato di associazione [2]. [2] GU L 217 del 29.12.1964, pag. 7. (2) È opportuno conformare la Presidenza e il Segretariato di tale Comitato da parte della Comunità europea alla prassi definita per gli altri paesi candidati, ed è pertanto necessario modificare la pertinente decisione del Consiglio di associazione. DECIDE: La posizione che la Comunità deve adottare in sede di Consiglio di associazione istituito dall'accordo di associazione CE-Turchia concluso tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Turchia, dall'altra, in merito al progetto di decisione recante modifica della decisione del Consiglio di associazione n. 3/64 che istituisce il Comitato di associazione, è contenuta nell'allegato progetto di decisione del Consiglio di associazione. Fatto a Bruxelles, il Per il Consiglio Il presidente ALLEGATO Progetto di DECISIONE DEL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE CE-TURCHIA recante modifica della decisione del Consiglio di associazione n. 3/64 che istituisce il Comitato di associazione IL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE CE-TURCHIA, visto l'accordo di associazione, in particolare l'articolo 24, commi 3 e 4 DECIDE: dopo l'articolo 2, paragrafo 2 della decisione del Consiglio di associazione n. 3/64 che istituisce il Comitato di associazione, è inserito il seguente nuovo paragrafo: "Tuttavia, la Commissione europea esercita la Presidenza e il Segretariato di tale Comitato in nome della Comunità economica europea." Fatto a Bruxelles, il Per il Consiglio di Associazione Il presidente I segretari