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Document 52001PC0267
Proposal for a Council Regulation amending Regulation (EC) No 2160/96 imposing a definitive anti-dumping duty on imports of polyester textured filament yarn originating, inter alia, in Thailand
Proposta di Regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 2160/96 che impone dazi antidumping definitivi sulle importazioni di filati testurizzati di poliesteri originari, tra l'altro, della Tailandia
Proposta di Regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 2160/96 che impone dazi antidumping definitivi sulle importazioni di filati testurizzati di poliesteri originari, tra l'altro, della Tailandia
/* COM/2001/0267 def. */
| Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
|---|---|---|---|---|---|
| Adopted by | 32001R1078 |
Proposta di Regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 2160/96 che impone dazi antidumping definitivi sulle importazioni di filati testurizzati di poliesteri originari, tra l'altro, della Tailandia /* COM/2001/0267 def. */
Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che modifica il regolamento (CE) n. 2160/96 che impone dazi antidumping definitivi sulle importazioni di filati testurizzati di poliesteri originari, tra l'altro, della Tailandia (presentata dalla Commissione) RELAZIONE Con il regolamento (CE) 2160/96 il Consiglio ha istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di filati testurizzati di poliesteri originari, tra l'altro, della Tailandia. Su domanda di un produttore esportatore tailandese del prodotto in esame, Sunflag (Thailand) Ltd., i servizi della Commissione hanno proceduto ad un riesame intermedio ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 3 del regolamento (CE) 384/96 del Consiglio. La società in questione sosteneva che le circostanze erano cambiate e che non era più necessario continuare ad applicare misure per contrastare gli effetti del dumping. L'inchiesta è stata avviata nel giugno 2000. L'inchiesta ha rivelato l'esistenza di un margine di dumping inferiore a quello determinato nell'inchiesta originaria, pari al 4,8%, e si è giudicato che le circostanze siano cambiate in modo duraturo, dal momento che negli ultimi due esercizi finanziari e nel periodo dell'inchiesta le esportazioni della società sono state indirizzate verso paesi terzi a prezzi medi uguali a quelli constatati nell'Unione europea. Si ritiene che questi dati dimostrino che il dumping non può verosimilmente essere superiore a quello determinato nel corso del presente periodo d'inchiesta. Alla luce di quanto precede, la Commissione propone al Consiglio di adottare l'allegata proposta di regolamento che modifica il regolamento (CE) 2160/96 relativo alle importazioni di filati testurizzati di poliesteri originari, tra l'altro, della Tailandia per quanto riguarda Sunflag (Thailand) Ltd. Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che modifica il regolamento (CE) n. 2160/96 che impone dazi antidumping definitivi sulle importazioni di filati testurizzati di poliesteri originari, tra l'altro, della Tailandia IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio del 22 dicembre 1995 relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea [1], in particolare l'articolo 11, paragrafo 3, [1] GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2238/2000 (GU L 257 dell'11.10.2000, pag. 2). vista la proposta presentata dalla Commissione dopo aver sentito il comitato consultivo, considerando quanto segue: A. PROCEDIMENTO PRECEDENTE (1) Con il regolamento (CE) n. 2160/96 [2] il Consiglio ha imposto un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di filati testurizzati di poliesteri originarie, tra l'altro, della Tailandia. L'aliquota del dazio applicabile al prezzo netto franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, è pari a 13,5% per Sunflug (Thailand) Ltd., 6,7% per Tuntex (Thailand) PLC e 20,2% per tutti gli altri produttori esportatori tailandesi. [2] GU L 289 del 12.11.1996, pag. 14. B. INCHIESTA RELATIVA ALLE MISURE IN VIGORE (2) Il produttore esportatore tailandese Sunflag (Thailand) Ltd ("il ricorrente") ha presentato, a norma dell'articolo 11, paragrafo 3 del regolamento (CE) 384/96 ("il regolamento di base"), una domanda di riesame intermedio delle misure antidumping ad esso applicate limitatamente agli aspetti del dumping. Il ricorrente sosteneva nella domanda che vi erano stati cambiamenti durevoli nella sua situazione, quali un maggiore utilizzo delle capacità produttive e una maggiore efficienza, che avevano ridotto notevolmente il valore normale, mentre nel contempo i prezzi all'esportazione erano rimasti costanti; il dumping era pertanto cessato e non era più necessario mantenere le misure in vigore per contrastarne gli effetti. La Commissione, sentito il comitato consultivo, ha stabilito che esistevano sufficienti elementi di prova per giustificare l'apertura di un riesame intermedio, ha pubblicato un avviso nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee [3] e ha avviato un'inchiesta. [3] GU C 170 del 20.6.2000, pag. 4. 1. PROCEDIMENTO (3) La Commissione ha notificato ufficialmente alle autorità del paese esportatore l'apertura del riesame intermedio e ha dato a tutte le parti direttamente interessate l'opportunità di comunicare le proprie osservazioni per iscritto e di chiedere un'audizione. (4) La Commissione ha inviato un questionario e ha ricevuto informazioni dettagliate dal ricorrente. (5) La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni da essa ritenute necessarie ai fini della determinazione del dumping e ha effettuato una visita di accertamento presso la sede del ricorrente. (6) L'inchiesta sul dumping ha riguardato il periodo dal 1° giugno 1999 al 31 maggio 2000 (il "PI"). 2. PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE (7) I prodotti in esame sono gli stessi della precedente inchiesta, ossia i filati testurizzati di poliesteri ("PTY"), ottenuti direttamente dai filati di poliesteri parzialmente orientati e utilizzati nei settori tessile e della maglieria per produrre tessuti di poliesteri o di poliesteri e cotone. Il prodotto è attualmente classificato ai codici NC 5402 33 10 e 5402 33 90. (8) Esistono diversi tipi di PTY, a seconda del peso («denaro»), del numero di filamenti e della brillantezza. La loro qualità varia inoltre a seconda dell'efficacia del processo produttivo. Tuttavia, non si riscontrano differenze significative per quanto riguarda le caratteristiche di base e gli impieghi dei diversi tipi e delle diverse qualità di PTY. Tutti i tipi di PTY sono stati e sono considerati un unico prodotto ai fini della presente inchiesta. (9) Anche la presente inchiesta, come la precedente, ha messo in evidenza che i PTY prodotti in Tailandia dal ricorrente e venduti sul mercato interno e quelli esportati nella Comunità presentano le stesse caratteristiche fisiche e chimiche e sono destinati agli stessi usi e devono pertanto essere considerati un prodotto simile ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4 del regolamento di base. 3. RISULTANZE Valore normale (10) Per quanto riguarda la determinazione del valore normale, si è prima stabilito se le vendite totali del prodotto simile da parte del ricorrente sul mercato interno fossero rappresentative rispetto al totale delle sue esportazioni nella Comunità. Si è constatato che, conformemente all'articolo 2, paragrafo 2 del regolamento di base, il volume delle sue vendite sul mercato interno ammontava almeno al 5% delle sue esportazioni totali nella Comunità ed era pertanto rappresentativo. (11) Per ciascuno dei tipi di prodotto venduti dal ricorrente sul mercato interno e, secondo quanto constatato, direttamente comparabile con i tipi di prodotto esportati nella Comunità, si è esaminato se le vendite sul mercato interno fossero sufficientemente rappresentative ai fini di cui all'articolo 2, paragrafo 2 del regolamento di base e si è giunti alla conclusione che lo erano, poiché durante il PI il volume delle vendite di ciascun tipo rappresentava il 5% o più delle esportazioni dello stesso tipo nella Comunità. (12) Si è constatato in tal modo che le vendite sul mercato interno erano rappresentative di ciascun tipo di prodotto esportato nella Comunità. (13) Si è esaminato inoltre se le vendite di ciascuno di questi tipi di prodotto sul mercato interno potevano essere considerate come effettuate nel corso di normali operazioni commerciali e a tal fine è stata calcolata la porzione di vendite remunerative ad acquirenti indipendenti del tipo di prodotto in questione. Nei casi in cui le vendite remunerative di un tipo di prodotto rappresentavano almeno l'80% del volume totale delle vendite di quel tipo sul mercato interno e la media ponderata dei costi di produzione dello stesso tipo di prodotto era pari o inferiore alla media ponderata dei prezzi di vendita, il valore normale è stato calcolato in base alla media ponderata dei prezzi di tutte le vendite di quel tipo di prodotto effettuate sul mercato interno durante il PI, remunerative o meno. Tutti i tipi di PTY in questione soddisfacevano i suddetti criteri. Di conseguenza, il valore normale di ciascun tipo di prodotto esportato nella Comunità è stato stabilito in base a tutte le vendite, comprese quelle realizzate in perdita. Prezzo all'esportazione (14) Tutte le vendite all'esportazione del prodotto in esame sono state effettuate direttamente verso acquirenti indipendenti della Comunità, cosicché il prezzo all'eportazione è stato stabilito, conformemente all'articolo 2, paragrafo 8 del regolamento di base, in base ai prezzi realmente pagati o pagabili. Confronto (15) Ai fini di un equo confronto per tipo di prodotto a livello franco fabbrica e allo stesso stadio commerciale, si è tenuto debitamente conto delle differenze invocate che, secondo quanto constatato, hanno inciso sulla comparabilità dei prezzi. Si è proceduto pertanto ad adeguamenti per i costi di trasporto, assicurazione, movimentazione, carico e i costi accessori, nonché per crediti e commissioni e rimborsi parziali del dazio, in conformità dell'articolo 2, paragrafo 10 del regolamento di base. (16) Durante gli accertamenti sul posto il ricorrente ha chiesto un adeguamento per il rimborso del dazio argomentando che dazi all'importazione venivano pagati per quanto riguarda il prodotto simile destinato al consumo interno, ma non erano corrisposti quando il prodotto veniva esportato nella Comunità. A proposito del PTA (acido tereftalico purificato), una delle principali materie prime per le quali veniva richiesto il rimborso del dazio, il ricorrente non ha fornito alcuna prova del fatto che tale materia prima importata sia stata materialmente incorporata nel prodotto in esame venduto sul mercato interno. Questo elemento è di particolare rilievo nel presente caso, poiché il PTA era sia acquistato sul posto sia importato e il ricorrente è una società che produce vari prodotti. La richiesta non è stata pertanto accolta. Per quanto riguarda il MEG (glicole monoetilenico), un'altra materia prima principale dei PTY, che si è rivelata essere totalmente importata, è stato concesso un adeguamento. Margine di dumping (17) Per calcolare il margine di dumping la Commissione ha confrontato la media ponderata del valore normale con i prezzi di ogni singola operazione di esportazione nella Comunità, in conformità dell'articolo 2, paragrafo 11, seconda frase del regolamento di base. Si è seguito questo metodo poiché si è constatato che l'andamento dei prezzi all'esportazione era sensibilmente diverso a seconda dei periodi e che con un confronto tra il valore normale e i prezzi all'esportazione in base alla media ponderata non era possibile valutare correttamente il margine di dumping. (18) Il confronto, effettuato come descritto sopra, ha rivelato l'esistenza di un dumping da parte del ricorrente. Il margine di dumping accertato, espresso in percentuale del valore totale CIF franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, è di 4,8%. Carattere durevole del cambiamento di circostanze e probabilità di reiterazione del dumping (19) Conformemente alla prassi consueta, si è esaminato se il cambiamento di circostanze poteva ragionevolmente essere considerato di carattere durevole. Va notato da un lato che la capacità di produzione di PTY da parte del ricorrente è aumentata rispetto all'esercizio finanziario precedente, terminato alla fine del 1999, e al PI originario. D'altro lato, l'inchiesta ha rivelato che il tasso di utilizzo delle capacità di PTY del ricorrente è aumentato in modo sostanziale tra il PI originario e quello attuale. (20) Si è constatato anche che le esportazioni di PTY da parte del ricorrente verso paesi diversi dalla CE sono state notevolmente elevate negli ultimi due esercizi finanziari e nel PI. A questo proposito va rilevato che le esportazioni verso paesi diversi dalla CE sono considerevolmente aumentate tra il PI originario e quello attuale. Si è constatato inoltre, in base alle informazioni dosponibili, che le esportazioni verso paesi terzi erano effettuate in media agli stessi prezzi di quelle dirette nella CE. Infine, le vendite di PTY sul mercato interno sono sensibilmente aumentate negli ultimi due esercizi finanziari e nel PI. (21) Le risultanze suindicate relative all'utilizzo delle capacità, ai volumi e ai prezzi delle esportazioni verso paesi terzi, nonché l'incremento delle vendite sul mercato interno sono considerati prove del fatto che il margine di dumping del 4,8% è di carattere durevole e che una reiterazione di importazioni a livelli di dumping simili a quelli constatati nella precedente inchiesta è improbabile. (22) Alla luce della constatazione di un margine di dumping più basso per il ricorrente e dato che la situazione attuale non è ritenuta essere di breve durata, le misure istituite con il regolamento (CE) 2160/96 del Consiglio nei confronti delle esportazioni del ricorrente dovrebbero essere ridotte a concorrenza del margine di dumping determinato nel presente riesame, ossia al 4,8%. (23) Poiché la modifica delle misure riguarda solo il ricorrente e non l'intera Tailandia, il ricorrente resta interessato dal procedimento e può essere oggetto d'inchiesta nel quadro di eventuali successivi riesami concernenti la Tailandia ai sensi dell'articolo 11 del regolamento di base. (24) Le parti interessate sono state informate dei fatti e delle considerazioni in base ai quali s'intendeva raccomandare la conclusione del riesame intermedio e la modifica del dazio antidumping istituito dal regolamento (CE) 2160/96, e hanno avuto la possibilità di esprimersi. Le loro osservazioni sono state prese in considerazione e, ove opportuno, le risultanze sono state modificate di conseguenza. HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 L'articolo 1, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 2160/96 è sostituito dal testo seguente: "2. L'aliquota del dazio antidumping definitivo applicabile al prezzo netto, franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, è la seguente: Indonesia >SPAZIO PER TABELLA> I dazi non si applicano all'importazione dei prodotti specificati al paragrafo 1, fabbricati ed esportati dalla società indonesiana PT Indo Rama Synthetics (codice addizionale Taric 8885). Tailandia >SPAZIO PER TABELLA> Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, Per il Consiglio Il Presidente