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Document 52001PC0110

    Proposta di regolamento del Consiglio recante modificazione del regolamento (CE) n. 1267/1999 del Consiglio, che istituisce uno strumento per le politiche strutturali di preadesione [COM(2001) 110 def. — 2001/0058(CNS)]

    GU C 180E del 26.6.2001, p. 197–198 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    52001PC0110

    Proposta di regolamento del Consiglio recante modificazione del regolamento (CE) n. 1267/1999 del Consiglio, che istituisce uno strumento per le politiche strutturali di preadesione [COM(2001) 110 def. — 2001/0058(CNS)]

    Gazzetta ufficiale n. C 180 E del 26/06/2001 pag. 0197 - 0198


    Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO recante modificazione del regolamento (CE) n. 1267/1999 del Consiglio, che istituisce uno strumento per le politiche strutturali di preadesione

    (presentata dalla Commissione)

    RELAZIONE

    1. Nel 2000 l'attuazione dello strumento per le politiche strutturali di preadesione (ISPA) si è concretizzata nella concessione del contributo comunitario ad un totale di circa 80 misure, approvate dalla Commissione dopo aver sentito il parere del comitato istituito a tale scopo. Il costo globale delle misure approvate ammonta a 2,9 miliardi di euro, ai quali l'ISPA contribuisce con 1,9 miliardi di euro, di cui poco più di un miliardo impegnato sul bilancio 2000. Gli impegni di bilancio stabiliti nel 2000 sono equamente ripartiti tra i due settori interessati, ossia le infrastrutture dei trasporti e l'ambiente.

    2. Conformemente al regolamento del Consiglio che istituisce l'ISPA, le misure ammissibili all'assistenza comunitaria a titolo del suddetto strumento devono avere dimensioni tali da ottenere un effetto significativo nel campo della protezione dell'ambiente o del miglioramento delle reti di infrastrutture di trasporto. L'esperienza della Commissione nel valutare le domande di finanziamento presentate dai paesi beneficiari mostra che tali paesi incontrano spesso difficoltà a cofinanziare le misure esclusivamente mediante le risorse pubbliche effettivamente disponibili. Affinché i paesi beneficiari traggano il massimo vantaggio economico dall'ISPA, occorre pertanto ottenere un cofinanziamento il più elevato possibile dalla BEI o da altri istituti finanziari internazionali (BERS, Banca mondiale, NIB, NEFCO, ecc.) e, eventualmente, dal settore privato. Nel 2000 l'ISPA ha ricevuto cofinanziamenti da parte di istituti internazionali per circa il 40 % delle misure approvate, con un conseguente "effetto leva" di circa il 25 %.

    3. L'aumento delle sovvenzioni da parte degli istituti finanziari internazionali o del settore privato costituisce peraltro uno degli aspetti di cui si deve tener conto all'atto della concessione del contributo comunitario ISPA, così come è previsto dal regolamento del Consiglio. Intensificando la cooperazione con altre fonti di finanziamento, la Comunità intende accrescere le risorse impiegate nei settori interessati dagli aiuti alla preadesione, migliorare l'organizzazione finanziaria delle misure e potenziare l'effetto moltiplicatore dell'ISPA nei prossimi anni.

    4. Si è tuttavia palesato che la realizzazione di tali cofinanziamenti è ostacolata dall'assenza, nel regolamento del Consiglio che istituisce l'ISPA, di disposizioni specifiche che consentano di derogare alla norma prevista all'articolo 114, paragrafo 1, del regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee. In virtù di tale disposizione, applicabile nel settore dell'aiuto esterno, le gare di appalto finanziate dalla Comunità sono aperte esclusivamente alle persone fisiche e giuridiche degli Stati membri dell'Unione europea e dei paesi beneficiari dello strumento ISPA.

    5. Poiché gli istituti finanziari internazionali possono essere tenuti a rispettare norme di aggiudicazione degli appalti pubblici diverse da quelle previste dal regolamento finanziario, l'applicazione dell'articolo 114, paragrafo 1, costituisce in alcuni casi un ostacolo insormontabile al cofinanziamento, da parte degli stessi istituti, di misure ammissibili al contributo finanziario dell'ISPA. È vero che l'articolo 114, paragrafo 2, del regolamento finanziario ammette la partecipazione alle gare di candidati provenienti dai paesi terzi in casi eccezionali debitamente giustificati. L'applicazione di tale deroga al disposto del paragrafo 1 è tuttavia subordinata a due

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    condizioni: innanzi tutto gli atti di base, segnatamente il regolamento del Consiglio

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    che istituisce l'ISPA, devono contenere disposizioni specifiche al riguardo e in secondo luogo queste ultime devono essere conformi a procedure di autorizzazione adeguate.

    6. Sulla base delle considerazioni suesposte e per facilitare l'accesso dei paesi beneficiari alle risorse che potrebbero essere erogate dagli istituti finanziari internazionali o dal settore privato, si propone di inserire nel regolamento ISPA disposizioni specifiche che consentano di derogare alle norme relative all'aggiudicazione degli appalti pubblici di cui al titolo IX del regolamento finanziario. Si propone inoltre che tali nuove disposizioni del regolamento ISPA si ispirino al testo delle disposizioni stabilite dal regolamento Phare. La Commissione potrebbe allora, per motivi tecnici o economici essenziali per l'attuazione di una misura sovvenzionata dall'ISPA, autorizzare i beneficiari ad aprire tutte o una parte delle gare a candidati provenienti dai paesi terzi, in via eccezionale e previo esame dei singoli casi.

    7. Qualora una misura sia cofinanziata da istituti finanziari che applicano norme proprie di aggiudicazione degli appalti pubblici (e non quelle di cui al titolo IX del regolamento finanziario), è necessario includere le spese coperte da tali istituti nelle « spese totali sovvenzionabili dall'ISPA ». Se infatti questa parte del finanziamento è inserita dalla Commissione nell'elenco dei costi approvati, essa può servire da complemento all'aiuto ISPA ed entrare pertanto nel calcolo delle spese sovvenzionabili dall'ISPA. La nuova definizione di spese sovvenzionabili non modifica in alcun modo l'applicazione delle disposizioni di cui al titolo IX del regolamento finanziario per quanto riguarda l'attuazione della parte della misura direttamente sovvenzionata dall'ISPA.

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    Misura sovvenzionata dall'ISPA

    Finanziamento di un IFI

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    Finanziamento dell'ISPA

    Per i motivi suddetti si propone al Consiglio di adottare l'allegata proposta di regolamento.

    Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO recante modificazione del regolamento (CE) n. 1267/1999, che istituisce uno strumento per le politiche strutturali di preadesione

    IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 308,

    vista la proposta della Commissione [1],

    [1] GU L ...

    visto il parere del Parlamento europeo [2],

    [2] GU C ...

    visto il parere del Comitato economico e sociale [3],

    [3] GU C ...

    visto il parere del Comitato delle regioni [4],

    [4] GU C ...

    considerando quanto segue:

    (1) Le prime misure ammesse al contributo comunitario in base allo strumento per le politiche strutturali di preadesione (ISPA), istituito dal regolamento (CE) n. 1267/1999 del Consiglio [5] sono state valutate e approvate dalla Commissione a partire dal 2000.

    [5] GU L 161 del 26.6.1999, pag. 73.

    (2) È opportuno modificare talune disposizioni del regolamento (CE) n. 1267/1999 alla luce dell'esperienza nel frattempo acquisita nella valutazione ed approvazione delle misure da finanziare in base all'ISPA.

    (3) Il cofinanziamento delle misure, segnatamente da parte degli istituti finanziari internazionali, e l'utilizzazione di finanziamenti privati costituiscono elementi importanti del funzionamento dell'ISPA. In alcuni casi l'accesso a fonti di finanziamento diverse dal contributo comunitario è indispensabile affinché i paesi beneficiari possano cofinanziare misure rispondenti pienamente alle condizioni di ammissibilità e agli obiettivi dell'ISPA.

    (4) Allo scopo di rendere possibile o di agevolare i cofinanziamenti congiunti con istituti finanziari internazionali e/o fonti private, è necessario prevedere la possibilità di derogare, previo esame dei singoli casi, alle norme generali stabilite in materia di partecipazione a gare, aggiudicazioni ed appalti cofinanziati in base all'ISPA.

    (5) Il regolamento finanziario del 21 dicembre 1977 applicabile al bilancio generale delle Comunità europee [6] prevede nell'articolo 114, paragrafo 2, che, in casi debitamente giustificati, i cittadini di paesi terzi possano essere ammessi alle gare d'appalto secondo le specifiche disposizioni degli atti di base disciplinanti il settore della cooperazione e nel rispetto delle pertinenti procedure di autorizzazione. Il regolamento (CE) n. 1267/1999 costituisce un siffatto atto di base.

    [6] GU L 356 del 31.12.1977, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE, CECA, Euratom) n. 2673/1999 (GU L 326 del 18.12.1999, pag. 1).

    (6) A tal riguardo è utile ispirarsi a determinate disposizioni vigenti nell'ambito del programma PHARE, istituito con il regolamento (CEE) n. 3906/89 del Consiglio, del 18 dicembre 1989, relativo all'aiuto economico a favore di alcuni paesi dell'Europa centrale ed orientale [7].

    [7] GU L 375 del 23.12.1989, pag. 11. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2666/2000 (GU L 306 del 7.12.2000, pag. 1).

    (7) È necessaria una precisazione in ordine alla definizione delle spese ammissibili al fine di consentire il cofinanziamento delle misure ISPA con altre fonti di aiuto esterno.

    (8) Le disposizioni del regolamento (CE) n. 1267/1999 devono inoltre essere adeguate alla decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione [8].

    [8] GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

    (9) I soli poteri d'azione previsti dal trattato ai fini dell'adozione del presente regolamento sono quelli di cui all'articolo 308.

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Il regolamento (CE) n. 1267/1999 è modificato come segue:

    1) È inserito il seguente articolo 6 bis:

    "Articolo 6 bis

    Aggiudicazione degli appalti

    1. Relativamente alle misure per le quali la Comunità costituisce l'unica fonte di aiuto esterno, la partecipazione a gare, aggiudicazioni ed appalti è aperta, a parità di condizioni, a tutte le persone fisiche e giuridiche degli Stati membri e dei paesi elencati all'articolo 1, paragrafo 1, secondo comma.

    2. Il paragrafo 1 si applica anche ai cofinanziamenti.

    Tuttavia, in caso di cofinanziamenti, la partecipazione dei paesi terzi a gare, aggiudicazioni ed appalti è soggetta ad autorizzazione rilasciata dalla Commissione in seguito all'esame dei singoli casi."

    2) All'articolo 7 è aggiunto il seguente paragrafo 8:

    "8. Per le misure cofinanziate con istituti finanziari internazionali possono essere incluse, nel computo delle spese totali ammissibili, le spese conformi alle norme di ammissibilità di cui al paragrafo 7, ma effettuate secondo procedure vigenti per le fonti di finanziamento esterne diverse dal contributo comunitario e sostenute dagli istituti finanziari di cui trattasi."

    3) All'articolo 14, i paragrafi 1, 2 e 3 sono sostituiti dal testo seguente:

    "1. La Commissione è assistita da un comitato composto di rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione (denominato nel prosieguo "comitato"). La Banca europea per gli investimenti può nominare un rappresentante senza diritto di voto.

    2. Quando venga fatto riferimento al presente paragrafo, si applica la procedura di gestione di cui all'articolo 4 della decisione 1999/468/CE, salvo il disposto dell'articolo 7 della stessa.

    3. Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3 della decisione 1999/468/CE è fissato in un mese."

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il

    Per il Consiglio

    Il Presidente

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