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Document 52001PC0029
Opinion of the Commission pursuant to Article 251 (2), third subparagraph, point (c) of the EC Treaty, on the European Parliament's amendments to the Council's common position regarding the proposal for a European Parliament and Council Directive on the approximation of the laws, regulations and administrative provisions of the Member States concerning the manufacture, presentation and sale of tobacco products (recast version) amending the proposal of the Commission pursuant to Article 250(2) of the EC Treaty
Parere della Commissione a norma dell'articolo 251, paragrafo 2, terzo comma, lettera c) del trattato CE, sugli emendamenti del Parlamento Europeo alla posizione comune del Consiglio riguardante la proposta di direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco (rifusione) recante modificazione della proposta della Commissione a norma dell'articolo 250, paragrafo 2 del trattato CE
Parere della Commissione a norma dell'articolo 251, paragrafo 2, terzo comma, lettera c) del trattato CE, sugli emendamenti del Parlamento Europeo alla posizione comune del Consiglio riguardante la proposta di direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco (rifusione) recante modificazione della proposta della Commissione a norma dell'articolo 250, paragrafo 2 del trattato CE
/* COM/2001/0029 def. - COD 99/0244 */
/* COM/2001/0029 def. - COD 99/0244 */ Parere della Commissione a norma dell'articolo 251, paragrafo 2, terzo comma, lettera c) del trattato CE, sugli emendamenti del Parlamento europeo alla posizione comune del Consiglio riguardante la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco (rifusione) recante modificazione della proposta della Commissione a norma dell'articolo 250, paragrafo 2 del trattato CE
PARERE DELLA COMMISSIONE a norma dell'articolo 251, paragrafo 2, terzo comma, lettera c) del trattato CE, sugli emendamenti del Parlamento europeo alla posizione comune del Consiglio riguardante la proposta di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO SUL RAVVICINAMENTO DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE, REGOLAMENTARI E AMMINISTRATIVE DEGLI STATI MEMBRI RELATIVE ALLA LAVORAZIONE, ALLA PRESENTAZIONE E ALLA VENDITA DEI PRODOTTI DEL TABACCO (rifusione) RECANTE MODIFICAZIONE DELLA PROPOSTA DELLA COMMISSIONE a norma dell'articolo 250, paragrafo 2 del trattato CE 1999/0244 (COD) PARERE DELLA COMMISSIONE a norma dell'articolo 251, paragrafo 2, terzo comma, lettera c) del trattato CE, sugli emendamenti del Parlamento europeo alla posizione comune del Consiglio riguardante la proposta di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO SUL RAVVICINAMENTO DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE, REGOLAMENTARI E AMMINISTRATIVE DEGLI STATI MEMBRI RELATIVE ALLA LAVORAZIONE, ALLA PRESENTAZIONE E ALLA VENDITA DEI PRODOTTI DEL TABACCO (rifusione) (Testo rilevante ai fini SEE) 1. Contesto La Commissione ha inviato la summenzionata proposta di Direttiva fondata sull'Articolo 95 del Trattato al Parlamento europeo e al Consiglio il 7 gennaio 2000 (COM(1999) 594 definitivo - 1999/0244 COD). Il Comitato economico e sociale ha espresso il proprio parere il 29 marzo 2000. Il Comitato delle regioni ha espresso il proprio parere il 12 aprile 2000. Il Parlamento europeo ha adottato il parere in base alla procedura di codecisione in prima lettura durante la sessione plenaria del 14 giugno 2000. In seguito all'opinione del Parlamento europeo e in conformità all'articolo 250 par. 2 del Trattato CE la Commissione ha adottato una proposta modificata (COM(2000) 428 definitivo) il 28 giugno 2000. Il Consiglio ha adottato la sua posizione comune all'unanimità il 31 luglio 2000. La Commissione ha accettato la posizione comune. Il 13 dicembre 2000 il Parlamento, in seconda lettura, ha adottato 32 emendamenti alla posizione comune del Consiglio. Il presente parere esprime la posizione della Commissione riguardo agli emendamenti del Parlamento europeo in conformità dell'Articolo 251, paragrapho 2, terzo comma, lettera c) del Trattato CE. 2. Obiettivo della proposta della commissione La proposta si configura come intervento "di rielaborazione" inteso a raggruppare e aggiornare le disposizioni di tre direttive Mercato interno (direttiva del Consiglio 89/622/CEE [1] , modificata dalla direttiva del Consiglio 92/41/CEE [2] e direttiva del Consiglio 90/239/CEE [3] ) relative al tenore di catrame delle sigarette, all'etichettatura dei prodotti del tabacco e al tabacco per consumo orale. La nuova proposta si basa anche sull'articolo 95 del Trattato in quanto provvedimento di armonizzazione del mercato interno. [1] GU L 359 del 8.12.1989, pag. 1. [2] GU L 158 del 11.6.1992, pag. 30. [3] GU L 137 del 30.5.1990, pag. 36. Essa si propone di: - ridurre il tenore di catrame dall'attuale 12 mg per sigaretta a 10 mg. Vi è una proposta per concedere alla Grecia una deroga fino al dicembre 2006, in considerazione del fatto che i coltivatori greci di tabacco coltivano varietà di tabacco con elevato tenore di catrame; siffatta deroga esisteva già nella direttiva 1990. - limitare il tenore massimo di nicotina ad 1 mg per sigaretta. Alcuni Stati membri prevedono già un limite nazionale, ma ciò risulta ora di difficile applicazione, da quando sono stati aboliti i controlli frontalieri interni. - limitare il tenore massimo di monossido di carbonio a 10 mg per sigaretta. Il livello CO è strettamente connesso alla combustione del tabacco e può variare a seconda del filtro, della carta e della ventilazione impiegata, nonché della miscela di tabacco impiegata. Una serie di Stati membri hanno proposto di adottare misure volte a limitare il monossido di carbonio. - applicare questi valori massimi a tutti i prodotti manifatturati nella Comunità, per garantire che i prodotti manifatturati nell'UE non destinati al mercato interno e che vi rientrano rispettino le specifiche relative ai prodotti. Inoltre ciò eviterà problemi di controllo risultanti dalla produzione simultanea nell'UE di due o più linee di prodotti, destinati al consumo esterno o interno. Si propone un periodo di transizione. - consentire agli Stati membri di continuare ad esigere test supplementari per i prodotti del tabacco, come già fanno, imponendo tuttavia il requisito che i laboratori di analisi siano riconosciuti e che i risultati di questi test siano comunicati alla Commissione affinché si possa tempestivamente valutare l'esigenza di prevedere questi test a livello comunitario. - apporre avvertenze di maggiori dimensioni sulle confezioni di tabacco. La Commissione propone il 30% sul lato anteriore e il 40% sul lato posteriore nonché il 30% sui lati dei pacchetti di sigarette da riservare all'indicazione del tenore. Anche il contenuto delle avvertenze è stato riveduto. - obbligare i produttori e gli importatori a dichiarare additivi, unitamente a dati tossicologici. - vietare descrizioni ingannevoli quali "light, low-tar", a meno che non siano specificamente autorizzate dagli Stati membri. - redigere relazioni periodiche della Commissione sull'attuazione della direttiva, accompagnate, se necessario, da proposte. 3. Parere della commissione sugli emendamenti proposti dal parlamento 3.1. Riepilogo della posizione della Commissione Posizione della Commissione: Il 13.12. 2000 il Parlamento europeo ha adottato un totale di 32 emendamenti, di cui la Commissione ne può accettare 22. La Commissione accetta, pienamente o parzialmente, gli emendamenti numero 1, 2, 4, 5, 7, 10, 12, 13, 15, 17, 21, 22, 23, 24, 26, 29, 30, 31, 34, 48, 50 e 51. La Commissione non può concordare con gli emendamenti 6, 16, 25, 28, 33, 40, 45, 46, 47 e 49. Gli elementi non accettabili per la Commissione riguardano principalmente un riferimento al tabacco OGM, le avvertenze sanitarie sui distributori automatici, le norme dettagliate sulle modalità secondo cui i produttori devono dichiarare gli additivi nel tabacco, la richiesta di proporre un elenco comune degli additivi entro una data fissa, e - nell'attesa della compilazione di tale elenco, un divieto degli additivi che aumentano la dipendenza. Nell'adottare la propria posizione sugli emendamenti proposti dal Parlamento, la Commissione ha tenuto debito conto della sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee del 5 ottobre 2000 relativa alla causa C-376/98, Germania contro Parlamento e Consiglio. Tale sentenza ha annullato la direttiva 98/43/CE sulla pubblicità al tabacco ed ha chiarito i requisiti per l'adozione di direttive sulla scorta delle basi giuridiche fornite dall'articolo 95 del trattato CE. 3.2. Emendamenti del Parlamento in seconda lettura Emendamenti relativi alla base giuridica della proposta di direttiva - emendamenti 1, 2, 4 e 15 L'emendamento 1, alla luce della sentenza della Corte di giustizia relativa alla causa C-376/98 (cfr. punto 3.1) è teso ad aggiungere alla base giuridica l'articolo 133 per includere le esportazioni di prodotti del tabacco fabbricati nell'UE. Tale emendamento è accettabile per la Commissione solo in combinazione con gli emendamenti 4 e 51, giacché tali emendamenti introducono nel testo della proposta un riferimento specifico all'esportazione e giustificano l'adozione di una base giuridica supplementare. L'emendamento 2, concordemente con la sentenza della Corte, chiarisce che le disposizioni relative al tenore massimo di ossido di carbonio per le sigarette mirano ad evitare rischi concreti per il funzionamento del mercato interno. Questo emendamento è accettabile, giacché il testo proposto mira a giustificare meglio l'adozione di norme armonizzate in materia di monossido di carbonio ed esemplifica l'intenzione degli Stati membri di varare delle leggi qualora esse non siano adottate a livello comunitario. L'emendamento 4, tenendo conto della sentenza della Corte, contiene un riferimento specifico ai prodotti del tabacco esportati fuori dall'UE. Tuttavia il riferimento alla "giurisprudenza della Corte di giustizia" non appare necessario. L'emendamento 15 aggiunge le parole "nel quadro di un elevato livello di protezione della salute" all'ultima frase dell'articolo 1, e così facendo ripropone la proposta iniziale della Commissione. Questo emendamento non può essere contestato, giacché tiene conto dell'esigenza di un elevato livello di protezione sancito dall'articolo 95 par. 3 del trattato CE. Emendamenti tesi a modificare le definizioni - emendamenti 16 e 17 L'emendamento 16 è volto a modificare la posizione comune allo scopo di tenere conto della rimanente legislazione comunitaria in materia di organismi geneticamente modificati. L'aggiunta di questo testo non appare giustificata. La necessità di menzionare gli organismi geneticamente modificati non appare chiara, giacché gli articoli della proposta non contengono riferimenti in materia. Tuttavia la Commissione potrebbe accettarlo come "considerando", come proposto nell'emendamento 50. L'emendamento 17 mira a includere cartina, filtro, inchiostri e agenti collanti tra gli "ingredienti". Questo emendamento è accettabile, giacché anche questi elementi fanno parte degli "ingredienti" usati per fabbricare determinati prodotti. Emendamenti relativi al tenore massimo di catrame, nicotina e monossido di carbonio nelle sigarette esportate al di fuori dell'Unione europea - emendamento 51 L'emendamento 51 propone un periodo di transizione per le esportazioni nel contesto dell'applicazione dell'articolo 3, in modo che le sue disposizioni non debbano essere applicate alle esportazioni prima del gennaio 2007. Questo emendamento può essere accettato, giacché il periodo di transizione non pregiudica il principio secondo cui in ultima istanza le esportazioni devono rientrare nella sfera d'applicazione della direttiva. Il posticipo dell'applicazione risolverebbe i problemi posti ai produttori dalla necessità di modificare le formule dei loro marchi e le strategie di mercato. Inoltre esso darebbe il tempo necessario per sviluppare la standardizzazione internazionale necessaria per applicare la prevista convenzione quadro dell'OMS. Nel contesto della procedura di conciliazione si potrebbe proporre un testo adeguato per un "considerando", come ad esempio il seguente: "L'applicazione di limiti per il tenore di catrame, di nicotina e di monossido di carbonio delle sigarette esportate può essere soggetta a disposizioni transitorie, allo scopo di concedere più tempo per la modifica delle formule dei prodotti, se necessario, e per lo sviluppo di nuove strategie di mercato basate su prodotti meno dannosi;" Emendamenti relativi ai metodi di misurazione - emendamenti 5, 12 e 21 L'emendamento 5 invoca una procedura per lo sviluppo di norme per valutare il tenore dei componenti del fumo diversi da catrame, nicotina e monossido di carbonio. Questo emendamento è accettabile per la Commissione, giacché è complementare ai "considerando" 10 e 11 della posizione comune nonché all'articolo 11 della stessa. L'emendamento 12 chiede alla Commissione di presentare proposte adeguate riguardo a norme e metodi di misurazione per i prodotti del tabacco diversi dalle sigarette. Esso è accettabile, giacché rispecchia in gran parte il testo esistente del "considerando" 21 e dell'articolo 11 par. 3. L'emendamento 21 chiede la notifica alle autorità nazionali dei risultati delle prove ogniqualvolta intervenga una modifica nella composizione degli additivi, invece che annualmente. L'emendamento è accettabile, giacché una notifica in caso di modifiche progettate rappresenta un miglioramento rispetto alla notifica annuale. Questo cambiamento è stato accolto nella proposta modificata della Commissione e appare giustificato. Tuttavia potrebbe essere migliorato nel corso della procedura di conciliazione, per evitare che gli Stati membri vengano informati inutilmente di modifiche non significative negli additivi. Un testo adatto potrebbe essere il seguente: Articolo 4 par. 4 primo comma della posizione comune: "I risultati delle prove effettuate a norma del paragrafo 3 sono comunicati almeno annualmente alle autorità nazionali competenti, che sono informate anche delle modifiche nella composizione degli additivi." Emendamenti relativi alle disposizioni in materia di etichettatura - emendamenti 6, 22, 23, 24, 25, 26, 28 e 34 L'emendamento 6 aggiunge un "considerando" che spiega l'aggiunta di disposizioni relative ai distributori automatici di tabacco. La Commissione non può accettare questo emendamento, giacché ritiene che la questione delle avvertenze sui distributori automatici non rientri nella tematica della presente proposta. La Commissione è comunque pronta a dichiarare la propria intenzione di valutare possibili opzioni fondate su altre basi giuridiche, come ad esempio l'articolo 153 del trattato CE, relativo alla protezione dei consumatori (cfr. anche l'emendamento 28). L'emendamento 22 propone di portare da 2 a 3 il numero di avvertenze generali (avvertenze sul fumo passivo, sul numero annuale di morti, sul cancro e sulle malattie cardiovascolari). Questo emendamento può essere accettato in parte, a condizione che questi testi supplementari siano aggiunti all'elenco delle avvertenze supplementari, e non modifichino l'avvertenza generale proposta dalla Commissione nella sua proposta ("Il fumo uccide"/"Il fumo può uccidere"). Un altra alternativa in forma di proposta di conciliazione sarebbe l'aggiunta nella posizione comune di una terza avvertenza alle due menzionate: "Non nuocete ad altri con il vostro fumo". Come per l'articolo 5, paragrafo 2, b), sarebbe necessario un riferimento all'alternanza dei testi, in modo da garantirne una regolare apparizione. L'emendamento 23 consente agli Stati membri di esigere che lo spazio destinato alle avvertenze supplementari sia riservato a fotografie a colori o pittogrammi che illustrino le conseguenze del fumo per la salute. Questo emendamento non può essere accettato, giacché la questione relativa all'uso di fotografie a colori come avvertenze non è stata ancora valutata nel quadro della presente proposta. Tuttavia questo elemento potrebbe essere analizzato nell'ambito della relazione prevista dall'articolo 11, in linea con gli obiettivi dell'emendamento 31. Inoltre, in base all'articolo 12 par. 2 gli Stati membri possono andare oltre le norme della direttiva per ragioni legate alla sanità pubblica, nel rispetto delle norme del trattato. Per quanto riguarda l'articolo 5, paragrafo 8 sarebbe auspicabile che nel corso della procedura di conciliazione venga corretto un errore materiale intercorso nella posizione comune (numero ISO errato) inserendo il testo dell'emendamento 27, che non è stato votato nella sessione plenaria. L'emendamento 24 mira ad incrementare al 30% la superficie delle avvertenze sanitarie generiche ed al 40% la superficie dell'avvertenza supplementare, in linea con quanto era previsto nella proposta modificata della Commissione. La Commissione può accettare questo emendamento, giacché l'incremento della superficie delle avvertenze ne aumenterà la visibilità e consentirà di fornire ai fumatori un maggiore numero di informazioni, soprattutto se i testi delle avvertenze proposte dal Parlamento europeo sono più lunghi di quelli della posizione comune. L'emendamento 25 propone di ridurre le superfici previste (nella proposta modificata e nella posizione comune) per le confezioni di prodotti diversi dalle sigarette: per le confezioni superiori a 50 cm , la superficie delle avvertenze è di almeno 15 cm (invece di 100 cm e 25 cm , rispettivamente). Questo emendamento non può essere accettato, giacché mira a raddoppiare l'eccezione prevista nell'articolo 5 par. 4 della posizione comune. La Commissione ritiene che una modifica così significativa sia ingiustificata, giacché introduce un elemento di discriminazione riguardo alle confezioni di sigari. L'emendamento 26 prevede che i testi siano stampati in maniera indelebile, nonché a consentire l'uso di adesivi non rimovibili per i prodotti diversi dalle sigarette. La Commissione può accettare questo emendamento, giacché rappresenta un utile aggiunta, e chiarisce che l'uso di adesivi sarebbe ammissibile, segnatamente per prodotti diversi dalle sigarette, la cui produzione ridotta renderebbe difficile il rispetto di norme più estese riguardo alle avvertenze. L'emendamento 28 mira ad apporre in maniera leggibile sui distributori automatici di tabacco le avvertenze generali e supplementari, visto che tali distributori attirano particolarmente i giovanissimi che desiderano iniziare a fumare, data l'accessibilità diurna e notturna e l'assenza di controllo. La Commissione ritiene che i distributori automatici non rappresentino l'oggetto della presente proposta, e quindi non può accettare il presente emendamento. Tuttavia la Commissione è pronta a dichiarare la propria intenzione di valutare possibili opzioni fondate su altre basi giuridiche (ad esempio, la protezione dei consumatori), come indicato nell'emendamento 6. L'emendamento 34 prevede un elenco più lungo e dettagliato di avvertenze supplementari per la salute. Questo emendamento può essere accettato parzialmente, giacché molte delle avvertenze proposte nell'elenco di avvertenze supplementari sono valide, e potrebbero essere utilmente incorporate nell'elenco. Emendamenti relativi agli ingredienti e additivi nei prodotti del tabacco - emendamenti 49, 13, 47, 45 e 29 L'emendamento 49 mira a vietare l'uso di ingredienti che accrescono la proprietà del tabacco di causare dipendenza, giacché tale uso potrebbe vanificare i limiti previsti dalla proposta per i livelli di nicotina. La Commissione non può accettare questo emendamento. Il divieto di sostanze che "aumentano la dipendenza" è prematuro, giacché è necessario esaminare i dati sugli additivi, dato che in primo luogo ne va accertato l'uso attuale. Inoltre non risulta che nessuna legislazione nazionale vieti o regolamenti tali sostanze in questi termini, né risulta nessuna altra barriera alla libera circolazione. Infine le prove scientifiche sugli effetti di tali sostanze non sono evidenti. Si potrebbe prendere in considerazione un compromesso - riferendosi, in un "considerando", alle procedure di cui all'articolo 95 del trattato e all'articolo 12 par. 2 della direttiva, per quanto riguarda gli Stati membri che intendono adottare misure nazionali più severe di quelle previste dalla direttiva - oppure includendo l'esame delle modifiche all'art. 6 (elenco additivi) nel contesto degli articoli 9 e 10 (adattamenti della direttiva e comitato di regolamentazione). L'emendamento 13 chiarisce in un "considerando" la necessità che la Commissione rediga un elenco comune degli ingredienti. Questo emendamento può essere accettato, giacché il suo testo modificato, rispetto a quello della prima lettura, lascia alla Commissione una flessibilità sufficiente a mantenere il suo diritto di iniziativa riguardo alla legislazione futura. L'emendamento 47 mira a sancire il divieto dell'uso di ingredienti che accrescono la proprietà del tabacco di causare dipendenza. Tale emendamento non è accettabile per le medesime ragioni addotte per l'emendamento 49, giacché in questa fase qualsiasi disposizione riferita ad ingredienti particolari sarebbe prematura. Tuttavia esistono le stesse possibilità di compromesso indicate qui sopra per l'emendamento 49. L'emendamento 45 propone norme dettagliate sul futuro approccio in materia di dichiarazioni sugli additivi da parte dei produttori e degli importatori. Questo emendamento non può essere accettato così com'è, giacché la Commissione ritiene il testo della posizione comune più adeguato ai fini degli obiettivi perseguiti dalla proposta. Questo emendamento introduce una discriminazione di trattamento tra le sigarette e altri prodotti del tabacco per quanto riguarda gli additivi. Un compromesso potrebbe essere basato su una versione adattata dell'ultimo paragrafo dell'emendamento. L'emendamento 29 impone agli Stati membri di rendere pubblico l'elenco degli ingredienti per ciascun prodotto, indicante il tenore in catrame, nicotina e ossido di carbonio, in nome del diritto dei consumatori ad accedere alle informazioni sui prodotti. Questo emendamento può essere accettato, giacché estende l'obbligo di informazione al tenore in catrame, nicotina e ossido di carbonio, nonché agli "ingredienti", senza eliminare il riferimento alla segretezza del commercio. Emendamenti tesi a limitare il divieto di descrizioni ingannevoli dei prodotti - emendamenti 10 e 30 L'emendamento 10 mira ad escludere determinati marchi commerciali registrati dalle disposizioni che vietano l'uso di certi termini per qualificare il prodotto, nei casi in cui le diciture non sono utilizzate per indicare un determinato livello dei componenti del fumo. Questo emendamento non può essere accettato. Tuttavia si potrebbe accettare il seguente testo di compromesso: -Emendamento 10, "considerando" 18(a) (nuovo): "L'utilizzo sulle confezioni dei prodotti del tabacco di diciture quali "basso tenore di catrame", "ultra-light", "light" ecc. può essere ingannevole per il consumatore, destando la falsa impressione che tali prodotti siano meno nocivi; infatti anche il modo di fumare incide sul livello di sostanze inalate, e l'uso di tali termini per qualificare i prodotti non ne tiene conto. Il fatto che vi possano essere differenze tra le normative nazionali in materia rappresenta un potenziale ostacolo per il mercato interno." L'emendamento 30 esenta determinati marchi commerciali registrati dalle disposizioni che vietano l'uso di certi termini per qualificare il prodotto. Inoltre prevede che gli Stati membri informino la Commissione, la quale presenta tali informazioni nella relazione di cui all'articolo 11, unitamente a qualsiasi proposta di intervento correttivo necessario per ovviare alle disparità del mercato interno. Questo emendamento non può essere accettato. Tuttavia si potrebbe accettare il seguente testo di compromesso: "Articolo 7, paragrafo 1 bis (nuovo): "Gli Stati membri prendono tutte le misure necessarie per garantire che, fatto salvo l'articolo 5, paragrafo 1, sulle confezioni dei prodotti del tabacco non vengano utilizzate diciture, denominazioni, marchi registrati, immagini o segni figurativi o di altro tipo al fine di suggerire che un particolare prodotto del tabacco è meno dannoso di altri." -Articolo 11 par. 3: aggiungere un nuovo trattino dal testo seguente: "- Applicazione delle disposizioni dell'articolo 7". Emendamenti tesi a introdurre modifiche alle disposizioni in materia di relazioni - emendamenti 31 e 46 L'emendamento 31 mira ad ampliare la portata della prima relazione della Commissione sulle misure da prendere per completare e modificare la direttiva: avvertenze sanitarie, etichettatura, valutazione dell'esposizione tossica e dei rischi, valutazione dei prodotti suscettibili di ridurre i rischi, metodi di prova, dati tossicologici. Inoltre menziona il mercato interno, i nuovi sviluppi scientifici e le nuove norme sui prodotti concordate a livello internazionale come elementi di adeguamento della direttiva. Questo emendamento può essere accettato, giacché regolamenta in maniera più dettagliata i settori da prendere in considerazione per una futura armonizzazione, nonché il meccanismo d'applicazione delle disposizioni della presente proposta. L'emendamento 46 prevede che entro il 31 dicembre 2006 il Parlamento e il Consiglio adottino una direttiva che stabilisce un elenco comune degli ingredienti. Questo emendamento non è accettabile per la Commissione, giacché contrasta con il suo potere di iniziativa sancito dal trattato CE. Tuttavia le relazioni previste dall'articolo 11 potrebbero, se necessario, essere accompagnate da proposte. Nondimeno, va rilevato che una proposta per un elenco comune di ingredienti potrebbe essere inserita nella prima relazione solo qualora gli Stati membri forniscano per tempo le informazioni sugli ingredienti. La Commissione potrebbe accettare il testo seguente: "La Commissione è invitata, ai fini del funzionamento del mercato interno, a presentare sulla base dei dati di cui all'articolo 6, se del caso, una proposta contenente un elenco comune di ingredienti autorizzati per i prodotti del tabacco, tenendo conto, tra l'altro, della loro capacità di dare dipendenza." Emendamenti tesi a modificare i termini di applicazione - emendamento 33 L'emendamento 33 concede una deroga ai prodotti diversi dalle sigarette, in modo che tali prodotti, se non sono conformi alla direttiva, possano essere commercializzati ancora per tre anni a decorrere dalla sua entrata in vigore. La Commissione non può accettare questo emendamento, giacché esso consentirebbe per troppo tempo la circolazione di prodotti non conformi, ingiustificata se non per motivi economici, senza una valutazione dell'impatto sulla salute pubblica. Altri emendamenti - emendamenti 48, 50, 7 e 40 L'emendamento 48 invoca la valutazione delle dichiarazioni, basate su prove, relative a prodotti del tabacco concepiti o commercializzati per "ridurre i rischi", o per i quali il produttore sostiene tale qualità. La Commissione accetta questo emendamento, giacché il "considerando" proposto si riferisce a una disposizione contenuta nell'articolo 11, par. 13, coperta dall'emendamento 31, il quale è a sua volta accettabile. L'emendamento 50 è teso a tenere conto della rimanente legislazione comunitaria in materia di organismi geneticamente modificati. Questo emendamento è accettabile per la Commissione in forma di "considerando", come indicato per l'emendamento16. L'emendamento 7 afferma che i costi socioeconomici - sia diretti che indiretti - dell'uso attivo e passivo del tabacco dovrebbero essere regolarmente valutati e resi accessibili al pubblico. Questo emendamento è accettabile, giacché rispecchia la prassi della Commissione, ad esempio nei documenti COM(96) 609 e COM(99) 407. Questo argomento potrebbe essere affrontato nel quadro dei relativi programmi comunitari di sanità pubblica, nei quali si potrebbe inserire un riferimento a tale compito. Si potrebbe accettare un "considerando" in materia. L'emendamento 40 è teso a fare notare che nell'Unione europea la coltivazione del tabacco continua ad essere sovvenzionata con ca. 1 miliardo di euro all'anno, e che tale importo è sproporzionatamente superiore alla spesa dell'Unione europea per la prevenzione del cancro e delle malattie cardiovascolari. Questo emendamento non può essere accettato, giacché le materie correlate alla Politica agricola comune non dovrebbero essere affrontate nel contesto del presente testo legislativo sul mercato interno. 3.3. Proposta modificata Visto l'articolo 250, paragrafo 2 del trattato CE la Commissione modifica la sua proposta come indicato nel testo che precede.