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Document 52001PC0013
Proposal for aCouncil Regulationamending Regulation (EC) No 1567/97 as regards the date of application of certainanti-dumping measures applicable to imports of leather handbags originating in the People's Republic of China
Proposta diregolamento del Consiglioche modifica il regolamento (CE) n. 1567/97 del Consiglio per quanto riguarda la data di applicazione di talune misure antidumping applicabili alle importazioni di borsette in cuoio originarie della Repubblica popolare cinese
Proposta diregolamento del Consiglioche modifica il regolamento (CE) n. 1567/97 del Consiglio per quanto riguarda la data di applicazione di talune misure antidumping applicabili alle importazioni di borsette in cuoio originarie della Repubblica popolare cinese
/* COM/2001/0013 def. */
| Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
|---|---|---|---|---|---|
| Adopted by | 32001R0133 |
Proposta di
regolamento del Consiglio
che modifica il regolamento (CE) n. 1567/97 del Consiglio per quanto riguarda la data di applicazione di talune misure antidumping applicabili alle importazioni di borsette in cuoio originarie della Repubblica popolare cinese /* COM/2001/0013 def. */
Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che modifica il regolamento (CE) n. 1567/97 del Consiglio per quanto riguarda la data di applicazione di talune misure antidumping applicabili alle importazioni di borsette in cuoio originarie della Repubblica popolare cinese (presentata dalla Commissione) RELAZIONE La proposta di regolamento del Consiglio presentata in allegato reca attuazione dell'articolo 1 del dispositivo della recente sentenza del Tribunale di primo grado nella causa Medici Grimm KG contro Consiglio dell'Unione europea. Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che modifica il regolamento (CE) n. 1567/97 del Consiglio per quanto riguarda la data di applicazione di talune misure antidumping applicabili alle importazioni di borsette in cuoio originarie della Repubblica popolare cinese IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 233, visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea [1], in particolare gli articoli 9 e 11, [1] GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2238/2000 (GU L 257 dell'11.10.2000, pag. 2). vista la proposta presentata dalla Commissione, sentito il comitato consultivo, considerando quanto segue: (1) con sentenza del 29 giugno 2000 [2], il Tribunale di primo grado delle Comunità europee ha annullato l'articolo 2 del regolamento (CE) n. 2380/98 del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1567/97 del Consiglio, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di borsette in cuoio originarie della Repubblica popolare cinese [3], nella misura in cui esso si applica alle borsette in cuoio fabbricate dalla Lucci Creation Ltd e importate dalla Medici Grimm KG. [2] Causa T-7/99, Medici Grimm contro Consiglio. [3] GU L 296 del 5.11.1998, pag. 1. (2) di conseguenza, occorre modificare il regolamento (CE) n. 1567/97 del Consiglio [4] onde renderlo applicabile, per quanto riguarda le borsette in cuoio fabbricate dalla Lucci Creation Ltd e importate dalla Medici Grimm KG, a decorrere dal 3 agosto 1997, [4] GU L 208 del 2.8.1997, pag. 31. HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 All'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1567/97 del Consiglio, è aggiunto il seguente comma: "Nella misura in cui le borsette in cuoio fabbricate dalla Lucci Creation Ltd vengono importate dalla Medici Grimm KG (Germania) (codice addizionale TARIC A211), l'aliquota del dazio dello 0,0% è applicabile a decorrere dal 3 agosto 1997." Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il Per il Consiglio Il presidente