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Document 52000PC0754
Amended proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council concerning the organisation of working time for mobile workers performing road transport activities and for self-employed drivers (presented by the Commission pursuant to Article 250(2) of the EC Treaty)
Amended proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council concerning the organisation of working time for mobile workers performing road transport activities and for self-employed drivers (presented by the Commission pursuant to Article 250(2) of the EC Treaty)
Amended proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council concerning the organisation of working time for mobile workers performing road transport activities and for self-employed drivers (presented by the Commission pursuant to Article 250(2) of the EC Treaty)
GU C 120E del 24.4.2001, pp. 284–293
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, SV)
/* COM/2000/0754 def. */
Gazzetta ufficiale n. 120 E del 24/04/2001 pag. 0284 - 0293
Proposta modificata di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO concernente l'organizzazione dell'orario di lavoro del personale viaggiante che effettua operazioni di autotrasporto e degli autotrasportatori autonomi (presentata dalla Commissione ai sensi dell'articolo 250, paragrafo 2 del trattato CE) RELAZIONE A. Principi 1. Il 25 novembre 1998 la Commissione presentava al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni una comunicazione concernente l'organizzazione dell'orario di lavoro del personale viaggiante nei settori e nelle attività esclusi dal campo di applicazione della direttiva 93/104/CE del 23 novembre 1993 (COM(1998) 662 definitivo) [1]. Corredava la comunicazione una serie di proposte correlate, tra cui una proposta di direttiva particolare per il settore del trasporto stradale. Il 25 marzo 1999 il Comitato economico e sociale esprimeva parere favorevole [2]. [1] GU C 43 del 17.2.1999, pag. 4. [2] GU C 138 del 18.5.1999, pag. 33. Il 14 aprile 1999 il Parlamento europeo formulava il proprio parere [3] in prima lettura in merito alla proposta della Commissione e ribadiva tale parere con risoluzione del 6 maggio 1999, a seguito di un cambiamento della procedura [4]. Il Parlamento adottava 21 emendamenti, otto dei quali sono stati recepiti dalla Commissione in toto e quattro in parte. [3] GU C 219 del 30.7.1999, pag. 231. [4] Doc. 7927/99 ADD 1 PE-RE-38 Il 21 giugno 2000 la Commissione pubblicava una comunicazione al Parlamento europeo e al Consiglio intitolata "Verso un autotrasporto di qualità più sicuro e più concorrenziale nella Comunità" (COM(2000) 364 definitivo). In essa la Commissione faceva il punto della discussione in sede di Consiglio, notando che si era arenata a causa di nette divergenze circa l'inserimento degli autotrasportatori autonomi; dichiarava quindi che per far progredire il dibattito era disposta ad accettare una temporanea esclusione degli autotrasportatori autonomi dall'ambito della direttiva proposta. A conclusione del Consiglio dei ministri dei Trasporti del 2 ottobre 2000 si è concordato di imboccare questa opzione; la Commissione procede quindi ora a modificare la propria proposta nel senso di stralciare in via temporanea gli autotrasportatori autonomi, così da accelerare l'adozione della direttiva. 2. Contestualmente la Commissione introduce anche le seguenti modifiche: - gli emendamenti proposti dal Parlamento europeo ritenuti accettabili dalla Commissione, ovverosia gli emendamenti da 4 a 7, 11, 14 e 15, nonché parte degli emendamenti 1, 8, 12 e 16; l'emendamento 10 è recepito nella sostanza; - una modifica che esclude in via temporanea gli autotrasportatori autonomi dal campo di applicazione della proposta. B Spiegazione degli emendamenti 1. Sono aggiunti due nuovi considerando, il considerando 11 e il considerando 12. Il considerando 11 sottolinea che sia i lavoratori subordinati che gli autotrasportatori autonomi continueranno comunque ad essere assoggettati al disposto del regolamento CEE n. 3820/85 del 31 dicembre 1985 per quanto riguarda i periodi di guida e i riposi, che costituiscono la componente principale della loro prestazione lavorativa. Sulla base di un'imminente proposta della Commissione, detto regolamento sarà modificato nel senso di istituire un regime che ne garantisca più efficacemente l'osservanza. Sulla scorta di queste disposizioni, il considerando 12 annuncia l'esclusione temporanea degli autotrasportatori autonomi dall'ambito della direttiva, in linea con la comunicazione della Commissione in merito. 2. Il considerando 16 (ora considerando 18) è modificato con l'aggiunta di parte dell'emendamento 1 del Parlamento europeo, che precisa il riferimento al regolamento CEE 3820/85 del 20 dicembre 1985 [5]. [5] GU L 370 del 31.12.1985, pag.1. 3. L'articolo 1, paragrafo 3 esclude gli autotrasportatori autonomi dal disposto della presente direttiva per un periodo di tre anni a partire dal termine ultimo per l'attuazione della direttiva nel diritto interno, conformemente alla comunicazione della Commissione in materia. 4. L'articolo 2, lettera a), punti iii), v) e viii), nonché i corrispettivi punti dell'articolo 2, lettera b) sono stati modificati per meglio precisare ciò che costituisce l'orario di lavoro. Gli emendamenti incorporano gli emendamenti da 4 a 7 del Parlamento europeo. 5. L'articolo 2, paragrafo 2 è emendato per chiarire cosa si intenda per preavviso. La modifica incorpora parte dell'emendamento 8 del Parlamento europeo. 6. L'articolo 2, paragrafo 9 è aggiunto per definire in modo chiaro la figura di autotrasportatore autonomo. Questo emendamento prende atto della richiesta espressa dal Parlamento europeo con l'emendamento 10 di definirlo come termine a se stante, ma adotta la definizione più ampia attualmente sostenuta in Consiglio. 7. L'articolo 3, paragrafo 2 è modificato nel senso di porre l'onere tanto sul datore di lavoro quanto sul lavoratore subordinato. È quindi recepito l'emendamento 11 del Parlamento europeo. 8. L'articolo 7, paragrafo 2 è modificato nel senso che la disposizione relativa alla riduzione dell'orario di lavoro e al corrispondente aumento dei periodi di riferimento è soppressa. L'emendamento recepisce parte dell'emendamento 12 del Parlamento europeo. 9. L'articolo 8, paragrafo 1 lettera b) e paragrafo 2 è emendato per chiarire il sistema dei registri. Le modifiche incorporano gli emendamenti 14 e 15 e parte dell'emendamento 16 del Parlamento europeo. 1998/0319(COD) Proposta modificata di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO concernente l'organizzazione dell'orario di lavoro del personale viaggiante che effettua operazioni di autotrasporto e degli autotrasportatori autonomi IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 71 e 137, vista la proposta della Commissione [6], [6] GU C 43 del 17.2.1999, pag. 4. visto il parere del Comitato economico e sociale [7], [7] GU C 138 del 18.5.1999, pag. 33. visto il parere del Comitato delle regioni, deliberando conformemente alla procedura di cui all'articolo 251 del trattato [8], [8] GU C 219 del 30.7.1999, pag. 235 e GU C 279 dell'1.10.1999, pag. 270. considerando quanto segue: (1) L'articolo 71 del trattato prevede che il Consiglio stabilisca tra l'altro norme comuni applicabili ai trasporti stradali e misure atte a migliorare la sicurezza dei trasporti; detto articolo fornisce la base giuridica appropriata per l'adozione di norme comuni in materia di orario di lavoro degli autotrasportatori autonomi. (2) L'articolo 137 del trattato stabilisce che il Consiglio adotta, mediante direttive, le prescrizioni minime atte a promuovere miglioramenti, specie dell'ambiente di lavoro, così da garantire una maggiore tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori. (3) Il regolamento (CEE) n. 3820/85 del Consiglio, del 20 dicembre 1985, relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada [9] fissa le norme comuni relative ai tempi di guida e di riposo dei conducenti; esso non contempla altri aspetti dell'orario di lavoro per il settore dell'autotrasporto. [9] GU L 370 del 31.12.1985, pag.1. (4) La direttiva 93/104/CE del Consiglio, del 23 novembre 1993, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro [10] stabilisce prescrizioni minime di sicurezza e salute in materia di organizzazione dell'orario di lavoro e applicabili a tutti i settori di attività, pubblici o privati, ad eccezione di alcuni, tra cui i trasporti aerei, ferroviari, stradali e marittimi e la navigazione interna. [10] GU L 307 del 13.12.1993, pag.18. (5) Nel preambolo a detta direttiva il Consiglio riconosce che può essere necessario adottare misure specifiche per quanto riguarda l'organizzazione dell'orario di lavoro in taluni settori od attività esclusi dal campo di applicazione della direttiva. (6) Al fine di potenziare la sicurezza stradale, impedire distorsioni di concorrenza e migliorare le condizioni di lavoro nel settore dell'autotrasporto è necessario applicare a tutto il personale viaggiante che effettua operazioni di autotrasporto e a tutti gli autotrasportatori autonomi un regime di tutela minima in materia di orario di lavoro. (7) La presente direttiva contiene prescrizioni più specifiche in materia di autotrasporto rispetto alla direttiva 93/104/CE nella versione modificata, e pertanto, ai sensi dell'articolo 14 di quest'ultima, le prescrizioni della presente direttiva sono da considerarsi prevalenti. (8) Al fine di potenziare la sicurezza stradale, impedire distorsioni di concorrenza e tutelare la sicurezza e la salute del personale viaggiante e degli autotrasportatori autonomi occorre regolamentare il riposo minimo giornaliero e settimanale, nonché prevedere adeguati riposi intermedi per i lavoratori di questo settore; è altresì necessario stabilire il limite massimo dell'orario di lavoro settimanale. (9) È bene esplicitare che le disposizioni in materia di interruzioni e riposi del regolamento (CEE) n. 3820/85 relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada continuano ad applicarsi a talune categorie del personale viaggiante e degli autotrasportatori autonomi. (10) Le disposizioni in materia di periodi di guida contenute in detto regolamento sono integrate dalle prescrizioni sull'orario di lavoro della presente direttiva. (11) Il regolamento (CEE) n. 3820/85 stabilisce la durata massima dei periodi di guida e i riposi minimi per tutti i conducenti, prevedendo controlli applicabili sia ai lavoratori subordinati sia agli autotrasportatori autonomi per la componente principale della loro prestazione di lavoro. (12) È pertanto ritenuto opportuno escludere in via temporanea gli autotrasportatori autonomi dall'ambito della presente direttiva. (13) Malgrado attive negoziazioni tra le parti sociali, per il personale viaggiante del settore dell'autotrasporto non si è raggiunta un'intesa sull'orario di lavoro che possa essere posta in vigore mediante una decisione del Consiglio, adottata su proposta della Commissione, conformemente all'articolo 4, paragrafo 2, dell'accordo sulla politica sociale. (14) La direttiva 2000/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 giugno 2000 che modifica la direttiva 93/104/CE al fine di comprendere i settori e le attività esclusi dalla suddetta direttiva [11], modifica la direttiva 93/104/CE nel senso di estenderne l'applicazione al personale non viaggiante dei settori e delle attività attualmente esclusi e fornire un grado minimo di tutela al personale viaggiante che effettua operazioni di autotrasporto; tale tutela comprende le vigenti norme in materia di ferie annuali ed alcune disposizioni generali a favore dei lavoratori notturni, ad esempio gli esami medici. [11] GU L 195 del 1.8.2000, pag.41. (15) Dalla ricerca emerge che di notte l'organismo umano è più sensibile ai fattori di disturbo dell'ambiente circostante e a talune forme di organizzazione del lavoro particolarmente faticose, e che periodi prolungati di lavoro notturno possono nuocere alla salute dei lavoratori e pregiudicarne la sicurezza, nonché compromettere la sicurezza stradale in generale. (16) È pertanto necessario limitare la durata della prestazione di lavoro notturno e di lavoro straordinario e garantire che i datori di lavoro tengano un apposito registro dei lavoratori notturni e del personale viaggiante che supera il limite massimo di 48 ore settimanali. (17) Il lavoro notturno deve essere adeguatamente compensato e non deve comportare svantaggi in termini di opportunità di formazione e di carriera per i lavoratori interessati. (18) Il regolamento (CEE) n. 3820/85 consente ai conducenti soggetti all'articolo 6, paragrafo 1, quarto e quinto comma, un massimo di 65 ore di guida alla settimana; ai sensi dell'articolo 3 della presente direttiva la durata massima dell'orario di lavoro settimanale dei conducenti è di 60 ore; i conducenti soggetti all'articolo 6, paragrafo 1, quarto e quinto comma, del regolamento citato devono poter continuare a guidare per 65 ore la settimana, purché la media su un periodo di quattro mesi non superi il limite massimo di 48 ore lavorative settimanali. (19) La Commissione deve controllare l'applicazione della presente direttiva e seguire l'evoluzione del settore nei vari Stati membri, nonché sottoporre al Consiglio, al Parlamento europeo e al Comitato economico e sociale una relazione sull'applicazione della normativa. (20) È necessario prevedere la possibilità di deroghe a talune disposizioni, applicabili a seconda dei casi dagli Stati membri o dalle parti sociali; in presenza di tali deroghe i lavoratori interessati devono di regola poter beneficiare di equivalenti periodi di riposo compensativo. (21) Conformemente ai principi della sussidiarietà e della proporzionalità stabiliti all'articolo 5 del trattato, gli obiettivi dell'azione proposta nei termini sopra indicati non possono essere sufficientemente realizzati dagli Stati membri, in quanto occorre garantire che tutti i lavoratori della Comunità godano di un adeguato livello di tutela della salute e della sicurezza per quanto riguarda l'orario di lavoro; data la portata e l'importanza dell'azione proposta, il modo migliore per conseguire tali obiettivi è emanare a livello comunitario prescrizioni minime applicabili a tutta la Comunità europea; la presente direttiva è lo strumento minimo necessario a questo scopo, HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA: Articolo 1 Obiettivi e campo di applicazione 1. Scopo della presente direttiva è stabilire prescrizioni minime di salute e sicurezza in materia di organizzazione dell'orario di lavoro nel settore dell'autotrasporto e potenziare la sicurezza stradale. 2. La presente direttiva si applica a tutto il personale viaggiante che effettua attività di autotrasporto alle dipendenze di imprese stabilite negli Stati membri e agli autotrasportatori autonomi. 3. Le disposizioni della presente direttiva si applicano agli autotrasportatori autonomi tre anni dopo la scadenza del termine ultimo per l'attuazione della direttiva nel diritto interno degli Stati membri di cui all'articolo 11. 4. La presente direttiva contiene prescrizioni più specifiche per il personale viaggiante che effettua operazioni di autotrasporto rispetto alla direttiva 93/104/CE e pertanto, ai sensi dell'articolo 14 di quest'ultima, le prescrizioni della presente direttiva prevalgono sulle pertinenti disposizioni della direttiva 93/104/CE, modificata dalla direttiva 2000/34/CE. 5. La presente direttiva si applica fermo restando il disposto del regolamento (CEE) n. 3820/85. Articolo 2 Definizioni 1. Ai sensi della presente direttiva per "orario di lavoro" si intende: (a) nel caso degli autotrasportatori autonomi, il periodo di tempo nel quale vengono espletate le seguenti attività: i) guida; ii) carico e scarico; iii) controllo o supervisione della salita o discesa di passeggeri da autobus e pullman; iv) pulizia del veicolo; v) ispezione del veicolo e controllo delle operazioni di carico e scarico; vi) altre operazioni connesse alla sicurezza del veicolo, del carico o dei passeggeri; vii) manutenzione tecnica del veicolo; viii) formalità amministrative di polizia, doganali, di immigrazione ecc. (b) nel caso del personale viaggiante, il periodo di tempo compreso fra l'inizio e la fine dell'impegno lavorativo, ovvero di tutte le prestazioni lavorative o della presenza a disposizione, computato al netto dei tempi di riposo intermedio. Nella fattispecie la attività comprendono: i) guida; ii) carico e scarico; iii) controllo o supervisione della salita o discesa di passeggeri da autobus e pullman; iv) pulizia del veicolo; v) ispezione del veicolo e controllo delle operazioni di carico e scarico; vi) altre operazioni connesse alla sicurezza del veicolo, del carico o dei passeggeri; vii) manutenzione tecnica del veicolo; viii) formalità amministrative di polizia, doganali, di immigrazione ecc. ix) mansioni amministrative. 2. Per "presenza a disposizione" si intende il periodo di tempo in cui il lavoratore si trova nella sede di lavoro, pronto a svolgere mansioni di servizio, ove del caso su propria iniziativa, ed è generalmente occupato in compiti connessi all'attività di servizio. Per "reperibilità" si intende il periodo di tempo durante il quale il lavoratore, pur non dovendo svolgere mansioni, deve tenersi a disposizione. I periodi di reperibilità devono essere comunicati al lavoratore con preavviso di almeno un giorno e prima della fine del turno precedente conformemente agli accordi fra le parti sociali conclusi al livello e alle condizioni previsti dalla normativa nazionale. Fatte salve le clausole di indennizzazione o limitazione dei servizi suddetti eventualmente previste dalla normativa nazionale degli Stati membri o dai contratti di categoria, i periodi di reperibilità non rientrano nel computo dell'orario di lavoro di cui agli articoli 3 e 6 della presente direttiva. 3. Per "personale viaggiante" si intende ogni lavoratore subordinato, anche tirocinante o apprendista, che effettua attività di autotrasporto e fa quindi parte degli addetti ai viaggi di un'impresa. 4. Per "riposo" si intende un periodo ininterrotto di almeno un'ora durante il quale il lavoratore o l'autotrasportatore autonomo può disporre liberamente del proprio tempo. 5. Per "settimana" si intende il periodo compreso fra le ore 00.00 del lunedì e le ore 24.00 della domenica. 6. Per "notte" si intende un periodo di almeno sette ore consecutive, secondo la definizione della legislazione nazionale, comprendente in ogni caso l'intervallo tra la mezzanotte e le ore 5.00. 7. Per "lavoro notturno" si intendono le prestazioni di lavoro espletate in un orario che comprenda più di due ore della notte. 8. Per "lavoratori notturni" si intende il personale viaggiante o gli autotrasportatori autonomi che: i) svolgono di consueto lavoro notturno secondo turni periodici, oppure ii) svolgono una certa percentuale delle loro prestazioni lavorative annuali di notte. La percentuale è definita dal legislatore nazionale di concerto con le parti sociali. 9. Per "autotrasportatore autonomo" si intende ogni persona la cui attività principale consiste nell'effettuare, su richiesta del cliente, servizi di trasporto stradale di merci o di passeggeri. Articolo 3 Durata massima settimanale della prestazione di lavoro Gli Stati membri provvedono affinché: 1. la durata media della settimana lavorativa non superi le 48 ore. La durata massima della settimana lavorativa può essere estesa a 60 ore solo se su un periodo di quattro mesi la media delle ore di lavoro non supera il limite di 48 ore settimanali. Questa disposizione lascia impregiudicato l'articolo 6, paragrafo 1, quarto e quinto comma, del regolamento (CEE) n. 3820/85, purché gli autotrasportatori autonomi e il personale viaggiante ad esso soggetto non superi il limite massimo di 48 ore di lavoro settimanali medie su un periodo di quattro mesi; 2. per il personale viaggiante che presta servizio per conto di più di un datore di lavoro, la durata della prestazione lavorativa è pari alla somma di tutte le ore di lavoro espletate. Il datore di lavoro richiede per iscritto al personale viaggiante il computo delle ore espletate per conto degli altri datori di lavoro. Il lavoratore fornisce questi dati per iscritto. Articolo 4 Riposi intermedi Gli Stati membri prendono tutte le misure necessarie affinché, fermo restando il livello di tutela previsto dal regolamento (CEE) n. 3820/85 relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada, né il personale viaggiante né gli autotrasportatori autonomi effettuino per più di sei ore consecutive e senza riposi intermedi le attività di cui all'articolo 2, paragrafo 1. Il turno di lavoro deve essere interrotto da riposi intermedi di almeno 30 minuti se ha una durata compresa fra sei e nove ore, di almeno 45 minuti se supera le nove ore. I riposi intermedi di cui alla prima frase possono essere frazionati in periodi di durata non inferiore a 15 minuti. Articolo 5 Riposo 1. Gli autotrasportatori autonomi ed il personale viaggiante che rientrano nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 3820/85 hanno diritto ai tempi di riposo ivi previsti. 2. Gli Stati membri provvedono affinché gli autotrasportatori autonomi ed il personale viaggiante diverso da quello di cui al paragrafo 1 fruisca di un riposo ininterrotto di almeno 11 ore al termine di ogni turno giornaliero di lavoro. 3. La durata del riposo di cui al paragrafo 2 può essere ridotta di non più di un'ora se tale riduzione è compensata entro il mese successivo dell'anno o entro quattro settimane portando ad almeno 12 ore un altro periodo di riposo. 4. Gli Stati membri prendono i provvedimenti necessari affinché gli autotrasportatori autonomi ed il personale viaggiante diverso da quello di cui al paragrafo 1 fruisca, dopo non più di sei turni giornalieri di lavoro consecutivi, del riposo di cui al paragrafo 2 prolungato di 24 ore consecutive per formare un riposo settimanale. Articolo 6 Lavoratori notturni Gli Stati membri provvedono affinché: 1. il turno di lavoro dei lavoratori notturni non superi le otto ore. Esso può essere esteso a 10 ore per giornata lavorativa solo se in un periodo di due mesi non è superata la media delle otto ore al giorno; nei periodi in cui i lavoratori notturni non sono tenuti a svolgere lavoro notturno, si applica l'articolo 3; 2. il lavoro notturno sia indennizzato conformemente alla normativa nazionale, ai contratti collettivi ovvero agli usi e consuetudini nazionali, sempreché il metodo di indennizzazione prescelto sia tale da non compromettere la sicurezza stradale; 3. il personale viaggiante che svolge lavoro notturno goda delle stesse possibilità di formazione e carriera degli altri lavoratori. Articolo 7 Deroghe 1. È possibile derogare agli articoli 3, 5 e 6 per mezzo di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, contratti collettivi o accordi fra le parti sociali, sempreché ai lavoratori interessati sia assegnato un equivalente riposo compensativo. 2. Qualsiasi deroga all'articolo 3 non può in nessun caso estendere a più di sei mesi il periodo di riferimento usato per il computo della settimana lavorativa media, che non può superare le 48 ore. 3. Per i servizi regolari di trasporto passeggeri effettuati su distanze inferiori a 50 km i riposi intermedi o i tempi di attesa possono avere durata inferiore a 15 minuti. Articolo 8 Informazione e registri 1. Gli Stati membri prendono i provvedimenti necessari affinché i datori di lavoro che hanno alle loro dipendenze personale viaggiante provvedano a: a) affiggere o esporre in luogo appropriato nella sede dell'impresa copia della presente direttiva, delle pertinenti norme e atti normativi nazionali, dei contratti collettivi o degli eventuali contratti aziendali stipulati sulla base della presente direttiva; b) tenere un registro delle ore di lavoro del personale viaggiante . I registri devono essere conservati per almeno due anni. Al lavoratore che lo richieda, il datore di lavoro trasmette copia del registro delle ore di lavoro espletate. 2. Gli Stati membri provvedono affinché gli autotrasportatori autonomi tengano un registro delle ore di lavoro espletate ogniqualvolta superino le 48 ore di lavoro alla settimana, ovvero, se si tratta di lavoro notturno, le otto ore di lavoro per giornata lavorativa. I registri devono essere conservati per almeno due anni. Articolo 9 Disposizioni più favorevoli La presente direttiva lascia impregiudicato il diritto degli Stati membri di adottare disposizioni legislative, regolamentari o amministrative più favorevoli per la tutela della sicurezza del personale viaggiante e degli autotrasportatori autonomi, o di promuovere o consentire l'applicazione di contratti collettivi o di accordi stipulati tra le parti sociali che risultino più favorevoli per la tutela della salute e sicurezza del personale viaggiante. Articolo 10 Sanzioni Gli Stati membri determinano le sanzioni da irrogare in caso di violazione delle disposizioni nazionali di attuazione della presente direttiva e prendono tutti i provvedimenti necessari per assicurarne l'esecuzione. Le sanzioni previste devono essere efficaci, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri notificano le relative disposizioni alla Commissione entro la data indicata all'articolo 11, paragrafo 1, e provvedono poi a notificare immediatamente le eventuali modifiche. Articolo 11 Disposizioni finali 1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il [due anni dopo l'entrata in vigore] ovvero provvedono affinché entro tale data le parti sociali stabiliscano consensualmente le disposizioni necessarie, fermo restando che gli Stati membri hanno l'obbligo di adottare tutte le misure necessarie per poter garantire in qualsiasi momento l'osservanza della presente direttiva. 2. Quando gli Stati membri adottano le disposizioni di cui al paragrafo 1, queste contengono un riferimento alla presente direttiva oppure sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della loro pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri. 3. Fatta salva la facoltà degli Stati membri di elaborare, in funzione di un mutamento delle circostanze, disposizioni legislative, regolamentari o contrattuali diverse in materia di orario di lavoro, sempreché siano rispettate le prescrizioni minime previste dalla presente direttiva, il livello generale di tutela accordato al personale viaggiante e agli autotrasportatori autonomi non può essere ridotto sulla base della presente direttiva o nel contesto dell'attuazione della stessa. 4. Ogni due anni gli Stati membri trasmettono alla Commissione una relazione circa l'applicazione della presente direttiva, indicando la posizione delle parti sociali in proposito. Tali informazioni devono pervenire alla Commissione entro il 30 settembre successivo alla scadenza del biennio cui la relazione si riferisce. Il biennio coincide con quello di cui all'articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 3820/85. 5. Ogni due anni la Commissione elabora una relazione sull'applicazione della presente direttiva da parte degli Stati membri e sull'evoluzione del settore. Essa presenta la relazione al Consiglio, al Parlamento europeo ed al Comitato economico e sociale. 6. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi hanno adottato o adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva. Articolo 12 Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva. Fatto a Bruxelles, il [...] Per il Parlamento europeo Per il Consiglio La Presidente Il Presidente [...] [...]