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Document 52000PC0687

Proposta di regolamento del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 772/1999 che istituisce dazi antidumping e dazi compensativi definitivi sulle importazioni di salmone dell'Atlantico di allevamento originario della Norvegia

/* COM/2000/0687 def. */

52000PC0687

Proposta di regolamento del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 772/1999 che istituisce dazi antidumping e dazi compensativi definitivi sulle importazioni di salmone dell'Atlantico di allevamento originario della Norvegia /* COM/2000/0687 def. */


Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO recante modifica del regolamento (CE) n. 772/1999 che istituisce dazi antidumping e dazi compensativi definitivi sulle importazioni di salmone dell'Atlantico di allevamento originario della Norvegia

(presentata dalla Commissione)

RELAZIONE

1. Con il regolamento (CE) n. 772/1999 (modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1783/2000), il Consiglio ha istituito dazi antidumping e dazi compensativi definitivi sulle importazioni di salmone dell'Atlantico di allevamento originario della Norvegia.

2. Sono state concesse, tuttavia, esenzioni dai dazi per il prodotto esportato da uno degli esportatori norvegesi da cui la Commissione ha accettato un impegno di prezzo individuale (cfr. decisione 97/634/CE, modificata da ultimo con decisione 2000/522/CE). Le società in questione sono elencate in allegato alla decisione e al regolamento suddetti.

3. Due società norvegesi hanno dichiarato di essere "nuovi esportatori" ai sensi dei regolamenti di base antidumping e antisovvenzioni e hanno offerto impegni. Avendo esaminato la questione, si è riscontrato che i richiedenti soddisfacevano le condizioni necessarie per essere considerati nuovi esportatori. Gli impegni offerti, pertanto, sono stati accettati dalla Commissione in quanto giudicati soddisfacenti.

4. Altre cinque società norvegesi, inoltre, hanno chiesto che i loro impegni siano trasferiti a parti collegate, mentre tre diverse società hanno comunicato alla Commissione un cambiamento di ragione sociale. Le richieste sono state esaminate e giudicate accettabili, poiché non comportano cambiamenti sostanziali tali da rendere necessaria una nuova valutazione del dumping.

5. Considerati tutti questi cambiamenti, occorre modificare anche l'elenco delle società esentate dai dazi che figura nel regolamento (CE) n. 772/1999.

6. Parallelamente, la Commissione modifica di conseguenza anche l'allegato della decisione 97/634/CE.

Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO recante modifica del regolamento (CE) n. 772/1999 che istituisce dazi antidumping e dazi compensativi definitivi sulle importazioni di salmone dell'Atlantico di allevamento originario della Norvegia

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea [1], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 905/98 [2], in particolare l'articolo 8,

[1] GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1.

[2] GU L 128 del 30.4.1998, pag. 18.

visto il regolamento (CE) n. 2026/97 del Consiglio, del 6 ottobre 1997, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri della Comunità europea [3], in particolare l'articolo 13,

[3] GU L 288 del 21.10.1997, pag. 1.

vista la proposta presentata dalla Commissione dopo aver sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A. Fasi precedenti del procedimento

(1) Il 31 agosto 1996, con due avvisi separati pubblicati sulla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, la Commissione ha annunciato l'apertura di un procedimento antidumping [4] e di un procedimento antisovvenzioni [5] relativi alle importazioni di salmone dell'Atlantico di allevamento originario della Norvegia.

[4] GU C 253 del 31.8.1996, pag. 18.

[5] GU C 253 del 31.8.1996, pag. 20.

(2) Al termine dei procedimenti suddetti, nel settembre 1997 sono stati istituiti dazi antidumping e dazi compensativi per eliminare gli effetti pregiudizievoli del dumping e delle sovvenzioni (cfr. regolamenti (CE) nn. 1890/97 [6] e 1891/97 [7] del Consiglio).

[6] GU L 267 del 30.9.1997, pag.1

[7] GU L 267 del 30.9.1997, pag.19

(3) Contemporaneamente, però, la Commissione ha accettato gli impegni di 190 esportatori norvegesi. Il salmone dell'Atlantico di allevamento originario della Norvegia esportato da queste società è stato quindi esentato dai dazi antidumping e dai dazi compensativi (cfr. decisione 97/634/CE [8]).

[8] GU L 267del 30.9.1997, pag. 81. Decisione modificata da ultimo con decisione 2000/522/CE, GU L 208 del 18.8.2000, pag. 47

(4) I regolamenti (CE) nn. 1890/97 e 1891/97, in cui erano esposte le risultanze e le conclusioni definitive su tutti gli aspetti delle inchieste, sono stati sostituiti dal regolamento (CE) n. 772/1999 [9] in seguito alla revisione della forma dei dazi.

[9] GU L 101 del 16.4.1999, pag.1. Regolamento modificato da ultimo con regolamento (CE) 1783/2000, GU L 208 del 18.8.2000, pag.1

B. Nuovi esportatori, trasferimento degli impegni e cambiamenti di nome

(5) Due società norvegesi hanno dichiarato di essere "nuovi esportatori" ai sensi dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 772/1999 in combinato disposto con l'articolo 11, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 384/96 e con l'articolo 20 del regolamento (CE) n. 2026/97 e hanno offerto impegni chiedendo di essere esentate dai dazi antidumping e compensativi. Avendo esaminato la questione, si è riscontrato che i richiedenti soddisfacevano le condizioni necessarie per essere considerati nuovi esportatori e si sono quindi accettati gli impegni offerti.

(6) Le conclusioni della Commissione al riguardo vengono riportate in maniera più completa nella decisione ... della Commissione [10].

[10] GU L [numero], [data], pag. [pagina]

(7) Alcuni esportatori norvegesi che hanno assunto impegni hanno informato la Commissione che il gruppo di società a cui appartengono è stato riorganizzato o ha cambiato nome, chiedendo quindi che i loro impegni siano trasferiti ad altre società del gruppo in questione o che la loro ragione sociale venga modificata nell'elenco delle società i cui impegni sono accettati e che beneficiano quindi di un'esenzione dai dazi.

(8) Avendo esaminato la natura delle richieste, la Commissione ritiene che siano accettabili poiché non comportano modifiche sostanziali tali da rendere necessaria una nuova valutazione del dumping.

(9) Con la decisione suddetta, pertanto, i diritti e gli obblighi inerenti agli impegni accettati dalla Atlantis Filtfabrikk A/S, dalla Domstein Salmon A/S, dalla Eurolaks A/S, dalla Fjord Seafood Leines A/S e dalla Namdal Salmon A/S sono stati trasferiti rispettivamente alla Fjord Seafood Måløy, alla Domstein Fish A/S, alla Fjord Seafood ASA, alla Fjord Domstein A/S, e alla Fjord Seafood Midt-Norge A/S.

(10) La A/S Austevoll Fiskeindustri, la Nor-Fa Food A/S e la Ryfisk AS sono state ribattezzate rispettivamente Austevoll Eiendom AS, Nor-Fa Fish A/S e Hydro Seafood Rogaland AS.

C. Modifica dell'allegato del regolamento (CE) n. 772/1999

(11) In considerazione di quanto precede, occorre modificare di conseguenza l'allegato del regolamento (CE) n. 772/1999, in cui sono elencate le società esonerate dal dazio antidumping e dal dazio compensativo definitivi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento (CE) n. 772/1999 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il [...]

Per il Consiglio

Il Presidente

Elenco delle società i cui impegni sono accettati e che sono pertanto esonerate dai dazi antidumping e compensativi definitivi

>SPAZIO PER TABELLA>

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