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Document 52000PC0533

Proposta modificata di decisione del Consiglio che istituisce il Fondo europeo per i rifugiati (presentata dalla Commissione in applicazione dell'articolo 250, paragrafo 2 del trattato CE)

/* COM/2000/0533 def. - CNS 99/0274 */

GU C 29E del 30.1.2001, pp. 223–238 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

52000PC0533

Proposta modificata di decisione del Consiglio che istituisce il Fondo europeo per i rifugiati (presentata dalla Commissione in applicazione dell'articolo 250, paragrafo 2 del trattato CE) /* COM/2000/0533 def. - CNS 99/0274 */

Gazzetta ufficiale n. 029 E del 30/01/2001 pag. 0223 - 0238


Proposta modificata di DECISIONE DEL CONSIGLIO che istituisce il Fondo europeo per i rifugiati

(presentata dalla Commissione in applicazione dell'articolo 250, paragrafo 2 del trattato CE)

Indice

1. ANTEFATTO

2. LA PROPOSTA MODIFICATA

2.1. Modifiche accolte integralmente

2.2. Modifiche che possono essere accolte parzialmente

2.3. Modifiche che non possono essere accolte

INTRODUZIONE

1. ANTEFATTO

Il 14 dicembre 1999 la Commissione ha adottato una proposta di decisione del Consiglio che istituisce il Fondo europeo per i rifugiati [1], strumento che si basa sull'articolo 63, paragrafo 2, lettera b) del trattato CE che intende contribuire a realizzare un equilibrio fra gli sforzi espletati dagli Stati membri nelle iniziative di accoglienza di rifugiati e sfollati e sostenere le conseguenze di tale accoglienza fornendo per i prossimi cinque anni una base giuridica all'utilizzo degli stanziamenti votati dal Parlamento europeo per sostenere l'azione degli Stati membri in materia di accoglienza, integrazione e il rimpatrio volontario di tali persone.

[1] COM(1999)686 def.

La proposta è stata trasmessa al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato delle regioni e al Comitato economico e sociale. Il Comitato delle regioni non ha ancora adottato un suo parere. Con lettera del 6 marzo 2000, il Consiglio ha consultato il Parlamento europeo conformemente all'articolo 67 del trattato CE. Il Parlamento europeo ha affidato l'esame della proposta alla commissione per le libertà e i diritti dei cittadini, la giustizia e gli affari interni (responsabile della relazione) e alle sue commissioni per l'occupazione e gli affari sociali da un lato e per i bilanci dall'altro (consultate per parere). La commissione per le libertà e i diritti dei cittadini, la giustizia e gli affari interni, dopo aver ricevuto ed esaminato i pareri della commissione per l'occupazione e gli affari sociali, adottati il 21 marzo e della commissione per i bilanci, adottato il 20 marzo, ha adottato la propria relazione il 22 marzo 2000. Riunito in sessione plenaria, l'11 aprile 2000, il Parlamento ha adottato un proprio parere [2] che approva la proposta della Commissione fatte salve le modifiche da esso apportatevi e invita la Commissione a modificare la propria proposta di conseguenza, a norma dell'articolo 250, paragrafo 2 del trattato CE.

[2] GU C...... ...... ...

2. LA PROPOSTA MODIFICATA

Su un piano generale, il Parlamento europeo appoggia l'impostazione e le linee generali della proposta della Commissione, in particolare nei tre aspetti che costituiscono un'innovazione rispetto alle azioni comuni e ai progetti pilota degli anni precedenti, vale a dire: la riunione in un unico strumento delle azioni relative all'accoglienza, all'integrazione e al rimpatrio volontario allo scopo di promuovere una politica globale e coerente, l'istituzione di uno strumento valido per cinque anni allo scopo di favorire la pianificazione e la continuità delle azioni, la gestione decentrata al livello degli Stati membri allo scopo di avvicinare il processo decisionale alle realtà del terreno.

L'interesse dei parlamentari per la proposta della Commissione si è manifestato con un gran numero di emendamenti. La Commissione ne adotta, integralmente o parzialmente, solo un numero limitato e respinge quelli che avrebbero per effetto di nuocere alla flessibilità voluta, appesantire l'onere trasferito sulle amministrazioni nazionali o disperdere le risorse limitate del fondo.

2.1. Modifiche accolte integralmente

Le modifiche proposte dal Parlamento, accolte dalla Commissione e inserite integralmente nella propria proposta modificata, sono le seguenti:

Considerando 2

L'emendamento 2 precisa che il Fondo europeo per i rifugiati deve contribuire a migliorare l'attuazione della politica di asilo da parte degli Stati membri.

Considerando 10

L'emendamento 5 completa il considerando originale precisando che la protezione temporanea riguarda gli afflussi massicci di sfollati.

Considerando 11

L'emendamento 6 migliora il testo originale precisando che la ripartizione delle risorse tiene conto degli sforzi relativi compiuti dagli Stati membri in materia di accoglienza di rifugiati evitando di assimilare tale accoglienza a un onere.

Articolo 8

Gli emendamenti 26 e 27 precisano da un lato che la selezione e la gestione dei progetti sono di competenza essenziale, e non esclusiva, degli Stati membri, il che mantiene le prerogative della Commissione per quanto riguarda la selezione e la realizzazione delle azioni comunitarie previste all'articolo 4 e delle misure urgenti previste all'articolo 5 e, d'altro lato, che gli inviti a presentare proposte hanno carattere pubblico, il che conforta la disposizione dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera d), punto i) relativa alla trasparenza del processo di selezione.

2.2. Modifiche accolte parzialmente

Considerando 5 bis (nuovo)

L'emendamento 3 mira a menzionare l'azione delle associazioni di rifugiati. La Commissione ritiene preferibile menzionare l'azione delle ONG in generale.

Considerando 6

L'emendamento 4 mira ad associare le comunità degli associati alla concezione dei programmi di integrazione; la Commissione ritiene preferibile menzionare il ruolo delle ONG in generale.

Articolo 2

La commissione può accettare che il gruppo obiettivo "rifugiati" non si limiti ai cittadini di paesi terzi come risulta dall'emendamento 14. Essa ritiene invece che il riferimento all'articolo 1 della Convenzione di Ginevra restringa la portata della proposta escludendo le persone alle quali lo status di rifugiato è stato concesso su un'altra base, ad esempio la Costituzione di uno Stato membro. Analogamente essa ritiene che i beneficiari di forme sussidiarie di protezione non possano essere assimilati ai rifugiati senza contraddire la distinzione operata fra queste categorie all'articolo 63 del trattato CE.

Per quanto riguarda gli sfollati è opportuno mantenere la definizione "cittadini di paesi terzi o apolidi" in quanto, secondo gli stessi termini del trattato, la protezione temporanea può riguardare solo questi ultimi.

Articolo 4

L'emendamento 23 aggiunge all'elenco delle azioni ammissibili a titolo delle azioni comunitarie delle misure di informazione del pubblico, in particolare sugli obblighi internazionali degli Stati membri.

La Commissione ritiene invece che sia utile mantenere la menzione dell'assistenza tecnica, dato che nel quadro della gestione decentrata istituita dalla proposta, quest'ultima è destinata, in caso di necessità, alle amministrazioni degli Stati membri.

Articolo 8

La Commissione accoglie la modifica operata dall'emendamento 29 diretta ad assicurare la continuità dei programmi e delle azioni, il che corrisponde all'obiettivo perseguito presentando una base giuridica valida per vari anni. Invece l'istituzione di un partenariato fra l'autorità responsabile nello Stato membro e altri intervenienti non farebbe che complicare l'attuazione di questa prima esperienza di gestione decentrata nel settore dell'asilo.

Articolo 9

La Commissione può accogliere il principio di una partecipazione minima del Fondo garanzia a ogni Stato membro conformemente all'emendamento 30, ma le modalità dovranno essere precisate; per questo motivo il testo dell'emendamento non viene ripreso nella presente proposta riveduta.

2.3. Modifiche che non possono essere accolte

La Commissione non è in grado di accogliere talune modifiche apportate dal Parlamento europeo:

Emendamenti 7 e 25

È auspicabile che le azioni attuate dagli Stati membri formino un programma coerente, anche se non ci si può aspettare dagli Stati membri che definiscano una strategia in materia di asilo.

Emendamenti 8 e 29 (seconda parte)

L'istituzione di un partenariato sul modello di altri Fondi non può che appesantire l'onere che già grava sulle amministrazioni nazionali e ritardare l'attuazione delle azioni previste dalla proposta.

Emendamenti da 9 a 12

Questi emendamenti che riguardano la tecnica di bilancio sono divenuti inutili dopo che gli orientamenti di bilancio per i prossimi anni, per quanto riguarda il Fondo, sono stati adottati nel PPB 2001.

Emendamento 13

I principi di non discriminazione restano in vigore in ogni caso. Per il momento, si tratta di una questione orizzontale che non riguarda specificamente i rifugiati e sulla quale la Commissione ha adito il Parlamento europeo e il Consiglio con proposte di portata generale nel quadro del "pacchetto antidiscriminazione".

Emendamenti 15, 16 e 21

Non è opportuno escludere gli sfollati dalle misure di integrazione e prevedere per quanto li riguarda un regime particolare di preparazione al ritorno in patria. In effetti, può essere nell'interesse degli Stati membri, come degli interessati, che i beneficiari di un regime di protezione temporaneo possano inserirsi sul mercato del lavoro. Inoltre, la disposizione relativa al ritorno volontario è redatta in termini generali che permettono di coprire la preparazione specifica prevista se uno Stato membro lo desidera. Per il momento, questi emendamenti appaiono in contraddizione con l'emendamento 19 adottato in plenaria diretto a menzionare esplicitamente gli sfollati fra i beneficiari potenziali delle misure di integrazione.

Emendamenti 17 e 28

L'associazione degli Stati candidati a taluni aspetti delle azioni sostenute dal Fondo avrebbe l'effetto di diluire le risorse disponibili e costituirebbe un doppione con altri programmi esistenti.

Emendamenti 18 e 19

Gli elenchi delle azioni ammissibili hanno, nella proposta della Commissione, un carattere esemplificativo, è quindi inutile sovraccaricarli con il rischio di farli apparire come limitativi.

Emendamento 22

La modifica diretta a escludere esplicitamente i luoghi di detenzione dal campo di applicazione è una disposizione puramente negativa che appare inutile in quanto questi luoghi non sono coperti dalla proposta.

Emendamento 24

Spetta al Consiglio valutare se esistono le condizioni per l'avvio di misure urgenti.

Emendamento 31

La Commissione non può disporre liberamente delle relazioni degli Stati membri, né presentare validamente relazioni concernenti sia un periodo di esecuzione troppo breve, sia intervenendo prima delle valutazioni finali. D'altronde, la Commissione può, in qualsiasi momento, fare delle proposte dirette a modificare eventuali elementi della decisione la cui attuazione ne abbia dimostrato l'inadeguatezza.

Emendamenti 32 e 33

Le disposizioni dell'articolo 19 costituiscono disposizioni standard relative alla "procedura dei comitati" che non possono essere modificate caso per caso.

Emendamento 34

Nel quadro delle misure urgenti spetta alla Commissione selezionare i progetti individuali; è opportuno che essa disponga degli strumenti per indurre gli Stati membri a presentare i migliori progetti possibili, il che non avverrebbe se ogni Stato membro avesse la certezza di ricevere una quota proporzionale al flusso di rifugiati indipendentemente dalla qualità dei progetti da esso presentati. Questa formula è stata sperimentata nel quadro della concessione di un sostegno finanziario al momento dell'afflusso massiccio di sfollati provenienti dal Kossovo nel 1999. È vero che si applicano i criteri di qualità dell'articolo 8, ma si tratta del solo strumento a disposizione della Commissione per valorizzarne l'applicazione.

1999/0274 (CNS)

Proposta modificata di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

che istituisce il Fondo europeo per i rifugiati

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, e in particolare l'articolo 63, par. 2, lettera b)

vista la proposta della Commissione [3],

[3] GU C E 116 del 26.4.2000, pag. 72.

visto il parere del Parlamento europeo [4],

[4] GU C [...] del [...], pag. [...].

visto il parere del Comitato economico e sociale [5],

[5] GU C 168 del 16.6.2000, pag. 20.

visto il parere del Comitato delle regioni [6],

[6] GU C [...] del [...], pag. [...].

considerando quanto segue:

(1) L'elaborazione di una politica comune in materia di asilo, che preveda un regime europeo comune di asilo, costituisce un elemento fondamentale dell'obiettivo dell'Unione europea volto a realizzare gradualmente uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia aperto a quanti, spinti dalle circostanze, chiedono legittimamente una protezione nell'Unione europea.

(2) L'attuazione di tale politica deve basarsi sulla solidarietà fra gli Stati membri e presuppone l'esistenza di meccanismi destinati a contribuire alla realizzazione di un equilibrio fra gli sforzi espletati dagli Stati membri per accogliere rifugiati e sfollati e sostenere le conseguenze di tale accoglienza. A questo fine è opportuno istituire un Fondo europeo per i rifugiati.

(3) È necessario sostenere e migliorare gli sforzi espletati dagli Stati membri per concedere ai rifugiati e agli sfollati condizioni di accoglienza adeguate, incluse procedure di asilo eque ed efficienti, allo scopo di proteggere i diritti di quanti necessitano di una protezione internazionale.

(4) L'integrazione dei rifugiati nella società del paese in cui essi si sono stabiliti costituisce uno degli obiettivi della Convenzione di Ginevra ed è necessario, a questo fine, sostenere le azioni degli Stati membri dirette alla promozione della loro integrazione sociale ed economica in quanto essa contribuisce alla realizzazione della coesione economica e sociale il cui mantenimento e rafforzamento figurano fra gli obiettivi fondamentali della Comunità menzionati all'articolo 2 ed all'articolo 3, punto k) del trattato.

(5) L'integrazione dei rifugiati nel paese ospitante potrà inoltre essere facilitata da un sostegno fornito ad azioni condotte da organizzazioni non governative che operano per l'inserimento sociale.

(6) È nell'interesse degli Stati membri come degli interessati che rifugiati e sfollati, che ricevono l'autorizzazione a soggiornare sul territorio degli Stati membri, vengano messi in grado di sopperire alle loro necessità attraverso un'attività lavorativa.

(7) Le misure che beneficiano del contributo dei Fondi strutturali, nonché le altre misure comunitarie nel settore dell'insegnamento e della formazione professionale non sono sufficienti da sole a promuovere questa integrazione, ed è quindi opportuno favorire delle misure specifiche per permettere ai rifugiati ed agli sfollati di beneficiare pienamente dei programmi esistenti. Affinché questi siano pienamente efficaci è opportuno associarvi le organizzazioni non governative competenti.

(8) È necessario un aiuto concreto per creare o migliorare le condizioni che permettano ai rifugiati e agli sfollati che lo desiderino, di decidere in piena conoscenza di causa di abbandonare il territorio degli Stati membri e rientrare nel loro paese di origine.

(9) È necessario sperimentare concretamente delle azioni innovatrici in questi settori e promuovere gli scambi tra gli Stati membri allo scopo di individuare e promuovere le pratiche più efficaci.

(10) È opportuno tener conto dell'esperienza acquisita in occasione dell'attuazione delle azioni comuni adottate dal Consiglio in materia di accoglienza e rimpatrio volontario dei rifugiati, degli sfollati e dei richiedenti asilo.

(11) È opportuno, come ha chiesto il Consiglio europeo riunitosi a Tampere il 15 e 16 ottobre 1999, costituire una riserva finanziaria destinata alla attuazione di misure urgenti connesse alla protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di rifugiati o di sfollati.

(12) È giusto tener conto, al momento della ripartizione delle risorse, del relativo sforzo espletato da ogni Stato membro per accogliere e assicurare la sussistenza di rifugiati e sfollati.

(13) Il sostegno fornito dal Fondo europeo per i rifugiati sarà più efficace e meglio orientato se il cofinanziamento delle azioni ammissibili sarà basato su una domanda formulata da ogni Stato membro in funzione della propria situazione e delle necessità accertate.

(14) Allo scopo di accelerare e semplificare le procedure di cofinanziamento, è opportuno distinguere le responsabilità della Commissione e degli Stati membri. A questo riguardo, è necessario prevedere che la Commissione, dopo aver esaminato le domande degli Stati membri, adotti le decisioni di cofinanziamento e che gli Stati membri assicurino la gestione delle azioni.

(15) L'attuazione decentrata delle azioni da parte degli Stati membri deve offrire garanzie per quanto riguarda le modalità e la qualità, i risultati e la loro valutazione nonché la sana gestione finanziaria e il suo controllo.

(16) Una delle garanzie dell'efficacia del Fondo europeo per i rifugiati è costituita da un controllo efficiente: è necessario precisare le condizioni nelle quali avviene tale controllo.

(17) Fatte salve le competenze della Commissione in materia di controllo finanziario, è opportuno stabilire una cooperazione fra gli Stati membri e la Commissione in questo settore.

(18) È necessario stabilire la responsabilità degli Stati membri in materia di individuazione e correzione delle irregolarità e delle infrazioni, nonché quella della Commissione in caso di inadempienze degli Stati membri.

(19) L'efficacia e l'effetto delle azioni sostenute dal Fondo europeo per i rifugiati dipendono anche dalla valutazione che ne viene fatta ed è opportuno precisare le responsabilità degli Stati membri e della Commissione in materia nonché le modalità che garantiscono l'affidabilità della valutazione.

(20) È opportuno procedere ad una valutazione delle azioni in vista della loro revisione a metà periodo e dell'apprezzamento del loro effetto e integrare il processo di valutazione nel controllo delle azioni.

(21) Conformemente all'articolo 2 della decisione 1999/468/CE del Consiglio del 28 giugno 1999 recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione [7], è opportuno che le misure necessarie per l'attuazione della presente decisione siano adottate secondo la procedura consultiva prevista all'articolo 3 della stessa.

[7] GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

(22) Conformemente al principio di sussidiarietà e di proporzionalità di cui all'articolo 5 del trattato, gli obiettivi dell'azione prevista, vale a dire manifestare la solidarietà tra gli Stati membri tendendo ad assicurare un equilibrio fra gli sforzi espletati dai suddetti Stati per accogliere rifugiati e sfollati e sostenere le conseguenze di tale accoglienza, non possono essere realizzati in maniera adeguata dai singoli Stati membri e quindi, in ragione delle dimensioni o degli effetti di tale azione possono essere perseguiti meglio a livello comunitario. La presente decisione si limita al minimo necessario per raggiungere tali obiettivi e non va oltre quanto è necessario a questo fine,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

CAPITOLO I

Obiettivi e Compiti

Articolo 1

Istituzione ed obiettivi del Fondo europeo per i rifugiati

1. È istituito un Fondo europeo per i rifugiati destinato a sostenere e promuovere gli sforzi espletati dagli Stati membri per accogliere rifugiati e sfollati e sostenere le conseguenze di tale accoglienza.

2. Il Fondo viene istituito per il periodo dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2004.

Articolo 2

Gruppi destinatari

Ai fini della presente decisione, i gruppi destinatari sono composti dalle seguenti categorie:

1. i «rifugiati», intendendosi qualsiasi persona che benefici dello status definito dalla Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951 relativa allo status dei rifugiati, autorizzata a risiedere a tale titolo in uno degli Stati membri e, se necessario, le persone che chiedono di essere ammesse al suddetto status;

2. gli «sfollati», intendendosi qualsiasi cittadino di un paese terzo o apolide che benefici di un regime di protezione temporanea in uno Stato membro e, se necessario, le persone che chiedono il beneficio di tale protezione;

Articolo 3

Compiti

1. Al fine della realizzazione dell'obiettivo di cui all'articolo 1, il Fondo europeo per i rifugiati sostiene le azioni degli Stati membri relative:

a) alle condizioni di accoglienza dei rifugiati e degli sfollati;

b) all'integrazione dei rifugiati e degli sfollati;

c) eventualmente al rimpatrio volontario di queste persone; a questo riguardo per "rimpatrio volontario" si intende il ritorno nel paese d'origine che non viene eseguito in maniera coatta, anche quando l'interessato è oggetto di una decisione che pone fine all'autorizzazione di soggiorno che gli era stata concessa quando rientrava in uno dei gruppi destinatari di cui all'articolo 2.

2. Per quanto riguarda le condizioni di accoglienza dei rifugiati e degli sfollati e le procedure, le azioni possono riguardare le infrastrutture o i servizi destinati all'alloggio, alla fornitura di un aiuto materiale, di una assistenza sociale o di una assistenza nel disbrigo delle pratiche amministrative.

3. Per quanto riguarda l'integrazione nella società dello Stato membro di residenza delle persone che godono dello status di rifugiato o di un regime di protezione temporanea nonché delle loro famiglie, può trattarsi di azioni di assistenza sociale in settori come l'alloggio, i mezzi di sussistenza e l'assistenza medica o di azioni dirette a consentire ai beneficiari di adattarsi alla società dello Stato membro o a rendere tali persone autonome.

4. Per quanto riguarda il rimpatrio volontario dei rifugiati e degli sfollati, compresi quanti non sono più riconosciuti come tali, sono stati respinti o hanno rinunciato alla loro domanda, a condizione che non abbiano acquisito una nuova nazionalità o abbiano abbandonato il territorio dello Stato membro, le azioni possono riguardare l'informazione e i servizi di consulenza relativi ai programmi di rientro volontario e alla situazione nei paesi d'origine e/o delle azioni di formazione generale o professionale e delle azioni di aiuto al reinserimento.

Articolo 4

Azioni comunitarie

Il Fondo può finanziare, su iniziativa della Commissione, al di fuori delle azioni organizzate dagli Stati membri, e nel limite del 10% della sua dotazione annuale, delle azioni innovatrici o di interesse comunitario, compresi studi, l'informazione del pubblico, progetti pilota, scambi di esperienze e la promozione della cooperazione a livello comunitario, nonché la valutazione dell'attuazione delle misure e dell'assistenza tecnica.

Possono inoltre essere finanziate misure concernenti l'informazione del pubblico sull'impegno degli Stati membri nei confronti delle persone che chiedono una protezione internazionale e il loro impegno nel quadro della politica d'asilo dell'Unione europea, ivi compresa l'informazione del pubblico, a integrazione di altre azioni.

Il finanziamento di queste azioni da parte del Fondo europeo può raggiungere il 100%.

Articolo 5

Misure urgenti

1. Il Fondo può inoltre finanziare, al di fuori delle azioni di cui all'articolo 3 e in aggiunta ad esse, delle misure urgenti a favore di uno o più Stati membri in caso di arrivo improvviso e massiccio di rifugiati o di sfollati.

2. Nell'ipotesi di cui al paragrafo 1, le misure urgenti ammissibili coprono i tipi di azione seguenti:

a) l'accoglienza e l'alloggio;

b) la fornitura di mezzi di sussistenza, compreso il vitto ed il vestiario;

c) l'assistenza medica, psicologica o di altro genere;

d) le spese di personale e di amministrazione conseguenti all'accoglienza delle persone e la messa in atto delle misure.

CAPITOLO II

Modalità

Articolo 6

Modalità di attuazione

Gli Stati membri sono responsabili dell'attuazione delle azioni che beneficiano del sostegno del Fondo.

A questo fine, ogni Stato membro nomina un'autorità responsabile che sarà l'unico interlocutore della Commissione. Tale autorità deve essere un'amministrazione pubblica, ma può delegare le responsabilità di attuazione ad un'altra amministrazione pubblica o ad un'organizzazione non governativa.

Articolo 7

Domande di cofinanziamento

1. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, secondo il calendario stabilito all'articolo 10, una domanda di cofinanziamento delle azioni di cui all'articolo 3 che descrive:

a) le necessità che giustificano l'attuazione delle azioni in grado di beneficiare del sostegno del Fondo;

b) le azioni previste a titolo del e durante il periodo coperto dalla presente decisione;

c) il finanziamento concesso dallo Stato membro e, se del caso, dalla o dalle organizzazioni partecipanti;

d) il dispositivo realizzato dallo Stato membro per:

i) assicurare la selezione delle azioni e la trasparenza del processo,

ii) assicurare la gestione, il controllo e la valutazione delle azioni,

iii) favorire il coordinamento fra le azioni e gli scambi fra gli attori incaricati della loro esecuzione sul terreno,

iv) assicurare la visibilità del finanziamento comunitario.

La domanda contiene, per ognuna delle rubriche di cui al primo comma, precisioni sufficienti per consentire alla Commissione di esprimere una valutazione in piena conoscenza di causa.

2. La domanda di cui al paragrafo 1 è oggetto di una concertazione con la Commissione.

Articolo 8

Criteri di selezione

La selezione individuale e la gestione finanziaria ed amministrativa delle azioni che beneficiano del sostegno del Fondo europeo per i rifugiati sono di competenza essenziale degli Stati membri, nel rispetto delle politiche comunitarie e dei criteri di ammissibilità.

Le azioni vengono presentate in seguito ad un invito rivolto al pubblico a presentare proposte, da amministrazioni pubbliche (nazionali, regionali o locali, centrali o decentralizzate), da istituti di insegnamento o di ricerca, da organismi di formazione, parti sociali, organizzazioni governative, organizzazioni internazionali o ONG, individualmente o in partenariato, in vista di un finanziamento da parte del Fondo.

L'autorità responsabile procede ad una selezione tenendo conto dei seguenti criteri:

a) la situazione e le necessità nello Stato membro;

b) il rapporto costo/efficacia e la redditività delle spese, tenuto conto del numero di persone interessate dalla azione;

c) il carattere innovatore delle azioni e la possibilità di utilizzare i risultati per rafforzare la cooperazione fra gli Stati membri o per consentire ad altri Stati membri di applicare gli insegnamenti che si sono ricavati;

d) l'esperienza, la capacità, l'affidabilità ed il contributo finanziario dell'organizzazione richiedente e di qualsiasi organizzazione partner;

e) la complementarietà fra le azioni ed altre azioni finanziate sul bilancio delle Comunità europee o nel quadro di programmi nazionali.

Inoltre, l'autorità responsabile vigila:

- affinché le azioni siano fondate sui principi del partenariato fra tutti gli attori interessati e della partecipazione, in particolare dei beneficiari, per quanto riguarda la concezione e l'attuazione;

- affinché esse favoriscano un'impostazione pluridimensionale, comprendente azioni coordinate in tutti i settori utili, che tenga conto della complessità della situazione dei beneficiari nella società di accoglienza;

- affinché esse assicurino la continuità dei programmi e delle azioni che, se necessario, possono essere garantiti per diversi anni.

Articolo 9

Ripartizione delle risorse

Le risorse disponibili sono ripartite tra gli Stati membri in proporzione:

a) al numero medio delle persone che hanno chiesto di essere ammesse ad una forma di protezione internazionale registrate nel corso dei tre anni precedenti, per il 65% del loro volume,

b) al numero di persone ammesse al beneficio dello status di rifugiato o di un regime di protezione temporanea nel corso dei tre anni precedenti, per il 35% del loro volume.

Le cifre di riferimento sono le ultime cifre stabilite dall'Istituto statistico della Comunità europea.

Articolo 10

Calendario

Le azioni vengono attuate nel periodo dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2004.

La Commissione comunica agli Stati membri, al più tardi entro il 1° luglio di ogni anno una stima degli importi che saranno loro destinati per l'anno seguente all'interno degli stanziamenti concessi globalmente nel quadro della procedura di bilancio annuale.

Gli Stati membri presentano alla Commissione la loro domanda di cofinanziamento di cui all'articolo 7 entro i due mesi successivi l'entrata in vigore della presente decisione.

La Commissione e lo Stato membro decidono di comune accordo l'elenco definitivo delle azioni adottate entro tre mesi dalla data di presentazione della domanda di cofinanziamento.

La Commissione e lo Stato membro possono, ogni anno, sulla base della relazione annuale prevista all'articolo 18, formulare delle proposte dirette a modificare l'elenco o la natura delle azioni.

In ogni caso, la Commissione e lo Stato membro procedono entro e non oltre il primo giugno 2002 ad una revisione dell'elenco o della natura delle azioni sulla base della valutazione di metà periodo prevista all'articolo 18 e adottano di comune accordo le necessarie modifiche.

CAPITOLO III

Disposizioni finanziarie

Articolo 11

Struttura del finanziamento

Il contributo finanziario proveniente dal Fondo non può superare il 50% del costo totale di ogni misura.

Tale percentuale può essere portata al 75% negli Stati membri che partecipano al Fondo di coesione.

Articolo 12

Ammissibilità

1. Una spesa non può essere considerata ammissibile al sostegno del Fondo se essa è stata effettivamente pagata prima della data alla quale la domanda di cofinanziamento dello Stato membro è stata approvata dalla Commissione. Tale data costituisce il punto di partenza per l'ammissibilità delle spese.

2. La Commissione adotta le norme relative all'ammissibilità delle spese secondo la procedura prevista all'articolo 19, paragrafo 2.

Articolo 13

Decisione di cofinanziamento del Fondo europeo per i rifugiati

Dopo aver esaminato la domanda di cofinanziamento, la Commissione adotta, secondo la procedura dell'articolo 19, paragrafo 2, la decisione di cofinanziamento del Fondo. La decisione indica l'importo attribuito allo Stato membro.

Articolo 14

Impegni di bilancio

Gli impegni di bilancio comunitari sono presi sulla base della decisione di concedere un cofinanziamento adottata dalla Commissione.

Articolo 15

Pagamenti

1. Il pagamento da parte della Commissione della partecipazione del Fondo è effettuato all'autorità responsabile conformemente agli impegni di bilancio.

2. Non appena adottata la decisione della Commissione relativa alla partecipazione del Fondo, viene versato allo Stato membro un acconto pari al 50% dell'importo per l'anno in questione.

Un pagamento intermedio che può arrivare fino al 30%, viene effettuato quando lo Stato membro dichiara di avere effettivamente speso la metà del primo acconto.

Il saldo viene versato entro un termine non superiore a tre mesi dopo l'approvazione dei conti finanziari presentati dallo Stato membro, nonché della relazione annuale sull'esecuzione delle azioni.

CAPITOLO IV

Controllo e Valutazione

Articolo 16

Controllo

1. Fatta salva la responsabilità della Commissione nell'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea, gli Stati membri assumono in primo grado la responsabilità del controllo finanziario delle azioni. A questo fine, essi adottano in particolare le misure seguenti:

a) verificano l'esistenza di sistemi di gestione e di controllo e la loro applicazione in modo da assicurare un utilizzo efficace e regolare dei fondi comunitari;

b) trasmettono alla Commissione una descrizione di questi sistemi;

c) si assicurano che le misure siano gestite conformemente all'insieme della normativa comunitaria applicabile e che i fondi messi a loro disposizione siano utilizzati conformemente ai principi della sana gestione finanziaria;

d) certificano che le dichiarazioni di spesa presentate alla Commissione siano esatte e vigilano affinché esse derivino da sistemi di contabilità basati su documenti giustificativi che possono essere verificati;

e) prevengono, individuano e correggono le irregolarità; conformemente alla normativa in vigore, le comunicano alla Commissione che informano regolarmente sugli sviluppi delle azioni amministrative e giudiziarie;

f) cooperano con la Commissione per assicurare un utilizzo dei fondi comunitari conforme al principio della sana gestione finanziaria;

g) recuperano gli importi persi in seguito ad irregolarità accertate, applicando, se del caso, degli interessi di mora.

2. La Commissione, nel quadro della sua responsabilità nell'esecuzione del bilancio generale delle Comunità europee, si assicura dell'esistenza e del buon funzionamento negli Stati membri di sistemi di gestione e di controllo in modo che i fondi comunitari vengano utilizzati in maniera regolare ed efficace.

A questo fine, fatte salve le competenze della Corte dei conti e dei controlli effettuati dagli Stati membri conformemente alle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative nazionali, funzionari o agenti della Commissione possono, conformemente agli accordi conclusi con gli Stati membri nel quadro della cooperazione di cui al paragrafo 1, comma f), effettuare controlli in loco, in particolare per campionamento, delle operazioni finanziate dal Fondo e dei sistemi di gestione e controllo con un preavviso minimo di un giorno lavorativo. La Commissione ne informa lo Stato membro interessato, in modo da ottenere tutto l'aiuto necessario. Funzionari o agenti dello Stato membro possono partecipare a tali controlli.

La Commissione può chiedere allo Stato membro interessato di effettuare un controllo in loco per verificare la regolarità di una o più operazioni. Funzionari o agenti della Commissione possono partecipare a tali controlli.

3. Dopo aver proceduto alle verifiche necessarie, la Commissione sospende i pagamenti intermedi nei seguenti casi:

a) se uno Stato membro non attua le azioni come è stato convenuto nella decisione di cofinanziamento;

oppure

b) se una parte o la totalità di un'azione non giustifica né una parte né la totalità del cofinanziamento del Fondo.

In questi casi la Commissione chiede, indicando i propri motivi, allo Stato membro di presentare le sue osservazioni e, se del caso, effettuare le eventuali correzioni entro un determinato termine.

4. Allo scadere del termine fissato dalla Commissione, in assenza di accordo e se lo Stato membro non ha proceduto alle correzioni richieste e tenuto conto delle eventuali osservazioni di quest'ultimo, la Commissione può decidere, entro un termine di tre mesi:

a) di ridurre il pagamento intermedio di cui all'articolo 15, paragrafo 2

oppure

b) di procedere alle correzioni finanziarie richieste sopprimendo in tutto o in parte la partecipazione del Fondo europeo per i rifugiati alla misura in questione.

In assenza di decisione di agire conformemente al punto a) o b), la sospensione dei pagamenti intermedi cessa immediatamente.

Articolo 17

Correzioni finanziarie

1. Spetta anzitutto agli Stati membri perseguire le irregolarità e intervenire quando viene accertata una modifica importante che incide sulla natura o le condizioni di attuazione o di controllo di una azione ed effettuare le necessarie correzioni finanziarie.

Gli Stati membri procedono alle correzioni finanziarie necessarie in relazione all'irregolarità individuale o sistemica. Le correzioni a cui procede lo Stato membro consistono in una soppressione totale o parziale della partecipazione comunitaria. I fondi comunitari così liberati possono essere ridestinati dallo Stato membro a delle azioni attinenti allo stesso campo d'azione di cui all'articolo 3, nel rispetto delle modalità da definire secondo la procedura prevista all'articolo 19.

2. Se, dopo aver proceduto alle verifiche necessarie, la Commissione conclude che uno Stato membro non si è conformato agli obblighi che ad esso incombono ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo, si applicano le disposizioni dell'articolo 16, paragrafi 3 e 4.

3. Qualsiasi somma che dia luogo a ripetizione di indebito deve essere ritrasferita alla Commissione, maggiorata degli interessi di mora.

Articolo 18

Controllo e valutazione

1. In ogni Stato membro l'autorità responsabile adotta le misure necessarie per assicurare il controllo e la valutazione delle azioni.

A questo fine, gli accordi e contratti che essa conclude con le organizzazioni incaricate dell'esecuzione delle azioni comportano clausole relative all'obbligo di rendere conto almeno una volta all'anno, attraverso una relazione dettagliata dello stato di avanzamento dell'esecuzione della azione e della realizzazione degli obiettivi che le erano stati assegnati.

2. L'autorità responsabile invia ogni anno alla Commissione dei conti finanziari una relazione dettagliata sulla attuazione delle azioni conformi alle norme adottate dalla Commissione secondo la procedura prevista all'articolo 19, paragrafo 2.

Inoltre, l'autorità responsabile fa procedere:

a) a metà percorso, ai fini della revisione prevista all'articolo 10, ad una valutazione indipendente dell'esecuzione delle azioni,

b) dopo il completamento del programma, ad una valutazione indipendente dell'esecuzione e dell'impatto delle azioni attuate.

Una somma non superiore all'1% della dotazione destinata allo Stato membro può essere riservata a questo fine.

La relazione di valutazione è unita alla relazione finale.

3. La Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione intermedia entro e non oltre il 31 dicembre 2002 ed una relazione finale entro e non oltre il 1° giugno 2005.

CAPITOLO V

Comitato

Articolo 19

Comitato

1. La Commissione è assistita da un comitato composto da rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione.

2. Qualora venga fatto riferimento al presente paragrafo, si applica la procedura consultiva prevista all'articolo 3 della decisione 1999/468/CE, nel rispetto delle disposizioni dell'articolo 7 paragrafo 3 di quest'ultima.

3. Il comitato può esaminare qualsiasi questione attinente alla presente decisione evocata dal suo presidente o dal rappresentante di uno Stato membro.

CAPITOLO VI

Modalità particolari relative alle misure urgenti

Articolo 20

Modalità particolari relative alle misure urgenti

1. Fatte salve le disposizioni degli articoli da 6 a 19, si applicano le disposizioni dei paragrafi da 2 a 5 del presente articolo per l'applicazione delle misure urgenti di cui all'articolo 5.

2. Il contributo finanziario proveniente dal Fondo è limitato ad una durata di sei mesi e non può superare l'80% del costo di ogni misura.

3. Lo Stato o gli Stati membri interessati dall'arrivo massiccio di cui all'articolo 5, paragrafo 1, presentano alla Commissione uno stato delle necessità ed un piano di attuazione delle misure urgenti, comprendente una descrizione delle azioni previste e degli organismi incaricati della loro esecuzione.

4. La Commissione esamina e seleziona, i progetti presentati dal o dagli Stati membri, tenendo conto dei criteri enunciati all'articolo 8.

5. Le risorse disponibili sono, se del caso, ripartite tra gli Stati membri in funzione:

a) del numero delle persone entrate in ogni Stato membro nel quadro dell'arrivo massiccio di cui al paragrafo 1, dell'articolo 5, per l'80% del loro volume;

b) della qualità dei progetti presentati, per il 20% del loro volume.

CAPITOLO VII

Disposizioni transitorie

Articolo 21

Disposizioni transitorie

Per l'attuazione della presente decisione nel corso del primo anno, la Commissione fa conoscere agli Stati membri la stima degli importi loro destinati al più tardi due settimane dopo l'entrata in vigore della presente decisione. Se l'Istituto statistico delle Comunità europee non dispone ancora di tutti i dati statistici necessari di cui all'articolo 9, le cifre prese in considerazione sono quelle fornite dagli Stati membri; in questo caso, la Commissione adotta secondo la procedura prevista all'articolo 19, paragrafo 2, le regole relative all'interpretazione dei dati statistici forniti dagli Stati membri.

Con deroga all'articolo 12, per l'esercizio 2000, le spese effettivamente sostenute fra il 1° gennaio 2000 e l'approvazione della domanda di cofinanziamento possono essere ammesse ad un sostegno del Fondo europeo per i rifugiati.

CAPITOLO VIII

Disposizioni varie

Articolo 22

Modalità di applicazione

1. La Commissione è incaricata dell'applicazione della presente decisione.

2. Se del caso, la Commissione adotta secondo la procedura prevista all'articolo 19, paragrafo 2, ogni altra modalità necessaria all'applicazione della presente decisione.

Articolo 23

Clausola di riesame

Su proposta della Commissione, il Consiglio riesamina la presente decisione entro e non oltre il 31 dicembre 2004.

Articolo 24

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il [...]

Per il Consiglio

Il Presidente

[...]

SCHEDA FINANZIARIA

1. DENOMINAZIONE DELL'AZIONE

Decisione relativa al Fondo europeo per i rifugiati.

2. LINEA DI BILANCIO

B5-803 (nomenclatura PPB 2000)

B5-810N e B5-811N (nomenclatura Parlamento europeo).

3. BASE GIURIDICA

Articolo 63 del trattato che istituisce le Comunità europee.

4. DESCRIZIONE DELL'AZIONE

4.1 Obiettivo generale dell'azione

L'obiettivo della decisione è di dotare l'Unione europea di uno strumento che permetta di fornire, nel quadro di una programmazione pluriennale, un sostegno all'azione degli Stati membri nei settori:

a) delle condizioni di accoglienza dei rifugiati e degli sfollati e dell'equità, accessibilità ed efficacia delle procedure di asilo;

b) dell'integrazione dei rifugiati e degli sfollati;

c) del rimpatrio volontario e del reinserimento nel paese di origine

e ciò allo scopo di contribuire alla realizzazione dell'equilibrio tra gli sforzi compiuti dagli Stati membri per accogliere rifugiati e sfollati e sostenere le conseguenze di tale accoglienza.

Più precisamente, si tratta di:

-procurare ai richiedenti dello status di rifugiato o della protezione temporanea delle condizioni di accoglienza adeguate, in particolare per quanto riguarda l'alloggio, la consulenza giuridica ed altre forme di presa a carico e sviluppare l'accessibilità, l'efficacia e l'equità delle procedure di asilo allo scopo di agevolare l'esercizio effettivo del diritto di chiedere l'asilo conformemente alla Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951 relativa allo status dei rifugiati, modificata dal Protocollo di New-York del 31 gennaio 1967;

-contribuire all'integrazione dei rifugiati e degli sfollati nella società dello Stato membro di residenza, comprese misure dirette a favorire l'accesso all'occupazione al fine di tener conto delle specificità che distinguono tali categorie di stranieri dalle altre categorie di migranti e delle difficoltà particolari che esse possono incontrare;

-creare le condizioni che permettano ai rifugiati e agli sfollati nonché alle persone che hanno chiesto una di queste forme di protezione internazionale, comprese le persone alle quali una di queste qualifiche non viene più riconosciuta, di tornare nel loro paese di origine fornendo loro, da un lato, le informazioni necessarie per prendere una decisione in piena conoscenza di causa e, d'altro lato, un'assistenza materiale, in particolare sotto forma di preparazione al reinserimento nella società del loro paese di origine;

-favorire scambi fra gli Stati membri allo scopo di contribuire alla diffusione delle «buone pratiche»;

-consentire, in caso di arrivo improvviso e massiccio di rifugiati o di sfollati sul territorio di uno o più Stati membri, la realizzazione di misure urgenti dirette a prendere a carico le necessità immediate delle persone interessate.

4.2 Periodo coperto dall'azione e modalità previste per il suo rinnovo

Dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2004; il Consiglio riesamina la presente decisione entro e non oltre il 31 dicembre 2004 su proposta della Commissione.

5. CLASSIFICAZIONE DELLA SPESA/ENTRATA

5.1 SO/SNO

Spesa non obbligatoria.

5.2 SD/SND

Stanziamento dissociato.

5.3 Tipo di entrate previste

Senza oggetto.

6. NATURA DELLA SPESA/ENTRATA

-sovvenzione per cofinanziamento con altre fonti del settore pubblico o privato. Tuttavia, il finanziamento dei lavori gestiti direttamente dalla Commissione sulla base della percentuale della dotazione annuale del Fondo riservato a questo riguardo può raggiungere il 100%.

7. INCIDENZA FINANZIARIA

7.1 Metodo di calcolo del costo totale dell'azione (rapporto tra i costi unitari ed il costo totale)

Il calcolo del costo delle azioni oggetto della decisione si basa sull'attuazione dei programmi pilota gestiti dalla Commissione a partire dal 1997 allo scopo di sostenere concretamente l'accoglienza ed il rimpatrio volontario dei rifugiati, degli sfollati e dei richiedenti asilo (linee di bilancio B3-4113, B5-803 e B7-6008), nonché l'integrazione dei rifugiati (linea di bilancio B3-4113).

La dotazione globale destinata alle tre linee di bilancio menzionate è stata la seguente:

1997: 23,75 milioni di EUR

1998: 26,75 milioni di EUR

I fase 1999: 20 milioni di EUR

II fase 1999: decisione dell'autorità di bilancio in corso per un importo previsto di 15 milioni di EUR.

La dotazione annuale media può quindi essere stimata a 28,5 milioni di EUR (nell'ipotesi di uno stanziamento addizionale di 15 milioni di EUR per la II fase del 1999). Tale importo si è rivelato ampiamente insufficiente per far fronte alle necessità constatate sul terreno.

Più in particolare per quanto riguarda le misure di aiuto all'accoglienza ed al rimpatrio volontario, l'aiuto finanziario chiesto nel 1997 superava del 30% la dotazione disponibile. Tale percentuale è salita al 45% nel 1998 ed ha raggiunto un livello dell'850% nel 1999 (effetto dovuto alla crisi del Kosovo). In genere, i servizi ritengono che più della metà delle domande che non hanno potuto essere soddisfatte fossero ammissibili al cofinanziamento comunitario.

L'attuazione nel 1999 ha inoltre evidenziato che l'obiettivo di finanziare delle misure «strutturali» nel campo di azione dell'articolo 63 del trattato CE può anche essere totalmente vanificato dall'afflusso massiccio di rifugiati che può verificarsi in caso di crisi. In effetti, in assenza di una linea di bilancio specifica per far fronte a situazioni di urgenza, tutta la dotazione finanziaria iniziale della linea di bilancio B5-803 è stata consacrata a misure urgenti concernenti le persone che sono fuggite dal Kosovo. L'esistenza di una riserva è quindi essenziale per poter far fronte sia alle necessità urgenti che alle necessità «strutturali» come ha auspicato il Consiglio europeo riunitosi a Tampere il 15 e 16 ottobre 1999.

In seguito al dibattito sull'orientamento di bilancio della Commissione, la dotazione globale proposta per il periodo 2000 - 2004 è di 216 milioni di EUR ripartiti annualmente come segue:

a) linea di bilancio B5-810 «Misure strutturali» 26 milioni di EUR per il 2000,

b) riserva (B5-811 nella nomenclatura proposta dal Parlamento europeo) «Misure urgenti afflusso massiccio di rifugiati»: 10 milioni di EUR per il 2000.

c) linea di bilancio B5-810 (misure strutturali): 35 milioni EUR all'anno dal 2001 al 2004.

d) riserva (B5-811 - misure urgenti in caso di afflusso massiccio di rifugiati): 10 milioni EUR all'anno 2001 al 2004.

7.2 Ripartizione per elementi dell'azione

Può essere prevista la ripartizione seguente sulla base delle azioni di preparazione condotte nel 1997-1999 e tenendo conto dell'esigenza di conservare una dotazione sufficiente per favorire la diffusione delle buone pratiche a livello comunitario. In ogni caso, tenuto conto dell'instabilità che caratterizza queste situazioni e delle differenze nelle dimensioni dei progetti che potrebbero essere sovvenzionati, la seguente tabella costituisce una stima provvisoria della ripartizione delle spese che rispecchia la ripartizione constatata nel 1997-1999.

B5 - 810

RIPARTIZIONE //

// % stimata del bilancio

Accoglienza // 36

Integrazione // 36

Rimpatrio volontario // 18

Diffusione delle buone pratiche // 10

TOTALE // 100

>SPAZIO PER TABELLA>

Riserva (o B5 - 811 nella nomenclatura proposta dal PE)

In questa fase non è possibile una ripartizione del costo delle azioni per tipo di misura. In effetti, la tipologia delle azioni si limita alle sole misure urgenti che normalmente rientrano tutte in un progetto globale. Inoltre, le misure di questo tipo finanziate nel 1999 sono attualmente in corso ed una classificazione potrà eventualmente avvenire solo al momento del loro completamento.

SI in milioni di EUR (prezzi correnti)

>SPAZIO PER TABELLA>

7.3 Spese operative per studi, esperti, ecc. incluse nella parte B del bilancio

Verrà destinato un importo massimo di 800.000 EUR all'anno ad azioni di assistenza tecnica e amministrativa. Tali azioni mirano ad assicurare una attuazione efficiente e concreta dell'azione in questione. Tale assistenza verrà messa a disposizione della Commissione nonché dei beneficiari di questa operazione quando essa non riguarda normali funzioni di servizio pubblico ma piuttosto la preparazione, la gestione, il controllo e la valutazione del programma. Tale assistenza sarà limitata alla durata del programma.

7.4 Scadenzario, stanziamenti di impegno/stanziamenti di pagamento

B5 - 810

SI in milioni di EUR

>SPAZIO PER TABELLA>

Riserva (B5 - 811 nella nomenclatura proposta dal PE)

SI in milioni di EUR

>SPAZIO PER TABELLA>

8. DISPOSIZIONI ANTIFRODE PREVISTE

-Misure specifiche di controllo previste

Gli Stati membri sono responsabili della scelta delle azioni nonché della loro gestione finanziaria ed amministrativa; essi assumono in primo grado la responsabilità del controllo finanziario delle azioni. A questo riguardo, devono conformarsi ai criteri di ammissibilità fissati nella presente decisione e viene precisato che essi devono verificare l'esistenza ed il funzionamento di sistemi di gestione e di controllo adeguati di cui trasmettono una descrizione alla Commissione, devono assicurare che la gestione rispetti le norme comunitarie applicabili ed i principi di sana gestione finanziaria, devono certificare le dichiarazioni di spesa e vigilare affinché il sistema contabile si basi su documenti giustificativi verificabili, prevengono, individuano e correggono le irregolarità, avviano le azioni necessarie e ne informano la Commissione, cooperano con la Commissione e recuperano gli importi persi in seguito ad irregolarità. Inoltre, la Commissione deve assicurarsi dell'esistenza e del buon funzionamento dei sistemi di gestione e di controllo organizzati negli Stati membri, può procedere a dei controlli in loco o chiedere allo Stato membro interessato di procedere a controlli ai quali funzionari o agenti della Commissione devono poter partecipare.

Infine sono previste disposizioni che permettono di apportare correzioni finanziarie in caso di inadempimento a livello individuale o di sistema.

9. ELEMENTI DI ANALISI COSTO-EFFICACIA

9.1 Obiettivi specifici e quantificabili; beneficiari

-Obiettivi specifici e quantificabili

*realizzazione o miglioramento di infrastrutture o di servizi,

*fornitura di un'assistenza materiale ai beneficiari.

-Beneficiari

*Rifugiati e sfollati di cui all'articolo 2 nonché persone che hanno fatto parte di una di queste categorie.

9.2 Giustificazione dell'azione

-Necessità dell'intervento finanziario comunitario, alla luce in particolare del principio di sussidiarietà

L'istituzione del Fondo europeo per i rifugiati mira, a promuovere e sostenere gli sforzi espletati dagli Stati membri per accogliere rifugiati e sfollati e sostenere le conseguenze di tale accoglienza e in particolare, in primo luogo, completare l'attuazione delle politiche nazionali di assistenza alle persone che chiedono una protezione internazionale; in secondo luogo, a favorire lo sviluppo di programmi di inserimento dei rifugiati e delle altre categorie di persone che beneficiano di una protezione; infine, ad incoraggiare il ritorno volontario dei richiedenti lo status di rifugiato, in particolare quando la loro domanda è stata respinta, ma anche degli sfollati, dei rifugiati e delle persone che necessitano di una protezione internazionale, in particolare quando la necessità di protezione è venuta meno. In effetti, in ognuno di questi settori è necessario promuovere l'idea della responsabilità condivisa e dell'equilibrio degli sforzi tra gli Stati membri nello sforzo generale compiuto per assistere queste persone dato che le situazioni possono variare notevolmente.

L'esigenza di equilibrio tra gli sforzi compiuti dagli Stati membri richiede uno sforzo in termini finanziari diretto contemporaneamente ad alleggerire gli Stati membri più colpiti ed a sviluppare le capacità degli Stati membri le cui infrastrutture sono insufficienti e presuppone un effetto di ridistribuzione a livello dell'Unione europea che non può essere assicurato dagli Stati membri individualmente.

-Scelta delle modalità dell'intervento

* vantaggi rispetto ad altre misure prevedibili (vantaggi comparati)

La sola alternativa alle modalità proposte è la gestione diretta delle misure e dei progetti individuali da parte dei servizi della Commissione, di cui l'esperienza delle azioni comuni e dei progetti pilota che hanno preceduto la presente decisione ha dimostrato che essa impone un onere amministrativo sproporzionato senza per questo assicurare una migliore efficienza.

La scelta di una gestione delegata agli Stati membri permette alla Commissione di concentrarsi sulla definizione degli obiettivi generali e sulla coerenza generale dell'azione, assicurando che la selezione delle azioni individuali e la loro realizzazione possa avvenire più vicino al luogo di operatività, tenendo conto delle realtà specifiche degli Stati membri e delle esigenze concrete. Essa permette, inoltre, di escludere in futuro il ricorso ad un Ufficio di assistenza tecnica per la selezione ed il controllo delle azioni messe in atto.

* analisi delle azioni analoghe eventualmente condotte a livello comunitario o nazionale

* effetti derivati e moltiplicatori previsti

Dato che la partecipazione del Fondo europeo per i rifugiati è limitata al 50% del costo totale delle misure (75% negli Stati membri che partecipano al Fondo di coesione), si dovrebbe assistere ad un aumento della spesa totale consacrata alla realizzazione degli obiettivi del Fondo. L'esperienza, d'altronde, ha dimostrato che il finanziamento pubblico nazionale sostituisce spesso il cofinanziamento comunitario per quanto riguarda le azioni delle quali sono stati dimostrati l'interesse e l'efficienza.

In effetti, la riuscita delle azioni ammissibili ha, per gli Stati membri come per i beneficiari, un certo numero di vantaggi derivati, quali:

- diminuzione delle situazioni di difficoltà che esigono il ricorso agli aiuti sociali urgenti e riduzione dell'esclusione sociale e delle sue conseguenze in termini di presa a carico da parte dei bilanci sociali degli Stati membri per quanto riguarda le popolazioni di rifugiati, sfollati e persone che necessitano di una protezione internazionale,

- riduzione del numero degli stranieri in situazione irregolare che scompaiono nella clandestinità totale a causa dell'assenza di qualsiasi prospettiva di regolarizzazione o di ritorno nel paese di origine, per quanto riguarda le popolazioni ammissibili alle misure di rimpatrio volontario, in particolare i richiedenti lo status di rifugiato la cui domanda ha ricevuto un rifiuto definitivo.

-Principali fattori aleatori che possono incidere sui risultati specifici dell'azione.

*variazione dei flussi di rifugiati.

9.3 Controllo e valutazione dell'azione

-Indicatori di efficacia prescelti

* indicatori di output (misura delle attività intraprese)

*Accoglienza ed integrazione: capacità di alloggio (numero di letti, qualità dei locali), creazione di nuovi servizi o rafforzamento della capacità dei servizi esistenti, frequentazione, numero dei beneficiari.

*Rimpatrio volontario: creazione di nuovi servizi o rafforzamento della capacità dei servizi esistenti, numero di persone che ricorrono ai servizi (informazione, formazione), numero di ritorni effettivi.

* indicatori di impatto secondo gli obiettivi perseguiti

*Accoglienza: diminuzione dei movimenti secondari di rifugiati (spostamento da uno Stato membro ad un altro alla ricerca di condizioni migliori).

*Integrazione: diminuzione del tasso di esclusione sociale nelle popolazioni interessate.

*Rimpatrio volontario: aumento del numero dei ritorni effettivi, interesse dei paesi di origine nel quadro delle politiche dette di «co-sviluppo».

-Modalità e periodicità della valutazione prevista

Relazioni (almeno) annuali degli organismi incaricati dell'applicazione delle misure all'autorità responsabile negli Stati membri.

Relazioni annuali degli Stati membri alla Commissione.

Valutazione indipendente di ogni azione in ognuno degli Stati membri.

-Valutazione dei risultati ottenuti (in caso di prosecuzione o di rinnovo di un'azione esistente)

Il 16 luglio 1998 è stata presentata al Parlamento europeo ed al Consiglio una relazione interinale sull'esecuzione nel 1997 delle linee di bilancio B7-6008 e B5-803 (Documento di lavoro dei servizi della Commissione SEC (1998) 1263).

Una seconda relazione concernente la valutazione dei risultati dei progetti finanziati nel 1997 a titolo delle stesse linee di bilancio è stata presentata al Parlamento europeo il 13.7.1999 (Documento di lavoro dei servizi della Commissione SEC (1999) 1105).

Le conclusioni di tale valutazione possono essere riassunte come segue:

(a) Il finanziamento comunitario ha svolto un ruolo di catalizzatore, favorendo un'azione concertata a livello nazionale, in particolare negli Stati membri che fino ad epoca recente non costituivano ancora una destinazione tradizionale dei rifugiati e nei quali le strutture generali di accoglienza devono essere urgentemente migliorate.

(b) Un maggiore coordinamento nella messa in atto delle misure è necessario a due livelli: anzitutto, fra i governi nazionali e la Commissione al fine di armonizzare i programmi europei e nazionali esistenti; in secondo luogo, fra le amministrazioni nazionali e le ONG allo scopo di accertare che i loro progetti si inseriscano in una strategia concertata ed approvata da tutte le parti.

(c) Il finanziamento comunitario dovrebbe essere rivolto in particolare alla creazione di infrastrutture di consulenza per il ritorno, a progetti di formazione specifici ed al miglioramento delle condizioni di accoglienza ed accesso alle procedure di asilo. Un seguito in loco delle persone rimpatriate volontariamente è particolarmente auspicabile.

(d) La richiesta di finanziamento supera di gran lunga il bilancio disponibile e si dovrà procedere ad una nuova valutazione dell'impatto del finanziamento paragonato all'ampiezza dei problemi da risolvere.

La valutazione dei risultati dei progetti finanziati nel 1997 a titolo della linea di bilancio B3-4113 è stata affidata ad una società di esperti esterna. La relazione sta per essere conclusa e dovrebbe essere presentata al Parlamento europeo e al Consiglio entro la fine del 1999.

I progetti finanziati nel 1998 e nel 1999 sono attualmente in corso di attuazione. La Commissione procederà ad una valutazione dei risultati dopo aver ricevuto le relazioni finali (primo trimestre 2000 per i progetti finanziati nel 1998, nonché per le misure di aiuto urgente finanziate nel 1999). È prevista inoltre una valutazione indipendente (procedura di aggiudicazione degli appalti in corso).

In ogni caso, uno degli insegnamenti che si possono trarre fin da adesso dall'attuazione dei progetti pilota è che una durata di un anno è inadeguata alla natura di azioni a medio o lungo termine della maggior parte dei progetti e che, sia gli Stati membri che gli organismi titolari dei progetti hanno bisogno di una visibilità a più lungo termine per poter assicurare una pianificazione coerente delle loro azioni.

10. SPESE AMMINISTRATIVE (PARTE A DELLA SEZIONE III DEL BILANCIO GENERALE)

La mobilitazione effettiva delle risorse amministrative necessarie risulterà dalla decisione annuale della Commissione relativa allo stanziamento delle risorse, tenuto conto in particolare dell'organico e degli importi supplementari che saranno stati concessi dall'autorità di bilancio.

10.1 Incidenza sul numero di posti

>SPAZIO PER TABELLA>

Le risorse supplementari dovranno essere disponibili a partire dall'anno 2000.

10.2 Incidenza finanziaria globale delle risorse umane supplementari

EUR

>SPAZIO PER TABELLA>

Gli importi esprimono il costo totale dei posti supplementari per la durata totale dell'azione se questa è a durata determinata, per un periodo di 12 mesi se la durata è indeterminata.

10.3 Aumento di altre spese di funzionamento derivanti dall'azione, in particolare spese indotte da riunioni di comitati e gruppi di esperti

EUR

>SPAZIO PER TABELLA>

Le spese relative al Titolo A-7, che figurano al punto 10.3, saranno coperte dagli stanziamenti della dotazione globale corrispondente alla DG.

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