This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 52000PC0528
Proposal for a Council Regulation establishing certain concessions in the form of Community tariff quotas for certain agricultural products and providing for an adjustment, as an autonomous and transitional measure, of certain agricultural concessions provided for in the Europe Agreement with Slovenia
Proposta di regolamento del Consiglio che stabilisce talune concessioni sotto forma di contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti agricoli e prevede l'adeguamento autonomo e transitorio di talune concessioni agricole previste dall'accordo europeo con la Slovenia
Proposta di regolamento del Consiglio che stabilisce talune concessioni sotto forma di contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti agricoli e prevede l'adeguamento autonomo e transitorio di talune concessioni agricole previste dall'accordo europeo con la Slovenia
/* COM/2000/0528 def. - ACC 2000/0219 */
Proposta di regolamento del Consiglio che stabilisce talune concessioni sotto forma di contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti agricoli e prevede l'adeguamento autonomo e transitorio di talune concessioni agricole previste dall'accordo europeo con la Slovenia /* COM/2000/0528 def. - ACC 2000/0219 */
Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che stabilisce talune concessioni sotto forma di contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti agricoli e prevede l'adeguamento autonomo e transitorio di talune concessioni agricole previste dall'accordo europeo con la Slovenia (presentata dalla Commissione) RELAZIONE 1. Il 30 marzo 1999 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati per stabilire ulteriori concessioni reciproche per i prodotti agricoli nel quadro degli accordi europei tra la Comunità europea e i paesi associati dell'Europa centrale ed orientale. 2. Il fondamento giuridico dei negoziati, avviati nel contesto generale della procedura di adesione, è l'articolo 21, paragrafo 5 dell'accordo europeo con la Slovenia. A norma di tale disposizione, la Comunità e la Slovenia esaminano, in sede di consiglio di associazione, prodotto per prodotto e in modo ordinato e reciproco, le possibilità di riconoscersi a vicenda ulteriori concessioni, tenendo conto del volume dei loro scambi di prodotti agricoli, della loro appartenenza a settori particolarmente sensibili, delle regole della politica agraria comune della Comunità e delle regole della politica agraria del paese associato. 3. A norma della decisione del Consiglio, i negoziati dovrebbero garantire il raggiungimento di un equo equilibrio, in termini di esportazioni e importazioni, tra gli interessi della Comunità europea e dei suoi Stati membri e gli interessi dei paesi associati. 4. In esito ai negoziati tra la Commissione e la Repubblica slovena in merito ad ulteriori concessioni agricole è prevista la piena ed immediata liberalizzazione delle importazioni nella Comunità di alcuni prodotti agricoli nonché delle esportazioni di tali prodotti dalla Comunità verso la Slovenia. Inoltre sono state ampliate le possibilità di prevedere concessioni all'interno di contingenti tariffari rispetto alle concessioni reciproche attuali. In esito al nuovo accordo, circa i due terzi degli scambi bilaterali di prodotti agricoli saranno esenti da dazi. 5. In base agli adeguamenti convenuti con la Slovenia, sarà stabilito un protocollo aggiuntivo all'accordo europeo con la Slovenia. La rapida attuazione degli adeguamenti costituisce una parte essenziale dell'esito dei negoziati per la conclusione di un protocollo aggiuntivo all'accordo europeo con la Slovenia. Dati i tempi richiesti dalla procedura di adozione di un nuovo protocollo, esso non potrà entrare in vigore il 1° luglio 2000. 6. La rapida attuazione dei risultati dei negoziati può essere conseguita con l'adozione di un regolamento del Consiglio per iniziativa autonoma e in via transitoria. Il presente regolamento del Consiglio verrebbe sostituito dal protocollo aggiuntivo, non appena tale protocollo entrerà in vigore. 7. La Repubblica slovena adotterà inoltre le necessarie disposizioni legislative, per iniziativa autonoma e in via transitoria, per attuare contemporaneamente gli impegni che deve assumersi a seguito dell'esito dei negoziati. 8. Lo scopo della presente proposta è quello di permettere una rapida attuazione, già a partire dal 1° luglio 2000, dei risultati dei negoziati agricoli per la conclusione di un protocollo aggiuntivo all'accordo europeo con la Slovenia. Sono previste modifiche degli allegati dell'accordo europeo con la Slovenia che stabilisce le concessioni previste dalla Comunità sulle importazioni originarie della Slovenia. 9. Il Consiglio è invitato ad adottare il regolamento proposto. 2000/0219(ACC) Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che stabilisce talune concessioni sotto forma di contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti agricoli e prevede l'adeguamento autonomo e transitorio di talune concessioni agricole previste dall'accordo europeo con la Slovenia IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133, vista la proposta della Commissione, considerando quanto segue: (1) L'accordo europeo concluso tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Slovenia, dall'altra [1], prevede determinate concessioni per taluni prodotti agricoli originari della Slovenia. [1] GU L 51 del 26.2.1999, pag. 3 (2) In linea con le direttive approvate il 30 marzo 1999 dal Consiglio, il 22 maggio 2000 la Commissione e la Repubblica slovena hanno concluso i negoziati relativi ad un protocollo aggiuntivo all'accordo europeo. (3) Il fondamento giuridico del protocollo aggiuntivo, che prevede nuove concessioni agricole, sarà l'articolo 21, paragrafo 5, dell'accordo europeo a norma del quale la Comunità e la Slovenia esaminano, in sede di consiglio di associazione, prodotto per prodotto e in modo ordinato e reciproco, le possibilità di riconoscersi a vicenda ulteriori concessioni. (4) La rapida attuazione degli adeguamenti costituisce una parte essenziale dell'esito dei negoziati per la conclusione di un protocollo aggiuntivo all'accordo europeo con la Slovenia. (5) Si ravvisa pertanto l'opportunità di stabilire un adeguamento autonomo e transitorio di talune concessioni agricole previste dall'accordo europeo con la Slovenia. (6) La Repubblica slovena adotterà le opportune disposizioni legislative, per iniziativa autonoma e in via transitoria, per attuare rapidamente e contemporaneamente l'adeguamento delle concessioni agricole della Repubblica slovena di cui all'accordo europeo. (7) Poiché le misure necessarie per l'attuazione del presente regolamento sono misure di gestione ai sensi dell'articolo 2 della decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esenzione conferite alla Commissione [2], esse devono essere adottate avvalendosi della procedura di gestione ivi prevista all'articolo 4. [2] GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23. (8) Il regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario [3], ha codificato le norme di gestione dei contingenti tariffari da utilizzare secondo l'ordine cronologico delle date di dichiarazione in dogana, [3] GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1662/1999 (GU L 197 del 29.7.1999, pag. 25). HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 1. Il regime applicabile all'importazione nella Comunità di determinati prodotti agricoli originari della Slovenia, definito negli allegati A(a) e A(b) del presente regolamento, sostituisce quello definito nell'allegato VI dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica slovena, dall'altra. 2. Alla data di entrata in vigore del protocollo aggiuntivo che adegua l'accordo europeo di cui al paragrafo 1, le concessioni previste da tale protocollo sostituiscono quelle di cui agli allegati A(a) e A(b) del presente regolamento. 3. La Commissione adotta le modalità di applicazione del presente regolamento conformemente alla procedura di cui all'articolo 3, paragrafo 2. Articolo 2 1. I contingenti tariffari recanti un numero d'ordine inferiore a 09.4000 sono gestiti dalla Commissione in conformità degli articoli 308 bis, 308 ter e 308 quater del regolamento (CEE) n. 2454/93. 2. I quantitativi di merci immesse in libera pratica nella Comunità dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2000 con un'aliquota di dazio preferenziale di cui all'allegato VI dell'accordo europeo, nel quadro dei contingenti tariffari recanti i numeri d'ordine 09.1532, 09.1533, 09.1534, 09.1535, 09.1537, 09.1541, 09.1542, 09.1543, 09.1544, 09.4082, 09.4083, 09.4084, 09.4086, 09.4087, 09.4088, 09.4089 e 09.4090, sono integralmente contabilizzati sui contingenti tariffari recanti gli stessi numeri d'ordine previsti all'allegato A (b) del presente regolamento. Articolo 3 1. La Commissione è assistita dal comitato istituito in virtù dell'articolo 23 del regolamento (CE) n. 1766/92 del Consiglio relativo all'organizzazione comune del mercato dei cereali [4] ovvero, laddove necessario, dal comitato istituito in virtù delle pertinenti disposizioni degli altri regolamenti che istituiscono organizzazioni comuni di mercato dei prodotti agricoli. [4] GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21. 2. Ove sia fatto riferimento al presente paragrafo, si applica la procedura di gestione di cui all'articolo 4 della decisione 1999/468/CE, conformemente all'articolo 7, paragrafo 3, della decisione suddetta. 3. Il periodo stabilito all'articolo 4, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE è fissato ad un mese. Articolo 4 Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso si applica a decorrere dal 1° luglio 2000. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì Per il Consiglio Il Presidente ALLEGATO A(a) I dazi doganali all'importazione applicabili nella Comunità ai prodotti originari della Repubblica slovena di seguito elencati sono aboliti >SPAZIO PER TABELLA> (1) Come definiti dal regolamento (CE) n. 2204/1999 della Commissione, del 12 ottobre 1999, che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 278 del 28 ottobre 1999, pag. 1). ALLEGATO A(b) Le importazioni nella Comunità dei prodotti di seguito elencati, originari della Repubblica slovena, sono soggette alle concessioni in appresso indicate (NPF = dazio della nazione più favorita) >SPAZIO PER TABELLA> >SPAZIO PER TABELLA> (1) Indipendentemente dalle regole per l'interpretazione della nomenclatura combinata, la designazione delle merci è da considerarsi puramente indicativa, in quanto il regime preferenziale è determinato, ai fini del presente allegato, sulla base dei codici NC. Laddove vengono indicati gli ex codici NC, il regime preferenziale è determinato dall'applicazione combinata del codice NC e della corrispondente descrizione. (2) Quando esiste un dazio minimo NPF, il dazio minimo applicabile è uguale al dazio minimo NPF moltiplicato per la percentuale indicata in questa colonna. (3) Peso carcassa. (4) La riduzione si applica unicamente alla parte ad valorem del dazio. (5) Per il 2000 la concessione si applica a partire dal 1° luglio 2000. >SPAZIO PER TABELLA>