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Document 52000PC0136

Proposta di regolamento del Consiglio che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune

/* COM/2000/0136 def. */

52000PC0136

Proposta di regolamento del Consiglio che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune /* COM/2000/0136 def. */


Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune

(presentata dalla Commissione)

RELAZIONE

1. Secondo la tariffa doganale comune, i preservativi, quando sono di gomma, vengono classificati al capitolo 40 come "articoli d'igiene, di gomma". In questo caso beneficiano di un'esenzione dai dazi doganali all'importazione.

2. Se sono in poliuretano, questi articoli sono classificati al capitolo 39 della nomenclatura, come "altri articoli, di materie plastiche" e sono assoggettati ad un dazio doganale del 6,5%.

3. Per ragioni di salute pubblica, sarebbe auspicabile che gli articoli in questione, quando sono di poliuretano, possano beneficiare dello stesso trattamento tariffario di quelli di gomma. Di conseguenza, la presente proposta di regolamento ha l'obiettivo di esentare questi articoli dai dazi doganali, a titolo autonomo.

4. Visto quanto precede, si propone di modificare in modo adeguato il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio.

Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 26,

vista la proposta della Commissione [1],

[1] GU C ...

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio [2] ha instaurato una nomenclatura delle merci denominata "nomenclatura combinata", che prevede un'esenzione dai dazi doganali per i preservativi di gomma, di cui al capitolo 40.

[2] GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 254/2000 (GU L 28 del 3.2.2000, pag. 16).

(2) I preservativi di poliuretano sono compresi nel capitolo 39 e, di conseguenza, assoggettati ad un dazio doganale del 6,5%.

(3) Per ragioni di sanità pubblica, è nell'interesse della Comunità estendere, a titolo autonomo, l'esenzione dai dazi doganali ai preservativi in poliuretano. La nomenclatura e il relativo dazio devono pertanto essere modificati,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87, parte seconda - Tabella dei dazi - , sezione VII, capitolo 39, al codice NC 3926 90 99, nella colonna 3, è aggiunto un rinvio alla nota "(2)". Il testo della nota (2) è il seguente: "Il dazio doganale è sospeso a titolo autonomo, a tempo indeterminato, per i preservativi in poliuretano (Codice Taric 3926 90 99 60)".

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio

Il Presidente

SCHEDA FINANZIARIA

1. DENOMINAZIONE DELL'AZIONE

Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune

2. LINEA(E) DI BILANCIO

Cap. 12, art. 120

3. BASE GIURIDICA

Art. 26 del trattato

4. DESCRIZIONE DELL'AZIONE

Esenzione, a titolo autonomo, del dazio doganale per taluni prodotti di cui al capitolo 39 della nomenclatura combinata.

5. INCIDENZA FINANZIARIA:

Prodotto classificato alla posizione " ex 3926 90 99 ". È difficile valutare la perdita in termini di risorse proprie, tenuto conto del fatto che non sono disponibili statistiche tariffarie relative al prodotto in questione. Tuttavia, secondo le informazioni fornite dal paese richiedente e in considerazione della quota di importazioni di prodotti di gomma di questo paese rispetto alle importazioni totali nell'Ue, senza tenere conto di eventuali preferenze tariffarie concesse a determinati partner commerciali, la perdita di risorse proprie può essere valutata, per il 2000, ad un massimo di 300 000 EUR.

6. DISPOSIZIONI ANTIFRODE PREVISTE

- Applicazione delle disposizioni normalmente previste dal codice doganale comunitario.

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