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Document 51999PC0594

Proposta di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco (Rifusione)

/* COM/99/0594 def. - COD 99/0244 */

GU C 150E del 30.5.2000, pp. 43–51 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

51999PC0594

Proposta di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco (Rifusione) /* COM/99/0594 def. - COD 99/0244 */

Gazzetta ufficiale n. C 150 E del 30/05/2000 pag. 0043 - 0051


Proposta di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco (Rifusione)

(presentata dalla Commissione)

RELAZIONE

1. introduzione

Questa proposta di direttiva si propone di rielaborare tre direttive esistenti del mercato interno riguardanti il tenore di catrame delle sigarette, il tabacco per uso orale, nonché l'etichettatura dei prodotti di tabacco e di aggiornare e completare queste disposizioni alla luce dei nuovi sviluppi in base a riscontri scientifici nel contesto del completamento del mercato interno, a partire dal presupposto di un elevato livello di tutela della salute pubblica.

2. Base giuridica

La presente proposta si basa sull'articolo 95 del trattato, assumendo come base un elevato livello di protezione della salute pubblica. Si è inoltre tenuto conto dei problemi di sanità pubblica posti dagli Stati membri e dalle autorità scientifiche che sono stati portati all'attenzione della Commissione (articolo 95, paragrafo 8).

3. Catrame

La presente proposta intende continuare a ridurre il tenore di catrame delle sigarette come già previsto dalla direttiva 90/239/CEE del Consiglio [1] e prescrive che il tenore di catrame delle sigarette messe in circolazione, commercializzate o manifatturate negli Stati membri non deve superare 10 mg per sigaretta a partire dal 31 dicembre 2003 (o tre anni dalla data di adozione). Al riguardo giova notare che tanto più è elevato il tenore di catrame del tabacco fumato, tanto maggiore è il rischio di cancro del polmone. I fumatori devono tuttavia sapere che tutte le sigarette sono dannose per la salute; è pertanto preferibile che essi smettano di fumare invece che di passare a sigarette a basso tenore di catrame le quali continuano a contenere altre sostanze nocive e pericolose. Tuttavia l'esistenza di una soglia comunitaria più bassa per il tenore di catrame garantisce un più elevato livello di tutela della salute pubblica che altrimenti non verrebbe garantito e istituisce una norma comune applicabile in tutto il mercato interno.

[1] GU L 137 del 30.5.1990, pag. 36.

Una deroga permanente è prevista per la Repubblica ellenica per tener conto di particolari difficoltà socioeconomiche che hanno portato all'applicazione della soglia di 10 mg da parte di questo Stato membro a partire dal 31 dicembre 2006 (o sei anni a partire dalla data di adozione).

4. nicotina

In risposta ai questionari inviati dai Servizi della Commissione agli Stati membri (i cui dettagli sono riportati nella relazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle Regioni riguardante i progressi conseguiti in materia di protezione della sanità pubblica contro gli effetti dannosi del consumo di tabacco [2]), è stato accertato che numerosi Stati membri dispongono di una legislazione nazionale che impone un tenore massimo di nicotina nelle sigarette, mentre altri hanno risposto chiedendo che questo tasso massimo venga introdotto a livello comunitario. Questa situazione di prescrizioni di legge differenti nel mercato interno pone evidentemente problemi nel caso sia interessato un prodotto così largamente commercializzato e che per di più comporta rilevanti conseguenze negative per la salute per i suoi consumatori (l'Organizzazione Mondiale della Sanità stima che i decessi connessi con il tabacco superino la cifra di 500 000 all'anno nell'Unione Europea). In mancanza di norme comunitarie l'efficacia di limiti massimi nazionali è modesta. Questa debolezza legislativa è particolarmente significativa in quanto la nicotina è una sostanza tossicomanigena contenuta nei prodotti di tabacco che conduce alla dipendenza dei fumatori, riduce la loro capacità di cessare di fumare. La presente proposta prevede pertanto che il tenore di nicotina di sigarette poste liberamente in circolazione, commercializzate o manifatturate negli Stati membri non deve superare 1 mg per sigaretta a partire dal 31 dicembre 2003 (o tre anni a partire dalla data di adozione).

[2] COM(1999) 407 def.

5. Monossido di carbonio

Nella Raccomandazione adottata dal Comitato di alto livello di cancerologi della Commissione a Helsinki nell'ottobre del 1996 (vedi l'Allegato alla Comunicazione della Commissione sull'attuale e proposto ruolo della Comunità nella lotta contro il consumo di tabacco [3]) si propone che oltre alla riduzione del limite massimo vigente per il tenore di catrame nelle sigarette e all'introduzione di un limite massimo per il tenore di nicotina nelle sigarette, un provvedimento similare dovrebbe essere adottato per quanto riguarda il tenore di monossido di carbonio nelle sigarette. Questo provvedimento è ritenuto giustificato alla luce dei riscontri scientifici che collegano il monossido di carbonio nelle sigarette all'incidenza e all'insorgenza di malattie cardiovascolari nei fumatori [4]. Giova notare che mentre il cancro è chiaramente identificato come una delle conseguenze del fumo di tabacco, lo stesso è il caso per le malattie cardiovascolari. Inoltre il monossido di carbonio è in grado di attraversare la barriera placentare e di influenzare l'assorbimento di ossigeno del feto nel grembo. Esso contribuisce pertanto a un peso inferiore dei neonati e ad anomalie fetali [5]. Benché attualmente nessuno Stato membro imponga un limite massimo al tenore di monossido di carbonio, questo è stata introdotto in numerosi paesi terzi. In alcuni Stati membri esistono tuttavia disposizioni di rilevazione. Va inoltre notato che la Svezia e la Finlandia avevano limiti per il tenore di monossido di carbonio o disposizioni per accertare il contenuto delle sigarette prima della loro adesione. In conformità della strategia adottata per il catrame e la nicotina e per garantire un elevato livello di tutela della salute pubblica si ritiene necessario introdurre un limite massimo per i tenori di monossido di carbonio nelle sigarette proporzionale ai limiti già menzionati ai paragrafi 2 e 3 di cui sopra. Questo limite corrisponderebbe a un tenore di monossido di carbonio non superiore a 10 mg per sigarette a partire dal 31 dicembre 2003 (o tre anni dalla data di adozione).

[3] COM(96) 609 def.

[4] US Department of Health and Human Services. The Health Consequences of Smoking: Cardiovascular Disease. A report of the Surgeon General, Rockville, Maryland 1984.

[5] US Dep: Health and Human Services: Reducing the Health Consequences of Smoking; 1989.

6. Norme di misurazione

I sistemi di misurazione proposti per ciascuno dei limiti sopra menzionati sono quelli contemplati dall'International Standards Organisation (ISO) e aggiornano quelli attualmente indicati nelle vigenti direttive comunitarie 89/622/CEE [6], 90/239/CEE [7], e 92/41/CEE [8] (direttive catrame e etichettatura).

[6] GU L 359 dell'8.12.1989, pag. 1.

[7] GU L 137 del 30.5.1990, pag. 36.

[8] GU L 158 dell'11.6.1992, pag. 30.

7. Altre sostanze nocive

Oltre a misurare i tenori di catrame, nicotina e monossido di carbonio nelle sigarette si propone che gli Stati membri esigano dai produttori o dagli importatori di tabacco di svolgere altri test quali possono essere prescritti dalle autorità nazionali competenti per valutare il tenore di altre sostanze contenute nei loro prodotti di tabacco e ciò marca per marca. Lo scopo di questa disposizione è quello di consentire agli Stati membri di monitorare sostanze specifiche presenti in forma combusta o incombusta nei prodotti di tabacco e che possono essere significative sotto l'aspetto della sanità pubblica, quali il tenore e la presenza di specifici composti chimici. La proposta prevede che le informazioni e i dati tossicologici forniti in base a questa disposizione siano protetti dagli Stati membri in osservanza della riservatezza commerciale.

8. Etichettatura

Le disposizioni comunitarie vigenti per l'etichettatura [9] sono essenzialmente di due tipi: in primo luogo è fatto obbligo di indicare sulla confezione di sigarette i tenori di catrame e di nicotina; in secondo luogo una serie di avvertimenti devono essere apposti per avvisare i consumatori riguardo agli effetti del consumo di tabacco sulla salute e questi avvertimenti devono essere stampati su tutte le confezioni di prodotti di tabacco.

[9] Direttiva 89/622/CEE (GU L 359 dell'8.12.1989, pag. 1), quale emendata dalla direttiva 92/41/CEE (GU L 158 dell'11.6.1992, pag. 30).

9. __________

Riguardo al primo punto sopra menzionato si propone di mantenere l'indicazione dei tenori di catrame e di nicotina e di aggiungere l'indicazione del tenore di monossido di carbonio. In tal modo il consumatore può essere meglio informato riguardo a tre importanti costituenti nocivi delle sigarette. Le sigarette sono gli unici prodotti di tabacco ad essere attualmente interessati dalla prescrizione di dichiarare i tenori e ciò continuerà ad essere il caso nella presente proposta. Infatti finora non sono stati messi a punto sistemi standard di misurazione a livello internazionale per misurare tenori di catrame, nicotina e monossido di carbonio in prodotti di tabacco diversi dalle sigarette, benché un qualche progresso sia stato fatto riguardo alle sigarette fatte a mano e ai sigari, che indicano che questi prodotti possono in realtà contenere quantità più significative di catrame, nicotina e monossido di carbonio rispetto alle sigarette manifatturate. Non è tuttavia possibile attualmente imporre indicazioni del tenore dei prodotti di tabacco diversi dalle sigarette in mancanza di un sistema di misurazione riconosciuto a livello internazionale.

10. __________

Per quanto riguarda il secondo punto menzionato al paragrafo 8 di cui sopra, quello che riguarda gli avvertimenti, si pensa nella presente proposta di tener conto dell'esperienza acquisita nell'applicazione delle prescrizioni comunitarie vigenti [10] e dei nuovi e pertinenti dati scientifici che riguardano i campi coperti dagli avvertimenti e la natura e la composizione della popolazione di fumatori nella Comunità europea per migliorare la presentazione, l'impatto, la visibilità, la comprensione e il contenuto degli avvertimenti per la salute diretti ai consumatori di prodotti di tabacco.

[10] Valuazione dei testi di avvertimento sui pacchetti di sigarette. Dipartimento Scienze umane, Stoccolma, 1997.

11. __________

Per quanto riguarda le prescrizioni di stampa di tali avvertimenti, si propone di impiegare caratteri neri su fondo bianco, contornati da un bordo nero; ciò al fine di evitare difficoltà piuttosto frequenti riscontrate all'atto dell'applicazione delle norme comunitarie vigenti riguardo alla stampa degli avvertimenti su uno sfondo non contrastante.

12. __________

Nella presente proposta le dimensioni degli avvertimenti verrebbero aumentate per includere sia un avvertimento standard (scelto tra due) sulla parte frontale e sul retro della confezione un avvertimento supplementare (scelto tra cinque) e nel caso delle sigarette l'indicazione dei tenori di catrame, nicotina e monossido di carbonio.

13. __________

Nella presente proposta è stato riveduto il contenuto degli avvertimenti per la salute per attirare l'attenzione dei consumatori sui nessi tra il fumo e talune malattie e sul particolare pericolo del consumo di tabacco nel caso di gravidanza. L'attenzione è inoltre attirata sulla natura tossicomanigena del fumo.

14. Tabacco ad uso orale e senza combustione

Riguardo al tabacco per uso orale va notato che nel suo Atto di adesione la Svezia è esclusa dalla normativa riguardante la commercializzazione di tabacco per uso orale [11]. La presente proposta lascerà immutata questa esenzione. Riguardo tuttavia agli avvertimenti per la salute da indicare su questi prodotti e riguardo ad altri prodotti del tabacco senza combustione (ad esempio tabacco da fiuto) il parere scientifico non sostiene più un severo avvertimento quale previsto nella direttiva 92/41/CEE ("Causa il cancro"). Si propone pertanto di sostituire questo avvertimento con un avvertimento più generale. Ciò rifletterà meglio i rischi accertati per la salute di tali prodotti consumati in modeste quantità sul mercato comunitario, non facendo riferimento ai precisi prodotti che sono oggetto di una direttiva in vigore che vieta la commercializzazione quando sia stato accertato un rischio elevato di taluni cancri della cavità orale e dove siffatti prodotti possono fungere da veicolo per facilitare l'abitudine del fumo con l'introduzione delle persone alla dipendenza dalla nicotina [12].

[11] "Tutti i prodotti destinati a un uso orale", ad eccezione di quelli destinati ad essere fumati o masticati, costituiti totalmente o parzialmente di tabacco, sotto forma di polvere, di particelle fini o di qualsiasi combinazione di dette forme - specialmente quelle presentate in sacchetti porzioni o sacchetti porosi - o sotto una forma che ricordi un prodotto alimentare (definizione contenuta nella direttiva 92/41/CEE).

[12] - Long-term use of smokeless tobacco, G. Bolinder, Stockholm 1997.

15. __________

I prodotti di cui al paragrafo 14 non riguardano prodotti legittimi per far cessare l'abitudine del fumo, i quali possono contenere nicotina e che sono soggetti a procedure farmaceutiche di approvazione nella Comunità europea (ad esempio cerotti di nicotina, inalatori, gomme).

16. Altre informazioni sui prodotti

La relazione della Commissione sulla prevenzione del fumo [13], già citata, identifica un campo significativo di differenze nelle normative e regolamenti degli Stati membri che disciplinano gli additivi che possono essere incorporati nei prodotti del tabacco. Alcuni Stati membri hanno attualmente ciò che potrebbero essere considerate prescrizioni rigide al riguardo; altri applicano ipso facto queste prescrizioni; altri infine non prevedono una regolamentazione nazionale in materia di additivi. Infine uno Stato membro applica norme adottate negli Stati Uniti d'America. Il controllo degli additivi nel mercato interno è pertanto contrassegnato da una straordinaria incertezza dato il gran numero di consumatori interessati e dato il fatto che i prodotti del tabacco sono in misura crescente manifatturati in uno Stato ma consumati in un altro, ciò che presenta difficoltà di controllo. La presente proposta prevede pertanto che tutti i produttori e importatori di prodotti del tabacco devono presentare un elenco di ingredienti e costituenti non composti da tabacco, e ciò marca per marca, compresi additivi e relative quantità, impiegati nella produzione dei loro prodotti del tabacco. Questo elenco dovrà essere corredato da una dichiarazione che illustri i motivi dell'inclusione di questi ingredienti e costituenti nei loro prodotti. Al fine di rendere possibile una valutazione dell'impatto sulla salute di questi componenti non costituiti da tabacco si propone inoltre che gli Stati membri acquisiscano dati su questi ingredienti e costituenti non composti da tabacco in forma combusta e incombusta e chiedano ai produttori e agli importatori di dimostrare che detti ingredienti sono sicuri per la salute dei consumatori quando sono impiegati come voluto nei loro prodotti del tabacco.

[13] Relazione della Commissione dell'8 settembre 1999 (COM(1999) 407 def.).

17. __________

Per garantire la riservatezza commerciale delle informazioni riguardanti la produzione di singole marche di prodotti del tabacco è previsto che gli Stati membri forniscano queste informazioni corredate da un'adeguata protezione.

18. Descrizione dei prodotti

Attualmente la descrizione di taluni prodotti del tabacco può dar adito a malintesi da parte dei consumatori che possono pensare che alcuni prodotti siano meno pericolosi di altri per la salute. Ciò riguarda in particolare il ricorso a espressioni come "basso tenore in catrame", "leggero" "ultraleggero", "mild" e così via. I fumatori che altrimenti avrebbero cercato di cessare di fumare possono essere attratti da questi prodotti nella falsa credenza che essi siano più salutari, mentre in realtà essi continuano a rappresentare un rischio rilevante per la loro salute, in particolare a causa del fatto che per assumere una data dose di nicotina è necessario inalare più profondamente. La presente proposta prevede che queste formulazioni siano vietate a meno che non siano espressamente autorizzate dagli Stati membri, i quali dovranno informare la Commissione riguardo alle condizioni di questa autorizzazione. La Commissione dovrà informare il Parlamento europeo e il Consiglio.

19. Raccomandazioni internazionali

Questi provvedimenti sono conformi alle Raccomandazioni emanate dal Comitato consultivo per la prevenzione del cancro [14] della Commissione e alle Raccomandazioni dell'Assemblea mondiale della sanità dell'OMS [15]. I provvedimenti proposti tengono inoltre conto del parere del Comitato consumatori della Commissione riguardo a una politica socialmente responsabile della Comunità in materia di tabacco adottato il 14 giugno 1998.

[14] COM(96) 609 def. - Allegato.

[15] Tobacco or Health, a status report, Geneva, 1997, pag. 49.

20. Revisione e relazioni

È evidente che i dati scientifici relativi al tabacco e al suo consumo evolvono continuamente. Inoltre gli elementi tecnici relativi alla manifattura di questi prodotti vanno tenuti sotto esame riguardo, ad esempio, ai sistemi di misurazione per i tenori di catrame, nicotina e monossido di carbonio, additivi e ingredienti non composti da tabacco, nonché riguardo a prodotti commercializzati nuovi o modificati, garantendo un elevato livello di protezione della salute pubblica e tenendo conto dei nuovi riscontri scientifici e della protezione dell'informazione dei consumatori. Una revisione e una procedura di scambio di informazioni sono pertanto importanti per garantire un buon funzionamento del mercato interno. Pertanto, per garantire la trasparenza e una rapida diffusione delle informazioni ai fini di un armonioso funzionamento del mercato interno si propone che la Commissione riferisca ogni due anni al Consiglio, al Parlamento europeo e al Comitato economico e sociale riguardo all'applicazione del presente testo proposto e, se necessario, presenti ulteriori proposte per adeguarlo all'evoluzione nel campo dei prodotti del tabacco, tenendo conto dei nuovi sviluppi sulla base di riscontri scientifici, assumendo come base un elevato livello di tutela della salute pubblica (articolo 95).

In ogni caso la Commissione potrà inoltre consultare il Comitato scientifico competente per le materie riguardanti il campo contemplato dal presente testo.

21. Conclusione

La presente proposta di direttiva si propone di rielaborare direttive vigenti riguardanti il tenore di catrame nelle sigarette, il tabacco per uso orale e l'etichettatura di prodotti del tabacco. Le modifiche e le aggiunte proposte rispetto ai testi delle direttive in vigore sono segnalate dal testo sottolineato e dal termine "nuovo" nella tabella di correlazione. Essa comprende inoltre misure per armonizzare le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri per quanto riguarda i livelli di nicotina e di monossido di carbonio nelle sigarette, la descrizione dei prodotti del tabacco e l'impiego di ingredienti non costituiti da tabacco. Infine essa prevede un meccanismo di revisione tramite una procedura di relazionamento per tener conto in particolare dei nuovi sviluppi scientifici nella misura in cui incidano sulla realizzazione e sul funzionamento del mercato interno.

Proposta di

DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco (Rifusione) (Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, e in particolare l'articolo 95,

vista la proposta della Commissione [16],

[16] GU C ...

visto il parere del Comitato economico e sociale [17],

[17] GU C ...

visto il parere del Comitato delle regioni [18],

[18] GU C ...

deliberando in conformità alla procedura di cui all'articolo 251 del trattato,

IN CONSIDERAZIONE DI QUANTO SEGUE:

(1) La direttiva 89/622/CEE del Consiglio del 13 novembre 1999 [19] sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri riguardanti l'etichettatura dei prodotti del tabacco nonché il divieto di taluni tabacchi per uso orale è stata sostanzialmente modificata dalla direttiva 92/41/CEE del 15 maggio 1982 [20]. Essendo necessario introdurre nuove modifiche di tali direttive, nonché della direttiva 90/239/CEE del Consiglio del 17 maggio 1990 concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri riguardanti il tenore massimo in catrame delle sigarette [21] è opportuno, per motivi di chiarezza, procedere alla rifusione di tutte e tre le direttive.

[19] GU L 359 dell'8.12.1989, pag. 1.

[20] GU L 158 dell'11.6.1992, pag. 30.

[21] GU L 137 del 30.5.1990, pag. 36.

(2) Sussistono differenze sostanziali tra le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri sulla lavorazione, la presentazione e la vendita dei prodotti del tabacco. Tale lavorazione, presentazione e vendita superano i confini degli Stati membri e le differenze in questione origineranno probabilmente barriere alla circolazione tra gli Stati membri di prodotti del tabacco, nonché distorsioni nella concorrenza, ostacolando in questo modo il funzionamento del mercato interno.

(3) Dette barriere devono essere eliminate e, a questo scopo, le regolamentazioni relative alla lavorazione, presentazione e vendita dei prodotti del tabacco devono essere ravvicinate, pur lasciando agli Stati membri la possibilità di introdurre, a certe condizioni, taluni requisiti che si considerino necessari al fine di garantire la protezione della salute dei singoli.

(4) Conformemente all'articolo 95 (3) del trattato, la Commissione è obbligata, nelle sue proposte ai sensi del paragrafo 1 riguardante la salute, la sicurezza, la protezione ambientale e la tutela dei consumatori, a basarsi su un livello di protezione elevato.

(5) La direttiva 90/239/CEE del Consiglio fissa limiti massimi per il tenore di catrame delle sigarette commercializzate negli Stati membri con effetto a partire dal 31 dicembre 1992. La natura cancerogena del catrame rende necessaria un'ulteriore riduzione del tenore di catrame nelle sigarette.

(6) La direttiva 89/622/CEE ha stabilito che occorre apporre sulle unità di condizionamento dei prodotti del tabacco un'avvertenza generica, insieme con un'avvertenza aggiuntiva esclusivamente per le sigarette e a partire dal 1992 ha esteso il requisito delle avvertenze aggiuntive agli altri prodotti del tabacco.

(7) La direttiva 89/622/CEE ha proibito la vendita negli Stati membri di taluni tipi di tabacco per uso orale. L'articolo 151 dell'Atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia ha concesso al Regno di Svezia una deroga dalle disposizioni della suddetta direttiva a questo riguardo.

(8) È stato dimostrato che le sigarette producono quantità di ossido di carbonio che costituiscono un rischio per la salute umana e in grado di aggravare i disturbi cardiaci ed altre malattie. Le differenze nelle disposizioni relative all'ossido di carbonio possono costituire ostacoli agli scambi e impedire il buon funzionamento del mercato interno.

(9) Sussistono differenze tra le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri sulla limitazione del tenore massimo in nicotina delle sigarette. Tali differenze possono ostacolare gli scambi e quindi l'attuazione e il funzionamento del mercato interno. Gli Stati membri e le autorità scientifiche hanno sollevato problemi specifici di salute pubblica in un campo che è già stato oggetto di misure preventive di armonizzazione, che la Commissione ha esaminato.

(10) Detti ostacoli devono conseguentemente essere eliminati e a questo scopo l'immissione sul mercato, la commercializzazione e la libera circolazione di sigarette deve formare oggetto di norme comuni riguardanti i livelli massimi di nicotina e di ossido di carbonio.

(11) Le dimensioni del mercato interno nel settore dei prodotti di tabacco e la tendenza crescente dei produttori di tabacco a concentrare la produzione per l'intera Comunità in un piccolo numero di impianti di produzione nell'ambito degli Stati membri richiede un'azione legislativa per realizzare un funzionamento regolare del mercato interno dei prodotti di tabacco a livello comunitario piuttosto che a livello nazionale.

(12) Nell'applicazione della presente direttiva si devono prendere disposizioni per fissare termini di attuazione che consentano, da un lato, il completamento a un massimo grado di efficienza del processo di conversione già iniziato con la direttiva 90/239/CEE e, dall'altro, ai consumatori e ai produttori di adattarsi ai prodotti con un tenore più basso in catrame, nicotina e ossido di carbonio.

(13) La direttiva 90/239/CEE consentiva alla Repubblica Ellenica una proroga dei termini per l'applicazione del tenore massimo in catrame. Tale proroga è tuttora in corso.

(14) È stato dimostrato che i prodotti del tabacco contengono ed emettono sostanze nocive ed elementi cancerogeni notoriamente pericolosi per la salute umana quando vengono bruciati. Il consumatore ha il diritto di essere informato della presenza di dette sostanze al momento dell'acquisto o del consumo del prodotto e di avere tali informazioni redatte in modo chiaro, leggibile e comprensibile. Uno dei metodi più efficaci di presentazione di questa informazione è mediante l'apposizione di etichette di precauzione sull'imballaggio dei prodotti del tabacco.

(15) L'esperienza derivante dall'applicazione delle disposizioni relative all'etichettatura, contenute nella direttiva 89/622/CEE, ha dimostrato che i requisiti fissati nelle suddette direttive sono di per se stessi insufficienti al conseguimento del loro obiettivo, tenuto conto in particolar modo del rischio di assuefazione ai prodotti del tabacco, nonché della complessità e quantità delle informazioni da fornire.

(16) La presentazione delle etichette di precauzione e dei tenori ha continuato a variare nei vari Stati membri. Di conseguenza i consumatori di uno Stato membro possono essere informati quanto ai rischi dei prodotti del tabacco meglio che in altri Stati membri. Tali disparità sono inaccettabili e possono ostacolare gli scambi e quindi l'attuazione ed il funzionamento del mercato interno per quanto riguarda i prodotti del tabacco. Occorre che tale legislazione sia rafforzata e chiarita. Si deve garantire un alto livello di tutela della salute.

(17) Detti ostacoli devono essere pertanto eliminati e a questo fine l'immissione sul mercato, la commercializzazione e la libera circolazione dei prodotti del tabacco dev'essere assoggettata a norme più chiare e rafforzate per quanto riguarda l'etichettatura e l'indicazione dei tenori.

(18) Un certo numero di Stati membri non dispongono né di disposizioni normative né di accordi volontari sugli ingredienti e gli additivi usati nella fabbricazione dei prodotti del tabacco. Parecchi Stati membri nei quali tali disposizioni normative o accordi volontari esistono, non ricevono informazioni dai produttori di tabacco sulle quantità di tali ingredienti ed additivi, presenti in particolari prodotti del tabacco di una certa marca, sulla base della marca stessa.

(19) Questa mancanza di informazioni associata alla mancanza di dati tossicologici impedisce alle autorità responsabili negli Stati membri di valutare in modo significativo la tossicità e il rischio che i prodotti del tabacco comportano per la salute del consumatore. Tutto ciò è incompatibile con l'obbligo della Commissione di garantire un elevato livello di protezione della salute umana.

(20) La Comunità e gli Stati membri hanno l'obbligo di garantire che i diritti di proprietà commerciale e intellettuale dei produttori di tabacco siano protetti da leggi nazionali ed internazionali. Devono pertanto essere adottate disposizioni per il trattamento confidenziale dei dati di produzione nella misura in cui ciò sia compatibile con il pubblico interesse.

(21) I progressi scientifici e tecnici nel settore dei prodotti del tabacco richiedono un riesame periodico delle disposizioni e dell'applicazione negli Stati membri della presente direttiva. Occorre pertanto prevedere la redazione di relazioni periodiche da parte della Commissione.

(22) La direttiva 89/552/CEE del Consiglio [22], modificata dalla direttiva 97/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio [23], proibisce qualsiasi forma di pubblicità televisiva per le sigarette e altri prodotti del tabacco. La direttiva 98/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio [24] regolamenta direttamente e indirettamente la pubblicità dei prodotti del tabacco, inclusa la sponsorizzazione.

[22] GU L 298 del 17.10.1989 pag. 23.

[23] GU L 202 del 30.7.1997, pag. 60.

[24] GU L 213 del 30.7.1998, pag. 9.

(23) La risoluzione del Consiglio del 26 novembre 1996 sulla riduzione del fumo nella Comunità europea [25], invita la Commissione a tenere particolarmente conto, nelle politiche che essa segue nei vari settori e nella misura in cui ciò concerne il tabacco o i prodotti del tabacco, dell'incidenza nociva del tabagismo sulla salute e sulla qualità della vita dei cittadini della Comunità. Detta risoluzione del Consiglio invita la Commissione a esaminare ulteriormente le nuove misure che potrebbero essere prese dalla Comunità e dagli Stati membri al fine di ridurre il tabagismo.

[25] GU C 374 dell'11.12.1996, pag. 4.

(24) La comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sul ruolo attuale e di prospettiva della Comunità nel combattere il consumo del tabacco [26] richiede un ulteriore riesame dei tenori massimi consentiti in nicotina e catrame. La comunicazione ha chiesto un riesame degli attuali requisiti in materia di etichettatura di precauzione e che venga esaminata la definizione dell'indicazione "a basso tenore di catrame". Tali indicazioni possono fuorviare i consumatori, inducendoli a sottovalutare i pericoli di tali prodotti per la salute. La comunicazione ha segnalato l'assenza di normativa comunitaria per valutare o regolamentare la tossicità e le conseguenze per la salute derivanti dall'utilizzo di additivi nei prodotti del tabacco. Una normativa comunitaria esiste per gli additivi e gli ingredienti contenuti in una vasta gamma di altri prodotti che possono avere conseguenze nocive per la salute dei consumatori.

[26] COM(96) 609 def.

(25) L'uso di definizioni quali "a basso tenore di catrame" sui pacchetti di sigarette può fuorviare il consumatore inducendolo a credere che tali prodotti siano intrinsecamente più sicuri di altri tipi di sigarette. Le regolamentazioni nazionali sulla definizione di tali sigarette non corrispondono a una normativa comunitaria e inducono potenziali ostacoli al mercato interno e un divario delle disposizioni volte a garantire un elevato livello di protezione della salute pubblica in questo contesto. Taluni fumatori assorbono livelli più elevati di catrame di quelli indicati sui pacchetti di sigarette contrassegnati come "a basso tenore di catrame", a causa della natura delle loro abitudini comportamentali in materia di tabagismo.

(26) La relazione del Parlamento europeo del 4 novembre 1997 sulla comunicazione della Commissione raccomanda che qualsiasi sostanza aggiunta al tabacco non sia tossica e che ne venga comprovata l'assenza di effetti nocivi per la salute, sotto forma combusta o incombusta. La relazione sostiene le iniziative miranti a rafforzare e ad evidenziare sui prodotti del tabacco gli avvertimenti in materia di salute, stampati in modo chiaro e leggibile a lettere nere su fondo bianco.

(27) L'Alto Comitato di esperti cancerologi nella raccomandazione riguardante il tabacco adottata in esito alla Conferenza di Helsinki [27] ha raccomandato che la Comunità prenda disposizioni al fine di regolamentare la tossicità e gli effetti nocivi sulla salute derivanti dagli ingredienti delle sigarette, compresi gli additivi. Esso considera che un tenore massimo in nicotina debba essere fissato il più presto possibile per le sigarette. Il Comitato raccomanda anche che le prescrizioni in materia di etichettatura per le sigarette vengano rafforzate e meglio evidenziate e che un'informazione precisa sul tabagismo e le sue conseguenze sulla salute sia fornita ai consumatori.

[27] Allegato al documento COM(96) 609.

(28) La presente direttiva non deve modificare gli obblighi incombenti agli Stati membri per quanto riguarda i termini di attuazione e di applicazione delle direttive di cui all'Allegato III,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Oggetto

La presente direttiva ha per oggetto il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri riguardanti il tenore in catrame delle sigarette e le avvertenze relative alla pericolosità per la salute da far figurare sui pacchetti dei prodotti del tabacco, nonché il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative al tenore in ossido di carbonio e in nicotina e agli ingredienti dei prodotti del tabacco, prendendo come base un elevato livello di protezione della salute.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini della presente direttiva, s'intende per:

1) "Prodotti del tabacco", i prodotti destinati a essere fumati, fiutati, succhiati o masticati, che siano, anche parzialmente, costituiti di tabacco;

2) "Catrame", il condesato di fumo grezzo anidro ed esente da nicotina;

3) "Nicotina", gli alcaloidi nicotinici;

4) "Tabacco per uso orale", tutti i prodotti destinati a un uso orale, ad eccezione di quelli destinati a essere fumati o masticati, costituiti totalmente o parzialmente di tabacco, sotto forma di polvere, di particelle fini o di qualsiasi combinazione di dette forme - specialmente quelle presentate in sacchetti - porzioni o sacchetti porosi - o sotto una forma che ricordi un prodotto alimentare;

5) "Ingrediente", qualsiasi sostanza, diversa dalla foglia di tabacco naturale o parti della sua pianta, utilizzata come additivo nella fabbricazione o nella preparazione di un prodotto del tabacco o presente nel prodotto finito, anche sotto forma modificata.

Articolo 3

Sigarette: tenore in catrame, nicotina e ossido di carbonio

1. Il tenore in catrame delle sigarette immesse in libera circolazione, commercializzate o prodotte negli Stati membri non può superare i 10 mg/sigaretta a decorrere dal 31 dicembre 2003.

2. Il tenore in nicotina delle sigarette immesse in libera circolazione, commercializzate o prodotte negli Stati membri non può superare 1,0 mg/sigaretta a decorrere dal 31 dicembre 2003.

3. Il tenore in ossido di carbonio delle sigarette immesse in libera circolazione, commercializzate o prodotte negli Stati membri non può superare i 10 mg/sigaretta a decorrere dal 31 dicembre 2003.

Articolo 4

Deroga

1. Per la Repubblica Ellenica, come deroga temporanea, il valore limite del tenore in catrame è di 10 mg a decorrere dal 31 dicembre 2006.

2. La deroga non può essere usata per giustificare controlli alle frontiere interne della Comunità.

Articolo 5

Metodi di misurazione

1. I tenori in catrame, nicotina e ossido di carbonio di cui all'articolo 3, che devono essere indicati sui pacchetti di sigarette, sono misurati sulla base dei metodi ISO 4387 per il catrame, 10315 per la nicotina e ISO 8454 per l'ossido di carbonio.

L'esattezza delle indicazioni apposte sui pacchetti è verificata in base alla norma ISO 8243.

2. Gli Stati membri possono esigere che le prove di cui al paragrafo 1 siano realizzate da un laboratorio di analisi autorizzato allo scopo dalle autorità competenti dello Stato membro interessato.

3. Gli Stati membri possono anche esigere che i fabbricanti o gli importatori di tabacco procedano a qualsiasi altra prova imposta dalle autorità nazionali competenti, al fine di valutare il volume di altre sostanze prodotte dai loro prodotti del tabacco per singole marche. Essi possono anche esigere che tali prove vengano realizzate in laboratori autorizzati come indicato al paragrafo 2.

4. I risultati delle prove effettuate in conformità delle disposizioni del paragrafo 3 sono comunicati annualmente alle autorità nazionali competenti.

5. Gli Stati membri adottano le disposizioni necessarie per assicurare la riservatezza commerciale di tutti i dati e le informazioni presentati in conformità delle disposizioni del presente articolo.

6. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione tutti i dati e le informazioni richiesti ai sensi del presente articolo, entro e non oltre il 31 maggio di ogni anno.

Articolo 6

Etichettatura

1. I tenori in catrame, nicotina e ossido di carbonio delle sigarette sono stampati sulla parte laterale del pacchetto di sigarette nella o nelle lingue ufficiali dello Stato membro nel quale il prodotto viene commercializzato, in modo da coprire almeno il 10% della corrispondente superficie.

Questa percentuale è portata al 12% per i paesi che hanno due lingue ufficiali e al 15% per i paesi che hanno tre lingue ufficiali.

2. Ciascuna unità di condizionamento dei prodotti del tabacco, ad eccezione dei prodotti del tabacco per uso orale e senza combustione, reca una delle avvertenze generali seguenti:

- "Fumare uccide"

- "Fumare può uccidere"

Ciascuna unità di condizionamento dei prodotti del tabacco, ad eccezione dei prodotti del tabacco per uso orale e senza combustione, reca un'avvertenza supplementare, ripresa esclusivamente dall'allegato I.

I prodotti del tabacco per uso orale dei quali è autorizzata la commercializzazione in conformità alle disposizioni dell'articolo 9, e i prodotti del tabacco senza combustione recano l'avvertenza che figura all'allegato II. L'avvertenza è apposta sulla parte più visibile dell'unità di condizionamento, nonché su qualsiasi imballaggio esterno utilizzato nella vendita al dettaglio del prodotto. Gli Stati membri determinano la posizione dell'avvertenza su detta superficie in funzione delle esigenze linguistiche.

3. L'avvertenza generale di cui al paragrafo 2, primo comma è stampata sulla superficie più visibile dell'unità di condizionamento, nonché sull'imballaggio esterno utilizzato per la vendita al dettaglio del prodotto. Gli Stati membri determinano la posizione dell'avvertenza da far figurare su questa superficie in funzione delle esigenze linguistiche.

L'avvertenza di cui al paragrafo 2, secondo comma è stampata sull'altra superficie più visibile dell'unità di condizionamento e su tutto l'imballaggio esterno utilizzato per la vendita al dettaglio del prodotto. Gli Stati membri determinano la posizione dell'avvertenza da far figurare su queste superfici in funzione delle esigenze linguistiche.

4. Il testo delle avvertenze e le indicazioni relative ai tenori, prescritti dal presente articolo, sono stampati:

- in caratteri Helvetica grassetto su fondo bianco. Per tener conto delle esigenze linguistiche, gli Stati membri determinano il corpo di caratteri del testo, purché il formato dell'assortimento completo dei caratteri specificato nella legislazione nazionale sia tale da occupare la maggior parte possibile della superficie riservata al testo richiesto;

- in lettere minuscole, ad eccezione della prima lettera del messaggio;

- centrati sulla superficie sulla quale il testo dev'essere stampato, parallelamente al bordo superiore del pacchetto;

- contornati da un bordo nero, con spessore minimo di 3 mm e massimo di 4 mm, che non interferisca in alcun modo con il testo dell'avvertenza o dell'informazione fornita;

- nella lingua ufficiale o nelle lingue ufficiali dello Stato membro in cui il prodotto viene immesso sul mercato.

5. I testi prescritti dal presente articolo non possono essere stampati sulla parte inferiore né sulle marche da bollo delle unità di condizionamento. Essi sono stampati in modo inamovibile, indelebile e non devono in alcun modo essere dissimulati, coperti o interrotti da altre indicazioni o immagini, né a seguito dell'apertura del pacchetto.

6. L'avvertenza generica richiesta in conformità del paragrafo 2, primo comma, nonché l'avvertenza per i prodotti del tabacco senza combustione e per uso orale di cui al paragrafo 2, terzo comma, copre almeno il 25% della zona esterna della superficie corrispondente dell'unità di condizionamento sulla quale sono stampate. Questa percentuale è portata al 27% per i paesi che hanno due lingue ufficiali e al 30% per i paesi che hanno tre lingue ufficiali.

7. Le avvertenze supplementari di cui al paragrafo 2, secondo comma coprono almeno il 25% della zona esterna della superficie corrispondente dell'unità di condizionamento sulla quale è stampata. Questa percentuale è portata al 27% per i paesi con due lingue ufficiali e al 30% per i paesi con tre lingue ufficiali.

Tali avvertenze supplementari sono alternate in modo da garantire l'apparizione successiva di ciascuna avvertenza su una pari quantità di unità di condizionamento, con una tolleranza del 5%.

Articolo 7

Altre informazioni riguardanti il prodotto

1. Entro e non oltre il 31 dicembre 2003 gli Stati membri richiedono a tutti i fabbricanti e agli importatori di prodotti del tabacco la presentazione di un elenco di tutti gli ingredienti utilizzati nella fabbricazione dei loro prodotti e delle relative quantità, suddivisi per marche individuali. All'elenco è allegata una dichiarazione che giustifichi l'inclusione di tali ingredienti nei loro prodotti del tabacco.

Gli Stati membri richiedono altresì che i produttori e gli importatori forniscano dati completi sugli ingredienti, sotto forma combusta o incombusta e dimostrino che tali ingredienti sono sicuri per la salute dei consumatori quando utilizzati nel modo previsto nei loro prodotti del tabacco. Tali informazioni e quelle di cui al primo comma sono trasmesse per la prima volta l'1 gennaio 2004 e successivamente con cadenza annuale.

2. Gli Stati membri prendono le disposizioni necessarie per assicurare la riservatezza commerciale di tutti i dati e le informazioni presentate in conformità delle disposizioni del paragrafo 1.

3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione tutti i dati tossicologici e le informazioni di cui al presente articolo, entro e non oltre il 31 maggio di ogni anno.

Articolo 8

Descrizione del prodotto

1. L'utilizzazione delle diciture "basso tenore di catrame", "leggero", "ultraleggero", "mild" o altri termini analoghi, con lo scopo ovvero l'effetto diretto o indiretto di far ritenere che un particolare prodotto del tabacco sia meno nocivo degli altri è vietata, a meno che detti termini siano stati espressamente autorizzati dagli Stati membri nei quali i prodotti in questione sono commercializzati oppure fabbricati.

2. Gli Stati membri che autorizzano l'utilizzazione di tali diciture ne informano la Commissione indicando altresì le condizioni cui è subordinata l'autorizzazione. La Commissione presenta tali informazioni nella relazione di cui all'articolo 10.

Articolo 9

Tabacco per uso orale

Gli Stati membri vietano la commercializzazione dei tabacchi per uso orale, fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 151 dell'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia.

Articolo 10

Relazione

Entro e non oltre il 31 dicembre 2005, e successivamente ogni due anni, la Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale una relazione sull'applicazione della presente direttiva e, se del caso, formula nuove proposte in vista del suo adeguamento all'evoluzione nel settore dei prodotti del tabacco, nella misura in cui ciò si renda necessario per la realizzazione e il funzionamento del mercato interno e tenuto conto di tutti i nuovi sviluppi basati su dati scientifici.

Articolo 11

Importazione, vendita e consumo di prodotti del tabacco

1. Gli Stati membri non possono, per considerazioni attinenti alla limitazione del tenore del tabacco in catrame, nicotina o ossido di carbonio delle sigarette, all'etichettatura o ad altri requisiti prescritti dalla presente direttiva, vietare o restringere l'importazione, la vendita e il consumo di prodotti del tabacco conformi alla presente direttiva.

2. La presente direttiva fa salvo il diritto degli Stati membri di adottare, nel rispetto del trattato, disposizioni più restrittive per l'importazione, la vendita e il consumo dei prodotti del tabacco che essi ritengano necessarie per garantire la protezione della salute pubblica.

Articolo 12

Attuazione

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro e non oltre il 31 dicembre 2001. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate da un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.

2. I prodotti esistenti alla data di entrata in vigore della presenta direttiva che non siano conformi alle disposizioni della stessa possono ancora essere commercializzati per un periodo di due anni.

3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno da essi adottate nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 13

Abrogazione

Le direttive 89/622/CEE, 90/239/CEE e 92/41/CEE del Consiglio sono abrogate fatti salvi gli obblighi incombenti agli Stati membri relativamente ai termini per l'attuazione e per l'applicazione delle direttive elencate all'allegato III.

I riferimenti alla direttive abrogate si intendono fatti alla presente direttiva e devono essere letti secondo la tavola di concordanza che figura all'allegato IV.

Articolo 14

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo a quello di pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Articolo 15

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo Per il Consiglio

La Presidente Il Presidente

ALLEGATO I

Prodotti del tabacco diversi dal tabacco senza combustione e per uso orale

Avvertenze supplementari relative alla salute che devono figurare sugli elenchi nazionali in conformità dell'articolo 6, paragrafo 2, secondo comma

1. I fumatori muoiono prematuramente.

2. Fumare provoca malattie cardiovascolari e infarti.

3. Fumare provoca il cancro.

Avvertenze supplementari tra le quali gli Stati membri possono scegliere

1. Donne incinte: fumare nuoce alla salute del nascituro.

2. Proteggere i bambini: non fate loro respirare il vostro fumo.

3. Il vostro medico può aiutarvi a smettere di fumare.

4. Fumare crea dipendenza.

5. Smettere di fumare riduce i rischi di malattie gravi.

ALLEGATO II

Prodotti del tabacco per uso orale e senza combustione

Il tabacco senza combustione (oppure per uso orale, secondo i casi) può nuocere alla vostra salute.

ALLEGATO III

Termini di attuazione e di applicazione

(di cui all'articolo 13)

Direttiva Termini di attuazione Termini di applicazione

89/622/CEE (GU L 359 dell'8.12.1989, pag. 1) 1 luglio 1990 31 dicembre 1991

31 dicembre 1992

31 dicembre 1993

90/239/CEE (GU L 137 del 30.5.1990, pag. 36) 18 novembre 1991 31 dicembre 1992 [28]

[28] Per tutti gli Stati membri ad eccezione della Grecia.

31 dicembre 1997 [29]

[29] Idem.

31 dicembre 1992 [30]

[30] Deroga applicabile soltanto alla Grecia.

31 dicembre 1998 [31]

[31] Idem.

31 dicembre 2000 [32]

[32] Idem.

31 dicembre 2006 [33]

[33] Idem.

92/41/CEE (GU L 158 dell'11.6.1992, pag. 30) 1° luglio 1992 1° luglio 1992

1° gennaio 1994

31 dicembre 1994

ALLEGATO IV - TAVOLA DI CONCORDANZA

>SPAZIO PER TABELLA>

>SPAZIO PER TABELLA>

MODULO DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO IMPATTO DELLA PROPOSTA SULLE IMPRESE IN PARTICOLARE SULLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE (PMI)

Titolo della proposta

Progetto di proposta di direttiva del Parlamento e del Consiglio recante adozione di misure per l'armonizzazione e il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative degli Stati membri, relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco, "riformulazione" (testo rilevante ai fini SEE).

La proposta

1. Tenendo conto dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, il progetto di proposta di direttiva è volto a riformulare tre esistenti direttive del mercato interno riguardanti il contenuto di catrame nelle sigarette, nel tabacco per uso orale, nonché l'etichettatura dei prodotti del tabacco; intende inoltre consolidare e completare tali disposizioni alla luce di nuovi sviluppi fondati su elementi scientifici, nel contesto del completamento del mercato interno, assumendo come base un elevato grado di tutela della salute pubblica.

Gli obiettivi principali della presente proposta sono di ridurre ulteriormente i livelli di catrame nelle sigarette, misura già introdotta dalla direttiva 90/239/CEE del Consiglio, stabilire limiti massimi di nicotina e di monossido di carbonio nelle sigarette, richiedere che nei prodotti si specifichi la presenza di ingredienti diversi dal tabacco (additivi), ed autorizzare l'uso di taluni descrittori dei prodotti.

In particolare, le misure proposte non si pongono al di là di quanto è necessario compiere per realizzare gli obiettivi del trattato, in special modo l'articolo 95, nel pieno rispetto dei principi stabiliti nel protocollo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità allegati al trattato.

L'impatto sulle imprese

2. Chi sarà interessato dalla proposta-

- I settori imprenditoriali interessati dalla proposta saranno principalmente i produttori e gli importatori di sigarette. Alcune disposizioni si applicano altresì a prodotti del tabacco diversi dalle sigarette, che tuttavia rappresentano meno del 10% del consumo totale di tabacco.

- Il volume globale delle vendite dei prodotti lavorati del tabacco si concentra soprattutto nelle grandi imprese multinazionali per quanto concerne la produzione di sigarette. Le piccole e medie imprese attive in questo settore di mercato trattano principalmente prodotti diversi dalle sigarette (ad esempio, tabacco da fiuto, tabacco da pipa, tabacco per sigarette fatte a mano).

- Le piccole e medie imprese attive sul mercato non sono geograficamente concentrate in una regione specifica della Comunità.

3. Che cosa devono fare le imprese per adempiere alle misure della proposta-

Nel caso di molte disposizioni (limiti massimi di catrame, nicotina e monossido di carbonio), si propone un'estensione riguardo alle prescrizioni contenute nelle direttive esistenti. E' prevista l'applicazione di standard ISO.

In merito agli additivi, si dovrà fornire agli Stati membri una dichiarazione degli ingredienti diversi dal tabacco accompagnata dai relativi dati. Tali informazioni possono naturalmente essere raccolte presso i produttori degli additivi stessi. Quanto alle descrizioni dei prodotti, solo alcune imprese sono interessate, ossia quelle che usano tale terminologia per i loro prodotti. In questi casi, l'autorizzazione dovrà essere rilasciata dalle autorità degli Stati membri.

In alcuni casi, tra le autorità degli Stati membri e l'industria sono già sorti o sono in corso di definizione accordi spontanei.

4. Quali ripercussioni economiche può avere la proposta-

- Si ritiene che la proposta avrà ripercussioni economiche positive sull'occupazione, in quanto il testo armonizzerà e ravvicinerà le norme del mercato interno, portando implicando chiarezza e sicurezza maggiori per gli operatori economici. Attualmente, ad esempio, ogni Stato membro applica un diverso regime legislativo per gli additivi del tabacco, situazione che sarà chiarita e semplificata in questa proposta. In termini più generali, può essere utile citare una relazione della Banca mondiale, del 1999 [34]:

[34] Ridurre l'epidemia, World Bank, Washington, 1999.

"Le asserzioni che imputano ai controlli sul tabacco massicce perdite di posti di lavoro sono di norma basate su studi finanziati dall'industria del tabacco, che tengono conto del numero di posti di lavoro attribuibili al tabacco in ogni settore, dei redditi associati a tali posti di lavoro, del gettito fiscale generato dalle vendite di tabacco, e del contributo del tabacco alla bilancia commerciale nazionale laddove è pertinente. Questi studi considerano inoltre l'effetto moltiplicatore del denaro realizzato dalla coltivazione e dalla lavorazione del tabacco, quale stimolo dell'attività in altri settori dell'economia. Tuttavia, i metodi impiegati in questi studi sono stati oggetto di critiche. In primo luogo, essi valutano il contributo lordo del tabacco all'occupazione e all'economia. Raramente, se non mai, tengono conto del fatto che se la gente smette di spendere denaro nel tabacco, di norma lo spenderà in altri beni, generando così, a compensazione, posti di lavoro alternativi. In secondo luogo, essi amplificano l'impatto di ogni intervento volto a ridurre la domanda, in quanto le loro stime di certe variabili, quali le tendenze che si osservano nel tabagismo e nella meccanizzazione della produzione delle sigarette, tendono a essere statiche. Studi indipendenti sull'impatto del tabacco nelle singole economie sono giunti a conclusioni differenti. Invece di considerare il contributo economico lordo del tabacco all'economia, tali studi calcolano il contributo netto, ovvero i benefici apportati all'economia da tutte le attività connesse al tabacco dopo aver tenuto conto dell'effetto compensatorio di posti di lavoro alternativi che sarebbero generati dal denaro non speso nell'acquisto di tabacco. Da questi studi si deduce che le politiche di controllo del tabacco non avrebbero pressoché alcun effetto negativo sull'occupazione generale, eccetto che in un esiguo numero di paesi produttori di tabacco.

Uno studio condotto nel Regno Unito ha riscontrato che vi sarebbe stato un incremento pari a 100 000 posti di lavoro equivalenti a tempo pieno nel 1990 se gli ex-fumatori avessero speso il loro denaro in beni di lusso, e se ogni diminuzione delle entrate fiscali prodotta da misure non fiscali per ridurre la domanda fosse stata compensata dalla tassazione di altri beni e servizi. Uno studio svolto negli Stati Uniti ha rilevato che il numero di posti di lavoro sarebbe aumentato di 20 000 unità tra il 1993 e il 2000 se l'intero consumo interno fosse stato eliminato. Se da un lato vi sarebbero state perdite nette di posti di lavoro nella regione degli Stati Uniti dedita alla tabacchicoltura, il totale nazionale sarebbe incrementato in virtù del denaro liberato dagli acquisti di tabacco e immesso in altri settori dell'economia. Naturalmente, le transizioni industriali possono creare non poche difficoltà e dar luogo a problemi di natura sociale e politica a breve termine. Tuttavia, le economie attraversano molte transizioni di questo genere e questa non sarebbe eccezionale."

- Quanto agli investimenti e alla creazione di nuove imprese, la proposta potenzierà la certezza giuridica e la chiarezza normativa in tutto il mercato interno, contribuendo pertanto a favorire gli investimenti e la creazione di imprese nel settore in questione, assicurando al contempo un grado elevato di tutela della salute pubblica (articolo 95 del trattato).

- Analogamente, con il chiarimento e l'armonizzazione delle norme a livello di mercato interno la posizione concorrenziale delle imprese migliorerà sensibilmente. In tale contesto, sarà più facile realizzare economie di scala.

5. La proposta non prevede misure specifiche per le piccole e medie imprese, in quanto tali imprese non figuravano nelle direttive precedenti, attualmente oggetto di riformulazione (89/622/CEE, 90/239/CEE, 92/41/CEE). Poiché le nuove disposizioni proposte sono in linea di massima un'estensione di quelle vigenti, non risulta necessario fornire una giustificazione maggiore per prescrizioni specifiche relative alle PMI.

consultazione

6. Una consultazione approfondita ha avuto luogo con i settori imprenditoriali suscettibili di essere interessati, con le autorità governative, con organizzazioni internazionali e con organizzazioni non governative.

In particolare, sono intercorse consultazioni con il Groupement des industries européennes du Tabac, la Confederation of European Community Cigarette Manufacturers Ltd, SEITA, Philip Morris, Imperial Tobacco, RJ. Reynolds, Rothmans, l'Associazione europea dei produttori di sigari, la European Smoking Tobacco Association.

Sono state condotte discussioni con i ministeri degli Stati membri (UK, IRL, LUX, NL, F, ESP, IT, SW, FIN, B). Quanto alle ONG, hanno avuto luogo colloqui con l'Organizzazione mondiale della sanità, l'Organizzazione internazionale per la standardizzazione, l'Agenzia internazionale per la ricerca sul cancro, l'Unione internazionale contro il cancro.

Molte delle maggiori compagnie di tabacco contestano la base legale della proposta della Commissione, sostenendo che le misure non sono conformi all'articolo 95. Tale argomentazione non tiene conto del fatto che le tre direttive oggetto di riformulazione sono misure afferenti il mercato interno.

Le compagnie concordano sul fatto che avvertenze più efficaci sui rischi per la salute costituiscono un mezzo d'informazione per i consumatori. Pur tuttavia, esse intendono affrontare la questione di una migliore informazione ai consumatori nel quadro di un dialogo approfondito con gli Stati membri e con la Commissione, e non tramite un emendamento alla direttiva.

Per quanto concerne gli additivi, le compagnie sottolineano che l'attuale situazione legislativa (ovvero, 15 diverse normative nazionali) è adeguata e che vigono controlli efficaci. Ciò contraddice la situazione effettiva descritta nell'inchiesta della Commissione su questo tema (si veda Relazione della Commissione dell'8 settembre 1999, COM(1999) 407 def., pag. 16 e segg.).

Le autorità degli Stati membri (Conclusioni del Consiglio da adottarsi il 18 novembre 1999), autorità non governative e il Parlamento europeo in una recente relazione (GU C 14 del 19.1.1998, pag. 197) hanno manifestato il loro vivo appoggio alla misura proposta.

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