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Document 51999PC0563
Amended proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on the approximation of the laws of the Member States with regard to the transport of dangerous goods by vessels on inland waterways - (Text with EEA relevance)
Proposta modificata di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al trasporto di merci pericolose per via navigabile interna - (Testo rilevante ai fini del SEE
Proposta modificata di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al trasporto di merci pericolose per via navigabile interna - (Testo rilevante ai fini del SEE
/* COM/99/0563 def. - COD 97/0193 */
GU C 150E del 30.5.2000, pp. 34–42
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Proposta modificata di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al trasporto di merci pericolose per via navigabile interna - (Testo rilevante ai fini del SEE /* COM/99/0563 def. - COD 97/0193 */
Gazzetta ufficiale n. C 150 E del 30/05/2000 pag. 0034 - 0042
Proposta modificata di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO CONCERNENTE IL RAVVICINAMENTO DELLE LEGISLAZIONI DEGLI STATI MEMBRI RELATIVE AL TRASPORTO DI MERCI PERICOLOSE PER VIA NAVIGABILE INTERNA (Testo rilevante ai fini del SEE) (presentata dalla Commissione in applicazione dell'articolo 250, paragrafo 2 del trattato CE) RELAZIONE Il 16 luglio 1997 la Commissione ha presentato al Consiglio una proposta di direttiva concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al trasporto di merci pericolose per via navigabile interna. (COM(97) 367 def. - SYN 97/0193) [1]. Il 25 marzo 1998 [2], il Comitato economico e sociale ha formulato parere favorevole; [1] GU C 267 del 3.9.1997, pag. 96 [2] GU C 157 del 25.5.1998, pag. 15 Il 18 dicembre 1998 [3], il Parlamento europeo ha formulato il parere in prima lettura sulla proposta. [3] GU & Con una redazione modificata, la Commissione accetta gli emendamenti 1, 4, 5 e 6, per le seguenti ragioni: - l'emendamento 1, in quanto tale nuovo considerando riflette esattamente l'attuale punto di vista della Commissione in materia; - gli emendamenti 4 e 5, perché introducono il riferimento al futuro accordo ADN, anche se la Commissione considera che tale riferimento debba essere introdotto nella definizione dell'ADN e non in quella dell'ADNR; - l'emendamento 6, in quanto aumenta l'efficacia della clausola di salvaguardia. La Commissione non ha potuto accogliere gli emendamenti 2, 3, 7 e 8, in quanto non è necessaria una soluzione transitoria fondata sull'ADNR e l'applicazione del futuro accordo ADN può essere trattata dall'attuale proposta. 97/0193 (COD) Proposta modificata di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO CONCERNENTE IL RAVVICINAMENTO DELLE LEGISLAZIONI DEGLI STATI MEMBRI RELATIVE AL TRASPORTO DI MERCI PERICOLOSE PER VIA NAVIGABILE INTERNA (Testo rilevante ai fini del SEE) La proposta formulata dalla Commissione nel documento COM(97) 367 def - SYN 97/0193 è modificata come segue: IL PARLAMENTO EUROPEO ED IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 71 paragrafo 1, lettera c), vista la proposta della Commissione [4], [4] GU C 267 del 3.9.1997, pag. 96 visto il parere del Comitato economico e sociale [5], [5] GU C 157 del 25.5.1998, pag. 15 visto il parere del Comitato delle regioni [6], [6] GU & decidendo conformemente alla procedura di cui all'articolo 251 del trattato [7] [7] GU C 98 del 9.4.1999, pag. 486 (1) considerando che negli ultimi anni il trasporto di merci pericolose per via navigabile interna ha registrato una notevole espansione con un conseguente aumento del rischio di incidenti nel settore; che quindi è opportuno adottare misure atte ad assicurare che tale tipo di trasporto sia effettuato nelle migliori condizioni di sicurezza possibili; (2) considerando che l'accordo concernente il trasporto internazionale di merci pericolose per via navigabile (ADN) stabilisce norme uniformi per la sicurezza del trasporto internazionale di merci pericolose per via navigabile interna, che sono in linea con il regolamento per il trasporto delle sostanze pericolose sul Reno (ADNR); che conseguentemente è opportuno estendere la portata di tali norme al traffico nazionale, al fine di armonizzare in tutta la Comunità le condizioni applicabili al trasporto di merci pericolose per via navigabile interna; (3) considerando che la presente direttiva mira a conformare le norme nazionali e internazionali a quelle delle direttive 94/55/CE [8] e 96/49/CE [9] del Consiglio sul trasporto di merci pericolose su strada e per ferrovia, quale misura di ulteriore armonizzazione per migliorare la sicurezza dei trasporti, armonizzare le condizioni di concorrenza e favorire le operazioni di trasporto; che la presente direttiva esaudisce anche la richiesta del Consiglio concernente la fissazione di requisiti di formazione per gli equipaggi delle navi adibite alla navigazione interna che trasportano merci pericolose; [8] GU L 319 del 12.12.1994, pag. 7. Modificata dalla direttiva 96/86/CE della Commissione (GU L 335 del 24.12.1996, pag. 43). [9] GU L 235 del 17. 9. 1996, pag. 25. Modificata dalla direttiva 96/87/CE della Commissione (GU L 335 del 24.12.1996, pag. 45). (4) Considerando che l'introduzione di norme a livello comunitario per il trasporto di merci pericolose per via navigabile interna utilizzando come base per l'armonizzazione l'attuale accordo ADN non rappresenta una soluzione soddisfacente e mette oltretutto in discussione la vigente unitarietà del diritto; che un quadro regolamentare comunitario, coerente e di agevole applicazione, per il trasporto di merci pericolose per via navigabile interna può poggiare solo su un nuovo accordo ADN dotato di uno status giuridico formale che abbia allineato per quanto possibile gli standard di sicurezza dei suoi allegati tecnici a quelli del vigente regolamento ADNR; (5) considerando che, nel rispetto del principio di sussidiarietà, è necessario ravvicinare le suddette legislazioni per assicurare un elevato livello di sicurezza dei trasporti nazionali e internazionali, per garantire l'eliminazione delle distorsioni della concorrenza rendendo più agevole la libera circolazione di merci e servizi in tutta la Comunità e per assicurare la coerenza con le altre disposizioni comunitarie; (6) considerando che le disposizioni della presente direttiva non pregiudicano l'impegno, assunto dalla Comunità e dai suoi Stati membri in base agli obiettivi fissati al capitolo 19 del piano d'azione 21 della conferenza della CNUED (conferenza delle Nazioni Unite sull'ambiente e lo sviluppo) di Rio de Janeiro nel giugno 1992, di adoperarsi a favore della futura armonizzazione dei sistemi di classificazione delle sostanze pericolose; (7) considerando che non esiste ancora una legislazione comunitaria specifica per disciplinare le condizioni di sicurezza inerenti al trasporto per via navigabile interna degli agenti biologici e degli organismi geneticamente modificati, che sono oggetto delle direttive 90/219/CEE [10], 90/220/CEE [11] e 90/676/CEE [12]; [10] GU L 117 dell'8.5.1990, pag. 1. [11] GU L 117 dell'8.5.1990, pag. 15. [12] GU L 374 del 31.12.1990, pag. 1. (8) considerando che le disposizioni della presente direttiva lasciano impregiudicate altre disposizioni comunitarie in materia di sicurezza dei lavoratori e di tutela dell'ambiente; (9) considerando che gli Stati membri devono conservare la facoltà di disciplinare qualsiasi operazione di trasporto di merci pericolose per via navigabile interna, non contemplata dalla presente direttiva; (10) considerando che ciascuno Stato membro deve conservare il diritto di disciplinare o proibire, unicamente per motivi non inerenti alla sicurezza, il trasporto nazionale di talune merci pericolose per via navigabile interna; (11) considerando che gli Stati membri restano liberi di derogare alle disposizioni degli allegati tecnici della presente direttiva per quanto riguarda le operazioni dei traghetti condotte al solo scopo di attraversare una via navigabile interna o un'area portuale al fine di tener conto delle caratteristiche locali e dell'ampia varietà dei tipi di traghetti; (12) considerando che non devono essere ostacolati nuovi sviluppi tecnologici e industriali; che devono essere previste a tal fine deroghe temporanee; (13) considerando che i trasporti di merci pericolose per via navigabile diretti verso o provenienti da uno Stato terzo sono consentiti, purché siano effettuati osservando le disposizioni dell'ADN; (14) considerando che gli allegati della presente direttiva devono poter essere adeguati rapidamente al progresso tecnico, in particolare attraverso l'adozione di nuove disposizioni nel contesto dell'ADN; che a tal fine si deve far ricorso al comitato istituito dall'articolo 9 della direttiva 94/55/CE, HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA: CAPITOLO I AMBITO DI APPLICAZIONE, DEFINIZIONI E DISPOSIZIONI GENERALI Articolo 1 1. La presente direttiva si applica ai trasporti di merci pericolose per via navigabile interna effettuati nel territorio di uno Stato membro o tra Stati membri. 2. Gli Stati membri possono esentare dall'applicazione totale o parziale della presente direttiva i trasporti di merci pericolose effettuati da navi che operano esclusivamente sulle vie navigabili non collegate alla rete navigabile di un altro Stato membro. 3. La presente direttiva non si applica ai trasporti di merci pericolose per via navigabile interna effettuati da navi appartenenti o facenti capo alle forze armate. 4. Le navi adibite alla navigazione marittima che operano sulle vie navigabili comunitarie di cui al paragrafo 1 devono conformarsi alle specificazioni in materia di costruzione stabilite dai marginali da 120 100 a 120 295 dell'allegato 1 della presente direttiva. 5. In ogni caso, è fatto salvo il diritto di ciascuno Stato membro di mantenere in vigore, ferma restando l'osservanza della legislazione comunitaria, disposizioni specifiche per la sicurezza dei trasporti per nave, nazionali o internazionali, di merci pericolose, nei limiti delle materie non disciplinate dagli allegati della presente direttiva, per quanto riguarda, tra l'altro i regolamenti relativi alle autorità che sovrintendono alla sicurezza dei trasporti, compresa la polizia marittima. Articolo 2 Ai fini della presente direttiva si intende per: - «ADN», gli allegati all'Accordo europeo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose per via navigabile ; - "ADNR", il regolamento per il trasporto delle sostanze pericolose sul Reno . - «merci pericolose», le materie e gli oggetti il cui trasporto è vietato o ammesso soltanto a determinate condizioni dall'allegato della presente direttiva; - «trasporto», qualsiasi operazione di trasporto di merci pericolose per via navigabile interna, effettuato tra Stati membri o sulla rete navigabile di uno Stato membro, comprese le operazioni di carico e scarico, il trasferimento da un modo di trasporto ad un altro e le soste rese necessarie dalle condizioni di trasporto, disciplinati dagli allegati della presente direttiva, fatte salve le disposizioni stabilite dalle legislazioni degli Stati membri sulla responsabilità derivante da tali operazioni; - «operazione di traghettamento», operazione di trasporto effettuata al solo scopo di attraversare una via navigabile interna o un'area portuale. Articolo 3 1. Fatto salvo il disposto dell'articolo 6, le merci pericolose il cui trasporto è vietato dalle disposizioni degli allegati della presente direttiva non possono essere trasportate per via navigabile interna nel territorio di uno Stato membro. 2. Salvo disposizioni contrarie della presente direttiva e fatte salve le regole relative all'accesso delle imprese di navigazione interna al mercato e le regole applicabili al trasporto di merci per via navigabile interna, il trasporto di merci pericolose è ammesso purché siano rispettate le condizioni seguenti di cui all'allegato 1 : - disposizioni concernenti le sostanze pericolose (; - disposizioni per il trasporto di merci pericolose in imballaggi o alla rinfusa ; - disposizioni per il trasporto di merci pericolose in cisterna ). Articolo 4 1. Le navi che trasportano merci pericolose per via navigabile interna di cui all'articolo 1, paragrafo 1, devono essere munite di un certificato comunitario rilasciato a norma della procedura stabilita dai marginali 10 282 et 210 282 dell'allegato 1. Il certificato comunitario rilasciato dalle autorità competenti degli Stati membri attesta che la nave è stata ispezionata e che la sua costruzione e il suo equipaggiamento sono conformi alle pertinenti disposizioni degli allegati . 1 e 2. Il certificato deve essere tenuto a bordo della nave. 2. Fermo restando il disposto del paragrafo 1, tutte le navi munite di certificato rilasciato ai sensi del regolamento per il trasporto delle sostanze pericolose sul Reno (ADNR) in vigore al 1° gennaio 1997 possono trasportare merci pericolose in tutto il territorio della Comunità purché siano rispettate le condizioni stabilite dal certificato. 3. Ciascuno Stato membro stabilisce un elenco di organismi autorizzati a condurre le ispezioni a norma , dei marginali 10 282 e 210 282 dell'allegato 1 e lo comunica alla Commissione e agli altri Stati membri. L'allegato 2 contiene l'elenco delle società di classificazione riconosciute. 4. I certificati rilasciati dalle competenti autorità di ciascuno Stato membro ai sensi del paragrafo 1 sono riconosciuti da tutti gli altri Stati membri. CAPITOLO II DEROGHE, LIMITI ED ESENZIONI Articolo 5 1. Senza pregiudizio di altre disposizioni comunitarie, gli Stati membri conservano il diritto di disciplinare o vietare, unicamente per motivi non inerenti alla sicurezza durante il trasporto, segnatamente per motivi inerenti alla pubblica sicurezza e alla tutela dell'ambiente, il trasporto di alcune merci pericolose per via navigabile interna sul loro territorio 2. L'utilizzazione nell'ambito del territorio di uno Stato membro di navi munite di un valido certificato per il trasporto di merci pericolose rilasciato a norma della legislazione nazionale di tale Stato membro può essere autorizzata dallo stesso Stato membro fino allo spirare della validità di tale certificato. 3. Se, a seguito di un incidente, uno Stato membro ritiene che le disposizioni applicabili in materia di sicurezza non siano sufficienti per limitare i rischi connessi alle operazioni di trasporto e se è necessario intervenire con urgenza, tale Stato membro adotta i provvedimenti immediatamente necessari e li notifica senza indugio alla Commissione; in tutti gli altri casi lo Stato membro notifica alla Commissione i provvedimenti che intende adottare, quando questi si trovano in fase di progettazione. La Commissione, secondo la procedura di cui all'articolo 9, decide se autorizzare l'applicazione di tali provvedimenti e ne stabilisce la durata. La Commissione può modificare gli allegati della presente direttiva secondo la procedura stabilita dall'articolo 9. 4. Gli Stati membri possono mantenere in vigore tutte le disposizioni nazionali applicabili al 31 dicembre 1998 concernenti il trasporto e l'imballaggio di sostanze contenenti diossine o furani, fino a quando non siano inserite disposizioni equivalenti negli allegati della presente direttiva. Tali disposizioni non possono essere estese né rese più rigorose. Gli Stati membri comunicano tali disposizioni nazionali alla Commissione che conseguentemente informa gli altri Stati membri. 5. Ciascuno Stato membro può adottare nell'ambito del suo territorio, per le operazioni di traghettamento, disposizioni diverse da quelle previste dagli allegati della presente direttiva. Tali deroghe sono menzionate sul certificato tecnico del traghetto. Articolo 6 1. Gli Stati membri possono autorizzare il trasporto, per via navigabile interna sul loro territorio, di merci pericolose classificate, imballate o etichettate in base ai requisiti internazionali in materia di trasporto marittimo o aereo, ogniqualvolta il percorso implichi un viaggio marittimo o aereo. 2. Le disposizioni degli allegati della presente direttiva relative all'uso delle lingue nella marcatura e nella documentazione di trasporto non si applicano alle operazioni di trasporto per via navigabile interna limitate al territorio di un singolo Stato membro. Gli Stati membri possono autorizzare l'uso di lingue diverse da quelle prescritte dagli allegati per operazioni di trasporto per via navigabile interna limitate esclusivamente al loro territorio. 3. Previa consultazione della Commissione, gli Stati membri possono autorizzare sul loro territorio singole operazioni di trasporto di merci pericolose oppure trasporti vietati dalle disposizioni degli allegati o trasporti effettuati in condizioni diverse da quelle previste dagli allegati, a condizione che tali operazioni siano condotte nell'osservanza delle prescrizioni nazionali applicabili in materia di sicurezza e siano rigorosamente controllate secondo modalità specifiche chiaramente definite. Articolo 7 1. Fatte salve le disposizioni nazionali o comunitarie in materia di accesso al mercato, il trasporto di merci pericolose per via navigabile interna tra il territorio della Comunità e i paesi terzi è ammesso a condizione che siano rispettate le disposizioni degli allegati della presente direttiva. Tuttavia, nel caso in cui la Comunità abbia stipulato accordi con paesi terzi che disciplinino il trasporto di merci pericolose per via navigabile interna, si applicano le disposizioni di tali accordi. 2. Gli Stati membri non applicano le disposizioni sulle ispezioni speciali alle navi registrate in paesi terzi che siano munite di un certificato rilasciato da una società di classificazione riconosciute conformemente al disposto dell'allegato 2, che attesti che la costruzione e l'equipaggiamento della nave sono conformi alle pertinenti disposizioni dell'allegato 1. CAPITOLO III DISPOSIZIONI FINALI Articolo 8 Le modifiche necessarie per adeguare gli allegati al progresso scientifico e tecnico nei settori oggetto della presente direttiva e, in particolare, al fine di tener conto delle modificazioni delle disposizioni dell'ADN, per quanto concerne l'allegato 1, per tener conto delle modifiche delle corrispondenti disposizioni dell'ADNR, sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 9. Articolo 9 1. La Commissione è assistita dal comitato per il trasporto di merci pericolose istituito dall'articolo 9 della direttiva 94/55/CE [13] del Consiglio, in appresso denominato «il comitato». [13] GU L 319 del 12.12.1994. 2. Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato formula il suo parere sul progetto entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame, se necessario mediante votazione. 3. Del parere viene redatto processo verbale. Inoltre, ciascuno Stato membro ha il diritto di far iscrivere a verbale la propria posizione. 4. La Commissione tiene nella massima considerazione il parere del comitato e lo informa della maniera in cui ha tenuto conto del parere. Articolo 10 1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva anteriormente al 1° gennaio 1999 e ne informano immediatamente la Commissione. Essi applicano tali disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative dal 1° gennaio 1999. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste devono contenere un riferimento alla presente direttiva o essere corredate di siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri. 2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva. 3. Gli Stati membri stabiliscono un sistema di sanzioni per le violazioni delle disposizioni nazionali adottate ai sensi della presente direttiva e adottano i provvedimenti necessari per garantire l'applicazione di tali sanzioni. Le sanzioni introdotte devono essere efficaci, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri notificano le pertinenti disposizioni alla Commissione entro la data indicata al paragrafo 1 e notificano quanto prima qualsiasi successiva modificazione. Articolo 11 La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Articolo 12 Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva. Per il Parlamento europeo Per il Consiglio Il Presidente Il Presidente ALLEGATI Gli allegati comprendono gli allegati 1, 2, 3 e 4 all'Accordo europeo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose per via navigabile (ADN), le parole «Stato contraente» sono sostituite dalle parole «Stato membro». NB: Le versioni in tutte le lingue ufficiali della Comunità saranno pubblicate non appena sarà pronto in tali lingue il testo consolidato.