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Document 51999PC0244
Amended proposal for a European Parliament and Council Decision adopting a programme of Community action (the DAPHNE Programme) (2000-2004) on measures aimed to prevent and protect against violence against children, young persons and women
Proposta modificata di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ad un programma d'azione comunitario (il programma DAPHNE) (2000-2004) sulle misure dirette a prevenire e a proteggere contro la violenza esercitata nei confronti di bambini, adolescenti e donne
Proposta modificata di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ad un programma d'azione comunitario (il programma DAPHNE) (2000-2004) sulle misure dirette a prevenire e a proteggere contro la violenza esercitata nei confronti di bambini, adolescenti e donne
/* COM/99/0244 def. - COD 98/0192 */
GU C 162 del 9.6.1999, p. 11
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Proposta modificata di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ad un programma d'azione comunitario (il programma DAPHNE) (2000-2004) sulle misure dirette a prevenire e a proteggere contro la violenza esercitata nei confronti di bambini, adolescenti e donne /* COM/99/0244 def. - COD 98/0192 */
Gazzetta ufficiale n. C 162 del 09/06/1999 pag. 0011
Proposta modificata di DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativa ad un programma d'azione comunitario (il programma DAPHNE)(2000-2004) sulle misure dirette a prevenire e a proteggere contro la violenza esercitata nei confronti di bambini, adolescenti e donne (presentata dalla Commissione in applicazione dell'articolo 250, paragrafo 2 del trattato CE) RELAZIONE 1. Il 20 maggio 1998, la Commissione ha adottato una Comunicazione sulla violenza esercitata nei confronti di bambini, adolescenti e donne, assieme ad una proposta di Decisione del Consiglio relativa ad un programma d'azione comunitario a medio termine, sulle misure da adottare in questo campo (il Programma DAPHNE) (2000-2004) (COM (1998) 335 def.). La base giuridica della Proposta era costituita dall'articolo 235 del trattato CE. 2. Il 16 febbraio 1999 la Commissione ha modificato la base giuridica della proposta adottando l'articolo 129 del trattato CE (Sanità pubblica). Tale articolo verrà sostituito dall'articolo 152 del trattato di Amsterdam con effetto dal 1 maggio 1999. 3. Il 16 aprile il Parlamento europeo ha tenuto la sua Prima lettura nel quadro della procedura di codecisione ed ha adottato 36 emendamenti alla Proposta. La Commissione accoglie integralmente 16 di tali emendamenti, 4 parzialmente e 6 con lievi correzioni al testo. Essa respinge i restanti 10 emendamenti. La Commissione modifica conseguentemente la base giuridica. Proposta modificata di DECISIONE CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativa ad un programma d'azione comunitario (il programma DAPHNE) (2000-2004) sulle misure dirette a prevenire e a proteggere contro la violenza esercitata nei confronti di bambini, adolescenti e donne - (Testo rilevante ai fini del SEE) IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL' UNIONE EUROPEA, Visto il Trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 152, vista la proposta della Commisione, (1) (1) GU N. C89 del 30.3.1999, pag. 42 visto il parere del Comitato economico e sociale, (2) (2) GU visto il parere del Comitato delle Regioni, (3) (3) GU agendo conformemente alla procedura di cui all'articolo 251 del Trattato, 1. Considerando che il fenomeno della violenza psicologica, sessuale e fisica nei confronti di bambini, adolescenti e donne costituisce una violazione del loro diritto alla vita, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità e all'integrità fisica ed emotiva, rappresenta una grave minaccia alla salute fisica e mentale delle vittime di tale violenza e può essere considerato un flagello dal punto di vista sociale e sanitario; 2. riconoscendo le gravi conseguenze, immediate e a lungo termine, che la violenza ha per la salute, per lo sviluppo psicologico e sociale e per le pari opportunità di individui, famiglie e comunità, nonché gli elevati costi sociali ed economici per la società nel suo insieme; 3. tenuto conto della Convenzione del 1979 sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti delle donne, della Convenzione delle Nazioni Unite del 1989 sui diritti del fanciullo, della Dichiarazione di Vienna del 1993 sull'eliminazione della violenza contro le donne, della Dichiarazione e del Piano d'Azione adottati dalla Quarta Conferenza mondiale sulla donna svoltasi a Pechino nel 1995 e della Dichiarazione di Stoccolma del 1996 nonché del Piano d'azione contro il traffico e lo sfruttamento sessuale dei minori; 4. considerando che il Parlamento europeo, nelle sue Risoluzioni del 18 gennaio 1996 sulla tratta di esseri umani, (4) del 19 settembre 1996 sui minorenni vittime di violenze (5), del 12 dicembre 1996 sulle misure per la protezione dei minori nell'Unione europea (6), del 16 settembre 1997 sulla necessità di organizzare una campagna a livello dell'UE per la totale intransigenza nei confronti della violenza contro le donne (7) e del 16 dicembre 1997 sul traffico di donne a scopo di sfruttamento sessuale (8), ha invitato la Commissione a preparare e applicare dei programmi d'azione per combattere tale violenza; (4) GU C 32 del 5.2.1996, pag. 88. (5) GU C 320, 28.10.1996, p. 190. (6) GU C 20, 20.1.1997, p. 170. (7) GU C 304, 6.10.1997, p. 55. (8) GU C 14, 19.1 98, p.39 5. considerando che, conformemente alla definizione dell'Organizzazione mondiale della sanità, la salute è uno stato di completo benessere fisico, mentale e sociale e non semplicemente l'assenza di malattia o di infermità; considerando che, conformemente all'articolo 3, lettera p) del trattato, l'azione comunitaria deve includere un contributo al conseguimento di un elevato livello di protezione della salute; 6. considerando che la Commissione, nella sua comunicazione del 24 novembre 1993 su un quadro d'azione nel campo della sanità pubblica (9), ha individuato, fra l'altro, la prevenzione delle aggressioni come un'importante area d'azione nel campo della sanità pubblica; considerando che in questo contesto, il 25 gennaio 1999 è stata adottata una decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ad un programma d'azione comunitario sulla prevenzione delle aggressioni; (9) COM(93) 559 def. 7. considerando che, favorendo l'acquisizione di conoscenze più approfondite e una più ampia diffusione delle informazioni sulla violenza nei confronti delle donne, degli adolescenti e dei bambini e sviluppando iniziative complementari ai programmi ed azioni già esistenti a livello comunitario, pur evitando duplicati superflui, il programma contribuirà ad assicurare un elevato livello di prevenzione dello sfruttamento e di protezione della salute umana, prendendo in considerazione i suoi aspetti fisici, mentali e sociali, nonché un'elevata qualità di vita; 8. considerando che un'azione diretta contro la violenza nei confronti di donne, adolescenti e bambini rientra essenzialmente nell'attività degli Stati membri a livello nazionale, regionale e locale; 9. considerando che la Comunità può fornire un valore aggiunto alle iniziative degli Stati membri dirette a prevenire e a proteggere contro la violenza, gli abusi e lo sfruttamento sessuale perpetrati contro le donne, gli adolescenti e i bambini, attraverso la diffusione e lo scambio di informazioni ed esperienze, la promozione di approcci innovativi, l'adozione congiunta di priorità, lo sviluppo di reti adeguate, la selezione di progetti a livello comunitario nonché la motivazione e la mobilitazione di tutti i soggetti interessati; 10. considerando che questo programma può fornire un valore aggiunto individuando e promuovendo le buone pratiche, incoraggiando l'innovazione e scambiando le pertinenti esperienze maturate nelle diverse azioni intraprese negli Stati membri, ivi compreso uno scambio di informazioni relative alle varie normative e ai risultati conseguiti; 11. considerando, quindi, che conformemente ai principi di sussidiarietà e proporzionalità di cui all'articolo 5 del Trattato, gli obiettivi delle misure proposte possono essere raggiunti meglio dalla Comunità; considerando che la presente decisione si limita a quanto è strettamente necessario per raggiungere tali obiettivi senza andare oltre; 12. considerando che è necessario promuovere una collaborazione attiva fra la Commissione, gli Stati membri e le organizzazioni non governative (ONG) e in particolare le organizzazioni che si occupano del benessere e della qualità della vita di donne e bambini e che devono essere incoraggiate le sinergie fra tutte le politiche e misure pertinenti promuovendo la cooperazione fra le ONG e le autorità locali e regionali; 13. considerando che allo scopo di raggiungere gli obiettivi del programma e utilizzare le risorse disponibili nel modo più efficiente, le aree in cui intervenire devono essere scelte attentamente selezionando i progetti che offrono un maggiore valore aggiunto e mostrano come sperimentare e diffondere idee innovative ai fini della prevenzione e della lotta contro la violenza, nell'ambito di un approccio multidisciplinare; 14. considerando che deve essere promossa la cooperazione con le organizzazioni internazionali attive nei settori pertinenti fra cui quello della sanità pubblica, dell'istruzione e dello sviluppo e con i paesi terzi, nonché con tutte le parti interessate a impedire e a proteggere contro qualsiasi forma di violenza; 15. considerando che devono essere prese disposizioni per aprire il programma alla partecipazione dei paesi candidati nella fase di pre-adesione, conformemente alle condizioni stabilite nei relativi accordi, in particolare gli accordi di associazione e i protocolli addizionali a tali accordi; 16. considerando che, allo scopo di accrescere il valore e l'impatto del programma, è necessario procedere ad una valutazione permanente delle azioni intraprese, con particolare riguardo alla loro efficacia e al raggiungimento degli obiettivi stabiliti, nonché al fine, se necessario, di introdurre le necessarie correzioni; 17. considerando che questo programma dovrebbe avere una durata quinquennale per consentire alle azioni da realizzare di disporre di un tempo sufficiente per raggiungere gli obiettivi stabiliti; 18. considerando che ai fini della attuazione della presente decisione, la Commissione dovrebbe essere assistita da un comitato consultivo; 19. considerando che il 20 dicembre 1994 è stato raggiunto un accordo fra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione su un modus vivendi relativo alle misure per l'applicazione degli atti adottati nel quadro della procedura di cui all'articolo 251 del Trattato; 20. considerando che la presente decisione stabilisce un quadro finanziario che costituisce il principale punto di riferimento, ai sensi del punto 1 della Dichiarazione del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione del 6 marzo 1995, per la autorità di bilancio durante la procedura di bilancio annuale; 21. considerando che il quadro finanziario per il programma (2000-2004) sarà stabilito dopo l'adozione delle future prospettive finanziarie, DECIDONO: Articolo 1 Costituzione del programma 1. È adottato un programma d'azione comunitario relativo alle misure dirette a prevenire e a proteggere contro la violenza, gli abusi e lo sfruttamento sessuali perpetrati nei confronti dei bambini, degli adolescenti e delle donne, in appresso denominato "il programma", per il periodo dal 1 gennaio 2000 al 31 dicembre 2004. 2. Lo scopo del programma è di contribuire a garantire un elevato livello di protezione del benessere fisico, mentale e sociale nonché un sostegno nei confronti di bambini, adolescenti e donne che sono vittime o potenziali vittime della violenza. Esso mira inoltre ad accrescere la conoscenza e il know-how a livello comunitario, inclusa la conoscenza degli strumenti legislativi utilizzati negli Stati membri, dei metodi e delle tecniche diretti a prevedere e ad impedire gli effetti della violenza contro questi soggetti; esso mira inoltre ad assistere e ad incoraggiare le ONG e le organizzazioni di volontariato che operano in questo settore. 3. Le azioni da realizzare nel quadro del programma e i loro obiettivi specifici sono illustrati nell'Allegato e prevedono: (a) l'organizzazione di reti multidisciplinari, lo scambio di informazioni, il coordinamento e la cooperazione a livello comunitario; (b) l'incremento della sensibilizzazione del pubblico e lo scambio delle migliori pratiche; (c) iniziative complementari. Articolo 2 Attuazione La Commissione assicura la applicazione, in stretta cooperazione con gli Stati membri, delle azioni di cui all'articolo 1 paragrafo 3. La Commissione coopera con le istituzioni e le organizzazioni attive nel campo della prevenzione e della protezione nei confronti della violenza contro bambini, adolescenti e donne e del recupero delle vittime, in particolare le ONG e le organizzazioni di volontariato. Essa promuove la cooperazione fra tali ONG e le autorità nazionali, regionali e locali. 3. La Commissione assicura un'impostazione equilibrata con riferimento ai due gruppi di destinatari, vale a dire donne e bambini, per quanto riguarda l'attuazione del programma. Articolo 3 Bilancio La dotazione finanziaria per l'applicazione del programma quinquennale (2000-2004) è stabilita a 25 milioni di Euro. Gli stanziamenti annuali sono stabiliti dall'Autorità di bilancio coerentemente con le prospettive finanziarie. Articolo 4Coerenza e complementarietà La Commissione si preoccupa di assicurare la coerenza e la complementarietà fra le azioni comunitarie da attuare nel quadro del programma e quelle realizzate nel quadro di altri programmi e misure della Comunità. Articolo 5 Comitato Ai fini dell'applicazione della presente decisione, la Commissione è assistita da un comitato di tipo consultivo composto dai rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione. Il rappresentante della Commissione presenta al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato esprime il proprio parere sul progetto, entro un certo termine che il presidente può stabilire in base all'urgenza della questione, se necessario attraverso una votazione. Il parere viene registrato nel verbale; inoltre, ogni Stato membro ha diritto di fare registrare nel verbale la propria posizione. La Commissione tiene nel massimo conto il parere espresso dal comitato. Essa informa il comitato delle modalità con cui è stato tenuto conto del suo parere. 2. Il comitato redige il proprio regolamento interno. Articolo 6 Funzioni del comitato 1. Il comitato, agendo conformemente alla procedura di cui all'articolo 5, assiste la Commissione in particolare per quanto riguarda: (a) i criteri e le procedure di selezione e finanziamento dei progetti nel quadro del programma; (b) la procedura di controllo e valutazione. 2. Il rappresentante della Commissione informa regolarmente il comitato sullo stato generale di attuazione del programma. Articolo 7 Cooperazione internazionale 1. Durante la realizzazione del programma, viene promossa la cooperazione con i paesi terzi e con le organizzazioni internazionali competenti nel campo della sanità pubblica, dell'istruzione e dello sviluppo, nonché con tutte quelle possibilmente interessate alla prevenzione e alla protezione contro ogni forma di violenza. 2. Il programma è aperto alla partecipazione dei paesi EFTA/SEE conformemente alle condizioni stabilite nell'Accordo SEE. Il programma è inoltre aperto alla partecipazione dei paesi associati dell'Europa centrale, conformemente alle condizioni stabilite negli Accordi di associazione o nei relativi Protocolli addizionali concernenti la partecipazione ai programmi comunitari. Il programma è aperto anche alla partecipazione di Cipro sulla base degli stanziamenti addizionali conformemente alle procedure da adottare assieme a tale paese. Articolo 8 Controllo e valutazione 1. Nell'applicazione della presente decisione la Commissione adotta le misure necessarie per assicurare un controllo ed una valutazione permanente del programma, tenendo conto degli obiettivi specifici indicati all'articolo 1 e nell'Allegato. 2. Ogni anno la Commissione presenta al Parlamento europeo ed al Consiglio delle relazioni sullo stato di avanzamento del programma. Nel corso del terzo anno di attuazione del programma, la Commissione presenta al Parlamento europeo ed al Consiglio una relazione di valutazione. 3. La Commissione presenta al Parlamento europeo ed al Consiglio una relazione finale sul completamento del programma. La Commissione inserisce nelle relazioni di cui ai paragrafi 2 e 3 le informazioni sul finanziamento comunitario nei vari campi di azione e sulla complementarietà con le altre azioni di cui all'articolo 4, nonché i risultati delle valutazioni. Essa invia tali relazioni anche al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni Fatto a Bruxelles, addì Per il Parlamento europeo Per il Consiglio Il Presidente Il Presidente ALLEGATO AZIONI E OBIETTIVI SPECIFICI I. AZIONI DIRETTE A COSTITUIRE DELLE RETI MULTIDISCIPLINARI E PERMETTERE LO SCAMBIO DI INFORMAZIONI, IL COORDINAMENTO E LA COOPERAZIONE A LIVELLO COMUNITARIO Obiettivo: sostenere e incoraggiare le organizzazioni non-governative e di volontariato a collaborare fra di esse e con i funzionari dei diversi enti pubblici interessati; 1. Sostegno alla costituzione e al rafforzamento di reti multidisciplinari comprendenti ONG di vari Stati membri e dei paesi candidati all'adesione partecipanti, allo scopo di assicurare il coordinamento e la cooperazione e di facilitare lo scambio di informazioni e di esperienze relative alle azioni intraprese negli Stati membri. 2. Promozione e sostegno della cooperazione fra le ONG degli Stati membri e dei paesi candidati partecipanti e i funzionari dei vari enti pubblici interessati a livello nazionale, regionale e locale, allo scopo di migliorare il livello di conoscenza e comprensione dei rispettivi ruoli e scambiare le informazioni ed esperienze relative alle azioni intraprese negli Stati membri in particolare in relazione a progetti pilota innovativi. Le reti sono chiamate a svolgere attività dirette ad affrontare i vari problemi connessi alla violenza e in particolare: (1) individuare i diversi tipi di violenza e valutarne le cause, nonché le conseguenze sul piano della salute fisica e mentale e del benessere sociale; (2) valutare i tipi e l'efficienza delle misure dirette a prevenire la violenza e lo sfruttamento sessuale e a favorire il reinserimento delle vittime nonché l'efficacia delle misure repressive; (3) promuovere le attività in grado di affrontare il problema sia a livello nazionale che internazionale. II. AZIONI DIRETTE AD INCREMENTARE LA SENSIBILIZZAZIONE DEL PUBBLICO E LO SCAMBIO DELLE MIGLIORI PRATICHE Obiettivo: incrementare la sensibilità del pubblico nei confronti della violenza, la prevenzione e la tutela contro la violenza nei confronti dei bambini, degli adolescenti e delle donne, ivi compresa la tratta a fini di sfruttamento sessuale, lo sfruttamento sessuale commerciale ed altri abusi sessuali, nonché incoraggiare lo scambio delle migliori pratiche. 3. Promozione di campagne di informazione, progetti pilota nonché attività dirette a sensibilizzare il grande pubblico e, in particolare, i bambini e gli adolescenti, gli educatori e le altre categorie di persone interessate dai rischi potenziali della violenza e ai mezzi per evitarli. 4. Sviluppo di una fonte di informazioni a livello comunitario in grado di assistere e fornire alle ONG e agli enti pubblici i dati disponibili compilati da fonti governative, private e accademiche relativi al problema della violenza, della sua prevenzione e del recupero delle vittime, e agli strumenti per prevenirla, nonché la diffusione delle informazioni su tutte le misure e programmi esistenti sviluppati sotto gli auspici della CE. Ciò dovrebbe rendere possibile l'integrazione delle informazioni in un sistema di informazione sulla salute pubblica costituito nel quadro del programma di prevenzione delle aggressioni, nonché in altri sistemi d'informazione pertinenti. 5. Programmi di ricerca nel campo della violenza e degli abusi sessuali e gli strumenti per prevenirli con lo scopo, fra l'altro, di individuare le procedure più efficaci per prevenire e proteggere contro la violenza e per studiarne i costi sociali ed economici. 6. Promozione e scambio delle migliori pratiche a livello comunitario sul sostegno e la protezione dei bambini, gli adolescenti e le donne a rischio, con particolare riguardo ai seguenti settori: - prevenzione (generale o destinata a determinati gruppi a rischio); - protezione e sostegno delle vittime (assistenza psicologica e medica, formazione, reinserimento nella vita sociale e lavorativa); - procedure idonee a tutelare gli interessi dei bambini, degli adolescenti e delle donne che sono vittime della violenza. 7. Promozione di misure dirette a incrementare la pratica delle denunce alle autorità della violenza nei confronti delle donne, dei bambini e degli adolescenti, nonché delle varie forme di traffico di donne a fini di sfruttamento sessuale. III. AZIONI COMPLEMENTARI Inoltre, il programma finanzierà studi, riunioni di esperti, seminari, informazioni e pubblicazioni direttamente connessi alla realizzazione delle azioni di cui sono parte integrante, nonché la spesa per l'assistenza tecnica e amministrativa, a vantaggio reciproco della Commissione e dei beneficiari dell'azione, che non rientrano nei compiti permanenti del servizio pubblico, connessi con l'individuazione, la preparazione, la gestione, il controllo e la revisione del programma o progetto.