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Document 51999PC0149

Proposta modificata di direttiva del Consiglio relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi e i residui del carico

/* COM/99/0149 def. - SYN 98/0249 */

GU C 148 del 28.5.1999, p. 7 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

51999PC0149

Proposta modificata di direttiva del Consiglio relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi e i residui del carico /* COM/99/0149 def. - SYN 98/0249 */

Gazzetta ufficiale n. C 148 del 18/05/1999 pag. 0007


Proposta modificata di direttiva del Consiglio relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi e i residui del carico(1)

(1999/C 148/06)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

COM(1999) 149 def. - 98/0249(SYN)

(Presentata dalla Commissione in applicazione dell'articolo 189 A, paragrafo 2, del trattato CE il 20 aprile 1999)

Quinto considerando

>Testo originale>

considerando che l'azione intrapresa a livello comunitario è lo strumento più efficace per stabilire un livello minimo comune di norme ambientali applicabili alle navi e ai porti in tutta la Comunità;

>Testo modificato>

considerando che l'azione intrapresa a livello comunitario è lo strumento più efficace per stabilire un livello minimo comune di norme ambientali applicabili alle navi e ai porti in tutta la Comunità; che tale azione deve armonizzarsi agli accordi regionali esistenti, come la convenzione 1974/1992 sulla protezione dell'ambiente marino nella regione del Mar Baltico;

Ventiduesimo considerando

>Testo originale>

considerando che l'attuazione della presente direttiva può essere rafforzata istituendo un sistema d'informazione adeguato per individuare le navi che sono o che potenzialmente potrebbero essere fonte di inquinamento;

>Testo modificato>

considerando che l'attuazione della presente direttiva deve essere rafforzata istituendo un sistema d'informazione adeguato per individuare le navi che sono o che potenzialmente potrebbero essere fonte di inquinamento; che un simile sistema è inoltre utile alla verifica dell'attuazione della direttiva;

Considerando ventiduesimo bis (nuovo)

>Testo modificato>

considerando che gli Stati membri e la Commissione devono collaborare alla definizione di criteri comuni atti all'identificazione delle navi che producono quantità ridotte di rifiuti;

Articolo 11, paragrafo 3

Applicazione

>Testo originale>

Qualora sia dimostrato che una nave abbia preso il largo senza aver adempiuto alle disposizioni dell'articolo 7 o dell'articolo 10, il successivo porto di scalo ne viene informato e, fatta salva l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 13, alla nave non viene consentito di caricare o scaricare il carico né di imbarcare passeggeri fino all'avvenuto svolgimento dell'ispezione più dettagliata di cui agli articoli 2, paragrafo 7, e 6, paragrafo 3, della direttiva 95/21/CE. Tale ispezione comprende la valutazione dei fattori relativi alla conformità della nave alla direttiva, quali la precisione delle informazioni fornite ai sensi dell'articolo 6.

>Testo modificato>

Qualora sia chiaramente dimostrato che una nave abbia preso il largo senza aver adempiuto alle disposizioni dell'articolo 7 o dell'articolo 10, il successivo porto di scalo ne viene informato e, fatta salva l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 13, la nave viene sottoposta a una ispezione più dettagliata di cui agli articoli 2, paragrafo 7, e 6, paragrafo 3, della direttiva 95/21/CE. Tale ispezione comprende la valutazione dei fattori relativi alla conformità della nave alla direttiva, quali la precisione delle informazioni fornite ai sensi dell'articolo 6.

Articolo 12, paragrafo 1, lettera i) (nuovo)

Misure di accompagnamento

>Testo modificato>

provvedono a garantire che le navi escluse dal campo di applicazione della direttiva ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, operino, per quanto di ragione e per quanto possibile, in modo conforme alla presente direttiva;

Articolo 12, paragrafo 3 bis (nuovo)

Misure di accompagnamento

>Testo modificato>

Gli Stati membri e la Commissione collaborano alla definizione di criteri comuni atti all'identificazione delle navi di cui all'articolo 8, paragrafo 2, lettera c).

Articolo 15, paragrafo 3 (nuovo)

Procedura di modifica

>Testo modificato>

Gli scarichi degli impianti sanitari, quali definiti all'allegato IV della Convenzione Marpol 73/78, sono fatti rientrare nella definizione di rifiuti prodotti dalle navi secondo la procedura di cui all'articolo 14 al più tardi entro un anno dalla data di entrata in vigore di detto allegato.

ALLEGATO I

Disposizioni relative ai piani di raccolta e di gestione dei rifiuti nei porti

>Testo originale>

Le procedure di accoglienza, raccolta, stoccaggio, trattamento e smaltimento devono conformarsi totalmente ad un programma di gestione ambientale in grado di ridurre progressivamente l'impatto ambientale di queste attività. Si presume che sussista conformità se le procedure rispondono alla norma internazionale ISO 14001:1996 e alla norma europea EN 14001:96 che fissano specifiche per un sistema di gestione ambientale di cui alla decisione 97/265/CE della Commissione del 16 aprile 1997.

>Testo modificato>

Le procedure di accoglienta, raccolta, stoccaggio, trattamento e smaltimento devono conformarsi totalmente ad un programma di gestione ambientale in grado di ridurre progressivamente l'impatto ambientale di queste attività. Si presume che sussista conformità se le procedure rispondono al regolamento (CEE) n. 1836/93 del Consiglio, del 29 giugno 1993, sull'adesione volontaria delle imprese del settore industriale a un sistema comunitario di ecogestione e audit e sue future revisioni.

(1) GU C 271 del 31.8.1998.

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