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Document 51999PC0055

Proposta di regolamento (CE) del Consiglio relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura

/* COM/99/0055 def. - CNS 99/0047 */

GU C 78 del 20.3.1999, pp. 1–32 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

51999PC0055

Proposta di regolamento (CE) del Consiglio relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura /* COM/99/0055 def. - CNS 99/0047 */

Gazzetta ufficiale n. C 078 del 20/03/1999 pag. 0001


Proposta di REGOLAMENTO (CE) DEL CONSIGLIO relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura

(presentata dalla Commissione)

RELAZIONE

1. CONTESTO E OBIETTIVI DELLA PROPOSTA

Nella sua comunicazione al Consiglio e al Parlamento europeo del 16 dicembre 1997, sul futuro del mercato dei prodotti della pesca nell'Unione europea (1), la Commissione definiva gli obiettivi da conseguire per garantire un funzionamento ottimale del mercato comunitario e proponeva una riflessione e un dibattito sulla base degli orientamenti e dei suggerimenti da essa formulati circa i principali fattori che regolano o influenzano il funzionamento del mercato stesso.

(1) COM (97) 719 def.

Il dibattito si è svolto nell'ambito delle istituzioni dell'Unione e nella maggior parte degli Stati membri, con l'attiva partecipazione di tutti gli operatori della filiera ittica, nella prima metà del 1998. È stato così possibile raccogliere tutti i punti di vista, che hanno contribuito in maniera particolarmente utile alla riflessione avviata dalla Commissione.

Nella sessione dell'8 giugno 1998, il Consiglio ha invitato la Commissione a presentargli proposte sulla base delle conclusioni di tale dibattito.

Alcuni aspetti contemplati dalla comunicazione della Commissione si riferiscono a strumenti legislativi specifici: si tratta delle disposizioni relative al controllo, recentemente adottate, o dei meccanismi di sostegno finanziario alle attività delle organizzazioni professionali sul mercato, che riguardano lo SFOP e sono ancora oggetto di discussione. Altri elementi relativi alla trasparenza del mercato saranno oggetto di ulteriori proposte, in particolare per quanto riguarda la certificazione di pesca responsabile.

La presente proposta, che viene ora trasmessa al Consiglio, ha un'importanza fondamentale, in quanto delinea un profondo rinnovamento dell'organizzazione comune del mercato dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura (OCM), in conformità degli obiettivi e dei principi definiti nella comunicazione della Commissione, ampiamente approvati nel corso delle discussioni e destinati in particolare a:

- consentire all'OCM di contribuire alla gestione responsabile delle risorse;

- migliorare la trasparenza e la conoscenza del mercato e dei prodotti, anche tra i consumatori;

- responsabilizzare gli operatori, soprattutto le organizzazioni di produttori e i loro membri, nella prospettiva di una gestione e di una valorizzazione ottimale delle risorse;

- incentivare la collaborazione tra gli operatori della filiera, per moltiplicare l'efficacia delle attività svolte da ognuno di essi sul mercato;

- privilegiare il ricorso a metodi previsionali di adeguamento dell'offerta alla domanda da parte delle organizzazioni di produttori;

- contribuire alla stabilità del mercato, favorendo il ricorso alla commercializzazione pianificata e ai contratti;

- rinnovare i meccanismi d'intervento, in modo da ridurre al minimo i ritiri definitivi dal mercato e da privilegiare il ritiro provvisorio e la valorizzazione dei prodotti;

- permettere l'approvvigionamento del mercato e dell'industria di trasformazione in condizioni conformi alle esigenze della competitività a livello internazionale.

La presente proposta mira infine a completare, chiarire ed agevolare l'uso della normativa dell'OCM da parte dei suoi destinatari, in particolare evitando che si moltiplichino le disposizioni di applicazione. A tale scopo, il nuovo regolamento di base è più dettagliato, soprattutto in materia di organizzazioni professionali, mentre le modalità più tecniche dovranno essere stabilite tramite la procedura del comitato di gestione.

2. METODOLOGIA E CONTENUTO DELLA PROPOSTA

Tenuto conto dell'ampiezza e della portata delle modifiche introdotte nell'OCM, è necessario che un nuovo regolamento sostituisca il regolamento (CEE) n. 3759/92 del Consiglio, del 17 dicembre 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquicoltura (2). È questo l'oggetto della presente proposta, nella quale sono inserite inoltre le disposizioni previste dai seguenti regolamenti:

(2) GU L 388 del 31.12.1992, pag. 1.

_ regolamento (CEE) n. 105/76 del Consiglio, del 19 gennaio 1976, relativo al riconoscimento delle organizzazioni di produttori nel settore della pesca (3), e

(3) GU L 20 del 28.1.1976, pag. 39.

_ regolamento (CEE) n. 1772/82 del Consiglio, del 29 giugno 1982, che istituisce le regole generali relative all'estensione di talune norme emanate dalle organizzazioni di produttori nel settore dei prodotti della pesca (4).

(4) GU L 197 del 6.7.1982, pag. 1.

La proposta prevede inoltre le seguenti nuove misure.

1) Informazione del consumatore (articolo 4)

Due sono gli obiettivi principali:

- prevenire i rischi di frodi, sempre più consistenti data la diversità dell'offerta sul mercato

- ed agevolare i controlli relativi all'osservanza delle disposizioni tecniche, in particolare per quanto riguarda le dimensioni minime, che talvolta variano per una stessa specie secondo le zone di cattura.

Ai fini della vendita al dettaglio dei prodotti della pesca vivi, freschi o refrigerati sarà quindi obbligatorio indicare le informazioni relative alla denominazione commerciale, al metodo di produzione e al luogo di cattura.

2) Organizzazioni di produttori (articoli da 5 a 12)

Per gestire le risorse disponibili in modo conforme alle esigenze del mercato e al tempo stesso alla necessità di mantenere l'equilibrio delle popolazioni, è necessario responsabilizzare maggiormente le organizzazioni di produttori. Ciò implica nuovi obblighi e compensazioni temporanee, che permetteranno alle organizzazioni stesse di affrontare gli ulteriori cambiamenti; a tale scopo,

- l'articolo 5 assegna alle organizzazioni di produttori funzioni di organizzazione del mercato e di corretta gestione delle risorse, specificando anche le regole minime di funzionamento delle organizzazioni stesse e gli obblighi degli aderenti;

- l'articolo 6 stabilisce i principi relativi alla concessione e alla revoca del riconoscimento, anche per le organizzazioni i cui aderenti sono cittadini di Stati membri diversi;

- l'articolo 10 prevede l'obbligo per tutte le organizzazioni di produttori di applicare preventivamente misure di gestione della produzione dei loro aderenti e istituisce sanzioni per i casi di mancato rispetto di tale obbligo;

- l'articolo 11 accorda alle organizzazioni di produttori un'indennità temporanea a compenso dei costi derivanti dagli obblighi loro imposti in virtù dell'articolo 10;

- l'articolo 12 concede un'indennità forfettaria complementare alle organizzazioni che utilizzano la vendita contrattuale per pianificare meglio l'offerta dei loro aderenti.

Si osservi infine che i regimi di aiuto finanziario alla costituzione delle organizzazioni di produttori e quelli di sostegno alla realizzazione dei piani di miglioramento della qualità sono stati trasferiti nel regolamento relativo alle azioni strutturali nel settore della pesca.

3) Organizzazioni e accordi interprofessionali (articoli da 13 a 16)

Le disposizioni in questione permettono di derogare, entro certi limiti e fatto salvo un controllo a priori della Commissione, all'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 1 del trattato CE agli accordi, alle decisioni e alle pratiche concordate delle organizzazioni interprofessionali riconosciute nel settore della pesca. L'attività di tali organizzazioni può infatti contribuire a una migliore organizzazione del mercato, a una migliore gestione, utilizzazione e valorizzazione delle risorse e, in generale, al conseguimento degli obiettivi della politica comune della pesca e di quelli previsti dall'articolo 39 del trattato CE.

4) Meccanismi d'intervento

Tenuto conto dei principi e degli obiettivi della riforma, che tendono a una migliore gestione preventiva delle risorse e alla loro valorizzazione, i meccanismi d'intervento fungono essenzialmente da "rete di sicurezza" e il ritiro definitivo è utilizzato come ultima risorsa.

- Compensazione finanziaria per i ritiri definitivi (articolo 21)

L'importo della compensazione finanziaria e i quantitativi ammissibili saranno progressivamente ridotti nel corso delle campagne di pesca 2001, 2002 e 2003, mentre aumenterà il livello di corresponsabilità delle organizzazioni di produttori.

- Aiuto al riporto (articolo 23)

I quantitativi ammissibili aumentano nettamente (fino al 20% nel caso in cui un'organizzazione di produttori non ricorra al ritiro definitivo) e all'elenco delle trasformazioni ammesse è aggiunta la marinatura. Saranno inoltre adottate altre misure nell'ambito delle modalità di applicazione, per agevolare l'uso di questo meccanismo piuttosto che il ricorso al ritiro definitivo. In particolare, sarà aumentato il livello dell'aiuto e saranno precisate altre modalità tecniche, quali la durata dell'ammasso.

L'obiettivo di tali misure, tra loro complementari, è di incoraggiare le organizzazioni di produttori a privilegiare le misure preventive e, in caso di ritiro, a cercare di valorizzare i prodotti, riservandosi solo come ultima opportunità il ritiro definitivo; è del resto illusorio sperare in un'eliminazione totale di quest'ultimo, soprattutto per quanto riguarda alcune produzioni stagionali. La "rete di sicurezza" della compensazione finanziaria deve pertanto essere mantenuta.

- In caso di ricorso al meccanismo dei ritiri e dei riporti autonomi (articolo 24), le possibilità di ritiro definitivo sono ridotte al 5% e il totale degli interventi indennizzabili resta fissato al 10% dei quantitativi messi in vendita.

- Le organizzazioni di produttori possono attivare l'aiuto all'ammasso privato per i prodotti congelati a bordo delle navi (articolo 25) secondo condizioni analoghe a quelle valide per il riporto; dev'essere inoltre fissato un prezzo annuo per i prodotti in questione.

5) Indennità compensativa per il tonno destinato all'industria di trasformazione (articolo 27)

Poiché nella discussione svoltasi sulla base della comunicazione di cui sopra non si è trattato di tale regime, la Commissione non propone modifiche sostanziali al riguardo.

Essa ritiene tuttavia che le raccomandazioni finali della sua relazione del 1994 (5), che non erano state particolarmente seguite dal Consiglio in occasione della riforma introdotta nello stesso anno, restino valide: in particolare, il limite troppo elevato per l'attivazione dell'indennità rischia di indurre ad interventi intempestivi e poco giustificati. La Commissione pertanto propone nuovamente al Consiglio di riportare il limite d'intervento all'85% del prezzo alla produzione comunitaria.

(5) COM (94) 266 def. del 28.6.1994.

6) Regime degli scambi con i paesi terzi

- Regime di approvvigionamento del mercato (articolo 28)

Al fine di garantire condizioni di approvvigionamento più competitive e più stabili nel settore della trasformazione, in particolare per le specie la cui offerta comunitaria è insufficiente o addirittura inesistente, si propongono sospensioni tariffarie totali o parziali, a titolo autonomo e per una durata indeterminata, indicate nell'allegato V.

Il beneficio di tali sospensioni è concesso soltanto a condizione che sia rispettato il prezzo di riferimento stabilito per i prodotti interessati.

Nel fissare contingenti e sospensioni autonome, il Consiglio ha già riconosciuto che le specie interessate possono essere considerate come materia prima per l'industria di trasformazione.

- I prezzi di riferimento (articolo 29), che siano fissati nell'ambito dei citati regimi di sospensione o in altri casi particolari, quali i contingenti OMC, non possono più essere trasformati in misure di salvaguardia, tenuto conto degli impegni derivanti dall'accordo OMC sui meccanismi di salvaguardia.

- Le misure di salvaguardia (articolo 30) tengono conto del suddetto accordo OMC, posto in applicazione con il regolamento (CE) n. 3285/94 del Consiglio, relativo al regime comune applicabile alle importazioni (6).

(6) GU L 349 del 31.12.1994, pag. 53.

La presente proposta potrà essere applicata a decorrere dal 1 gennaio 2001 nella misura in cui, dopo la sua entrata in vigore, le disposizioni tecniche necessarie alla sua effettiva applicazione saranno adottate dalla Commissione, previo parere del comitato di gestione. Si tratta, in particolare, dell'informazione dei consumatori, delle misure relative alle organizzazioni di produttori e alle organizzazioni interprofessionali, nonché dei meccanismi d'intervento.

REGOLAMENTO (CE) N. .../.. DEL CONSIGLIO

relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 28, 42 e 43,

vista la proposta della Commissione (7),

(7) GU ......

visto il parere del Parlamento europeo, (8)

(8) GU ......

visto il parere del Comitato economico e sociale, (9)

(9) GU ......

(1) considerando che le disposizioni fondamentali relative all'organizzazione dei mercati nel settore della pesca debbono essere rivedute onde tener conto dell'evoluzione del mercato, dei cambiamenti intervenuti in questi ultimi anni nelle attività di pesca e delle carenze rilevate nell'applicazione delle norme attualmente in vigore; che, visto il numero e la complessità delle modifiche da apportare, tali disposizioni mancheranno, se non sono completamente rielaborate, di quella chiarezza che è indispensabile a qualsiasi normativa; che è pertanto opportuno procedere alla sostituzione del regolamento (CEE) n. 3759/92 del Consiglio, del 17 dicembre 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquicoltura, con un nuovo regolamento;

(2) considerando che, per semplificare la normativa ed agevolarne l'utilizzo da parte dei destinatari, è opportuno inserire nel nuovo regolamento le disposizioni essenziali, opportunamente aggiornate ed integrate, del regolamento (CEE) n. 105/76 del Consiglio, del 19 gennaio 1976, relativo al riconoscimento delle organizzazioni di produttori nel settore della pesca (10), e del regolamento (CEE) n. 1772/82 del Consiglio, del 29 giugno 1982, che istituisce le regole generali relative all'estensione di talune norme emanate dalle organizzazioni di produttori nel settore dei prodotti della pesca (11); che occorre pertanto abrogare tali regolamenti;

(10) GU L 20 del 28.1.1976, pag. 39. Regolamento modificato dal regolamento (CEE) n. 3940/87 della Commissione (GU L 373 del 31.12.1987, pag. 6).

(11) GU L 197 del 6.7.1982, pag. 1.

(3) considerando che la politica agricola comune deve, in particolare, comportare un'organizzazione comune dei mercati agricoli, che può assumere forme diverse a seconda dei prodotti;

(4) considerando che la pesca ha un'importanza particolare nell'economia di alcune regioni costiere della Comunità; che la relativa produzione costituisce una parte preponderante del reddito dei pescatori di tali regioni; che è pertanto opportuno favorire la stabilità del mercato mediante misure adeguate, applicate nel rispetto degli impegni internazionali della Comunità, in particolare delle disposizioni dell'organizzazione mondiale del commercio relative ai meccanismi di sostegno della produzione interna e agli accordi tariffari;

(5) considerando che la produzione e la commercializzazione dei prodotti della pesca devono tener conto dell'esigenza di mantenere l'equilibrio delle risorse e degli ecosistemi marini; che l'organizzazione comune dei mercati di tali prodotti deve pertanto avvalersi di misure atte a favorire l'adeguamento dell'offerta alla domanda in termini di qualità e di quantità, e a valorizzare i prodotti sul mercato, tanto nell'ottica dell'esigenza suddetta, quanto in quella di un miglioramento dei redditi dei produttori mediante la stabilizzazione dei prezzi sul mercato;

(6) considerando che una delle misure da adottare per l'attuazione dell'organizzazione comune dei mercati consiste nell'applicare norme comuni di commercializzazione ai prodotti considerati; che l'applicazione di tali norme dovrebbe avere l'effetto di eliminare dal mercato i prodotti di qualità non soddisfacente e di facilitare le relazioni commerciali sulla base di una concorrenza leale, contribuendo in tal modo a migliorare la redditività della produzione;

(7) considerando che l'applicazione di tali norme rende necessario un controllo dei prodotti per i quali sono state definite; che occorre pertanto prevedere misure che assicurino tale controllo;

(8) considerando che, soprattutto nel caso dei prodotti della pesca commercializzati allo stato fresco o refrigerato, la maggiore diversificazione dell'offerta impone di fornire ai consumatori un minimo di informazioni sulle caratteristiche principali dei prodotti; che a tale scopo spetta agli Stati membri stabilire, per i prodotti in questione, l'elenco delle denominazioni commerciali autorizzate sul proprio territorio;

(9) considerando che le organizzazioni di produttori rappresentano gli elementi portanti dell'organizzazione comune dei mercati, della quale garantiscono, al loro livello, il funzionamento decentrato; che dinanzi ad una concentrazione sempre maggiore della domanda, il raggruppamento dell'offerta in seno a dette organizzazioni appare più che mai come una necessità economica per consolidare la posizione dei produttori sul mercato; che il raggruppamento dell'offerta deve realizzarsi su base volontaria ed utile, grazie all'estensione e all'efficienza dei servizi che un'organizzazione di produttori può offrire ai suoi aderenti; che un'organizzazione di produttori atta a contribuire al conseguimento degli obiettivi dell'organizzazione comune dei mercati può essere riconosciuta dallo Stato membro soltanto in presenza di condizioni che essa stessa s'impegna a rispettare e a far rispettare, per statuto, ai propri membri;

(10) considerando che è opportuno sostenere le iniziative delle organizzazioni di produttori in materia di miglioramento della qualità dei prodotti della pesca, prevedendo, a determinate condizioni, un riconoscimento specifico per tali organizzazioni;

(11) considerando che, per potenziare l'azione di queste organizzazioni a livello della produzione e favorire in tal modo una maggiore stabilità del mercato, è opportuno consentire agli Stati membri, nel rispetto di talune condizioni, di estendere al complesso dei non aderenti che commercializzano in una determinata regione le regole adottate per i propri aderenti dall'organizzazione della regione considerata, in particolare per quanto concerne le regole di produzione e di commercializzazione, anche in materia di intervento; che tale procedura è sottoposta al controllo della Commissione, la quale può, in determinate circostanze, dichiarare nulle le estensioni di cui trattasi;

(12) considerando che l'applicazione del regime sopra descritto comporta spese a carico dell'organizzazione le cui regole sono state estese; che è pertanto opportuno far partecipare a tali spese anche i non aderenti; che occorre inoltre prevedere la possibilità, per lo Stato membro interessato, di concedere a tali operatori un'indennità per i prodotti che, quantunque conformi alle norme di commercializzazione, non hanno potuto essere commercializzati e sono stati ritirati dal mercato;

(13) considerando che è in ogni caso opportuno prevedere disposizioni atte a garantire che le organizzazioni di produttori non occupino una posizione dominante nella Comunità;

(14) considerando che, ai fini di un uso razionale e sostenibile delle risorse, le organizzazioni di produttori devono orientare la produzione dei loro aderenti secondo i bisogni del mercato e favorire una valorizzazione ottimale delle catture, soprattutto qualora tali catture riguardino specie che sono oggetto di limitazioni nell'ambito dei contingenti; che, in vista di quanto sopra, è opportuno prevedere che le organizzazioni di produttori debbano stabilire e presentare alle autorità competenti, prima dell'inizio di ogni campagna di pesca, un insieme di misure previsionali volte a pianificare i quantitativi conferiti e a regolamentare preventivamente l'offerta dei loro aderenti, nonché, se del caso, disposizioni specifiche per i prodotti che incontrano solitamente difficoltà di commercializzazione;

(15) considerando che, tenuto conto dei costi che gli obblighi di cui sopra comportano per le organizzazioni di produttori, è opportuno accordare a queste ultime, a titolo di compensazione, un'indennità di durata limitata;

(16) considerando che la pianificazione dell'offerta e la regolarizzazione dei conferimenti degli aderenti alle organizzazioni di produttori possono essere migliorate soprattutto mediante la prevendita in base a contratti; che è quindi opportuno incoraggiare le organizzazioni di produttori a ricorrere a tale metodo di commercializzazione per una parte significativa della loro produzione, accordando loro un'indennità forfettaria per un periodo limitato e a determinate condizioni;

(17) considerando che le organizzazioni interprofessionali costituite per iniziativa di operatori, individuali o associati, e rappresentative di una parte significativa delle varie categorie professionali del settore dei prodotti della pesca, possono contribuire a una migliore percezione delle realtà del mercato, facilitando un'evoluzione dei comportamenti economici e migliorando la conoscenza o l'organizzazione della produzione, la presentazione e la commercializzazione dei prodotti; che in considerazione del contributo globale che le attività di queste organizzazioni possono dare al conseguimento degli obiettivi dell'articolo 39 del trattato, e in particolare di quelli del presente regolamento, è opportuno, previa definizione del tipo di attività interessate, accordare agli Stati membri la facoltà di concedere il riconoscimento alle organizzazioni che conducano iniziative positive riguardo ai suddetti obiettivi; che, in determinate circostanze, occorre prevedere disposizioni relative all'estensione delle regole adottate dalle organizzazioni interprofessionali e alla ripartizione delle spese determinate da tale estensione; che tale procedura è sottoposta al controllo della Commissione, la quale può, in determinate circostanze, dichiarare nulle le estensioni di cui trattasi;

(18) considerando che occorre precisare le condizioni alle quali gli accordi, le decisioni e le pratiche concordate delle organizzazioni interprofessionali possono derogare all'articolo 1 del regolamento n. 26 (12);

(12) Regolamento n. 26 relativo all'applicazione di alcune regole di concorrenza alla produzione e al commercio di prodotti agricoli (GU n. 30 del 20.4.1962, pag. 993/62). Regolamento modificato da ultimo dal regolamento n. 49 (GU n. 53 dell'1. 7. 1962, pag. 1571/62).

(19) considerando che allo scopo di far fronte, per taluni prodotti della pesca che presentano un particolare interesse per il reddito dei produttori, a situazioni di mercato che potrebbero favorire la formazione di prezzi tali da provocare perturbazioni sul mercato comunitario, occorre fissare per ciascuna campagna di pesca, attenendosi ai più recenti dati tecnici, un prezzo di orientamento - ovvero, per il tonno, un prezzo alla produzione comunitario - rappresentativo delle zone di produzione della Comunità, che serva a determinare i livelli dei prezzi per gli interventi sul mercato; che, nella prospettiva indicata, il prezzo d'orientamento dev'essere fissato in modo da corrispondere alla realtà del mercato ed impedire variazioni di prezzo troppo accentuate da una campagna di pesca all'altra; che il prezzo d'orientamento costituisce la base per definire un insieme di altre misure d'intervento; che occorre pertanto che il Consiglio, su proposta della Commissione, adotti le pertinenti disposizioni;

(20) considerando che, per stabilizzare i corsi, è auspicabile che le organizzazioni di produttori possano intervenire sul mercato, in particolare applicando i prezzi al di sotto dei quali i prodotti dei loro membri vengono ritirati dal mercato;

(21) considerando che, in taluni casi e a determinate condizioni, è opportuno sostenere l'azione delle organizzazioni di produttori concedendo loro compensazioni finanziarie per i quantitativi ritirati definitivamente dal mercato ai fini del consumo umano;

(22) considerando che tuttavia questo tipo d'intervento delle organizzazioni di produttori deve essere limitato a singoli casi di conferimenti eccessivi che il mercato non riesce ad assorbire e che non è stato possibile evitare con misure di altra natura; che le compensazioni finanziarie debbono pertanto limitarsi ad un volume di produzione ridotto;

(23) considerando che, per incitare i pescatori a meglio adeguare le loro offerte alle esigenze del mercato, è opportuno prevedere una differenziazione dell'importo della compensazione finanziaria in funzione del volume di ritiri dal mercato;

(24) considerando che l'insieme delle nuove misure introdotte dal presente regolamento consentirà alle organizzazioni di produttori di ridurre notevolmente il ricorso al ritiro definitivo; che è pertanto giustificato ridurre progressivamente, nel corso di un periodo transitorio, i quantitativi ammessi alla compensazione finanziaria e gli importi di quest'ultima;

(25) considerando che, a motivo soprattutto della penuria di alcune specie, è opportuno evitare, per quanto possibile, la distruzione di pesci che siano stati ritirati dal mercato; che a tal fine occorre concedere un aiuto per la trasformazione, la stabilizzazione e l'ammasso, ai fini del consumo umano, di determinati quantitativi di prodotti freschi ritirati; che tutte le specie per le quali è previsto il ritiro dal mercato debbono poter beneficiare di questa misura; che tale meccanismo, il quale costituisce una forma d'intervento e al tempo stesso un modo per valorizzare i prodotti della pesca, deve poter essere utilizzato dalle organizzazioni di produttori in misura più ampia rispetto a quello del ritiro definitivo; che è pertanto opportuno aumentare i quantitativi ammessi a beneficiare del meccanismo;

(26) considerando che i divari regionali di prezzo per determinate specie non consentono, nell'immediato, di includerle nel regime di compensazione finanziaria concessa alle organizzazioni di produttori; che per favorire una maggiore stabilità del mercato dei prodotti interessati, tenendo conto delle loro caratteristiche, nonché delle diverse condizioni di produzione e di commercializzazione, è tuttavia opportuno prevedere per tali prodotti un regime comunitario di sostegno dei prezzi adatto alla loro specificità, basato sull'applicazione di un prezzo di ritiro fissato autonomamente dalle organizzazioni di produttori e sulla possibilità di concedere, a determinate condizioni, un aiuto forfettario a dette organizzazioni per i prodotti che siano stati oggetto di interventi autonomi;

(27) considerando che, per alcuni prodotti congelati a bordo delle navi, è opportuno prevedere un regime specifico di sostegno sotto forma di aiuto all'ammasso privato, entro dati limiti e a determinate condizioni, se tali prodotti non possono essere smaltiti sul mercato ad un prezzo che superi un livello da determinarsi su base comunitaria;

(28) considerando che una flessione dei prezzi all'importazione di tonni destinati all'industria conserviera potrebbe minacciare il livello dei redditi dei produttori comunitari; che è pertanto opportuno prevedere, in caso di necessità, la concessione di indennità compensative ai produttori; che per razionalizzare la commercializzazione di un prodotto omogeneo è opportuno riservare, a determinate condizioni, il beneficio dell'indennità compensativa alle organizzazioni di produttori;

(29) considerando che, per evitare un incremento anomalo della produzione di tonno e, parallelamente, una deriva dei costi ivi afferenti, è opportuno prevedere i limiti entro i quali l'indennità può essere concessa alle organizzazioni di produttori, in funzione delle condizioni di approvvigionamento constatate sul mercato comunitario, nonché rivedere le condizioni relative all'intervento di tale meccanismo;

(30) considerando che, per appurare se l'evoluzione dei prezzi sul mercato mondiale del tonno abbia determinato sul mercato comunitario una situazione tale da giustificare il versamento dell'indennità compensativa, occorre accertare che il ribasso dei prezzi sul mercato comunitario sia dovuto a una flessione dei prezzi all'importazione;

(31) considerando che per taluni prodotti l'applicazione dei dazi della tariffa doganale comune è integralmente sospesa; che, in mancanza di una sufficiente produzione comunitaria di tonni, è opportuno assicurare alle industrie alimentari di trasformazione utilizzatrici di questi prodotti condizioni di approvvigionamento paragonabili a quelle di cui beneficiano i paesi terzi esportatori, per non ostacolare il loro sviluppo nell'ambito della concorrenza internazionale; che gli eventuali inconvenienti derivanti da questo regime per i produttori comunitari di tonni possono essere compensati mediante la concessione di indennità previste a tal fine;

(32) considerando che, per assicurare un approvvigionamento sufficiente del mercato comunitario in materie prime destinate all'industria di trasformazione, a condizioni che consentano a quest'ultima di mantenere la propria competitività, è opportuno sospendere parzialmente o totalmente l'applicazione dei dazi della tariffa doganale comune per alcuni prodotti e per un periodo indeterminato;

(33) considerando tuttavia che l'applicazione dei regimi di sospensione dei dazi di cui sopra non deve dar luogo a offerte di approvvigionamento in provenienza da paesi terzi a prezzi anormalmente bassi e che il beneficio di tali sospensioni dev'essere pertanto condizionato al rispetto di un prezzo di riferimento, calcolato secondo modalità da stabilire;

(34) considerando che, qualora circostanze eccezionali di perturbazione o di rischio di grave perturbazione, relative alle importazioni o alle esportazioni, possano compromettere il conseguimento degli obiettivi dell'articolo 39 del trattato, adeguate misure devono poter essere applicate agli scambi con i paesi terzi, nel rispetto degli impegni internazionali assunti dalla Comunità;

(35) considerando che l'esperienza ha dimostrato come sia talvolta necessario adottare assai rapidamente misure atte ad assicurare l'approvvigionamento del mercato comunitario e a garantire il rispetto degli impegni internazionali della Comunità; che, per consentire alla Comunità di far fronte a tali situazioni con tutta la solerzia necessaria, è opportuno prevedere una procedura che consenta di adottare rapidamente le misure necessarie;

(36) considerando che l'attuazione di un mercato unico basato su un sistema di prezzi comuni sarebbe compromessa dalla concessione di determinati aiuti; che è quindi opportuno applicare nel settore della pesca le norme del trattato che consentono di valutare gli aiuti concessi dagli Stati membri e di vietare quelli incompatibili con il mercato comune;

(37) considerando che l'applicazione delle disposizioni del presente regolamento esigono l'approntamento e la manutenzione di sistemi di comunicazione delle informazioni tra la Commissione e gli Stati membri; che occorre precisare i relativi costi, parzialmente imputati al bilancio comunitario;

(38) considerando che le spese sostenute dagli Stati membri in seguito agli obblighi derivanti dall'applicazione del presente regolamento sono a carico della Comunità, conformemente al regolamento n. .../.. del Consiglio, relativo al finanziamento della politica agricola comune (13);

(13) GU L ...

(39) considerando che l'attuazione dell'organizzazione comune di cui trattasi deve altresì tener conto dell'interesse della Comunità a preservare, per quanto possibile, il proprio patrimonio ittico; che è pertanto opportuno escludere il finanziamento di misure riguardanti quantitativi superiori a quelli eventualmente assegnati agli Stati membri;

(40) considerando che gli Stati membri sono tenuti ad adottare tutte le misure atte a garantire l'osservanza delle disposizioni del presente regolamento e a prevenire e reprimere le frodi;

(41) considerando che, per facilitare l'attuazione delle disposizioni previste, è opportuno prevedere una procedura che instauri una stretta cooperazione tra gli Stati membri e la Commissione nell'ambito di un comitato di gestione;

(42) considerando che l'organizzazione comune dei mercati nel settore della pesca deve tener conto, parallelamente e in modo adeguato, degli obiettivi degli articoli 39 e 110 del trattato,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nel settore dei prodotti della pesca è istituita un'organizzazione comune dei mercati che comprende un regime dei prezzi e degli scambi, nonché norme comuni in materia di concorrenza.

Ai fini del presente regolamento si intende per:

_ «produttore»: le persone fisiche o giuridiche che attivano i mezzi di produzione atti a consentire l'ottenimento dei prodotti della pesca ai fini della loro prima immissione sul mercato;

_ «prodotti della pesca»; i prodotti delle catture e i prodotti dell'acquacoltura di seguito elencati:

Codici NC // Designazione delle merci

a) 0301 // Pesci vivi

0302 // Pesci freschi o refrigerati, esclusi i filetti di pesce ed altra carne di pesci della voce 0304

0303 // Pesci congelati, esclusi i filetti e altre carni di pesci della voce 0304

0304 // Filetti di pesce ed altra carne di pesce (anche tritata), freschi, refrigerati o congelati

b) 0305 // Pesci secchi, salati o in salamoia; pesci affumicati, anche cotti prima o durante l'affumicatura; farine, polveri e agglomerati in forma di pellets di pesci, atti all'alimentazione umana

c) 0306 // Crostacei, anche sgusciati, vivi, freschi, refrigerati, congelati, secchi, salati o in salamoia; crostacei non sgusciati, cotti in acqua o al vapore, anche refrigerati, congelati, secchi, salati o in salamoia; farine, polveri e agglomerati in forma di pellets di crostacei, atti all'alimentazione umana

0307 // Molluschi, anche separati dalla loro conchiglia, vivi, freschi, refrigerati, congelati, secchi, salati o in salamoia; invertebrati acquatici diversi dai crostacei e dai molluschi, vivi, freschi, refrigerati, congelati, secchi, salati o in salamoia; farine, polveri e agglomerati in forma di pellets di invertebrati acquatici diversi dai crostacei, atti all'alimentazione umana

d) // Prodotti di origine animale, non nominati né compresi altrove; animali morti dei capitoli 1 o 3, non atti all'alimentazione umana:

- altri:

- - Prodotti di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici; animali morti del capitolo 3:

0511 91 10 // - - - Cascami di pesci

0511 91 90 // - - - altri

e) 1604 // Preparazioni e conserve di pesci; caviale e suoi succedanei preparati con uova di pesce

f) 1605 // Crostacei, molluschi ed altri invertebrati acquatici, preparati o conservati

g)

1902 20 // Paste alimentari, anche cotte o farcite (di carne o di altre sostanze) oppure altrimenti preparate, quali spaghetti, maccheroni, tagliatelle, lasagne, gnocchi, ravioli, cannelloni; cuscus, anche preparato:

- Paste alimentari non cotte né farcite né altrimenti preparate:

- Paste alimentari farcite (anche cotte o altrimenti preparate):

1902 20 10 // - - contenenti, in peso, più di 20 % di pesce, di crostacei, di molluschi e di altri invertebrati acquatici

h) // Farine, polveri e agglomerati in forma di pellets, di carni, di frattaglie, di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici, non adatti all'alimentazione umana; ciccioli:

2301 20 00 // - farine, polveri e agglomerati in forma di pellets, di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici

TITOLO I

NORME DI COMMERCIALIZZAZIONEE INFORMAZIONE DEI CONSUMATORI

Capo 1: norme di commercializzazione

Articolo 2

Per i prodotti di cui all'articolo 1 o per gruppi di tali prodotti possono essere stabilite norme comuni di commercializzazione, con il relativo campo di applicazione; tali norme possono riferirsi in particolare alla classificazione in categorie di qualità, di dimensioni o di peso, all'imballaggio, alla presentazione e all'etichettatura.

Una volta adottate le norme di commercializzazione, i prodotti cui esse si applicano possono essere esposti per la vendita, messi in vendita, venduti o commercializzati in qualsiasi altro modo soltanto se sono conformi a tali norme, salvo disposizioni particolari che possono essere adottate per gli scambi con i paesi terzi.

Le norme di commercializzazione e le relative modalità d'applicazione, comprese le disposizioni particolari di cui al paragrafo 2, sono stabilite secondo la procedura prevista all'articolo 38.

Articolo 3

1. Gli Stati membri sottopongono ad un controllo di conformità i prodotti per i quali sono state stabilite norme comuni di commercializzazione.

Tale controllo può aver luogo in tutte le fasi di commercializzazione e durante il trasporto.

2. Gli Stati membri notificano agli altri Stati membri e alla Commissione, entro un mese dall'entrata in vigore di ciascuna norma di commercializzazione, il nome e l'indirizzo degli organismi incaricati di controllare il prodotto o il gruppo di prodotti per il quale è stata adottata la norma.

3. Le modalità di applicazione del paragrafo 1 sono stabilite, per quanto necessario, secondo la procedura prevista all'articolo 38, tenuto conto in particolare della necessità di assicurare il coordinamento delle attività degli organismi di controllo, nonché l'interpretazione e l'applicazione uniforme delle norme comuni di commercializzazione.

Capo 2: informazione dei consumatori

Articolo 4

1. Ferme restando le disposizioni applicabili in virtù della direttiva n. 79/112/CEE (14), i prodotti di cui all'articolo 1, lettere a), b) e c), possono essere proposti per la vendita al dettaglio al consumatore finale, indipendentemente dal metodo di commercializzazione, soltanto se recano un'indicazione o un'etichetta adeguata che precisi:

(14) Direttiva 79/112/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1978, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari destinati al consumatore finale nonché la relativa pubblicità (GU L 33 dell'8.2.1979, pag. 1). Direttiva modificata dal ultimo dalla direttiva 97/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 43 del 14.2.1997, pag. 21).

a) la denominazione commerciale della specie,

b) il metodo di produzione (cattura o allevamento),

c) la zona di cattura (Atlantico, Baltico, Mediterraneo, Mare del Nord, Oceano Indiano, Pacifico, altro).

2. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1, lettera a), gli Stati membri stabiliscono e pubblicano entro il 1 gennaio 2001 l'elenco delle denominazioni commerciali autorizzate sul loro territorio, almeno per tutte le specie che figurano negli allegati I, II, III e IV del presente regolamento. Tale elenco indica, per ciascuna specie, il nome scientifico, la denominazione nella lingua ufficiale, o nelle lingue ufficiali, dello Stato membro nonché, se del caso, una o più denominazioni ammesse o tollerate a livello locale o regionale.

3. Gli Stati membri adottano tutte le opportune misure atte ad accertare l'osservanza delle disposizioni di cui al paragrafo 1.

4. Le modalità di applicazione del presente articolo sono stabilite, per quanto necessario, secondo la procedura prevista all'articolo 38.

TITOLO II

ORGANIZZAZIONI DI PRODUTTORI

Capo 1: condizioni, concessione e revoca del riconoscimento

Articolo 5

1. Ai fini del presente regolamento si intende per «organizzazione di produttori» qualsiasi persona giuridica:

a) costituita per iniziativa di un gruppo di produttori di uno o più prodotti di cui all'articolo 1, lettere a), b) o c), purché, se si tratta di prodotti congelati, trattati o trasformati, le operazioni in questione siano state effettuate a bordo delle navi da pesca;

b) che persegua in particolare l'obiettivo di assicurare l'esercizio razionale della pesca e il miglioramento delle condizioni di vendita della produzione dei propri aderenti, mediante misure volte a

1) privilegiare la programmazione della produzione e l'adeguamento della stessa alla domanda, sia dal punto di vista quantitativo che qualitativo, in particolare attuando piani di cattura;

2) promuovere la concentrazione dell'offerta;

3) regolarizzare i prezzi;

4) promuovere i metodi di sfruttamento delle zone di pesca più rispettosi dell'equilibrio delle risorse e della biodiversità;

c) il cui statuto obblighi in particolare i produttori associati a:

1) applicare, in materia di sfruttamento delle zone di pesca, di produzione e di commercializzazione, le regole adottate dall'organizzazione di produttori;

2) applicare, qualora lo Stato membro interessato decida che la gestione di una parte o della totalità dei propri contingenti di cattura debba essere affidata ad organizzazioni di produttori, le misure stabilite dall'organizzazione a tale scopo;

3) aderire, per quanto riguarda un prodotto o un gruppo di prodotti, ad una sola organizzazione di produttori;

4) smerciare per il tramite dell'organizzazione tutta la produzione dei prodotti per i quali hanno aderito; l'organizzazione può tuttavia esonerare dall'obbligo anzidetto, a condizione che lo smercio sia effettuato nell'osservanza di norme comuni da essa prestabilite;

5) fornire le informazioni che sono richieste dall'organizzazione di produttori per stabilire le misure di cui al paragrafo 1, lettera b), per adempiere a requisiti regolamentari o a fini statistici;

6) versare i contributi finanziari previsti dallo statuto per l'istituzione e il finanziamento del fondo d'intervento di cui all'articolo 17, paragrafo 3;

7) restare membri dell'organizzazione per almeno tre anni a decorrere dal riconoscimento della stessa e, se desiderano rinunciare alla qualifica di membri, avvisare l'organizzazione almeno un anno prima del recesso;

d) il cui statuto contenga disposizioni concernenti:

1) le modalità di determinazione, di adozione e di modificazione delle regole di cui alla lettera c), punto 1;

2) l'esclusione di qualsiasi discriminazione tra i membri, in particolare con riguardo alla loro nazionalità o al luogo di stabilimento;

3) l'imposizione ai membri di contributi finanziari necessari al finanziamento dell'organizzazione di produttori;

4) le regole atte a garantire ai produttori aderenti il controllo democratico della loro organizzazione e l'assunzione autonoma delle decisioni da essa prese;

5) le sanzioni in caso di inosservanza degli obblighi statutari, e in particolare di mancato pagamento dei contributi finanziari, e delle regole fissate dall'organizzazione di produttori;

6) le regole relative all'ammissione di nuovi soci;

7) le regole contabili e di bilancio necessarie per il funzionamento dell'organizzazione, che prevedano una contabilità separata per le attività oggetto del riconoscimento;

e) che sia stata riconosciuta dallo Stato membro interessato nel rispetto delle condizioni indicate al paragrafo 2.

2. Gli Stati membri riconoscono quali organizzazioni di produttori a norma del presente regolamento le associazioni di produttori che abbiano sede statutaria sul loro territorio nazionale e che ne facciano domanda, a condizione che:

a) rispondano ai requisiti previsti al paragrafo 1 e a tal fine comprovino, tra l'altro, che rappresentano un numero minimo di produttori e un volume minimo di produzione commercializzabile;

b) offrano sufficienti garanzie circa la realizzazione, la durata e l'efficienza della loro attività;

c) abbiano la capacità giuridica necessaria, conformemente a quanto previsto dalla normativa nazionale.

3. Le organizzazione di produttori non devono detenere una posizione dominante su un dato mercato, salvo qualora essa sia necessaria per il conseguimento degli obiettivi dell'articolo 39 del trattato.

4. Le modalità di applicazione del presente articolo sono stabilite secondo la procedura prevista all'articolo 38.

Articolo 6

1. Gli Stati membri:

a) decidono in merito alla concessione del riconoscimento entro tre mesi dalla presentazione della domanda, corredata di tutti i pertinenti documenti giustificativi;

b) effettuano controlli ad intervalli regolari per accertare il rispetto, da parte delle organizzazioni di produttori, delle condizioni del riconoscimento; fermo restando l'articolo 10, paragrafo 2, lettera c), il riconoscimento di un'organizzazione di produttori può essere revocato se non sono più soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 5 o se tale riconoscimento si basa su indicazioni erronee; il riconoscimento è immediatamente revocato, con effetto retroattivo, se l'organizzazione l'ha ottenuto o ne beneficia in modo fraudolento;

c) comunicano alla Commissione, entro due mesi, le decisioni di concessione, diniego o revoca del riconoscimento.

2. Uno Stato membro concede il riconoscimento a un'organizzazione di produttori che abbia la sede sociale sul suo territorio e una parte dei cui aderenti siano cittadini di uno o più altri Stati membri, purché siano rispettate le condizioni di cui all'articolo 5.

Gli Stati membri i cui cittadini aderiscono a un'organizzazione di produttori stabilita sul territorio di un altro Stato membro instaurano con quest'ultimo i rapporti di collaborazione amministrativa necessari per l'esercizio del controllo sull'attività dell'organizzazione in questione.

3. Gli Stati membri possono concedere ad un'organizzazione di produttori un riconoscimento a titolo esclusivo per una determinata zona di attività qualora siano soddisfatte le condizioni di rappresentatività definite in applicazione dell'articolo 8, paragrafo 1.

4. Gli Stati membri possono concedere il riconoscimento a un'associazione di organizzazioni di produttori, purché essa rispetti le condizioni di cui all'articolo 5; a tale associazione, tuttavia, non si applicano le disposizioni di cui agli articoli 10 e 11.

5. La Commissione accerta l'osservanza dell'articolo 5 e del paragrafo 1, lettera b) del presente articolo procedendo a controlli da effettuare a norma del regolamento (CEE) n. 2847/93 (15); a seguito di tali controlli può eventualmente esigere che gli Stati membri revochino i riconoscimenti concessi.

(15) Regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, che istituisce un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca; GU L 261 del 20.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2846/98; GU L 358 del 31.12.1998, pag. 5.

6. All'inizio di ogni anno, la Commissione pubblica nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, serie C, l'elenco delle organizzazioni di produttori riconosciute nel corso dell'anno precedente e di quelle il cui riconoscimento è stato revocato nello stesso periodo.

7. Le modalità di applicazione del presente articolo, e in particolare le condizioni di revoca del riconoscimento, sono stabilite secondo la procedura prevista all'articolo 38.

Capo 2: riconoscimento specifico

Articolo 7

1. Gli Stati membri possono concedere un riconoscimento specifico alle organizzazioni di produttori di cui all'articolo 5, paragrafo 1, che commercializzano i prodotti per i quali le norme comuni di commercializzazione sono stabilite nel regolamento (CE) n. 2406/96 (16) e che hanno presentato un piano di miglioramento della qualità e della commercializzazione per detti prodotti, approvato dalle autorità nazionali competenti.

(16) Regolamento (CE) n. 2406/96 del Consiglio, che stabilisce norme comuni di commercializzazione per taluni prodotti della pesca; GU L 334 del 23.12.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 323/97 della Commissione; GU L 52 del 22.2.1997, pag. 8.

2. Il piano di cui al paragrafo 1 è volto anzitutto a includere tutte le fasi della produzione e della commercializzazione; esso prevede, in particolare,

_ un notevole miglioramento della qualità dei prodotti a bordo delle navi,

_ la tutela ottimale della qualità nel corso delle operazioni di sbarco, trasporto e commercializzazione dei prodotti,

_ il ricorso a tecniche e competenze adeguate al conseguimento dei suddetti obiettivi,

_ la descrizione delle azioni previste, compresi gli studi preliminari, la formazione e gli investimenti.

3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione i piani presentati dalle organizzazioni di produttori. L'approvazione di detti piani ad opera dell'autorità competente dello Stato membro non può avvenire prima della loro comunicazione alla Commissione e dello spirare di un termine di sessanta giorni durante il quale quest'ultima può richiedere di modificare o respingere il piano.

4. Le modalità di applicazione del presente articolo sono stabilite secondo la procedura prevista all'articolo 38.

Capo 3: estensione delle regole ai non aderenti

Articolo 8

1. Nel caso in cui un'organizzazione di produttori sia considerata rappresentativa della produzione e della commercializzazione in uno o più luoghi di sbarco e presenti apposita domanda alle autorità competenti dello Stato membro, quest'ultimo può rendere obbligatorie, per i non aderenti a detta organizzazione che commercializzano nella zona di rappresentatività uno o più dei prodotti di cui all'articolo 1:

a) le regole di produzione e di commercializzazione stabilite dall'organizzazione allo scopo di conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera b);

b) le regole adottate dall'organizzazione in materia di ritiro e di riporto per i prodotti freschi o refrigerati di cui all'articolo 1, lettere a) e c).

Tali regole possono essere tuttavia estese ai non aderenti, per i prodotti di cui all'allegato I, parti A, B e C, solamente qualora il prezzo applicato dall'organizzazione di produttori sia pari al prezzo di ritiro o al prezzo di vendita comunitario, senza che sia ammesso alcun margine di tolleranza.

Lo Stato membro può decidere che l'estensione delle regole di cui alle lettere a) e b) non si applichi a determinate categorie di vendita.

2. Le regole rese obbligatorie in virtù del paragrafo 1 si applicano fino alla prima vendita sul mercato, per un periodo non superiore a dodici mesi.

3. Gli Stati membri comunicano senza indugio alla Commissione le regole che intendono rendere obbligatorie in virtù del paragrafo 1.

Entro il mese successivo alla data di ricevimento di tale comunicazione, la Commissione può chiedere allo Stato membro interessato di sospendere in tutto o in parte l'applicazione della sua decisione, qualora essa stimi non certa la validità di quest'ultima con riguardo alle ipotesi di nullità di cui al paragrafo 4. In tal caso, entro due mesi dalla medesima data la Commissione

_ conferma che le regole comunicate possono essere rese obbligatorie,

ovvero

_ con decisione motivata, dichiara nulla l'estensione delle regole decisa dallo Stato membro, richiamandosi ad una delle circostanze di cui al paragrafo 4, lettere a) e b).

4. La Commissione dichiara nulla l'estensione di cui al paragrafo 1

a) qualora accerti che a causa di tale estensione è lesa la libertà degli scambi, oppure sono messi in pericolo gli obiettivi dell'articolo 39 del trattato;

b) qualora accerti che l'articolo 85, paragrafo 1 del trattato si applica alla regola di cui sia decisa l'estensione.

5. A seguito di controlli a posteriori eseguiti a norma del regolamento (CEE) n. 2847/93, la Commissione può accertare in qualsiasi momento la sussistenza delle ipotesi di nullità di cui al paragrafo 4 e dichiarare nulla l'estensione di cui trattasi.

6. La Commissione informa senza indugio gli altri Stati membri in merito ad ogni fase della procedura di cui ai paragrafi 3, 4 e 5.

7. Gli Stati membri adottano tutte le opportune misure atte ad accertare l'osservanza delle regole di cui al paragrafo 1; essi comunicano immediatamente alla Commissione tali misure.

8. Nei casi in cui si applica il paragrafo 1 lo Stato membro interessato può decidere che i non aderenti siano tenuti a versare all'organizzazione l'equivalente della totalità o di parte dei contributi versati dai produttori aderenti, nei limiti in cui tali contributi siano destinati a coprire le spese amministrative risultanti dall'applicazione del regime di cui al paragrafo 1.

9. Nei casi in cui si applica il paragrafo 1 gli Stati membri garantiscono, se del caso, tramite le organizzazioni di produttori, il ritiro dei prodotti non conformi alle regole di commercializzazione o che non sia stato possibile vendere ad un prezzo almeno pari al prezzo di ritiro.

10. Le modalità di applicazione del presente articolo sono stabilite secondo la procedura prevista all'articolo 38.

Articolo 9

1. Nei casi in cui si applica l'articolo 8, paragrafo 1, lo Stato membro può concedere un'indennità ai non aderenti a un'organizzazione stabiliti nella Comunità, per i prodotti:

_ che non possono essere commercializzati a norma dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera a),

ovvero

_ che sono stati ritirati dal mercato a norma dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b).

Detta indennità è concessa senza alcuna discriminazione connessa alla nazionalità o al luogo di stabilimento dei beneficiari. Essa non può superare il 60 % dell'importo determinato applicando ai quantitativi ritirati:

- il prezzo di ritiro fissato in conformità dell'articolo 20 per i prodotti di cui all'allegato I, parti A e B,

ovvero

- il prezzo di vendita fissato in conformità dell'articolo 22 per i prodotti di cui all'allegato I, parte C.

2. Le spese risultanti dalla concessione dell'indennità di cui al paragrafo 1 sono a carico dello Stato membro interessato.

Capo 4: programma operativo per la campagna di pesca

Articolo 10

1. Prima dell'inizio della campagna di pesca, ogni organizzazione di produttori predispone e trasmette alle autorità competenti dello Stato membro un programma operativo per la campagna di pesca, comprendente

a) un piano previsionale di commercializzazione, nel quale si indichino le misure che saranno attuate dall'organizzazione per adeguare il volume e la qualità dell'offerta al fabbisogno e alle esigenze del mercato;

b) un piano di cattura specifico, in particolare per le specie che sono oggetto di contingenti di cattura, purché tali specie costituiscano una parte significativa degli sbarchi degli aderenti all'organizzazione;

c) misure preventive specifiche di adeguamento dell'offerta per le specie che incontrano solitamente difficoltà di commercializzazione nel corso della campagna di pesca;

d) le sanzioni applicabili agli aderenti che contravvengono alle decisioni stabilite per l'esecuzione del programma stesso.

2. Per verificare che ogni organizzazione di produttori rispetti gli obblighi di cui al paragrafo 1, gli Stati membri prendono le opportune misure di controllo e, in caso di inadempienza a tali obblighi, applicano le seguenti disposizioni:

a) nessun aiuto finanziario è concesso, per la campagna di pesca in questione, a un'organizzazione di produttori che effettui interventi secondo le condizioni di cui al titolo IV del presente regolamento e che abbia omesso di predisporre e di trasmettere in tempo utile il suo programma operativo per la campagna di pesca, conformemente a quanto disposto al paragrafo 1;

b) la sanzione di cui alla lettera a) si applica anche nel caso in cui un'organizzazione di produttori non abbia attuato le misure previste dal suo programma operativo per la campagna di pesca, o non le abbia applicate in modo soddisfacente;

c) dopo la seconda applicazione delle disposizioni di cui alla lettera a) o alla lettera b) a un'organizzazione di produttori, il riconoscimento di tale organizzazione è revocato.

3. Gli Stati membri informano immediatamente la Commissione dei casi di applicazione delle disposizioni di cui al paragrafo 2, lettere a), b) o c).

4. Le modalità di applicazione del presente articolo sono stabilite secondo la procedura prevista all'articolo 38.

Articolo 11

1. Fermi restando gli aiuti eventualmente concessi per incentivarne la costituzione ed agevolarne il funzionamento, a norma dell'articolo 16, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. .... (17), le organizzazioni di produttori beneficiano, per un periodo limitato, di un'indennità destinata a compensare i costi derivanti dagli obblighi loro imposti dall'articolo 10.

(17) Regolamento (CE) n. ..... del Consiglio, del ....., che definisce modalità e condizioni delle azioni strutturali nel settore della pesca (GU L .........).

Le organizzazioni di produttori riconosciute anteriormente al 1 gennaio 2001 ricevono l'indennità per cinque anni a decorrere da tale data.

Le organizzazioni di produttori riconosciute in seguito ricevono l'indennità per i cinque anni successivi a quello in cui hanno ottenuto il riconoscimento.

2. L'indennità di cui al paragrafo 1 comprende i seguenti elementi:

a) un importo proporzionale al numero di navi aderenti, calcolato in modo decrescente conformemente al metodo che figura nell'allegato VI, parte A;

b) un importo forfettario di 500 EUR per ciascuna delle specie di cui all'articolo 10, paragrafo 1, lettera b), a concorrenza di 10 specie.

3. Gli Stati membri versano l'importo dell'indennità alle organizzazioni di produttori entro quattro mesi dalla fine dell'anno per cui tale indennità è stata concessa, a condizione che le autorità competenti abbiano verificato che le organizzazioni beneficiarie hanno adempiuto agli obblighi loro imposti a norma dell'articolo 10.

4. Le modalità di applicazione del presente articolo sono stabilite secondo la procedura prevista all'articolo 38.

Articolo 12

1. Gli Stati membri concedono un'indennità complementare alle organizzazioni di produttori il cui programma operativo per la campagna di pesca preveda, al fine di una migliore pianificazione dell'offerta dei loro aderenti, lo smaltimento di almeno il 10% della loro produzione nell'ambito di contratti di prevendita.

In tal caso, copia dei contratti deve figurare in allegato al programma operativo per la campagna di pesca presentato dalle organizzazioni di produttori alle autorità competenti conformemente all'articolo 10.

Ai fini dell'applicazione del presente paragrafo, si tiene conto della media della produzione delle organizzazioni di produttori nel corso delle ultime tre campagne di pesca.

2. L'importo annuo dell'indennità di cui al paragrafo 1 è calcolato in modo decrescente conformemente al metodo che figura nell'allegato VI, parte B.

3. L'indennità è versata entro quattro mesi dalla fine della campagna di pesca in questione, a condizione che l'organizzazione di produttori beneficiaria fornisca alle autorità competenti la prova soddisfacente che i volumi commercializzati nell'ambito dei contratti in parola hanno raggiunto la percentuale di cui al paragrafo 1.

4. L'indennità di cui al presente articolo può essere concessa per cinque anni a decorrere dal 1 gennaio 2001.

5. Le modalità di applicazione del presente articolo sono stabilite, per quanto necessario, secondo la procedura prevista all'articolo 38.

TITOLO III

ORGANIZZAZIONI E ACCORDI INTERPROFESSIONALI

Capo 1: condizioni, concessione e revoca del riconoscimento alle organizzazioni interprofessionali

Articolo 13

1. Gli Stati membri possono riconoscere quali organizzazioni interprofessionali ai sensi del presente regolamento le persone giuridiche stabilite sul loro territorio che ne facciano domanda e che raggruppino rappresentanti delle attività di produzione, commercio o trasformazione dei prodotti di cui all'articolo 1, a condizione che:

a) siano state costituite per iniziativa di tutte le organizzazioni o associazioni che le compongono o di una parte di esse;

b) rappresentino una parte significativa della produzione e del commercio e/o della trasformazione di prodotti della pesca e dei prodotti trasformati a base di prodotti della pesca nella regione o nelle regioni di cui trattasi e, qualora operino in varie regioni, dimostrino di possedere una rappresentatività minima, per ciascuno dei comparti raggruppati, in ognuna delle regioni interessate;

c) non si occupino, come tali, né della produzione né della trasformazione né della commercializzazione di prodotti della pesca e di prodotti trasformati a base di prodotti della pesca;

d) svolgano, in una o più regioni della Comunità e con modalità compatibili con la normativa comunitaria, segnatamente in materia di concorrenza, una o più attività che, tenendo conto degli interessi dei consumatori e sempre che non risulti pregiudicato il corretto funzionamento dell'organizzazione comune dei mercati, siano finalizzate a:

_ migliorare la conoscenza e la trasparenza della produzione e del mercato;

_ contribuire ad un migliore coordinamento dell'immissione sul mercato dei prodotti della pesca, in particolare attraverso ricerche o studi di mercato;

_ studiare e sviluppare tecniche volte a ottimizzare il funzionamento del mercato, anche nel settore delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione;

_ elaborazione di contratti-tipo compatibili con la normativa comunitaria,

_ diffondere le informazioni e svolgere le ricerche necessarie per orientare la produzione verso prodotti più adatti al fabbisogno del mercato e ai gusti e alle aspirazioni dei consumatori, soprattutto per quanto riguarda gli aspetti qualitativi ed uno sfruttamento delle zone di pesca particolarmente rispettoso dell'equilibrio delle risorse;

_ mettere a punto metodi e strumenti, e organizzare azioni di formazione, allo scopo di migliorare la qualità dei prodotti;

_ valorizzare e tutelare le denominazioni d'origine, i marchi di qualità e le indicazioni geografiche;

_ definire, per quanto riguarda la cattura e la commercializzazione dei prodotti della pesca, regole più restrittive delle normative comunitarie o nazionali;

_ promuovere la valorizzazione dei prodotti della pesca;

2. Prima di concedere il riconoscimento, gli Stati membri notificano alla Commissione le organizzazioni interprofessionali che ne hanno fatto domanda, fornendo tutte le informazioni utili relative alla loro rappresentatività e alle loro varie attività, nonché tutti gli altri elementi di valutazione necessari.

La Commissione può opporsi al riconoscimento entro due mesi dalla notifica effettuatale.

3. Gli Stati membri:

a) decidono in merito alla concessione del riconoscimento entro tre mesi dalla presentazione della domanda, corredata di tutti i pertinenti documenti giustificativi;

b) effettuano controlli ad intervalli regolari per accertare il rispetto, da parte delle organizzazioni interprofessionali, delle condizioni del riconoscimento;

c) revocano il riconoscimento se:

i. le condizioni previste dal presente regolamento ai fini del riconoscimento non sono più soddisfatte;

ii. l'organizzazione interprofessionale contravviene a uno dei divieti di cui all'articolo 14 od ostacola il corretto funzionamento dell'organizzazione comune dei mercati, fatte salve le conseguenze penali cui potrebbe peraltro essere esposta a norma della legislazione nazionale;

d) comunicano alla Commissione, entro due mesi, le decisioni di concessione, diniego o revoca del riconoscimento.

4. La Commissione accerta l'osservanza del paragrafo 1 e del paragrafo 3, lettera b) procedendo a controlli a norma del regolamento (CEE) n. 2847/93; a seguito di tali controlli essa può, se del caso, esigere che gli Stati membri revochino alcuni dei riconoscimenti concessi.

5. Il riconoscimento equivale ad un'autorizzazione a svolgere le attività di cui al paragrafo 1, lettera d), alle condizioni previste dal presente regolamento.

6. La Commissione pubblica nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, serie C, le organizzazioni interprofessionali riconosciute, indicandone la circoscrizione economica o la zona di attività, nonché le azioni intraprese a norma dell'articolo 15. Sono pubblicate anche le revoche del riconoscimento.

7. Le modalità d'applicazione del presente articolo, in particolare le condizioni e la frequenza in base alle quali gli Stati membri riferiscono alla Commissione in merito alle attività delle organizzazioni interprofessionali sono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 38.

Capo 2: condizioni relative agli accordi, alle decisioni e alle pratiche concordate delle organizzazioni interprofessionali

Articolo 14

In deroga all'articolo 1 del regolamento n. 26, l'articolo 85, paragrafo 1 del trattato non si applica agli accordi, alle decisioni e alle pratiche concordate delle organizzazioni interprofessionali riconosciute, finalizzati alla realizzazione delle attività di cui all'articolo 13, paragrafo 1, lettera d), i quali, ferme restando le misure adottate dalle organizzazioni interprofessionali nel quadro dell'applicazione di specifiche disposizioni della normativa comunitaria:

a) non prevedono l'obbligo di praticare un prezzo determinato;

b) non determinano alcuna forma di compartimentazione dei mercati all'interno della Comunità;

c) non creano discriminazioni;

d) non eliminano la concorrenza per una parte sostanziale dei prodotti di cui trattasi;

e) non introducono limiti alla concorrenza, se non quelli indispensabili al conseguimento degli obiettivi della politica comune della pesca perseguiti dall'azione interprofessionale.

Capo 3: estensione degli accordi, delle decisioni e delle pratiche concordate agli operatori non aderenti a un'organizzazione

Articolo 15

1. Qualora un'organizzazione interprofessionale attiva in una o più regioni determinate di uno Stato membro sia considerata, con riguardo ad un prodotto determinato, rappresentativa della produzione e/o del commercio e/o della trasformazione di detto prodotto, lo Stato membro interessato può, su richiesta di tale organizzazione, disporre che alcuni degli accordi, decisioni o pratiche concordate convenuti nell'ambito di quest'ultima siano resi obbligatori, per un periodo limitato, nei confronti degli operatori attivi, individualmente o no, nella regione o nelle regioni di cui trattasi e non aderenti alla suddetta organizzazione.

2. Un'organizzazione interprofessionale è considerata rappresentativa a norma del paragrafo 1 qualora rappresenti almeno due terzi della produzione e/o del commercio e/o della trasformazione del prodotto o dei prodotti interessati nella regione o nelle regioni di cui trattasi di uno Stato membro. Qualora la domanda di estensione delle regole riguardi più regioni, l'organizzazione interprofessionale deve dimostrare di possedere tale rappresentatività per ciascuno dei comparti raggruppati e in ognuna delle regioni di cui trattasi.

3. Le regole delle quali può essere chiesta l'estensione

a) devono vertere esclusivamente su uno dei seguenti aspetti:

_ conoscenza della produzione e del mercato,

_ regole di produzione più restrittive dell'eventuale normativa comunitaria e nazionale in materia,

_ elaborazione di contratti-tipo compatibili con la normativa comunitaria,

_ regole di commercializzazione,

_ azioni di tutela delle denominazioni d'origine, dei marchi di qualità e delle indicazioni geografiche;

b) devono essere applicate da almeno un anno;

c) possono essere rese obbligatorie per un massimo di tre anni;

d) non devono arrecare pregiudizio agli altri operatori dello Stato membro stabiliti in altre regioni, né a quelli degli altri Stati membri.

Articolo 16

1. Gli Stati membri comunicano senza indugio alla Commissione le regole da essi rese obbligatorie per tutti gli operatori di una o più regioni determinate. Tali regole sono pubblicate nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, serie C.

Prima di tale pubblicazione, la Commissione informa il comitato di cui all'articolo 38 di qualsiasi notifica relativa all'estensione di accordi interprofessionali.

La Commissione decide che lo Stato membro revochi l'estensione delle regole da esso stabilita:

a) qualora accerti che a causa di tale estensione è lesa la libertà degli scambi, oppure sono messi in pericolo gli obiettivi dell'articolo 39 del trattato;

b) qualora accerti che l'articolo 85, paragrafo 1 del trattato si applica all'accordo, alla decisione o alla pratica concordata di cui sia decisa l'estensione;

c) qualora accerti, a seguito dei controlli a posteriori eseguiti a norma del regolamento (CEE) n. 2847/93, l'inosservanza delle disposizioni dell'articolo 15.

La decisione della Commissione si applica a decorrere dalla data di accertamento di una delle circostanze di cui alle lettere a), b) o c).

2. Nel caso di estensione delle regole per uno o più prodotti e qualora una o più azioni di cui all'articolo 15, paragrafo 3, lettera a), svolte da un'organizzazione interprofessionale riconosciuta, siano di interesse economico generale per gli operatori economici le cui attività sono legate a tale prodotto o tali prodotti, lo Stato membro che ha concesso il riconoscimento può decidere che i singoli operatori o le associazioni non aderenti all'organizzazione che fruiscono di dette azioni siano tenuti a corrispondere all'organizzazione l'equivalente della totalità o di parte dei contributi finanziari versati dagli aderenti, nei limiti in cui siano destinati a coprire le spese direttamente conseguenti all'esecuzione delle azioni in questione.

TITOLO IV

PREZZI E INTERVENTI

Capo 1: regime dei prezzi

Articolo 17

Norme generali

1. Per i prodotti di cui all'articolo 1, le organizzazioni di produttori possono fissare un prezzo di ritiro, al di sotto del quale non vendono i prodotti conferiti dai produttori aderenti.

In tal caso, per le quantità ritirate dal mercato:

_ se si tratta dei prodotti elencati nell'allegato I, parti A e B, oppure nell'allegato IV, che rispondono alle norme adottate in conformità dell'articolo 2, le organizzazioni di produttori concedono un'indennità ai produttori aderenti;

PER LA CONTINUAZIONE DEL TESTO VEDI SOTTO NUMERO: 599PC0055.1

_ se si tratta degli altri prodotti contemplati dall'articolo 1, le organizzazioni di produttori possono concedere un'indennità ai produttori aderenti.

Un livello massimo del prezzo di ritiro può essere fissato per ogni prodotto di cui all'articolo 1, in conformità del paragrafo 5.

2. La destinazione dei prodotti ritirati dev'essere stabilita dall'organizzazione di produttori in modo da non ostacolare il normale smercio della produzione.

3. Per il finanziamento delle operazioni di ritiro le organizzazioni di produttori costituiscono fondi d'intervento, alimentati da contributi basati sulle quantità messe in vendita, oppure ricorrono ad un sistema di compensazioni.

4. Le organizzazioni di produttori notificano alle autorità nazionali, che li comunicano alla Commissione, i seguenti elementi:

- l'elenco dei prodotti ai quali intendono applicare il sistema di cui al paragrafo 1,

- il periodo in cui i prezzi di ritiro sono applicabili,

- i livelli dei prezzi di ritiro previsti e praticati.

5. Le modalità di applicazione del presente articolo sono stabilite secondo la procedura prevista all'articolo 38.

Articolo 18

Prezzo di orientamento

1. Per ciascuno dei prodotti di cui all'allegato I, parti A e B, e per ciascuno dei prodotti o gruppi di prodotti di cui all'allegato II, viene fissato, prima dell'inizio della campagna di pesca, un prezzo di orientamento.

Tale prezzo si applica in tutta la Comunità ed è fissato per ciascuna campagna di pesca o per ciascuno dei periodi in cui la campagna di pesca è suddivisa.

2. Il prezzo di orientamento è fissato:

_ sulla base della media dei prezzi rilevati sui mercati all'ingrosso o nei porti rappresentativi, nel corso delle ultime tre campagne di pesca che precedono quella per la quale viene fissato il prezzo, per una parte significativa della produzione comunitaria;

- tenuto conto delle prospettive di evoluzione della produzione e della domanda.

Nel fissare il prezzo si tiene conto della necessità:

- di stabilizzare i corsi sui mercati e di evitare la formazione di eccedenze nella Comunità;

- di contribuire al sostegno del reddito dei produttori;

- di prendere in considerazione gli interessi dei consumatori.

3. Il Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, fissa il livello del prezzo di orientamento di cui al paragrafo 1.

Articolo 19

Comunicazione dei corsi

1. Durante tutto il periodo di applicazione del prezzo di orientamento, gli Stati membri comunicano alla Commissione i corsi rilevati sui mercati all'ingrosso o nei porti rappresentativi per i prodotti di cui all'articolo 18, paragrafo 1.

2. Sono da considerarsi rappresentativi, ai sensi del paragrafo 1, i mercati e i porti degli Stati membri nei quali, per un determinato prodotto, è commercializzata una parte significativa della produzione comunitaria.

3. Le modalità di applicazione del presente articolo e l'elenco dei mercati e dei porti rappresentativi di cui al paragrafo 2 sono adottati secondo la procedura prevista all'articolo 38.

Articolo 20

Prezzo di ritiro comunitario

1. Per ciascuno dei prodotti di cui all'allegato I, parti A e B, è fissato un prezzo di ritiro comunitario secondo la freschezza, la dimensione o il peso e la presentazione del prodotto, in appresso denominati «categoria di prodotto», applicando a un importo almeno uguale al 70% e non eccedente il 90% del prezzo di orientamento il coefficiente di adeguamento della categoria di prodotto interessato. Tale coefficiente riflette il rapporto di prezzo tra la categoria di prodotto interessata e quella considerata per la fissazione del prezzo di orientamento. Il prezzo di ritiro comunitario non deve tuttavia superare in alcun caso il 90% del prezzo di orientamento.

2. Per garantire ai produttori delle zone di sbarco molto distanti dai principali centri di consumo della Comunità l'accesso al mercato in condizioni soddisfacenti, ai prezzi di cui al paragrafo 1 possono essere applicati per tali zone coefficienti correttivi.

3. Le modalità di applicazione del presente articolo, e in particolare la percentuale del prezzo di orientamento da utilizzare come elemento di calcolo del prezzo di ritiro comunitario, le zone di sbarco di cui al paragrafo 2 ed i prezzi, sono adottati secondo la procedura prevista all'articolo 38.

Capo 2: interventi

Articolo 21

Compensazione finanziaria dei ritiri

1. Gli Stati membri concedono una compensazione finanziaria alle organizzazioni di produttori che, in applicazione dell'articolo 17, effettuano ritiri per i prodotti di cui all'allegato I, parti A e B, a condizione che:

a) il prezzo di ritiro applicato da dette organizzazioni sia il prezzo di ritiro comunitario fissato in conformità dell'articolo 20; è tuttavia ammesso un margine di tolleranza del 10% per difetto o per eccesso, per tener conto in particolare delle fluttuazioni stagionali dei prezzi di mercato;

b) i prodotti ritirati siano conformi alle norme di commercializzazione adottate in conformità dell'articolo 2 e presentino un livello qualitativo sufficiente, da definirsi secondo la procedura di cui all'articolo 2, paragrafo 3;

c) il prezzo di ritiro di cui alla lettera a) sia applicato durante l'intera campagna di pesca per ciascuna categoria di prodotto in questione; tuttavia l'organizzazione di produttori che, nell'ambito delle misure di cui all'articolo 5, paragrafo 1, vieti di mettere in vendita talune categorie di prodotto, non è tenuta ad applicare il prezzo di ritiro comunitario relativo a tali categorie di prodotto.

2. La compensazione finanziaria è concessa soltanto se i prodotti ritirati dal mercato sono smerciati a fini diversi dal consumo umano o in condizioni tali da non rappresentare un ostacolo al normale smaltimento degli altri prodotti.

3. Per i prodotti di cui al paragrafo 1

a) l'importo della compensazione finanziaria è pari:

i. all'87,5% del prezzo di ritiro applicato dall'organizzazione di produttori interessata per i quantitativi ritirati che non superano il 2% dei quantitativi annui messi in vendita;

ii. all'80% del prezzo di ritiro applicato dall'organizzazione di produttori interessata per i quantitativi ritirati che superano il 2% ma non superano il 5% dei quantitativi annui messi in vendita;

iii. a decorrere dalla campagna di pesca 2003, al 50% del prezzo di ritiro applicato dall'organizzazione di produttori interessata per i quantitativi ritirati che superano il 5% ma non superano l'8% dei quantitativi annui messi in vendita; per le campagne di pesca 2001 e 2002, rispettivamente al 70% e al 60% del suddetto prezzo di ritiro;

b) per i volumi oggetto di ritiro superiori all'8% dei quantitativi annui messi in vendita da un'organizzazione di produttori, non è concessa alcuna compensazione finanziaria;

4. Per calcolare l'importo della compensazione finanziaria da concedere a un'organizzazione di produttori, si prende in considerazione la produzione di tutti gli aderenti a tale organizzazione, compresi gli eventuali quantitativi ritirati dal mercato da un'altra organizzazione in applicazione dell'articolo 5.

5. Dall'importo della compensazione finanziaria è detratto il valore, stabilito forfettariamente, del prodotto destinato a fini diversi dal consumo umano oppure dei proventi netti ottenuti dallo smercio dei prodotti destinati al consumo umano di cui al paragrafo 2. Tale valore è fissato all'inizio della campagna di pesca; il suo livello è tuttavia modificato qualora sui mercati della Comunità si registrino notevoli e durature variazioni dei prezzi.

6. Qualora un'organizzazione di produttori effettui ritiri per i prodotti di cui al paragrafo 1, essa accorda ai produttori aderenti, per i quantitativi ritirati dal mercato, un'indennità pari almeno alla somma della compensazione finanziaria calcolata conformemente al paragrafo 3, lettera a), e di un importo corrispondente

- al 10% nel caso di cui al paragrafo 3, lettera a), punto i.,

- al 12 % nel caso di cui al paragrafo 3, lettera a), punto ii.,

- al 15 % nel caso di cui al paragrafo 3, lettera a), punto iii. e lettera b),

del prezzo di ritiro applicato da tale organizzazione.

Tuttavia un'organizzazione di produttori può, nell'ambito di un sistema interno di penali, concedere ai produttori aderenti un'indennità inferiore a quella di cui al precedente comma, purché la differenza sia destinata a un fondo di riserva, cui possa essere fatto ricorso esclusivamente per interventi successivi.

7. Le modalità di applicazione del presente articolo sono stabilite secondo la procedura prevista all'articolo 38.

Articolo 22

Prezzo di vendita comunitario

Per ciascuno dei prodotti di cui all'allegato I, parte C, è stabilito un prezzo di vendita comunitario, secondo modalità identiche a quelle previste dall'articolo 20 per la determinazione del prezzo di ritiro.

Articolo 23

Aiuto al riporto

1. Beneficiano di un aiuto al riporto:

i. i prodotti che figurano nell'allegato I, parti A e B, ritirati dal mercato al prezzo di ritiro di cui all'articolo 20,

ii. i prodotti di cui all'allegato I, parte C, che sono stati messi in vendita senza aver però trovato acquirenti al prezzo di vendita comunitario, stabilito conformemente all'articolo 22.

Rispetto a tali prezzi, è tuttavia ammesso un margine di tolleranza del 10 % per difetto o per eccesso, per tener conto delle fluttuazioni stagionali dei prezzi di mercato.

2. Sono presi in considerazione per un eventuale aiuto al riporto solamente i quantitativi che:

a) sono stati consegnati da un produttore aderente all'organizzazione,

b) posseggono determinati requisiti di qualità, di dimensioni e di presentazione,

c) vengono trasformati per essere stabilizzati ed immagazzinati, oppure vengono conservati in condizioni e durante un periodo da determinarsi.

3. Per ciascuno dei prodotti di cui trattasi, l'aiuto può essere concesso a concorrenza di un volume pari al 20% dei quantitativi annui messi in vendita, dal quale è detratta la percentuale dei suddetti quantitativi oggetto di una compensazione finanziaria in applicazione dell'articolo 21.

L'importo dell'aiuto non può superare l'importo delle spese tecniche e finanziarie relative alle operazioni indispensabili per la stabilizzazione ed il magazzinaggio.

4. I metodi di trasformazione a cui fa riferimento il presente articolo sono:

a)

- il congelamento,

- la salagione,

- l'essiccazione,

- la marinatura

e, se del caso,

- la cottura;

b) la filettatura o il taglio e, se del caso, l'asportazione della testa, qualora siano accompagnati da una delle trasformazioni di cui alla lettera a).

5. Le modalità di applicazione del presente articolo sono stabilite secondo la procedura prevista all'articolo 38.

Articolo 24

Ritiri e riporti effettuati autonomamente dalle organizzazioni di produttori

1. Per i prodotti di cui all'allegato IV, gli Stati membri concedono un aiuto forfettario alle organizzazioni di produttori che effettuano interventi in applicazione dell'articolo 17, a condizione che:

a) prima dell'inizio della campagna di pesca tali organizzazioni di produttori fissino un prezzo di ritiro, in appresso denominato «prezzo di ritiro autonomo»; tale prezzo, per il quale è ammesso un margine di tolleranza del 10 % per difetto o per eccesso, è applicato dalle organizzazioni di produttori durante tutta la campagna; esso non può tuttavia superare l'80 % del prezzo medio ponderato rilevato, per le categorie di prodotto considerate, nella zona di attività delle organizzazioni di produttori interessate nel corso delle tre campagne di pesca precedenti;

b) i prodotti ritirati siano conformi alle norme di commercializzazione adottate in conformità dell'articolo 2 e presentino un livello qualitativo sufficiente, da definirsi secondo la procedura di cui all'articolo 2, paragrafo 3;

c) l'indennità concessa ai produttori associati per quantitativi di prodotti ritirati dal mercato sia pari al prezzo di ritiro autonomo applicato dalle organizzazioni stesse.

2. L'aiuto forfettario è concesso per i quantitativi ritirati dal mercato che sono stati messi in vendita in conformità dell'articolo 5, paragrafo 1 e vengono smaltiti in modo da non ostacolare il normale smercio del prodotto di cui trattasi.

3. L'importo dell'aiuto forfettario è pari al 75% del prezzo di ritiro autonomo applicato durante la campagna; da questo viene detratto il valore, stabilito forfettariamente, del prodotto smaltito conformemente al paragrafo 2.

4. L'aiuto forfettario è concesso anche per i quantitativi ritirati dal mercato che vengono trasformati per essere stabilizzati e immagazzinati, oppure che vengono conservati in condizioni e durante un periodo da determinarsi. In questo caso l'importo dell'aiuto forfettario non può superare l'importo delle spese tecniche e finanziarie relative alle operazioni indispensabili per la stabilizzazione ed il magazzinaggio.

5. I quantitativi ammessi a beneficiare dell'aiuto forfettario in applicazione del paragrafo 2 non possono superare il 5% dei quantitativi annui dei prodotti considerati messi in vendita in conformità dell'articolo 5, paragrafo 1.

I quantitativi ammessi a beneficiare dell'aiuto forfettario in applicazione dei paragrafi 2 e 4 non possono complessivamente superare il 10% dei quantitativi annui di cui al precedente comma.

6. Gli Stati membri interessati instaurano un regime di controllo inteso ad accertare che i prodotti per i quali è chiesto l'aiuto forfettario abbiano diritto a beneficiarne.

Ai fini del controllo, i beneficiari dell'aiuto forfettario tengono una contabilità di magazzino secondo modalità da stabilirsi. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione, con periodicità da stabilirsi, una tabella indicante, per prodotto e per categoria di prodotto, i prezzi medi rilevati sui mercati all'ingrosso o nei porti rappresentativi.

7. Il Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, decide, in funzione del ravvicinamento dei prezzi delle specie contemplate dal presente articolo, in merito alla loro inclusione nell'elenco dei prodotti di cui all'allegato I, parte A.

8. Le modalità di applicazione del presente articolo sono stabilite secondo la procedura prevista all'articolo 38.

Articolo 25

Aiuto all'ammasso privato

1. Per ciascuno dei prodotti di cui all'allegato II viene fissato, prima dell'inizio della campagna di pesca, un prezzo di vendita comunitario, pari almeno al 70% e non eccedente il 90% del prezzo di orientamento di cui all'articolo 18, paragrafo 1.

2. Può essere concesso un aiuto all'ammasso privato a favore delle organizzazioni di produttori che, durante la campagna in corso,

a) applicano l'articolo 5, paragrafo 1 in materia di produzione e di commercializzazione dei prodotti di cui trattasi;

b) applicano il prezzo di vendita di cui al paragrafo 1; è tuttavia ammesso un margine di tolleranza del 10% per difetto o per eccesso, per tener conto delle fluttuazioni stagionali dei prezzi di mercato.

3. L'aiuto all'ammasso privato è concesso per i prodotti di cui all'allegato II che sono stati messi in vendita senza aver però trovato acquirenti al prezzo di vendita comunitario, stabilito conformemente all'articolo 1.

4. L'aiuto all'ammasso privato può essere concesso unicamente per i prodotti:

a) pescati, congelati a bordo e sbarcati nella Comunità da un produttore aderente ad un'organizzazione di produttori,

b) immagazzinati per un periodo minimo e reimmessi sul mercato comunitario,

entro il limite del 15% dei quantitativi annui dei prodotti di cui trattasi messi in vendita dall'organizzazione di produttori.

5. L'importo dell'aiuto all'ammasso privato non può superare l'importo delle spese tecniche e degli interessi per un periodo massimo di tre mesi. Tale importo è stabilito mese per mese ed è decrescente.

6. Le modalità di applicazione del presente articolo, compresa la determinazione del prezzo di vendita di cui al paragrafo 1, sono adottate secondo la procedura prevista all'articolo 38.

Capo 3: tonni destinati all'industria di trasformazione

Articolo 26

Prezzo alla produzione comunitaria

1. Per ciascuno dei prodotti di cui all'allegato III il Consiglio, prima dell'inizio della campagna di pesca e deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, fissa un prezzo alla produzione comunitaria. Tale prezzo è determinato conformemente all'articolo 18, paragrafo 2, primo e secondo trattino.

Nel fissare il prezzo si tiene conto della necessità:

- di prendere in considerazione le condizioni di approvvigionamento dell'industria di trasformazione comunitaria;

- di contribuire al sostegno del reddito dei produttori;

- di evitare la formazione di eccedenze nella Comunità.

Tale prezzo si applica in tutta la Comunità ed è fissato per ciascuna campagna di pesca.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione i corsi medi mensili rilevati sui mercati all'ingrosso o nei porti rappresentativi per i prodotti di origine comunitaria di cui al paragrafo 1, definiti nelle loro caratteristiche commerciali.

3. Sono da considerarsi rappresentativi, ai fini del paragrafo 2, i mercati e i porti degli Stati membri nei quali è commercializzata una parte significativa della produzione comunitaria di tonno.

4. Le modalità di applicazione del presente articolo, in particolare per quanto riguarda la fissazione di coefficienti di adeguamento applicabili alle varie specie, dimensioni e forme di presentazione dei tonni, e l'elenco dei mercati e dei porti rappresentativi di cui al paragrafo 3, sono adottate secondo la procedura prevista all'articolo 38.

Articolo 27

Indennità alle organizzazioni di produttori

1. Alle organizzazioni di produttori può essere concessa un'indennità per i quantitativi di prodotti elencati nell'allegato III, pescati dai loro aderenti, venduti e consegnati all'industria di trasformazione stabilita sul territorio doganale della Comunità e destinati alla fabbricazione industriale di prodotti corrispondenti al codice NC 1604. Tale indennità è concessa quando sia stato constatato, per un determinato trimestre civile, che simultaneamente

- il prezzo di vendita medio sul mercato comunitario

e

- il prezzo all'importazione di cui all'articolo 30, paragrafo 3

si collocano ad un livello inferiore al limite d'intervento pari all'85 % del prezzo alla produzione comunitaria del prodotto considerato.

Anteriormente all'inizio di ciascuna campagna di pesca, gli Stati membri compilano o aggiornano e comunicano alla Commissione l'elenco delle industrie di cui al presente paragrafo.

2. L'importo dell'indennità non può in nessun caso superare

- la differenza fra il limite d'intervento e il prezzo di vendita medio del prodotto in questione sul mercato comunitario,

- né un importo forfettario pari al 12% di detto limite.

3. Il quantitativo di ciascuno dei prodotti ammessi al beneficio dell'indennità non può superare la media dei quantitativi venduti e consegnati alle condizioni di cui al paragrafo 1 nel corso dello stesso trimestre delle tre campagne di pesca che precedono quello per cui è versata l'indennità.

4. L'importo dell'indennità concessa a ciascuna organizzazione di produttori è pari

- al massimale di cui al paragrafo 2 per i quantitativi del prodotto in questione smerciati conformemente al paragrafo 1 e non superiori alla media dei quantitativi venduti e consegnati, alle stesse condizioni, dai membri dell'organizzazione nel corso dello stesso trimestre delle tre campagne di pesca che precedono quello per cui è versata l'indennità;

- al 50 % del limite di cui al paragrafo 2 per i quantitativi del prodotto in questione superiori a quelli definiti al primo trattino, pari al saldo dei quantitativi risultanti da una ripartizione tra le organizzazioni di produttori dei quantitativi ammissibili al beneficio dell'indennità ai sensi del paragrafo 3.

La ripartizione tra le organizzazioni di produttori interessate è fatta proporzionalmente alla media della rispettiva produzione nel corso dello stesso trimestre delle tre campagne di pesca che precedono quello per cui è versata l'indennità.

5. Le organizzazioni di produttori ripartiscono tra i loro membri l'indennità concessa proporzionalmente ai quantitativi prodotti dagli stessi, venduti e consegnati alle condizioni di cui al paragrafo 1.

6. Le modalità di applicazione del presente articolo, in particolare l'importo e le condizioni di concessione dell'indennità, sono adottate secondo la procedura prevista all'articolo 38.

TITOLO V

REGIME DEGLI SCAMBI CON I PAESI TERZI

Capo 1: regime doganale

Articolo 28

1. Per garantire un approvvigionamento in materie prime destinate all'industria di trasformazione conforme alle esigenze del mercato comunitario, per alcuni prodotti sono adottate misure di sospensione autonoma, totale o parziale, dei dazi della tariffa doganale comune, per un periodo indeterminato e conformemente all'allegato V del presente regolamento.

2. Per evitare che compromettano le misure di stabilizzazione di cui agli articoli 20, 21, 22, 23, 25 e 26, le misure di sospensione di cui al paragrafo 1 sono concesse, all'atto dell'importazione dei prodotti di cui trattasi, a condizione che sia rispettato il prezzo determinato in applicazione dell'articolo 29.

Capo 2: prezzo di riferimento

Articolo 29

1. Possono essere fissati annualmente, per categoria di prodotto, prezzi di riferimento validi nella Comunità per i prodotti di cui all'articolo 1 che formano oggetto

i. di un regime di riduzione o di sospensione tariffaria le cui condizioni di consolidamento nell'ambito dell'OMC prevedano il rispetto di un prezzo di riferimento,

ii. di una delle misure di cui all'articolo 28, paragrafo 1,

ovvero

iii. di un regime, diverso da quelli di cui ai punti i. e ii., che preveda il rispetto di un prezzo di riferimento, nell'osservanza degli impegni internazionali assunti dalla Comunità.

2. Qualora il valore dichiarato in dogana di un determinato prodotto, importato da un paese terzo nell'ambito di una delle misure di cui al paragrafo 1, sia inferiore al prezzo di riferimento, il beneficio del regime tariffario di cui trattasi è soppresso per i quantitativi in questione.

Gli Stati membri informano immediatamente la Commissione dei casi di applicazione della misura di cui al presente paragrafo.

3. Il prezzo di riferimento eventualmente stabilito è pari

a) per i prodotti di cui all'allegato I, parti A e B, al prezzo di ritiro fissato a norma dell'articolo 20, paragrafo 1;

b) per i prodotti di cui all'allegato I, parte C, al prezzo di vendita comunitario fissato a norma dell'articolo 22;

c) per i prodotti di cui all'allegato II, al prezzo di vendita comunitario fissato a norma dell'articolo 25, paragrafo 1;

d) per gli altri prodotti, tale prezzo è segnatamente determinato in base alla media ponderata dei valori in dogana rilevati sui mercati o nei porti d'importazione più rappresentativi degli Stati membri nei tre anni precedenti la data di fissazione del prezzo di riferimento, tenendo conto della necessità di garantire un rapporto di prezzi conforme alla situazione del mercato.

Gli Stati membri comunicano regolarmente alla Commissione i prezzi e i quantitativi importati dei prodotti di cui agli allegati I, II, III e IV, rilevati sui mercati o nei porti rappresentativi. Tali prezzi corrispondono al valore in dogana dei prodotti di cui trattasi.

Le modalità di applicazione del presente articolo, compreso il livello dei prezzi di riferimento, sono adottate secondo la procedura prevista all'articolo 38.

Capo 3: misure di salvaguardia

Articolo 30

1. Se il mercato comunitario di uno o più prodotti di cui all'articolo 1 subisce o rischia di subire, a causa delle importazioni o delle esportazioni, perturbazioni gravi atte a compromettere il conseguimento degli obiettivi dell'articolo 39 del trattato, possono essere applicate agli scambi con i paesi terzi misure appropriate, fino alla scomparsa della perturbazione o del rischio di perturbazione.

2. Le misure di cui al paragrafo 1 sono applicate ed attuate conformemente alle procedure previste dell'articolo 16 del regolamento (CE) n. 3285/94 (18).

(18) Regolamento (CE) n. 3285/94 del Consiglio, del 22 dicembre 1994, relativo al regime comune applicabile alle importazioni e che abroga il regolamento (CE) n. 518/94 (GU L 349 del 31.12.1994, pag. 53), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2315/96 (GU L 314 del 4.12.1996, pag. 1).

TITOLO VI

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 31

Qualora, per uno o più prodotti di cui all'articolo 1, sul mercato della Comunità si constati un rialzo dei prezzi e difficoltà di approvvigionamento tali da mettere in pericolo il conseguimento di alcuni degli obiettivi dell'articolo 39 del trattato e qualora tale situazione possa persistere, le misure necessarie volte a porvi rimedio sono adottate secondo la procedura prevista all'articolo 38 del presente regolamento.

Articolo 32

Fatte salve disposizioni contrarie del presente regolamento, adottate ai sensi degli articoli 42 e 43 del trattato, gli articoli 92, 93 e 94 del trattato si applicano alla produzione e al commercio dei prodotti di cui all'articolo 1.

Articolo 33

Fatte salve altre disposizioni comunitarie, gli Stati membri adottano le disposizioni necessarie al fine di garantire a tutte le navi da pesca battenti bandiera di uno Stato membro parità di condizioni di accesso ai porti ed agli impianti di prima immissione sul mercato, nonché a tutte le attrezzature e a tutte le installazioni tecniche che ne dipendono.

Articolo 34

1. Gli Stati membri e la Commissione si comunicano reciprocamente i dati necessari all'applicazione del presente regolamento; a tal fine predispongono i necessari sistemi di comunicazione e di scambio di informazioni, ne curano la manutenzione operativa e si fanno carico dei costi che ne derivano.

I sistemi di cui al primo comma sono parzialmente a carico del bilancio comunitario.

2. Le modalità di applicazione del presente articolo, compresa la determinazione delle spese imputabili al bilancio comunitario, sono adottate secondo la procedura prevista all'articolo 38.

Articolo 35

1. Le spese connesse ai pagamenti previsti dal presente regolamento sono considerate relative alle misure d'intervento ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. ... del Consiglio, del ..., relativo al finanziamento della politica agricola comune (19).

(19) GU L ...

2. Il finanziamento delle spese di cui al paragrafo 1 è concesso, per i prodotti provenienti da uno stock o da un gruppo di stock, soltanto entro i limiti dei quantitativi eventualmente assegnati allo Stato membro interessato in base al volume globale di catture autorizzate per lo stock o il gruppo di stock di cui trattasi.

3. Le modalità di applicazione del presente articolo sono stabilite secondo la procedura prevista all'articolo 38.

Articolo 36

Gli Stati membri adottano tutte le misure atte a garantire l'osservanza delle disposizioni del presente regolamento e a prevenire e reprimere le frodi. A tal fine:

- procedono a controlli sistematici presso i beneficiari degli aiuti finanziari;

- qualora risulti opportuno procedere a determinate operazioni di controllo per sondaggio, si accertano, basandosi su un'analisi dei rischi, che la frequenza e le modalità dei controlli siano adeguate, sull'intero territorio nazionale, alla misura che forma oggetto dei controlli stessi, e che questi ultimi siano sufficienti, tenuto conto del volume di prodotti commercializzati o detenuti ai fini della commercializzazione.

Articolo 37

È istituito un comitato di gestione per i prodotti della pesca, in appresso denominato "comitato", composto di rappresentanti degli Stati membri e presieduto da un rappresentante della Commissione.

Articolo 38

Nei casi in cui si fa riferimento alla procedura definita nel presente articolo, il comitato è chiamato a pronunciarsi dal suo presidente, sia per iniziativa di quest'ultimo, sia su richiesta del rappresentante di uno Stato membro.

Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato esprime il proprio parere sul progetto entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame. Il parere è formulato alla maggioranza prevista all'articolo 148, paragrafo 2 del trattato per l'adozione delle decisioni che il Consiglio deve prendere su proposta della Commissione. Nelle votazioni in seno al comitato, ai voti dei rappresentanti degli Stati membri è attribuita la ponderazione fissata nell'articolo precitato. Il presidente non partecipa al voto.

La Commissione adotta misure che sono immediatamente applicabili. Tuttavia, se tali misure non sono conformi al parere espresso dal comitato, la Commissione le comunica immediatamente al Consiglio. In tal caso la Commissione può differire di un mese al massimo, a decorrere da tale comunicazione, l'applicazione delle misure da essa decise.

Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può prendere una decisione diversa entro il termine di cui al comma precedente.

Articolo 39

Il comitato può esaminare qualsiasi altra questione sollevata dal suo presidente, su iniziativa di quest'ultimo o su richiesta del rappresentante di uno Stato membro.

Articolo 40

Nell'applicare il presente regolamento si deve tener conto, parallelamente e in modo adeguato, degli obiettivi di cui agli articoli 39 e 110 del trattato.

Articolo 41

Entro il 31 dicembre 2005 la Commissione presenta al Consiglio e al Parlamento europeo una relazione di valutazione dei risultati conseguiti con l'applicazione del presente regolamento; ove del caso, tale relazione sarà corredata di pertinenti proposte, basate sull'analisi dell'impatto di questo intervento comunitario e della sua efficacia rispetto agli obiettivi perseguiti.

Articolo 42

1. I regolamenti (CEE) n. 3759/92, (CEE) n. 105/76 e (CEE) n. 1772/82 sono abrogati a decorrere dal 1 gennaio 2001.

2. I riferimenti al regolamento abrogato (CEE) n. 3759/92 devono intendersi come fatti al presente regolamento e devono essere letti secondo la tavola di concordanza che figura nell'allegato VII.

Articolo 43

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso si applica a decorrere dal 1 gennaio 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì

Per il Consiglio

Il Presidente

ALLEGATO I

>SPAZIO PER TABELLA>

ALLEGATO II

>SPAZIO PER TABELLA>

ALLEGATO III

Tonni (del genere Thunnus), tonnetti striati [Euthynnus (Katsuwonus) pelamis] e altre specie del genere Euthynnus, freschi, refrigerati o congelati, destinati alla fabbricazione industriale dei prodotti della voce 1604, classificati in uno dei seguenti codici della nomenclatura combinata:

>SPAZIO PER TABELLA>

ALLEGATO IV

>SPAZIO PER TABELLA>

ALLEGATO V

MISURE DI SOSPENSIONE DEI DAZI DELLA TARIFFA DOGANALE COMUNE DI CUI ALL'ARTICOLO 28

1. Il dazio per i filetti di merluzzi dell'Alaska (Theragra chalcogramma), in forma di blocchi industriali, congelati, destinati alla trasformazione, del codice NC ex 0304 20 85 è portato al 3,5% per una durata indeterminata.

2. Il dazio per la carne di merluzzi dell'Alaska (Theragra chalcogramma), in forma di blocchi industriali, congelati, destinati alla trasformazione, del codice NC ex 0304 90 61 è portato al 3,5% per una durata indeterminata.

3. Il dazio per i pesci della specie Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus e Boreogadus saida, esclusi i fegati, le uova e i lattimi, freschi, refrigerati o congelati, destinati alla trasformazione, dei seguenti codici NC :

ex 0302 50 10

ex 0302 50 90

ex 0302 69 35

ex 0303 60 11

ex 0303 60 19

ex 0303 60 90

ex 0303 79 41

è portato al 3% per una durata indeterminata.

4. Il dazio per il surimi destinato alla trasformazione, del codice NC ex 0304 90 05 è portato al 3,5% per una durata indeterminata.

5. Il dazio per i filetti di merluzzi granatieri (Macrouronus novaezelandiae), congelati, destinati alla trasformazione, del codice NC ex 0304 20 91 è portato al 3,5% per una durata indeterminata.

6. Il dazio per la carne di merluzzi granatieri (Macrouronus novaezelandiae), congelata, destinata alla trasformazione, del codice NC ex 0304 90 97 è portato al 3,5% per una durata indeterminata.

7. Il dazio per i filetti denominati «loins» di tonni e palamite, destinati alla trasformazione, del codice NC ex 1604 14 16 è portato al 6% per una durata indeterminata. Tale dazio sarà rivalutato tenendo conto dell'evoluzione del SPG e della definizione della nuova disciplina applicabile a partire dal 2002.

8. La riscossione del dazio per i gamberetti della specie Pandalus borealis, non sgusciati, freschi, refrigerati o congelati, destinati alla trasformazione, dei seguenti codici NC:

ex 0306 13 10

ex 0306 23 10

è sospesa per una durata indeterminata.

9. Il dazio per le aringhe (Clupea harengus, Clupea pallasi) intere di peso superiore a 140 g/pezzo (aringa intera) o in filetti di peso superiore a 80 g/pezzo (filetto), compresi i fianchi, ma esclusi i fegati, le uova e i lattimi, presentate allo stato fresco, refrigerato o congelato, destinate alla trasformazione, dei codici:

ex 0302 40 98

ex 0303 50 98

ex 0304 10 96

ex 0304 90 27

è portato al 5% per una durata indeterminata.

Per i prodotti di cui sopra, l'utilizzo ai fini della trasformazione è controllato conformemente alle disposizioni comunitarie. Per tali prodotti, la sospensione totale o parziale è ammessa se sono destinati a subire qualsiasi operazione, salvo che si tratti esclusivamente di una o più delle seguenti operazioni:

- pulitura, eviscerazione, asportazione della testa,

- taglio, esclusa la filettatura o il taglio di blocchi congelati,

- campionamento, cernita,

- etichettatura,

- confezionamento,

- refrigerazione,

- congelamento,

- surgelazione,

- scongelamento, separazione.

Per i prodotti destinati a subire d'altra parte trattamenti (od operazioni) che danno diritto al beneficio della sospensione, quest'ultima non è ammessa se tali trattamenti (od operazioni) sono realizzati a livello della vendita al dettaglio o della ristorazione. La sospensione dei dazi si applica esclusivamente ai pesci destinati al consumo umano.

ALLEGATO VI

A. Metodo per il calcolo dell'indennità di cui all'articolo 11

(in EUR, per nave aderente)

>SPAZIO PER TABELLA>

B. Metodo per il calcolo dell'indennità di cui all'articolo 12

(in EUR, per nave aderente)

Navi aderenti // Importo annuo

dalla prima alla cinquantesima // 1000

dalla cinquantunesima alla centesima // 500

dalla centunesima alla cinquecentesima // 250

a partire dalla cinquecentunesima // 0

ALLEGATO VII

Tavola di concordanza

Regolamento (CEE) n. 3759/92 // Presente regolamento

Articolo 1 // Articolo 1

Articolo 2 // Articolo 2

Articolo 3 // Articolo 3

Articolo 4 // Articolo 5

Articolo 4 bis // Articolo 6

Articolo 5 // Articolo 8

Articolo 5 bis // -

Articolo 6 // Articolo 9

Articolo 7 // -

Articolo 7 bis // Articolo 7

Articolo 7 ter // -

Articolo 8 // Articolo 17

Articolo 9 // Articolo 18

Articolo 10 // Articolo 19

Articolo 11 // Articolo 20

Articolo 12 // Articolo 21

Articolo 12 bis // -

Articolo 13 // Articolo 22

Articolo 14 // Articolo 23

Articolo 15 // Articolo 24

Articolo 16 // Articolo 25

Articolo 17 // Articolo 26

Articolo 18 // Articolo 27

Articolo 19 // -

Articolo 20 // -

Articolo 21 // -

Articolo 22 // Articolo 29

Articolo 23 // Articolo 29

Articolo 24 // Articolo 30

Articolo 25 // Articolo 35

Articolo 26 // Articolo 33

Articolo 27 // Articolo 32

Articolo 28 // Articolo 31

Articolo 29 // -

Articolo 30 // Articolo 34

Articolo 31 // Articolo 37

Articolo 32 // Articolo 38

Articolo 33 // Articolo 39

Articolo 34 // Articolo 40

Articolo 35 // Articolo 42

Articolo 36 // Articolo 43

Allegato I // Allegato I

Allegato II // Allegato II

Allegato III // Allegato III

Allegato IV // -

Allegato V // -

Allegato VI // Allegato IV

Allegato VII // Allegato V

>SPAZIO PER TABELLA>

Allegato

1. METODO DI CALCOLO DELLE MISURE PREVISTE NELLA RIFORMA DELL'OCM

La proposta prevede due tipi di misure che generano spese:

- meccanismi d'intervento, alcuni dei quali subiscono modifiche tecniche rispetto all'OCM attualmente in vigore, che comportano una notevole diminuzione delle spese a situazione di mercato costante; le previsioni di spesa per tali meccanismi sono calcolate a partire dalle spese effettivamente registrate negli anni precedenti;

- nuove misure di carattere temporaneo (5 anni), destinate a sostenere l'azione delle organizzazioni di produttori ai fini di migliorare la pianificazione della loro produzione e di aumentare il ricorso a metodi di adeguamento preventivo dell'offerta alla domanda; tali misure permetteranno di strutturare meglio il ruolo delle organizzazioni al suddetto scopo, nonché di ottenere una riduzione durevole dell'intervento e pertanto dei relativi costi.

Nella parte conclusiva del presente documento figura una tabella riassuntiva delle spese previste.

1) Meccanismi d'intervento

a) Ritiri e riporti comunitari

Le spese passano da 12 milioni di EUR nel 2000 a 7 milioni di EUR a partire dal 2003, ipotizzando una situazione di mercato mediamente favorevole, senza forti perturbazioni.

Nell'ambito di tali importi, le rispettive proporzioni della compensazione finanziaria per i ritiri definitivi e dell'aiuto al riporto saranno modificate rispetto alla situazione attuale, in quanto la proposta prevede, da un lato, la diminuzione dei quantitativi ammissibili e dell'importo della compensazione finanziaria, dall'altro, un aumento dei quantitativi ammissibili all'aiuto al riporto: ciò permetterà di ridurre l'intervento globale, ma anche di valorizzare i quantitativi per i quali sarà necessario ricorrere all'intervento.

b) Ritiri e riporti autonomi

Poiché non è stato modificato il meccanismo, è mantenuta la cifra di 3,5 milioni di EUR, basata sulla media delle spese degli ultimi tre anni disponibili.

c) Aiuto all'ammasso privato

Il meccanismo è modificato dal punto di vista tecnico affinché le organizzazioni di produttori possano ricorrervi più rapidamente, se la situazione del mercato lo giustifica.

L'importo delle spese è aumentato a 2 milioni di EUR, in previsione di un ricorso al meccanismo nettamente superiore all'attuale.

d) Indennità compensativa per il tonno

Si propone una modifica tecnica del meccanismo, le cui spese hanno subito negli ultimi anni notevoli variazioni in funzione della situazione del mercato: il limite d'intervento è ridotto dal 91% all'85% del prezzo alla produzione comunitaria, in modo da evitare che, fin dalle prime fluttuazioni del mercato, si verifichino attivazioni intempestive e poco giustificate. Tale modifica permetterà una diminuzione del costo del meccanismo, ridotto in media a 2,5 milioni di EUR all'anno.

2) Nuove misure

La modalità per il calcolo delle nuove misure si basa su un importo forfettario decrescente per ciascuna nave aderente alle organizzazioni di produttori.

a) Indennità alle organizzazioni di produttori

Si tratta di una misura temporanea e decrescente, della quale le organizzazioni di produttori beneficeranno per 5 anni. Il suo obiettivo è di aiutare le organizzazioni interessate a far fronte alle attività e ai costi aggiuntivi derivanti dall'obbligo di elaborare e gestire ogni anno un programma operativo per la campagna di pesca, volto a prevedere e a pianificare la produzione delle imbarcazioni aderenti in funzione del fabbisogno del mercato e secondo la disponibilità di risorse ittiche.

Tali operazioni sono tanto più complesse quanto maggiore è il numero degli aderenti e delle specie interessate. Per conseguire l'obiettivo dell'indennità occorre tuttavia che anche le organizzazioni di produttori cui aderisce un numero relativamente esiguo di navi possano beneficiare di un importo abbastanza consistente; d'altronde, non sarebbe opportuno che le organizzazioni dotate di un numero di aderenti molto elevato beneficiassero di un'indennità eccessiva.

L'indennità è quindi calcolata nel seguente modo:

(in EUR, per nave aderente)

>SPAZIO PER TABELLA>

Tali importi sono completati da un importo forfettario di 500 EUR per ogni specie che dev'essere oggetto di un piano di cattura, a concorrenza di 10 specie; il totale, per circa 150 organizzazioni di produttori interessate, è il seguente:

500 x 10 x 150 = 0,75 milioni di EUR (Totale B)

Calcolo del costo totale annuo:

_ numero di navi per la parte 1: 5520

_ numero di navi per la parte 2: 2991

_ numero di navi per la parte 3: 5813

>SPAZIO PER TABELLA>

In seguito, soltanto le organizzazioni di nuova costituzione beneficeranno della misura, il cui costo diventerà quindi trascurabile.

b) Indennità complementare per contratti con l'industria

La misura, proposta per 5 anni, mira a incoraggiare le organizzazioni di produttori a ricorrere maggiormente alla vendita contrattuale, per pianificare meglio la produzione dei loro aderenti in funzione delle esigenze del mercato; essa è complementare a quella di cui alla lettera a), ma il suo uso è facoltativo e l'indennità è accordata a condizione che l'organizzazione di produttori preveda e realizzi vendite contrattuali per almeno il 10% della sua produzione.

Se così fosse, poiché l'indennità è anche in questo caso decrescente in funzione del numero di navi aderenti, secondo lo stesso principio di cui alla lettera a), il costo annuo massimo teorico sarebbe il seguente:

>SPAZIO PER TABELLA>

È tuttavia altamente improbabile che tutte le organizzazioni di produttori soddisfino le condizioni previste. Il costo è conseguentemente stimato al livello degli importi indicati nella scheda "previsioni di spesa dal 2000 al 2006".

2. ELEMENTI DI ANALISI COSTO-EFFICACIA

Uno dei principali obiettivi della riforma dell'OCM è di favorire un migliore equilibrio tra l'offerta e la domanda sul mercato, evitando al tempo stesso la distruzione e lo spreco di una risorsa naturale limitata.

Le nuove misure, la cui applicazione sarà temporanea, mirano pertanto ad aiutare le organizzazioni di produttori a dotarsi delle competenze e degli strumenti necessari all'attuazione di misure preventive di gestione dell'offerta, per evitare al massimo il ricorso ai meccanismi d'intervento.

Nella consapevolezza che è impossibile prevedere un'eliminazione totale degli interventi, soprattutto per le specie stagionali, la riforma mantiene i meccanismi di ritiro, ma privilegiando il riporto, il quale consente di utilizzare sul mercato dei prodotti trasformati i prodotti freschi che non hanno potuto essere smerciati giornalmente.

Il ritiro definitivo deve quindi intervenire soltanto come ultima risorsa; a tale scopo, la relativa indennità è stata ridotta.

Per realizzare l'obiettivo di cui sopra è necessario, per un periodo transitorio, sostenere le organizzazioni di produttori nelle loro azioni preventive, che dovranno conseguire, a partire dall'entrata in vigore della riforma, una forte riduzione dei ritiri definitivi e quindi delle spese dell'OCM a ciò destinate, e soprattutto un miglior uso e una maggiore valorizzazione sul mercato di una risorsa fragile.

OCM prodotti della pesca - previsioni delle spese

Periodo dal 2000 al 2006(1) (in milioni di EUR- importi massimi)

>SPAZIO PER TABELLA>

(1) Le previsioni si basano sull'ipotesi che la riforma dell'OCM entri in vigore il 1 gennaio 2001 e non tengono conto degli aiuti specifici per le regioni ultraperiferiche.

Proposta di REGOLAMENTO (CE) DEL CONSIGLIO relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura

Scheda di valutazione dell'impatto della proposta sulle piccole e medie imprese

1. La proposta rientra nell'ambito della politica comune della pesca, in quanto riforma dell'organizzazione comune di mercato attualmente in vigore per i prodotti della pesca e dell'acquacoltura.

2. Impatto sulle imprese

La proposta riguarda direttamente le imprese di produzione e le organizzazioni di produttori.

Sono interessate anche le imprese che operano sul mercato dei prodotti della pesca, in particolare quelle che si occupano della trasformazione di detti prodotti.

Quasi tutte le imprese interessate rientrano nel settore delle PMI.

La riforma proposta non può esercitare effetti negativi sull'occupazione, sugli investimenti o sulla competitività di tali imprese, in quanto mira ad adeguare meglio i meccanismi alle condizioni del mercato dei prodotti in questione, a incentivare e ad aiutare le organizzazioni di produttori affinché riescano ad adeguare l'offerta alla domanda e, pertanto, a migliorare la regolarità e il livello dei prezzi.

Le misure proposte sul piano tariffario favoriranno quindi la competitività dell'industria di trasformazione a livello internazionale e assicureranno il suo approvvigionamento di materie prime.

La proposta è infine destinata a semplificare e a chiarire i meccanismi per renderli più efficaci, come auspicano le imprese interessate.

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