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Document 51999AC0449
Opinion of the Economic and Social Committee on the 'Proposal for a Council Decision establishing a Community action programme in the field of civil protection'
Parere del Comitato economico e sociale in merito alla «Proposta di decisione del Consiglio che istituisce un programma d'azione comunitario a favore della protezione civile"
Parere del Comitato economico e sociale in merito alla «Proposta di decisione del Consiglio che istituisce un programma d'azione comunitario a favore della protezione civile"
GU C 169 del 16.6.1999, p. 14
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Parere del Comitato economico e sociale in merito alla «Proposta di decisione del Consiglio che istituisce un programma d'azione comunitario a favore della protezione civile"
Gazzetta ufficiale n. C 169 del 16/06/1999 pag. 0014
Parere del Comitato economico e sociale in merito alla "Proposta di decisione del Consiglio che istituisce un programma d'azione comunitario a favore della protezione civile"(1) (1999/C 169/06) Il Consiglio, in data 9 febbraio 1999, ha deciso, conformemente al disposto dell'articolo 235 del Trattato che istituisce la Comunità europea, di consultare il Comitato economico e sociale in merito alla proposta di cui sopra. La Sezione "Agricoltura, sviluppo rurale, ambiente", incaricata di preparare i lavori del Comitato in materia, ha formulato il parere sulla base del rapporto introduttivo della relatrice Eulenburg e dei correlatori Liverani e Wilkinson, in data 9 aprile 1999. Il Comitato economico e sociale ha adottato all'unanimità il 28 aprile 1999, nel corso della 363a sessione plenaria, con 87 voti favorevoli e 3 astensioni, il seguente parere. 1. La proposta della Commissione 1.1. Le misure previste dal Trattato CE all'articolo 3, lettera t) nel campo della protezione civile sono necessarie per via delle grandi calamità naturali (inondazioni, terremoti, frane e incendi di boschi) che colpiscono l'Unione europea. Dal 1985 l'UE ha istituito dei meccanismi operativi che, nel rispetto del principio di sussidiarietà, sono destinati a rafforzare la cooperazione tra tutti gli operatori della protezione civile dell'UE. 1.2. Nel 1998, dopo l'adozione da parte del Consiglio di un programma di azione biennale nel campo della protezione civile (1998/1999), la Commissione ha avviato vari grandi progetti, in stretta collaborazione con le autorità degli Stati membri competenti per la protezione civile. Tali progetti sono intesi a stabilire norme comuni e linee direttrici e a collegare in rete gli esperti dei vari settori. 1.3. Il programma di azione ora proposto dalla Commissione nel settore della protezione civile coprirà il periodo 2000 - 2004 e contribuirà a consolidare e rafforzare i risultati ottenuti grazie ai grandi progetti menzionati più sopra. Esso contribuirà ad avviare altri grandi progetti nei campi della prevenzione, della preparazione, delle tecniche di reazione e riabilitazione contribuendo al proseguimento delle migliori pratiche in vigore (determinazione di norme comuni e di linee irettrici, formazione, progetti pilota, azioni di sostegno, ecc.). La Commissione propone di destinare a tale programma un bilancio annuo di 2 milioni di EUR. 2. Osservazioni di carattere generale 2.1. Introduzione 2.1.1. Indipendentemente dalle cause di una calamità, è evidente che le ripercussioni e pertanto i rischi per la natura e la popolazione assumono dimensioni sempre maggiori, diventando così, a causa della loro complessità, sempre più difficili da valutare e da dominare. 2.1.2. In caso di calamità è possibile reagire in maniera efficace e valida solo se l'intervento è programmato tempestivamente in base ad un'approfondita valutazione del rischio e se vengono opportunamente concordate e studiate disposizioni precise fra le organizzazioni, le istituzioni e le autorità nazionali interessate. 2.1.3. È evidente che le calamità non tengono conto dei confini nazionali. Per poter proteggere efficacemente i cittadini dell'Unione, esposti a tutta una serie di pericoli, e per evitare, o almeno minimizzare, pericoli ambientali di vasta portata, le misure di assistenza non possono essere compromesse da una mancanza di coordinamento o da approcci diversi circa l'impiego di tali misure nei singoli Stati membri. 2.2. Obiettivi del programma d'azione 2.2.1. Il Comitato non può che appoggiare pienamente gli obiettivi del programma elencati al punto 7 della relazione della proposta della Commissione, che sono in sintonia con criteri menzionati all'articolo 3, paragrafo 2. 2.2.2. In un'epoca contraddistinta da una costante riduzione delle risorse appare essenziale avvalersi degli effetti delle sinergie e coinvolgere anche altri organismi ed istituzioni al fine di fornire un'assistenza efficace. Iniziative in questo senso da parte dell'Unione europea meritano di essere appoggiate. 2.3. Misure previste dal programma d'azione 2.3.1. Secondo il Comitato è opportuno tenere conto della ricerca e dello sviluppo tecnologico. 2.3.2. Dal momento che un intervento adeguato, efficace e valido, si basa su un'esauriente e consolidata analisi del rischio, bisognerebbe sollecitare gli Stati membri a promuovere programmi di ricerca che mettano in luce in particolare anche le ripercussioni transnazionali delle calamità nazionali ed i disastri tecnologici. 2.3.3. Per favorire un adeguato sviluppo della protezione civile nell'UE è opportuno effettuare un'esauriente analisi del rischio come punto di partenza per adottare misure adeguate. 2.3.4. Tale sviluppo dovrebbe essere seguito da un gruppo di valutazione esterno composto da esponenti di spicco degli ambienti scientifici, delle autorità nazionali e delle organizzazioni non governative. Il programma d'azione dovrebbe presentare un riferimento esplicito a tale gruppo. 2.3.5. Dal momento che le doti di iniziativa personale dei cittadini contribuiscono in maniera determinante a migliorare la situazione dopo una calamità, l'informazione, l'istruzione e la sensibilizzazione dell'opinione pubblica in tale ambito vengono senz'altro accolte con favore. 2.3.6. Bisognerebbe tuttavia prevedere anche una maggiore integrazione della popolazione in organizzazioni riconosciute al fine di attivare potenzialità che altrimenti rimarrebbero inutilizzate. 2.4. Base giuridica 2.4.1. In materia di protezione civile la base giuridica andrebbe riveduta anche e in particolare in vista di un ampliamento della Comunità, poiché in futuro il riferimento all'articolo 235 del Trattato che istituisce la Comunità europea potrebbe rivelarsi inadeguato. 2.4.2. La realizzazione di una base giuridica valida anche in futuro per le attività comunitarie nell'ambito della protezione civile non può tuttavia comportare un allontanamento dal principio di sussidiarietà, anche se in linea di massima sarebbero opportune linee guida sugli aspetti tecnici e sugli interventi, almeno nei casi di calamità o di protezione transfrontaliera. 2.4.3. La cooperazione a livello comunitario dovrebbe altresì continuare ad appoggiare ed a promuovere i progetti e le disposizioni dei singoli Stati. 2.4.4. In una prospettiva a termine occorre rivedere le attuali basi giuridiche per un programma d'azione in questo ambito e studiare se siano eventualmente necessari complementi normativi. 2.5. Prospettive future 2.5.1. Il Comitato ritiene opportuno, dopo una fase di valutazione, riflettere sulle prospettive future delle attività nel settore della protezione civile. 2.5.2. Al termine del programma d'azione occorre applicare le conoscenze ed esperienze acquisite nel periodo in parola. 3. Sintesi del parere 3.1. L'esperienza degli ultimi anni dimostra chiaramente che anche in Europa le calamità hanno gravi ripercussioni sulla vita dei cittadini. 3.2. Solo in casi estremamente rari si elaborano approfondite analisi del rischio che non possono pertanto essere utilizzate come base di una pianificazione ponderata della prevenzione delle calamità. 3.3. È pertanto opportuno che la ricerca in materia di calamità sia essenzialmente diretta non solo alla prevenzione dei pericoli, bensì anche ad un'analisi interdisciplinare dei rischi. 3.4. Occorre inoltre avvalersi in ogni circostanza degli effetti delle sinergie, ovvero utilizzare per la protezione civile anche altri ambiti e altre misure comunitarie. 3.5. Il soccorso nel caso di calamità inizia sul luogo della catastrofe, pertanto occorre accrescere la capacità di iniziativa personale dei cittadini europei nonché promuovere un'ampia campagna di sensibilizzazione dei singoli individui in materia di protezione civile. 3.6. Occorre altresì promuovere la cooperazione degli Stati membri nell'ambito della protezione civile anche dopo il periodo di applicazione del programma d'azione previsto. Bruxelles, 28 aprile 1999. La Presidente del Comitato economico e sociale Beatrice RANGONI MACHIAVELLI (1) GU C 28 del 3.2.1999, pag. 29.