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Document 51998PC0084(01)

Proposta di direttiva del Consiglio relativa all'estensione della direttiva 97/81/CE del Consiglio, del 15 dicembre 1997, relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo parziale concluso dall'UNICE, dal CEEP e dalla CES, al Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord

/* COM/98/0084 def. - CNS 98/0065 */

GU C 123 del 22.4.1998, p. 13 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

51998PC0084(01)

Proposta di direttiva del Consiglio relativa all'estensione della direttiva 97/81/CE del Consiglio, del 15 dicembre 1997, relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo parziale concluso dall'UNICE, dal CEEP e dalla CES, al Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord /* COM/98/0084 def. - CNS 98/0065 */

Gazzetta ufficiale n. C 123 del 22/04/1998 pag. 0013


Proposta di direttiva del Consiglio relativa all'estensione della direttiva 97/81/CE del Consiglio, del 15 dicembre 1997, relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo parziale concluso dall'Unice, dal CEEP e dalla CES, al Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (98/C 123/08) (Testo rilevante ai fini del SEE) COM(1998) 84 def. - 98/0065(CNS)

(Presentata dalla Commissione il 3 marzo 1998)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 100,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

considerando che il Consiglio, agendo conformemente all'accordo sulla politica sociale allegato al protocollo 14 sulla politica sociale allegato al trattato CE, in particolare al suo articolo 4, paragrafo 2, ha adottato la direttiva 97/81/CE (1); considerando che, di conseguenza, detta direttiva non si applica al Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord;

considerando che il Consiglio europeo tenutosi ad Amsterdam il 16 e 17 giugno 1997 ha preso atto con soddisfazione dell'accordo raggiunto in sede di Conferenza intergovernativa sull'inserimento nel trattato CE dell'accordo sulla politica sociale e ha inoltre notato che occorre individuare uno strumento che permetta di concretare in un atto giuridico la volontà del Regno Unito di accettare le direttive che sono già state adottate nel quadro di tale accordo e che potranno essere adottate prima dell'entrata in vigore del nuovo trattato;

considerando che in sede di Consiglio del 24 luglio 1997 il Consiglio e la Commissione hanno concordato di concretare le conclusioni adottate dal Consiglio europeo di Amsterdam; considerando che essi hanno deciso di applicare la medesima procedura, mutatis mutandis, a future direttive adottate sulla base dell'accordo sulla politica sociale; considerando che la presente direttiva persegue tale scopo estendendo la direttiva 97/81/CE al Regno Unito;

considerando che la non applicabilità della direttiva 97/81/CE al Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord esercita dirette conseguenze sul funzionamento del mercato comune; considerando che l'applicazione dell'accordo quadro allegato a detta direttiva, in particolare del principio di non discriminazione tra i lavoratori a tempo parziale e i lavoratori a tempo pieno, in tutti gli Stati membri favorisce un miglior funzionamento del mercato comune;

considerando che l'adozione della presente direttiva rende la direttiva 97/81/CE applicabile nel Regno Unito; considerando che dalla data di entrata in vigore della presente direttiva l'espressione «Stati membri» della direttiva 97/81/CE va interpretata come comprendente il Regno Unito;

considerando che il Regno Unito deve godere del medesimo periodo di due anni già concesso agli altri Stati membri per attuare le disposizioni necessarie ad ottemperare alla direttiva,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 2, la direttiva 97/81/CE è di applicazione nel Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord.

Articolo 2

È inserito il seguente paragrafo nell'articolo 2 della direttiva 97/81/CE:

«1.a) Per quanto riguarda il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, la data del 20 gennaio 2000 di cui al paragrafo 1 è sostituita da . . . [2 anni dopo l'adozione della presente direttiva].»

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

(1) GU L 14 del 20.1.1998, pag. 9.

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