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Document 51998AP0467

    Risoluzione legislativa recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla posizione della Comunità in seno al Consiglio di associazione in merito alla partecipazione dell'Ungheria ad un programma comunitario nel quadro della politica audiovisiva comunitaria (COM(97)0562 C4-0637/97 97/0311(CNS) )(Procedura di consultazione)

    GU C 98 del 9.4.1999, p. 507 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    51998AP0467

    Risoluzione legislativa recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla posizione della Comunità in seno al Consiglio di associazione in merito alla partecipazione dell'Ungheria ad un programma comunitario nel quadro della politica audiovisiva comunitaria (COM(97)0562 C4-0637/97 97/0311(CNS) )(Procedura di consultazione)

    Gazzetta ufficiale n. C 098 del 09/04/1999 pag. 0507


    A4-0467/98

    Proposta di decisione del Consiglio relativa alla posizione della Comunità in seno al Consiglio di associazione in merito alla partecipazione dell'Ungheria ad un programma comunitario nel quadro della politica audiovisiva comunitaria (COM(97)0562 - C4-0637/97 - 97/0311(CNS))

    La proposta è approvata con le seguenti modifiche:

    (Emendamento 1)

    Sesto considerando

    >Testo originale>

    considerando che l'Ungheria ha ratificato la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla televisione transfrontaliera, che costituisce un elemento importante del processo di allineamento legislativo.

    >Testo dopo la votazione del PE>

    considerando che

    se l'Ungheria ha appena promulgato la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla televisione transfrontaliera, adottando tramite la legge sui mezzi di comunicazione talune disposizioni tese a ravvicinarla agli obblighi sottoscritti all'articolo 9, paragrafo 2 del trattato stipulato con la Comunità europea il 31 dicembre 1993, grandi sono ancora i progressi da compiere per sottoporre tutte le imprese del settore audiovisivo ad una legislazione conforme con le norme europee, elemento fondamentale del processo di allineamento legislativo.

    (Emendamento 2)

    Considerando sesto bis (nuovo)

    >Testo originale>

    >Testo dopo la votazione del PE>

    considerando l'accordo concluso dal Parlamento europeo e dalla Commissione sull'informazione e la presenza di rappresentanti del Parlamento ai lavori dei comitati della Commissione, ripreso nella risoluzione del Parlamento del 24 ottobre 1996 sul progetto di bilancio generale delle Comunità europee per l'esercizio 1997 - Sezione III - Commissione (1).

    >Testo originale>

    >Testo dopo la votazione del PE>

    (1) GU C 347 del 18.11.1996, pag. 125.

    (Emendamento 3)

    Dispositivo, secondo, terzo e quarto comma (nuovi)

    >Testo originale>

    >Testo dopo la votazione del PE>

    L'Ungheria partecipa a qualsiasi azione contestuale al programma Media II, ferma restando:

    >Testo originale>

    >Testo dopo la votazione del PE>

    - l'adozione di uno scadenzario che preveda l'adattamento della legislazione ungherese alle norme europee e consenta l'assunzione dell'«acquis» comunitario in materia audiovisiva, con specifico riferimento ai seguenti settori:

    - definizione dello statuto degli organismi di radiodiffusione;

    - programmazione di opere europee.

    >Testo originale>

    >Testo dopo la votazione del PE>

    Qualora si faccia ricorso ai fondi del bilancio dell'Unione europea, a norma dell'articolo 2 del protocollo aggiuntivo degli accordi tra la Comunità europea e lo Stato terzo interessato (Ungheria) per un complemento finanziario, la Commissione ne informa preventivamente l'autorità di bilancio.

    >Testo originale>

    >Testo dopo la votazione del PE>

    L'importo nonché le modalità di cofinanziamento annuo dell'azione figurano nel commento di bilancio di cui all'allegato IV, parte B, sezione III del bilancio.

    (Emendamento 4)

    Progetto di decisione del Consiglio di associazione CE/Ungheria

    Allegato I, punto 6

    >Testo originale>

    6. Fatte salve le responsabilità della Commissione e della Corte dei conti della Comunità in relazione al monitoraggio e alla valutazione dei programmi ai sensi degli articoli 7 (MEDIA II - Sviluppo e Distribuzione) e 6 (MEDIA II - Formazione), la partecipazione dell'Ungheria al programma è oggetto di monitoraggio continuo e congiunto da parte dell'Ungheria e della Commissione. L'Ungheria sottopone alla Commissione relazioni di monitoraggio e partecipa ad altre attività specifiche indicate a tal fine dalla Commissione.

    >Testo dopo la votazione del PE>

    6. Fatte salve le responsabilità della Commissione e della Corte dei conti della Comunità in relazione al monitoraggio e alla valutazione dei programmi ai sensi degli articoli 7 (MEDIA II - Sviluppo e Distribuzione) e 6 (MEDIA II - Formazione), la partecipazione dell'Ungheria al programma è oggetto di monitoraggio continuo e congiunto da parte dell'Ungheria e della Commissione. L'Ungheria sottopone alla Commissione

    , che ne informa il Parlamento europeo (commissione per la cultura, delegazione alla commissione parlamentare mista UE-Ungheria) e il Consiglio, relazioni di monitoraggio e partecipa ad altre attività specifiche indicate a tal fine dalla Commissione.

    (Emendamento 5)

    Progetto di decisione del Consiglio di associazione CE/Ungheria

    Allegato I, punto 7

    >Testo originale>

    7. Fatte salve le procedure di cui all'articolo 4 (MEDIA II - Formazione) e all'articolo 5 (MEDIA II - Sviluppo e Distribuzione), l'Ungheria è invitata alle riunioni di coordinamento su questioni concernenti l'attuazione della presente decisione, riunioni che precedono quelle periodiche del comitato di gestione del programma. La Commissione tiene informata l'Ungheria sui risultati di tali riunioni periodiche.

    >Testo dopo la votazione del PE>

    7. Fatte salve le procedure di cui all'articolo 4 (MEDIA II - Formazione) e all'articolo 5 (MEDIA II - Sviluppo e Distribuzione), l'Ungheria è invitata alle riunioni di coordinamento su questioni concernenti l'attuazione della presente decisione, riunioni che precedono quelle periodiche del comitato di gestione del programma. La Commissione tiene informata l'Ungheria

    e il Parlamento europeo (commissione per la cultura, delegazione alla commissione parlamentare mista UE-Ungheria) sui risultati di tali riunioni periodiche.

    (Emendamento 7)

    Progetto di decisione del Consiglio di associazione CE/Ungheria

    Allegato I, punto 9

    >Testo originale>

    9. La lingua da utilizzare per la procedura di domanda, i contratti, le relazioni da presentare e altri atti amministrativi richiesti dal programma è una delle lingue ufficiali della Comunità.

    >Testo dopo la votazione del PE>

    9. La lingua da utilizzare per la procedura di domanda, i contratti, le relazioni da presentare e altri atti amministrativi richiesti dal programma è una delle lingue ufficiali della Comunità

    , fatto salvo il ricorso in via eccezionale alla lingua ungherese.

    Risoluzione legislativa recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla posizione della Comunità in seno al Consiglio di associazione in merito alla partecipazione dell'Ungheria ad un programma comunitario nel quadro della politica audiovisiva comunitaria (COM(97)0562 - C4-0637/97 - 97/0311(CNS))(Procedura di consultazione)

    Il Parlamento europeo,

    - vista la proposta della Commissione al Consiglio COM(97)0562 - 97/0311(CNS) ((GU C 368 del 5.12.1997, pag. 14.)),

    - visti gli articoli 127, paragrafo 4 e 130, paragrafo 3 del trattato CE,

    - consultato dal Consiglio a norma dell'articolo 228, paragrafo 3, primo comma, del trattato CE (C4-0637/97),

    - visto l'articolo 58 del suo regolamento,

    - visti la relazione della commissione per la cultura, la gioventù, l'istruzione e i mezzi di informazione nonché il parere della commissione per i bilanci (A4-0467/98),

    1. approva la proposta della Commissione, fatte salve le modifiche ad essa apportate;

    2. invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 189 A, paragrafo 2 del trattato CE;

    3. invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

    4. chiede l'apertura della procedura di concertazione qualora il Consiglio intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

    5. chiede di essere nuovamente consultato qualora il Consiglio intenda apportare modifiche sostanziali alla proposta della Commissione;

    6. incarica il suo Presidente di trasmettere il presente parere al Consiglio e alla Commissione.

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