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Document 51998AP0442

Decisione concernente la posizione comune (CE) n. 53/98 definita dal Consiglio in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 2913/92 per quanto riguarda il regime di transito esterno(C4-0536/98 97/ 0242(COD))(Procedura di codecisione: seconda lettura)

GU C 98 del 9.4.1999, p. 157 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

51998AP0442

Decisione concernente la posizione comune (CE) n. 53/98 definita dal Consiglio in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 2913/92 per quanto riguarda il regime di transito esterno(C4-0536/98 97/ 0242(COD))(Procedura di codecisione: seconda lettura)

Gazzetta ufficiale n. C 098 del 09/04/1999 pag. 0157


A4-0442/98

Decisione concernente la posizione comune (CE) n. 53/98 definita dal Consiglio in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 2913/92 per quanto riguarda il regime di transito esterno(C4-0536/98 - 97/0242(COD))(Procedura di codecisione: seconda lettura)

Il Parlamento europeo,

- vista la posizione comune (CE) n. 53/98 del Consiglio (C4-0536/98 -97/0242(COD)) ((GU C 333 del 30.10.1998, pag. 65.)),

- visto il suo parere in prima lettura ((GU C 167 dell'1.6.1998, pag 99.)) sulla proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(97)0472) ((GU C 337 del 7.11.1997, pag. 52.)),

- vista la proposta modificata della Commissione COM(98)0428 ((GU C 261 del 19.8.1998, pag. 15.)),

- visto l'articolo 189 B, paragrafo 2 del trattato CE,

- visto l'articolo 72 del suo regolamento,

- vista la raccomandazione per la seconda lettura della commissione per i problemi economici e monetari e la politica industriale (A4-0442/98),

1. modifica come segue la posizione comune;

2. invita la Commissione a esprimersi favorevolmente sugli emendamenti del Parlamento nel parere che è chiamata a formulare a norma del'articolo 189 B, paragrafo 2, lettera d) del trattato CE;

3. invita il Consiglio ad approvare tutti gli emendamenti del Parlamento, a modificare di conseguenza la sua posizione comune e ad adottare definitivamente l'atto;

4. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione al Consiglio e alla Commissione.

(Emendamento 1)

Considerando 1 bis (nuovo)

>Testo originale>

>Testo dopo la votazione del PE>

(1 bis) considerando che tutte le decisioni adottate nel quadro della procedura del comitato devono essere trasparenti sia per le amministrazioni doganali che per gli operatori economici;

(Emendamento 2)

Considerando 2

>Testo originale>

(2) considerando che occorre definire come le autorità doganali appurano il regime, in relazione al luogo, al momento e alle condizioni in cui tale regime ha fine, per stabilire più chiaramente la portata e i limiti degli obblighi del titolare del regime di transito esterno e garantire che, in mancanza di elementi che consentano di determinare la fine del regime, permanga la piena responsabilità del titolare;

>Testo dopo la votazione del PE>

(2) considerando che occorre definire come le autorità doganali appurano il regime, in relazione al luogo, al momento e alle condizioni in cui tale regime ha fine, per stabilire più chiaramente la portata e i limiti degli obblighi del titolare del regime di transito esterno e garantire che, in mancanza di elementi che consentano di determinare la fine del regime, permanga la piena responsabilità del titolare;

considerando che, per aumentare la sicurezza e l'efficienza delle procedure di transito, occorre migliorare l'appuramento per mezzo di misure operative e mediante disposizioni di applicazione da determinare secondo la procedura del comitato, assicurando che le autorità doganali appurino il regime nel più breve tempo possibile;

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