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Document 51998AP0352
Legislative resolution embodying Parliament's opinion on the proposal for a Council Directive amending Directive 82/ 714/EEC laying down technical requirements for inland waterway vessels (COM(97)0644 C4-0066/98 97/0335(SYN)) (Cooperation procedure: first reading)
Risoluzione legislativa recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 82/714/CEE che fissa i requisiti tecnici per le navi della navigazione interna (COM(97)0644 C4-0066/98 97/0335(SYN))(Procedura di cooperazione: prima lettura)
Risoluzione legislativa recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 82/714/CEE che fissa i requisiti tecnici per le navi della navigazione interna (COM(97)0644 C4-0066/98 97/0335(SYN))(Procedura di cooperazione: prima lettura)
GU C 341 del 9.11.1998, p. 32
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Risoluzione legislativa recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 82/714/CEE che fissa i requisiti tecnici per le navi della navigazione interna (COM(97)0644 C4-0066/98 97/0335(SYN))(Procedura di cooperazione: prima lettura)
Gazzetta ufficiale n. C 341 del 09/11/1998 pag. 0032
A4-0352/98 Proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 82/714/CEE che fissa i requisiti tecnici per le navi della navigazione interna (COM(97)0644 - C4-0066/98 - 97/0335(SYN)) La proposta è approvata con le seguenti modifiche: (Emendamento 1) Primo considerando >Testo originale> considerando che la direttiva 82/714/CEE del Consiglio, del 4 ottobre 1982, che fissa i requisiti tecnici per le navi della navigazione interna , ha introdotto condizioni armonizzate per il rilascio dei certificati per le navi della navigazione interna in tutti gli Stati membri; che, nell'interesse della sicurezza, tali condizioni devono essere adeguate ai progressi tecnici, tenendo inoltre conto dei cambiamenti avvenuti nella rete navigabile della Comunità; >Testo dopo la votazione del PE> considerando che la direttiva 82/714/CEE del Consiglio, del 4 ottobre 1982, che fissa i requisiti tecnici per le navi della navigazione interna , ha introdotto condizioni armonizzate per il rilascio dei certificati per le navi della navigazione interna in tutti gli Stati membri; che a livello europeo continuano a valere requisiti tecnici diversi per quanto concerne la navigazione interna; che la coesistenza di diverse regolamentazioni internazionali e nazionali ha reso finora più difficili gli sforzi volti ad un riconoscimento reciproco dei certificati di navigazione nazionali senza ulteriori ispezioni per quanto concerne le navi straniere; che inoltre le norme contenute nella direttiva 82/714/CEE in parte non rispondono più agli attuali progressi tecnici; (Emendamento 2) Secondo considerando >Testo originale> considerando che le condizioni e i requisiti tecnici per il rilascio dei certificati di navigazione interna, ai sensi dell'articolo 22 della Convenzione riveduta per la navigazione del Reno, sono stati riveduti a decorrere dal 1° gennaio 1995; che per ragioni di concorrenza e di sicurezza è auspicabile adottare il campo d'applicazione e il contenuto di tali requisiti tecnici per l'intera rete comunitaria; >Testo dopo la votazione del PE> considerando che le disposizioni tecniche contenute negli allegati della direttiva 82/714/CEE riprendono per l'essenziale le disposizioni vigenti per il Reno a norma del regolamento rivisto sul controllo della navigazione del Reno - nella versione adottata nel 1982 dalla Commissione centrale per la navigazione del Reno (CCNR); che le condizioni e i requisiti tecnici per il rilascio dei certificati di navigazione interna, ai sensi dell'articolo 22 della Convenzione riveduta per la navigazione sul Reno, sono stati riveduti, sono ufficialmente conformi agli ultimi progressi della tecnica e sono in vigore dal 1° gennaio 1995; che per ragioni di concorrenza e di sicurezza nonché nell'interesse di un'armonizzazione a livello europeo è auspicabile adottare il campo d'applicazione e il contenuto di tali requisiti tecnici per l'intera rete comunitaria; che al riguardo è necessario tener conto anche delle modifiche della rete navigabile interna della Comunità; (Emendamento 3) Considerando quarto bis (nuovo) >Testo originale> >Testo dopo la votazione del PE> considerando che il Parlamento europeo nella sua risoluzione del 24 ottobre 1979 sulla proposta di direttiva 82/714/CEE (1) deplora che nell'armonizzazione delle norme minime tecniche non fossero comprese le navi passeggeri; che si raccomanda quindi di adeguare opportunamente il campo di applicazione della direttiva, nell'interesse della sicurezza del trasporto delle persone, al campo d'applicazione delle disposizioni del Reno colmando così tale lacuna; - ------------------ (1) GU C 289 del 19.11.1979, pag. 25. (Emendamento 4) ARTICOLO 1, PARAGRAFO 10 Articolo 19, paragrafo 3 bis (nuovo) (direttiva 82/714/CEE) >Testo originale> >Testo dopo la votazione del PE> 3 bis. La Commissione riferisce al Parlamento europeo su base regolare in merito alle modifiche sostanziali apportate agli allegati della direttiva. (Emendamento 5) Articolo 2, paragrafo 1 >Testo originale> 1. Gli Stati membri adottano, anteriormente al 1° luglio 1998, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva e ne informano immediatamente la Commissione. Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 1° luglio 1998. >Testo dopo la votazione del PE> 1. Gli Stati membri adottano, entro un anno dalla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva e ne informano immediatamente la Commissione. Essi applicano tali disposizioni un anno dopo la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. (Emendamento 6) ALLEGATO Allegato II, parte I, capitolo 1, articolo 1.01, punto 19 bis (nuovo) (direttiva 82/714/CEE) >Testo originale> >Testo dopo la votazione del PE> 19 bis. Il termine «navi passeggeri a vela» indica una nave passeggeri costruita e attrezzata con mezzi di propulsione costituiti prevalentemente da vele. (Emendamento 7) ALLEGATO Allegato II, parte II, capitolo 15, Articolo 15.01 bis. (nuovo) (direttiva 82/714/CEE) >Testo originale> >Testo dopo la votazione del PE> Articolo 15.01 bis Navi passeggeri a vela Le disposizioni particolari per le navi passeggeri non si applicano alle navi passeggeri a vela. Per la navi passeggeri a vela saranno fissate, in base alle procedure del comitato, disposizioni particolari appropriate da inserire nell'allegato II. Risoluzione legislativa recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 82/714/CEE che fissa i requisiti tecnici per le navi della navigazione interna (COM(97)0644 - C4-0066/98 - 97/0335(SYN))(Procedura di cooperazione: prima lettura) Il Parlamento europeo, - vista la proposta della Commissione al Consiglio COM(97)0644 - 97/0335(SYN) ((GU C 105 del 6.4.1998, pag. 1.)), - consultato dal Consiglio a norma dell'articolo 189 C del trattato CE e dell'articolo 75, paragrafo 1 del trattato CE (C4-0066/98), - visto l'articolo 58 del suo regolamento, - visti la relazione della commissione per i trasporti e il turismo e il parere della commissione per i problemi economici e monetari e la politica industriale (A4-0352/98), 1. approva la proposta della Commissione, fatte salve le modifiche ad essa apportate; 2. invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 189 A, paragrafo 2 del trattato CE; 3. invita il Consiglio a recepire, nella posizione comune che adotterà a norma dell'articolo 189 C, lettera a) del trattato CE, le modifiche approvate dal Parlamento; 4. incarica il suo Presidente di trasmettere il presente parere al Consiglio e alla Commissione.