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Document 51998AP0041

Risoluzione legislativa recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento (CEE, CEEA) del Consiglio che modifica il regolamento (CEE, CEEA) n. 1552/ 89 del Consiglio recante applicazione della decisione 94/ 728/CE, CEEA relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità (COM(97)0343 C4- 0395/97 C4-0575/97 97/ 0188(CNS))

GU C 80 del 16.3.1998, p. 295 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

51998AP0041

Risoluzione legislativa recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento (CEE, CEEA) del Consiglio che modifica il regolamento (CEE, CEEA) n. 1552/ 89 del Consiglio recante applicazione della decisione 94/ 728/CE, CEEA relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità (COM(97)0343 C4- 0395/97 C4-0575/97 97/ 0188(CNS))

Gazzetta ufficiale n. C 080 del 16/03/1998 pag. 0295


A4-0041/98

Proposta di regolamento (CE, CEEA) del Consiglio che modifica il regolamento (CEE, CEEA) n. 1552/89 del Consiglio recante applicazione della decisione 94/728/CE, CEEA relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità (COM(97)0343 - C4-0395/97 - C4-0575/97 - 97/0188(CNS))

La proposta è approvata con le seguenti modifiche:

(Emendamento 1)

ARTICOLO 1, PUNTO 1

Articolo 2, paragrafo 1 quater (regolamento n. 1552/89)

>Testo originale>

1 quater. Nei casi in cui le autorità amministrative competenti non procedano alla contabilizzazione dell'obbligazione doganale sulla base della regolamentazione doganale, quando il soggetto passivo è noto e l'importo può essere calcolato, sempre che l'importo in causa sia superiore a 2.000 ECU, viene effettuata, ai fini dell'accertamento previsto al paragrafo 1 del presente articolo, un'iscrizione ad hoc nella contabilità di cui all'articolo 6, paragrafo 2, lettera a) con dispensa dalla comunicazione al soggetto passivo.

>Testo dopo la votazione del PE>

1 quater. Nei casi in cui le autorità amministrative competenti non procedano alla contabilizzazione dell'obbligazione doganale sulla base della regolamentazione doganale, quando il soggetto passivo è noto e l'importo

dell'obbligazione può essere liquidato, viene effettuata, ai fini dell'accertamento previsto al paragrafo 1 del presente articolo, un'iscrizione ad hoc nella contabilità di cui all'articolo 6, paragrafo 2, lettera a) con dispensa dalla comunicazione al soggetto passivo qualora

>Testo originale>

>Testo dopo la votazione del PE>

a) le autorità amministrative competenti non procedano alla contabilizzazione dell'obbligazione doganale ai sensi dell'articolo 220, paragrafo 2, lettera b), del regolamento n. 2913/92 del Consiglio, che istituisce un codice doganale comunitario;

>Testo originale>

>Testo dopo la votazione del PE>

b) la comunicazione al debitore non possa più essere effettuata entro il termine previsto all'articolo 221, paragrafo 3, del regolamento di cui alla succitata lettera a) per ragioni imputabili alle autorità doganali.

>Testo originale>

>Testo dopo la votazione del PE>

La scadenza di cui all'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento è stabilita sulla base dell'esercizio nel corso del quale è stata effettuata l'iscrizione ad hoc di cui sopra.

(Emendamento 2)

ARTICOLO 1, PUNTO 2 a)

Articolo 17, paragrafo 2 (regolamento n. 1552/89)

>Testo originale>

2. Gli Stati membri sono dispensati dall'obbligo di mettere a disposizione della Commissione gli importi corrispondenti ai diritti accertati la cui riscossione risultasse impossibile:

>Testo dopo la votazione del PE>

2. Gli Stati membri sono dispensati dall'obbligo di mettere a disposizione della Commissione gli importi corrispondenti ai diritti accertati la cui riscossione risultasse impossibile:

>Testo originale>

a) sia per cause di forza maggiore;

>Testo dopo la votazione del PE>

a)

sia per cause di forza maggiore;

>Testo originale>

b) sia, in casi particolari, per altre ragioni che non sono loro imputabili.

>Testo dopo la votazione del PE>

b)

sia per altre ragioni che non sono loro imputabili.

>Testo originale>

Gli importi non riscossi sono ritirati dalla contabilità separata di cui all'articolo 6, paragrafo 2, lettera b). Vengono ripresi nell'estratto trimestrale di cui al paragrafo 3, lettera b) dello stesso articolo nonché, se del caso, nell'estratto trimestrale di cui al paragrafo 4 di tale articolo:

- non appena la decisione amministrativa constata l'impossibilità della riscossione;

- al più tardi dopo un periodo di cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'importo conformemente all'articolo 2, oppure, in caso di ricorso amministrativo o giudiziario, dalla notifica della decisione definitiva.

>Testo dopo la votazione del PE>

Gli importi

dei diritti accertati sono dichiarati irrecuperabili con decisione motivata dell'autorità amministrativa competente che ne constata l'impossibilità di riscossione. Gli importi dei diritti accertati sono considerati irrecuperabili al più tardi dopo un periodo di cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'importo conformemente all'articolo 2, oppure, in caso di ricorso amministrativo o giudiziario, dalla notifica della decisione definitiva.

Gli importi dichiarati o considerati irrecuperabili sono defalcati dalla contabilità separata di cui all'articolo 6, paragrafo 2, lettera b). Gli importi defalcati figurano nell'allegato all'estratto trimestrale di cui al paragrafo 3, lettera b), dello stesso articolo nonché, se del caso, nell'estratto trimestrale di cui al paragrafo 4 di tale articolo. Tale estratto differenzia gli importi defalcati a seconda che si tratti di importi dichiarati ovvero considerati irrecuperabili.

(Emendamento 3)

ARTICOLO 1, PUNTO 2 b)

Articolo 17, paragrafo 3, primo comma (regolamento n. 1552/89)

>Testo originale>

3. Entro tre mesi dalla decisione amministrativa di cui al paragrafo 2 o dalla scadenza di cui allo stesso paragrafo, secondo comma, secondo trattino, gli Stati membri comunicano alla Commissione gli elementi d'informazione relativi ai casi oggetto di applicazione di detto paragrafo 2, quando l'importo dei diritti accertati supera 50.000 ECU, convertiti in moneta nazionale al tasso del primo giorno feriale del mese di ottobre dell'anno civile trascorso.

>Testo dopo la votazione del PE>

3. Entro tre mesi dalla decisione amministrativa di cui al paragrafo 2 o dalla scadenza di cui allo stesso paragrafo, secondo comma, secondo trattino, gli Stati membri comunicano alla Commissione gli elementi d'informazione relativi ai casi oggetto di applicazione di detto paragrafo 2, quando l'importo dei diritti accertati supera

10.000 ECU, convertiti in moneta nazionale al tasso del primo giorno feriale del mese di ottobre dell'anno civile trascorso.

(Emendamento 4)

ARTICOLO 1, PUNTO 2 c)

Articolo 17, paragrafo 4 (regolamento n. 1552/89)

>Testo originale>

4. Entro un termine di sei mesi dal ricevimento, la comunicazione di cui al paragrafo 3 dà luogo a una decisione della Commissione qualora essa non ritenga soddisfatte le condizioni del paragrafo 2, primo comma. In questo caso, lo Stato membro interessato deve mettere a disposizione della Commissione l'importo corrispondente ai diritti non riscossi al più tardi il primo giorno feriale dopo il 19 del secondo mese successivo a quello nel corso del quale gli è stata notificata la decisione.

>Testo dopo la votazione del PE>

4. Entro un termine di sei mesi dal ricevimento, la comunicazione di cui al paragrafo 3 dà luogo a una decisione della Commissione qualora essa non ritenga soddisfatte le condizioni del paragrafo 2, primo comma. In questo caso, lo Stato membro interessato deve

iscrivere nella contabilità di cui all'articolo 6, paragrafo 2, lettera a), l'importo corrispondente ai diritti non riscossi e metterlo a disposizione della Commissione al più tardi il primo giorno feriale dopo il 19 del secondo mese successivo a quello nel corso del quale gli è stata notificata la decisione.

>Testo originale>

Il silenzio della Commissione per sei mesi vale dispensa per lo Stato membro dal mettere a disposizione gli importi temporaneamente inesigibili.

>Testo dopo la votazione del PE>

Il silenzio della Commissione per sei mesi vale

rifiuto della dispensa per lo Stato membro dal mettere a disposizione gli importi temporaneamente inesigibili.

(Emendamento 5)

ARTICOLO 1, PUNTO 2 d)

Articolo 17, paragrafo 5, ultimo comma (regolamento n. 1552/89)

>Testo originale>

Entro il 30 settembre del medesimo esercizio la Commissione trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione nella quale fa una sintesi delle comunicazioni degli Stati membri a titolo del presente articolo e dell'articolo 6, paragrafo 4.

>Testo dopo la votazione del PE>

Entro il 30 settembre di

ciascun esercizio la Commissione trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione nella quale fa una sintesi delle comunicazioni degli Stati membri a titolo del presente articolo e dell'articolo 6, paragrafo 4.

In deroga a tali disposizioni, la Commissione trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio, entro il 30 settembre 1998, una relazione nella quale fornisce una panoramica delle comunicazioni trasmesse dagli Stati membri nel corso degli ultimi cinque anni a titolo del presente articolo e dell'articolo 6, paragrafo 4.

(Emendamento 6)

ARTICOLO 1, PUNTO 2 d) BIS (nuovo)

Articolo 17, paragrafo 6 (nuovo) (regolamento n. 1552/89)

>Testo originale>

>Testo dopo la votazione del PE>

d) bis. Viene aggiunto il seguente paragrafo 6:

"6. Qualsiasi importo riscosso dopo essere stato defalcato dalla contabilità di cui all'articolo 6, paragrafo 2, lettera b), è iscritto nella contabilità di cui all'articolo 6, paragrafo 2, lettera a), e messo a disposizione della Commissione alle condizioni stabilite dal presente regolamento."

Risoluzione legislativa recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento (CEE, CEEA) del Consiglio che modifica il regolamento (CEE, CEEA) n. 1552/89 del Consiglio recante applicazione della decisione 94/728/CE, CEEA relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità (COM(97)0343 - C4-0395/97 - C4-0575/97 - 97/0188(CNS))(Procedura di consultazione)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Consiglio COM(97)0343 -97/0188(CNS) ((GU C 267 del 3.9.1997, pag. 64.)),

- consultato dal Consiglio a norma dell'articolo 209 del trattato CE (C4-0395/97),

- visto il parere della Corte dei conti (C4-0575/97),

- visto l'articolo 58 del suo regolamento,

- visti la relazione della commissione per il controllo dei bilanci e il parere della commissione per i bilanci (A4-0041/98),

1. approva la proposta della Commissione, fatte salve le modifiche apportatevi;

2. invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 119, secondo comma, del trattato CEEA;

3. invita il Consiglio a informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

4. chiede l'apertura della procedura di concertazione qualora il Consiglio intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

5. chiede di essere nuovamente consultato qualora il Consiglio intenda apportare modifiche sostanziali alla proposta della Commissione;

6. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.

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