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Document 51997PC0528
Proposal for a Council Decision on a joint action establishing a programme of exchanges, training and cooperation for persons responsible for action to combat organised crime (Falcone programme)
Proposta di decisione del Consiglio relativa a un'azione comune, che stabilisce un programma di scambi, di formazione e di cooperazione destinato alle persone responsabili della lotta contro la criminalità organizzata (programma Falcone)
Proposta di decisione del Consiglio relativa a un'azione comune, che stabilisce un programma di scambi, di formazione e di cooperazione destinato alle persone responsabili della lotta contro la criminalità organizzata (programma Falcone)
/* COM/97/0528 def. */
GU C 352 del 20.11.1997, pp. 7–10
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Proposta di decisione del Consiglio relativa a un'azione comune, che stabilisce un programma di scambi, di formazione e di cooperazione destinato alle persone responsabili della lotta contro la criminalità organizzata (programma Falcone) /* COM/97/0528 def. */
Gazzetta ufficiale n. C 352 del 20/11/1997 pag. 0007
Proposta di decisione del Consiglio relativa a un'azione comune, che stabilisce un programma di scambi, di formazione e di cooperazione destinato alle persone responsabili della lotta contro la criminalità organizzata (programma Falcone) (97/C 352/05) COM(97) 528 def. (Presentata dalla Commissione il 21 ottobre 1997) IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo K.3, paragrafo 2, punto 6, nonché l'articolo 8, paragrafo 2, vista la proposta della Commissione, considerando che gli Stati membri considerano questione d'interesse comune la lotta contro la criminalità organizzata, sotto tutte le sue forme; considerando le conclusioni del Consiglio europeo di Amsterdam del giugno 1997, che ha adottato il piano d'azione relativo alla criminalità organizzata (1), redatto dal gruppo di esperti ad alto livello, conclusioni che si riflettono anche nella risoluzione del Consiglio che stabilisce le priorità per la cooperazione nei settori della giustizia e degli affari interni per il periodo 1° luglio 1998-30 giugno 2000; consci della necessità di un approccio coordinato e multidisciplinare verso questa problematica per quanto riguarda la prevenzione e la repressione sia a livello legislativo che operativo; considerando che occorre incentrare il presente programma su azioni che contribuiscano a dare attuazione ed a seguire il piano di azione in materia di criminalità organizzata; considerando che, a tal fine, l'istituzione di una struttura per sostenere misure destinate a facilitare l'attuazione del piano anzidetto - in particolare incontri e scambi multidisciplinari, ricerche e studi, nonché progetti operativi di dimensione europea all'attenzione delle persone responsabili della lotta contro la criminalità organizzata - è atta a intensificare e facilitare la lotta contro il fenomeno in questione, nonché a ridurre, laddove esistano, gli ostacoli che si frappongono a una maggiore cooperazione tra gli Stati membri soprattutto nel settore doganale, giudiziario e di pubblica sicurezza; considerando che questi obiettivi possono essere conseguiti in modo più efficace a livello dell'Unione che non a quello dei singoli Stati membri, sia a motivo delle sinergie che discendono dallo scambio di esperienze specifiche e disponibili negli Stati membri, sia a motivo delle economie attese e degli effetti cumulativi delle azioni progettate; considerando che la presente azione comune lascia impregiudicate le competenze della Comunità e non arreca quindi pregiudizio alle misure comunitarie già prese o che possano essere prese nei settori contemplati dal piano d'azione; considerando tuttavia che gli aspetti repressivi e giudiziari legati ai settori anzidetti potranno essere presi in considerazione nell'ambito del presente piano allorché siano complementari alle azioni comunitarie; che in sede di attuazione del presente piano è quindi necessario conferire al fenomeno della criminalità organizzata un'accezione estensiva che ricomprenda anche il reato economico, la frode, la corruzione e il riciclaggio di denaro; considerando che la presente azione comune non deve sovrapporsi ad altri programmi che ricadono sotto il disposto del titolo VI; che è quindi opportuno adeguare le priorità annuali dei programmi anzidetti onde escluderne in avvenire le azioni che rientrano specificamente nell'ambito del piano d'azione in materia di criminalità organizzata; considerando che la presente azione comune non pregiudica le norme di procedura vigenti in materia di cooperazione doganale, giudiziaria e di pubblica sicurezza; considerando che la presidenza ha consultato il Parlamento europeo conformemente all'articolo K.6 del trattato sull'Unione europea, HA ADOTTATO LA PRESENTE AZIONE COMUNE: Articolo 1 1. È istituito, per il periodo 1997-2001, un programma inteso a promuovere iniziative coordinate (programma Falcone) all'attenzione delle persone responsabili della lotta contro la criminalità organizzata, al fine di poter attuare e seguire con maggiore facilità il piano d'azione in materia di criminalità organizzata. 2. Agli effetti della presente azione comune si intendono per «persone responsabili della lotta contro la criminalità organizzata», le seguenti categorie di persone, purché siano competenti in materia: in forza delle legge nazionale i giudici, i procuratori, i servizi doganali e di pubblica sicurezza, i funzionari pubblici, i servizi pubblici che siano responsabili di questioni tributarie, ovvero della sorveglianza degli istituti finanziari e dei pubblici appalti, nonché della lotta contro le frodi e la corruzione, i rappresentanti degli ambienti professionali che potrebbero essere interessati all'attuazione di alcune raccomandazioni iscritte nel piano d'azione di cui trattasi. 3. Il programma prevede le seguenti categorie di azioni: - formazione; - progetti operativi in fatto di cooperazione nella lotta contro la criminalità organizzata; - programmi di tirocini, organizzazione di incontri e di seminari multidisciplinari; - attività di ricerca, studi specializzati compresi quelli di fattibilità operativa e di valutazione; - circolazione e scambio di informazioni; - qualsiasi altra forma di intervento che possa contribuire all'attuazione del piano d'azione relativo alla criminalità organizzata. 4. Ai fini del finanziamento di azioni a titolo del presente programma è escluso che si possa far ricorso ad altri programmi che rientrino nel titolo VI del trattato sull'UE, ovvero ad altri programmi di finanziamento comunitari, ad eccezione dei programmi comunitari volti specificamente a sostenere gli sforzi dei paesi candidati onde prepararsi all'adesione. Articolo 2 Fatto salvo quanto dispone l'articolo 1, paragrafo 4, possono essere presi in considerazione, per quanto attiene alla formazione, i progetti che perseguano i seguenti obiettivi: - reciproca conoscenza degli aspetti specifici delle discipline e delle normative, nonché delle procedure e delle pratiche attinenti ai vari aspetti della lotta contro la criminalità organizzata e previste dal piano d'azione, sia a livello della prevenzione che a quello della repressione e dell'azione penale; - preparazione di moduli pedagogici per azioni di formazione, di scambi e tirocini, di conferenze e seminari organizzati in applicazione del programma. Articolo 3 Ai fini della cooperazione tra gli Stati membri possono essere prese in considerazione le azioni coordinate - compresi gli aspetti legati alla loro preparazione e alla messa a disposizione temporanea di esperti - che siano organizzate dalle categorie di persone di cui all'articolo 1, paragrafo 2, che interessino progetti operativi cui sia eventualmente associata l'unità «Droghe» Europol (UDE), come inchieste congiunte od operazioni congiunte di sorveglianza al fine di lottare contro le diverse forme di criminalità organizzata. Nel contesto del funzionamento del meccanismo di reciproca valutazione delle disposizioni nazionali pertinenti in materia di lotta contro la criminalità organizzata, meccanismo previsto dal piano d'azione sulla stessa materia, può essere anche preso in considerazione l'invio di specifiche missioni di esperti. Articolo 4 Possono essere prese in considerazione, per quanto attiene ai progetti di tirocini, scambi, incontri e seminari, i progetti che perseguano i seguenti obiettivi: - l'organizzazione di visite e di tirocini di durata limitata presso enti pubblici ai quali siano state conferite responsabilità particolari, in fatto di lotta contro la criminalità organizzata; - l'organizzazione e lo svolgimento di seminari su specifici aspetti inerenti alla criminalità organizzata. Articolo 5 Possono essere presi in considerazione per quanto attiene agli studi di fattibilità e alle ricerche i progetti che perseguano i seguenti obiettivi: - la definizione di norme e di metodologie comuni al fine di facilitare l'individuazione del fenomeno e la raccolta di dati; - la realizzazione di ricerche scientifiche, tecniche o comparative su aspetti specifici della lotta contro la criminalità organizzata, ovvero sul coordinamento di ricerche in materia; - la comparazione e la valutazione degli strumenti direttamente o indirettamente applicabili alla lotta contro la criminalità organizzata (prevenzione, repressione, rinvio a giudizio) al fine di stabilire quali politiche comuni possano essere definite ai fini della lotta contro la criminalità organizzata ovvero quali misure l'Unione potrebbe attuare in quanto obiettivi a lungo termine in fatto di ravvicinamento e di armonizzazione; - la comparazione e la valutazione delle pratiche che contro la criminalità organizzata sono seguite dai servizi operativi (polizie, dogane, magistrati) al fine di individuare i mezzi più idonei per migliorare ed eventualmente ravvicinare i metodi in questione. Articolo 6 Possono essere presi in considerazione, per quanto attiene alla circolazione di informazioni, i progetti che perseguano gli obiettivi seguenti: - contributo alla predisposizione di reti incentrate su punti di contatto al fine di agevolare lo scambio di informazioni e le procedure di cooperazione tra i servizi interessati (sistema di raccolta e di analisi di dati; servizi giudiziari e repressivi; équipe integrate multidisciplinari); - gli aiuti allo sviluppo di banche di dati o di reti telematiche di documentazione che raccolgono le legislazioni e la giurisprudenza in materia di lotta contro la criminalità organizzata facilitando così l'attività delle persone responsabili di cui all'articolo 1, paragrafo 2; - diffusione di informazioni sulle azioni di cui agli articoli 2, 4 e 5 e, ove necessario, sulle azioni di cui all'articolo 3. Articolo 7 1. Per poter beneficiare del finanziamento comunitario i progetti devono presentare un interesse per l'Unione europea e coinvolgere almeno due Stati membri. 2. I responsabili dei progetti possono essere enti pubblici o privati, ivi compresi in particolare gli istituti di ricerca. 3. I progetti da finanziare formano oggetto di una selezione che tiene in particolare conto dei seguenti criteri: - la compatibilità degli argomenti trattati coi lavori già intrapresi o previsti nell'ambito delle priorità multiannuali stabilite dal Consiglio in fatto di cooperazione nei settori della giustizia e degli affari interni; - il contributo all'elaborazione o all'attuazione di strumenti già adottati o da adottare in forza del titolo VI; - la complementarità tra i vari progetti; - il numero e la natura dei servizi o delle categorie di persone cui sono destinati; - la qualità dell'istituzione responsabile; - il grado di preparazione dei partecipanti; - la possibilità di basarsi sui risultati ottenuti per rafforzare la cooperazione tra gli Stati membri. 4. Ai progetti possono prendere parte responsabili di Stati candidati all'adesione affinché possano prepararsi all'adesione stessa e familiarizzarsi con l'«acquis» dell'Unione, ovvero responsabili di altri paesi terzi, qualora ciò risulti utile alla finalità dei progetti. Articolo 8 Le decisioni di finanziamento e i contratti che ne derivano prevedono in particolare il monitoraggio e il controllo finanziario da parte della Commissione, nonché verifiche ad opera della Corte dei conti. Articolo 9 1. Sono finanziabili tutte le spese direttamente imputabili all'attuazione dell'azione che siano state impegnate lungo un determinato periodo contrattualmente stabilito. 2. Il contributo finanziario a carico del bilancio comunitario non potrà essere superiore all'80 % del costo del progetto. 3. Le spese per traduzione e interpretazione, per prestazioni informatiche, per materiale durevole o per beni di consumo saranno prese in considerazione soltanto ove rappresentino un sostegno necessario all'attuazione del progetto, e possono essere finanziate soltanto sino al massimo del 50 % della sovvenzione, ovvero dell'80 % ove ciò sia indispensabile tenuto conto della natura del progetto. 4. Le spese relative ai locali, alle attrezzature collettive, alla retribuzione dei funzionari dello Stato e degli enti pubblici potranno essere prese in considerazione soltanto se e in quanto corrispondano a incarichi e a compiti non ricollegabili a compiti o funzioni nazionali, ma siano specificamente connessi all'attuazione del progetto. Articolo 10 1. La Commissione è responsabile dell'esecuzione delle azioni previste dalla presente azione comune e ne stabilisce le modalità di applicazione, in particolare quelle relative ai criteri di finanziabilità delle spese. 2. Ogni anno la Commissione predispone, con l'ausilio di esperti provenienti dagli ambienti interessati, il progetto di programma annuale relativamente all'attuazione della presente azione comune con riferimento ai temi prioritari e alla ripartizione degli stanziamenti disponibili fra i vari settori di intervento. 3. La Commissione procede annualmente alla valutazione delle azioni condotte per dare esecuzione al programma dell'anno precedente. Articolo 11 1. La Commissione è assistita da un comitato composto da un rappresentante di ciascuno Stato membro e presieduto da un rappresentante della Commissione stessa. 2. La Commissione sottopone al comitato il progetto di programma annuale di cui all'articolo 10, paragrafo 2, nonché proposte in merito alle modalità di applicazione e alla valutazione delle azioni. Il comitato, deliberando all'unanimità, esprime il proprio parere entro il termine di due mesi, il quale potrà essere ridotto dal presidente per motivi di urgenza. Il presidente non partecipa al voto. In mancanza di parere favorevole entro il termine previsto, la Commissione ritira la propria proposta o presenta una proposta al Consiglio che si pronuncia all'unanimità entro il termine di due mesi. Articolo 12 1. I progetti in ordine ai quali è richiesto il finanziamento sono sottoposti all'esame della Commissione entro un termine che sarà stabilito dal programma annuale di cui all'articolo 10, paragrafo 2. 2. Nella fase di istruzione dei progetti la Commissione è assistita dagli esperti di cui all'articolo 10, paragrafo 2. 3. Per i finanziamenti inferiori ai 50 000 ECU, il rappresentante della Commissione sottopone il progetto al comitato di cui all'articolo 11, paragrafo 1. Il comitato, stabilendo alla maggioranza prevista all'articolo K.4, paragrafo 3, secondo comma del trattato, formula il proprio parere entro un termine che il presidente può stabilire in funzione dell'urgenza. Il presidente non partecipa al voto. Il parere è iscritto a verbale; inoltre ciascuno Stato membro ha il diritto di chiedere che la sua posizione sia fatta constare nel verbale stesso. La Commissione tiene in massima considerazione il parere formulato dal comitato e l'informa in ordine al modo in cui ha tenuto conto del suo parere. 4. Quanto ai finanziamenti di importo superiore ai 50 000 ECU, la Commissione sottopone al comitato di cui all'articolo 11, paragrafo 1, l'elenco dei progetti ad essa trasmessi nell'ambito del programma annuale. Essa precisa i progetti selezionati motivandone la scelta. Sui vari progetti il comitato esprime il proprio parere entro il termine di due mesi, deliberando alla maggioranza di cui all'articolo K.4, paragrafo 3, secondo comma del trattato. Il presidente non partecipa ai voti. In assenza di parere favorevole entro il termine previsto, la Commissione può ritirare il progetto in questione oppure sottoporlo, con l'eventuale parere del comitato, al Consiglio, che si pronuncia entro due mesi, deliberando alla maggioranza di cui all'articolo K.4, paragrafo 3, secondo comma del trattato. Articolo 13 1. Le azioni previste dal programma e finanziate sul bilancio generale delle Comunità europee sono gestite dalla Commissione conformemente al regolamento finanziario del 21 dicembre 1977, applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (2). 2. Nel presentare le proposte di finanziamento di cui all'articolo 12, nonché le valutazioni di cui all'articolo 10, la Commissione tiene conto dei principi di buona gestione finanziaria e, in particolare, dei principi di economia e di rapporto costo/efficienza di cui all'articolo 2 del regolamento finanziario. Articolo 14 1. La Commissione è incaricata di provvedere alla valutazione del programma facendo appello ad esperti neutrali, esterni al programma. 2. La Commissione prepara annualmente un rapporto ricapitolativo sulle azioni avviate e sulla valutazione effettuata, che avrà cura di trasmettere al Parlamento europeo ed al Consiglio entro e non oltre la fine dell'anno nel corso del quale è stato portato a termine l'insieme delle azioni nell'ambito di questa prima fase. Articolo 15 La presente azione comune entra in vigore il giorno in cui è stata adottata. Essa è applicabile per un periodo di cinque anni, al termine del quale potrà essere prorogata. Essa è pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. (1) GU C 251 del 15. 8. 1997. (2) GU L 356 del 31. 12. 1977, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE, Euratom, CECA) n. 2335/95 (GU L 240 del 7. 10. 1995, pag. 12).