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Document 51997PC0358

Proposta di direttiva del Consiglio relativa ai veicoli fuori uso

/* COM/97/0358 def. - SYN 97/0194 */

GU C 337 del 7.11.1997, pp. 3–8 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

51997PC0358

Proposta di direttiva del Consiglio relativa ai veicoli fuori uso /* COM/97/0358 def. - SYN 97/0194 */

Gazzetta ufficiale n. C 337 del 07/11/1997 pag. 0003


Proposta di direttiva del Consiglio relativa ai veicoli fuori uso (97/C 337/02) (Testo rilevante ai fini del SEE) COM(97) 358 def. - 97/0194(SYN)

(Presentata dalla Commissione il 9 luglio 1997)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 130 S, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 189 C del trattato, in cooperazione con il Parlamento europeo,

considerando che è necessario armonizzare i diversi provvedimenti nazionali relativi ai veicoli fuori uso in primo luogo per prevenire l'impatto di questi veicoli sull'ambiente, contribuendo così alla protezione, alla conservazione e al miglioramento della qualità dell'ambiente nonché alla conservazione dell'energia, e in secondo luogo per assicurare il funzionamento del mercato interno ed evitare restrizioni della concorrenza nella Comunità;

considerando che, conformemente al principio di sussidiarietà, è necessario un contesto giuridico comunitario che garantisca la coerenza degli approcci nazionali per il conseguimento dei citati obiettivi, con particolare riguardo alla progettazione dei veicoli in vista del loro riciclaggio e recupero, all'armonizzazione dei requisiti relativi agli impianti di raccolta e di trattamento ed al conseguimento di obiettivi di reimpiego, riciclaggio e recupero;

considerando che, in virtù dei principi della precauzione e dell'azione preventiva e conformemente alla strategia comunitaria di gestione dei rifiuti, occorre evitare quanto più possibile la generazione di rifiuti;

considerando che, in virtù di altri principi fondamentali, i rifiuti devono essere riutilizzati, recuperati e, di preferenza, riciclati;

considerando che, in virtù del principio «chi inquina paga» e del principio della responsabilità del produttore, la responsabilità della raccolta e del recupero dei veicoli fuori uso non deve più ricadere sulle amministrazioni pubbliche bensì sugli operatori economici;

considerando che la presente direttiva si applica ai veicoli, ai veicoli fuori uso ed ai loro componenti e materiali, ferme restando le vigenti norme di sicurezza e le norme sul controllo delle emissioni atmosferiche e sonore;

considerando che, ai fini della presente direttiva, per alcune definizioni si deve far riferimento ad altre direttive e cioè alla direttiva 67/548/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1967, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose (1), modificata da ultimo dalla direttiva 96/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (2), alla direttiva 70/156/CEE del Consiglio, del 6 febbraio 1970, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi (3), modificata da ultimo dalla direttiva 97/27/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (4), e alla direttiva 75/442/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1975, relativa ai rifiuti (5), modificata da ultimo dalla decisione 96/350/CE della Commissione (6);

considerando che è importante attuare la prevenzione fin dalla fase di concezione dei veicoli, in particolare riducendo e controllando le sostanze pericolose presenti nei veicoli, al fine di prevenirne il rilascio nell'ambiente, facilitare il riciclaggio ed evitare il successivo smaltimento di rifiuti pericolosi;

considerando che le prescrizioni di smontaggio, reimpiego e riciclaggio dei veicoli fuori uso devono entrare a far parte della progettazione e produzione dei veicoli nuovi;

considerando che lo sviluppo del mercato dei materiali riciclati deve essere incoraggiato;

considerando che taluni metalli pesanti non devono essere presenti nei residui della frantumazione e non devono essere inceneriti né smaltiti in discarica;

considerando che il PVC è un materiale normalmente presente nei veicoli fuori uso; che la Commissione esaminerà i dati relativi agli aspetti ambientali della presenza di PVC nei flussi di rifiuti; che, sulla base di tali dati, la Commissione riesaminerà la sua strategia sui flussi di rifiuti contenenti PVC e, laddove lo impongano motivi di ordine ambientale o sanitario, presenterà le opportune proposte per affrontare gli eventuali problemi in questo settore;

considerando che, al fine di garantire che i veicoli fuori uso siano smaltiti senza pericolo per l'ambiente, devono essere istituiti opportuni sistemi di raccolta;

considerando che deve essere istituito un certificato di rottamazione, che costituisca il requisito preliminare per la cancellazione del veicolo dal registro automobilistico;

considerando che gli operatori addetti alla raccolta e al trattamento devono poter operare solo se in possesso di autorizzazione;

considerando che i costi derivanti dal valore negativo del mercato dei veicoli fuori uso non devono ricadere sull'ultimo proprietario o detentore del veicolo; che i produttori devono essere incentivati ad aumentare la percentuale di materiali riciclabili e recuperabili presenti nei loro veicoli onde evitare che, una volta fuori uso, essi abbiano un valore di mercato negativo; che il normale funzionamento del mercato non deve essere ostacolato;

considerando che è importante fissare i requisiti relativi alle operazioni di trattamento, onde prevenire un impatto negativo sull'ambiente ed evitare che si creino distorsioni del commercio e della concorrenza;

considerando che per ottenere risultati a breve termine, e offrire nel contempo agli operatori, ai consumatori ed alle pubbliche amministrazioni prospettive a lungo termine, devono essere fissati obiettivi quantificati di reimpiego, riciclaggio e recupero per gli operatori economici;

considerando che i produttori devono far sì che i veicoli siano progettati e fabbricati in modo da poter conseguire gli obiettivi quantificati di reimpiego, riciclaggio e recupero; che a tal fine la Commissione presenterà opportune proposte nel contesto di tutte le direttive relative all'omologazione europea dei veicoli e promuoverà l'elaborazione di norme europee;

considerando che gli Stati membri devono garantire che, nell'applicare la presente direttiva, siano salvaguardate le normali condizioni concorrenziali, soprattutto per quanto riguarda l'accesso delle piccole e medie imprese al mercato della raccolta, dello smontaggio, del trattamento e del riciclaggio;

considerando che, al fine di facilitare lo smontaggio ed il riciclaggio dei veicoli fuori uso, i costruttori devono fornire agli impianti di trattamento appositi manuali; che i costruttori dei veicoli ed i produttori dei materiali devono utilizzare una codicazione comune dei componenti e dei materiali; che, a questo fine, deve essere promossa, ove necessario, l'elaborazione di norme europee;

considerando che sono necessari dati sui veicoli fuori uso a livello comunitario al fine di controllare l'attuazione degli obiettivi della presente direttiva;

considerando che i consumatori devono essere adeguatamente informati onde poter adattare i propri schemi comportamentali;

considerando che la presente direttiva deve essere applicata in modo non discriminatorio, secondo le regole del commercio internazionale;

considerando che la Commissione deve assicurare, secondo una procedura di comitato, l'adeguamento al progresso scientifico e tecnico dei requisiti relativi agli impianti di trattamento e l'adozione di norme armonizzate per quanto riguarda il certificato di rottamazione ed i formulari per le basi di dati,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1 Finalità

La presente direttiva istituisce misure volte, in via prioritaria, alla prevenzione della produzione di rifiuti provenienti dai veicoli nonché al reimpiego, al riciclaggio e ad altre forme di recupero dei veicoli e dei loro componenti, in modo da ridurre il volume dei rifiuti da smaltire e migliorare il funzionamento degli impianti di trattamento dal punto di vista ambientale.

Articolo 2 Definizioni

Ai fini della presente direttiva, valgono le seguenti definizioni:

1) «veicolo», i veicoli appartenenti alle categorie M1 e N1 di cui all'allegato II, parte A della direttiva 70/156/CEE e i veicoli a motore a due o tre ruote;

2) «veicolo fuori uso», un veicolo che costituisce un rifiuto ai sensi dell'articolo 1, lettera a) della direttiva 75/442/CEE;

3) «produttore», il costruttore o l'importatore ufficiale del veicolo in uno Stato membro;

4) «prevenzione», i provvedimenti volti a ridurre la quantità e la nocività per l'ambiente dei veicoli fuori uso e dei materiali e delle sostanze che li compongono;

5) «trattamento», le attività eseguite dopo la consegna del veicolo fuori uso ad un impianto di depurazione, smontaggio, tranciatura, frantumazione, recupero o smaltimento dei rottami frantumati, nonché tutte le altre operazioni eseguite ai fini del recupero e dello smaltimento del veicolo fuori uso e dei suoi componenti;

6) «reimpiego», le operazioni in virtù delle quali i componenti di un veicolo fuori uso sono utilizzati allo stesso scopo per cui erano stati originariamente concepiti;

7) «riciclaggio», la trasformazione, mediante un processo di produzione, dei materiali di rifiuto in materiali da riutilizzare per gli scopi originari o per altri scopi, fuorché come combustibili o altra fonte di energia;

8) «recupero», le pertinenti operazioni di cui all'allegato II B della direttiva 75/442/CEE;

9) «smaltimento», le pertinenti operazioni di cui all'allegato II A della direttiva 75/442/CEE;

10) «operatori economici», i produttori di materiali e veicoli, i distributori, i demolitori, le imprese di frantumazione, recupero e riciclaggio;

11) «sostanza pericolosa», le sostanze considerate pericolose ai sensi della direttiva 67/548/CEE;

12) «frantumatore», un dispositivo impiegato per ridurre in pezzi e in frammenti i veicoli fuori uso.

Articolo 3 Campo d'applicazione

1. La presente direttiva si applica ai veicoli, ai veicoli fuori uso e ai relativi componenti e materiali.

2. La presente direttiva si applica ferma restando la vigente legislazione comunitaria e la pertinente legislazione nazionale, in particolare in materia di norme di sicurezza e di controllo delle emissioni atmosferiche e sonore.

3. Ai veicoli a motore a due o tre ruote ed ai veicoli per usi speciali di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), secondo trattino della direttiva 70/156/CEE non si applica il disposto degli articoli 4 e 7 della presente direttiva.

Articolo 4 Prevenzione

1. Gli Stati membri provvedono all'attuazione di misure di prevenzione ed essi incentivano in particolare quanto segue:

a) che i costruttori di veicoli, in collaborazione con i costruttori di materiali ed equipaggiamenti, limitino quanto più possibile l'uso delle sostanze pericolose nella costruzione dei veicoli e le riducano quanto più possibile sin dalla fase di progettazione, segnatamente per prevenirne il rilascio nell'ambiente, facilitare il riciclaggio ed evitare lo smaltimento di rifiuti pericolosi;

b) che in fase di progettazione e produzione dei veicoli nuovi si tenga nel debito conto e si faciliti lo smontaggio, il reimpiego, il recupero e soprattutto il riciclaggio dei veicoli fuori uso e dei loro componenti e materiali;

c) che i costruttori di veicoli, in collaborazione con i produttori di materiali ed equipaggiamenti, riutilizzino una crescente percentuale di materiale riciclato nei veicoli e in altri prodotti, onde sviluppare il mercato dei materiali riciclati.

2. Gli Stati membri provvedono affinché il piombo, il mercurio, il cadmio ed il cromo esavalente contenuti nei veicoli immessi in commercio dopo il 1° gennaio 2003 non siano frantumati negli appositi impianti, né smaltiti in discarica, in impianti di incenerimento o di coincenerimento dei rifiuti, con o senza recupero di energia.

La disposizione del primo comma non si applica al piombo utilizzato per la saldatura dei circuiti stampati.

Articolo 5 Raccolta

1. Gli Stati membri prendono i provvedimenti necessari affinché gli operatori economici istituiscano sistemi di raccolta dei veicoli fuori uso. Essi assicurano che i centri di raccolta siano allestiti e distribuiti razionalmente sul territorio nazionale.

2. Gli Stati membri prendono i provvedimenti necessari affinché a partire dal 1° gennaio 2000 tutti i veicoli fuori uso siano consegnati ad impianti di trattamento autorizzati.

3. Gli Stati membri istituiscono un sistema che renda necessario un certificato di rottamazione per la cancellazione del veicolo dal registro automobilistico. Il certificato viene rilasciato al proprietario o detentore del veicolo quando il veicolo fuori uso è consegnato ad un impianto di trattamento. Solo gli impianti di trattamento in possesso di autorizzazione in conformità dell'articolo 6 possono rilasciare il certificato di rottamazione.

È ammessa una cancellazione temporanea del veicolo dal registro automobilistico senza rilascio del certificato.

4. Gli Stati membri prendono i provvedimenti necessari affinché le spese eventualmente sostenute dall'ultimo proprietario o detentore del veicolo all'atto della sua consegna ad un impianto di trattamento autorizzato conformemente al paragrafo 3, a causa del valore negativo di mercato del veicolo stesso, siano rimborsate dal concessionario per conto del produttore, salvo che il concessionario decida di ritirare gratuitamente il veicolo fuori uso.

La Commissione controlla regolarmente l'applicazione del disposto del primo comma per evitare distorsioni del mercato e, se necessario, propone al Consiglio una modificazione del medesimo.

5. Gli Stati membri prendono i provvedimenti necessari affinché le autorità competenti riconoscano reciprocamente ed accettino i certificati di rottamazione emessi in altri Stati membri conformemente al paragrafo 3. A tal fine la Commissione determina, entro il 30 giugno 1999, i requisiti minimi per il certificato di rottamazione.

Articolo 6 Trattamento

1. Gli Stati membri prendono i provvedimenti necessari ai fini del deposito anche temporaneo e del trattamento dei veicoli fuori uso nel rispetto delle condizioni generali di cui all'articolo 4 della direttiva 75/442/CEE ed in conformità delle prescrizioni tecniche di cui all'allegato della presente direttiva, fatte salve le norme nazionali sulla salute e sull'ambiente.

2. Gli Stati membri prendono i provvedimenti necessari affinché gli stabilimenti o le imprese che eseguono le operazioni di trattamento siano in possesso di un'autorizzazione rilasciata dalle autorità competenti, conformemente agli articoli 9 e 10 della direttiva 75/442/CEE. L'esenzione dall'autorizzazione prevista all'articolo 11, paragrafo 1 della direttiva 75/442/CEE non si applica alle operazioni riguardanti i veicoli fuori uso di cui alla presente direttiva.

3. Gli Stati membri prendono i provvedimenti necessari affinché gli stabilimenti o le imprese che eseguono le operazioni di trattamento soddisfino almeno i seguenti obblighi:

a) prima del trattamento, procedano al disassemblaggio dei veicoli fuori uso (rimozione di tutti i liquidi e fluidi, pneumatici, accumulatori, impianti di condizionamento, airbag, catalizzatori ed altri componenti e materiali pericolosi) o ad altre operazioni equivalenti volte a ridurre gli eventuali effetti nocivi sull'ambiente; anche i componenti contenenti piombo, mercurio, cadmio e cromo esavalente dei veicoli immessi in commercio dopo il 1° gennaio 2003 devono essere rimossi prima di procedere ad ulteriori trattamenti;

b) rimuovano o trattino materiali e componenti in modo selettivo, così da non dover classificare i residui della frantumazione come rifiuti pericolosi;

c) eseguano le operazioni di disassemblaggio e deposito in modo da non compromettere le possibilità di riutilizzare e riciclare i componenti dei veicoli.

4. Gli Stati membri prendono i provvedimenti necessari affinché l'autorizzazione di cui al paragrafo 2 includa tutte le condizioni necessarie all'osservanza dei paragrafi 1, 2 e 3.

Articolo 7 Reimpiego e recupero

1. Gli Stati membri prendono i provvedimenti necessari affinché i componenti adatti siano riutilizzati, quelli non riutilizzabili siano recuperati e sia data priorità al riciclaggio, ove sostenibile dal punto di vista ambientale, salve restando le norme di sicurezza.

2. Gli Stati membri prendono i provvedimenti necessari affinché siano conseguiti dagli operatori economici i seguenti obiettivi:

a) entro il 1° gennaio 2005, per tutti i veicoli fuori uso, la percentuale di reimpiego e recupero sia dell'85 % del peso del veicolo; entro la stessa data, la percentuale di reimpiego e riciclaggio sia almeno dell'80 % del peso del veicolo;

b) entro il 1° gennaio 2015 per tutti i veicoli fuori uso la percentuale di reimpiego e recupero sia almeno del 95 % del peso del veicolo; entro la stessa data, la percentuale di reimpiego e riciclaggio sia almeno dell'85 % del peso del veicolo.

3. Per gli anni successivi al 2015 gli obiettivi di reimpiego e recupero e di reimpiego e riciclaggio saranno definiti dal Consiglio su proposta della Commissione.

4. Tenuto conto che spetta ai produttori garantire che i veicoli siano progettati e costruiti in modo da permettere agli operatori economici di raggiungere le percentuali di reimpiego, riciclaggio e recupero prescritte dalla presente direttiva, il Consiglio modificherà, su proposta della Commissione, la direttiva 70/156/CEE in modo che i veicoli omologati in forza della medesima e immessi sul mercato dopo il 1° gennaio 2005 siano riutilizzabili e riciclabili per almeno l'85 % del loro peso e riutilizzabili e recuperabili per almeno il 95 % del loro peso. A tal fine la Commissione promuove, ove opportuno, l'elaborazione di norme europee relative allo smontaggio, al recupero e al riciclaggio dei veicoli.

Articolo 8 Codificazione e manuali di smontaggio

1. Gli Stati membri prendono i provvedimenti necessari affinché entro il 31 dicembre 1999 i costruttori, in collaborazione con i produttori di materiali ed equipaggiamenti, utilizzino una codificazione comune dei materiali e dei componenti, al fine precipuo di facilitare l'identificazione dei materiali e dei componenti adattati ad essere riutilizzati e recuperati.

2. La Commissione promuove, ove opportuno, l'elaborazione di norme europee relative all'identificazione e codificazione dei materiali e dei componenti di cui al paragrafo 1.

3. Gli Stati membri prendono i provvedimenti necessari affinché entro il 31 dicembre 1999 i produttori forniscano agli impianti di trattamento, ove siano utili per ottemperare al disposto della presente direttiva, manuali di smontaggio del veicolo che permettano di individuare i diversi materiali e componenti e l'ubicazione delle sostanze pericolose.

Articolo 9 Informazioni

1. Gli Stati membri prendono i provvedimenti necessari affinché siano costituite basi di dati sui veicoli fuori uso e sul loro trattamento onde permettere agli Stati membri ed alla Commissione di controllare l'attuazione degli scopi della presente direttiva.

I dati vengono forniti sulla scorta di appositi formulari, da adottare entro il 30 giugno 1999. I dati sono comunicati nelle relazioni nazionali di cui all'articolo 10 ed aggiornati nelle relazioni successive.

2. Gli Stati membri prevedono che i produttori pubblichino informazioni sul tasso di reimpiego, riciclaggio e recupero raggiunto l'anno precedente per i loro veicoli e componenti. Le informazioni sono verificate dagli Stati membri e messe a disposizione dei potenziali acquirenti dei veicoli.

Articolo 10 Obbligo di relazione

Gli Stati membri presentano alla Commissione una relazione sull'applicazione della presente direttiva conformemente all'articolo 5 della direttiva 91/692/CEE del Consiglio (7).

La prima relazione copre il periodo 1999-2001.

Articolo 11 Attuazione

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva prima del 31 marzo 1999. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate da un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione le disposizioni di diritto interno da essi adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.

Articolo 12 Procedura del comitato

La Commissione, assistita dal comitato istituito dall'articolo 18 della direttiva 75/442/CEE e secondo la procedura di cui al medesimo articolo:

a) adotta le modificazioni necessarie per adeguare l'allegato della presente direttiva al progresso scientifico e tecnico;

b) adotta i requisiti minimi relativi al certificato di rottamazione di cui all'articolo 5, paragrafo 5;

c) adotta i formulari relativi alle basi di dati di cui all'articolo 9.

Articolo 13 Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

L'articolo 5, paragrafo 4 si applica tuttavia a decorrere dal 1° gennaio 2003.

Articolo 14 Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

(1) GU 196 del 16. 8. 1967, pag. 1.

(2) GU L 236 del 18. 9. 1996, pag. 35.

(3) GU L 42 del 23. 2. 1970, pag. 1.

(4) GU L 233 del 25. 8. 1997, pag. 1.

(5) GU L 194 del 25. 7. 1975, pag. 39.

(6) GU L 135 del 6. 6. 1996, pag. 32.

(7) GU L 377 del 31. 12. 1991, pag. 48.

ALLEGATO

Prescrizioni tecniche di cui all'articolo 6, paragrafo 1

1. Siti di deposito (anche temporaneo) dei veicoli fuori uso prima del trattamento:

- area adeguata, dotata di superficie impermeabile e di sistemi di raccolta dello spillaggio, vasche di decantazione e sgrassaggio;

- attrezzature per il trattamento idrico e delle acque piovane conformemente alle vigenti norme sanitarie ed ambientali.

2. Siti di trattamento:

- area adeguata, dotata di superficie impermeabile e di sistemi di raccolta dello spillaggio, vasche di decantazione e sgrassaggio;

- adeguato deposito dei pezzi smontati e stoccaggio impermeabile dei pezzi contaminati da oli;

- deposito degli accumulatori in appositi contenitori (la neutralizzazione elettrolitica può essere effettuata o meno sul posto), dei filtri dell'olio e dei condensatori contenenti policlorobifenili o policlorotrifenili;

- deposito in appositi serbatoi dei liquidi e dei fluidi provenienti dai veicoli fuori uso: carburante, olio motore, olio del cambio, olio della trasmissione, olio idraulico, liquido di raffreddamento, antigelo, liquido dei freni, acidi degli accumulatori, fluidi dei sistemi di condizionamento e altri fluidi o liquidi contenuti nel veicolo;

- adeguato deposito dei pneumatici usati, che preveda un sistema antincendio ed eviti un accumulo eccessivo di materiale;

- attrezzature per il trattamento idrico e delle acque piovane conformemente alle vigenti norme sanitarie ed ambientali.

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