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Document 51996PC0496(01)

Proposta di REGOLAMENTO (CE) DEL CONSIGLIO per il rafforzamento della sorveglianza e del coordinamento delle posizioni di bilancio

/* COM/96/0496 def. - SYN 96/0247 */

GU C 368 del 6.12.1996, p. 9–11 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

51996PC0496(01)

Proposta di REGOLAMENTO (CE) DEL CONSIGLIO per il rafforzamento della sorveglianza e del coordinamento delle posizioni di bilancio /* COM/96/0496 DEF - SYN 96/0247 */

Gazzetta ufficiale n. C 368 del 06/12/1996 pag. 0009


Proposta di regolamento (CE) del Consiglio per il rafforzamento della sorveglianza e del coordinamento delle posizioni di bilancio (96/C 368/06) COM(96) 496 def. - 96/0247(SYN)

(Presentata dalla Commissione il 18 ottobre 1996) IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 103, paragrafo 5,

vista la proposta della Commissione,

in cooperazione con il Parlamento europeo,

(1) considerando che il mantenimento di posizioni di bilancio sane negli Stati membri assicura condizioni propizie alla crescita sostenuta della produzione e dell'occupazione; che nella terza fase dell'unione economica e monetaria (UME) è necessaria una disciplina di bilancio per garantire la stabilità monetaria;

(2) considerando che le politiche di bilancio nazionali devono essere impostate in modo da conservare un margine di manovra per l'adattamento a turbolenze eccezionali e cicliche e per evitare disavanzi eccessivi;

(3) considerando che nel contesto della moneta unica lo stretto coordinamento della politica di bilancio e delle altre politiche economiche assume maggiore importanza;

(4) considerando che il valore di riferimento del 3 % del PIL specificato per il disavanzo pubblico nell'articolo 1 del protocollo n. 5 sulla procedura per i disavanzi eccessivi va considerato, in circostanze normali, come un massimale; che pertanto i bilanci statali dovrebbero mirare, nel medio periodo, ad un saldo vicino al pareggio o positivo, tenendo debitamente conto della diversità delle situazioni nazionali;

(5) considerando che la procedura di sorveglianza multilaterale di cui all'articolo 103, paragrafi 3 e 4, va sviluppata in modo da dar vita ad un sistema di allarme preventivo che consenta al Consiglio di avvertire uno Stato membro della necessità di prendere misure correttive per evitare che il disavanzo pubblico diventi eccessivo; che la procedura di sorveglianza multilaterale dovrebbe continuare a sorvegliare in tutti i suoi aspetti l'evoluzione economica in ciascuno degli Stati membri e nella Comunità nonché la coerenza delle politiche economiche con gli indirizzi di massima di cui all'articolo 103, paragrafo 2;

(6) considerando che il presente regolamento costituisce parte del patto di stabilità inteso ad assicurare la disciplina di bilancio nella terza fase dell'UEM; che il patto comporta due elementi principali, ossia i) il rafforzamento della sorveglianza e del coordinamento delle posizioni di bilancio e ii) l'accelerazione e il chiarimento delle modalità d'attuazione della procedura per i disavanzi eccessivi; che, sotto il secondo di tali aspetti, vengono fissati dei termini per l'applicazione della procedura per i disavanzi eccessivi e vengono specificate le sanzioni che possono essere inflitte;

(7) considerando che le disposizioni relative all'accelerazione e al chiarimento delle modalità d'attuazione della procedura per i disavanzi eccessivi sono contenute nel regolamento [. . .] del Consiglio;

(8) considerando che gli Stati membri che adotteranno la moneta unica sono quelli per i quali sarà stato accertato, a norma dell'articolo 109 J, che hanno realizzato un alto grado di convergenza sostenibile e, in particolare, una situazione sostenibile della finanza pubblica; che il mantenimento di sane posizioni di bilancio in detti Stati membri è indispensabile per assicurare la stabilità monetaria e per creare condizioni propizie alla crescita sostenuta della produzione e dell'occupazione; che per detti Stati membri va impiegata la denominazione di Stati membri senza deroga, conformemente all'articolo 109 K;

(9) considerando che è opportuno sfruttare l'utile esperienza maturata nelle prime due fasi dell'unione economica e monetaria nell'uso dei programmi di convergenza come strumenti per stabilire obiettivi e parametri di riferimento per l'azione di sorveglianza; che è opportuno imporre agli Stati membri senza deroga l'obbligo di presentare programmi di bilancio a medio termine (da denominarsi programmi di stabilità) ed è quindi necessario definire i principali contenuti di detti programmi; che occorre stabilire i termini per la presentazione dei programmi di stabilità e dei loro aggiornamenti;

(10) considerando che, nell'interesse della trasparenza e di un dibattito pubblico informato, è opportuno richiedere agli Stati membri senza deroga di rendere pubblici i rispettivi programmi di stabilità;

(11) considerando che occorre stabilire norme per l'esame dei programmi di stabilità da parte del Consiglio;

(12) considerando che la sorveglianza dei programmi di stabilità va svolta nell'ambito della sorveglianza multilaterale; che occorre dedicare particolare attenzione allo scostamento dagli obiettivi del programma in materia di avanzo o disavanzo pubblico; che per evitare un grave deterioramento della posizione di bilancio di uno Stato membro senza deroga è opportuno che il Consiglio possa raccomandare allo Stato membro interessato di intraprendere azioni correttive; che nell'eventualità che lo slittamento di bilancio persista il Consiglio dovrebbe rafforzare e rendere pubbliche le sue raccomandazioni;

(13) considerando che è necesario stabilire norme analoghe per i programmi e la sorveglianza degli altri Stati membri,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

SEZIONE 1 Programmi di stabilità

Articolo 1

1. Ciascuno Stato membro senza deroga presenta al Consiglio e alla Commissione un programma di stabilità.

2. Il programma di stabilità contiene:

a) l'obiettivo a medio termine e il sentiero di adeguamento prospettati per l'avanzo/il disavanzo pubblico espresso in percentuale del PIL nonché l'andamento previsto del rapporto debito pubblico/PIL;

b) ipotesi sul previsto andamento dell'economia, con proiezioni per i principali parametri, quali la variazione del PIL in termini reali, i tassi di occupazione e disoccupazione, l'inflazione e altre variabili economiche fondamentali;

c) la descrizione dei provvedimenti di bilancio presi per conseguire gli obiettivi del programma;

d) l'impegno a prendere ulteriori provvedimenti se necessario per evitare lo scostamento dagli obiettivi.

3. Le informazioni sui sentieri prospettati per il rapporto tra avanzo/disavanzo pubblico e PIL e per il rapporto tra debito pubblico e PIL e le principali ipotesi economiche di cui al paragrafo 2, lettere a) e b), sono espresse su base annua e abbracciano, oltre all'anno in corso e a quello precedente, almeno i tre anni successivi.

Articolo 2

1. I programmi di stabilità vengono presentati prima del 1° gennaio 1999. Successivamente vengono presentati programmi aggiornati ogni anno, al più tardi due mesi dopo la presentazione della proposta di bilancio annuale da parte del governo dello Stato membro interessato al rispettivo Parlamento nazionale. Gli Stati membri che abbiano inizialmente beneficiato di una deroga successivamente abolita in conformità dell'articolo 109 K, paragrafo 2 presentano il loro programma di stabilità entro sei mesi dalla decisione di abolizione.

2. Gli Stati membri rendono pubblici i programmi di stabilità ed i programmi aggiornati.

SEZIONE 2 Sorveglianza delle posizioni di bilancio e sistema di allarme preventivo

Articolo 3

1. Sulla base della valutazione della Commissione e del comitato di cui all'articolo 109 C, il Consiglio verifica che, considerata la specifica situazione nazionale, l'obiettivo di bilancio a medio termine del programma di stabilità sia un saldo vicino al pareggio o positivo, che le ipotesi economiche sulle quali il programma è fondato siano realistiche e che le misure prese o proposte siano sufficienti per seguire il sentiero di adeguamento indicato verso l'obiettivo a medio termine.

2. Il Consiglio procede all'esame dei programmi di stabilità di cui al paragrafo 1 entro due mesi dalla presentazione del programma. Il Consiglio, su raccomandazione della Commissione e previa consultazione del comitato di cui all'articolo 109 C, può approvare il programma di stabilità. Se invece ritiene che gli obiettivi e i contenuti del programma debbano essere resi più rigorosi, il Consiglio, secondo quanto previsto dall'articolo 103, paragrafo 4, rivolge di norma allo Stato membro in questione le opportune raccomandazioni affinché aggiusti il suo programma.

3. I programmi di stabilità aggiornati sono esaminati dal comitato di cui all'articolo 109 C sulla base della valutazione della Commissione; se necessario i programmi aggiornati possono essere esaminati anche dal Consiglio secondo la procedura di cui ai precedenti paragrafi 1 e 2.

Articolo 4

1. Nel quadro della sorveglianza multilaterale di cui all'articolo 103, paragrafo 3 il Consiglio verifica l'applicazione dei programmi di stabilità, fondandosi sulle informazioni fornite dagli Stati membri e sulle valutazioni della Commissione e del comitato di cui all'articolo 109 C, in particolare allo scopo di individuare scostamenti, in atto o probabili, dall'obiettivo a medio termine (o dal sentiero di adeguamento al medesimo) definito nel programma di stabilità in materia di avanzo/disavanzo pubblico.

2. Qualora individui uno scostamento dall'obiettivo a medio termine (o dal sentiero di adeguamento al medesimo) il Consiglio provvede di norma, conformemente all'articolo 103, paragrafo 4, a rivolgere allo Stato membro interessato le opportune raccomandazioni perché prenda le necessarie misure di aggiustamento del bilancio.

3. Qualora dalla successiva sorveglianza risulti che lo scostamento dall'obiettivo a medio termine (o dal sentiero di adeguamento al medesimo) persiste o si aggrava, il Consiglio rivolge di norma allo Stato membro interessato le opportune raccomandazioni perché intraprenda azioni correttive specifiche e, conformemente all'articolo 103, paragrafo 4, può rendere pubbliche le proprie raccomandazioni.

4. Nel quadro della sorveglianza multilaterale di cui all'articolo 103, paragrafo 3 il Consiglio valuta inoltre le posizioni di bilancio complessive, effettive e previste, per la zona dell'UEM nel suo insieme, quali risultano dai programmi nazionali di stabilità e dai relativi aggiornamenti.

Articolo 5

Nel riferire al Parlamento europeo conformemente all'articolo 103, paragrafo 4, secondo comma, il presidente del Consiglio e la Commissione comunicano anche i risultati della sorveglianza svolta nel quadro del presente regolamento.

Articolo 6

Il presente regolamento entra in vigore il 1° luglio 1998.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

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