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Document 51996PC0309
Proposal for a COUNCIL REGULATION (EC) on aid to shipbuilding
Proposta di REGOLAMENTO (CE) DEL CONSIGLIO sugli aiuti alla costruzione navale
Proposta di REGOLAMENTO (CE) DEL CONSIGLIO sugli aiuti alla costruzione navale
/* COM/96/0309 def. - CNS 96/0165 */
GU C 213 del 23.7.1996, p. 14–14
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Proposta di REGOLAMENTO (CE) DEL CONSIGLIO sugli aiuti alla costruzione navale /* COM/96/0309 DEF - CNS 96/0165 */
Gazzetta ufficiale n. C 213 del 23/07/1996 pag. 0014
Proposta di regolamento (CE) del Consiglio sugli aiuti alla costruzione navale (96/C 213/10) (Testo rilevante ai fini del SEE) COM(96) 309 def. - 96/0165(CNS) (Presentata dalla Commissione il 30 aprile 1996) IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 92, paragrafo 3, lettera c), l'articolo 94 e l'articolo 113, vista la proposta della Commissione, visto il parere del Parlamento europeo, visto il parere del Comitato economico e sociale, considerando che non è ancora entrato in vigore l'accordo sulle normali condizioni di concorrenza nell'industria della costruzione e della riparazione navale commerciale (1) concluso tra la Comunità europea e alcuni paesi terzi nel quadro dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE); considerando che, pertanto, non è ancora entrato in vigore il regolamento (CE) n. 3094/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo agli aiuti alla costruzione navale (2); considerando che, ai sensi dell'articolo 10 del regolamento, le pertinenti disposizioni della direttiva 90/654/CEE (3) sugli aiuti alla costruzione navale continuano ad applicarsi sino all'entrata in vigore dell'accordo OCSE e comunque non oltre il 1° ottobre 1996; considerando che, qualora l'entrata in vigore dell'accordo OCSE sia ritardata oltre il 1° ottobre 1996, il Consiglio deve adottare, a titolo di misure provvisorie, opportuni provvedimenti, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Il terzo comma dell'articolo 10 del regolamento (CE) n. 3094/95 è sostituito dal testo seguente: «Fintantoché non sarà entrato in vigore il suddetto accordo, le pertinenti disposizioni della direttiva 90/684/CEE si applicano sino all'entrata in vigore dell'accordo stesso e comunque non oltre il 31 dicembre 1998.» Articolo 2 Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. (1) GU n. C 375 del 30. 12. 1994, pag. 3. (2) GU n. L 332 del 31. 12. 1995, pag. 1. (3) GU n. L 380 del 31. 12. 1990, pag. 27, quale modificata da ultimo dalla direttiva 94/73/CE (GU n. L 351 del 31. 12. 1994, pag. 10).