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Document 51996PC0309

Proposta di REGOLAMENTO (CE) DEL CONSIGLIO sugli aiuti alla costruzione navale

/* COM/96/0309 def. - CNS 96/0165 */

GU C 213 del 23.7.1996, p. 14–14 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

51996PC0309

Proposta di REGOLAMENTO (CE) DEL CONSIGLIO sugli aiuti alla costruzione navale /* COM/96/0309 DEF - CNS 96/0165 */

Gazzetta ufficiale n. C 213 del 23/07/1996 pag. 0014


Proposta di regolamento (CE) del Consiglio sugli aiuti alla costruzione navale (96/C 213/10) (Testo rilevante ai fini del SEE) COM(96) 309 def. - 96/0165(CNS)

(Presentata dalla Commissione il 30 aprile 1996)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 92, paragrafo 3, lettera c), l'articolo 94 e l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

considerando che non è ancora entrato in vigore l'accordo sulle normali condizioni di concorrenza nell'industria della costruzione e della riparazione navale commerciale (1) concluso tra la Comunità europea e alcuni paesi terzi nel quadro dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE);

considerando che, pertanto, non è ancora entrato in vigore il regolamento (CE) n. 3094/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo agli aiuti alla costruzione navale (2);

considerando che, ai sensi dell'articolo 10 del regolamento, le pertinenti disposizioni della direttiva 90/654/CEE (3) sugli aiuti alla costruzione navale continuano ad applicarsi sino all'entrata in vigore dell'accordo OCSE e comunque non oltre il 1° ottobre 1996;

considerando che, qualora l'entrata in vigore dell'accordo OCSE sia ritardata oltre il 1° ottobre 1996, il Consiglio deve adottare, a titolo di misure provvisorie, opportuni provvedimenti,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il terzo comma dell'articolo 10 del regolamento (CE) n. 3094/95 è sostituito dal testo seguente:

«Fintantoché non sarà entrato in vigore il suddetto accordo, le pertinenti disposizioni della direttiva 90/684/CEE si applicano sino all'entrata in vigore dell'accordo stesso e comunque non oltre il 31 dicembre 1998.»

Articolo 2

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

(1) GU n. C 375 del 30. 12. 1994, pag. 3.

(2) GU n. L 332 del 31. 12. 1995, pag. 1.

(3) GU n. L 380 del 31. 12. 1990, pag. 27, quale modificata da ultimo dalla direttiva 94/73/CE (GU n. L 351 del 31. 12. 1994, pag. 10).

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