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Document 51996PC0261
Proposal for a Council Regulation (EC) introducing specific measures for live plants and floricultural products
Proposta di regolamento (CE) del Consiglio che istituisce misure specifiche nel settore delle piante vive e dei prodotti della floricoltura
Proposta di regolamento (CE) del Consiglio che istituisce misure specifiche nel settore delle piante vive e dei prodotti della floricoltura
/* COM/96/0261 def. - CNS 96/0155 */
GU C 216 del 26.7.1996, p. 14–15
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Proposta di regolamento (CE) del Consiglio che istituisce misure specifiche nel settore delle piante vive e dei prodotti della floricoltura /* COM/96/0261 DEF - CNS 96/0155 */
Gazzetta ufficiale n. C 216 del 26/07/1996 pag. 0014
Proposta di regolamento (CE) del Consiglio che istituisce misure specifiche nel settore delle piante vive e dei prodotti della floricoltura (96/C 216/09) COM(96) 261 def. - 96/0155(CNS) (Presentata dalla Commissione il 12 giugno 1996) IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 43, vista la proposta della Commissione, visto il parere del Parlamento europeo, considerando che la produzione di piante vive e prodotti della floricoltura costituisce un'attività economica molto importante in molti paesi dell'Unione europea; considerando che l'aumento della produzione in seno alla Comunità europea e l'incremento delle importazioni dai paesi terzi comporta il rapido aumento dell'offerta di tali prodotti; che, di conseguenza, è opportuno incentivare il consumo; considerando che esistono possibilità di aumentare il consumo dei prodotti comunitari nella Comunità e fuori di essa, in particolare attraverso una migliore informazione dei consumatori attuali e potenziali e una maggiore rispondenza della produzione alle esigenze dei consumatori; considerando che le varie categorie professionali del settore devono svolgere un ruolo particolare nell'attuazione delle misure dirette allo sviluppo del consumo; considerando che è opportuno incorraggiare azioni specifiche di promozione del consumo attraverso una partecipazione finanziaria della Comunità a tali azioni; che è necessario disporre che le azioni finanziate siano sistematicamente sottoposte ad una valutazione del grado di conseguimento degli obiettivi perseguiti; considerando che le misure previste sono destinate a regolarizzare il mercato delle piante vive e dei prodotti della floricoltura; che occorre pertanto considerare le spese oggetto del cofinanziamento comunitario come un intervento ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 729/70 del Consiglio, del 21 aprile 1970, relativo al finanziamento della politica agricola comune (1), HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 La Comunità può partecipare al finanziamento di azioni dirette a promuovere il consumo di piante vive e di prodotti della floricoltura comunitari (codice NC 06), presentate e attuate da associazioni rappresentative delle attività del settore. Articolo 2 1. L'obiettivo delle azioni di cui all'articolo 1 è costituito dalla pubblicità e dalle pubbliche relazioni, comprese l'organizzazione e la partecipazione a fiere e ad altre manifestazioni commerciali, all'interno e all'esterno della Comunità. Le azioni possono essere precedute, se necessario, da indagini di mercato promosse allo scopo di stabilire gli atteggiamenti e i comportamenti dei consumatori e, se del caso, essere affiancate da attività di consulenza offerta ai vari operatori economici del settore in materia di marketing. 2. Le azioni di cui all'articolo 1 non devono essere orientate in funzione di marchi commerciali, né favorire i prodotti provenienti da un particolare Stato membro. Articolo 3 1. La partecipazione al finanziamento delle azioni previste dal presente regolamento è considerata una misura di intervento destinata a regolarizzare i mercati agricoli ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 729/70. 2. La partecipazione non può essere superiore al 60 % del costo reale delle azioni. Articolo 4 Le azioni di cui all'articolo 1 possono essere finanziate dalla Comunità per un periodo non superiore a tre anni. Nel corso del terzo anno viene effettuato uno studio di valutazione. Lo studio ha lo scopo di valutare il grado di realizzazione degli obiettivi di cui all'articolo 1, nonché l'opportunità di proseguire l'azione. Articolo 5 Le azioni previste dal presente regolamento e le relative modalità di applicazione sono adottate secondo la procedura prevista all'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 234/68 del Consiglio, del 27 febbraio 1968, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune di mercati nel settore delle piante vive e dei prodotti della floricoltura (2). Articolo 6 Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. (1) GU n. L 94 del 28. 4. 1970, pag. 3. Regolamento modificato da ultimo dal regomamento (CE) n. 1287/95 (GU n. L 125 dell'8. 6. 1995, pag. 1). (2) GU n. L 55 del 2. 3. 1968, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3290/94 (GU n. L 349 del 31. 12. 1994, pag. 105).