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Document 51996PC0183

    Proposta di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che modifica l' articolo 12 della direttiva 77/780/CEE relativa al coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti l' accesso all' attività degli enti creditizi ed il suo esercizio, gli articoli 2, 6, 7, 8 e gli allegati II e III della direttiva 89/647/CEE relativa al coefficiente di solvibilità degli enti creditizi e l' articolo 2 e l' allegato II della direttiva 93/6/CEE sull' adeguatezza patrimoniale delle imprese di investimento e degli enti creditizi

    /* COM/96/0183 def. - COD 96/0121 */

    GU C 208 del 19.7.1996, p. 8–14 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    51996PC0183

    Proposta di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che modifica l' articolo 12 della direttiva 77/780/CEE relativa al coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti l' accesso all' attività degli enti creditizi ed il suo esercizio, gli articoli 2, 6, 7, 8 e gli allegati II e III della direttiva 89/647/CEE relativa al coefficiente di solvibilità degli enti creditizi e l' articolo 2 e l' allegato II della direttiva 93/6/CEE sull' adeguatezza patrimoniale delle imprese di investimento e degli enti creditizi /* COM/96/0183 DEF - COD 96/0121 */

    Gazzetta ufficiale n. C 208 del 19/07/1996 pag. 0008


    Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica l'articolo 12 della direttiva 77/780/CEE relativa al coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti l'accesso all'attività degli enti creditizi e il suo esercizio, gli articoli 2, 6, 7, 8 e gli allegati II e III della direttiva 89/647/CEE relativa al coefficiente di solvibilità degli enti creditizi e l'articolo 2 e l'allegato II della direttiva 93/6/CEE relativa all'adeguatezza patrimoniale delle imprese di investimento e degli enti creditizi

    (96/C 208/06)

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    COM(96) 183 def. - 96/0121(COD)

    (Presentata dalla Commissione il 30 aprile 1996)

    IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 57, paragrafo 2, prima e terza frase,

    vista la proposta della Commissione,

    visto il parere del Comitato economico e sociale,

    deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 189 B del trattato,

    considerando che l'articolo 12 della direttiva 77/780/CEE del Consiglio (1) dispone, al paragrafo 1, che le autorità competenti hanno l'obbligo del segreto d'ufficio; che il paragrafo 2 del medesimo articolo permette alle autorità competenti dei vari Stati membri di procedere agli scambi d'informazioni previsti dalle direttive applicabili agli enti creditizi, informazioni che sono coperte dal segreto d'ufficio; che il paragrafo 5 del medesimo articolo prevede lo scambio d'informazioni fra autorità competenti all'interno di uno stesso Stato membro e, fra Stati membri, tra le autorità suddette ed altri tipi d'autorità od organi definiti nello stesso paragrafo, informazioni che sono coperte dal segreto d'ufficio;

    considerando che l'articolo 12, paragrafo 3 prevede la possibilità di stipulare con le autorità competenti dei paesi terzi accordi di cooperazione che prevedano scambi d'informazioni, a condizione che le informazioni comunicate beneficino di garanzie in ordine al segreto d'ufficio almeno equivalenti a quelle previste dal medesimo articolo;

    considerando che l'articolo 12 non prevede la possibilità di concludere accordi di cooperazione con le autorità di vigilanza non bancarie dei paesi terzi per lo scambio d'informazioni; che, per ragioni di coerenza, è opportuno prevedere la possibilità di concludere siffatti accordi con le autorità di vigilanza non bancarie dei paesi terzi definite all'articolo 12, paragrafo 5, primo trattino della direttiva 77/780/CEE purché tali informazioni beneficino di garanzie di segreto d'ufficio almeno equivalenti a quelle di cui al medesimo articolo;

    considerando che la direttiva 89/647/CEE del Consiglio (2) relativa al coefficiente di solvibilità degli enti creditizi pondera le voci dell'attivo e le operazioni fuori bilancio in funzione del loro grado di rischio di credito;

    considerando che le chiese e le comunità religiose costituite in società di diritto pubblico, che riscuotono imposte conformemente alla legislazione che conferisce loro questo diritto, rappresentano un rischio di credito analogo a quello delle amministrazioni regionali o locali; che è pertanto coerente dare alle autorità competenti la possibilità di accordare ai crediti nei confronti delle chiese e comunità religiose, compresi gli enti di beneficenza e gli enti da esse controllati, lo stesso trattamento previsto per i crediti nei confronti delle amministrazioni regionali o locali, se tali chiese e comunità religiose riscuotono imposte;

    considerando che l'articolo 6, paragrafo 1, lettera c), punto 2 della direttiva 89/647/CEE stabilisce, per quanto concerne i ratei e risconti, che «queste voci dell'attivo sono soggette alla ponderazione della controparte qualora l'ente creditizio sia in grado di determinarla conformemente alla direttiva 86/635/CEE, altrimenti, qualora non possa determinare la controparte, si applica una ponderazione forfettaria del 50 %»;

    considerando che tale trattamento risulta inadeguato quando le voci dell'attivo incluse nei ratei e risconti sono di natura puramente scritturale, prive di rischio e di controparte giuridica, costituendo pertanto il semplice riflesso contabile di un passivo; che, non esistendo rischio, tali voci dell'attivo dovrebbero avere una ponderazione dello 0 % nell'ambito della voce ratei e risconti;

    considerando che la direttiva 94/7/CE della Commissione (1) che adegua da un punto di vista tecnico la direttiva 89/647/CEE del Consiglio relativa al coefficiente di solvibilità degli enti creditizi ha incluso, nella definizione di «banche multilaterali di sviluppo», il Fondo europeo per gli investimenti; che tale Fondo costituisce una struttura nuova ed unica di cooperazione in Europa, destinata a contribuire al consolidamento del mercato interno, al sostegno della ripresa economica in Europa e al rafforzamento della coesione economica e sociale;

    considerando che, a norma dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera d), punto 7 della direttiva 89/647/CEE, la quota non versata del capitale sottoscritto dagli enti creditizi nel Fondo europeo per gli investimenti dovrebbe essere ponderata al 100 %;

    considerando che il capitale del Fondo europeo per gli investimenti riservato alla sottoscrizione degli enti finanziari è limitato al 30 %, di cui il 20 % da conferire inizialmente in quattro versamenti annuali del 5 % ciascuno e che, di conseguenza, l'80 % non sarebbe versato e rimarrebbe come impegno latente dei membri del Fondo; che, tenuto conto degli obiettivi voluti dal Consiglio europeo al momento dell'istituzione del Fondo, volti ad incoraggiare la partecipazione di banche commerciali, non è opportuno penalizzare tale partecipazione e sarebbe quindi più corretto applicare alla quota non versata del capitale sottoscritto una ponderazione del 20 %;

    considerando che l'allegato I della direttiva 89/647/CEE, relativo alla classificazione delle voci fuori bilancio, attribuisce a talune di tali voci un rischio elevato e conseguentemente una ponderazione del 100 %; che l'articolo 6, paragrafo 4 della medesima direttiva stabilisce che: «Quando le operazioni fuori bilancio sono assistite da garanzie esplicite, esse devono essere ponderate in base al garante e non alla controparte del contratto. Quando l'esposizione potenziale derivante dalle transazioni fuori bilancio è totalmente garantita, secondo modalità ritenute soddisfacenti dalle autorità competenti, da una delle voci dell'attivo riconosciute come garanzie al punto 7 del paragrafo 1, lettera a) e al punto 11 della lettera b), si applica la ponderazione dello 0 % o del 20 % in base alla natura della garanzia in questione»;

    considerando che è opportuno tener conto anche del caso in cui la garanzia è reale ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera c), punto 1 quando si tratta di voci fuori bilancio che sono garanzie aventi la forma di sostituti del credito;

    considerando che, in virtù dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), punti 2, 4 e 7 della direttiva 89/647/CEE, le voci dell'attivo che rappresentano crediti nei confronti di governi centrali e di banche centrali della zona A o assistiti da loro esplicita garanzia e le voci dell'attivo garantite da valori emessi dalle amministrazioni centrali o dalle banche centrali della zona A sono ponderate allo 0 %; che, in virtù dell'articolo 7, paragrafo 1 della direttiva 89/647/CEE, gli Stati membri hanno la facoltà di attribuire, a talune condizioni, una ponderazione dello 0 % alle voci dell'attivo che rappresentano crediti nei confronti delle loro amministrazioni regionali o locali nonché ai crediti nei confronti di terzi e alle voci fuori bilancio detenute per conto di terzi garantiti da tali amministrazioni regionali o locali;

    considerando che l'articolo 8, paragrafo 1 della direttiva 89/647/CEE stabilisce che gli Stati membri possono applicare una ponderazione del 20 % alle voci dell'attivo, garantite secondo modalità ritenute soddisfacenti dalle autorità competenti, da valori emessi dalle amministrazioni regionali o locali della zona A; che è opportuno considerare il pegno di valori emessi dalle amministrazioni regionali o locali degli Stati membri come una garanzia da parte di queste ultime ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, per permettere alle autorità competenti di applicare agli attivi e alle voci fuori bilancio garantiti da tale pegno una ponderazione dello 0 %, sempre alle condizioni stabilite in tale paragrafo;

    considerando che l'allegato II della direttiva 89/647/CEE stabilisce il trattamento delle voci fuori bilancio comunemente note come prodotti derivati negoziati fuori borsa (OTC) connessi ai tassi di interesse e di cambio nel contesto del calcolo dei requisiti patrimoniali degli enti creditizi;

    considerando che gli articoli 5, 8, 9, 10 e 11 e gli allegati I e II della presente direttiva sono in linea con i risultati dei lavori di un altro organismo internazionale che riunisce le autorità di vigilanza bancaria, il quale intende perfezionare e rendere per taluni aspetti più rigoroso il trattamento prudenziale dei rischi di credito inerenti ai prodotti derivati negoziati fuori borsa (OTC), prevedendo in particolare l'estensione della copertura patrimoniale obbligatoria ai prodotti derivati OTC su valori di base diversi dai tassi di interesse e di cambio e la possibilità di prendere in considerazione gli effetti di riduzione del rischio degli accordi di compensazione contrattuale riconosciuti dalle autorità competenti nel calcolo dei requisiti patrimoniali per i futuri rischi di credito potenziali inerenti ai prodotti derivati OTC;

    considerando che in moltissimi paesi gli enti creditizi e i gruppi di enti creditizi, che sono attivi a livello internazionale, e che quindi competono con gli enti creditizi comunitari, beneficeranno delle regole adottate in sede internazionale che daranno luogo ad un perfezionamento del trattamento prudenziale dei prodotti derivati OTC; che tale perfezionamento consente una copertura patrimoniale obbligatoria più appropriata in quanto tiene conto degli effetti di riduzione del rischio degli accordi di compensazione contrattuale riconosciuti sui futuri rischi di credito potenziali;

    considerando che gli enti creditizi comunitari possono beneficiare di un siffatto perfezionamento del trattamento prudenziale dei prodotti derivati OTC, comprendente la possibilità di prendere in considerazione gli effetti di riduzione del rischio degli accordi di compensazione contrattuale sui futuri rischi di credito potenziali, soltanto mediante modifica della direttiva 89/647/CEE;

    considerando che per garantire nella Comunità condizioni eque di concorrenza tra enti creditizi e imprese di investimento è necessario un trattamento prudenziale uniforme delle rispettive attività nel settore dei prodotti derivati OTC e che a tal fine è necessario modificare la direttiva 93/6/CEE del Consiglio (1);

    considerazione che l'adozione della presente direttiva costituisce il modo più adeguato per realizzare gli obiettivi perseguiti; che la presente direttiva si limita al minimo richiesto per conseguire gli obiettivi stessi e non va al di là di quanto è necessario a tal fine;

    considerando che la presente direttiva riguarda lo Spazio economico europeo (SEE) e che è stata rispettata la procedura di cui all'articolo 99 dell'accordo sullo Spazio economico europeo;

    considerando che l'adozione della presente direttiva ha formato oggetto di consultazione del comitato consultivo bancario, istituito dalla direttiva 77/780/CEE del Consiglio,

    HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

    TITOLO I Modifiche della direttiva 77/780/CEE

    Articolo 1

    Modifica dell'articolo 12

    L'articolo 12, paragrafo 3 della direttiva 77/780/CEE è sostituito dal testo seguente:

    «3. Gli Stati membri possono stipulare, con le autorità competenti di paesi terzi e con le autorità di vigilanza non bancarie di tali paesi definite al paragrafo 5, primo trattino, accordi di cooperazione che prevedano scambi d'informazioni solo a condizione che le informazioni comunicate beneficino di garanzie in ordine al segreto d'ufficio almeno equivalenti a quelle previste dal presente articolo.»

    TITOLO II Modifiche della direttiva 89/647/CEE

    Articolo 2

    Modifica dell'articolo 2

    All'articolo 2, paragrafo 2 è aggiunto un secondo comma il cui testo è il seguente:

    «Le autorità competenti possono includere nel concetto di "amministrazione regionale" e di "autorità locale" le chiese e le comunità religiose, costituite in società di diritto pubblico, compresi gli enti di beneficenza e le imprese da essi controllati, se riscuotono imposte conformemente alla legislazione che conferisce loro tale diritto.»

    Articolo 3

    Aggiunta di un punto 8 all'articolo 6, paragrafo 1, lettera a) e modifica dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera c), punto 2

    1. All'articolo 6, paragrafo 1, lettera a) è aggiunto un punto 8 il cui testo è il seguente:

    «8) voci dell'attivo incluse nei ratei e risconti che sono puramente scritturali, prive di rischio e di controparte.»

    2. All'articolo 6, paragrafo 1, lettera c), punto 2 è aggiunto, dopo le parole «ponderazione forfettaria del 50 %», il seguente testo:

    «. . . fatte salve le disposizioni della lettera a), punto 8 del presente paragrafo.»

    Articolo 4

    Modifica dell'articolo 6, paragrafo 2

    All'articolo 6, paragrafo 2 è aggiunto il testo seguente:

    «La quota non versata del capitale sottoscritto nel Fondo europeo per gli investimenti può essere ponderata al 20 %.»

    Articolo 5

    Modifica dell'articolo 6, paragrafo 3

    L'articolo 6, paragrafo 3 della direttiva 89/647/CEE è sostituito dal testo seguente:

    «3. Le metodologie descritte nell'allegato II si applicano alle voci fuori bilancio di cui all'allegato III. Non si applicano ai contratti negoziati su mercati ufficiali se soggetti alla costituzione di margini di garanzia giornalieri ed ai contratti sui cambi (ad eccezione di quelli connessi all'oro) di durata iniziale non superiore ai 14 giorni di calendario.»

    Articolo 6

    Modifica dell'articolo 6, paragrafo 4

    All'articolo 6, paragrafo 4 è aggiunto un secondo comma:

    «Gli Stati membri possono applicare una ponderazione del 50 % alle voci fuori bilancio che sono garanzie che costituiscono sostituti del credito e che sono totalmente garantite, secondo modalità ritenute soddisfacenti dalle autorità competenti, da ipoteche che soddisfano alle condizioni del paragrafo 1, lettera c), punto 1, purché il garante benefici di un diritto diretto su tale garanzia.»

    Articolo 7

    Modifiche dell'articolo 7, paragrafi 1 e 2 e dell'articolo 8, paragrafo 1

    1. All'articolo 7, paragrafo 1 è aggiunto il testo seguente:

    «. . . o garantite, secondo modalità ritenute soddisfacenti dalle autorità competenti, da un pegno di valori emessi dalle amministrazioni regionali o locali.»

    2. All'articolo 7, paragrafo 2 è aggiunto il testo seguente:

    «. . . comprese garanzie mediante pegno di valori.»

    3. L'articolo 8, paragrafo 1 della direttiva 89/647/CEE è sostituito dal testo seguente:

    «1. Gli Stati membri possono applicare una ponderazione del 20 % alle voci dell'attivo garantite, secondo modalità ritenute soddisfacenti dalle autorità competenti, da un pegno di valori emessi dalle amministrazioni regionali o dalle autorità locali della zona A che non siano quelle degli Stati membri, da depositi domiciliati presso enti creditizi della zona A diversi dall'ente che concede il prestito o da certificati di deposito o da strumenti analoghi emessi da detti enti creditizi.»

    Articolo 8

    Modifica dell'allegato II

    L'allegato II della direttiva 89/647/CEE è modificato come stabilito all'allegato I della presente direttiva.

    Articolo 9

    Modifica dell'allegato III

    L'allegato III della direttiva 89/647/CEE è sostituito dall'allegato II della presente direttiva.

    TITOLO III Modifiche della direttiva 93/6/CEE

    Articolo 10

    Modifica dell'articolo 2, punto 10

    L'articolo 2, punto 10 della direttiva 93/6/CEE è sostituito dal testo seguente:

    «10) "Titoli derivati negoziati fuori borsa (OTC)": le voci fuori bilancio alle quali, in forza dell'articolo 6, paragrafo 3 della direttiva 89/64/CEE, si applicano le metodologie di cui all'allegato III della predetta direttiva.»

    Articolo 11

    Modifica dell'allegato II

    Il punto 5 dell'allegato II della direttiva 93/6/CEE è sostituito dal testo seguente:

    «5. Per calcolare la copertura patrimoniale relativa ai titoli derivati negoziati fuori borsa da esso detenuti, l'ente applica l'allegato II della direttiva 89/647/CEE.

    La ponderazione del rischio da applicare alle pertinenti controparti è determinata conformemente all'articolo 2, punto 9 della presente direttiva.»

    Articolo 12

    1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 31 dicembre 1997. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

    2. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffato riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

    3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle principali disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

    Articolo 13

    La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Articolo 14

    Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

    (1) GU n. L 322 del 17. 12. 1977, pag. 30; direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 96/13/CE (GU n. L 66 del 16. 3. 1996, pag. 15).

    (2) GU n. L 386 del 30. 12. 1989, pag. 14; direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 96/10/CE (GU n. L 85 del 3. 4. 1996, pag. 17).

    (1) GU n. L 89 del 6. 4. 1994, pag. 17.

    (1) GU n. L 141 dell'11. 6. 1993, pag. 1.

    ALLEGATO I

    1. Il titolo dell'allegato II della direttiva 89/647/CEE è sostituito dal testo seguente:

    «ALLEGATO II»

    2. L'allegato II, punto 1 della direttiva 89/647/CEE è sostituito dal testo seguente:

    «1. Scelta del metodo

    Per misurare i rischi di credito connessi ai contratti di cui all'allegato III, punti 1 e 2, gli enti creditizi possono scegliere, previo consenso delle autorità competenti, uno dei metodi indicati in appresso. Gli enti creditizi soggetti al disposto dell'articolo 6, paragrafo 1 della direttiva 93/6/CEE debbono utilizzare il metodo 1. Per misure i rischi di credito connessi ai contratti di cui all'allegato III, punto 3, tutti gli enti creditizi debbono utilizzare il metodo 1.»

    3. La tabella 1 è sostituita dalla tabella seguente:

    «>SPAZIO PER TABELLA>

    »

    4. Il titolo della prima riga della terza colonna della tabella 2 è sostituito da:

    «Contratti connessi a tassi di cambio e oro».

    5. Al termine del punto 2 è inserito il paragrafo seguente:

    «Le autorità di vigilanza devono garantire per entrambi i metodi che il capitale di riferimento da prendere in considerazione sia una misura appropriata del rischio connesso al contratto. Ove il contratto preveda, ad esempio, una moltiplicazione dei flussi monetari, il capitale di riferimento deve essere adeguato onde prendere in considerazione gli effetti della moltiplicazione sulla struttura del rischio di tale contratto.»

    6. Al termine del punto 3, lettera b) è inserito il seguente paragrafo:

    «Le autorità competenti possono riconoscere effetti di riduzione del rischio agli accordi di compensazione contrattuale concernenti contratti sui tassi di cambio di durata iniziale non superiore ai 14 giorni di calendario, opzioni scritte o analoghe voci fuori bilancio alle quali il presente allegato non si applica in quanto soggette a rischio di credito trascurabile o del tutto prive di tale rischio. Se, a seconda del valore di mercato positivo o negativo di tali contratti, la loro inclusione in un altro accordo di compensazione può dar luogo ad un aumento o ad una diminuzione dei requisiti patrimoniali, le autorità competenti debbono obbligare i loro enti creditizi a trattarli in modo uniforme.»

    7. Il primo paragrafo ed il primo trattino del secondo paragrafo del punto 3 c) i) sono sostituiti dal testo seguente:

    «ii) Altri accordi di compensazione

    In applicazione del metodo 1, nella fase a) il costo corrente di sostituzione dei contratti inclusi in un accordo di compensazione può essere ottenuto tenendo conto del costo di sostituzione netto ipotetico attuale derivante dall'accordo; qualora la compensazione dia luogo ad un'obbligazione netta per l'ente creditizio che calcola il costo di sostituzione netto, il costo corrente di sostituzione viene quantificato a "0".

    Nella fase b) l'importo relativo alle esposizioni creditizie potenziali per tutti i contratti inclusi in un accordo di compensazione può essere ridotto in base all'equazione seguente:

    PCEred = 0,4 * PCEgross + 0,6 * NGR * PCEgross

    laddove:

    - PCEred = importo ridotto relativo alla futura esposizione creditizia potenziale per tutti i contratti con una data controparte inclusa in un accordo di compensazione bilaterale giuridicamente valido.

    - PCEgross = somma degli importi relativi alle future esposizioni creditizie potenziali per tutti i contratti con una data controparte che sono inclusi in un accordo di compensazione bilaterale giuridicamente valido e che sono calcolati moltiplicando i capitali di riferimento per le percentuali di cui alla tabella 1.

    - NGR = "proporzione netto-lordo": a discrezione delle autorità di vigilanza:

    i) calcolo separato: rapporto tra il costo di sostituzione netto per tutti i contratti inclusi in un accordo di compensazione bilaterale giuridicamente valido con una determinata controparte (numeratore) ed il costo di sostituzione lordo per tutti i contratti inclusi in un accordo di compensazione bilaterale giuridicamente valido con tale controparte (denominatore) o

    ii) calcolcolo aggregato: rapporto tra la somma dei costi netti di sostituzione calcolati su base bilaterale per tutte le controparti tenendo conto dei contratti inclusi in accordi di compensazione giuridicamente validi (numeratore) ed i costi lordi di sostituzione per tutti i contratti inclusi in accordi di compensazione giuridicamente validi (denominatore).»

    Se gli Stati membri consentono agli enti creditizi di scegliere tra i metodi, il metodo prescelto deve essere applicato sistematicamente.

    Per il calcolo della futura esposizione creditizia potenziale in base alla formula predetta, i contratti perfettamente congruenti inclusi nell'accordo di compensazione possono essere considerati come un unico contratto con un capitale di riferimento equivalente agli importi netti. Contratti perfettamente congruenti sono contratti a termine sui tassi di cambio (forward foreign exchange contracts) o contratti analoghi nei quali il capitale di riferimento è equivalente ai flussi monetari se questi ultimi giungono a scadenza alla medisima data di valuta e sono completamento o parzialmente nella medesima valuta.

    In applicazione del metodo 2 , nella fase a) i contratti perfettamente congruenti inclusi nell'accordo di compensazione possono essere considerati come un unico contratto con un capitale di riferimento equivalente agli importi netti; i capitali di riferimento sono moltiplicati per le percentuali indicate nella tabella 2.

    ALLEGATO II

    «ALLEGATO III

    TIPI DI VOCI FUORI BILANCIO

    1. Contratti connessi ai tassi d'interesse

    a) Contratti "swaps" su tassi di interesse in una sola valuta.

    b) Operazioni "basis swaps".

    c) Contratti sui tassi a termine del tipo "Forward Rate Agreements".

    d) Contratti a termine sui tassi d'interesse del tipo "Futures".

    e) Opzioni sui tassi d'interesse acquistate.

    f) Altri contratti di analoga natura.

    2. Contratti connessi ai tassi di cambio e contratti connessi all'oro

    a) Contratti "swaps" su tassi di interessi in più valute.

    b) Operazioni a termine su valute estere.

    c) Contratti a termine su valute del tipo "Futures".

    d) Opzioni valuta acquistate.

    e) Altri contratti di analoga natura.

    f) Contratti connessi all'oro di natura analoga a quelli da a) a e).

    3. Contratti di natura analoga a quelli di cui ai punti 1, lettere da a) a e) e 2, lettere da a) a d) connessi ad altre voci od indici di riferimento concernenti:

    a) Azioni.

    b) Metalli preziosi ad eccezione dell'oro.

    c) Prodotti di base diversi da metalli preziosi.

    d) Altri contratti di natura analoga.»

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