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Document 51995PC0272
Proposal for a COUNCIL DIRECTIVE amending Council Directive 76/895/EEC of 23 November 1976 relating to the fixing of maximum levels for pesticide residues in and on fruit and vegetables, Council Directive 86/362/EEC of 24 July 1986 on the fixing of maximum levels for pesticide residues in and on cereals, Council Directive 86/363/EEC of 24 July 1986 on the fixing of maximum levels for pesticide residues in and on foodstuffs of animal origin, and Council Directive 90/642/EEC of 27 November 1990 on the fixing of maximum levels for pesticide residues in and on certain products of plant origin, including fruit and vegetables
Proposta di DIRETTIVA DEL CONSIGLIO che modifica la direttiva 76/895/CEE, del 23 novembre 1976, che fissa le quantità massime di residui di antiparassitari consentite sugli e negli ortofrutticoli, la direttiva 86/362/CEE del Consiglio, del 24 luglio 1986, che fissa le quantità massime di residui di antiparassitari sui e nei cereali, la direttiva 86/363/CEE del Consiglio, del 24 luglio 1986, che fissa le quantità massime di residui di antiparassitari sui e nei prodotti alimentari di origine animale e la direttiva 90/642/CEE del Consiglio, del 27 novembre 1990, che fissa le percentuali massime di residui di antiparassitari su e in alcuni prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli
Proposta di DIRETTIVA DEL CONSIGLIO che modifica la direttiva 76/895/CEE, del 23 novembre 1976, che fissa le quantità massime di residui di antiparassitari consentite sugli e negli ortofrutticoli, la direttiva 86/362/CEE del Consiglio, del 24 luglio 1986, che fissa le quantità massime di residui di antiparassitari sui e nei cereali, la direttiva 86/363/CEE del Consiglio, del 24 luglio 1986, che fissa le quantità massime di residui di antiparassitari sui e nei prodotti alimentari di origine animale e la direttiva 90/642/CEE del Consiglio, del 27 novembre 1990, che fissa le percentuali massime di residui di antiparassitari su e in alcuni prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli
/* COM/95/272 def. - CNS 95/0154 */
GU C 201 del 5.8.1995, pp. 8–20
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Proposta di DIRETTIVA DEL CONSIGLIO che modifica la direttiva 76/895/CEE, del 23 novembre 1976, che fissa le quantità massime di residui di antiparassitari consentite sugli e negli ortofrutticoli, la direttiva 86/362/CEE del Consiglio, del 24 luglio 1986, che fissa le quantità massime di residui di antiparassitari sui e nei cereali, la direttiva 86/363/CEE del Consiglio, del 24 luglio 1986, che fissa le quantità massime di residui di antiparassitari sui e nei prodotti alimentari di origine animale e la direttiva 90/642/CEE del Consiglio, del 27 novembre 1990, che fissa le percentuali massime di residui di antiparassitari su e in alcuni prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli /* COM/95/272 DEF - CNS 95/0154 */
Gazzetta ufficiale n. C 201 del 05/08/1995 pag. 0008
Proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 76/895/CEE, del 23 novembre 1976, che fissa le quantità massime di residui di antiparassitari consentite sugli e negli ortofrutticoli, la direttiva 86/362/CEE del Consiglio, del 24 luglio 1986, che fissa le quantità massime di residui di antiparassitari sui e nei cereali, la direttiva 86/363/CEE del Consiglio, del 24 luglio 1986, che fissa le quantità massime di residui di antiparassitari sui e nei prodotti alimentari di origine animale e la direttiva 90/642/CEE del Consiglio, del 27 novembre 1990, che fissa le percentuali massime di residui di antiparassitari su e in alcuni prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli (95/C 201/07) (Testo rilevante ei fini del SEE) COM(95) 272 def. - 95/0154(CNS) (Presentata dalla Commissione il 20 giugno 1995) IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 43, vista la proposta della Commissione, visto il parere del Parlamento europeo, visto il parere del Comitato economico e sociale, considerando che le direttive 86/362/CEE del Consiglio, del 24 luglio 1986, che fissa le quantità massime di residui di antiparassitari sui e nei cereali (1), 86/363/CEE del Consiglio, del 24 luglio 1986, che fissa le quantità massime di residui di antiparassitari sui e nei prodotti alimentari di origine animale (2) e 90/642/CEE del Consiglio, del 27 novembre 1990, che fissa le percentuali massime di residui di antiparassitari su e in alcuni prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli (3) hanno istituito un regime comune che prevede limiti massimi di residui obbligatoriamente applicabili nell'intera Comunità europea; considerando che il suddetto regime prevede la graduale trasposizione, previo esame tecnico, delle quantità massime di residui previste dalla direttiva 76/895/CEE nella direttiva 90/642/CEE; che tale trasposizione è già stata effettuata per quanto riguarda talune quantità mentre è ancora in fase di preparazione per quanto reguarda altre quantità; considerando che la direttiva 91/414/CEE (4) relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari prevede un meccanismo che pone in connessione l'autorizzazione per un prodotto fitosanitario contenente una sostanza attiva inclusa nell'allegato I di detta direttiva con l'obbligo, per lo Stato membro che ne ha concesso l'autorizzazione, di determinare un limite massimo provvisorio della sostanza attiva in questione nelle colture trattate; che tale meccanismo prevede inoltre che la Commissione, sulla base del limite massimo provvisorio di residui fissato da uno Stato membro, stabilisca limiti massimi provvisori di residui, applicabili nell'intera Comunità; che per motivi di chiarezza i limiti massimi provvisori di residui fissati secondo tale meccanismo devono essere inseriti opportunamente negli allegati delle direttive 86/362/CEE, 86/363/CEE e 90/642/CEE; considerando che devono essere fissate norme circa i limiti massimi di residui ammissibili nei vari prodotti agricoli essiccati e/o trasformati nonché negli alimenti composti, allo scopo di garantire un'opportuna protezione della salute umana e un corretto funzionamento del mercato unico per quanto concerne tali prodotti; considerando che gli Stati membri devono prevedere la possibilità di fissare quantità massime di residui di antiparassitari per quanto riguarda i prodotti importati, allo scopo di evitare problemi relativi agli scambi commerciali a causa della mancanza di limiti massimi armonizzati per certe combinazioni di residui/prodotti; considerando che occorre prevedere una procedura di conciliazione per i casi in cui nell'esperienza pratica sono insorti ostacoli agli scambi intracomunitari a causa della mancanza di limiti massimi armonizzati per certe combinazioni di residui/prodotti; considerando che deve essere organizzato sistematicamente un controllo efficace dei residui di antiparassitari a livello sia nazionale che comunitario allo scopo di garantirne la conformità con l'obbligo di non superamento dei limiti stabiliti e di contribuire a rafforzare al massimo la fiducia dei consumatori nel livello raggiunto di protezione della salute umana; considerando che occorre allineare alcune disposizioni delle direttive 76/895/CEE (1) che fissa le quantità massime di residui di antiparassitari consentite sugli e negli ortofrutticoli, 86/362/CEE e 86/363/CEE sulle disposizioni analoghe previste dalla direttiva 90/642/CEE per scrupolo di coerenza nell'attuazione del regime generale concernente le quantità massime di residui; considerando che l'introduzione di modifiche negli allegati a seguito dell'evoluzione delle conoscenze scientifiche e tecniche nonché la fissazione di limiti massimi provvisori di residui e la definizione di fattori di diluizione o di concentrazione connessi con certe operazioni di essiccazione o di trasformazione sono misure di carattere tecnico; che, ai fini dell'adozione di tali misure, risulta opportuno ricorrere ad una procedura decisionale di comitato di regolamentazione allo scopo di garantire un funzionamento efficace e rapido delle misure attuative ai sensi delle direttive 76/895/CEE, 86/362/CEE, 86/363/CEE e 90/642/CEE nonché delle misure attuative ai sensi della direttiva 91/414/CEE e di altre direttive in materia; considerando che per un'adeguata protezione della salute umana ed un corretto funzionamento del mercato unico occorre che le modificazioni introdotte negli allegati siano rapidamente applicate da tutti gli Stati membri, HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA: Articolo 1 La direttiva 76/895/CEE del Consiglio, del 23 novembre 1976, che fissa le quantità massime di residui di antiparassitari consentite sugli e negli ortofrutticoli è modificata come segue: 1) La prima frase dell'articolo 5 è sostituita con la seguente: «Fatte salve le disposizioni dell'articolo 4, le modificazioni da apportare agli allegati sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 7.» 2) Il testo dei paragrafi 2, 3 e 4 dell'articolo 7 è sostituito con il seguente: «2. Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il Comitato formula il suo parere sul progetto entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame. Il parere è formulato alla maggioranza prevista all'articolo 148, paragrafo 2, del trattato per l'adozione delle decisioni che il Consiglio deve prendere su proposta della Commissione. Nelle votazioni al Comitato, viene attribuita ai voti dei rappresentanti degli Stati membri la ponderazione definita all'articolo precitato. Il presidente non partecipa alla votazione. 3. La Commissione adotta le misure previste qualora siano conformi al parere del Comitato. 4. Se le misure previste non sono conformi al parere del Comitato, o in mancanza di parere, la Commissione sottopone senza indugio al Consiglio una proposta in merito alle misure da prendere. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata. 5. Se il Consiglio non ha deliberato entro tre mesi a decorrere dalla data in cui gli è stata sottoposta la proposta, la Commissione adotta le misure proposte.» 3) Il testo dei paragrafi 2, 3 e 4 dell'articolo 8 sono sostituiti con il seguente: «2. Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il Comitato formula il suo parere sul progetto entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame. Il parere è formulato alla maggioranza prevista all'articolo 148, paragrafo 2, del trattato per l'adozione delle decisioni che il Consiglio deve prendere su proposta della Commissione. Nelle votazioni al Comitato, viene attribuita ai voti dei rappresentanti degli Stati membri la ponderazione definita all'articolo precitato. Il presidente non partecipa alla votazione. 3. La Commissione adotta le misure previste qualora siano conformi al parere del Comitato. 4. Se le misure previste non sono conformi al parere del Comitato, o in mancanza di parere, la Commissione sottopone senza indugio al Consiglio una proposta in merito alle misure da prendere. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata. 5. Se il Consiglio non ha deliberato entro 15 giorni a decorrere dalla data in cui gli è stata sottoposta la proposta, la Commissione adotta le misure proposte.» 4) Il testo dell'articolo 9 è sostituito con il seguente: «1. La presente direttiva riguarda anche i prodotti di cui all'articolo 1 destinati all'esportazione in paesi terzi. Tuttavia, le quantità massime di residui di antiparassitari stabilite conformemente al disposto della presente direttiva non sono d'applicazione nel caso di prodotti sottoposti a trattamento prima dell'esportazione per i quali possa essere adeguatamente provato che a) il paese terzo di destinazione esige quel particolare trattamento al fine di prevenire l'introduzione di organismi nocivi nel proprio territorio, oppure b) il trattamento è necessario allo scopo di proteggere i prodotti dagli organismi nocivi durante il trasporto verso il paese terzo di destinazione e il loro immagazzinamento nello stesso. 2. La presente direttiva non riguarda i prodotti di cui all'articolo 1 per i quali possa essere adeguatamente provato che essi sono destinati a) alla fabbricazione di prodotti diversi da prodotti alimentari e da alimenti per animali, oppure b) alla semina o alla piantagione.» 5) Dopo l'articolo 10 è inserito il seguente articolo: «Articolo 10bis Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative regolamentari ed amministrative necessarie per garantire che le modifiche di cui all'articolo 5 possano essere attuate nel loro rispettivo territorio entro un periodo massimo di 4 mesi dall'adozione di dette modifiche o entro un periodo più breve qualora necessario per motivi di protezione della salute umana.» Articolo 2 La direttiva 86/362/CEE del Consiglio, del 24 luglio 1986, che fissa le quantità massime di residui di antiparassitari sui e nei cereali è modificata nel seguente modo. 1) L'articolo 1 è sostituito dal seguente: «Articolo 1 1. La presente direttiva si applica ai prodotti a base di cereali elencati nell'allegato I, qualora questi prodotti possano contenere determinati residui di antiparassitari. La direttiva si applica inoltre a questi stessi prodotti essiccati o trasformati o incorporati in un alimento composto, qualora essi possano contenere determinati residui di antiparassitari. 2. La presente direttiva si applica fatte salve: a) le disposizioni della direttiva 74/63/CEE del Consiglio (*), del 17 dicembre 1973, relativa alla fissazione di quantità massime per le sostanze e per i prodotti indesiderabili negli alimenti per animali; b) le disposizioni della direttiva 76/895/CEE del Consiglio, del 23 novembre 1976, che fissa le quantità massime di residui di antiparassitari consentite sugli e negli ortofrutticoli; c) le disposizioni della direttiva 90/642/CEE del Consiglio, del 27 novembre 1990, che fissa le percentuali massime di residui di antiparassitari su e in alcuni prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli. 3. La presente direttiva si applica inoltre ai prodotti di cui al paragrafo 1 destinati ad essere esportati verso paesi terzi. Le quantità massime di residui di antiparassitari stabilite conformemente alla presente direttiva non si applicano però ai prodotti sottoposti a trattamento prima dell'esportazione, purché sia adeguatamente dimostrato che: a) il paese terzo di destinazione richiede quel particolare trattamento, per evitare l'introduzione di organismi nocivi nel proprio territorio; oppure b) il trattamento è necessario per proteggere i prodotti dagli organismi nocivi durante il trasporto e il magazzinaggio nel paese terzo di destinazione. 4. La presente direttiva non si applica ai prodotti di cui al paragrafo 1 purché sia adeguatamente dimostrato che sono destinati: a) alla fabbricazione di prodotti diversi da prodotti alimentari e dagli alimenti per animali; oppure b) alla semina o alla piantagione. (*) GU n. L 38 dell'11. 2. 1974, pag. 31. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 94/16/CE (GU n. L 104 del 23. 4. 1994, pag. 32).» 2) All'articolo 2, paragrafo 1, la parte di frase «enumerati nell'allegato II» è soppressa. 3) L'articolo 4 è sostituito dal seguente: «Articolo 4 1. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 6, i prodotti di cui all'articolo 1 non possono contenere, fin dalla loro immissione in circolazione, quantità di residui di antiparassitari superiori a quelle specificate nell'elenco dell'allegato II. L'elenco dei residui di antiparassitari in questione e le relative quantità massime sono stabiliti nell'allegato II conformemente alla procedura di cui all'articolo 12 tenendo conto delle attuali conoscenze scientifiche e tecniche. 2. Nel caso di prodotti essiccati o trasformati per i quali i quantitativi massimi non figurano esplicitamente nell'allegato II, la quantità massima di residuo applicabile è quella stabilita nell'allegato II, tenendo conto rispettivamente della concentrazione provovata dal processo di essiccazione oppure della concentrazione o diluizione conseguente alla trasformazione. Per alcuni prodotti essiccati o trasformati può essere stabilito un fattore di concentrazione o di diluizione che tenga conto della concentrazione e/o diluizione provocata da alcune operazioni di essiccazione o di trasformazione, conformemente alla procedura di cui all'articolo 12. 3. Nel caso di alimenti composti costituiti da una miscela di ingredienti per i quali non sono stabilite quantità massime di residui, le quantità massime di residui applicabili non devono superare i quantitativi fissati nell'allegato II, tenendo conto delle relative concentrazioni degli ingredienti nella miscela e delle disposizioni di cui al paragrafo 2. 4. Gli Stati membri garantiscono, mediante misure di sorveglianza e controlli almeno per sondaggio, il rispetto delle quantità massime di cui al paragrafo 1. Le necessarie ispezioni e misure di controllo vengono realizzate conformemente alla direttiva 89/397/CEE (*) del Consiglio, del 14 giugno 1989, relativa al controllo ufficiale dei prodotti alimentari, in particolare l'articolo 4, e alla direttiva 93/99/CEE (**) riguardante misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari. (*) GU n. L 186 del 30. 6. 1989, pag. 23. (**) GU n. L 290 del 24. 11. 1993, pag. 14.» 4) L'articolo 5 è sostituito dai seguenti due articoli: «Articolo 5 Qualora, per un prodotto appartenente ad un gruppo specificato nell'allegato I, la Commissione abbia fissato a livello comunitario una quantità massima di residuo provvisoria, conformemente alle disposizioni dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera f) della direttiva 91/414/CEE relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari, tale quantità figurerà nell'allegato II con il riferimento alla suddetta procedura. Articolo 5bis 1. Ai fini del presente articolo lo Stato membro di origine è lo Stato membro nel cui territorio viene legalmente prodotto o commercializzato uno dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, primo comma e lo Stato membro di destinazione è lo Stato membro nel cui territorio questo prodotto viene introdotto e immesso in circolazione per operazioni diverse dal transito verso un altro Stato membro o pease terzo. 2. Gli Stati membri istituiscono un regime che consenta di fissare le quantità massime di residui per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, primo comma, introdotti nel loro territorio in provenienza dallo Stato membro di origine, tenendo conto della buona pratica agricola dello stesso, nel caso in cui non siano state fissate quantità massime di residui per questi prodotti conformemente alle disposizioni dell'articolo 4, paragrafo 1 o dell'articolo 5. 3. Qualora non siano state fissate quantità massime di residui in base alle disposizioni dell'articolo 4, paragrafo 1 o dell'articolo 5, si applicano inoltre le seguenti disposizioni. 1) Se per uno dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, primo comma, conforme alle quantità massime di residui applicate nello Stato membro di origine, sono state applicate, nello Stato membro di destinazione, misure intese a vietarne l'immissione in circolazione o a subordinarla a restrizioni particolari in base alla motivazione che il prodotto contiene residui di antiparassitari in quantitativi superiori alle quantità massime autorizzate nello Stato membro di destinazione, quest'ultimo ne invia comunicazione all'altro Stato membro interessato e alla Commissione, documentando i casi su cui si basa la motivazione. 2) In base alla comunicazione di cui al primo comma, i due Stati membri interessati avviano immediatamente discussioni intese ad eliminare, se possibile, gli effetti proibitori o restrittivi delle misure applicate dallo Stato membro di destinazione mediante una serie di misure concordate tra di loro e notificano alla Commissione e agli altri Stati membri, entro un periodo di tre mesi dalla succitata comunicazione, il risultato di queste discussioni ed in particolare le eventuali misure concordate, compresa la quantità massima di residui che lo Stato membro di destinazione intende fissare nell'ambito del regime di cui al paragrafo 2. Gli Stati membri si trasmettono reciprocamente tutte le informazioni necessarie; lo Stato membro produttore provvede in particolare a fornire i dati, compresa la valutazione tossicologica ed una stima dalla DGA, la sua buona pratica agricola e i risultati delle prove su cui si è basato per stabilire la propria quantità massima di residui; lo Stato membro di destinazione fornisce i motivi a sostegno delle misure da esso applicate. 3) La Commissione sottopone la questione al comitato fitosanitario permanente. A titolo temporaneo e per un periodo di tempo limitato, può essere fissata una quantità massima nell'allegato II secondo la procedura di cui all'articolo 12. Nello stabilire questa quantità massima temporanea, la Commissione tiene conto del progresso delle conoscenze scientifiche e tecniche. Lo Stato membro di origine e/o altri Stati membri interessati si assumono eventualmente, nelle forme più opportune, l'impegno a trasmettere i necessari risultati delle prove, entro un limite di tempo stabilito conformemente all'articolo 12; tale limite non può superare i quattro anni. 4. Tutte le misure di cui ai paragrafi 2 o 3 sono adottate dallo Stato membro nel rispetto degli obblighi che gli derivano dal trattato ed in particolare dagli articoli da 30 a 36. 5. Le disposizioni della direttiva 83/189/CEE del Consiglio (*), del 28 marzo 1983, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche, non si applicano alle misure adottate e notificate dagli Stati membri secondo le disposizioni del paragrafo 3 del presente articolo. 6. Le modalità d'applicazione della procedura di cui al presente articolo possono essere adottate secondo la procedura di cui all'articolo 12. (*) GU n. L 109 del 26. 4. 1983, pag. 8. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 94/10/CEE (GU n. L 100 del 19. 4. 1994, pag. 30).» 5. L'articolo 7 è sostituito dal seguente: «Articolo 7 1. Gli Stati membri designano un'autorità incaricata di garantire che le misure di sorveglianza di cui all'articolo 4, paragrafo 4, vengano realizzate; questa autorità può coincidere con l'organo di collegamento unico di cui all'articolo 6 della direttiva 93/99/CEE. 2. a) Entro il 30 giugno di ogni anno gli Stati membri trasmettono alla Commissione il loro programma nazionale di sorveglianza per l'anno successivo. I programmi previsionali debbono precisare per lo meno: - i prodotti da controllare e il numero di ispezioni da realizzare, - I residui di antiparassitari da ricercare, - i criteri applicati nel redigere tali programmi. b) Entro il 30 settembre di ogni anno la Commissione sottopone al comitato fitosanitario permanente un progetto di decisione che stabilisce un programma coordinato di sorveglianza. La decisione è adottata conformemente alla procedura di cui all'articolo 13. L'obiettivo fondamentale del programma coordinato di sorveglianza è quello di aumentare quanto possibile i controlli sui campioni di cereali dei gruppi elencati nell'allegato I, prodotti o importati nella Comunità, per garantirne la conformità alle quantità massime di residui di antiparassitari stabilite nell'allegato II. Tale programma può essere, se necessario, successivamente adeguato durante la fase di attuazione. c) Entro il 28 febbraio di ogni anno gli Stati membri inviano alla Commissione relazioni sull'attuazione, nell'anno di calendario precedente, del programma nazionale di sorveglianza e del programma coordinato di sorveglianza comunicato dalla Commissione conformemente alla lettera b). In queste relazioni debbono essere contenute per lo meno le seguenti informazioni: - i prodotti controllati e il numero d'ispezioni effettuate, - gli antiparassitari i cui residui sono stati o dovranno essere analizzati. 3. Entro il 31 agosto di ogni anno gli Stati membri trasmettono alla Commissione i risultati delle analisi dei campioni di controllo prelevati durante l'anno precedente nell'ambito dei programmi nazionali di sorveglianza e del programma coordinato di sorveglianza. La Commissione raggruppa queste informazioni e le trasmette agli Stati membri nell'ambito del comitato fitosanitario permanente, assieme ad eventuali raccomandazioni sulle iniziative da adottare. Le raccomandazioni debbono riguardare in particolare: - le iniziative da adottare per i casi in cui si è constatato il superamento delle quantità massime, - l'opportunità di pubblicare le informazioni raccolte, - conclusioni specifiche sulle eventuali modifiche da apportare ai programmi nazionali di sorveglianza. 4. Conformemente alla procedura di cui all'articolo 12 si possono adottare: a) modifiche dei paragrafi 2 e 3 del presente articolo, purché tali modifiche riguardino le date di invio delle comunicazioni; b) le modalità di attuazione necessarie per consentire la corretta applicazione delle disposizioni dei paragrafi 2 e 3. 5. Entro il 31 dicembre 1999 la Commissione trasmette al Consiglio una relazione sull'applicazione del presente articolo corredata, se necessario, di adeguate proposte.» 6) L'articolo 9 è sostituito dal seguente: «Articolo 9 1. Se uno Stato membro ritiene, in base a nuove informazioni o a una nuova valutazione delle informazioni esistenti, che la quantità massima stabilita nell'allegato II possa nuocere alla salute umana o animale e richiede pertanto che vengano adottate iniziative tempestive, tale Stato membro può temporaneamente ridurre tale quantità massima nel suo territorio. In tal caso notifica immediatamente agli altri Stati membri e alla Commissione le misure adottate, allegando le relative motivazioni. 2. La Commissione esamina rapidamente i motivi addotti dallo Stato membro di cui al primo comma, e consulta gli Stati membri nell'ambito del comitato fitosanitario permanente, in seguito denominato "il comitato"; quest'ultimo formula immediatamente un parere e adotta le misure necessarie. La Commissione notifica immediatamente al Consiglio e agli Stati membri le misure adottate. Ogni Stato membro può deferire le misure della Commissione al Consiglio entro un termine di 15 giorni dalla notifica. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può decidere diversamente entro 15 giorni dalla data alla quale la questione gli è stata deferita. 3. Se la Commissione ritiene che le quantità massime stabilite nell'elenco di cui all'articolo 1 debbano essere modificate per risolvere de difficoltà indicate al paragrafo 1 e garantire la tutela della salute umana, essa avvia la procedura di cui all'articolo 13 in vista dell'adozione di tali modifiche. In tal caso lo Stato membro che ha adottato le misure di cui al paragrafo 1 può mantenerle fino a quando il Consiglio o la Commissione avranno preso una decisione conformemente alla suddetta procedura.» 7) L'articolo 10 è sostituito dal seguente: «Articolo 10 Fatto salvo l'articolo 9, le modifiche degli allegati sono adottate conformemente alla procedura di cui all'articolo 12, tenendo conto delle attuali conoscenze scientifiche e tecniche.» 8) Le disposizioni dell'articolo 11 sono soppresse. 9) I paragrafi 2, 3 e 4 dell'articolo 12 sono sostituiti dai seguenti paragrafi: «2. Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato formula il suo parere sul progetto entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame. Il parere è formulato alla maggioranza prevista dall'articolo 148, paragrafo 2 del trattato per l'adozione delle decisioni che il Consiglio deve prendere su proposta della Commissione. Nelle votazioni in seno al comitato viene attribuita ai voti dei rappresentanti degli Stati membri la ponderazione definita all'articolo precitato. Il presidente non partecipa alla votazione. 3. La Commissione adotta le misure previste qualora siano conformi al parere del comitato. 4. Se le misure previste non sono conformi al parere del comitato, o in mancanza di parere, la Commissione sottopone senza indugio al Consiglio una proposta in merito alle misure da prendere. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata. 5. Se il Consiglio non ha deliberato entro tre mesi a decorrere dalla data in cui gli è stata sottoposta la proposta, la Commissione adotta le misure proposte.» 10) I paragrafi 2, 3 e 4 dell'articolo 13 sono sostituiti dai seguenti paragrafi: «2. Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato formula il suo parere sul progetto entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame. Il parere è formulato alla maggioranza prevista dall'articolo 148, paragrafo 2 del trattato per l'adozione delle decisioni che il Consiglio deve prendere su proposta della Commissione. Nelle votazioni in seno al comitato viene attribuita ai voti dei rappresentanti degli Stati membri la ponderazione definita all'articolo precitato. Il presidente non partecipa alla votazione. 3. La Commissione adotta le misure previste qualora siano conformi al parere del comitato. 4. Se le misure previste non sono conformi al parere del comitato, o in mancanza di parere, la Commissione sottopone senza indugio al Consiglio una proposta in merito alle misure da prendere. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata. 5. Se il Consiglio non ha deliberato entro 15 giorni a decorrere dalla data in cui gli è stata sottoposta la proposta, la Commissione adotta le misure proposte.» 11) L'articolo 14 è sostituito dal seguente: «Articolo 14 Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per garantire che le modifiche dell'allegato II derivanti dalle decisioni di cui all'articolo 4, paragrafi 1 e 2, all'articolo 5, all'articolo 5bis, paragrafo 3, all'articolo 9, paragrafo 3 e all'articolo 10 vengano applicate nel loro territorio entro un periodo massimo di quattro mesi dalla relativa adozione ed entro un periodo di tempo minore qualora ciò risulti necessario per motivi di tutela della salute umana.» Articolo 3 La direttiva 86/363/CEE del Consiglio, del 24 luglio 1986, che fissa le quantità massime di residui antiparassitari sui e nei prodotti alimentari di origine animale, è modificata nel seguente modo: 1) Il testo dell'articolo 1 è sostituito dal seguente: «Articolo 1 1. La presente direttiva si applica ai prodotti alimentari di origine animale elencati nell'allegato I, qualora questi prodotti possano contenere determinati residui di antiparassitari. La direttiva si applica inoltre a questi stessi prodotti essiccati o trasformati o incorporati in un alimento composto, qualora essi possano contenere determinati residui di antiparassitari. 2. La presente direttiva si applica fatte salve le disposizioni della direttiva 74/63/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1973, relativa alla fissazione di quantità massime per le sostanze e per i prodotti indesiderabili negli alimenti per gli animali, modificata da ultimo dalla direttiva 87/519/CEE. 3. La presente direttiva si applica inoltre ai prodotti di cui al paragrafo 1 destinati ad essere esportati verso paesi terzi. 4. La presente direttiva non si applica ai prodotti di cui al paragrafo 1 purché sia adeguatamente dimostrato che sono destinati alla fabbricazione di prodotti diversi da prodotti alimentari e dagli alimenti per animali.» 2) All'articolo 2, paragrafo 1, la parte di frase «enumerati nell'allegato II» è soppressa. 3) L'articolo 4 è sostituito dal seguente: «Articolo 4 1. I prodotti di cui all'articolo 1 non possono contenere, fin dalla loro immissione in circolazione, quantità di residui di antiparassitari superiori a quelle specificate nell'elenco dell'allegato II. L'elenco dei residui di antiparassitari in questione e le relative quantità massime sono stabiliti nell'allegato II conformemente alla procedura di cui all'articolo 12 tenendo conto delle attuali conoscenze scientifiche e tecniche. 2. Nel caso di prodotti essiccati o trasformati per i quali i quantitativi massimi non figurano esplicitamente nell'allegato II, la quantità massima di residuo applicabile è quella stabilita nell'allegato II, tenendo conto rispettivamente della concentrazione provocata dal processo di essiccazione oppure della concentrazione o diluizione conseguente alla trasformazione. Per alcuni prodotti essiccati o trasformati può essere stabilito un fattore di concentrazione o di diluizione che tenga conto della concentrazione e/o diluizione provocata da alcune operazioni di essiccazione o di trasformazione, conformemente alla procedura di cui all'articolo 12. 3. Nel caso di alimenti composti costituiti da una miscela di ingredienti per i quali non sono stabilite quantità massime di residui, le quantità massime di residui applicabili non devono superare i quantitativi fissati nell'allegato II, tenendo conto delle relative concentrazioni degli ingredienti nella miscela e delle disposizioni di cui al paragrafo 2. 4. Gli Stati membri garantiscono, mediante misure di sorveglianza e controlli almeno per sondaggio, il rispetto delle quantità massime di cui al paragrafo 1. Le necessarie ispezioni e misure di controllo vengono relizzate conformemente alla direttiva 89/397/CEE, in particolare l'articolo 4, e alla direttiva 93/99/CEE riguardante misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari, nonché alle altre disposizioni legislative in materia di sorveglianza dei residui nei prodotti alimentari e negli alimenti per animali.» 4) L'articolo 5 è sostituito dai seguenti due articoli: «Articolo 5 Qualora, per un prodotto appartenente ad un gruppo specificato nell'allegato I, la Commissione abbia fissato a livello comunitario una quantità massima di residuo provvisoria, conformemente alle disposizioni dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera f) della direttiva 91/414/CEE relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari, tale quantità figurerà nell'allegato II con il riferimento alla suddetta procedura. Articolo 5bis 1. Ai fini del presente articolo lo Stato membro di origine è lo Stato membro nel cui territorio viene legalmente prodotto o commercializzato uno dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, primo comma e lo Stato membro di destinazione è lo Stato membro nel cui territorio questo prodotto viene introdotto e immesso in circolazione per operazioni diverse dal transito verso un altro Stato membro o paese terzo. 2. Gli Stati membri istituiscono un regime che consenta di fissare le quantità massime di residui per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, primo comma, introdotti nel loro territorio in provenienza dallo Stato membro di origine, tenendo conto della buona pratica agricola dello stesso, nel caso in cui non siano state fissate quantità massime di residui per questi prodotti conformemente alle disposizioni dell'articolo 4, paragrafo 1 o dell'articolo 5. 3. Qualora non siano state fissate quantità massime di residui in base alle disposizioni dell'articolo 4, paragrafo 1 o dell'articolo 5, si applicano inoltre le seguenti disposizioni. 1. Se per uno dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, primo comma, conforme alle quantità massime di residui applicate nello Stato membro di origine, sono state applicate, nello Stato membro di destinazione, misure intese a vietarne l'immissione in circolazione o a subordinarla a restrizioni particolari in base alla motivazione che il prodotto contiene residui di antiparassitari in quantitativi superiori alle quantità massime autorizzate nello Stato membro di destinazione, quest'ultimo ne invia comunicazione all'altro Stato membro interessato e alla Commissione, documentando i casi su cui si basa la motivazione. 2. In base alla comunicazione di cui al primo comma, i due Stati membri interessati avviano immediatamente discussioni intese ad eliminare, se possibile, gli effetti proibitori o restrittivi delle misure applicate dallo Stato membro di destinazione mediante una serie di misure concordate tra di loro e notificano alla Commissione e agli altri Stati membri, entro un periodo di tre mesi dalla succitata comunicazione, il risultato di queste discussioni ed in particolare le eventuali misure concordate, compresa la quantità massima di residui che lo Stato membro di destinazione intende fissare nell'ambito del regime di cui al paragrafo 2. Gli Stati membri si trasmettono reciprocamente tutte le informazioni necessarie; lo Stato membro produttore provvede in particolare a fornire i dati, compresa la valutazione tossicologica ed una stima della DGA, la sua buona pratica agricola e i risultati delle prove su cui si è basato per stabilire la propria quantità massima di residui; lo Stato membro di destinazione fornisce i motivi a sostegno delle misure da esso applicate. 3. La Commissione sottopone la questione al comitato fitosanitario permanente. A titolo temporaneo e per un periodo di tempo limitato, può essere fissata una quantità massima nell'allegato II secondo la procedura di cui all'articolo 12. Nello stabilire questa quantità massima temporanea, la Commissione tiene conto del progresso delle conoscenze scientifiche e tecniche. Lo Stato membro di origine e/o altri Stati membri interessati si assumono eventualmente, nelle forme più opportune, l'impegno a trasmettere i necessari risultati delle prove, entro un limite di tempo stabilito conformemente all'articolo 12; tale limite non può superare i quattro anni. 4. Tutte le misure di cui ai paragrafi 2 o 3 sono adottate dallo Stato membro nel rispetto degli obblighi che gli derivano dal trattato ed in particolare dagli articoli da 30 a 36. 5. Le disposizioni della direttiva 81/189/CEE del Consiglio, del 28 marzo 1983, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche, non si applicano alle misure adottate e notificate dagli Stati membri secondo le disposizioni del paragrafo 3 del presente articolo. 6. Le modalità d'applicazione della procedura di cui al presente articolo possono essere adottate secondo la procedura di cui all'articolo 12.» 5) L'articolo 9 è sostituito dal seguente: «Articolo 9 1. Se uno Stato membro ritiene, in base a nuove informazioni o a una nuova valutazione delle informazioni esistenti, che la quantità massima stabilita nell'allegato II possa nuocere alla salute umana o animale e richiede pertanto che vengano adottate iniziative tempestive, tale Stato membro può temporaneamente ridurre tale quantità massima nel suo territorio. In tal caso notifica immediatamente agli altri Stati membri e alla Commissione le misure adottate, allegando le relative motivazioni. 2. La Commissione esamina rapidamente i motivi addotti dallo Stato membro di cui al primo comma, e consulta gli Stati membri nell'ambito del comitato fitosanitario permanente, in seguito denominato "il comitato"; quest'ultimo formula immediatamente un parere e adotta le misure necessarie. La Commissione notifica immediatamente al Consiglio e agli Stati membri le misure adottate. Ogni Stato membro può deferire le misure della Commissione al Consiglio entro un termine di 15 giorni dalla notifica. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può decidere diversamente entro 15 giorni dalla data alla quale la questione gli è stata deferita. 3. Se la Commissione ritiene che le quantità massime stabilite nell'elenco di cui all'articolo 1 debbano essere modificate per risolvere le difficoltà indicate al paragrafo 1 e garantire la tutela della salute umana, essa avvia la procedura di cui all'articolo 13 in vista dell'adozione di tali modifiche. In tal caso lo Stato membro che ha adottato le misure di cui al paragrafo 1 può mantenerle fino a quando il Consiglio o la Commissione avranno preso una decisione conformemente alla suddetta procedura.» 6) L'articolo 10 è sostituito dal seguente: «Articolo 10 Fatto salvo l'articolo 9, le modifiche degli allegati sono adottate conformemente alla procedura di cui all'articolo 12, tenendo conto delle attuali conoscenze scientifiche e tecniche.» 7) Le disposizioni dell'articolo 11 sono soppresse. 8) I paragrafi 2, 3 e 4 dell'articolo 12 sono sostituiti dai seguenti paragrafi: «2. Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato formula il suo parere sul progetto entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame. Il parere è formulato alla maggioranza prevista dall'articolo 148, paragrafo 2 del trattato per l'adozione delle decisioni che il Consiglio deve prendere su proposta della Commissione. Nelle votazioni in seno al comitato viene attribuita ai voti dei rappresentanti degli Stati membri la ponderazione definita all'articolo precitato. Il presidente non partecipa alla votazione. 3. La Commissione adotta le misure previste qualora siano conformi al parere del comitato. 4. Se le misure previste non sono conformi al parere del comitato, o in mancanza di parere, la Commissione sottopone senza indugio al Consiglio una proposta in merito alle misure da prendere. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata. 5. Se il Consiglio non ha deliberato entro tre mesi a decorrere dalla data in cui gli è stata sottoposta la proposta, la Commissione adotta le misure proposte.» 9) I paragrafi 2, 3 e 4 dell'articolo 13 sono sostituiti dai seguenti paragrafi: «2. Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato formula il suo parere sul progetto entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame. Il parere è formulato alla maggioranza prevista dall'articolo 148, paragrafo 2 del trattato per l'adozione delle decisioni che il Consiglio deve prendere su proposta della Commissione. Nelle votazioni in seno al comitato viene attribuita ai voti dei rappresentanti degli Stati membri la ponderazione definita all'articolo precitato. Il presidente non partecipa alla votazione. 3. La Commissione adotta le misure previste qualora siano conformi al parere del comitato. 4. Se le misure previste non sono conformi al parere del comitato, o in mancanza di parere, la Commissione sottopone senza indugio al Consiglio una proposta in merito alle misure da prendere. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata. 5. Se il Consiglio non ha deliberato entro 15 giorni a decorrere dalla data in cui gli è stata sottoposta la proposta, la Commissione adotta le misure proposte.» 10) L'articolo 14 è sostituito dal seguente: «Articolo 14 Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per garantire che le modifiche dell'allegato II derivanti dalle decisioni di cui all'articolo 4, paragrafi 1 e 2, all'articolo 5, all'articolo 5bis, paragrafo 3, all'articolo 9, paragrafo 3 e all'articolo 10 vengano applicate nel loro territorio entro un periodo massimo di quattro mesi dalla relativa adozione ed entro un periodo di tempo minore qualora ciò risulti necessario per motivi di tutela della salute umana.» Articolo 4 La direttiva 90/642/CEE del Consiglio, del 27 novembre 1990, che fissa le percentuali massime di residui di antiparassitari su e in alcuni prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli, è modificata come segue: 1) Il testo dell'articolo 1, paragrafo 1, è sostituito con il seguente: «1. La presente direttiva riguarda i prodotti che rientrano nei gruppi di prodotti elencati nella prima colonna dell'allegato I e di cui sono indicati esempi nella seconda colonna, nella misura in cui i prodotti di questi gruppi o le relative parti descritte nella terza colonna possono contenere taluni residui di antiparassitari. La presente direttiva riguarda anche gli stessi prodotti essiccati o trasformati o incorporati in un alimento composto, nella misura in cui possono contenere taluni residui di antiparassitari.» 2) Il testo dell'articolo 2, lettera a) è sostituito con il seguente: «a) "residui di antiparassitari", i residui degli antiparassitari e dei loro metaboliti e prodotti di degradazione o di reazione presenti nei o sui prodotti di cui all'articolo 1;». 3) Il testo dell'articolo 3 è sostituito con il seguente: «Articolo 3 1. I prodotti o, se del caso, le parti di prodotti rientranti nei gruppi di cui all'articolo 1 non devono contenere, dal momento in cui sono messi in circolazione, quantità di residui di antiparassitari superiori a quelle specificate nell'elenco di cui all'allegato II. L'elenco dei residui di antiparassitari in questione e le loro rispettive quantità massime sono stabiliti nell'allegato II conformemente alla procedura di cui all'articolo 9, tenuto conto delle attuali conoscenze scientifiche e tecniche. Il residuo di un antiparassitario non può essere incluso nell'elenco finché non ne sia fissata la relativa quantità massima ai sensi della direttiva 76/895/CEE. 2. Nel caso di prodotti essiccati e trasformati per i quali non siano esplicitamente fissate nell'allegato II quantità massime, la quantità massima di residui applicabile è quella specificata nell'allegato II, tenendo conto della concentrazione di residui conseguente al processo di essiccazione o, rispettivamente, della concentrazione o della diluizione conseguente al processo di trasformazione. Per quanto riguarda certi prodotti essiccati o trasformati può essere stabilito un fattore di concentrazione o di diluizione in relazione alla concentrazione e/o alla diluizione conseguente a talune operazioni di essiccazione o di trasformazione, conformemente alla procedura di cui all'articolo 9. 3. Nel caso di alimenti composti contenenti una miscela di ingredienti e per i quali non sono state fissate quantità massime di residui, le quantità massime di residui applicabili non devono essere superiori a quelle specificate nell'allegato II, tenuto conto delle relative concentrazioni degli ingredienti nella miscela e del disposto del paragrafo 2. 4. Gli Stati membri garantiscono, mediante misure di sorveglianza e controlli almeno per sondaggio, la conformità con il disposto di non superamento delle quantità massime di cui al paragrafo 1. Le necessarie ispezioni e operazioni di controllo sono effettuate conformemente al disposto della direttiva 89/397/CEE, in particolare del suo articolo 4, e della direttiva 93/99/CEE riguardante misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari.» 4) Il testo dell'articolo 4 è sostituito con il seguente: «Articolo 4 1. Gli Stati membri designano un'autorità incaricata di garantire l'effettuazione delle misure di sorveglianza di cui all'articolo 3, paragrafo 4; detta autorità può essere lo stesso unico organo di collegamento designato ai sensi dell'articolo 6 della direttiva 93/99/CEE. 2. a) Entro il 30 giugno di ogni anno, gli Stati membri inviano alla Commissione i progetti dei loro rispettivi programmi nazionali di sorveglianza per l'anno di calendario successivo. In questi programmi previsionali devono essere specificati almeno - i prodotti da ispezionare e il numero di ispezioni da effettuare, - i residui di antiparassitari da ricercare, - i criteri applicati nell'elaborazione di detti programmi. b) Entro il 30 settembre di ogni anno, la Commissione presenta al comitato fitosanitario permanente un progetto di decisione che stabilisce un programma di sorveglianza coordinato. Tale decisione sarà adottata conformemente alla procedura di cui all'articolo 10. L'obiettivo di base del programma di sorveglianza coordinato consisterà nel potenziare al massimo i controlli su campioni di prodotti di origine vegetale inclusi nei gruppi elencati nell'allegato I, fabbricati nella Comunità e in essa importati, allo scopo di garantire la conformità con il disposto di non superamento delle quantità massime di residui di antiparassitari di cui all'allegato II. Tale programma potrà essere in seguito opportunamente modificato nel corso della sua attuazione. c) Entro il 28 febbraio di ogni anno, gli Stati membri inviano alla Commissione relazioni circa l'attuazione, nel precedente anno di calendario, dei loro rispettivi programmi nazionali di sorveglianza e del programma di sorveglianza coordinato comunicato dalla Commissione conformemente al disposto della lettera b). Tali relazioni devono contenere almeno le seguenti informazioni: - i prodotti sottoposti a ispezione e il numero di ispezioni effettuate, - gli antiparassitari di cui sono state o dovranno essere effettuate analisi dei residui. 3. Entro il 31 agosto di ogni anno, gli Stati membri inviano alla Commissione i risultati delle analisi dei campioni prelevati l'anno precedente nel quadro dei loro rispettivi programmi nazionali di sorveglianza e del programma di sorveglianza coordinato. La Commissione collaziona e raffronta questi dati e li comunica agli Stati membri nell'ambito del comitato fitosanitario permanente proponendo al contempo opportune raccomandazioni per un'eventuale azione conseguente. 4. Conformemente alla procedura di cui all'articolo 9 possono essere adottate a) modificazioni dei paragrafi 2 e 3 per quanto concerne le date di invio delle comunicazioni; b) modalità attuative per la corretta applicazione delle disposizioni dei paragrafi 2 e 3. 5. Entro il 31 dicembre 1999 la Commissione trasmette al Consiglio una relazione sull'applicazione del presente articolo, corredata eventualmente di opportune proposte.» 5) Dopo l'articolo 5 sono inseriti i seguenti articoli: «Articolo 5bis Il limite massimo provvisorio comunitario relativo ad un prodotto appartenente ad un gruppo specificato nell'allegato I e stabilito dalla Commissione conformemente al disposto dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera f) della direttiva 91/414/CEE relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari, è inserito nell'elenco dell'allegato II, corredato di un riferimento alla suddetta procedura. Articolo 5ter 1. Ai fini del presente articolo lo Stato membro di origine è lo Stato membro nel cui territorio viene legalmente prodotto o commercializzato uno dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, primo comma e lo Stato membro di destinazione è lo Stato membro nel cui territorio questo prodotto viene introdotto e immesso in circolazione per operazioni diverse dal transito verso un altro Stato membro o paese terzo. 2. Gli Stati membri istituiscono un regime che consenta di fissare le quantità massime di residui per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, primo comma, introdotti nel loro territorio in provenienza dallo Stato membro di origine, tenendo conto della buona pratica agricola dello stesso, nel caso in cui non siano state fissate quantità massime di residui per questi prodotti conformemente alle disposizioni dell'articolo 3, paragrafo 1 o dell'articolo 5bis. 3. Qualora non siano state fissate quantità massime di residui in base alle disposizioni dell'articolo 3, paragrafo 1 o dell'articolo 5bis, si applicano inoltre le seguenti disposizioni: 1) Se per uno dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, primo comma, conforme alle quantità massime di residui applicate nello Stato membro di origine, sono state applicate, nello Stato membro di destinazione, misure intese a vietarne l'immissione in circolazione o a subordinarla a restrizioni particolari in base alla motivazione che il prodotto contiene residui di antiparassitari in quantitativi superiori alle quantità massime autorizzate nello Stato membro di destinazione, quest'ultimo ne invia comunicazione all'altro Stato membro interessato e alla Commissione, documentando i casi su cui si basa la motivazione. 2) In base alla comunicazione di cui al primo comma, i due Stati membri interessati avviano immediatamente discussioni intese ad eliminare, se possibile, gli effetti proibitori o restrittivi delle misure applicate dallo Stato membro di destinazione mediante una serie di misure concordate tra di loro e notificano alla Commissione e agli altri Stati membri, entro un periodo di tre mesi dalla succitata comunicazione, il risultato di queste discussioni ed in particolare le eventuali misure concordate, compresa la quantità massima di residui che lo Stato membro di destinazione intende fissare nell'ambito del regime di cui al paragrafo 2. Gli Stati membri si trasmettono reciprocamente tutte le informazioni necessarie; lo Stato membro produttore provvede in particolare a fornire i dati, compresa la valutazione tossicologica ed una stima della DGA, la sua buona pratica agricola e i risultati delle prove su cui si è basato per stabilire la propria quantità massima di residui; lo Stato membro di destinazione fornisce i motivi a sostegno delle misure da esso applicate. 3. La Commissione sottopone la questione al comitato fitosanitario permanente. A titolo temporaneo e per un periodo di tempo limitato, può essere fissata una quantità massima nell'allegato II secondo la procedura di cui all'articolo 9. Nello stabilire questa quantità massima temporanea, la Commissione tiene conto del progresso delle conoscenze scientifiche e tecniche. Lo Stato membro di origine e/o altri Stati membri interessati si assumono eventualmente, nelle forme più opportune, l'impegno a trasmettere i necessari risultati delle prove, entro un limite di tempo stabilito conformemente all'articolo 9; tale limite non può superare i quattro anni. 4. Tutte le misure di cui ai paragrafi 2 o 3 sono adottate dello Stato membro nel rispetto degli obblighi che gli derivano dal trattato ed in particolare dagli articoli da 30 a 36. 5. Le disposizioni della direttiva 83/189/CEE del Consiglio, del 28 marzo 1983, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche, non si applicano alle misure adottate e notificate dagli Stati membri secondo le disposizioni del paragrafo 3 del presente articolo. 6. Le modalità d'applicazione della procedura di cui al presente articolo possono essere adottate secondo la procedura di cui all'articolo 9.» 6) Il testo dell'articolo 7 è sostituito con il seguente: «Articolo 7 Le modificazioni degli allegati I e II a seguito dell'evoluzione delle conoscenze scientifiche o tecniche sono adottate conformemente alla procedura di cui all'articolo 9.» 7) Dopo l'articolo 10 è inserito il seguente articolo: «Articolo 10bis Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per garantire che le modificazioni dell'allegato II conseguenti alle decisioni di cui all'articolo 3, paragrafi 1 e 2, agli articoli 5bis, 5ter, 7 e 8, paragrafo 3, siano attuate nel loro rispettivo territorio entro un periodo massimo di quattro mesi a decorrere dalla loro adozione ed entro un periodo più breve qualora necessario per motivi di protezione di salute umana.» Articolo 5 Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 31 dicembre 1996. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate da un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri. Articolo 6 Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva. (1) GU n. L 221 del 7. 8. 1986, pag. 37; direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 94/29/CE (GU n. L 189 del 23. 7. 1994, pag. 67). (2) GU n. L 221 del 7. 8. 1986, pag. 43, direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 94/29/CE (GU n. L 189 del 23. 7. 1994, pag. 67). (3) GU n. L 350 del 14. 12. 1990, pag. 71; direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 94/30/CE (GU n. L 189 del 23. 7. 1994, p. 70). (4) GU n. L 230 del 19. 8. 1991, pag. 1; direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 94/79/CE (GU n. L 354 del 31. 12. 1994, pag. 16). (1) GU n. L 340 del 9. 12. 1976, pag. 26; direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 93/58/CEE (GU n. L 211 del 23. 8. 1993, pag. 6).