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Document 51995PC0022

Proposta modificata di REGOLAMENTO (CE) DEL CONSIGLIO che istituisce misure particolari e temporanee per l' assunzione di funzionari delle Comunità europee in occasione dell' adesione dell' Austria, della Finlandia e della Svezia

/* COM/95/22 def. - CNS 94/0259 */

GU C 46 del 23.2.1995, p. 8–8 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

51995PC0022

Proposta modificata di REGOLAMENTO (CE) DEL CONSIGLIO che istituisce misure particolari e temporanee per l' assunzione di funzionari delle Comunità europee in occasione dell' adesione dell' Austria, della Finlandia e della Svezia /* COM/95/22DEF - CNS 94/0259 */

Gazzetta ufficiale n. C 046 del 23/02/1995 pag. 0008


Proposta modificata di regolamento (CE) del Consiglio che istituisce misure particolari e temporanee per l'assunzione di funzionari delle Comunità europee in occasione dell'adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia (1)

(95/C 46/08)

COM(95) 22 def. - 94/0259(CNS)

(Presentata dalla Commissione in applicazione dell'articolo 189 A, paragrafo 2 del trattato CE il 10 febbraio 1995)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce un Consiglio unico e una Commissione unica delle Comunità europee, in particolare l'articolo 24,

vista la proposta della Commissione sottoposta previo parere del comitato dello statuto,

visto il parere del Parlamento europeo,

visto il parere della Corte di giustizia,

visto il parere della Corte dei conti,

considerando che, da un lato, in occasione dell'adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, occorre adottare a titolo temporaneo misure particolari in deroga allo statuto dei funzionari delle Comunità europee, che, dall'altro, la Commissione si è impegnata a presentare una proposta di regolamento che istituisce misure particolari di cessazione dal servizio per i funzionari e agenti temporanei delle Comunità europee per le istituzioni che lo desiderano e che, infine, il Parlamento chiede che venga urgentemente presentata una proposta di regolamento analoga per il suo personale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Fino al 31 dicembre 1999, i posti vacanti possono essere coperti mediante nomina di cittadini austriaci, finlandesi e svedesi, in deroga all'articolo 4, secondo e terzo comma, all'articolo 5, paragrafo 3, all'articolo 7, paragrafo 1, all'articolo 27, terzo comma, all'articolo 29, paragrafo 1, lettere a), b), c), e all'articolo 31 dello statuto dei funzionari delle Comunità europee, entro il limite dei posti previsti allo scopo nel quadro delle deliberazioni di bilancio presso le istituzioni competenti.

2. Le nomine ai posti dei gradi A 3, A 4, A 5, A 6, A 7, A 8, LA 3, LA 4, LA 5, LA 6, LA 7, LA 8, B 1, B 2, B 3, B 4, B 5, C 1, C 2-C 5 e D 1-D 4 saranno decise in esito a un concorso per titoli ed esami organizzato alle condizioni stabilite nell'allegato III dello statuto.

3. Gli avvisi di posto vacante formeranno oggetto di pubblicità adeguata all'interno e all'esterno delle istituzioni comunitarie.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

(1) GU n. C 345 del 7. 12. 1994, pag. 5.

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