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Document 51995AP0286
Legislative resolution embodying Parliament' s opinion on the proposal for a Council regulation amending Regulation (EEC) No. 1408/71 on the application of social security schemes to employed persons, to self-employed persons and to members of their families moving within the Community and Regulation (EEC) No. 574/72 laying down the procedure for implementing Regulation (EEC) No. 1408/71 (COM(95) 0352 final - C4-0389/95 - 95/0196(CNS)) (Consultation procedure)
Risoluzione legislativa recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento (CE) del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all' applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all' interno della Comunità e il regolamento (CEE) n. 574/72 che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 (COM(95)0352 - C4-0389/95 - 95/0196 (CNS)) (Procedura di consultazione)
Risoluzione legislativa recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento (CE) del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all' applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all' interno della Comunità e il regolamento (CEE) n. 574/72 che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 (COM(95)0352 - C4-0389/95 - 95/0196 (CNS)) (Procedura di consultazione)
GU C 339 del 18.12.1995, p. 15
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, SV)
Risoluzione legislativa recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento (CE) del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all' applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all' interno della Comunità e il regolamento (CEE) n. 574/72 che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 (COM(95)0352 - C4-0389/95 - 95/0196 (CNS)) (Procedura di consultazione)
Gazzetta ufficiale n. C 339 del 18/12/1995 pag. 0015
A4-0286/95 Proposta di regolamento (CE) del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità e il regolamento (CEE) n. 574/72 che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 (COM(95)0352 - C4- 0389/95 - 95/0196 (CNS)) La proposta è approvata con le seguenti modifiche: (Emendamento 1) ARTICOLO 1, PRIMA DEL PUNTO 1, PUNTO -1 (nuovo) Titolo (regolamento (CEE) n. 1408/71) >Testo dopo la votazione del PE> -1. Il titolo è modificato come segue: «Regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale alle persone che si spostano all'interno della Comunità». (Emendamento 2) ARTICOLO 1, PRIMA DEL PUNTO 1, PUNTO -1 bis (nuovo) Articolo 1, lettera j), (regolamento (CEE) n. 1408/71) >Testo dopo la votazione del PE> -1 bis. L'articolo 1 è modificato come segue: Alla lettera j) il terzo comma è sostituito dal testo seguente: «Le disposizioni del comma precedente non possono avere l'effetto di sottrarre dal campo di applicazione del presente regolamento le disposizioni contrattuali relative ai «prepensionamenti»;» (Emendamento 3) ARTICOLO 1, PUNTO 1, SECONDO COMMA (nuovo) Articolo 1, lettera v) bis (nuova) (regolamento (CEE) n. 1408/71) >Testo dopo la votazione del PE> Dopo la lettera v) è inserita la seguente nuova lettera v bis): «v) bis. Il termine «prepensionamento» designa qualunque prestazione in danaro diversa da una prestazione anticipata di vecchiaia concessa a partire da una determinata età a un lavoratore in disoccupazione completa o parziale fino all'età in cui può beneficiare della pensione di vecchiaia o della pensione di anzianità anticipata non ridotta e il cui beneficio non è subordinato alla condizione di mettersi a disposizione degli uffici del lavoro dello Stato competente.» (Emendamento 4) ARTICOLO 1, PUNTO 1 bis (nuovo) Articolo 2, paragrafo 3 bis (nuovo) (regolamento (CEE) n. 1408/71) >Testo dopo la votazione del PE> 1 bis. All'articolo 2 è inserito il seguente nuovo paragrafo 3 bis: "3 bis. Le disposizioni dell'articolo 22, paragrafo 1, lettera a), e dell'articolo 31 si applicano altresì ai cittadini di paesi terzi che soggiornano legalmente nel territorio di uno Stato membro e ai loro familiari.» (Emendamento 5) ARTICOLO 1, PUNTO 1 ter (nuovo) Articolo 4, paragrafo 4 (regolamento (CEE) n. 1408/71) >Testo dopo la votazione del PE> 1 ter. All'articolo 4, il paragrafo 4 è sostituito dal testo seguente: "4. Il presente regolamento non si applica né all'assistenza sociale e medica, né ai regimi di prestazioni a favore delle vittime di guerra o delle sue conseguenze.» (Emendamento 7) ARTICOLO 1, PUNTO 1 quater (nuovo) Articolo 20 (regolamento (CEE) n. 1408/71) >Testo dopo la votazione del PE> 1 quater. L'articolo 20 è sostituito dal seguente testo: «Il lavoratore frontaliero può ottenere le prestazioni anche nel territorio dello Stato competente. Tali prestazioni sono erogate dall'istituzione competente secondo le disposizioni della legislazione di detto Stato, come se il lavoratore vi risiedesse. L'ex lavoratore frontaliero che ha diritto a una pensione, a una rendita o a un prepensionamento dovuto in virtù della legislazione dello Stato membro nel territorio del quale ha lavorato come frontaliero, nonché i suoi familiari e superstiti, possono beneficiare delle prestazioni in natura alle stesse condizioni. >Testo dopo la votazione del PE> Se nello Stato membro in cui dimora l'accesso alla sicurezza sociale è subordinato all'esercizio previo di un'attività lavorativa, il lavoratore frontaliero in disoccupazione completa deve beneficiare del regime di sicurezza sociale dello Stato in cui dimora, tanto durante il periodo di disoccupazione quanto a partire dal compimento dell'età pensionabile, sulla base delle attività lavorative effettuate nello Stato in cui ha lavorato.» (Emendamento 8) ARTICOLO 1, PUNTO 2 bis (nuovo) Articolo 25, paragrafo 2 (regolamento (CEE) n. 1408/71) >Testo dopo la votazione del PE> 2 bis. L'articolo 25, paragrafo 2 è sostituito dal testo seguente: "2. Un lavoratore in disoccupazione completa cui si applicano le disposizioni dell'articolo 71, paragrafo 1, lettera a), ii), o lettera b), ii), prima frase, e il lavoratore cui si applica l'articolo 71 bis beneficia delle prestazioni in natura o in denaro secondo la legislazione dello Stato membro nel cui territorio egli risiede come se fosse stato soggetto a questa legislazione nel corso dell'ultima occupazione, tenuto conto eventualmente di quanto disposto dall'articolo 18; dette prestazioni sono a carico dell'istituzione del paese di residenza.» (Emendamento 9) ARTICOLO 1, PUNTO 2 ter (nuovo) Articolo 27, paragrafo 1 bis (nuovo) (regolamento (CEE) n. 1408/71) >Testo dopo la votazione del PE> 2 ter. L'articolo 27 è modificato nel modo seguente: Il testo attuale diventa il paragrafo 1 e viene inserito il seguente paragrafo 1 bis: >Testo dopo la votazione del PE> "1 bis. Nel caso di un titolare di pensioni dovute secondo le legislazioni di vari Stati membri, l'onere finanziario incombe allo Stato membro alla cui legislazione il pensionato è stato assoggettato più a lungo.» (Emendamento 10) ARTICOLO 1, PUNTO 2 quater (nuovo) Articolo 31, paragrafo 1 bis (nuovo) (regolamento (CEE) n. 1408/71) >Testo dopo la votazione del PE> 2 quater. L'articolo 31 è modificato nel modo seguente: Il testo attuale diventa il paragrafo 1 e viene inserito il seguente paragrafo 1 bis: >Testo dopo la votazione del PE> "1 bis. Il titolare di una pensione o di una rendita dovuta in virtù della legislazione di uno Stato membro oppure di pensioni o di rendite dovute in virtù delle legislazioni di due o più Stati membri, il quale abbia diritto a prestazioni in natura secondo la legislazione di uno o più di questi Stati, così come i suoi familiari, beneficia - durante la dimora nel territorio di uno Stato membro in virtù della legislazione del quale ha diritto a delle prestazioni - di prestazioni dell'istituzione di tale Stato membro e a carico della stessa, come se il titolare vi risiedesse.» (Emendamento 11) ARTICOLO 1, PUNTO 2 quinquies (nuovo) Articolo 31 bis (nuovo) (regolamento (CEE) n. 1408/71) >Testo dopo la votazione del PE> 2 quinquies. Viene inserito il seguente nuovo articolo 31 bis: «Articolo 31 bis Il lavoratore frontaliero titolare di una pensione o di una rendita dovuta in virtù della legislazione dello Stato membro nel territorio del quale ha lavorato come frontaliero e che ha diritto a delle prestazioni in virtù di tale legislazione, nonché i suoi familiari o superstiti, ha altresì diritto a delle prestazioni dell'istituzione di tale Stato membro e a carico della stessa, come se il lavoratore vi risiedesse.» (Emendamento 12) ARTICOLO 1, PUNTO 4 bis (nuovo) Articolo 71, paragrafo 1, lettera a), punto ii) (regolamento (CEE) n. 1408/71) >Testo dopo la votazione del PE> 4 bis. L'articolo 71 è modificato nel modo seguente: Il paragrafo 1, lettera a), punto ii) è sostituito dal seguente testo: «ii) il lavoratore frontaliero che è in disoccupazione completa beneficia delle prestazioni dello Stato in cui cerca un nuovo posto di lavoro, vale a dire o dello Stato della sua ultima occupazione o dello Stato di residenza, secondo le disposizioni di tale Stato, come se fosse stato soggetto durante l'ultima occupazione a tale legislazione; tali prestazioni vengono erogate dall'istituzione del luogo di residenza o del luogo dell'ultima occupazione e sono a carico della medesima; (Emendamento 13) ARTICOLO 1, PUNTO 4 ter (nuovo) Articolo 71 bis (nuovo) (regolamento (CEE) n. 1408/71) >Testo dopo la votazione del PE> 4 ter. Dopo l'articolo 71 è inserito il seguente nuovo articolo 71 bis: «Articolo 71 bis Nonostante le disposizioni dell'articolo 71, paragrafo 1, lettera a), ii), il lavoratore che, durante l'ultima occupazione, abbia risieduto nel territorio di uno Stato membro diverso dallo Stato competente può beneficiare del prepensionamento previsto dalla legislazione di quest'ultimo Stato come se vi risiedesse.» (Emendamento 14) ARTICOLO 1, PUNTO 4 quater (nuovo) Articolo 74, paragrafo 1 bis (nuovo) (regolamento (CEE) n. 1408/71) >Testo dopo la votazione del PE> 4 quater. L'articolo 74 è modificato nel modo seguente: Il testo attuale diventa il paragrafo 1 ed è inserito il seguente paragrafo 1 bis: "1 bis. Le disposizioni del paragrafo precedente sono applicabili mutatis mutandis al titolare di un prepensionamento.» (Emendamento 15) ARTICOLO 1, PUNTO 4 quinquies (nuovo) Articolo 77, paragrafo 1 (regolamento (CEE) n. 1408/71) >Testo dopo la votazione del PE> 4 quinquies. All'articolo 77, il paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente: "1. Il termine «prestazioni», ai sensi del presente articolo, designa gli assegni familiari previsti per il titolare di un prepensionamento, di una pensione o di una rendita di vecchiaia, di invalidità, di infortunio sul lavoro, o di malattia professionale, nonché le maggiorazioni o i supplementi di tale pensione o rendita previsti per i figli di tali titolari, eccettuati i supplementi concessi in base all'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.» (Emendamento 16) ARTICOLO 1, PUNTO 4 sexies (nuovo) Articolo 81, lettera d) bis (nuova) (regolamento (CEE) n. 1408/71) >Testo dopo la votazione del PE> 4 sexies. L'articolo 81 è così modificato: Dopo la lettera d) è inserita la seguente nuova lettera d bis): «d) bis. promuovere e sviluppare la collaborazione tra gli Stati membri allo scopo di trovare delle soluzioni ai problemi specifici relativi alla sicurezza sociale dei lavoratori frontalieri, segnatamente per quanto riguarda i loro contributi di sicurezza sociale e il diritto alle prestazioni in denaro e non.» (Emendamento 6) ARTICOLO 2, PUNTO 1 bis (nuovo) Articolo 19 ter (nuovo) (regolamento (CEE) n. 574/72) >Testo dopo la votazione del PE> 1 bis. Prima dell'articolo 20 è inserito il seguente nuovo articolo 19 ter: «Articolo 19 ter In vista dell'applicazione dell'articolo 22, paragrafo 1, lettera a) la Commissione presenta una proposta intesa all'istituzione, a decorrere dal 1° gennaio 1997, di una tessera europea di assistenza sanitaria.» (Emendamento 17) ARTICOLO 2, PUNTO 1 ter (nuovo) Articolo 95 (regolamento (CEE) n. 574/72) >Testo dopo la votazione del PE> 1 ter. L'articolo 95 è modificato come segue: a) Al paragrafo 2 sono soppressi i termini «e applicando al risultato una riduzione del venti per cento». >Testo dopo la votazione del PE> b) Dopo il paragrafo 4 è inserito il paragrafo 4 bis seguente: "4 bis. Per l'applicazione di questo articolo i due coniugi entrambi titolari di pensione o di rendita di vecchiaia in virtù della legislazione di uno Stato membro, e che convivono in un altro Stato membro, vanno considerati come un unico titolare di pensione o di rendita. Questa disposizione non si applica se fino alla data di inizio della concessione della pensione o della rendita suddetta i due coniugi avevano diritto alle prestazioni in qualità di lavoratori subordinati.» (Emendamento 18) ARTICOLO 2, PUNTO 1 quater (nuovo) Articolo 95 bis (nuovo) (regolamento (CEE) n. 574/72 >Testo dopo la votazione del PE> 1 quater. Dopo l'articolo 95 è inserito il seguente nuovo articolo 95 bis: «Articolo 95 bis Mobilità dei lavoratori frontalieri Anteriormente al 30 giugno 1996, la Commissione presenta una proposta di modifica del presente regolamento in cui, oltre a esaminare i problemi che l'attuale assenza di armonizzazione comporta per detti lavoratori, formula proposte volte a eliminare i problemi riscontrati nel traffico transfrontaliero e a creare un autentico mercato interno per i lavoratori.» Risoluzione legislativa recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento (CE) del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità e il regolamento (CEE) n. 574/72 che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 (COM(95)0352 - C4- 0389/95 - 95/0196 (CNS)) (Procedura di consultazione) Il Parlamento europeo, - vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(95)0352 - 95/0196 (CNS) ((GU C 260 del 5.10.1995, pag. 13.)), - consultato dal Consiglio a norma degli articoli 51 e 235 del trattato CE (C4-0389/95), - visto l'articolo 58 del suo regolamento, - vista la relazione della commissione per gli affari sociali e l'occupazione (A4-0286/95), 1. approva la proposta della Commissione, fatte salve le modifiche apportatevi; 2. invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, ai sensi dell'articolo 189 A, paragrafo 2, del trattato CE; 3. chiede di essere nuovamente consultato qualora il Consiglio intenda apportare modifiche sostanziali alla proposta della Commissione; 4. incarica il suo Presidente di trasmettere il presente parere al Consiglio e alla Commissione.