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Document 51995AP0196

Risoluzione legislativa recante il parere del Parlamento europeo sulla decisione del Consiglio relativa alla conclusione, in nome della Comunità, della Convenzione europea sulla protezione degli animali vertebrati utilizzati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici (COM(94)0366 - C4-0145/95 - 95/0198 (CNS)) (Procedura di consultazione)

GU C 269 del 16.10.1995, p. 38 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

51995AP0196

Risoluzione legislativa recante il parere del Parlamento europeo sulla decisione del Consiglio relativa alla conclusione, in nome della Comunità, della Convenzione europea sulla protezione degli animali vertebrati utilizzati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici (COM(94)0366 - C4-0145/95 - 95/0198 (CNS)) (Procedura di consultazione)

Gazzetta ufficiale n. C 269 del 16/10/1995 pag. 0038


A4-0196/95

Proposta modificata di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, a nome della Comunità, della Convenzione europea sulla protezione degli animali vertebrati utilizzati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici (COM(94)0366 - C4-0145/95 - 95/0198 (CNS))

La proposta è approvata con le modifiche seguenti:

(Emendamento 1)

Considerando terzo bis (nuovo)

>Testo dopo la votazione del PE>

considerando che l'utilizzazione di primati a fini sperimentali comporta la cattura di un elevato numero di primati allo stato selvaggio a causa delle enormi perdite durante la cattura e il trasporto;

(Emendamento 2)

Considerando terzo ter (nuovo)

>Testo dopo la votazione del PE>

considerando che l'utilizzazione di primati a fini sperimentali comporta enormi sofferenze per questi animali e che pertanto per motivi etici deve essere ridotta con ogni mezzo possibile;

(Emendamento 3)

Considerando terzo quater (nuovo)

>Testo dopo la votazione del PE>

considerando che il Quinto programma d'azione in materia di ambiente mira a ridurre del 50%, entro l'anno 2000, l'utilizzazione di animali a fini sperimentali; che tale indicazione non deve tuttavia impedire di definire e conseguire obiettivi più ambiziosi;

(Emendamento 4)

Considerando terzo quinquies (nuovo)

>Testo dopo la votazione del PE>

considerando che la Comunità deve intensificare i propri sforzi per mettere a punto metodi sostitutivi e modelli di simulazione computerizzati affinché possa essere conseguito entro i termini previsti l'obiettivo della riduzione degli esperimenti su animali;

(Emendamento 5)

Considerando terzo sexies (nuovo)

>Testo dopo la votazione del PE>

considerando che la Comunità deve sostenere i progetti volti a promuovere uno scambio completo e agevole dei dati relativi all'utilizzazione di animali a fini sperimentali e prescrivere di evitare duplicazioni degli esperimenti;

(Emendamento 6)

Testo della riserva comunitaria

>Testo originale>

In applicazione dell'articolo 34, paragrafo 1, della Convenzione europea sulla protezione degli animali vertebrati utilizzati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici, la Comunità europea dichiara che essa non si considera vincolata dall'obbligo di comunicare dati statistici, previsto dall'articolo 28, paragrafo 1, di tale Convenzione.

>Testo dopo la votazione del PE>

In applicazione dell'articolo 34, paragrafo 1, della Convenzione europea sulla protezione degli animali vertebrati utilizzati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici, la Comunità europea dichiara che essa è vincolata, fino all'anno 2000, dall'obbligo di comunicare dati statistici previsto dall'articolo 28, paragrafo 1, di tale Convenzione, fermo restando che essa trasmetterà ogni due anni al Segretario generale del Consiglio d'Europa le informazioni richieste. A partire dall'anno 2000 la Comunità europea sarà vincolata dall'obbligo di comunicare i dati statistici di cui all'articolo 28, paragrafo 1, della suddetta Convenzione senza riserve.

(Emendamento 7)

Progetto di dichiarazione da inserire nel verbale del Consiglio

>Testo originale>

I rappresentanti degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, che non hanno ancora ratificato la Convenzione menzionata all'articolo 1 o aderito alla stessa, dichiarano che adotteranno le misure necessarie affinché gli strumenti di approvazione da parte della Comunità e degli Stati membri possano essere depositati se possibile simultaneamente ed entro il ....

>Testo dopo la votazione del PE>

I rappresentanti degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, che non hanno ancora ratificato la Convenzione menzionata all'articolo 1 o aderito alla stessa, dichiarano che adotteranno le misure necessarie affinché gli strumenti di approvazione da parte della Comunità e degli Stati membri possano essere depositati se possibile simultaneamente ed entro il 1° gennaio 2000.

Risoluzione legislativa recante il parere del Parlamento europeo sulla decisione del Consiglio relativa alla conclusione, in nome della Comunità, della Convenzione europea sulla protezione degli animali vertebrati utilizzati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici (COM(94)0366 - C4-0145/95 - 95/0198 (CNS))

(Procedura di consultazione)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio COM(89)0302 - 00/0198(SYN) ((GU C 200 del 5.08.1989, pag. 8.)),

- visto il parere del Parlamento europeo dell'11 ottobre 1989 ((GU C 291 del 20.11.1989, pag. 36.)),

- vista la proposta modificata di decisione del Consiglio COM(94)0366 - 00/0198(CNS),

- consultato dal Consiglio a norma degli articoli 100 A e 228, paragrafi 2 e 3, primo comma, del trattato CE (C4-0145/95),

- visto l'articolo 58 del suo regolamento,

- viste la relazione della commissione per la protezione dell'ambiente, la sanità pubblica e la tutela dei consumatori e la lettera della commissione giuridica e per i diritti dei cittadini (A4-0196/95),

1. approva la proposta della Commissione, fatte salve le modifiche apportatevi;

2. invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 189 A, paragrafo 2, del trattato CE;

3. qualora il Consiglio intendesse discostarsi dal testo approvato dal Parlamento, lo invita a informarlo;

4. incarica il suo Presidente di trasmettere il presente parere al Consiglio e alla Commissione.

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