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Document 51995AP0037
Legislative resolution embodying Parliament' s opinion on the proposal for a Council Regulation amending Council Regulation (EEC) No 729/70 on the financing of the common agricultural policy (COM(94)0240 - C4-0097/94 - 94/0143(CNS) ) (Consultation procedure)
Risoluzione legislativa recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento del Consiglio recante modifica del regolamento (CEE) n. 729/70 del Consiglio, relativo al finanziamento della politica agricola comune (COM(94)0240 - C4-0097/94 - 94/0143 CNS) (procedura di consultazione)
Risoluzione legislativa recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento del Consiglio recante modifica del regolamento (CEE) n. 729/70 del Consiglio, relativo al finanziamento della politica agricola comune (COM(94)0240 - C4-0097/94 - 94/0143 CNS) (procedura di consultazione)
GU C 89 del 10.4.1995, p. 218
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Risoluzione legislativa recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento del Consiglio recante modifica del regolamento (CEE) n. 729/70 del Consiglio, relativo al finanziamento della politica agricola comune (COM(94)0240 - C4-0097/94 - 94/0143 CNS) (procedura di consultazione)
Gazzetta ufficiale n. C 089 del 10/04/1995 pag. 0218
A4-0037/95 Proposta di regolamento (CE) del Consiglio recante modifica del regolamento (CEE) n. 729/70 del Consiglio, relativo al finanziamento della politica agricola comune (COM(94)0240 - C4-0097/94 - 94/0143(CNS)) La proposta è approvata con le modifiche seguenti: (Emendamento 1) Primo considerando >Testo originale> considerando che la responsabilità di controllare le spese del FEAOG, sezione garanzia, incombe innanzi tutto agli Stati membri, i quali designano i servizi e gli organismi incaricati del pagamento delle spese; che la Commissione, quale responsabile dell'esecuzione del bilancio comunitario, deve verificare le condizioni nelle quali sono avvenuti i pagamenti e i controlli e può finanziare le spese solamente qualora tali condizioni offrano tutte le garanzie necessarie in merito alla conformità con le norme comunitarie; >Testo dopo la votazione del PE> considerando che la responsabilità pratica di controllare le spese del FEAOG, sezione garanzia, incombe innanzi tutto agli Stati membri, i quali designano i servizi e gli organismi incaricati del pagamento delle spese; che gli Stati membri dovrebbero svolgere tale compito pienamente e con efficacia; che la Commissione, quale responsabile dell'esecuzione del bilancio comunitario, deve verificare le condizioni nelle quali sono avvenuti i pagamenti e i controlli e può finanziare le spese solamente qualora tali condizioni offrano tutte le garanzie necessarie in merito alla conformità con le norme comunitarie; che in un sistema decentralizzato di gestione delle spese comunitarie è essenziale che la Commissione, in quanto istituzione responsabile dei finanziamenti, abbia la facoltà e la possibilità di effettuare tutti i controlli sulla gestione delle spese che essa ritiene necessari e che dovrebbe esservi piena ed effettiva trasparenza nonché assistenza reciproca tra gli Stati membri e la Commissione; (Emendamento 2) Secondo considerando >Testo originale> considerando che, al momento della liquidazione dei conti, la Commissione può determinare, entro un lasso di tempo ragionevole, la spesa totale da iscrivere nei conti generali per la sezione garanzia del Fondo solamente se si è preventivamente accertata che i controlli nazionali sono sufficienti e trasparenti e che gli organismi pagatori verificano l'ammissibilità e la regolarità delle domande di pagamento evase; che occorre pertanto prevedere il riconoscimento degli organismi pagatori da parte degli Stati membri; che a tal fine è opportuno finanziare solamente le spese effettuate dagli organismi pagatori riconosciuti dagli Stati membri; che la trasparenza dei controlli nazionali, in particolare per quanto concerne le procedure di ordinazione, di liquidazione e di pagamento, esige inoltre che venga limitato, se del caso, il numero di servizi e di organismi ai quali vengono delegate tali responsabilità; >Testo dopo la votazione del PE> considerando che, al momento della liquidazione dei conti, la Commissione può determinare, entro un lasso di tempo ragionevole, la spesa totale da iscrivere nei conti generali per la sezione garanzia del Fondo solamente se si è preventivamente accertata che i controlli nazionali sono sufficienti e trasparenti e che gli organismi pagatori verificano l'ammissibilità e la regolarità delle domande di pagamento evase; che occorre pertanto prevedere il riconoscimento degli organismi pagatori da parte degli Stati membri; che, al fine di garantire l'uniformità delle condizioni richieste per il riconoscimento negli Stati membri, la Commissione stabilisce istruzioni dettagliate sui criteri da applicare e si assicura che essi vengano rispettati in tutta la Comunità; che a tal fine è opportuno finanziare solamente le spese effettuate dagli organismi pagatori riconosciuti dagli Stati membri; che la trasparenza dei controlli nazionali, in particolare per quanto concerne le procedure di ordinazione, di liquidazione e di pagamento, esige inoltre che venga limitato, se del caso, il numero di servizi e di organismi ai quali vengono delegate tali responsabilità, nella misura in cui ciò sia compatibile con le disposizioni costituzionali di ciascuno Stato membro; (Emendamento 3) Quarto considerando >Testo originale> considerando che occorre abbreviare il termine per la decisione di liquidazione dei conti, e che è pertanto necessario ricorrere quanto più possibile all'informatica per elaborare le informazioni da trasmettere alla Commissione; che, nell'effettuare le proprie verifiche, la Commissione deve poter avere accesso ai dati relativi alle spese, su supporto sia cartaceo che informatico; >Testo dopo la votazione del PE> considerando che occorre imperativamente abbreviare il termine per la decisione di liquidazione dei conti, e che è pertanto necessario ricorrere quanto più possibile all'informatica per elaborare le informazioni da trasmettere alla Commissione; che, nell'effettuare le proprie verifiche, la Commissione deve poter avere pieno e immediato accesso ai dati relativi alle spese, su supporto sia cartaceo che informatico; (Emendamento 4) Quinto considerando >Testo originale> considerando che una decisione annua unica di liquidazione dei conti dà luogo a numerose difficoltà, in quanto deve soddisfare simultaneamente, per un determinato esercizio, per tutte le misure relative alla sezione garanzia del Fondo e in tutti gli Stati membri, un'esigenza contabile e un'esigenza di verifica della conformità delle spese con le disposizioni comunitarie; che questa decisione unica, inevitabilmente adottata in ritardo, comporta inoltre riserve e stralci; che occorre pertanto scindere tale decisione in due tipi di decisioni, l'una di liquidazione contabile e l'altra che stabilisca le conseguenze dei risultati emersi dalla verifica di conformità; >Testo dopo la votazione del PE> considerando che una decisione annua unica di liquidazione dei conti dà luogo a numerose difficoltà, in quanto deve soddisfare simultaneamente, per un determinato esercizio, per tutte le misure relative alla sezione garanzia del Fondo e in tutti gli Stati membri, un'esigenza contabile e un'esigenza di verifica della conformità delle spese con le disposizioni comunitarie; che questa decisione unica, inevitabilmente adottata in ritardo, comporta inoltre riserve e stralci; che occorre pertanto scindere tale decisione in due tipi di decisioni, l'una concernente il rendimento e la chiusura dei conti FEAOG per l'anno di riferimento e l'altra che stabilisca le conseguenze dei risultati emersi dalla verifica di conformità, incluse le rettifiche finanziarie; (Emendamento 5) Sesto considerando >Testo originale> considerando che le verifiche di conformità non saranno pertanto legate ad un esercizio finanziario determinato e che occorre stabilire il periodo massimo al quale si possono riferire le conseguenze dei risultati emersi dalle verifiche di conformità; >Testo dopo la votazione del PE> considerando che le verifiche di conformità, le risultanti rettifiche finanziarie e le relative decisioni di discarico non saranno pertanto legate all'esecuzione del bilancio in un esercizio finanziario determinato e che occorre stabilire il periodo massimo al quale si possono riferire le conseguenze dei risultati emersi dalle verifiche di conformità; (Emendamento 6) ARTICOLO 1, PUNTO 1 Articolo 4, paragrafo 1, lettera a), secondo comma (regolamento (CEE) 729/70) >Testo originale> possono essere riconosciuti soltanto gli organismi pagatori che offrono adeguate garanzie circa il funzionamento della loro organizzazione amministrativa e del sistema di controllo interno di cui sono dotati; >Testo dopo la votazione del PE> possono essere riconosciuti soltanto gli organismi pagatori aventi un'organizzazione amministrativa e un sistema di controllo interno in linea con i criteri comunicati agli Stati membri dalla Commissione; (Emendamento 7) ARTICOLO 1, PUNTO 1 Articolo 4, paragrafo 2 (regolamento (CEE) 729/70) >Testo originale> 2. Tenuto conto delle proprie norme costituzionali e della struttura interna, ciascuno Stato membro limita il numero degli organismi pagatori riconosciuti al minimo indispensabile per garantire che le spese di cui agli articoli 2 e 3 siano effettuate nel rispetto di condizioni amministrative e contabili soddisfacenti. >Testo dopo la votazione del PE> 2. Nella misura in cui ciò sia compatibile con le proprie norme costituzionali e la propria struttura interna, ciascuno Stato membro limita il numero degli organismi pagatori riconosciuti al minimo indispensabile per garantire che le spese di cui agli articoli 2 e 3 siano effettuate nel rispetto di condizioni amministrative e contabili soddisfacenti. (Emendamento 8) ARTICOLO 1, PUNTO 1 Articolo 4, paragrafo 4 (regolamento (CEE) 729/70) >Testo originale> 4. Qualora una o più condizioni per il riconoscimento non siano o non siano più rispettate da un organismo pagatore riconosciuto, lo Stato membro interessato ne informa la Commissione e revoca il riconoscimento, a meno che l'organismo pagatore di cui trattasi non abbia provveduto, entro un termine da stabilirsi in funzione della gravità del problema, ad introdurre i necessari adeguamenti. >Testo dopo la votazione del PE> 4. Qualora una o più condizioni per il riconoscimento non siano o non siano più rispettate da un organismo pagatore riconosciuto, lo Stato membro interessato ne informa la Commissione e revoca il riconoscimento, a meno che l'organismo pagatore di cui trattasi non abbia provveduto, entro un termine stabilito dallo Stato membro in accordo con la Commissione e corrispondente al periodo minimo necessario per soddisfare i criteri necessari per il riconoscimento. (Emendamento 9) ARTICOLO 1, PUNTO 2 Articolo 5, paragrafo 2, lettera b) (regolamento (CEE) 729/70) >Testo originale> b) procede, prima del 30 aprile dell'anno successivo all'esercizio considerato e in base alle informazioni di cui al paragrafo 1, lettera b), alla liquidazione dei conti degli organismi pagatori riconosciuti. La decisione di liquidazione dei conti riguarda la completezza, l'esattezza e la veridicità dei conti trasmessi; essa non pregiudica l'adozione di decisioni successive secondo le disposizioni della lettera c); >Testo dopo la votazione del PE> b) procede, prima del 30 aprile dell'anno successivo all'esercizio considerato e in base alle informazioni di cui al paragrafo 1, lettera b), alla liquidazione dei conti degli organismi pagatori riconosciuti. La decisione di liquidazione dei conti riguarda la completezza, l'esattezza e la veridicità dei conti trasmessi; essa adempie a una funzione di contabilità e verifica dei sistemi contabili e non pregiudica l'adozione di decisioni successive secondo le disposizioni della lettera c); (Emendamento 10) ARTICOLO 1, PUNTO 2 Articolo 5, paragrafo 2, lettera c), primo comma (regolamento (CEE) 729/70) >Testo originale> c) decide in merito alle spese non ammesse al finanziamento comunitario di cui agli articoli 2 e 3 qualora constati che alcune spese non sono state effettuate conformemente alle disposizioni comunitarie; la Commissione valuta l'entità di detti importi tenendo in particolare conto della gravità dell'inosservanza constatata. >Testo dopo la votazione del PE> decide in merito alle spese non ammesse al finanziamento comunitario di cui agli articoli 2 e 3 qualora constati che alcune spese non sono state effettuate conformemente alle disposizioni comunitarie; la Commissione valuta l'entità di detti importi in base ad un controllo che comprende la verifica di operazioni corrispondenti rappresentative e di operazioni in settori a rischio, tenendo in particolare conto della gravità dell'inosservanza constatata. Risoluzione legislativa recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento del Consiglio recante modifica del regolamento (CEE) n. 729/70 del Consiglio, relativo al finanziamento della politica agricola comune (COM(94)0240 - C4-0097/94 - 94/0143(CNS) (procedura di consultazione) Il Parlamento europeo, - vista la proposta della Commissione al Consiglio COM(94)0240 - 94/0143(CNS) (( GU C 284 del 12.10.1994, pag. 5.)), - consultato dal Consiglio in conformità dell'articolo 43 del trattato CE (C4-0097/94), - visto l'articolo 58 del regolamento, - visti la relazione della commissione per il controllo dei bilanci e i pareri della commissione per i bilanci e della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale (A4-0096/94), - visti la seconda relazione della commissione per il controllo dei bilanci e i pareri della commissione per i bilanci e della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale (A4-0037/95), 1. approva la proposta della Commissione, fatte salve le modifiche apportatevi; 2. invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, ai sensi dell'articolo 189 A, paragrafo 2, del trattato CE; 3. chiede di essere nuovamente consultato qualora il Consiglio intenda apportare modifiche sostanziali alla proposta della Commissione; 4. incarica il suo Presidente di trasmettere il presente parere al Consiglio e alla Commissione.