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Document 51994PC0583
Proposal for a COUNCIL REGULATION (EC) introducing additional conditions for year-to-year management of TACs and quotas
Proposta di REGOLAMENTO (CE) DEL CONSIGLIO che introduce condizioni complementari per la gestione annuale dei TAC e dei contingenti
Proposta di REGOLAMENTO (CE) DEL CONSIGLIO che introduce condizioni complementari per la gestione annuale dei TAC e dei contingenti
/* COM/94/583 def. - CNS 94/0303 */
GU C 382 del 31.12.1994, pp. 4–5
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Proposta di REGOLAMENTO (CE) DEL CONSIGLIO che introduce condizioni complementari per la gestione annuale dei TAC e dei contingenti /* COM/94/583DEF - CNS 94/0303 */
Gazzetta ufficiale n. C 382 del 31/12/1994 pag. 0004
Proposta di regolamento del Consiglio che introduce condizioni complementari per la gestione annuale dei TAC e dei contingenti (94/C 382/04) COM(94) 583 def. - 94/0303(CNS) (Presentata dalla Commissione il 9 dicembre 1994) IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 43, vista la proposta della Commissione, visto il parere del Parlamento europeo, considerando che, in aggiunta alle disposizioni dell'articolo 4, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3760/92 del Consiglio, del 20 dicembre 1992, che istituisce un regime comunitario della pesca e dell'acquacoltura (1), è necessario stabilire le condizioni per l'esercizio dell'attività di sfruttamento da pesca che possano migliorare i meccanismi attualmente disponibili attraverso l'introduzione di una appropriata flessibilità nella gestione annuale dei totali di catture autorizzate (TAC) e dei contingenti che, entro certi limiti, è compatibile con le politiche di conservazione; considerando che, a norma dell'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 3760/92, spetta al Consiglio ripartire le possibilità di pesca tra gli Stati membri e stabilire le condizioni di adeguamento di tali possibilità da un anno all'altro; considerando che TAC precauzionali sono applicati agli stock per i quali non è disponibile una valutazione scientifica delle possibilità di pesca per l'anno in cui i TAC vanno utilizzati; che in caso contrario si applicano TAC analitici; che è necessario definire gli stock soggetti ai TAC precauzionali o ai TAC analitici; considerando che, a determinate condizioni, i TAC precauzionali e i contingenti per alcuni stock possono essere aumentati nel corso dell'anno senza il rischio di violare il principio dello sfruttamento razionale e responsabile delle risorse marine; considerando che è opportuno incoraggiare gli Stati membri a riportare da un anno all'altro, entro certi limiti, una parte dei loro contingenti di stock soggetti a TAC analitici; considerando che altri stock soggetti a TAC analitici o a TAC precauzionali possono rivelarsi in uno stato di sfruttamento tale da rendere inopportuno qualsiasi aumento del TAC; considerando che occorre penalizzare il superamento dei contingenti; che ciò può essere fatto imponendo congrue riduzioni dei contingenti dell'anno successivo allo Stato, membro responsabile del superamento; che, a norma dell'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca (2), il Consiglio adotta le norme in base alle quali la Commissione può effetuare detrazioni dai contingenti qualora si verifichi un superamento, conformemente agli obiettivi e alle strategie di gestione enunciati nel regolamento (CE) n. . . . e tenuto conto del grado di superamento, di eventuali superamenti verificatisi l'anno precedente e delle condizioni biologiche delle risorse in questione, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 In sede di fissazione dei TAC ai sensi dell'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 3760/92, il Consiglio decide quali stock siano soggetti a TAC precauzionali e quali a TAC analitici. Articolo 2 TAC precauzionali 1. In sede di fissazione dei TAC ai sensi dell'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 3760/92, il Consiglio determina gli stock ai quali non si applicano le disposizioni del presente articolo. 2. Ogniqualvolta oltre il 75 % di un TAC precauzionale sia stato utilizzato anteriormente al 30 settembre dell'anno di applicazione, uno Stato membro che possiede un contingente dello stock per il quale è stato fissato il TAC in questione può chiedere alla Commissione un aumento del TAC. Tale richiesta deve essere accompagnata dai dati biologici giustificativi e da un'indicazione dell'entità dell'aumento. La Commissione esamina tutti gli elementi della richiesta entro un termine di 30 giorni lavorativi; se la richiesta è ritenuta fondata, la Commissione presenta al Consiglio una proposta di modifica del regolamento che stabilisce i TAC e i contingenti. Lo Stato membro viene informato dell'esito dell'esame. 3. Ogniqualvolta oltre il 75 % di un contingente connesso ad uno stock soggetto a TAC precauzionale sia stato utilizzato anteriormente al 30 settembre dell'anno di applicazione, lo Stato membro che possiede detto contingente può chiedere alla Commissione l'autorizzazione a sbarcare quantitativi supplementari di pesce dello stesso stock, indicando la quantità supplementare richiesta, che non deve comunque superare il 20 % del contingente rispettivo. La richiesta, che dev'essere presentata alla Commissione, è ricevibile soltanto se almeno una volta nel precedente triennio gli sbarchi della specie relativa al contingente sono stati sospesi a motivo dell'esaurimento del contingente stesso. La Commissione decide in merito alla richiesta entro 30 giorni lavorativi. Articolo 3 TAC analitici 1. Il disposto dell'articolo 2, paragrafo 3 si applica, con le debite varianti, agli stock soggetti a TAC analitici, eccetto quelli di cui all'articolo 4, paragrafo 2. 2. Per gli stock soggetti a TAC analitici, ad eccezione di quelli di cui all'articolo 4, paragrafo 2, gli Stati membri che detengono un contingente corrispondente possono chiedere alla Commissione, anteriormente al 31 marzo dell'anno in cui si applica il contingente, che intendono riportare all'anno successivo il 20 % al massimo del loro contingente. La Commissione aumenta il contingente corrispondente per l'anno successivo della quantità riportata, moltiplicata per 1,1 e ne informa gli Stati membri. La maggiorazione del contingente non viene presa in considerazione per il calcolo delle percentuali dei contingenti di cui al presente regolamento. Articolo 4 Detrazioni 1. Fatta eccezione per gli stock di cui al paragrafo 2, in caso di superamento dei TAC, tutti gli sbarchi eccedenti i rispettivi contingenti vengono detratti dai contingenti dello stesso stock, nell'anno successivo. 2. In sede di fissazione dei TAC conformemente all'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 3760/92, il Consiglio determina gli stock soggetti a TAC analitici per i quali il superamento di un contingente comporta una detrazione dal contingente corrispondente nell'anno successivo secondo lo schema sotto riportato: >SPAZIO PER TABELLA> Una percentuale supplementare del 5 % viene inoltre detratta per ciascuno degli anni successivi in cui il contingente viene superato. Le detrazioni sono decise dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 36 del regolamento (CEE) n. 2847/93. 3. Le detrazioni non pregiudicano il disposto dell'articolo 21, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 2847/93. Articolo 5 Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1995. Tuttavia, l'articolo 4, paragrafo 2 si applica a decorrere dal 1° gennaio 1996. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. (1) GU n. L 389 del 31. 12. 1992, pag. 1. (2) GU n. L 261 del 20. 10. 1993, pag. 1.