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Document 51994PC0559

    Proposta di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che modifica la direttiva 88/77/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai provvedimenti da prendere contro l' emissione di inquinanti gassosi e di particolato prodotti dai motori ad accensione spontanea destinati alla propulsione dei veicoli

    /* COM/94/559 def. - COD 94/0312 */

    GU C 389 del 31.12.1994, p. 22–29 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    51994PC0559

    Proposta di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che modifica la direttiva 88/77/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai provvedimenti da prendere contro l' emissione di inquinanti gassosi e di particolato prodotti dai motori ad accensione spontanea destinati alla propulsione dei veicoli /* COM/94/559DEF - COD 94/0312 */

    Gazzetta ufficiale n. C 389 del 31/12/1994 pag. 0022


    Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 88/77/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai provvedimenti da prendere contro l'emissione di inquinanti gassosi e di particolato prodotti dai motori ad accensione spontanea destinati alla propulsione dei veicoli (94/C 389/18) (Testo rilevante ai fini del SEE) COM(94) 559 def. - 94/312(COD)

    (Presentata dalla Commissione il 19 dicembre 1994)

    IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 100A,

    vista la proposta della Commissione (1),

    visto il parere del Comitato economico e sociale (2),

    deliberando conformemente alla procedura prevista all'articolo 189B del trattato,

    considerando che è opportuno adottare misure nell'ambito del mercato interno; che il mercato interno comporta uno spazio senza frontiere interne nel quale è assicurata la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali;

    considerando che il primo programma di azione della Comunità europea in materia di protezione dell'ambiente (3), approvato dal Consiglio il 22 novembre 1973, esige che si tenga conto dei più recenti progressi scientifici nella lotta contro l'inquinamento atmosferico provocato dai gas emessi dai veicoli a motore e che le direttive già adottate siano modificate in tal senso; che il quinto programma di azione, la cui impostazione generale è stata approvata dal Consiglio nella risoluzione del 1° febbraio 1993 (4), prevede che vengano compiuti ulteriori interventi per ridurre significativamente il livello attuale delle emissioni inquinanti dei veicoli a motore;

    considerando che l'obiettivo di ridurre il livello delle emissioni inquinanti dei veicoli a motore e l'instaurazione ed il funzionamento del mercato interno per i veicoli non possono essere realizzati in modo soddisfacente dai singoli Stati membri bensì mediante il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle misure da adottare contro l'inquinamento atmosferico prodotto dai veicoli a motore;

    considerando che è pacifico che lo sviluppo dei trasporti nella Comunità ha inciso notevolmente sull'ambiente; che alcune previsioni ufficiali relative all'aumento dell'intensità del traffico si sono rivelate inferiori ai dati reali; che, per tale motivo, occorre definire norme rigorose in materia di emissioni per tutti i veicoli a motore;

    considerando che la direttiva 88/77/CEE del Consiglio (5), modificata da ultimo dalla direttiva 91/542/CEE (6), prescrive i valori limite per le emissioni di ossido di carbonio, idrocarburi incombusti e ossidi di azoto prodotti dai motori ad accensione spontanea destinati ai veicoli a motore, basati su una procedura di prova rappresentativa delle condizioni europee di circolazione per i veicoli in questione; che la direttiva 91/542/CEE prevede due fasi, di cui la prima (1992/1993) coincide con le date di entrata in vigore delle nuove norme europee in materia di emissioni delle autovetture; che la seconda fase (1995/1996) introduce un termine più lungo per l'industria motoristica europea fissando valori limite basati sul previsto progresso delle tecnologie attualmente in fase di sviluppo, in modo da assegnare all'industria un periodo di tempo sufficiente al perfezionamento delle tecnologie medesime;

    considerando che l'articolo 5, paragrafo 2 della direttiva 91/542/CEE stabilisce che la Commissione deve inviare al Consiglio, entro la fine del 1993, una relazione sui progressi realizzati in merito alla disponibilità delle tecniche di controllo delle emissioni inquinanti l'atmosfera prodotte dai motori ad accensione spontanea, in particolare da quelli di potenza inferiore a 85 kW; che la relazione deve riguardare anche i nuovi metodi statistici per il controllo della conformità della produzione dei suddetti veicoli; che, alla luce della relazione, la Commissione presenta eventualmente al Consiglio una proposta volta a ritoccare verso l'alto i valori limite delle emissioni di particolato;

    considerando che la consultazione degli esperti ha dimostrato che è possibile introdurre nuove disposizioni per la conformità della produzione;

    considerando d'altronde che il valore limite rigoroso per le emissioni di particolato fissato nella direttiva 91/542/CEE per la seconda fase non potrà, allo stato attuale della tecnologia, essere soddisfatto dalla maggior parte dei piccoli motori diesel di potenza inferiore a 85 kW entro il 1995; che, a decorrere da ottobre 1995, per questi veicoli si potrà tuttavia ottenere una notevole riduzione delle emissioni di particolato; che, per i piccoli motori diesel di cilindrata inferiore a 0,7 dm³ e un regime nominale superiore a 3 000 min-1, il valore limite per le emissioni di particolato definito nella direttiva 91/542/CEE deve invece essere introdotto a partire dal 1999; che questo periodo supplementare consentirà all'industria di apportare le modifiche necessarie a garantire la conformità con il valore limite;

    considerando che, al fine di favorire la rapida introduzione di livelli più bassi per le emissioni di particolato dei motori diesel di potenza inferiore a 85 kW, gli Stati membri devono poter incoraggiare, tramite incentivi fiscali, l'immissione sul mercato di veicoli che soddisfino i requisiti adottati a livello comunitario; che tali incentivi fiscali devono essere conformi alle disposizioni del trattato e rispondere a determinate condizioni intese ad evitare distorsioni del mercato intero; che le disposizioni della presente direttiva non pregiudicano il diritto degli Stati membri di includere le emissioni di gas inquinanti o di altre sostanze nella base di calcolo delle tasse di circolazione dei veicoli a motore;

    considerando che l'obbligo della notifica preliminare di cui alla presente direttiva lascia impregiudicati gli obblighi di notifica previsti da altre disposizioni del diritto comunitario, in particolare dall'articolo 93, paragrafo 3 del trattato,

    HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

    Articolo 1

    L'allegato I della direttiva 88/77/CEE è modificato conformemente all'allegato della presente direttiva.

    Articolo 2

    Fatto salvo l'articolo 3 della direttiva 88/77/CEE, gli Stati membri possono concedere incentivi fiscali in ordine alle emissioni di particolati di piccoli motori diesel impiegati nei veicoli, definiti nell'allegato della presente direttiva. Gli incentivi devono essere conformi alle disposizioni del trattato e soddisfare le seguenti condizioni:

    - devono riguardare tutti i nuovi motori destinati ai veicoli messi in vendita sul mercato dello Stato membro che rispondono, in anticipo, ai valori limite di 0,15 g/kWh;

    - devono cessare il 30 settembre 2000, al momento dell'entrata in vigore obbligatoria dei valori limite per il particolato definiti nell'allegato della presente direttiva per i motori di cui trattasi;

    - devono corrispondere, per ogni tipo di motore, ad un importo inferiore al costo delle soluzioni tecniche introdotte per garantire il rispetto dei valori fissati e del loro montaggio sul veicolo.

    La Commissione deve essere informata con sufficiente anticipo dei progetti intesi ad istituire o a modificare gli incentivi fiscali di cui al primo comma, affinché possa comunicare le sue osservazioni.

    Articolo 3

    1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva prima del 1° ottobre 1995. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

    Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate da un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

    2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

    Articolo 4

    La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Articolo 5

    Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

    (1) GU n. C 56 del 26. 2. 1993, pag. 34.

    (2) GU n. C 201 del 26. 7. 1993, pag. 9.

    (3) GU n. C 112 del 20. 12. 1973, pag. 1.

    (4) GU n. C 138 del 17. 5. 1993, pag. 1.

    (5) GU n. L 36 del 9. 2. 1988, pag. 33.

    (6) GU n. L 295 del 25. 10. 1991, pag. 1.

    ALLEGATO

    Modifiche agli allegati della direttiva 88/77/CEE modificata dalla direttiva 91/542/CEE

    ALLEGATO I

    Punto 6.2.1: aggiungere alla cifra «0,15» dell'ultima riga della tabella [B (1. 10. 1995)], ultima colonna [(Massa di particolato (PT) g/kWh] la nota seguente (**):

    «(**) Fino al 30 settembre 1999, il valore in vigore per le emissioni di particolato prodotte dai motori di cilindrata inferiore a 0,7 dm³ e regime nominale superiore a 3 000 min-1 è di 0,25 g/kWh.»

    Punto 8.3.1.1: aggiungere alla cifra «0,15» dell'ultima riga della tabella [B (1. 10. 1995)], ultima colonna [(Massa di particolato (PT) g/kWh] la nota seguente (**):

    «(**) Fino al 30 settembre 2000, il valore in vigore per le emissioni di particolato prodotte dai motori di cilindrata inferiore a 0,7 dm³ e regime nominale superiore a 3 000 min-1 è di 0,25 g/kWh.»

    Il punto 8 è modificato come segue:

    «8. CONFORMITÀ DELLA PRODUZIONE

    8.1. Le misure intese a garantire la conformità della produzione sono prese nel rispetto delle disposizioni dell'articolo 10 della direttiva 70/156/CEE. La conformità della produzione viene verificata in base ai dati contenuti nella scheda di omologazione che figura all'allegato VIII della presente direttiva.

    Qualora l'autorità non fosse soddisfatta del procedimento di controllo del costruttore, si applicano i punti 2.4.2 e 2.4.3 dell'allegato X della direttiva 70/156/CEE.

    8.1.1. Se deve essere eseguita la misurazione delle emissioni inquinanti e se un tipo di motore dispone di una o più estensioni dell'omologazione, le prove sono eseguite sul o sui motori disponibili al momento della prova (motore/i descritto/i nel fascicolo informativo sulla relativa estensione).

    8.1.1.1. Conformità del motore per la prova sulle emissioni inquinanti

    Dopo la presentazione all'autorità, il fabbricante non può eseguire alcuna regolazione sui motori selezionati.

    8.1.1.1.1. Tre motori sono presi e sottoposti alla prova come descritto al punto 6.2. I valori limite figurano al punto 6.2.1 del presente allegato.

    8.1.1.1.2. Se l'autorità è soddisfatta della deviazione standard della produzione indicata dal costruttore ai sensi dell'allegato X della direttiva 70/156/CEE, modificata dalla direttiva 92/53/CEE, per quanto concerne i veicoli a motore e i relativi rimorchi, le prove vengono eseguite conformemente all'appendice 1 del presente allegato.

    Se l'autorità non è soddisfatta della deviazione standard della produzione indicata dal costruttore ai sensi dell'allegato X della direttiva 70/156/CEE, modificata dalla direttiva 92/53/CEE, per quanto concerne i veicoli a motore e i relativi rimorchi, le prove vengono eseguite conformemente all'appendice 2 del presente allegato.

    Su richiesta del costruttore, la prova può essere effettuata conformemente all'appendice 3 del presente allegato.

    8.1.1.1.3. La produzione di una serie è considerata conforme o non conforme sulla base di una prova dei motori mediante campionamento, quando sia stata ottenuta un'accettazione per tutti gli inquinanti o un rifiuto per un inquinante, conformemente ai criteri di prova applicati nella rispettiva appendice.

    Quando sia stata raggiunta una decisione di accettazione per un inquinante, questa non viene modificata da eventuali altre prove eseguite per giungere a una decisione in merito agli altri inquinanti.

    Quando non sia stata adottata una decisione di accettazione per tutti gli inquinanti ma nessun rifiuto per un inquinante, la prova viene eseguita su un altro motore (vedi figura I.7).

    Il costruttore può decidere in qualunque momento di interrompere le prove se non viene presa alcuna decisione, nel qual caso viene registrato un rifiuto.

    Figura I.7

    >INIZIO DI UN GRAFICO>

    >FINE DI UN GRAFICO>

    8.1.1.2. Le prove saranno eseguite solo su motori nuovi.

    8.1.1.2.1. Tuttavia, a richiesta del costruttore, le prove sono eseguite su motori aventi al massimo 100 ore di rodaggio.

    In questo caso il rodaggio è eseguito dal costruttore che deve impegnarsi a non eseguire alcuna regolazione su detti motori.

    8.1.1.2.2. Se il costruttore chiede di eseguire un rodaggio (x ore, dove x ≤ 100 ore), la procedura è la seguente:

    - tutti i motori sottoposti a prova, oppure

    - il primo motore sottoposto a prova, determinando un coefficiente di evoluzione calcolato come segue:

    - le emissioni di inquinante sono misurate a zero e a "x" ore sul primo motore sottoposto alla prova;

    - il coefficiente di evoluzione delle emissioni tra zero e "x" ore è calcolato per ciascun inquinante:

    >NUM>emissioni "×" ore >DEN>emissioni zero ore Esso deve essere inferiore a 1;

    - gli altri motori non sono sottoposti al rodaggio, ma le loro emissioni a zero ore sono modificate dal coefficiente di evoluzione.

    In questo caso, i valori da considerare sono:

    - i valori ad "x" ore per il primo motore,

    - i valori a zero ore moltiplicati per il coefficiente di evoluzione per i motori successivi.

    8.1.1.2.3. Tutte queste prove possono essere eseguite con carburante normalmente in commercio. Tuttavia, a richiesta del costruttore, possono essere utilizzati i carburanti di riferimento descritti nell'allegato IV.

    Appendice 1

    1. La presente appendice descrive il procedimento da applicare per verificare la conformità dei requisiti di produzione per le emissioni inquinanti nel caso in cui la deviazione standard della produzione del costruttore sia soddisfacente.

    2. Con una dimensione minima del campione di 3, il procedimento di campionamento è fissato in modo che la probabilità che un lotto superi una prova con il 30 % di produzione difettosa è 0,90 (rischio del produttore = 10 %), mentre la probabilità che un lotto sia accettato con il 65 % di produzione difettosa è 0,1 (rischio del consumatore = 10 %).

    3. Per ciascuno degli inquinanti indicati al punto 6.2.1 dell'allegato I, si applica il seguente procedimento (vedi figura I.7).

    Sia

    L = il logaritmo naturale del valore limite dell'inquinante,

    Xi = il logaritmo naturale della misurazione per il motore i-esimo del campione,

    s = una stima della deviazione standard della produzione (dopo aver calcolato il logaritmo naturale delle misurazioni),

    n = il numero del campione preso in considerazione.

    4. Si calcola per il campione il risultato statistico della prova quantificando la somma delle deviazioni standard rispetto al limite come segue:

    >INIZIO DI UN GRAFICO>

    >FINE DI UN GRAFICO>

    5. Successivamente:

    - se il risultato statistico della prova è superiore al numero di accettazione per la dimensione del campione indicata nella tabella (I.1.5), si giunge all'accettazione per l'inquinante;

    - se il risultato statistico della prova è inferiore al numero di rifiuto per la dimensione del campione indicata nella tabella (I.1.5), si giunge ad un rifiuto per l'inquinante;

    - altrimenti, si procede alla prova di un motore supplementare conformemente al punto 8.1.1.1 dell'allegato I applicando il procedimento al campione maggiorato di un'unità.

    >SPAZIO PER TABELLA>

    Appendice 2

    1. La presente appendice descrive il procedimento da applicare per verificare la conformità dei requisiti di produzione per la prova di tipo I qualora l'indicazione della deviazione standard della produzione fornita dal fabbricante fosse insoddisfacente o indisponibile.

    2. Con una dimensione minima del campione di 3, il procedimento di campionamento è fissato in modo tale che la probabilità che un lotto superi una prova con il 30 % di produzione difettosa è 0,9 (rischio del produttore = 10 %), mentre la probabilità che un lotto sia accettato con il 65 % di produzione difettosa è 0,1 (rischio del consumatore = 10 %).

    3. Le misurazioni degli inquinanti di cui al punto 6.2 dell'allegato I sono considerate logaritmi a distribuzione normale e devono prima essere trasformate nei loro logaritmi naturali. Siano m0 e m rispettivamente le dimensioni minime e massime del campione (m0 = 3 e m = 32) e sia n il numero del campione in esame.

    4. Se i logaritmi naturali delle misurazioni eseguite sulle serie sono x1, x2, . . ., xj ed L il logaritmo naturale del valore limite per l'inquinante, si ottiene:

    >INIZIO DI UN GRAFICO>

    >FINE DI UN GRAFICO>

    5. La tabella I.2.5 indica i valori dei numeri di accettazione (An) e di rifiuto (Bn) per il numero del campione effettivo. Il risultato statistico della prova è dato dal rapporto dn/Vn e deve essere utilizzato nel modo seguente per determinare se le serie sono state accettate o rifiutate.

    Per m0 ≤ n INIZIO DI UN GRAFICO>

    >FINE DI UN GRAFICO>

    6. Osservazioni

    Per calcolare i valori successivi del risultato statistico della prova sono utili le seguenti formule ricorrenti:

    >INIZIO DI UN GRAFICO>

    >FINE DI UN GRAFICO>

    >SPAZIO PER TABELLA>

    Appendice 3

    1. La presente appendice descrive il procedimento da applicare per verificare, su richiesta del costruttore, la conformità dei requisiti di produzione per la prova sulle emissioni inquinanti.

    2. Con una dimensione minima del campione di 3, il procedimento di campionamento è fissato in modo che la probabilità che un lotto superi una prova con il 30 % di produzione difettosa è 0,90 (rischio del produttore = 10 %), mentre la probabilità che un lotto sia accettato con il 65 % di produzione difettosa è 0,1 (rischio del consumatore = 10 %).

    3. Per ciascuno degli inquinanti indicati al punto 6.2.1 dell'allegato I, si applica il seguente procedimento (vedi figura I.7).

    Sia

    L = il valore limite dell'inquinante,

    xi = il valore della misurazione per il motore i-esimo del campione,

    n = il numero del campione preso in considerazione.

    4. Si calcola per il campione il risultato statistico della prova quantificando il numero di motori non conformi, cioè: xi > L.

    5. Successivamente:

    - se il risultato statistico della prova è inferiore o uguale al numero di accettazione per la dimensione del campione indicata nella tabella (I.3.5), si giunge all'accettazione per l'inquinante;

    - se il risultato statistico della prova è superiore o uguale al numero di rifiuto per la dimensione del campione indicata nella tabella (I.3.5), si giunge ad un rifiuto per l'inquinante;

    - altrimenti, si procede alla prova di un motore supplementare conformemente al punto 8.1.1.1 dell'allegato I applicando il procedimento al campione maggiorato di un'unità.

    I numeri di accettazione e di rifiuto indicati nella tabella (I.3.5) sono calcolati conformemente alla norma internazionale ISO 8422:1991.

    >SPAZIO PER TABELLA>

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