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Document 51994PC0153

Proposta modificata di REGOLAMENTO (CE) DEL CONSIGLIO relativo a interventi in favore delle foreste tropicali

/* COM/94/153DEF - SYN 500 */

GU C 201 del 23.7.1994, pp. 15–18 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

51994PC0153

Proposta modificata di REGOLAMENTO (CE) DEL CONSIGLIO relativo a interventi in favore delle foreste tropicali /* COM/94/153DEF - SYN 500 */

Gazzetta ufficiale n. C 201 del 23/07/1994 pag. 0015


Proposta modificata di regolamento (CE) del Consiglio relativo a interventi in favore delle foreste tropicali (1) (94/C 201/08) (Testo rilevante ai fini del SEE) COM(94) 153 def. - SYN 500

(Presentata dalla Commissione in applicazione dell'articolo 189 A, paragrafo 2 del trattato CE il 10 giugno 1994)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 130 S e 130 W,

vista la proposta della Commissione,

in cooperazione con il Parlamento europeo (2),

visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

considerando che la comunicazione della Commissione al Consiglio del 16 ottobre 1989: «La conservazione delle foreste tropicali: il ruolo della Comunità» (4) ha fissato le linee generali dell'azione della Comunità in questo settore;

considerando che la risoluzione del Consiglio dei ministri per la cooperazione allo sviluppo del 29 maggio 1990: «Foreste tropicali: aspetti inerenti allo sviluppo» stabiliva i principi di base per l'utilizzazione degli strumenti pertinenti ai fini della conservazione delle foreste tropicali;

considerando che in numerose risoluzioni il Parlamento europeo ha espresso la propria preoccupazione per la distruzione delle foreste tropicali e per le conseguenze sulle popolazioni della foresta;

considerando che il Consiglio europeo di Dublino del giugno 1990 ha chiesto che sia elaborato un programma di azione per reagire contro i pericoli che minacciano le foreste tropicali;

considerando che la Comunità e i suoi Stati membri hanno adottato la Dichiarazione di Rio sulle foreste, il programma d'azione Agenda 21 e le convenzioni sulla biodiversità e sul cambiamento climatico;

considerando che gli interventi della Comunità in favore delle foreste tropicali rientrano nei suoi obiettivi per la tutela delle foreste;

considerando che la Comunità intende ampliare le azioni volte a promuovere la conservazione delle foreste tropicali con tutti i mezzi adeguati, nell'ambito della politica ambientale e della nuova politica di cooperazione allo sviluppo di cui agli articoli 130 U e seguenti del trattato;

considerando che, date le loro specifiche conoscenze, le popolazioni della foresta svolgono un ruolo fondamentale nella gestione dell'ambiente, in particolare per quanto si riferisce alla conservazione delle foreste tropicali;

considerando che le condizioni ecologiche e socioeconomiche delle foreste tropicali variano all'interno delle regioni e dei paesi;

considerando che un'azione comunitaria consentirà di realizzare in maniera più compiuta gli obiettivi perseguiti, a complemento delle azioni degli Stati membri;

considerando che gli strumenti finanziari di cui dispone la Comunità per sostenere la conservazione e lo sviluppo sostenibile delle foreste potrebbero essere utilmente integrati;

considerando che, onde garantire un impatto significativo sulla protezione delle foreste tropicali, è necessario finanziare in modo adeguato le azioni indicate nel presente regolamento;

considerando che devono essere definite norme di esecuzione, in particolare riguardo al tipo di azione, ai beneficiari dell'aiuto e alle procedure di decisione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La Comunità sostiene le azioni volte a promuovere la conservazione e la gestione sostenibile delle foreste tropicali e la connessa biodiversità, in conformità dei criteri e delle procedure stabiliti nel presente regolamento.

Articolo 2

1. Ai fini del presente regolamento per foreste tropicali si intendono gli ecosistemi forestali tropicali o subtropicali naturali e seminaturali, tanto in climi secchi quanto in climi umidi. Le zone da considerare sono le regioni tropicali e subtropicali delimitate dal trentesimo parallelo nord e dal trentesimo parallelo sud.

2. Ai fini del presente regolamento per conservazione si intendono tutte le azioni volte a salvaguardare e a risanare le foreste tropicali e in special modo le azioni intese a proteggere o a ripristinare la diversità biologica, incluse le funzioni ecologiche dell'ecosistema forestale in questione e nello stesso tempo a garantirne, nei limiti del possibile, l'attuale e futuro valore utilitario per l'umanità e in particolare per le popolazioni della foresta.

3. Per «gestione sostenibile delle foreste» si intende la gerenza e l'utilizzazione delle foreste e dei terreni boscosi, in modo e intensità tali che si mantenga la loro diversità biologica, la loro produttività, la loro capacità di rigenerazione, la loro vitalità e capacità, per soddisfare, per le generezioni presenti e future, le funzioni ecologiche, economiche e sociali pertinenti, ai livelli locali, nazionali e mondiale, e che non siano causa di pregiudizi per altri ecosistemi.

4. Per sviluppo sostenibile si intende il miglioramento delle condizioni di vita e del benessere delle popolazioni interessate, entro i limiti della capacità dell'ecosistema, preservando il patrimonio naturale e la sua biodiversità a vantaggio delle generazioni presenti e future.

5. Per popolazioni della foresta si intendono le popolazioni indigene che vivono in comunità tribali e che abitano la foresta o la considerano la loro dimora e qualsiasi persona che viva al suo interno o nelle sue vicinanze e sia stata, per tradizione, direttamente e in larga misura dipendente da essa.

Articolo 3

1. Ai sensi del presente regolamento la Comunità offre contributi finanziari o consulenze tecniche per azioni che sostengono e promuovono le iniziative dei paesi in via di sviluppo e delle loro organizzazioni regionali per conservare e gestire in modo duraturo le foreste tropicali, nell'ambito dello sviluppo sostenibile di detti paesi e regioni.

2. I beneficiari dell'aiuto e i partner nella cooperazione possono comprendere non soltanto Stati e regioni, ma enti locali, organizzazioni regionali, enti pubblici, comunità locali o tradizionali, industrie e operatori privati, incluse le cooperative, le organizzazioni non governative e le associazioni che rappresentano le popolazioni indigene, che tra i loro obiettivi dichiarati o tra le attività regolarmente svolte includano la conservazione delle foreste tropicali.

3. È attribuita particolare attenzione alle azioni a favore della conservazione delle foreste che hanno un'incidenza rilevante in termini di effetti locali, quali la protezione dei bacini idrici e delle biosfere, la prevenzione dell'erosione del suolo e il ripristino delle zone degradate, e in termini di effetti globali, quali le variazioni climatiche e la perdita della diversità biologica.

Articolo 4

1. L'ordine di precedenza delle azioni specifiche è determinato secondo le esigenze dei singoli paesi, in conformità delle politiche regionali nazionali per lo sviluppo e l'ambiente che hanno attinenza con le foreste e in conformità delle priorità di cooperazione stabilite dalla Comunità. È tuttavia attribuita particolare considerazione alle azioni che promuovono le seguenti attività:

a) conservazione delle foreste tropicali primarie e della loro biodiversità e rigenerazione del patrimonio forestale danneggiato sulla base dell'analisi delle cause fondamentali del disboscamento, tenendo conto delle differenze tra paesi e regioni e delle misure per combattere le suddette cause;

b) gestione sostenibile delle foreste destinate alla produzione di legname e di altri prodotti, ma escludendo le attività di esbosco a fini commerciali nelle foreste tropicali primarie;

c) definizione di un sistema di certificazione per il legname prodotto nelle foreste tropicali secondo i principi di gestione sostenibile;

d) partecipazione e sostegno da parte delle popolazioni indigene nell'opera di individuazione, programmazione ed esecuzione degli interventi;

e) sviluppo delle capacità necessarie per far fronte alle esigenze in materia di formazione a favore delle popolazioni locali, degli amministratori forestali e dei ricercatori e in materia di legislazione, maggiore sostegno politico e sociale e potenziamento istituzionale a favore delle organizzazioni e delle associazioni che operano nel campo della conservazione delle foreste;

f) sviluppo di una politica della ricerca adattata strategicamente e avente per scopo il conferimento delle conoscenze necessarie per la conservazione e la gestione sostenibile delle foreste nonché l'esecuzione di attività di ricerca e monitoraggio nell'ambito di progetti e programmi;

g) creazione di zone cuscinetto per contribuire alla conservazione o alla rigenerazione delle foreste tropicali come parte di un più vasto programma di sfruttamento del suolo;

h) messa a punto e attuazione di programmi di gestione forestale volti a conservare le foreste tropicali e a promuovere lo sfruttamento sostenibile del legname e di altri prodotti della foresta.

2. La Comunità esige che gli interventi attuati nell'ambito del presente regolamento siano preceduti da relazioni sul loro impatto ecologico, sociale, economico e culturale, con l'indicazione di obiettivi specifici sul piano qualitativo o quantitativo. Se possibile, questi interventi vengono valutati assieme alle popolazioni locali interessate.

3. Riguardo ai vari settori di intervento, che possono avere potenziali conseguenze dirette sulla conservazione delle foreste tropicali, la Comunità definisce e applica gli strumenti atti ad evitare che la politica perseguita o programmata comporti effetti negativi e, se possibile, a contribuire alla protezione delle foreste tropicali.

4. Le azioni a titolo del presente regolamento sono realizzate in coordinamento e a sostegno di programmi e interventi nazionali e internazionali inerenti alla conservazione delle foreste tropicali, quali il Piano d'azione per la foresta tropicale e l'Organizzazione internazionale per il legno tropicale, a condizione che detti programmi e interventi siano in armonia con i principi e con gli obiettivi indicati nel presente regolamento.

5. Se possibile le operazioni si svolgono nell'ambito di organizzazioni regionali e di programmi internazionali di cooperazione nel contesto di una politica globale sulla conservazione delle foreste.

Articolo 5

Attraverso un maggiore coordinamento gli interventi possono essere cofinanziati con gli Stati membri o con organizzazioni multilaterali, regionali o di altro tipo. Per quanto possibile, è mantenuto il carattere di aiuto comunitario.

Articolo 6

Il finanziamento della Comunità avviene mediante aiuti non rimborsabili.

Articolo 7

L'assistenza finanziaria e tecnica può coprire tutti i costi in valuta e le spese locali per l'esecuzione dei progetti e dei programmi, compresi, se necessario, i programmi integrati e i progetti settoriali.

Possono essere coperte in particolare le spese operative e amministrative di interventi di cooperazione economica, di programmi di formazione e ricerca e di progetti e programmi di sviluppo. Tuttavia, fatta eccezione per i programmi di formazione e di ricerca, in genere queste spese possono essere sostenute soltanto nella fase iniziale delle operazioni e per importi gradualmente decrescenti.

Si deve sistematicamente cercare di ottenere il contributo, specialmente finanziario, dei partner (paesi, comunità locali, imprese, singoli beneficiari) nella misura delle loro possibilità e in funzione della natura di ciascuna operazione.

Il pagamento di imposte, tasse e oneri per i servizi è escluso dal finanziamento comunitario.

Le spese relative agli studi e alle perizie a breve e a lungo termine, realizzati per aiutare i beneficiari e la Commissione a definire gli orientamenti generali, ad individuare e a preparare le azioni, nonché ad effettuare il controllo e la valutazione, sono imputate di norma alle risorse comunitarie, nel quadro del finanziamento delle singole azioni oppure separatamente.

Articolo 8

Tutte le persone fisiche e giuridiche degli Stati membri possono partecipare, a parità di condizioni, alle gare d'appalto e ai contratti di approvvigionamento e di altro tipo.

In materia di assistenza finanziaria e tecnica detta partecipazione è estesa di norma allo Stato beneficiario e, secondo i casi, può essere estesa anche ad altri paesi in via di sviluppo.

In casi eccezionali opportunamente giustificati, per componenti specifiche può essere consentita l'origine da altri paesi.

Articolo 9

Progetti e programmi per i quali il finanziamento comunitario superi 2 Mio di ECU ed eventuali modifiche sostanziali che comportino superamenti di oltre il 20 % dell'importo inizialmente stabilito sono adottati secondo la procedura fissata nell'articolo 10, paragrafo 2.

Articolo 10

1. La Commissione gestisce le attività di cooperazione relative alle foreste tropicali.

2. La Commissione è assistita da un comitato consultivo composto dai rappresentanti degli Stati membri, esperti di foreste tropicali, e presieduto dai rappresentanti della Commissione.

Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da attuare. Il comitato for mula il proprio parere sul progetto entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame, eventualmente ricorrendo a votazione.

Il parere è messo a verbale; ciascuno Stato membro ha inoltre il diritto di chiedere che la sua posizione sia messa a verbale.

La Commissione tiene in massima considerazione il parere espresso dal comitato e informa quest'ultimo in merito al modo in cui se ne è tenuto conto.

3. Qualora la Commissione ritenga necessario o opportuno stabilire altre procedure ai fini dell'esecuzione delle azioni pertinenti, queste misure devono essere adottate con la procedura stabilita nel paragrafo 2.

Articolo 11

La Commissione presenta al Parlamento e al Consiglio una relazione annuale nella quale è valutata l'applicazione del presente regolamento. La relazione espone i risultati dell'esecuzione del bilancio, per quanto si riferisce agli impegni e ai pagamenti, e descrive i progetti e i programmi finanziati durante l'anno in questione. Nei limiti del possibile la relazione contiene informazioni sui fondi impegnati a livello nazionale durante lo stesso esercizio finanziario. Essa contiene altresì specifiche e dettagliate informazioni (imprese, nazionalità, ecc.) in merito all'attribuzione dei contratti d'appalto per l'esecuzione dei progetti e dei programmi.

Relazioni valutative vengono presentate al comitato di cui all'articolo 10.

Articolo 12

Il presente regolamento è applicato secondo un'impostazione coerente con gli orientamenti generali esposti nel regolamento (CEE) n. 443/92 del Consiglio, riguardante l'aiuto finanziario e tecnico per i paesi in via di sviluppo dell'America latina e dell'Asia nonché la cooperazione economica con tali paesi, e nella IV Convenzione di Lomé e secondo criteri comuni in tutte le fasi del ciclo del progetto, dalla concezione alla valutazione.

Articolo 13

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

(1) GU n. C 78 del 19. 3. 1993, pag. 8.

(2) PE A3 - 304/93 del 29 ottobre 1993.

(3) CES 707-93 ENVI 360 del 30 giugno 1993.

(4) GU n. C 264 del 16. 10. 1989, pag. 1.

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