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Document 51994PC0062

Proposta di REGOLAMENTO (CE) DEL CONSIGLIO che stabilisce le regole generali per la concessione di un contributo finanziario della Comunità nel settore delle reti transeuropee

/* COM/94/62 def. - SYN 94/0065 */

GU C 89 del 26.3.1994, pp. 8–12 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

51994PC0062

Proposta di REGOLAMENTO (CE) DEL CONSIGLIO che stabilisce le regole generali per la concessione di un contributo finanziario della Comunità nel settore delle reti transeuropee /* COM/94/62DEF - SYN 94/0065 */

Gazzetta ufficiale n. C 089 del 26/03/1994 pag. 0008


Proposta di regolamento (CE) del Consiglio che stabilisce le regole generali per la concessione di un contributo finanziario della Comunità nel settore delle reti transeuropee (94/C 89/06) COM(94) 62 def. - 94/0065(SYN)

(Presentata dalla Commissione il 4 marzo 1994)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 129 D, terzo comma,

vista la proposta della Commissione,

in cooperazione con il Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

visto il parere del Comitato delle regioni,

considerando che, conformemente all'articolo 3 del trattato, l'azione della Comunità comporta in particolare l'incentivazione della creazione e dello sviluppo di reti transeuropee;

considerando che l'articolo 129 B del trattato precisa che la Comunità concorre alla costituzione e allo sviluppo di reti transeuropee nei settori delle infrastrutture dei trasporti, delle telecomunicazioni e dell'energia, per contribuire al raggiungimento degli obiettivi di cui agli articoli 7 A e 130 A del trattato;

considerando che l'articolo 129 C, paragrafo 1, terzo trattino prevede che la Comunità può appoggiare gli sforzi finanziari degli Stati membri nella realizzazione delle reti transeuropee;

considerando che occorre stabilire le regole generali per la concessione di un contributo finanziario comunitario nel settore delle reti transeuropee e consentire così l'attuazione di questo articolo;

considerando che, conformemente all'articolo 129 C, l'aiuto comunitario è concesso a progetti di interesse comune finanziati dagli Stati membri e individuati nell'ambito degli orientamenti;

considerando che alcuni progetti sono stati indicati come prioritari dal Consiglio europeo di Bruxelles del dicembre 1993, nel quadro del libro bianco sulla crescita, la competitività e l'occupazione;

considerando che, in attesa dell'adozione dell'insieme di orientamenti di cui all'articolo 129 C del trattato, è necessario poter sostenere questo tipo di progetti prioritari che contribuiscono a realizzare gli obiettivi dell'articolo 129 B del trattato;

considerando che l'aiuto comunitario può assumere la forma, in particolare, di studi di fattibilità, garanzie di prestito o abbuoni di interesse; che questi abbuoni e garanzie concernono in particolare gli interventi della BEI, degli altri strumenti di prestito comunitari e del FEI; che in casi eccezionali può essere previsto il cofinanziamento di progetti di investimento;

considerando che le garanzie di prestito saranno concesse dal Fondo europeo per gli investimenti, su base commerciale, oppure eventualmente da altri organismi finanziari e che un contributo finanziario comunitario potrebbe coprire totalmente o in parte i premi pagati dai beneficiari di queste garanzie;

considerando che la Commissione deve valutare la struttura finanziaria dei progetti mediante i dati forniti dai richiedenti e opportune analisi per accertarsi della vitalità finanziaria del progetto;

considerando che l'azione della Comunità deve tener conto della vitalità economica potenziale dei progetti, valutata mediante analisi costi/utili e altri criteri opportuni;

considerando che, soprattutto ai fini di redditività, occorre effettuare una valutazione approfondita prima di impegnare le risorse comunitarie per garantire che esse avranno dei vantaggi socioeconomici rispetto alle risorse mobilitate;

considerando che gli interventi finanziari comunitari a titolo dell'articolo 129 C, paragrafo 1 del trattato devono essere compatibili con le politiche comunitarie, soprattutto in materia di protezione dell'ambiente, concorrenza, stipulazione di contratti e che la protezione dell'ambiente comprende una valutazione dell'impatto ambientale;

considerando che la Commissione deve vigilare ai fini di un coordinamento efficace delle varie azioni comunitarie aventi un'incidenza sulle reti transeuropee;

considerando che occorre prevedere il ricorso a metodi efficaci di valutazione e di controllo degli interventi comunitari;

considerando che occorre garantire un'informazione ed una pubblicità adeguate sulle attività finanziate,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Definizioni e campo di applicazione

Il presente regolamento definisce le condizioni, le modalità e le procedure di attuazione del contributo comunitario a favore di progetti di interesse comune nei settori delle reti transeuropee di infrastrutture di trasporto, dell'energia e delle telecomunicazioni, a titolo dell'articolo 129 C del trattato, fatte salve le regole specifiche previste nella decisione . . . del Consiglio (1).

Articolo 2

Ammissibilità

1. Il contributo comunitario deciso conformemente al presente regolamento concerne i progetti di interesse comune finanziati dagli Stati membri e individuati nell'ambito degli orientamenti di cui all'articolo 129 C del trattato.

2. Sono anche ammissibili i progetti finanziati da organismi le cui attività sono intraprese in un contesto amministrativo o giuridico che le rendono assimilabili agli organismi pubblici.

3. Se gli orientamenti di cui all'articolo 129 C, proposti dalla Commissione, non sono ancora stati adottati dal Consiglio, possono essere ammissibili altri progetti infrastrutturali che contribuiscano alla realizzazione degli obiettivi dell'articolo 129 B del trattato.

4. Ai sensi del presente regolamento, il concetto di «progetto» comprende gli stadi di progetti tecnicamente e finanziariamente indipendenti che costituiscono un insieme destinato ad assolvere una funzione economica e tecnica.

Articolo 3

Forme di intervento

1. Il contributo comunitario può assumere in particolare una o più delle forme seguenti:

a) cofinanziamento di studi di fattibilità, compresi studi preparatori, studi di valutazione e altre misure di sostegno tecnico;

b) contributo ai premi di garanzie di prestito;

c) abbuoni di interesse;

d) in casi eccezionali ove le forme di intervento finanziarie di cui sopra non fossero opportune, può essere previsto un cofinanziamento di progetti di investimento.

Articolo 4

Risorse finanziarie

In osservanza dell'articolo 203 del trattato, l'autorità di bilancio decide, conformemente alle prospettive finanziarie in vigore nell'ambito della procedura di bilancio, l'importo degli stanziamenti per ogni esercizio e per ciascun settore di cui all'articolo 1.

Articolo 5

Partecipazione finanziaria

1. In regola generale, il contributo comunitario agli studi di fattibilità è subordinato ad una congrua partecipazione delle autorità pubbliche.

Gli studi preparatori e le misure di sostegno tecnico, relativi ad un determinato progetto intrapresi su iniziativa della Commissione, possono essere finanziati, ove necessario, fino a concorrenza del 100 % del costo totale.

2. L'importo massimo di abbuono di interesse non può superare il 10 % del costo totale dell'investimento in equivalente sovvenzione netta. Gli abbuoni si applicano in particolare ai progetti che beneficiano di prestiti comunitari.

3. Il contributo finanziario comunitario può coprire interamente o in parte i premi delle garanzie di prestito concessi dal Fondo europeo per gli investimenti o, eventualmente, da altri organismi finanziari analoghi.

4. Qualora, in casi eccezionali, il contributo assuma la forma di una sovvenzione diretta, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera d), la Commissione stabilisce il livello di questa sovvenzione in maniera che essa sia sufficiente a mobilitare le risorse finanziarie necessarie.

Articolo 6

Criteri comuni di selezione dei progetti

1. I progetti devono avere dimensione sufficiente per avere un impatto significativo sulla realizzazione e sullo sviluppo delle reti.

Il contributo comunitario è concesso prioritariamente ai progetti, a seconda del loro livello di contributo:

a) alla realizzazione delle reti transeuropee;

b) all'attuazione dell'armonizzazione delle norme tecniche;

c) all'interconnessione e all'interoperabilità delle reti nazionali;

d) al miglioramento dell'accesso alle reti;

e) all'integrazione delle varie reti;

f) all'affidabilità e alla sicurezza delle reti.

2. La selezione dei progetti avviene anche in funzione:

a) del loro grado di contributo:

- al buon funzionamento del mercato interno,

- alla coesione economica e sociale della Comunità, in particolare relativamente alla necessità di collegare le regioni insulari, situate in enclaves e periferiche alle regioni centrali della Comunità;

b) della loro importanza per lo sviluppo degli scambi su scala europea;

c) del loro contributo al rafforzamento della competitività dell'economia europea;

d) del loro contributo alla ricerca delle soluzioni più opportune sotto il profilo del rispetto dell'ambiente;

e) della loro coerenza con l'assetto del territorio comunitario.

3. Si deve anche considerare:

a) la loro vitalità economica potenziale: livelli di redditività finanziaria e socioeconomica, comprese le ripercussioni dirette o indirette sull'occupazione;

b) la loro maturità;

c) la solidità della struttura finanziaria;

d) la necessità del contributo finanziario comunitario;

e) la promozione della partecipazione del settore privato in un quadro di partnership pubblico/privato.

Articolo 7

Criteri di selezione concernenti in modo specifico

i trasporti

Fatta salva l'applicazione dei criteri comuni di cui all'articolo 6, il contributo finanziario comunitario nel settore dei trasporti è accordato prioritariamente secondo il grado di contributo dei progetti:

a) alla realizzazione delle reti in una prospettiva multimodale e transnazionale, in particolare:

- realizzazione di raccordi chiave,

- abolizione delle frontiere fisiche e tecniche,

- interconnessione intermodale,

- collegamento delle isole e delle zone periferiche,

- miglioramento dell'accesso alle reti;

b) ad uno sviluppo armonioso e rispettoso dell'ambiente, del traffico europeo, in particolare:

- traffico transfrontaliero e su grande distanza, data la sua importanza, attuale e potenziale, all'interno della Comunità e con i paesi terzi vicini,

- facilità di smaltimento del traffico di transito da e verso la Comunità.

Articolo 8

Criteri di selezione concernenti in modo specifico

le telecomunicazioni

Fatta salva l'applicazione dei criteri comuni di cui all'articolo 6, nel settore delle telecomunicazioni, il contributo finanziario comunitario è concesso prioritariamente ai progetti, a seconda del loro grado di contributo:

a) alla realizzazione delle reti nella prospettiva transeuropea, in particolare:

- interconnessione transfrontaliera a livello delle reti fisiche,

- interoperabilità a livello dei servizi;

b) al lancio e all'estensione di nuovi mercati che consentano agli operatori di rete, ai fornitori e agli utilizzatori di servizi di usufruire di economie di scala di vasta portata e successivamente dell'integrazione delle attrezzature e dei servizi multimedia.

Articolo 9

Criteri di selezione concernenti in modo specifico

l'energia

Fatta salva l'applicazione dei criteri comuni di cui all'articolo 6, il contributo finanziario comunitario nel settore dell'energia è accordato prioritariamente ai progetti secondo il loro grado di contributo:

a) al collegamento delle reti isolate di elettricità e all'interconnessione delle reti di elettricità degli Stati membri;

b) al miglioramento dell'affidabilità e alla sicurezza delle reti di elettricità o all'approvvigionamento di elettricità;

c) all'introduzione del gas naturale nelle regioni che ne sono prive e al collegamento delle reti isolate o separate di gas naturale;

d) all'aumento delle capacità di trasporto mediante gasdotti di arrivo, di ricevimento e deposito del gas naturale.

Articolo 10

Compatibilità

I progetti finanziati, conformemente al presente regolamento, devono essere conformi alle disposizioni dei trattati, agli atti adottati in forza degli stessi, nonché alle politiche comunitarie, comprese quelle riguardanti la tutela dell'ambiente, la concorrenza e gli appalti pubblici.

Articolo 11

Presentazione delle domande di contributo

Le domande di contributo sono presentate alla Commissione tramite lo Stato membro interessato oppure dall'organismo direttamente interessato, con l'accordo dello Stato membro.

Articolo 12

Elementi di valutazione e di identificazione delle domande

1. Oltre agli elementi indicati all'articolo 6 e, a seconda dei casi, agli articoli 7, 8 e 9 precedenti, ogni domanda di contributo comprende i seguenti elementi di identificazione che consentono alla Commissione di valutare le domande di contributo:

a) l'organismo responsabile dell'attuazione del progetto;

b) la forma di intervento prevista e la descrizione del progetto interessato;

c) se la domanda riguarda uno studio di fattibilità, il contenuto, la finalità, le metodologie e le tecniche previste;

d) se la domanda concerne un progetto:

- i risultati delle analisi costi/utili, compresi i risultati dell'analisi di redditività finanziaria,

- ove necessario, l'ubicazione dei progetti sugli assi,

- una descrizione sintetica dell'incidenza sull'ambiente, in base alle valutazioni effettuate in osservanza della direttiva 85/337/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1985, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (2);

e) un piano finanziario espresso in ecu, in cui siano indicati tutti gli elementi della struttura finanziaria, compresi i contributi comunitari previsti e quelli già concessi;

f) un calendario previsionale dei lavori.

2. I richiedenti forniscono alla Commissione ogni informazione complementare da essa ritenuta utile.

3. Per facilitare la realizzazione dei progetti, la Commissione può riunire i vari soggetti e agenti economici, pubblici e privati, interessati alla realizzazione dei progetti presentati.

4. La Commissione può chiedere tutti i pareri tecnici necessari per valutare la domanda, compreso il parere della BEI.

Articolo 13

Approvazione delle domande di contributo

La Commissione decide la concessione del contributo ai sensi del presente regolamento, in funzione della valutazione delle domande rispetto ai criteri di selezione e secondo la procedura di cui all'articolo 19, paragrafo 2. Essa comunica la sua decisione direttamente ai beneficiari e agli Stati membri interessati.

Articolo 14

Disposizioni finanziarie

1. Sono sovvenzionabili le spese attinenti alla realizzazione dei progetti, effettuate dai beneficiari o da terzi incaricati dell'esecuzione.

2. Le spese sostenute anteriormente alla data in cui la Commissione ha ricevuto la domanda di contributo non sono sovvenzionabili.

3. Gli impegni e i pagamenti sono espressi e versati in ecu.

4. In regola generale, i pagamenti sono effettuati mediante versamenti di anticipo e un versamento finale. Il primo anticipo è versato non appena la domanda di contributo è stata approvata. I pagamenti successivi sono effettuati in base alle richieste di pagamento e in relazione ai progressi compiuti nella realizzazione del progetto.

5. La Commissione determina il pagamento finale, previa accettazione di una relazione di attività relativa al progetto o allo studio, presentata dal beneficiario e nella quale figurino tutte le spese effettivamente sostenute.

6. La Commissione stabilisce le modalità e il calendario dei versamenti, degli abbuoni di interesse nonché delle sovvenzioni ai premi di garanzia.

Articolo 15

Controllo finanziario

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per verificare le azioni finanziate, prevenire le irregolarità e perseguirle, nonché recuperare i fondi perduti a causa di eventuali irregolarità. Essi comunicano alla Commissione le misure adottate a tal fine.

2. Fermo restando il controllo effettuato dagli Stati membri conformemente alle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative nazionali, e fatto salvo il disposto dell'articolo 188 A del trattato e qualsiasi controllo effettuato ai sensi dell'articolo 209, lettera c) del trattato, funzionari o agenti della Commissione, possono controllare sul posto, in particolare mediante sondaggio, i progetti finanziati.

3. Se la realizzazione di un'azione non sembra giustificare una parte o la totalità del contributo finanziario attribuito, la Commissione procede ad un esame appropriato del caso e chiede allo Stato membro o agli altri organismi interessati di presentare le loro osservazioni entro un termine determinato.

4. A seguito dell'esame di cui al paragrafo 3, la Commissione può ridurre, sospendere o sopprimere il contributo all'azione interessata qualora l'esame confermi l'esistenza di una irregolarità o l'inosservanza di una delle condizioni indicate nella decisione di concedere il contributo e, in particolare, di una modifica importante che incida sulla natura o sulle condizioni di attuazione dell'azione e per la quale non è stata chiesta l'approvazione della Commissione.

Articolo 16

Coordinamento

1. La Commissione cura il coordinamento e la coerenza tra i progetti intrapresi nell'ambito del presente regolamento e le azioni varate con contributi del bilancio comunitario, della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari della Comunità.

2. La Commissione e gli Stati membri si adoperano affinché la combinazione delle sovvenzioni (abbuoni compresi) e dei prestiti (garanzie comprese) di origine comunitaria sia la più efficace ai fini della vitalità finanziaria dei progetti.

Articolo 17

Sorveglianza e valutazione

1. Per garantire l'efficacia dell'intervento comunitario, la Commissione e gli Stati membri interessati effettuano in cooperazione, eventualmente con la Banca europea per gli investimenti, una valutazione sistematica dello stato di avanzamento dei progetti. A tal fine lo Stato membro informa ogni anno la Commissione sullo stato d'avanzamento dei progetti approvati.

2. La Commissione, entro la fine del 1997, verifica i risultati conseguiti dall'intervento comunitario nei vari campi di applicazione rispetto agli obiettivi iniziali.

Ciò comporta l'elaborazione di indicatori appropriati per misurare il grado di realizzazione degli obiettivi rispetto alla situazione iniziale.

Articolo 18

Informazione e pubblicità

1. Ogni due anni, la Commissione presenta per esame al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni, una relazione sulle attività realizzate a titolo del presente regolamento.

2. I beneficiari curano che sia data adeguata pubblicità agli interventi a titolo del presente regolamento per far conoscere all'opinione pubblica il ruolo svolto dalla Comunità nella realizzazione dei progetti. Essi consultano la Commissione sulle iniziative da prendere a tal fine.

Articolo 19

Comitati

1. Nell'attuazione del presente regolamento, la Commissione è assistita, a seconda del settore di cui si tratta, da:

- il comitato in materia di infrastrutture dei trasporti, istituito con decisione 78/174/CEE del Consiglio (3),

- il comitato in materia di energia, istituito con decisione del Consiglio del . . . (4),

- il comitato in materia di telecomunicazioni, istituito con decisione del Consiglio del . . . (5).

Le decisioni previste dal presente regolamento sono prese secondo la procedura del paragrafo 2 del presente articolo.

2. Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato formula il suo parere sul progetto entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame. Il parere è formulato alla maggioranza prevista all'articolo 148, paragrafo 2 del trattato per l'adozione delle decisioni che il Consiglio deve prendere su proposta della Commissione. Nelle votazioni in seno al comitato, ai voti dei rappresentanti degli Stati membri è attribuita la ponderazione fissata nell'articolo precitato. Il presidente non partecipa al voto.

La Commissione adotta misure che sono immediatamente applicabili. Tuttavia, se tali misure non sono conformi al parere espresso dal comitato, la Commissione le comunica immediatamente al Consiglio.

In tal caso, la Commissione può differire di un mese al massimo, a decorrere da tale comunicazione, l'applicazione delle misure da essa decise.

Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può prendere una decisione diversa entro il termine di cui al comma precedente.

Articolo 20

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore [il giorno successivo] alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

(1) Proposta di decisione del Consiglio relativa ad un insieme di orientamenti riguardanti le reti telematiche transeuropee tra amministrazioni (IDA), COM(93) 69 def. (GU n. C 105 del 16. 4. 1993, pag. 10).

(2) GU n. L 175 del 5. 7. 1985, pag. 40.

(3) GU n. L 54 del 25. 2. 1978, pag. 16.

(4) Proposta di decisione del Consiglio sugli orientamenti relativi alle reti transeuropee nel settore dell'energia e di decisione relativa ad un insieme di azioni, COM(93) 685 del 19 gennaio 1993.

(5) Proposta di decisione del Consiglio relativa ad una serie di orientamenti per lo sviluppo della rete digitale di servizi integrati (ISDN) come rete transeuropea, COM(93) 347 def. (GU n. C 259 del 23. 9. 1993, pag. 4).

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