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Document 41967D0446

67/446/CEE: 67/30/Euratom: Decisione dei rappresentanti dei governi degli Stati membri relativa all'installazione provvisoria di talune istituzioni e di taluni servizi delle Comunità

GU 152 del 13.7.1967, p. 18–20 (DE, FR, IT, NL)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (FI, SV, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1967/446/oj

41967D0446

67/446/CEE: 67/30/Euratom: Decisione dei rappresentanti dei governi degli Stati membri relativa all'installazione provvisoria di talune istituzioni e di taluni servizi delle Comunità

Gazzetta ufficiale n. 152 del 13/07/1967 pag. 0018 - 0020
edizione speciale finlandese: capitolo 1 tomo 1 pag. 0033
edizione speciale svedese/ capitolo 1 tomo 1 pag. 0033


DECISIONE - dei rappresentanti dei governi degli Stati membri relativa alla installazione provvisoria di talune istituzioni e di taluni servizi delle Comunità

67/446/CEE)

(67/30/Euratom)

I RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI,

Visto l'articolo 37 del Trattato che istituisce un Consiglio unico ed una Commissione unica delle Comunità europee,

Considerando che, fatta salva l'applicazione degli articoli 77 del Trattato che istituisce la Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio, 216 del Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea, 189 del Trattato che istiuisce la Comunità Europea dell'Energia Atomica, nonché dell'articolo 1, secondo comma, del protocollo sullo statuto della Banca europea per gli investimenti, conviene, all'atto della istituzione di un Consiglio unico e di una Commissione unica delle Comunità europee ed allo scopo di risolvere taluni problemi particolari del Granducato del Lussemburgo, fissare a Lussemburgo i luoghi provvisori di lavoro di talune istituzioni e di taluni servizi,

DECIDONO:

Articolo 1

Lussemburgo, Bruxelles e Strasburgo continuano ad essere i luoghi provvisori di lavoro delle istituzioni delle Comunità.

Articolo 2

Nei mesi di aprile, di giugno e di ottobre il Consiglio tiene le proprie sessioni a Lussemburgo.

Articolo 3

La Corte di Giustizia rimane installata a Lussemburgo.

Sono del pari installati a Lussemburgo gli organismi giurisdizionali e quasi-giurisdizionali, inclusi quelli competenti per l'applicazione delle regole di concorrenza, già esistenti o da creare a norma dei Trattati che istituiscono la Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio, la Comunità Economica Europea e la Comunità Europea dell'Energia Atomica, nonché a norma di convenzioni concluse nell'ambito delle Comunità sia tra Stati membri, sia con paesi terzi.

Articolo 4

Il segretariato generale del Parlamento Europeo ed i relativi servizi rimangono installati a Lussemburgo.

Articolo 5

La Banca europea per gli investimenti è installata a Lussemburgo ove si riuniscono i suoi organi direttivi e si esercita il complesso delle sue attività.

Tale disposizione riguarda in particolare gli sviluppi delle attività attuali e segnatamente di quelle contemplate dall'articolo 130 del Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea, l'eventuale estensione di tali attività ad altri settori ed i nuovi compiti che potrebbero essere affidati alla Banca.

È installato a Lussemburgo un ufficio di collegamento tra la Commissione e la Banca europea per gli investimenti, particolarmente allo scopo di facilitare le operazioni del Fondo europeo di sviluppo.

Articolo 6

Il Comitato monetario si riunisce a Lussemburgo ed a Bruxelles.

Articolo 7

Sono installati a Lussemburgo i servizi d'intervento finanziario delle Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio. Tali servizi comprendono la Direzione generale del credito e degli investimenti nonché il servizio incaricato della riscossione delle imposizioni e gli annessi servizi di contabilità.

Articolo 8

È installato a Lussemburgo un Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità, di cui fanno parte un Ufficio comune delle vendite ed un servizio di traduzione a medio e a lungo termine.

Articolo 9

Sono inoltre installati a Lussemburgo i seguenti servizi della Commissione:

a) l'Istituto statistico ed il Servizio meccanografico;

b) i Servizi di igiene e sicurezza del lavoro della Comunità Economica Europea e della Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio;

c) la Direzione generale della diffusione, delle cognizioni, la Direzione della protezione sanitaria, la Direzione del controllo di sicurezza della Comunità Europea dell'Energia Atomica.

nonché l'adeguata infrastruttura amministrativa e tecnica.

Articolo 10

I governi degli Stati membri sono disposti ad installare o a trasferire a Lussemburgo, purché ne sia garantito il buon funzionamento, altri organismi e servizi comunitari, segnatamente nel settore finanziario.

Essi invitano a tal fine la Commissione a presentare loro ogni anno una relazione sulla situazione esistente in merito all'installazione degli organismi e servizi comunitari e sulle possibilità di adottare nuove misure ai sensi della presente disposizione, avuto riguardo alla necessità di un buon funzionamento delle Comunità.

Articolo 11

Al fine di garantire il buon funzionamento della Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio, la Commissione è invitata a procedere in modo graduale e coordinato al trasferimento dei vari servizi, effettuando per ultimo il trasferimento dei servizi di gestione del mercato del carbone e dell'acciaio.

Articolo 12

Fatte salve le precedenti disposizioni, la presente decisione non reca pregiudizio ai luoghi provvisori di lavoro delle istituzioni e dei servizi delle Comunità europee quali risultano da precedenti dcisioni dei governi, nonché al raggruppamento dei servizi conseguente all'istituzione di un Consiglio unico e di una Commissione unica.

Articolo 13

La presente decisione entrerà in vigore alla data dell'entrata in vigore del Trattato che istituisce un Consiglio unico ed una Commissione unica delle Comunità europee.

Fatto a Bruxelles, addi otto aprile millenovecentosessantacinque.

Paul-Henri SPAAK

Kurt SCHMUECKER

Maurice GOUVE de MURVILLE

Amintore FANFANI

Pierre WERNER

J.M.A.H. LUNS

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