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Document 32026R0415

Regolamento (UE) 2026/415 del Consiglio, del 16 dicembre 2025, che modifica il regolamento (CE) n. 2533/98 sulla raccolta di informazioni statistiche da parte della Banca centrale europea

ST/16026/2025/INIT

GU L, 2026/415, 20.2.2026, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2026/415/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2026/415/oj

European flag

Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea

IT

Serie L


2026/415

20.2.2026

REGOLAMENTO (UE) 2026/415 DEL CONSIGLIO

del 16 dicembre 2025

che modifica il regolamento (CE) n. 2533/98 sulla raccolta di informazioni statistiche da parte della Banca centrale europea

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare l’articolo 5.4,

visto la raccomandazione della Banca centrale europea (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

visto il parere della Commissione europea (3),

deliberando secondo la procedura di cui all’articolo 129, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea e all’articolo 41 dello statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 2533/98 del Consiglio (4) è una componente fondamentale del quadro giuridico a sostegno dei compiti di raccolta statistica della Banca centrale europea (BCE) assistita dalle banche centrali nazionali. La BCE ha costantemente fatto leva su tale regolamento per effettuare e controllare la raccolta coordinata delle informazioni statistiche necessarie per l’assolvimento dei compiti del Sistema europeo di banche centrali (SEBC).

(2)

Il regolamento (CE) n. 2533/98 è stato modificato diverse volte per rivedere la portata degli obblighi di segnalazione necessari per l’assolvimento dei compiti del SEBC e per consentire la trasmissione e l’utilizzo di informazioni statistiche, raccolte dal SEBC, da parte dei membri del SEBC e di altre autorità responsabili della vigilanza, della sorveglianza macroprudenziale e della risoluzione.

(3)

La trasformazione digitale ha introdotto nuove opportunità radicali per integrare le tecnologie digitali non solo nelle imprese, ma anche nella fornitura di servizi pubblici. Ha creato un contesto senza precedenti da cui è scaturita la necessità di nuove statistiche per far sì che il SEBC assolva i propri compiti e che ha reso possibile una raccolta più efficiente di dati granulari. Inoltre, i recenti sviluppi economici e finanziari, quali l’emergenza climatica, la pandemia di COVID-19 e la crisi energetica e del costo della vita innescata dalla guerra di aggressione della Russia nei confronti dell’Ucraina, hanno amplificato le richieste e le aspettative di statistiche più tempestive, più frequenti e più dettagliate, necessarie per sostenere l’assolvimento dei compiti del SEBC. Allo stesso tempo, è importante trovare un equilibrio tra tali richieste e aspettative e la necessità di ridurre al minimo l’onere in capo ai soggetti dichiaranti, dato che la competitività e la produttività sono condizioni essenziali per lo sviluppo delle imprese. Per tale motivo è importante adeguare il quadro giuridico a sostegno del principio «una tantum» in relazione alla segnalazione statistica e di vigilanza, ove possibile, per assicurare che i soggetti dichiaranti non siano tenuti a segnalare gli stessi dati più di una volta. Tali adeguamenti dovrebbero tenere conto dell’indipendenza della BCE e dei principi statistici stabiliti nel regolamento (CE) n. 2533/98. Per evitare che varie autorità e organi dell’Unione o degli Stati membri debbano raccogliere le stesse informazioni statistiche, queste ultime dovrebbero essere condivise tra i membri del SEBC e tra i membri del SEBC e i membri del Sistema statistico europeo (SSE) e altre parti interessate in circostanze ben definite, indipendentemente dal membro del SEBC che ha raccolto le informazioni statistiche.

(4)

Per rispecchiare le realtà attuali e l’ambiente digitale in cui opera il SEBC, è opportuno introdurre nel regolamento (CE) n. 2533/98 definizioni nuove o aggiornate per chiarire i concetti di «condivisione», «altra parte legittima» e «dati di riferimento fondamentali». Alcune altre definizioni dovrebbero essere aggiornate per garantire la coerenza con il diritto dell’Unione.

(5)

Per la produzione del bilancio consolidato del settore delle istituzioni finanziarie monetarie (IFM) degli Stati membri partecipanti è necessario un insieme omogeneo di operatori soggetti agli obblighi di segnalazione, che fornisca un quadro statistico completo degli andamenti monetari negli Stati membri la cui moneta è l’euro, considerati come un unico territorio economico. Per questo motivo, la BCE ha istituito e mantiene un elenco di IFM a fini statistici basato su una definizione comune, che precisa che le IFM comprendono gli enti creditizi come definiti nel diritto dell’Unione. È pertanto opportuno chiarire che, anche nei casi eccezionali in cui un ente creditizio ai sensi del diritto dell’Unione sia classificato al di fuori del settore «società finanziarie (S.12)» nel Sistema europeo dei conti nazionali e regionali 2010, esso rientrerebbe nei limiti degli operatori soggetti agli obblighi di segnalazione da cui i membri del SEBC hanno il diritto di raccogliere informazioni statistiche. La raccolta di tali informazioni è necessaria per l’applicazione da parte della BCE degli obblighi di riserve minime agli enti creditizi ai fini della politica monetaria, in conformità all’articolo 19 dello statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea e al regolamento (UE) 2021/378 della Banca centrale europea (5). Qualora altri enti finanziari o imprese soggetti a vigilanza prudenziale siano classificati al di fuori del settore «società finanziarie», non dovrebbe essere pregiudicato il diritto dei membri del SEBC di raccogliere informazioni statistiche su di essi.

(6)

Inoltre, per allinearsi ai principi statistici di efficacia in termini di costi e di riduzione al minimo dell’onere di segnalazione, è opportuno che la BCE abbia anche il diritto di raccogliere informazioni statistiche dai soggetti dichiaranti sulle loro controllate e sulle filiali, anche nel caso in cui la filiale sia residente in un altro paese. Ciò consentirebbe alla BCE di attuare efficacemente il principio «una tantum» nella propria segnalazione statistica, eliminando in tal modo la duplicazione degli obblighi di segnalazione. Consentirebbe inoltre di allineare maggiormente l’approccio per la segnalazione statistica all’«approccio basato sul paese d’origine» per le segnalazioni di vigilanza sulle attività delle filiali. La BCE disporrebbe inoltre di maggiore flessibilità per adottare approcci diversi per quanto riguarda la portata del consolidamento nella segnalazione statistica.

(7)

Ai fini dei propri compiti di raccolta statistica, la BCE è tenuta a cooperare con le istituzioni, gli organi o gli organismi dell’Unione e con le autorità competenti degli Stati membri. Al fine di rispecchiare tale stretta cooperazione, nel definire e nell’imporre obblighi di segnalazione al fine di raccogliere le informazioni statistiche necessarie all’assolvimento dei compiti del SEBC, la BCE dovrebbe tenere conto del potenziale utilizzo di tali informazioni per l’assolvimento dei compiti relativi alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi, nonché delle informazioni provenienti da altre istituzioni, organi, organismi dell’Unione, o autorità competenti degli Stati membri cui i membri del SEBC hanno diritto di accesso. Tale requisito è necessario per consentire il massimo utilizzo delle informazioni esistenti e per ridurre al minimo l’onere per i soggetti dichiaranti.

(8)

I limiti e le condizioni che regolano la facoltà della BCE di imporre sanzioni ai soggetti dichiaranti in caso di inosservanza degli obblighi derivanti dal regolamento (CE) n. 2533/98 o degli obblighi stabiliti nei regolamenti e nelle decisioni della BCE che impongono obblighi di segnalazione statistica dovrebbero essere aggiornati per garantire che le sanzioni abbiano un effetto deterrente sufficiente. Inoltre, l’importo massimo delle sanzioni che possono essere irrogate dalla BCE a un soggetto dichiarante in caso di inosservanza delle prescrizioni che impongono obblighi di segnalazione statistica dovrebbe essere allineato, in larga misura, agli importi massimi che possono essere irrogati per l’inosservanza di altri obblighi di natura non statistica imposti dalla BCE.

(9)

Le informazioni statistiche riservate ottenute dalla BCE e dalle banche centrali nazionali per l’assolvimento dei compiti del SEBC devono essere protette al fine di impedirne l’utilizzo e la divulgazione illeciti. Tuttavia, il regime di riservatezza che si applica alle informazioni statistiche riservate raccolte dal SEBC dovrebbe essere rivisto e chiarito per assicurare che la BCE e le banche centrali nazionali utilizzino e condividano reciprocamente informazioni statistiche riservate per l’assolvimento dei compiti del SEBC di cui al trattato, ad esempio per lo sviluppo, la produzione o la diffusione efficienti di statistiche o per aumentarne la qualità. Tale revisione è necessaria per assicurare che le informazioni possano essere raccolte dalla BCE con l’assistenza delle banche centrali nazionali conformemente al principio «una tantum». Inoltre, per ridurre la necessità di duplicare gli obblighi di segnalazione statistica e di vigilanza, facilitare la cooperazione tra le autorità e gli organi dell’Unione e degli Stati membri e ridurre inutili oneri amministrativi, i membri del SEBC dovrebbero essere tenuti a condividere informazioni statistiche riservate con talune autorità e organi per l’assolvimento dei loro compiti relativi alla vigilanza e alla stabilità ed efficacia del sistema finanziario, compresa l’integrità del mercato e la tutela degli investitori, nonché con le autorità dell’SSE. È opportuno che i membri del SEBC dispongano della flessibilità di condividere informazioni statistiche con altre autorità e organi dell’Unione e degli Stati membro o con ricercatori affiliati a organismi di ricerca scientifica in circostanze specifiche. Dovrebbe inoltre essere possibile condividere con i soggetti dichiaranti un insieme specifico e ridotto di informazioni statistiche, laddove sia necessario per determinati fini statistici oppure qualora le fonti siano a disposizione del soggetto dichiarante, ad esempio qualora tali informazioni siano segnalate da un ente controllato dal soggetto dichiarante o dalle sue filiali. Le possibilità di condivisione dei dati previste dal regime di riservatezza rivisto non devono dipendere dal membro del SEBC che raccoglie le informazioni statistiche. Per mantenere la fiducia dei soggetti dichiaranti, è opportuno prevedere dispositivi coerenti per proteggere le informazioni statistiche riservate e rafforzare la trasparenza sugli utilizzi cui possono essere destinate le informazioni statistiche. Tale condivisione dei dati dovrebbe escludere qualsiasi informazione statistica riservata inizialmente ricevuta da un’autorità dell’SSE.

(10)

I membri del SEBC dovrebbero continuare a essere responsabili dell’uso e della protezione delle informazioni statistiche riservate raccolte dai membri del SEBC. Pertanto è necessaria una governance adeguata per l’ulteriore trasmissione a terze parti. Pertanto, la trasmissione a terze parti di informazioni statistiche riservate a opera di una qualsiasi parte ricevente dovrebbe richiedere l’autorizzazione del membro del SEBC che ha condiviso le informazioni. L’autorizzazione esplicita del membro del SEBC può essere concessa una volta e nel modo più generico possibile per le categorie di informazioni pertinenti, evitando in tal modo procedure amministrative inutili e mantenendo nel contempo la responsabilità dei membri del SEBC.

(11)

A norma della direttiva (UE) 2019/1024 del Parlamento europeo e del Consiglio (6) e del regolamento di esecuzione (UE) 2023/138 della Commissione (7), le informazioni sulle società e sulla proprietà delle società sono incluse nell’elenco delle serie di dati di elevato valore. Ciò garantisce che i dati pubblici con il potenziale socioeconomico più elevato siano messi a disposizione per il riutilizzo con restrizioni giuridiche e tecniche minime e gratuitamente. Il regolamento (CE) n. 2533/98 dovrebbe pertanto essere adattato per rispecchiare la disponibilità di tali dati sulle società, il loro elevato valore a fini statistici e le altre funzioni del SEBC. In aggiunta a tali dati pubblici e in linea con i principi di efficacia in termini di costi, riduzione al minimo dell’onere di segnalazione ed elevata qualità dei dati prodotti, i membri del SEBC dovrebbero essere in grado di condividere con i soggetti dichiaranti dati di riferimento fondamentali comprendenti attributi specifici relativi a persone giuridiche, filiali e unità istituzionali. È pertanto opportuno precisare le condizioni alle quali dovrebbe essere possibile utilizzare i dati di riferimento fondamentali raccolti dai membri del SEBC a fini statistici e ad altri fini.

(12)

Le statistiche europee sono sviluppate, prodotte e diffuse sia dal SEBC che dall’SSE nell’ambito di quadri giuridici distinti che rispecchiano le rispettive strutture di governance. È pertanto importante che il regolamento (CE) n. 2533/98 tenga conto delle modifiche apportate al regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (8) e che esso si applichi fatto salvo tale regolamento.

(13)

Qualora le attività da svolgere a norma del regolamento (CE) n. 2533/98 comportino il trattamento di dati personali a fini statistici ufficiali, tale trattamento dovrebbe essere conforme al pertinente diritto dell’Unione in materia di protezione dei dati personali, in particolare i regolamenti (UE) 2016/679 (9) e (UE) 2018/1725 (10) del Parlamento europeo e del Consiglio. Conformemente ai principi stabiliti in tali regolamenti, tale trattamento dovrebbe essere soggetto a garanzie adeguate per i diritti e le libertà dell’interessato. Tali garanzie dovrebbero assicurare l’adozione di misure tecniche e organizzative, in particolare per garantire il rispetto del principio della minimizzazione dei dati. Tra dette misure può figurare la pseudonimizzazione.

(14)

Al fine di mantenere il regolamento (CE) n. 2533/98 quale strumento efficace per consentire alla BCE di assolvere i compiti di raccolta di informazioni statistiche del SEBC, è necessario consentire il massimo utilizzo delle informazioni esistenti, dei dati amministrativi, dei registri statistici e di altre fonti disponibili. Poiché è opportuno che l’uso di statistiche multi-fonte sia ulteriormente incoraggiato, con statistiche sviluppate o prodotte sulla base di una varietà di fonti di dati, è opportuno applicare un quadro armonizzato all’uso e alla condivisione di tali informazioni.

(15)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 2533/98,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifiche

Il regolamento (CE) n. 2533/98 è così modificato:

1)

l’articolo 1 è così modificato:

a)

il punto 4) è sostituito dal seguente:

«4)

“residente”, qualsiasi operatore che abbia un centro di interesse economico prevalente nel territorio economico di un paese, come descritto nell’allegato A, capitolo 1, paragrafi 1.61 e 2.07 del regolamento (UE) n. 549/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (*1) che istituisce il Sistema europeo dei conti nazionali e regionali 2010 (di seguito “SEC 2010”); in questo contesto, “posizioni transfrontaliere” e “operazioni transfrontaliere” indicano, rispettivamente, le posizioni e le operazioni in attività e/o passività di residenti degli Stati membri partecipanti, considerati come un unico territorio economico, nei confronti di residenti degli Stati membri non partecipanti e/o di residenti di paesi terzi;

(*1)  Regolamento (UE) n. 549/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, relativo al Sistema europeo dei conti nazionali e regionali nell’Unione europea (GU L 174 del 26.6.2013, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/549/oj).»;"

b)

il punto 6) è sostituito dal seguente:

«6)

“moneta elettronica”, un valore monetario registrato in forma elettronica, anche magnetica, rappresentato da un credito nei confronti dell’emittente, emesso dietro ricezione di fondi al fine di effettuare operazioni di pagamento e accettato da una persona fisica o giuridica diversa dall’emittente;»

;

c)

sono inseriti i punti seguenti:

«13)

“condivisione” delle informazioni, mettere le informazioni a disposizione di un’altra parte, oppure consentirne l’utilizzo alla stessa parte, sulla base del diritto applicabile dalla parte che condivide o riceve le informazioni o da questa applicato, e per i fini da esso consentiti;

14)

“altra parte legittima”, il Comitato europeo per il rischio sistemico (CERS), istituito dal regolamento (UE) n. 1092/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (*2); l’autorità competente di uno Stato membro partecipante al meccanismo di vigilanza unico quale definita all’articolo 2, punto 9), del regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio (*3); un’Autorità europea di vigilanza, istituita dal regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (*4), dal regolamento (UE) n. 1094/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (*5) o dal regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (*6), e la rispettiva autorità competente quale definita in tali regolamenti; oppure il Comitato di risoluzione unico, istituito dal regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (*7), e l’autorità nazionale di risoluzione quale definita in tale regolamento;

15)

“dati di riferimento fondamentali”, i seguenti attributi di identificazione e classificazione per persone giuridiche, filiali o unità istituzionali, se del caso: denominazione della persona giuridica, della filiale o dell’unità istituzionale, stato, data di registrazione o istituzione, indirizzo, forma giuridica, registrazione e altri numeri di identificazione, Stato membro dove la persone giuridica, la filiale o l’unità istituzionale è registrata o residente, attività che rappresentano gli oggetti della persona giuridica, della filiale o dell’unità istituzionale, come il codice NACE o una classificazione nazionale derivata da esso (in conformità alla classificazione statistica delle attività economiche nell’Unione (NACE) di cui al regolamento (CE) n. 1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (*8)) e della classificazione settoriale SEC 2010.

(*2)  Regolamento (UE) n. 1092/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativo alla vigilanza macroprudenziale del sistema finanziario nell’Unione europea e che istituisce il Comitato europeo per il rischio sistemico (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/1092/oj)."

(*3)  Regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio, del 15 ottobre 2013, che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi (GU L 287 del 29.10.2013, pag. 63, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/1024/oj)."

(*4)  Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l’Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 12, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/1093/oj)."

(*5)  Regolamento (UE) n. 1094/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/79/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 48, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/1094/oj)."

(*6)  Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/1095/oj)."

(*7)  Regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2014, che fissa norme e una procedura uniformi per la risoluzione degli enti creditizi e di talune imprese di investimento nel quadro del Meccanismo di risoluzione unico e del Fondo di risoluzione unico e che modifica il regolamento (UE) n. 1093/2010 (GU L 225 del 30.7.2014, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/806/oj)."

(*8)  Regolamento (CE) n. 1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che definisce la classificazione statistica delle attività economiche NACE Revisione 2 e modifica il regolamento (CEE) n. 3037/90 del Consiglio nonché alcuni regolamenti (CE) relativi a settori statistici specifici (GU L 393 del 30.12.2006, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1893/oj).»;"

2)

l’articolo 2 è così modificato:

a)

il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   Ai fini del presente regolamento, gli operatori soggetti agli obblighi di segnalazione comprendono i soggetti dichiaranti seguenti:

a)

persone fisiche e giuridiche residenti in uno Stato membro e che rientrano nel settore “società finanziarie (S.12)” come definito nel SEC 2010;

b)

istituzioni postali esercitanti funzioni bancarie e di postagiro situate in uno Stato membro;

c)

persone fisiche e giuridiche residenti in uno Stato membro, nella misura in cui detengano posizioni transfrontaliere o abbiano effettuato operazioni transfrontaliere;

d)

persone fisiche e giuridiche residenti in uno Stato membro, nella misura in cui abbiano emesso titoli o moneta elettronica;

e)

persone fisiche e giuridiche residenti in uno Stato membro partecipante, nella misura in cui detengano posizioni finanziarie nei confronti dei residenti degli altri Stati membri partecipanti o abbiano eseguito operazioni finanziarie con i residenti degli altri Stati membri partecipanti;

f)

enti finanziari e imprese quali definiti all’articolo 4, paragrafo 1, punti da 1) a 7), del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (*9), residenti in uno Stato membro partecipante e che non rientrano nel settore “società finanziarie (S.12)” quale definito nel SEC 2010.

(*9)  Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/575/oj).»;"

b)

il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4.   La BCE ha la facoltà di raccogliere presso un soggetto dichiarante che rientra nell’ambito degli operatori soggetti agli obblighi di segnalazione di cui al paragrafo 2 o 3 informazioni statistiche in materia di:

a)

persone giuridiche, gruppi di persone fisiche, oppure organismi che sono controllati dai soggetti dichiaranti (di seguito “enti controllati”); o

b)

una delle filiali del soggetto dichiarante, indipendentemente dal luogo in cui è ubicata.

La BCE precisa le modalità di segnalazione delle informazioni di cui al primo comma, compresi i principi di consolidamento e di compensazione da applicare.

Ai fini delle lettere a) e b), gli enti controllati o le filiali non sono soggetti dichiaranti a pieno titolo.»

;

3)

l’articolo 3 è sostituito dal seguente:

«Articolo 3

Modalità previste per la definizione degli obblighi di segnalazione statistica

Nel definire e nell’imporre gli obblighi di segnalazione statistica, la BCE deve precisare quali siano gli operatori effettivamente soggetti agli obblighi di segnalazione nell’ambito delle categorie di operatori definite nell’articolo 2. Fermo restando il rispetto dei suoi obblighi di segnalazione statistica, la BCE:

a)

utilizza le statistiche esistenti per quanto possibile;

b)

tiene conto delle norme statistiche pertinenti a livello europeo e internazionale;

c)

per determinate categorie di soggetti dichiaranti può prevedere l’esenzione totale o parziale dagli obblighi di segnalazione da essa imposti; e

d)

può tenere conto del potenziale utilizzo delle informazioni statistiche per l’assolvimento dei compiti riguardanti politiche relative alla vigilanza prudenziale degli enti creditizi, senza fatte salve le competenze in questo ambito dell’Autorità bancaria europea istituita dal regolamento (UE) n. 1093/2010.

Prima di adottare un regolamento di cui all’articolo 5 in materia di nuove statistiche la BCE valuta i meriti e i costi relativi alla raccolta delle nuove informazioni statistiche in questione. In particolare, la BCE tiene conto delle caratteristiche specifiche della raccolta, del numero degli operatori soggetti agli obblighi di segnalazione e della periodicità della segnalazione, nonché delle informazioni già in possesso delle autorità e amministrazioni statistiche, o di altri enti, organi o organismi dell’Unione o in possesso delle autorità competenti degli Stati membri, alle quali i membri del SEBC hanno diritto di accesso.»

;

4)

l’articolo 7 è così modificato:

a)

il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   L’obbligo di segnalare informazioni statistiche alla BCE o alle banche centrali nazionali si considera violato dai soggetti dichiaranti nei casi in cui:

a)

la BCE o la banca centrale nazionale non riceve alcuna informazione statistica entro la scadenza prevista;

b)

le informazioni statistiche sono errate, incomplete o in una forma non conforme ai requisiti imposti; oppure

c)

le informazioni statistiche non soddisfano le norme minime specificate in regolamenti o decisioni della BCE per quanto riguarda gli obblighi di segnalazione statistica diversi da quelli di cui alle lettere a) o b).»

;

b)

il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4.   La BCE può irrogare le seguenti sanzioni a un soggetto dichiarante:

a)

in caso di infrazione di cui al paragrafo 2, lettera a), il versamento di una penalità di mora giornaliera non superiore a 30 000 EUR, per una sanzione complessiva non superiore a 500 000 EUR;

b)

in caso di infrazione di cui al paragrafo 2, lettera b) o c), e al paragrafo 3, una sanzione non superiore a 500 000 EUR.»

;

5)

è inserito l’articolo seguente:

«Articolo 7 bis

Condivisione di dati non riservati dal SEBC all’SSE

Fatto salvo l’articolo 2 bis, un membro del SEBC condivide dati non riservati, compresi i dati messi a disposizione dai titolari di dati privati, con l’SSE su richiesta, se i dati richiesti sono necessari e disponibili in forma aggregata, in settori di responsabilità condivisa o di interesse comune, e sono necessari per assolvere i compiti dell’autorità dell’SSE richiedente.»

;

6)

l’articolo 8 è sostituito dal seguente:

«Articolo 8

Protezione, utilizzo e condivisione di informazioni statistiche riservate raccolte dal SEBC

1.   Le norme di cui al presente articolo si applicano al fine di impedire l’utilizzo e la divulgazione illeciti di informazioni statistiche riservate fornite dal soggetto dichiarante o altra persona fisica o giuridica, ente o filiale a un membro del SEBC o trasmesse all’interno del SEBC.

2.   I membri del SEBC utilizzano e condividono tra di loro informazioni statistiche riservate per l’assolvimento dei compiti del SEBC, anche per lo sviluppo, la produzione o la diffusione di statistiche, oppure per aumentarne la qualità.

3.   Oltre all’obbligo di cui al paragrafo 2, i membri del SEBC:

a)

possono utilizzare informazioni statistiche riservate per l’assolvimento dei loro compiti relativi alla vigilanza prudenziale;

b)

condividono informazioni statistiche riservate con altre parti legittime ai fini dell’assolvimento dei rispettivi compiti relativi alla vigilanza o alla stabilità e all’efficacia del sistema finanziario, comprese l’integrità del mercato e la tutela degli investitori.

c)

possono condividere informazioni statistiche riservate con il Meccanismo europeo di stabilità (MES) e con autorità o organi dell'Unione o degli Stati membri che non sono altre parti legittime, come segue:

i)

con il MES e con autorità o organi responsabili della vigilanza di istituzioni, mercati e infrastrutture finanziarie o della stabilità del sistema finanziario ai sensi della normativa nazionale, nei limiti e al livello di dettaglio necessari all'assolvimento dei rispettivi compiti;

ii)

con autorità o organi titolari di un diritto abbiano la facoltà di raccogliere tali informazioni statistiche riservate per assolvere i rispettivi compiti statutari, nella misura e al livello di dettaglio necessari per evitare che tali informazioni siano raccolte due volte dallo stesso soggetto dichiarante;

d)

condividono informazioni statistiche riservate con le autorità dell’SSE conformemente all’articolo 8 bis, paragrafi 1 e 2;

e)

possono consentire a ricercatori affiliati a enti per la ricerca scientifica l’accesso a informazioni statistiche riservate che non consentono l’identificazione diretta di un soggetto dichiarante, di un’altra persona fisica o giuridica, di un ente o di una filiale;

f)

qualora siano banche centrali nazionali, possono utilizzare e condividere informazioni statistiche riservate per lo svolgimento delle funzioni delle banche centrali nazionali diverse da quelle specificate nello statuto, conformemente all’articolo 14.4 dello statuto;

g)

possono utilizzare o condividere informazioni statistiche riservate per altri scopi, se il soggetto dichiarante o altra persona fisica o giuridica, ente o filiale che può essere identificata ha esplicitamente dato il proprio consenso a tale utilizzo o condivisione.

4.   In tutte le circostanze di cui al paragrafo 3, lettere da a) a f), le informazioni statistiche riservate non sono utilizzate o condivise a fini commerciali o fiscali o ai fini di procedimenti giudiziari, ad eccezione dei seguenti casi:

a)

procedimenti relativi all’inadempimento di un obbligo derivante da regolamenti o decisioni della BCE, compresi quelli che definiscono e impongono obblighi di segnalazione statistica; oppure

b)

i casi in cui le informazioni statistiche riservate raccolte da una banca centrale nazionale sono utilizzate a tali fini per svolgere funzioni diverse da quelle precisate nello statuto, in conformità all’articolo 14.4 dello statuto.

5.   La BCE può decidere di raccogliere informazioni riservate inizialmente raccolte a fini diversi da quelli previsti dall’articolo 5 dello statuto, nei limiti e al livello di dettaglio necessari per lo sviluppo o la produzione efficiente di statistiche o per aumentarne la qualità, e se tali statistiche sono necessarie per l’assolvimento dei compiti del SEBC stabiliti nel trattato. Una volta integrate con informazioni statistiche, tali informazioni riservate sono soggette alle stesse norme che si applicano alle informazioni statistiche riservate.

6.   I membri del SEBC possono condividere informazioni statistiche riservate con un soggetto dichiarante nelle seguenti circostanze:

a)

laddove le informazioni statistiche riservate sono esclusivamente dati di riferimento fondamentali e tali dati di riferimento fondamentali sono utilizzati dal soggetto dichiarante per identificare e classificare:

i)

il soggetto dichiarante,

ii)

le persone giuridiche, gli enti o le filiali del soggetto dichiarante, o

iii)

le controparti alle operazioni con il soggetto dichiarante;

b)

laddove le informazioni statistiche riservate provengono da fonti a disposizione del soggetto dichiarante, a condizione che la condivisione di tali informazioni sia necessaria per lo sviluppo, la produzione o la diffusione efficienti di statistiche o per aumentarne la qualità, o per l’assolvimento dei compiti del SEBC o dei compiti relativi alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi.

Tali dati di riferimento fondamentali di cui alla lettera a) possono essere condivisi con un soggetto dichiarante a condizione che la condivisione di tali dati sia necessaria per lo sviluppo, la produzione o la diffusione efficienti di statistiche europee o per aumentarne la qualità.

7.   I membri del SEBC adottano tutte le misure regolamentari, amministrative, tecniche e organizzative necessarie per garantire la protezione fisica e logica delle informazioni statistiche riservate. La BCE stabilisce regole comuni e applica norme minime al fine di impedire la divulgazione illecita e l’utilizzo non autorizzato delle informazioni statistiche riservate. Gli Stati membri e la BCE adottano tutte le misure necessarie per garantire la protezione delle informazioni statistiche riservate, ivi inclusa l’applicazione di misure coercitive appropriate in caso d’infrazione.

8.   Qualsiasi parte che riceve informazioni statistiche riservate:

a)

adotta tutte le misure regolamentari, amministrative, tecniche e organizzative necessarie per garantire la protezione fisica e logica delle informazioni statistiche riservate in conformità alle regole comuni e alle norme minime stabilite dalla BCE; e

b)

può trasmette ulteriormente le informazioni statistiche riservate a condizione che sia necessario per assolvere i suoi compiti statutari e con l’esplicita autorizzazione del membro del SEBC che le ha condivise. Tale autorizzazione non è richiesta per l’ulteriore trasmissione ai parlamenti nazionali da parte dei membri del MES nella misura stabilita dal diritto nazionale, a condizione che il membro del MES abbia consultato il pertinente membro del SEBC prima della trasmissione, e che lo Stato membro del parlamento nazionale che riceve le informazioni statistiche riservate dal membro del SEBC abbia adottato le misure di cui alla lettera a).

9.   I soggetti dichiaranti sono informati circa gli utilizzi delle informazioni statistiche da loro fornite. A tal fine, i membri del SEBC pubblicano le informazioni sull’utilizzo delle informazioni statistiche a fini statistici o per assolvere i compiti del SEBC o i compiti relativi alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi, nonché le informazioni su altre eventuali circostanze nelle quali informazioni statistiche riservate sono utilizzate o condivise ai sensi del paragrafo 3. I soggetti dichiaranti hanno il diritto di richiedere informazioni riguardanti la base giuridica che giustifica la condivisione delle informazioni e le misure di salvaguardia introdotte.

10.   Le informazioni statistiche legittimamente a disposizione del pubblico e che rimangono accessibili al pubblico ai sensi della normativa dell’Unione o nazionale non sono considerate riservate. Tali informazioni comprendono in particolare i dati sugli attributi chiave delle singole società elencati nel regolamento di esecuzione (UE) 2023/138 della Commissione (*10).

11.   Il presente articolo si applica fatte salve le disposizioni specifiche del diritto dell’Unione o del diritto nazionale relative alla trasmissione o condivisione delle informazioni diverse dalle informazioni statistiche riservate con la BCE.

12.   Il presente articolo non si applica alle informazioni statistiche riservate inizialmente trasmesse tra un’autorità dell’SSE e un membro del SEBC.

13.   Le disposizioni del presente articolo non ostano a che le informazioni statistiche riservate raccolte da un membro del SEBC a fini differenti o aggiuntivi rispetto a quelli concernenti gli obblighi di segnalazione statistica previsti dalla BCE siano utilizzate per tali altre finalità.

14.   Il presente articolo non osta a che i membri del SEBC concedano l’accesso a informazioni statistiche riservate ai prestatori di servizi al solo fine di fornire servizi funzionali all’assolvimento dei compiti per i quali tali informazioni possono essere utilizzate e condivise ai sensi del presente regolamento.

(*10)  Regolamento di esecuzione (UE) 2023/138 della Commissione, del 21 dicembre 2022, che stabilisce un elenco di specifiche serie di dati di elevato valore e le modalità della loro pubblicazione e riutilizzo (GU L 19 del 20.1.2023, pag. 43, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/138/oj).»;"

7)

l’articolo 8 bis è così modificato:

a)

il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   La trasmissione delle informazioni statistiche riservate da parte di un membro del SEBC a un’autorità dell’SSE è consentita a condizione che tale trasmissione sia necessaria per l’efficiente sviluppo, produzione o diffusione o per migliorare la qualità delle statistiche europee nella rispettiva competenza del SEBC e dell’SSE e che tale esigenza sia stata giustificata.»

;

b)

il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4.   Le informazioni statistiche che i membri del SEBC ricevono dalle autorità appartenenti all’SSE, ottenute da dati legittimamente a disposizione del pubblico che rimangono accessibili al pubblico ai sensi del diritto dell’Unione o del diritto nazionale, non sono considerate riservate ai fini della diffusione di statistiche ottenute a partire da tali informazioni statistiche.»

;

8)

l’articolo 8 quater è sostituito dal seguente:

«Articolo 8 quater

Protezione delle informazioni riservate sulle persone fisiche

Il presente regolamento si applica fatti salvi i regolamenti (UE) 2016/679 (*11) e (UE) 2018/1725 (*12) del Parlamento europeo e del Consiglio.

(*11)  Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj)."

(*12)  Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1725/oj).»;"

9)

l’articolo 8 quinquies è sostituito dal seguente:

«Articolo 8 quinquies

Accesso a dati amministrativi

Allo scopo di ridurre l’onere per i rispondenti, le banche centrali nazionali e la BCE sono autorizzate ad accedere, utilizzare e integrare, gratuitamente, dati amministrativi provenienti da fonti pertinenti, nell’ambito dei settori di attività delle rispettive pubbliche amministrazioni, in maniera tempestiva e con sufficiente frequenza e granularità al fine dello sviluppo, della produzione e della diffusione di statistiche europee.

Le disposizioni e le condizioni pratiche dell’effettivo accesso sono determinate, se necessario, da ciascuno Stato membro e dalla BCE nell’ambito delle rispettive sfere di competenza.

Una volta integrati con le informazioni statistiche, i risultati statistici ottenuti sono utilizzati e condivisi come se raccolti ai sensi dell’articolo 5 dello statuto.».

Articolo 2

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 dicembre 2025

Per il Consiglio

Il presidente

M. BJERRE


(1)   GU C, C/2025/3224, 17.6.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/3224/oj.

(2)  Parere del 26 novembre 2025 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(3)   GU C, C/2025/6326, 19.11.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/6326/oj.

(4)  Regolamento (CE) n. 2533/98 del Consiglio, del 23 novembre 1998, sulla raccolta di informazioni statistiche da parte della Banca centrale europea (GU L 318 del 27.11.1998, pag. 8, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1998/2533/oj).

(5)  Regolamento (UE) 2021/378 della Banca centrale europea, del 22 gennaio 2021, sull’applicazione degli obblighi di riserve minime (BCE/2021/1) (GU L 73 del 3.3.2021, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/378/oj).

(6)  Direttiva (UE) 2019/1024 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativa all’apertura dei dati e al riutilizzo dell’informazione del settore pubblico (GU L 172 del 26.6.2019, pag. 56, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2019/1024/oj).

(7)  Regolamento di esecuzione (UE) 2023/138 della Commissione, del 21 dicembre 2022, che stabilisce un elenco di specifiche serie di dati di elevato valore e le relative modalità di pubblicazione e riutilizzo (GU L 19 del 20.1.2023, pag. 43, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/138/oj).

(8)  Regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2009, relativo alle statistiche europee e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1101/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alla trasmissione all’Istituto statistico delle Comunità europee di dati statistici protetti dal segreto, il regolamento (CE) n. 322/97 del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie, e la decisione 89/382/CEE, Euratom del Consiglio, che istituisce un comitato del programma statistico delle Comunità europee (GU L 87 del 31.3.2009, pag. 164, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/223/oj).

(9)  Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj).

(10)  Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1725/oj).


ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2026/415/oj

ISSN 1977-0707 (electronic edition)


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