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Document 32025R2337
Commission Implementing Regulation (EU) 2025/2337 of 24 November 2025 amending Implementing Regulation (EU) 2023/1452 imposing a definitive anti-dumping duty on imports of certain continuous filament glass fibre products originating in the People’s Republic of China
Regolamento di esecuzione (UE) 2025/2337 della Commissione, del 24 novembre 2025, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2023/1452 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni prodotti in fibra di vetro a filamento continuo originari della Repubblica popolare cinese
Regolamento di esecuzione (UE) 2025/2337 della Commissione, del 24 novembre 2025, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2023/1452 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni prodotti in fibra di vetro a filamento continuo originari della Repubblica popolare cinese
C/2025/7684
GU L, 2025/2337, 25.11.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2337/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
| Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
|---|---|---|---|---|---|
| Modifies | 32023R1452 | sostituzione | articolo 1 paragrafo 2 tabella | 26/11/2025 |
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Gazzetta ufficiale |
IT Serie L |
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2025/2337 |
25.11.2025 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2025/2337 DELLA COMMISSIONE
del 24 novembre 2025
che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2023/1452 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni prodotti in fibra di vetro a filamento continuo originari della Repubblica popolare cinese
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell’Unione europea (1) («regolamento di base»), in particolare l’articolo 11, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
1. PROCEDURA
1.1. Inchiesta precedente e misure in vigore
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(1) |
Con il regolamento di esecuzione (UE) n. 248/2011 del Consiglio (2), il Consiglio ha istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni prodotti in fibra di vetro a filamento continuo («prodotti GFR») originari della Repubblica popolare cinese («RPC» o «Cina», o «paese interessato»). Il dazio, basato sul livello di eliminazione del pregiudizio, era compreso tra il 7,3 % e il 13,8 %. |
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(2) |
Con il regolamento di esecuzione (UE) n. 1379/2014 della Commissione (3), a seguito di un’inchiesta antisovvenzioni e di un riesame intermedio parziale delle misure antidumping, la Commissione ha modificato il dazio antidumping iniziale portandolo a valori compresi tra lo 0 % e il 19,9 % e ha istituito un dazio compensativo supplementare compreso tra il 4,9 % e il 10,3 %. Le misure compensative e antidumping cumulate che ne risultavano erano comprese tra il 4,9 % e il 30,2 %. |
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(3) |
Con il regolamento di esecuzione (UE) 2017/724 della Commissione (4), a seguito di un riesame in previsione della scadenza delle misure antidumping, la Commissione ha mantenuto tali misure così come stabilite nel regolamento di esecuzione (UE) n. 1379/2014. |
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(4) |
Con il regolamento di esecuzione (UE) 2021/328 della Commissione (5), a seguito di un riesame in previsione della scadenza delle misure compensative, la Commissione ha deciso di mantenere tali misure così come stabilite nel regolamento di esecuzione (UE) n. 1379/2014. |
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(5) |
Con il regolamento di esecuzione (UE) 2023/1452 della Commissione (6), a seguito di un riesame in previsione della scadenza delle misure antidumping, la Commissione ha deciso di mantenere tali misure così come stabilite nel regolamento di esecuzione (UE) n. 1379/2014. |
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(6) |
Le misure compensative e antidumping cumulate che ne risultavano erano pertanto comprese tra il 4,9 % e il 30,2 %. |
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(7) |
Sono in vigore misure anche sulle importazioni di prodotti GFR originari dell’Egitto, istituite dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/870 della Commissione (7) a seguito di un’inchiesta antisovvenzioni. Il dazio sulle importazioni di alcuni prodotti in fibra di vetro a filamento continuo originari dell’Egitto, basato sul livello delle sovvenzioni, è del 13,1 %. |
1.2. Altre inchieste in corso sullo stesso prodotto
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(8) |
Il 30 agosto 2024 la Commissione ha avviato un riesame intermedio parziale limitato al pregiudizio delle misure antisovvenzioni applicabili alle importazioni di prodotti GFR originari della Repubblica popolare cinese. La Commissione ha pubblicato un avviso di apertura nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (8). |
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(9) |
Il 17 febbraio 2025 la Commissione ha aperto un procedimento antidumping relativo alle importazioni di prodotti GFR originari del Bahrein, dell’Egitto e della Thailandia. La Commissione ha pubblicato un avviso di apertura nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (9). |
1.3. Apertura
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(10) |
Il 30 agosto 2024 la Commissione europea («Commissione») ha avviato un riesame intermedio delle misure antidumping applicabili alle importazioni di prodotti GFR originari della Repubblica popolare cinese sulla base dell’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base. La Commissione ha pubblicato un avviso di apertura nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (10) («avviso di apertura»). |
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(11) |
La Commissione ha avviato tale riesame a seguito di una domanda presentata il 3 giugno 2024 da Glass Fibre Europe («richiedente»). La domanda di riesame è stata presentata per conto dell’industria dell’Unione di prodotti GFR ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 4, del regolamento di base. La domanda di riesame conteneva elementi di prova di cambiamenti di carattere duraturo nella struttura dell’industria cinese e di quella dell’Unione dei prodotti GFR, nonché del dumping e del conseguente pregiudizio notevole, sufficienti a giustificare l’apertura dell’inchiesta. |
1.4. Parti interessate
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(12) |
Nell’avviso di apertura la Commissione ha invitato le parti interessate a manifestarsi al fine di partecipare all’inchiesta. La Commissione ha inoltre espressamente informato dell’apertura dell’inchiesta il richiedente, gli altri produttori noti dell’Unione, i produttori esportatori noti della RPC, come pure le autorità della RPC, gli importatori noti, gli utilizzatori, nonché le associazioni notoriamente interessate, e li ha invitati a partecipare. |
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(13) |
Le parti interessate hanno avuto la possibilità di presentare osservazioni sull’apertura dell’inchiesta di riesame e di chiedere un’audizione con la Commissione e/o con il consigliere-auditore nei procedimenti in materia commerciale. |
1.5. Fase successiva della procedura
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(14) |
La Commissione ha informato tutte le parti interessate dei fatti e delle considerazioni principali in base ai quali intendeva istituire un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di prodotti GFR originari della RPC. Alle parti è stato concesso un periodo di tempo entro il quale potevano presentare osservazioni sulla divulgazione delle informazioni. Le osservazioni presentate da Glass Fibre Europe, PROXIM, Jiangsu Changhai Composite Materials Holding Co., Ltd. e da Jushi Group Co., Ltd. dopo la divulgazione delle informazioni sono state trattate nella sezione pertinente in appresso. |
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(15) |
Le parti che ne hanno fatto richiesta hanno inoltre avuto la possibilità di essere sentite. Si sono svolte audizioni con Glass Fibre Europe, Jiangsu Changhai Composite Materials Holding Co., Ltd. e con Jushi Group Co., Ltd. |
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(16) |
In seguito alla divulgazione delle informazioni di cui al considerando 14, la Commissione ha successivamente inviato ulteriori informazioni finali a tutte le parti interessate. Tali ulteriori informazioni finali contenevano risultanze e considerazioni aggiornate. Le parti hanno avuto la possibilità di presentare osservazioni in merito a tali ulteriori informazioni e le osservazioni ricevute sono state esaminate nella sezione pertinente in appresso. |
1.6. Argomentazioni in merito all’apertura
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(17) |
Non sono pervenute osservazioni in merito all’apertura. |
1.7. Campionamento
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(18) |
Nell’avviso di apertura la Commissione ha dichiarato che avrebbe potuto ricorrere al campionamento delle parti interessate, in conformità all’articolo 17 del regolamento di base. |
1.7.1. Campionamento dei produttori dell’Unione
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(19) |
Nell’avviso di apertura la Commissione ha comunicato di aver selezionato in via provvisoria un campione di produttori dell’Unione. La Commissione ha selezionato il campione sulla base del massimo volume di produzione e di vendita durante il periodo dal 1o luglio 2023 al 30 giugno 2024 indicato dai produttori dell’Unione nel contesto della valutazione preliminare della legittimazione ad agire. Il campione era composto da tre produttori dell’Unione che rappresentavano oltre il 60 % del volume totale di produzione stimato e più del 69 % del volume totale di vendita del prodotto simile nell’Unione. La Commissione ha invitato le parti interessate a presentare osservazioni sul campione provvisorio. Non sono pervenute osservazioni. Il campione è stato considerato rappresentativo dell’industria dell’Unione. |
1.7.2. Campionamento degli importatori indipendenti
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(20) |
Per decidere se il campionamento fosse necessario e, in tal caso, selezionare un campione, la Commissione ha invitato gli importatori indipendenti a fornire le informazioni specificate nell’avviso di apertura. |
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(21) |
Nessun importatore indipendente ha risposto al modulo di campionamento. La Commissione ha pertanto deciso che il campionamento non era necessario. |
1.7.3. Campionamento dei produttori esportatori
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(22) |
Per decidere se il campionamento fosse necessario e, in tal caso, selezionare un campione, la Commissione ha invitato tutti i produttori esportatori della RPC a fornire le informazioni specificate nell’avviso di apertura. Inoltre ha invitato la missione della Repubblica popolare cinese presso l’Unione europea a individuare e/o contattare altri eventuali produttori esportatori potenzialmente interessati a partecipare all’inchiesta. |
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(23) |
Quattro produttori esportatori/gruppi di produttori esportatori della RPC hanno fornito le informazioni richieste e hanno accettato di essere inseriti nel campione. A norma dell’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento di base, la Commissione ha selezionato un campione composto da due produttori esportatori/gruppi di produttori esportatori sulla base del massimo volume rappresentativo di esportazioni nell’Unione che potesse essere adeguatamente esaminato entro il periodo di tempo disponibile. In conformità all’articolo 17, paragrafo 2, del regolamento di base, tutti i produttori esportatori noti interessati e le autorità della RPC sono stati consultati in merito alla selezione del campione. Il campione iniziale era costituito da Jushi Group e Jiangsu Changhai Composite Materials Holding Co., Ltd («Jiangsu Changhai»). Taishan Fiberglass Group, un gruppo di produttori esportatori inizialmente non inserito nel campione, ha presentato osservazioni in merito al suo rapporto con una delle società inizialmente inserite nel campione, Jushi Group, attraverso il gruppo China National Building Materials (denominato anche «CNBM» o «gruppo CNBM»). |
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(24) |
Il 20 settembre 2024 la Commissione ha notificato a tutte le parti interessate che il campione provvisorio era cambiato e che Taishan Fiberglass Group e Jushi Group sarebbero state trattate come società collegate ai sensi dell’articolo 127 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione (11) e considerate facenti parte dello stesso gruppo, il gruppo CNBM. Il campione definitivo era quindi costituito dal gruppo CNBM e da Jiangsu Changhai, che rappresentavano il 98 % del volume delle esportazioni dalla RPC verso l’Unione. Non sono pervenute osservazioni sul campione definitivo. |
1.8. Esame individuale
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(25) |
Nessuna società si è manifestata per richiedere un esame individuale. |
1.9. Risposte al questionario e visite di verifica
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(26) |
La Commissione ha inviato al governo della Repubblica popolare cinese («governo della RPC») un questionario relativo all’esistenza di distorsioni significative nella RPC ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), del regolamento di base. |
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(27) |
La Commissione ha pubblicato online (12) i questionari per i produttori esportatori, gli utilizzatori, gli importatori indipendenti e i produttori dell’Unione. |
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(28) |
Sono pervenute risposte al questionario da tutti e tre i produttori dell’Unione inseriti nel campione, da due utilizzatori, dai produttori esportatori cinesi inseriti nel campione nonché dai loro operatori commerciali collegati nell’Unione. |
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(29) |
La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie per una determinazione del dumping, del conseguente pregiudizio e dell’interesse dell’Unione. Sono state effettuate visite di verifica a norma dell’articolo 16 del regolamento di base presso le sedi delle seguenti società:
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1.10. Periodo dell’inchiesta di riesame e periodo in esame
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(30) |
L’inchiesta relativa al dumping e al pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1o luglio 2023 e il 30 giugno 2024 («periodo dell’inchiesta di riesame»). L’analisi delle tendenze utili per valutare il pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1o gennaio 2021 e la fine del periodo dell’inchiesta di riesame («periodo in esame»). |
2. PRODOTTO OGGETTO DELL’INCHIESTA DI RIESAME, PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE
2.1. Prodotto oggetto del riesame
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(31) |
Il prodotto oggetto del presente riesame è costituito da filati tagliati («chopped strands») di fibra di vetro, di lunghezza non superiore a 50 mm, da filati accoppiati in parallelo senza torsione («rovings») di fibra di vetro, esclusi i rovings di fibra di vetro che sono impregnati e rivestiti e subiscono una perdita alla combustione superiore al 3 % (determinata secondo la norma ISO 1887), e da feltri («mats») costituiti da filamenti di fibra di vetro, ad eccezione dei feltri in lana di vetro («prodotto oggetto del riesame»), attualmente classificati con i codici NC 7019 11 00 , ex 7019 12 00 , 7019 14 00 e 7019 15 00 (codici TARIC 7019 12 00 22, 7019 12 00 25, 7019 12 00 26 e 7019 12 00 39). I codici NC e TARIC sono forniti solo a titolo informativo ferma restando la possibilità di una successiva modifica della classificazione tariffaria. |
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(32) |
Il prodotto oggetto del riesame è la materia prima utilizzata più comunemente per rinforzare le resine termoplastiche e termoindurenti nell’industria dei compositi. I materiali compositi ottenuti (plastica rinforzata con fibra di vetro a filamento) trovano impiego in svariati campi: industria automobilistica, settore elettrico/elettronico, pale eoliche, edilizia/costruzioni, serbatoi/tubature, beni di consumo, industria aerospaziale/militare ecc. |
2.2. Prodotto in esame
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(33) |
Il prodotto in esame è il prodotto oggetto dell’inchiesta originario della Repubblica popolare cinese («prodotto in esame»). |
2.3. Prodotto simile
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(34) |
Dall’inchiesta è emerso che i seguenti prodotti hanno le stesse caratteristiche fisiche, chimiche e tecniche di base e gli stessi impieghi di base:
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(35) |
La Commissione ha deciso in questa fase che tali prodotti sono pertanto prodotti simili ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base. |
2.4. Argomentazioni riguardanti la definizione del prodotto
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(36) |
In seguito alla divulgazione delle informazioni, Glass Fibre Europe ha presentato osservazioni in merito alla definizione del prodotto oggetto delle misure. |
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(37) |
Tali osservazioni sono pervenute dopo il termine fissato per la presentazione di osservazioni sulla divulgazione finale delle informazioni. Inoltre, il riesame intermedio era limitato all’esame del dumping e del pregiudizio. |
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(38) |
Poiché le osservazioni sono pervenute oltre il termine prescritto, la Commissione non ne ha tenuto conto e ha respinto la richiesta. |
3. CAMBIAMENTI DI CARATTERE DURATURO
3.1. Cambiamenti di carattere duraturo nella struttura dell’industria e del mercato cinesi dei prodotti GFR
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(39) |
Conformemente all’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base, la Commissione ha esaminato se il mutamento delle circostanze relative al dumping e al pregiudizio potesse essere ritenuto di carattere duraturo. |
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(40) |
Nella domanda i richiedenti hanno sostenuto che i cambiamenti duraturi relativi al dumping riguardavano un mutamento significativo nella struttura dell’industria cinese dei prodotti GFR, l’aumento del volume di produzione, della capacità produttiva e della capacità produttiva inutilizzata del prodotto oggetto del riesame nella RPC, nonché la massiccia sovraccapacità e la pressione al ribasso sui prezzi all’esportazione che ne derivano. |
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(41) |
La Commissione ha osservato che in ogni riesame in previsione della scadenza successivo al regolamento di esecuzione (UE) 2017/724 i dati sull’eccesso di capacità di prodotti GFR in Cina hanno confermato un aumento significativo della sovraccapacità, passata da 150 000 tonnellate nel 2015 (13) a 1,1 milioni di tonnellate nel 2021 (14). |
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(42) |
In considerazione dei dati a sostegno dell’argomentazione relativa a un aumento duraturo della capacità produttiva dell’industria dei prodotti GFR nella RPC è stata esaminata e verificata l’evoluzione della capacità dei produttori esportatori che hanno collaborato. Tutti i produttori esportatori inseriti nel campione che hanno collaborato hanno segnalato aumenti della capacità produttiva, passata da 1,5 milioni di tonnellate nel 2016 a 4,1 milioni di tonnellate durante il PIR. Tra il 2020 e il 2021, al culmine della pandemia di COVID-19 e delle misure di confinamento, i produttori cinesi di prodotti GFR sono stati in grado di aumentare la loro produzione di oltre un milione di tonnellate in un solo anno. |
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(43) |
Si ricorda che il governo della RPC non ha collaborato al presente riesame. Pertanto, per stabilire la domanda interna cinese di prodotti GFR, la Commissione si è basata sulle informazioni contenute nella domanda di riesame. Su tale base, la domanda interna cinese di prodotti GFR è risultata di circa 3,1 milioni di tonnellate tra il 2023 e il 2024, il che si traduce in una sovraccapacità di almeno 1 milione di tonnellate rispetto ai dati verificati presentati dai soli produttori esportatori cinesi inseriti nel campione. Tenendo conto di altri produttori esportatori cinesi, quali Chongqing Polycomp International Corp., (15) Shandong Fiberglass Group Corp. Ltd (16) e Chongqing Sanlei Fiberglass Co. Ltd., (17) e degli aumenti di capacità da questi annunciati, la sovraccapacità cinese potrebbe superare 2 milioni di tonnellate. |
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(44) |
Tutti i produttori esportatori inseriti nel campione hanno inoltre segnalato investimenti recenti in nuovi forni e linee di produzione, con l’apertura da parte del gruppo CNBM di due nuovi impianti di produzione, a Taiyuan (18) e Hua’an (19), con un incremento della capacità produttiva di oltre 800 000 tonnellate all’anno. |
3.2. Cambiamenti di carattere duraturo nella struttura dell’industria e del mercato dell’Unione
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(45) |
Nell’avviso di apertura la Commissione ha indicato che i cambiamenti duraturi riguardanti il pregiudizio erano relativi a mutamenti significativi nella struttura dell’industria dell’Unione dovuti alla crescente pressione aggressiva delle importazioni cinesi in termini di quantitativi e di prezzi causata dalle sovraccapacità dei prodotti GFR cinesi. |
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(46) |
L’inchiesta ha confermato che la persistente sovraccapacità in Cina, unita a prezzi aggressivi, ha ostacolato in modo significativo la crescita dell’industria dell’Unione dei prodotti GFR. I produttori dell’Unione sono riusciti ad aumentare soltanto in misura limitata la capacità ottimizzando gli impianti esistenti. Dopo l’attuazione di ulteriori misure commerciali nel 2014, le esportazioni cinesi hanno continuato a esercitare pressioni sul mercato dell’Unione, causando l’uscita dal mercato di diversi produttori. Nel 2009, durante il periodo dell’inchiesta iniziale, l’Unione contava undici produttori di prodotti GFR. Nel 2021, all’inizio del periodo in esame, il loro numero era sceso a dieci. In particolare, P-D Glasseiden ha cessato la produzione in Germania nel 2019. Più di recente, nel luglio 2023 Krosglass ha abbandonato la produzione di prodotti GFR per concentrarsi sulle attività a valle. A ciò si è aggiunta la dichiarazione di fallimento da parte di NEG NL (20), dovuta principalmente al costo crescente dell’energia e al calo della domanda da parte del settore automobilistico, che costituiva il principale punto di riferimento per i suoi prodotti di fibre ottiche in vetro. Con questa ulteriore chiusura il numero dei produttori si è quindi ridotto a otto soltanto. Parallelamente, Electric Glass Fiber UK ha cessato la produzione di GFR (21) nel 2025. Dal momento che il Regno Unito non fa più parte dell’Unione europea dal 1o gennaio 2021, questo evento, pur non incidendo sul numero dei produttori dell’Unione, riduce comunque l’offerta regionale disponibile e rientra nel quadro dei cambiamenti duraturi che interessano il mercato dell’Unione. |
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(47) |
Per quanto concerne l’evoluzione della capacità produttiva, sebbene la capacità sul mercato dell’Unione sia stata valutata soltanto per i produttori inseriti nel campione nell’inchiesta iniziale e non possa essere utilizzata come punto di riferimento a tale riguardo, nell’ambito del riesame in previsione della scadenza delle misure antidumping del 2017 la capacità produttiva dell’Unione nel 2015 è stata stimata a 725 960 tonnellate (22). Per contro, nella presente inchiesta la capacità è scesa da 711 692 tonnellate nel 2021 a 651 196 tonnellate nel PIR (–9 %), ossia circa il 10 % in meno rispetto al livello del 2015 riscontrato nel corso dell’inchiesta iniziale. Anche se non si tiene conto del produttore britannico negli indicatori post-Brexit, la tendenza al ribasso relativa alla capacità produttiva è stata confermata. |
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(48) |
Confrontando i dati disponibili dall’inchiesta iniziale, le vendite dell’industria dell’Unione sono scese da 737 818 tonnellate nel 2006 a 520 064 tonnellate nel periodo dell’inchiesta, e nello stesso periodo la quota di mercato si è ridotta dal 75,1 % al 69,5 %. Per contro, nella presente inchiesta le vendite dell’industria dell’Unione sono scese a 337 898 tonnellate nel PIR e nello stesso periodo la quota di mercato si è ridotta al 40 %. Ciò dimostra che i livelli attualmente raggiunti dalle vendite dell’Unione sono nettamente inferiori a quelli della metà degli anni 2000 e, cosa ancora più importante, che la quota di mercato ha subito una contrazione di circa 30 punti percentuali, il che indica un’erosione duratura della posizione dell’industria dell’Unione. |
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(49) |
La situazione sul mercato dell’Unione ha risentito anche della creazione di società di proprietà cinese che producono prodotti GFR in paesi terzi quali l’Egitto e il Bahrein (23). Dopo la costituzione delle società in Egitto, la Commissione ha istituito dazi compensativi sulle importazioni di prodotti GFR dall’Egitto (24) al fine di ripristinare condizioni di parità in considerazione del pregiudizio arrecato dalle importazioni oggetto di sovvenzioni all’industria dell’Unione. Ulteriori aumenti della capacità produttiva di prodotti GFR hanno interessato anche l’Egitto (25) e il Bahrein (26). Nonostante le misure adottate nei confronti delle importazioni di prodotti GFR dalla RPC, l’industria dell’Unione ha continuato a subire la costante pressione di flussi ricorrenti di prodotti GFR oggetto di pratiche commerciali sleali provenienti da un numero crescente di paesi terzi, compresi gli impianti controllati dalla Cina nel Bahrein e in Egitto, la cui quota sul mercato dell’Unione è aumentata in modo significativo. Il 17 febbraio 2025 la Commissione ha aperto un procedimento antidumping relativo alle importazioni di prodotti GFR originari del Bahrein, dell’Egitto e della Thailandia (27). |
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(50) |
La Commissione ha inoltre accertato che si sono verificati cambiamenti strutturali nei mercati dell’energia dell’Unione. Malgrado la diminuzione registrata alla fine del PIR rispetto al picco del 2022, i costi dell’energia sono rimasti al di sopra dei livelli prevalenti all’inizio del periodo in esame. La Commissione ha ritenuto improbabile che i prezzi del gas tornino o si stabilizzino in modo duraturo ai livelli osservati fino alla metà del 2021. Da quell’anno la maggior parte degli Stati membri che in precedenza dipendevano dalle importazioni via gasdotto di gas naturale dalla Russia ha progressivamente ridotto tale dipendenza. A seguito dell’aggressione militare ingiustificata della Russia nei confronti dell’Ucraina, l’Unione e i suoi Stati membri hanno rafforzato e accelerato le misure per diversificare l’approvvigionamento energetico ed eliminare la dipendenza dal gas russo. In tale contesto sono stati pianificati, o sono in costruzione, almeno 17 nuovi terminali di GNL (28). Data l’entità degli investimenti necessari per le infrastrutture per il GNL e il chiaro impegno dell’Unione a porre fine alla dipendenza dal gas russo via gasdotto (29), la Commissione ha concluso che è altamente improbabile che l’Unione ritorni ad approvvigionarsi di gas russo nei volumi e ai prezzi prevalenti prima del 2021. Di conseguenza, si deve prevedere che i prezzi del gas rimarranno in modo duraturo superiori a quelli osservati fino alla prima metà del 2021. |
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(51) |
La Commissione ha osservato che l’industria dell’Unione opera in un contesto di obblighi sempre più rigorosi in materia di ambiente e di energia. Nel suo documento di sintesi del 2023, il richiedente ha messo in evidenza il fatto che i produttori di prodotti GFR dell’Unione devono far fronte a costi operativi crescenti legati alla conformità ambientale ed energetica (30). A tale riguardo, una recente valutazione del ciclo di vita che ha riguardato circa il 95 % della produzione di prodotti in fibra di vetro dell’Unione ha dimostrato che la fabbricazione di un chilogrammo di tessuto implica un’impronta ambientale media di 2,2 kg di emissioni di CO2 e di 39 MJ di consumo di energia primaria (31). Tra il 2015 e il 2021 il consumo energetico del settore è diminuito dell’8 % e le emissioni di gas a effetto serra del 3 %. Questi dati indicano che, sebbene siano stati compiuti alcuni progressi, per ottenere ulteriori riduzioni saranno necessari ingenti investimenti supplementari. La Commissione ha inoltre osservato che si prevede che la legislazione dell’Unione in materia di tutela dell’ambiente, tra cui la direttiva sulle emissioni industriali [direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (32), modificata dalla direttiva (UE) 2024/1785 del Parlamento europeo e del Consiglio (33)], nonché altre misure in materia di clima ed economia circolare che fanno parte del Green Deal europeo, comporteranno costi di conformità aggiuntivi per i produttori dell’Unione. Nel complesso, tali risultanze confermano che i costi ambientali per l’industria dell’Unione sono destinati ad aumentare nei prossimi anni. Ciò costituisce un cambiamento duraturo nella struttura dei costi dell’industria dell’Unione. |
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(52) |
La Commissione ricorda che il prodotto in esame è utilizzato principalmente come materiale di rinforzo nella produzione di compositi. Oltre il 95 % della domanda di fibre di vetro nell’Unione è legato a tali applicazioni di rinforzo. Negli ultimi anni tuttavia il mercato dei compositi dell’Unione ha subito una contrazione. I volumi di produzione di materie plastiche rinforzate in fibra di vetro in Europa sono diminuiti del 9 % nel 2022 e di un ulteriore 8 % nel 2023 (34), facendo scendere la produzione totale a 2,4 milioni di tonnellate nel 2024, un livello mai registrato dal 2012. Allo stesso tempo la produzione mondiale di compositi è aumentata di circa il 6 % nel 2023, rimarcando la diminuzione della quota di mercato dell’Unione. Tale contrazione ha un impatto diretto sulla domanda delle forme di base di fibra di vetro oggetto del presente riesame. Su tale base la Commissione ha concluso che il calo della domanda di compositi dell’Unione, associato all’aumento della produzione mondiale e delle importazioni da paesi terzi, rappresentava un mutamento duraturo delle condizioni del mercato. |
3.3. Conclusioni
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(53) |
Alla luce di quanto precede, la Commissione ha concluso che dall’inchiesta iniziale si sono verificati cambiamenti nelle circostanze di carattere duraturo, sia per quanto riguarda la struttura dell’industria e del mercato cinesi dei prodotti GFR sia per quanto riguarda la struttura dell’industria e del mercato dell’Unione, il che è ritenuto un mutamento significativo delle circostanze ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base. |
4. DUMPING
4.1. Procedura per la determinazione del valore normale ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base
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(54) |
In considerazione degli elementi di prova sufficienti disponibili all’apertura dell’inchiesta, che evidenziavano l’esistenza di distorsioni significative ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), del regolamento di base per quanto riguarda la RPC, la Commissione ha ritenuto opportuno avviare l’inchiesta relativamente ai produttori esportatori di tale paese con riferimento all’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base. |
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(55) |
Di conseguenza, al fine di raccogliere i dati necessari per l’eventuale applicazione dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base, nell’avviso di apertura la Commissione ha invitato tutti i produttori esportatori della RPC a fornire informazioni sui fattori produttivi utilizzati per la fabbricazione di prodotti GFR. Due produttori esportatori/gruppi di produttori esportatori inseriti nel campione hanno trasmesso le informazioni pertinenti. |
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(56) |
Per ottenere le informazioni ritenute necessarie ai fini dell’inchiesta in merito alle presunte distorsioni significative, la Commissione ha inviato un questionario al governo della RPC. Al punto 5.3.2 dell’avviso di apertura la Commissione ha inoltre invitato tutte le parti interessate a comunicare le loro osservazioni e a fornire informazioni ed elementi di prova riguardanti l’applicazione dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base, entro 37 giorni dalla data di pubblicazione dell’avviso di apertura nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. |
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(57) |
Entro il termine fissato non è pervenuta alcuna risposta al questionario da parte del governo della RPC, né alcuna osservazione in merito all’applicazione dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base. Successivamente la Commissione ha informato il governo della RPC che avrebbe utilizzato i dati disponibili a norma dell’articolo 18 del regolamento di base per la determinazione dell’esistenza di distorsioni significative nella RPC. |
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(58) |
Nell’avviso di apertura la Commissione ha altresì specificato che, alla luce degli elementi di prova disponibili, poteva essere necessario selezionare un paese rappresentativo appropriato a norma dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base al fine di determinare il valore normale sulla base di prezzi o valori di riferimento esenti da distorsioni. |
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(59) |
Il 23 gennaio 2025 la Commissione ha informato le parti interessate con una nota («prima nota») in merito alle fonti pertinenti che intendeva utilizzare per la determinazione del valore normale. In tale nota la Commissione ha fornito un elenco di tutti i fattori produttivi, quali materie prime, lavoro (manodopera) ed energia, impiegati nella fabbricazione di prodotti GFR. Inoltre, sulla base dei criteri che guidano la scelta di prezzi o valori di riferimento esenti da distorsioni, la Commissione ha individuato alcuni possibili paesi rappresentativi, indicando in particolare il Brasile, il Messico, la Thailandia e la Turchia. |
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(60) |
Il 10 luglio 2025, in una seconda nota («seconda nota») la Commissione ha preso in esame le osservazioni ricevute dalle parti interessate sulla prima nota e ha informato le parti interessate in merito alle fonti pertinenti che intendeva utilizzare per la determinazione del valore normale, con la Turchia come paese rappresentativo. Essa ha inoltre ha informato le parti interessate che avrebbe stabilito le spese generali, amministrative e di vendita («SGAV») e i profitti sulla base delle informazioni disponibili per la società Şişe Ve Cam Fabrikalari A.Ş, un produttore del paese rappresentativo. |
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(61) |
La Commissione ha ricevuto osservazioni sulla seconda nota da Jushi Group, appartenente al gruppo CNBM, Glass Fibre Europe, Jiangsu Changhai e da un utilizzatore, Proxim. Tali osservazioni sono state trattate nel rispettivo punto della sezione 4.2.2. |
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(62) |
Dopo aver esaminato le osservazioni e le informazioni pervenute entro i termini, la Commissione ha concluso in via provvisoria che la Turchia era un paese rappresentativo appropriato dal quale acquisire prezzi e costi esenti da distorsioni per la determinazione del valore normale, ad eccezione della pirofillite. I motivi alla base di tale scelta sono descritti in ulteriore dettaglio nella sezione 4.2.2 di seguito. |
4.2. Valore normale
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(63) |
A norma dell’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento di base, «il valore normale è di norma basato sui prezzi pagati o pagabili, nel corso di normali operazioni commerciali, da acquirenti indipendenti nel paese esportatore». |
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(64) |
Tuttavia, a norma dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base, «[q]ualora sia accertato […] che non è opportuno utilizzare i prezzi e i costi sul mercato interno del paese esportatore a causa dell’esistenza nel suddetto paese di distorsioni significative ai sensi della lettera b), il valore normale è calcolato esclusivamente in base a costi di produzione e di vendita che rispecchino prezzi o valori di riferimento esenti da distorsioni» e «comprende un congruo importo esente da distorsioni per le spese generali, amministrative e di vendita e per i profitti» (le «spese generali, amministrative e di vendita» sono di seguito denominate «SGAV»). |
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(65) |
Come ulteriormente spiegato in appresso, nella presente inchiesta la Commissione ha concluso che, sulla base degli elementi di prova disponibili e in considerazione della mancanza di collaborazione da parte del governo della RPC, l’applicazione dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base era appropriata. |
4.2.1. Esistenza di distorsioni significative
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(66) |
Nell’ambito di recenti inchieste relative al settore delle fibre di vetro nella Repubblica popolare cinese («RPC») (35), la Commissione ha rilevato l’esistenza di distorsioni significative ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), del regolamento di base. |
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(67) |
In tali inchieste la Commissione ha constatato l’esistenza di un intervento pubblico sostanziale nella RPC che impediscono un’allocazione efficace delle risorse in base ai principi di mercato (36). In particolare la Commissione ha concluso che nel settore della fibra di vetro non solo persiste un livello elevato di proprietà del governo della RPC ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), primo trattino, del regolamento di base (37), ma anche che il governo della RPC può interferire nella determinazione dei prezzi e dei costi attraverso la presenza statale nelle imprese ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), secondo trattino, del regolamento di base (38). La Commissione ha inoltre rilevato che la presenza e l’intervento dello Stato nei mercati finanziari e nella fornitura di materie prime e fattori produttivi esercitano un ulteriore effetto distorsivo sul mercato. Nel complesso il sistema di pianificazione nella RPC fa sì che le risorse, invece di essere assegnate in linea con le forze del mercato, siano concentrate in settori designati dal governo come strategici o comunque politicamente importanti (39). La Commissione ha inoltre concluso che il diritto fallimentare e il diritto patrimoniale cinesi non funzionano correttamente ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), quarto trattino, del regolamento di base, con conseguenti distorsioni connesse in particolare al mantenimento in attività di imprese insolventi e alle modalità di assegnazione dei diritti d’uso dei terreni nella RPC (40). Analogamente la Commissione ha rilevato distorsioni dei costi salariali nel settore chimico, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), quinto trattino, del regolamento di base (41), nonché distorsioni nei mercati finanziari ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), sesto trattino, del regolamento di base, in particolare per quanto riguarda l’accesso al capitale da parte delle imprese della RPC (42). |
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(68) |
Come avvenuto nell’ambito delle sue inchieste precedenti relative al settore della fibra di vetro nella RPC, la Commissione ha valutato se fosse opportuno utilizzare i prezzi e i costi sul mercato interno della RPC, a causa dell’esistenza di distorsioni significative ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), del regolamento di base. A tal fine la Commissione si è basata sugli elementi di prova disponibili nel fascicolo, compresi quelli contenuti nella domanda, e nel documento di lavoro dei servizi della Commissione sulle distorsioni significative nell’economia della Repubblica popolare cinese ai fini delle inchieste di difesa commerciale (43) («relazione»), che si basa su fonti pubblicamente disponibili. L’analisi ha comportato l’esame degli interventi pubblici sostanziali nell’economia della RPC in generale, ma anche della situazione specifica del mercato nel settore pertinente, compreso il prodotto oggetto dell’inchiesta. La Commissione ha ulteriormente integrato questi elementi di prova con le proprie ricerche sui vari criteri pertinenti per confermare l’esistenza di distorsioni significative nella RPC, come constatato anche nell’ambito delle sue precedenti inchieste condotte a tale riguardo. |
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(69) |
Il richiedente ha asserito l’esistenza di distorsioni significative nel settore cinese dei rinforzi in fibra di vetro, facendo riferimento alla relazione e, in particolare, al fatto che il sistema economico della RPC è un’«economia di mercato socialista», così come al ruolo attivo del partito comunista cinese («PCC») tanto nel settore pubblico quanto in quello privato nella RPC. |
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(70) |
Più specificamente, nella domanda si evidenziava quanto segue:
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(71) |
In conclusione, stando alla domanda, i prezzi o i costi, compresi i costi delle materie prime, dell’energia e del lavoro, non sono il risultato di forze del libero mercato, ma sono invece influenzati da un intervento pubblico sostanziale ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), del regolamento di base. Su tale base, secondo la domanda, non è opportuno utilizzare i prezzi e i costi sul mercato interno per stabilire il valore normale nel presente caso. |
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(72) |
Il governo della RPC non ha presentato osservazioni né fornito elementi di prova per sostenere o confutare gli elementi di prova contenuti nel fascicolo, in relazione all’esistenza di distorsioni significative e/o all’adeguatezza dell’applicazione dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base al caso di specie. La Commissione ha valutato se fosse o no opportuno utilizzare i prezzi e i costi sul mercato interno della RPC, a causa dell’esistenza di distorsioni significative ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), del regolamento di base. Tale analisi ha incluso l’esame degli interventi pubblici sostanziali nell’economia della Cina in generale, ma anche della situazione specifica del mercato nel settore pertinente, compreso il prodotto in esame. |
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(73) |
Nel settore della fibra di vetro persiste un livello elevato di proprietà e controllo da parte del governo della RPC ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), primo trattino, del regolamento di base. L’inchiesta ha confermato che i tre maggiori produttori del settore dei prodotti GFR, ossia Jushi (50), Taishan Glassfiber (51) e CPIC (52), sono interamente di proprietà dello Stato o sono da questo controllati. Questi tre produttori rappresentano circa il 70 % della capacità produttiva cinese di fibre di vetro (53). |
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(74) |
Inoltre gli interventi del PCC nelle decisioni operative sono diventati la norma non solo nelle imprese di proprietà dello Stato ma anche nelle società private (54) e il PCC rivendica la leadership su pressoché tutti gli aspetti dell’economia del paese. In effetti l’influenza dello Stato attraverso le strutture del PCC all’interno delle società fa sì che gli operatori economici siano effettivamente sotto il controllo e la supervisione strategica del governo, considerato quanto siano cresciute insieme le strutture dello Stato e del partito in Cina. |
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(75) |
Dall’inchiesta è emerso che l’associazione di categoria nazionale per il settore della fibra di vetro è la China Fiber Glass Industry Association («CFGIA») (55). La CFGIA «aderisce alla leadership generale del PCC, […] svolge le attività del partito e fornisce le condizioni necessarie per le attività delle organizzazioni del partito» (56). Inoltre l’«autorità di gestione e di registrazione dell’associazione è il ministero degli Affari civili» (57) e tra le condizioni per essere ammessi ad agire in veste di rappresentante della CFGIA figurano l’«adesione alla leadership del PCC, il sostegno al socialismo con caratteristiche cinesi, l’attuazione risoluta della linea, dei principi e delle politiche definiti dal partito e il possesso di buone qualità politiche» (58). |
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(76) |
Jushi, Taishan Glassfiber e CPIC sono membri della CFGIA (59). |
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(77) |
Tanto le imprese pubbliche quanto quelle private nel settore dei prodotti GFR sono soggette alla supervisione strategica e all’orientamento delle autorità. I più recenti documenti strategici cinesi concernenti il settore delle fibre di vetro confermano l’importanza costantemente attribuita dal governo della RPC al settore, compresa l’intenzione di intervenire nel settore al fine di plasmarlo secondo le politiche governative. Ciò è esemplificato dal quattordicesimo piano quinquennale per lo sviluppo dell’industria delle materie prime (60), che elenca tale settore, con particolare riferimento alle fibre di vetro per finalità speciali, tra quelli relativi a materiali per i quali l’innovazione tecnologica sarà sostenuta da politiche nell’ambito del piano. Il settore delle fibre di vetro è inoltre incluso tra i settori incoraggiati dall’edizione 2024 del repertorio di riferimento della ristrutturazione industriale (61), nonché nel repertorio di riferimento per il 2024 dei nuovi materiali essenziali ammissibili ai regimi di primo utilizzo/dimostrativi (62). |
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(78) |
Esempi analoghi dell’intenzione delle autorità cinesi di supervisionare e guidare lo sviluppo del settore sono riscontrabili a livello provinciale, ad esempio nello Shandong dove, per quanto riguarda specificamente l’industria delle fibre di vetro e dei materiali compositi, si prevede di «promuovere attivamente le imprese leader e portanti con forte influenza del brand e attrazione commerciale, solide capacità di integrazione e un ruolo trainante per le filiere e i distretti industriali, e sostenere la fusione e la riorganizzazione di imprese a livello intersettoriale, interregionale e di proprietà incrociata» e di «sviluppare fibre di vetro e prodotti ad alte prestazioni [e di] incoraggiare lo sviluppo di fibre di vetro e prodotti in fibra di vetro ultrafini, ad alta resistenza, ad elevato modulo, resistenti agli alcali, a basso coefficiente dielettrico, con sezione trasversale di forma speciale e ad altre elevate prestazioni. Incentrandosi sulle necessità dell’informazione elettronica, dell’industria aerospaziale, delle nuove energie, delle fattorie di allevamento su larga scala, delle serre agricole e altri campi, sostenere la ricerca e lo sviluppo e promuovere i prodotti compositi termoplastici e termoindurenti rinforzati con fibra di vetro, e grigliati in materiali combinati con fibra di vetro per progetti infrastrutturali» (63). |
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(79) |
Analogamente, il comune di Chongqing, in cui ha sede CPIC, ha pubblicato il suo quattordicesimo piano quinquennale sullo sviluppo delle industrie strategiche ed emergenti (64), che prevede di «estendere le filiere industriali di fibre e materiali compositi ad alte prestazioni», nonché di«accelerare lo sviluppo di progetti quali […] la linea di produzione di fibra di vetro ad alte prestazioni con una produzione annuale pari a 150 000 tonnellate e la base di produzione di fibre di vetro e materiali compositi ultrafini, allo scopo di aumentare le capacità produttive di fibra di vetro e materiali compositi ad alte prestazioni». |
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(80) |
L’accento sulle fibre di vetro è evidente anche nei documenti di pianificazione di altre province come il Guanxi (65), l’Hubei (66) o lo Zhejiang (67). |
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(81) |
Per quanto riguarda il fatto che il governo della RPC sia in grado di interferire nella determinazione dei prezzi e dei costi attraverso la presenza statale nelle imprese ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), secondo trattino, del regolamento di base, la Commissione ha riscontrato che molti produttori di prodotti GFR hanno esplicitamente sottolineato le attività di edificazione del partito nei loro siti Internet o contano membri del partito tra i dirigenti della società e vantano la propria associazione con il PCC. |
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(82) |
Ad esempio il presidente del consiglio di amministrazione di Jushi Group svolge anche le funzioni di vicesegretario del comitato di partito (68). Sul sito web di Jushi si legge inoltre che «[s]otto la giusta leadership del comitato di partito del gruppo cinese per i materiali da costruzione nazionali, […] il comitato di partito di Jushi attua con risolutezza le decisioni del comitato centrale del partito […] e rispetta sempre il ruolo guida del comitato di partito della società nel “definire la direzione, gestire la situazione generale e garantire l’attuazione” » (69). |
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(83) |
Inoltre l’articolo 195 dello statuto sociale di Jushi prevede esplicitamente la supervisione diretta delle principali attività aziendali da parte del partito, in base al quale «il comitato di partito dell’impresa discute e decide in merito alle principali questioni riguardanti l’impresa in conformità delle normative»; le principali responsabilità del comitato di partito comportano compiti quali «esaminare e discutere le principali questioni di gestione aziendale della società e sostenere l’assemblea degli azionisti, il consiglio di amministrazione, il consiglio delle autorità di vigilanza e i dirigenti nell’esercitare i propri poteri nel rispetto della legge», nonché «rafforzare la leadership e il controllo sulla selezione e sugli incarichi del personale della società, e adoperarsi per costituire all’interno dell’impresa il team dei leader, il team dei quadri e il team del personale di talento» (70). |
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(84) |
Per quanto riguarda Taishan Fiberglass, il presidente occupa anche la carica di segretario del comitato di partito (71). Ancora, il direttore generale della società funge anche da vicesegretario del comitato di partito (72) e dichiara che «è necessario continuare a svolgere appieno il ruolo guida della costruzione del partito, unire le forze dei membri del partito, dei quadri e dei lavoratori di tutti i livelli, e promuovere la riforma e lo sviluppo dell’impresa nonché la produzione e il funzionamento a un nuovo livello» (73). |
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(85) |
Nel caso di CPIC, il presidente del consiglio di amministrazione ricopre al contempo la carica di segretario del comitato di partito (74). |
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(86) |
Inoltre nel settore dei prodotti GFR sono in atto politiche che favoriscono in modo discriminatorio i produttori nazionali o che influenzano in altro modo il mercato ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), terzo trattino, del regolamento di base. Mentre le politiche industriali di norma contemplano numerosi settori e non uno in maniera esclusiva, il settore dei prodotti GFR è oggetto di numerosi piani, orientamenti, direttive e altri documenti politici emanati a livello nazionale, regionale e comunale (cfr. anche i considerando da 77 a 80). Tali politiche a volte sono chiaramente contrarie alle forze di mercato. |
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(87) |
Ad esempio, il piano d’azione triennale del Guangxi sulle industrie strategiche ed emergenti fissa gli obiettivi in termini di volumi di produzione e tassi di crescita futuri con un approccio amministrativo: «[E]ntro il 2023 il valore produttivo dell’industria dei nuovi materiali raggiungerà i 133 miliardi di CNY, e il valore aggiunto raggiungerà i 44 miliardi di CNY.» (75) |
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(88) |
Analogamente, anche il piano d’azione di Chongqing per lo sviluppo di alta qualità dei cluster dell’industria delle fibre e dei materiali compositi (2023-2027) fissa obiettivi quantitativi: «[E]ntro il 2027, la portata totale dell’industria delle fibre e dei materiali compositi della città supererà i 50 miliardi di CNY, la produzione e le vendite di fibre di vetro e di materiali compositi rappresenteranno oltre il 20 % del totale nazionale, saranno create 1-2 società e marche di fibre e materiali compositi di livello mondiale, sarà introdotta una serie di imprese di alta qualità, il livello di modernizzazione della catena industriale e della catena di approvvigionamento sarà notevolmente migliorato, la capacità di innovazione, la qualità e l’efficienza saranno notevolmente migliorate, la costruzione di un’importante base industriale nazionale delle fibre di vetro e dei materiali compositi sarà accelerata e sarà creato un cluster industriale delle fibre e dei materiali compositi con influenza internazionale» (76). A tal fine, il comune di Chongqing intende «accelerare la costruzione di un’importante base industriale nazionale delle fibre di vetro e dei materiali compositi e creare un cluster industriale delle fibre e dei materiali compositi con un’influenza internazionale» (77). |
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(89) |
In sintesi, il governo della RPC ha messo a punto misure volte a indurre gli operatori a conformarsi agli obiettivi di politica pubblica finalizzati a sostenere i settori industriali incentivati, tra cui la produzione di GFR. Tali misure impediscono alle forze di mercato di funzionare liberamente. |
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(90) |
Dalla presente inchiesta non sono emersi elementi di prova del fatto che l’applicazione discriminatoria o inadeguata del diritto fallimentare e patrimoniale nel settore chimico a norma dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), quarto trattino, del regolamento di base non inciderebbe sui produttori del prodotto oggetto dell’inchiesta. |
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(91) |
Inoltre il prodotto oggetto dell’inchiesta è influenzato anche dalle distorsioni dei costi salariali ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), quinto trattino, del regolamento di base, come indicato al considerando 67. Tali distorsioni incidono sul settore sia direttamente (nella fabbricazione del prodotto oggetto dell’inchiesta o dei principali fattori produttivi) sia indirettamente (in termini di accesso ai fattori produttivi di società soggette al medesimo sistema del lavoro nella RPC) (78). |
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(92) |
Nella presente inchiesta non sono inoltre stati forniti elementi di prova tali da dimostrare che il settore dei prodotti GFR non è influenzato dall’intervento pubblico sul sistema finanziario ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), sesto trattino, del regolamento di base. Anche il parere orientativo menzionato in precedenza, che impone di «migliorare le politiche di sostegno, rafforzare il coordinamento tra le politiche fiscali, finanziarie, regionali, di investimento, di importazione e di esportazione e le politiche industriali al fine di rendere pienamente funzionante la piattaforma nazionale di cooperazione tra industria e finanza e promuovere il collegamento tra imprese e banche» (79), esemplifica molto bene questo tipo di intervento governativo. Pertanto il sostanziale intervento pubblico nel sistema finanziario comporta gravi ripercussioni a tutti i livelli sulle condizioni di mercato. |
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(93) |
La Commissione rammenta infine che per fabbricare il prodotto oggetto dell’inchiesta sono necessari vari fattori produttivi. Quando i fabbricanti del prodotto oggetto dell’inchiesta acquistano/si procurano questi fattori produttivi, i prezzi che essi pagano (e che sono registrati come costi) sono chiaramente esposti alle stesse distorsioni sistemiche menzionate in precedenza. A titolo di esempio, i fornitori di fattori produttivi impiegano manodopera soggetta a distorsioni. Possono contrarre prestiti soggetti alle distorsioni presenti nel settore finanziario/nell’allocazione di capitale. Essi sono inoltre soggetti al sistema di pianificazione che si applica a tutti i livelli dell’amministrazione e a tutti i settori. |
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(94) |
Di conseguenza non solo non è opportuno utilizzare i prezzi di vendita sul mercato interno del prodotto oggetto dell’inchiesta ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base, ma anche tutti i costi dei fattori produttivi (inclusi materie prime, energia, terreni, finanziamenti, lavoro ecc.) risultano essere viziati dal fatto che la formazione dei loro prezzi è influenzata da un intervento pubblico sostanziale, come descritto nelle parti I e II della relazione. Di fatto gli interventi governativi descritti in relazione all’allocazione del capitale, ai terreni, alla manodopera, all’energia e alle materie prime sono presenti in tutta la RPC. Ciò significa ad esempio che un fattore produttivo prodotto a sua volta nella RPC combinando una serie di fattori produttivi è soggetto a distorsioni significative. Lo stesso vale per il fattore produttivo di un fattore produttivo e così via. |
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(95) |
In sintesi gli elementi di prova disponibili hanno indicato che i prezzi o i costi del prodotto oggetto dell’inchiesta, compresi i costi delle materie prime, dei terreni, dell’energia e della manodopera, non sono il risultato di forze del libero mercato ma sono invece influenzati da un intervento pubblico sostanziale ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), del regolamento di base, come dimostrato dall’incidenza effettiva o possibile di uno o più dei fattori pertinenti ivi elencati. |
4.2.2. Paese rappresentativo
4.2.2.1.
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(96) |
A norma dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base, la scelta del paese rappresentativo si è basata sui criteri seguenti:
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(97) |
Come indicato ai considerando 59 e 60, la Commissione ha pubblicato due note al fascicolo relative alle fonti per la determinazione del valore normale: la prima nota sui fattori produttivi, del 23 gennaio 2025, e la seconda nota sui fattori produttivi, del 10 luglio 2025. |
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(98) |
Tali note descrivono i fatti e gli elementi di prova su cui si basano i criteri pertinenti e prendono in esame le osservazioni fatte pervenire dalle parti in merito a tali elementi e alle fonti pertinenti. |
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(99) |
Nella seconda nota la Commissione ha informato le parti interessate della sua intenzione di considerare la Turchia quale paese rappresentativo appropriato nel caso di specie, qualora fosse confermata l’esistenza di distorsioni significative ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base. |
4.2.2.2.
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(100) |
Nella prima nota la Commissione ha individuato Brasile, Messico, Thailandia e Turchia come paesi con un livello di sviluppo economico analogo a quello della RPC secondo la Banca mondiale, che li classifica come paesi «a reddito medio-alto» in termini di reddito nazionale lordo, e dove era noto che aveva luogo la produzione del prodotto oggetto dell’inchiesta. |
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(101) |
In seguito alla prima nota, Jushi Group e Jiangsu Changhai hanno affermato che la Turchia non sarebbe un paese terzo appropriato per la costruzione del valore normale, in quanto presenta un tasso di inflazione elevato, una moneta deprezzata e un contesto normativo instabile. |
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(102) |
La Commissione ha respinto le argomentazioni in ragione del fatto che le parti in questione non hanno dimostrato in che modo il deprezzamento della lira turca e l’inflazione elevata avrebbero effettivamente inciso sui prezzi dei fattori produttivi acquistati in Turchia e, se così fosse, quale sarebbe l’impatto reale sul valore normale, calcolato in CNY. |
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(103) |
Nelle sue osservazioni sulla prima nota, Jiangsu Changhai ha affermato che la Malaysia, che non figurava tra i paesi individuati nella prima nota, dovrebbe essere considerata un paese rappresentativo, in quanto erano disponibili dati finanziari per il produttore di vetro Xinyi Energy Smart (M) Sdn Bhd (81). La scelta della Malaysia è stata confermata anche da Jushi Group, data la presenza nel paese di un altro produttore del prodotto in esame tramite la società Nippon Electric Glass (Malaysia) Sdn Bhd. |
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(104) |
La Commissione ha respinto la Malaysia come possibile paese rappresentativo. Xinyi Energy Smart (M) Sdn Bhd. è una controllata di un importante produttore cinese di vetro (Xinyi Glass Holdings Ltd). Gli elementi di prova forniti da Jushi Group riguardavano informazioni solo a livello dei conti consolidati del gruppo giapponese. In ogni caso, il livello delle importazioni dalla Cina in Malaysia per le principali materie prime oscillava tra il 40 % e il 79 %. |
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(105) |
In seguito alla seconda nota, Proxim ha affermato che la Turchia non era un paese rappresentativo adeguato, a causa della struttura produttiva di prodotti GFR di Elyaf Sanayii A. nonché dei volumi di produzione. La società ha inoltre affermato che le importazioni in Turchia dalla Russia e dalla Bielorussia incidevano sulle condizioni di mercato dei fattori produttivi, cui si aggiungevano l’elevata inflazione presente nel paese, statistiche del lavoro obsolete e dati non trasparenti sul consumo delle utenze industriali. Alla luce di tali considerazioni, la società ha aggiunto che la Thailandia o la Malaysia sarebbero paesi rappresentativi alternativi più idonei. |
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(106) |
La Commissione ha rilevato che le osservazioni di Proxim erano generiche e prive di fondamento. In ogni caso, le stesse osservazioni in merito alle importazioni dalla Russia e dalla Bielorussia (considerando 116), all’inflazione (considerando 102), alle statistiche sul lavoro (considerando 111) e sulla Thailandia e la Malaysia come possibili paesi rappresentativi (considerando 104, 116 e 119) sono già state trattate dalla Commissione nelle risposte alle osservazioni di altre parti. Per quanto concerne l’argomentazione relativa alla mancanza di trasparenza dei dati sulle utenze industriali, la Commissione ha messo a disposizione di tutte le parti le fonti e la metodologia utilizzate per calcolare i servizi di pubblica utilità. Queste argomentazioni sono state pertanto respinte. |
4.2.2.3.
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(107) |
Per i paesi considerati e menzionati al considerando 100, la Commissione ha ulteriormente verificato i dati prontamente disponibili, compresi i dati sulle importazioni di fattori produttivi e i dati finanziari dei produttori del prodotto oggetto dell’inchiesta nei potenziali paesi rappresentativi. |
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(108) |
Riguardo alla prima nota, Glass Fibre Europe ha sostenuto che la Commissione avrebbe dovuto includere i pezzi di ricambio nell’elenco dei fattori produttivi. La Commissione ha respinto tale argomentazione in quanto generica e priva di fondamento. La stessa argomentazione è stata ribadita in risposta alla seconda nota, senza aggiungere alcuna nuova informazione, ed è stata pertanto respinta. |
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(109) |
In seguito alla divulgazione delle informazioni, Glass Fibre Europe («GFE») ha ribadito che i pezzi di ricambio avrebbero dovuto essere inclusi nei fattori produttivi, in quanto fanno parte dei costi di produzione diretti e rappresentano tra l’1 e il 5 % dei costi di fabbricazione. La Commissione ha sottolineato che i pezzi di ricambio sono stati inclusi nelle spese generali di produzione per la costruzione del valore normale. L’argomentazione è stata pertanto respinta. |
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(110) |
In seguito alla prima nota, Jushi Group ha sostenuto che la Turchia sarebbe un paese terzo inappropriato poiché i suoi dati relativi al costo del lavoro sono obsoleti e ha affermato che l’adeguamento di tali dati utilizzando l’indice dei prezzi al consumo sarebbe inappropriato in quanto i salari turchi non sono aumentati in linea con il tasso di inflazione. |
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(111) |
La società ha erroneamente affermato che la Commissione ha utilizzato il prezzo dell’indice al consumo, mentre in realtà ha utilizzato gli indici degli input di manodopera che sono più accurati. Inoltre l’adeguamento non ha determinato variazioni sostanziali della tariffa oraria. La Commissione ha pertanto respinto tali argomentazioni. |
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(112) |
Nelle sue osservazioni sulla prima nota, Jushi Group ha aggiunto che i dati relativi alle SGAV e ai profitti della Türkiye Şişe Ve Cam Fabrikalari A.Ş non dovrebbero essere considerati fonti adeguate a livello consolidato, perché l’effettivo produttore di prodotti in fibra di vetro è la sua controllata, Şişecam Elyaf Sanayii A.Ş. In particolare, secondo Jaingsu Changhai, le SGAV e i profitti ricalcolati dalla società sulla base dei dati del 2023 e del 2024 dimostrerebbero che Türkiye Şişe Ve Cam Fabrikalari A.Ş non era redditizia durante il periodo dell’inchiesta di riesame. |
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(113) |
La Commissione ha respinto l’argomentazione di Jushi Group sulla base del fatto che il segmento del vetro industriale Türkiye Şişe Ve Cam Fabrikalari A.Ş includeva Şişecam Elyaf e prodotti industriali simili con strutture di costo comparabili. |
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(114) |
Per quanto riguarda l’argomentazione presentata da Jiangsu Changhai, la Commissione ha sottolineato che la metodologia utilizzata per il calcolo della redditività di Türkiye Şişe Ve Cam Fabrikalari A.Ş presentava limiti significativi sotto il profilo della coerenza dei principi contabili tra il 2023 e il 2024 e che la metodologia proposta non includeva rettifiche finanziarie di fine esercizio quali ammortamenti, accantonamenti e impostazioni fiscali che potrebbero non essere rilevate nelle relazioni di metà anno. La Commissione ha pertanto respinto l’argomentazione di Jiangsu Changhai secondo cui Türkiye Şişe Ve Cam Fabrikalari A.Ş non era redditizia durante il periodo dell’inchiesta di riesame. |
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(115) |
Sia nelle osservazioni sulla prima che in quelle sulla seconda nota, Jushi Group ha affermato che la Thailandia sarebbe un paese rappresentativo più appropriato, in quanto vi si produce il prodotto oggetto dell’inchiesta, sono disponibili dati relativi ai costi e ai profitti delle SGAV per due produttori (82), non vi sono né importazioni di fattori produttivi dalla Russia e dalla Bielorussia né restrizioni all’esportazione dei fattori produttivi dal paese. Inoltre la Thailandia non richiederebbe adeguamenti per l’inflazione basati sull’indice dei prezzi al consumo. |
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(116) |
La Commissione ha sottolineato che le statistiche sulle importazioni thailandesi di fibra di vetro si basano in larga misura sui fattori produttivi importati dalla Cina, in particolare per le principali materie prime come il caolino, la resina epossidica, la pirofillite e la cristobalite, che variano dal 30 % al 71 %, e quindi sono esposte a distorsioni dei costi. La Commissione ha pertanto respinto tale argomentazione. L’affermazione secondo cui i dati dei due produttori thailandesi sarebbero stati più adeguati dei dati consolidati sottoposti a revisione di Şişecam è stata ritenuta infondata dalla Commissione. Per quanto riguarda l’argomentazione sulle importazioni dalla Russia e dalla Bielorussia, la Commissione non ha stabilito che esse causino distorsioni dei prezzi dei fattori produttivi in Thailandia o in Turchia. L’argomentazione relativa alle restrizioni all’esportazione era generica e priva di fondamento. La Commissione ha pertanto respinto le argomentazioni. |
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(117) |
Inoltre i dati relativi all’energia elettrica e al gas naturale in Turchia rispecchiavano i dati effettivi relativi al periodo dell’inchiesta di riesame e non richiedevano alcun adeguamento. La Commissione ha pertanto ritenuto ingiustificata l’argomentazione secondo cui i dati thailandesi sui servizi di pubblica utilità sarebbero più accurati dei dati ottenuti per la Turchia. |
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(118) |
Nella seconda nota, Jushi Group ha contestato il fatto che l’esposizione della Thailandia alle importazioni dalla Cina potesse essere un criterio nella selezione di un paese terzo rappresentativo, suggerendo che i fattori produttivi con una percentuale elevata di importazioni dalla Cina potrebbero essere sostituiti da dati sulle importazioni dalla Turchia o da altri paesi a reddito medio-alto. |
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(119) |
Jushi Group ha aggiunto che tutte le società thailandesi, comprese quelle private, sono tenute a presentare i loro bilanci sottoposti a revisione alle autorità thailandesi, che li mettono a disposizione online (83). Jushi Group ha sostenuto che ciò, unitamente al fatto che entrambe le società coprono l’intera gamma del prodotto in esame e la stessa categoria generale di prodotti (tessuti biassiali, filati accoppiati in parallelo senza torsione (rovings) tessuti, pasta di linter e feltri in fibra sintetica), rendeva la Thailandia un paese rappresentativo più adatto rispetto alla Turchia. |
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(120) |
La Commissione ha ribadito che, in primo luogo, la Thailandia mostrava un maggiore grado di dipendenza dalle importazioni dalla Cina. Infatti in Turchia i quattro fattori produttivi più acquistati dalla Cina, corrispondenti al 40 % dei volumi totali delle importazioni, rappresentavano solo l’1 % circa del costo totale di produzione. Per contro, la Thailandia acquistava dalla Cina una quantità notevolmente superiore di materie prime, che rappresentava anche più del 40 % dei volumi totali delle importazioni e oltre il 20 % del costo totale di produzione. Tutte le materie prime commercializzate in quantità elevate dalla Cina e importate in Thailandia, ad eccezione della polvere di magnesia leggera e degli agenti di accoppiamento in silano, erano importate in quantità inferiori o non importate affatto in Turchia. |
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(121) |
In secondo luogo, confrontando i dati di mercato, la Cina risultava il maggiore produttore ed esportatore di fibra di vetro a livello mondiale. La Turchia (84) rappresentava un mercato di esportazione di fibra di vetro più grande rispetto alla Thailandia (85), con un livello più elevato di esportazioni del prodotto in esame. Peraltro i due produttori thailandesi indicati da Jushi Group disponevano di una capacità annua di produzione di fibre di vetro molto inferiore a quella della società turca. La capacità produttiva annua di Wanda New Material (Thailand) Co. Ltd e di Thai United Glass Fibre Co. Ltd era pari rispettivamente a 20 000 tonnellate (86) e a 2 500 tonnellate (87) di fibra di vetro. Per contro, nel 2022 il gruppo Şişecam ha comunicato una capacità installata di 70 000 tonnellate di fibra di vetro (88). Data la minore dipendenza della Turchia dalla Cina e la maggiore ampiezza del mercato in termini di esportazioni, la Commissione ha respinto l’argomentazione secondo cui la Thailandia sarebbe un paese più rappresentativo. |
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(122) |
In seguito alla seconda nota, Jushi Group ha sostenuto che Şişecam Elyaf Sanayii A.Ş, il produttore di fibra di vetro appartenente al gruppo Türkiye Şişe Ve Cam Fabrikalari A.Ş, nel 2024 non è stato redditizio e ha affermato che per il calcolo delle SGAV e dei profitti la Commissione dovrebbe utilizzare i dati del segmento cui Şişecam Elyaf Sanayii A.Ş appartiene, vale a dire il segmento industriale. Jiangsu Changhai ha chiesto alla Commissione di utilizzare i rendiconti finanziari aggiornati del 2024, che comprendevano adeguamenti per tenere conto dell’inflazione sia per il 2024 che per il 2023. Jiangsu Changhai ha sostenuto che, nei bilanci consolidati del gruppo Şişe Ve Cam Fabrikalari A.Ş. le spese generali di gestione e di commercializzazione comprendevano i costi di trasporto e le spese per commissioni, nonché le spese di imballaggio, e che la Commissione dovrebbe pertanto escludere tali spese dal calcolo del valore normale. |
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(123) |
La Commissione ha accolto l’argomentazione di Jushi Group e ha rivisto i calcoli delle SGAV e dei profitti sulla base del segmento industriale anziché del livello consolidato. La Commissione ha sottolineato che l’argomentazione presentata da Jiangsu Changhai riguardava adeguamenti a livello del gruppo consolidato e che non era disponibile alcuna ripartizione delle spese generali di gestione e di commercializzazione a livello del segmento del vetro industriale. |
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(124) |
Nelle osservazioni sulla prima nota, Jiangsu Changhai ha sottolineato che il codice SA per la pirofillite era troppo ampio e comprendeva vari altri prodotti della sottovoce 2530 90 non collegati alla produzione di prodotti GFR. Date le notevoli differenze di prezzo basate sul tenore di alluminio della pirofillite, che non erano espresse dal codice SA, Jiangsu Changhai ha proposto un valore di riferimento alternativo basato su una relazione di mercato (89) in cui si operava una distinzione tra i tipi di qualità di pirofillite e il tenore di alluminio. |
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(125) |
Il richiedente ha sostenuto che, sulla base delle informazioni contenute nella relazione, i prezzi della pirofillite con un basso tenore di alluminio offerti dalla società indonesiana PT. Gunung Bale and Kaolin (Malaysia) Sdn sarebbero i valori di riferimento alternativi più adatti per stabilire il prezzo della pirofillite in Cina. |
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(126) |
La Commissione ha accettato di rivedere il valore di riferimento della pirofillite e di usare i prezzi di PT. Gunung Bale come valore di riferimento, in considerazione della minore dipendenza dell’Indonesia dalle importazioni di pirofillite dalla Cina rispetto alla Malaysia (rispettivamente meno del 5 % e circa l’80 %). |
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(127) |
In seguito alla seconda nota, Jushi Group ha affermato che la Commissione avrebbe dovuto utilizzare il prezzo medio al quale uno dei suoi fornitori acquistava pirofillite a basso tenore da PT. Gunung Bale. In alternativa, la Commissione non dovrebbe aggiungere il costo medio di trasporto al valore di riferimento di 0,60 CNY/kg, in quanto la fattura presentata come prova indicava che il trasporto era già incluso nel costo. |
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(128) |
La Commissione ha sottolineato che una fattura commerciale non verificata, accompagnata da un certificato di autorizzazione contenente errori nell’ortografia del nome del fornitore dei fattori produttivi, non costituiva un’informazione che potesse consentire alla Commissione di elaborare una risultanza sufficientemente precisa e che non erano state presentate informazioni verificabili tali da permettere una tale risultanza. La Commissione ha pertanto deciso di non tenere conto delle informazioni presentate da Jushi Group. |
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(129) |
La stessa argomentazione è stata ribadita in seguito alla divulgazione finale delle informazioni, affermando che la fattura presentata riguardava la maggior parte del volume acquistato da PT Gunung Bale durante il periodo dell’inchiesta e che i dati cui essa si riferiva (ossia i volumi di acquisto di pirofillite) erano stati verificati dalla Commissione. |
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(130) |
La Commissione ha rilevato che la valutazione di cui al considerando 128 restava invariata e che, sebbene i volumi di acquisto fossero stati verificati nel quadro dei dati relativi al consumo di pirofillite, la fattura commerciale presentata non poteva essere verificata dalla Commissione. L’argomentazione è stata pertanto respinta. |
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(131) |
Nelle osservazioni sulla seconda nota, Jiangsu Changhai ha affermato che i prezzi della dolomite e dell’ossido di calcio applicati dalla Turchia non erano rappresentativi a causa dell’esiguità dei volumi delle importazioni e che i prezzi in Turchia di queste due materie prime non riflettevano il tipo utilizzato nella produzione di prodotti GFR. A sostegno della propria argomentazione, Jiangsu Changhai ha presentato due relazioni della Multimarket Insights (90) contenenti informazioni su diversi tipi e applicazioni di dolomite e ossido di calcio. |
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(132) |
La Commissione ha respinto i valori di riferimento proposti per la dolomite e l’ossido di calcio forniti da Jiangsu Changhai, in quanto non disponeva di elementi di prova verificabili sufficienti per stabilire se i valori di riferimento proposti fossero fondati e ragionevoli e potessero pertanto essere considerati un valore di riferimento alternativo adeguato. Inoltre le relazioni presentate dal produttore esportatore non fornivano informazioni sufficienti sulle fonti utilizzate per stabilire i diversi intervalli di prezzo per i diversi tipi di dolomite e ossido di calcio. Per quanto riguarda la dolomite e l’ossido di calcio, nelle osservazioni alla seconda nota Jiangsu Changhai ha presentato relazioni di prova che non erano verificabili dalla Commissione e relazioni di mercato che non indicavano le fonti per le modalità di calcolo dei valori per le diverse qualità di dolomite e ossido di calcio. |
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(133) |
I valori di riferimento di Multimarket Insights per la pirofillite (considerando da 124 a 126) sono invece stati accettati dalla Commissione, in quanto i prezzi di riferimento sono prontamente disponibili all’interno del fascicolo non riservato del caso e durante la visita di verifica è stato possibile verificare presso i produttori esportatori quale tipo di pirofillite era utilizzato nel processo di produzione dei prodotti GFR e il relativo tenore di minerale; inoltre si è potuto accertare che il valore di riferimento ricavato dalla Turchia non rispecchiava tali specificità. La Commissione ha inoltre ricevuto osservazioni dal denunciante secondo cui i prezzi della pirofillite contenuti nella relazione erano ragionevoli e rispecchiavano la realtà dei diversi tipi di pirofillite utilizzati nella produzione di prodotti GFR. |
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(134) |
In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, Jiangsu Changhai ha ribadito che i valori di riferimento turchi per le importazioni di dolomite e di ossido di calcio erano inadeguati a causa dell’esiguità dei volumi delle importazioni di tali materie prime in Turchia, in particolare rispetto al consumo di ciascuna di queste due materie prime da parte della società. A tale riguardo Jiangsu Changhai ha invitato la Commissione a riesaminare i dati dell’industria dell’Unione per queste due materie prime e a confrontarne i costi con il valore di riferimento turco. In alternativa, la Commissione dovrebbe trattare queste due materie prime come materiali di consumo. |
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(135) |
La Commissione ha ritenuto l’argomentazione di Jiangsu Changhai priva di fondamento e ingiustificata. In primo luogo, Jiangsu Changhai non ha stabilito alcuna correlazione tra i quantitativi importati e i prezzi, nel senso che il volume di tali importazioni renderebbe di per sé i prezzi inadatti ai fini della determinazione di un prezzo esente da distorsioni. In secondo luogo, l’affermazione secondo cui quantitativi inferiori di importazioni comporterebbero necessariamente prezzi atipici ignora le realtà economiche delle modalità di determinazione dei prezzi. I produttori esportatori fissano i prezzi basandosi non tanto sui volumi complessivi di un singolo paese, quanto sulla base di molteplici fattori. Pertanto, anche se i quantitativi importati sono esigui, ciò non significa di per sé che i prezzi siano distorti o non rappresentativi o che non si tratti di prezzi di mercato. Inoltre l’osservazione di Jiangsu Changhai traviserebbe la prassi precedente della Commissione, che in ogni caso non è vincolante in quanto ciascun caso è valutato in base alle proprie specificità. Il riferimento a una precedente inchiesta (91) è incompleto e selettivo, in quanto omette di menzionare il fatto che in tale inchiesta la Commissione ha scartato l’uso di determinati valori di riferimento sulla base di considerazioni diverse dalla sola quantità, come ad esempio il fatto che la nomenclatura doganale non consentiva di individuare importazioni che riflettessero i prezzi dell’effettivo fattore produttivo utilizzato dai produttori esportatori. Nel presente riesame Jiangsu Changhai non ha presentato alcuna argomentazione in tal senso, né ha sostenuto che i valori di riferimento per le importazioni turche di dolomite e ossido di calcio non fossero rappresentativi per altri motivi. Queste argomentazioni sono state pertanto respinte. |
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(136) |
Nelle osservazioni sulla prima nota, Jiangsu Changhai ha affermato che tutte le materie prime, ad eccezione della pirofillite, avrebbero dovuto essere classificate come materiali di consumo, poiché avevano un’incidenza ridotta sul costo di fabbricazione. |
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(137) |
La Commissione ha respinto l’argomentazione sulla base del fatto che le altre materie prime rappresentavano cumulativamente il [20-30] % del costo di fabbricazione e che per esse erano disponibili valori di riferimento. |
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(138) |
In seguito alla seconda nota, Jiangsu Changhai ha affermato che l’ossido di calcio, la dolomite e i materiali da imballaggio dovrebbero essere trattati come materiali di consumo in quanto incidevano in misura trascurabile sul costo di produzione, sostenendo che in inchieste precedenti (92), quando il loro costo aggregato rappresentava circa il 4-7 % del costo di fabbricazione, la Commissione ha classificato i materiali, compresi i materiali da imballaggio, tra i materiali di consumo. |
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(139) |
La Commissione ha sottolineato che l’ossido di calcio e la dolomite rappresentano già oltre il 4 % del costo di fabbricazione e che i soli materiali da imballaggio rappresentano quasi il 7 % del costo di produzione. Nelle inchieste precedenti i fattori produttivi raggruppati sotto la voce materiali di consumo avevano un peso trascurabile sul costo totale di produzione e, contrariamente alla presente inchiesta, non è stato possibile trovare valori di riferimento accurati per tali fattori. In considerazione dell’incidenza dei fattori produttivi indicati da Jiangsu Changhai e del fatto che i valori di riferimento per tali fattori produttivi potevano essere utilizzati per stabilire il valore normale, la Commissione ha respinto le argomentazioni della società. |
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(140) |
In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, Jiangsu Changhai ha ribadito che alcune materie prime avrebbero dovuto essere raggruppate sotto la voce materiali di consumo, proponendo che, tra le materie prime acquistate a livello internazionale o tramite fornitori collegati comprese tra i materiali di consumo, la Commissione includesse anche quelle acquistate sul mercato interno. La società ha inoltre aggiunto che tutti i materiali da imballaggio sono raggruppati sotto la voce materiali di consumo. |
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(141) |
La Commissione ha ribadito la sua posizione secondo cui i soli materiali da imballaggio rappresentano quasi il 7 % del costo di produzione, senza considerare i materiali che sono già stati inclusi tra i materiali di consumo. Data l’esistenza di valori di riferimento ragionevoli per questi fattori produttivi, l’argomentazione è stata respinta. |
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(142) |
Jiangsu Changhai ha aggiunto che, poiché il calcolo del valore normale include il costo dell’imballaggio, al fine di garantire un confronto equo a norma dell’articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base, la Commissione non avrebbe dovuto detrarre dal prezzo all’esportazione gli adeguamenti per gli imballaggi. |
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(143) |
La Commissione ha accolto tale argomentazione e ha rivisto il calcolo del margine per Jiangsu Changhai. |
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(144) |
In seguito alla divulgazione delle informazioni, Jushi Group ha evidenziato alcuni errori materiali nel calcolo dei costi di trasporto e movimentazione, carico e spese accessorie presso le sedi nel paese esportatore ai fini del calcolo del margine di dumping aggregato. |
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(145) |
La Commissione ha accolto l’argomentazione e ha rivisto di conseguenza i calcoli del margine di dumping di Jushi Group. |
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(146) |
In seguito alla seconda nota, Jushi Group ha presentato diverse osservazioni su fattori produttivi specifici e valori di riferimento alternativi che potrebbero essere utilizzati. In primo luogo, la società ha affermato che la Commissione avrebbe dovuto ricavare i dati sulle importazioni di polvere di calcare dalla banca dati delle Nazioni Unite Comtrade a livello di 6 cifre anziché di 4 cifre, e ha chiesto alla Commissione di utilizzare il prezzo unitario calcolato dalla società, pari a 2,01 CNY/kg anziché a 2,5 CNY/kg. |
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(147) |
La Commissione ha sottolineato che l’estrazione dalla banca dati delle Nazioni Unite Comtrade proposta dalla società comprendeva dati relativi all’agosto 2024, un periodo che non rientrava nel periodo dell’inchiesta di riesame, ed escludeva i dati relativi all’agosto 2023. L’estrazione a livello di 6 cifre per il periodo dell’inchiesta di riesame ha confermato che il valore di riferimento corretto è di 2,5 CNY/kg. |
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(148) |
In secondo luogo, la società ha sostenuto che per il caolino dovrebbero essere utilizzati alcuni codici specifici del Global Trade Atlas (GTA) a seconda delle diverse entità, al fine di rispecchiare i processi produttivi specifici delle diverse società, che prevedevano tipi diversi di caolino, nella forma in polvere oppure grezza. |
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(149) |
La Commissione ha accolto tale argomentazione e ha rivisto di conseguenza i calcoli per Jushi Group. |
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(150) |
In terzo luogo, Jushi Group ha sostenuto che la Commissione avrebbe dovuto utilizzare il codice GTA 251990300019 — Altra magnesia completamente calcinata (sinterizzata), in quanto si trattava dell’unico codice pertinente per il loro processo di produzione. |
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(151) |
La Commissione ha sottolineato che la richiesta di Jushi Group era generica e priva di fondamento, in quanto non forniva informazioni specifiche in merito a quali altri tipi di magnesia calcinata fossero inclusi nel codice GTA e per quale motivo tale codice fosse più pertinente per il loro processo di produzione rispetto ad altri. La Commissione ha pertanto respinto tale argomentazione. |
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(152) |
In quarto luogo, per la polvere di wollastonite, Jushi Group ha sostenuto che i dati sulle importazioni basati sul codice SA 2530 90 erano troppo ampi e ha proposto di utilizzare la polvere di pirofillite come valore di riferimento e di aumentarlo tenendo conto della differenza di costo che Jushi sostiene per la polvere di wollastonite rispetto alla pirofillite. Jushi Group ha aggiunto che lo stesso metodo poteva essere applicato ad altri fattori produttivi raggruppati sotto il codice SA 2530 90 . |
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(153) |
La Commissione ha sottolineato che tale metodologia era priva di qualsiasi fondamento in fatto circa il motivo per cui la Commissione dovrebbe utilizzare la pirofillite come valore di riferimento per la wollastonite e altre materie prime e sul perché si tratterebbe della metodologia più accurata. La Commissione ha pertanto respinto tale argomentazione. |
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(154) |
Infine Jushi Group ha chiesto alla Commissione di non includere le fibre di scarto tra i materiali di consumo, in quanto tale fattore produttivo era riportato con un valore di riferimento disponibile nelle tabelle dei costi di produzione della società, la quale aveva fornito anche informazioni sul loro valore di rivendita. |
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(155) |
L’argomentazione è stata respinta, in quanto le fibre di scarto incidevano in misura trascurabile sul costo di produzione. Inoltre, rispetto al valore medio della società per i sottoprodotti, i codici GTA suggeriti da Jushi Group come valore di riferimento non potevano rispecchiare adeguatamente il tipo di fibre ottenute dal processo di produzione del gruppo Jushi. |
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(156) |
In seguito alla divulgazione delle informazioni, Jushi Group ha presentato osservazioni riguardanti la magnesia leggera, la wollastonite, i rifiuti di fibre di vetro e la polvere di calcare. |
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(157) |
Per quanto riguarda i considerando 150 e 151, in seguito alla divulgazione finale delle informazioni Jushi Group ha ribadito tali argomentazioni, fornendo ulteriori elementi di prova del fatto che il codice SA 2519 90 30 era quello utilizzato nel suo processo di produzione. La Commissione ha utilizzato la media ponderata del prezzo dei valori di riferimento dei codici GTA a livello di 8 cifre terminanti con «30». |
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(158) |
Per quanto riguarda la wollastonite (considerando 152 e 153), Jushi Group ha ribadito che il prezzo all’importazione non era sufficientemente preciso per tener conto delle differenze di prezzo non solo tra la polvere di wollastonite e la polvere di pirofillite, ma anche per quanto riguardava la polvere di spodumene e la polvere di lepidolite. Jushi Group ha proposto di calcolare i valori di riferimento per le tre polveri sulla base delle differenze di prezzo per il gruppo tra polvere di wollastonite, di spodumene e di lepidolite rispetto al valore di riferimento per la pirofillite. In subordine, Jushi Group ha affermato che la Commissione dovrebbe utilizzare i codici GTA 2530 90 40 per lo spodumene e la lepidolite e il codice 2530 90 50 per la wollastonite, sulla base delle importazioni turche di wollastonite dagli Stati Uniti (93). |
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(159) |
La Commissione ha sottolineato di non poter accettare un calcolo basato sui dati relativi ai costi forniti dalla società stessa in quanto, conformemente all’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), del regolamento di base, al considerando 95 è stato stabilito che non è opportuno utilizzare i costi sul mercato interno della RPC a causa dell’esistenza di distorsioni significative. La Commissione ha accolto l’argomentazione e ha estrapolato dal GTA i prezzi dello spodumene, della lepidolite e della wollastonite a livello di 8 cifre. |
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(160) |
Per quanto riguarda i rifiuti di fibre di vetro, Jushi Group ha affermato che i cascami e gli avanzi di fibre di vetro sembravano essere importati in Turchia con il codice SA 7019 62 10 (94) (anziché con il codice SA 7019 90 ) e che, per stabilire un valore di riferimento per i rifiuti di fibre di vetro, la Commissione dovrebbe utilizzare i prezzi medi all’importazione dalla Turchia. In alternativa, la Commissione dovrebbe utilizzare il prezzo all’importazione o all’esportazione dell’UE. Se la Commissione non applica un valore di riferimento per i rifiuti di fibre di vetro, sotto la voce materiali di consumo dovrebbero essere raggruppate anche le materie prime che rappresentano un costo di produzione ancora più basso. |
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(161) |
La Commissione ha innanzitutto sottolineato che, nelle tabelle relative ai consumi, per due delle società del gruppo, Jushi Group aveva indicato come codice SA dei rifiuti di fibre di vetro applicabile 7019 90 mentre per un società non era stato segnalato alcun codice SA, il che evidenziava la difficoltà di trovare un codice applicabile per questo specifico fattore produttivo. In secondo luogo, la Commissione ha esaminato il codice 7019 62 10 e ha rilevato che la Turchia aveva importato soltanto con il codice SA 7019 62 (Altre stoffe legate meccanicamente di filati accoppiati in parallelo senza torsione (rovings) a maglia chiusa) (95) o con il codice SA 7019 62 90 (Altre stoffe legate meccanicamente di filati accoppiati in parallelo senza torsione (rovings) a maglia chiusa) e che non erano disponibili informazioni per il codice SA 7019 62 10 . In terzo luogo, anche esaminando i dati provenienti dagli altri possibili paesi rappresentativi individuati nella prima nota e nella seconda nota, i volumi delle importazioni dalla Cina rappresentavano almeno il 90 % delle importazioni totali di questo fattore produttivo per la maggior parte dei paesi. Nel complesso, non è stato possibile stabilire cosa rientrasse nel codice SA 7019 90 (considerando 155) e nel codice 7019 62 , né è stato possibile trovare un valore di riferimento per il codice 7019 62 10 . La Commissione ha pertanto respinto tale argomentazione. |
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(162) |
In seguito alla divulgazione delle informazioni, Jushi Group ha affermato che i prezzi all’importazione dalla Turchia di polvere di calcare e di ossido di calcio/polvere di calcare calcinato apparivano irragionevolmente elevati a causa dell’esiguità dei volumi delle importazioni, sostenendo che la Commissione dovrebbe rivedere i valori di riferimento a) prendendo il prezzo all’esportazione della Turchia e maggiorandolo dei dazi all’importazione appropriati; oppure b) utilizzando il prezzo medio all’importazione internazionale del GTA; c) utilizzando il prezzo all’importazione in Brasile; oppure d) utilizzando i prezzi all’importazione nell’UE (o i prezzi all’esportazione). |
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(163) |
Per quanto riguarda l’ossido di calcio e la polvere di calcare, la Commissione ha già esaminato un’osservazione analoga sulla correlazione tra i quantitativi importati e i prezzi al considerando 135. |
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(164) |
In seguito alla divulgazione delle informazioni, GFE ha sostenuto che l’utilizzo della media ponderata del prezzo di una miscela di caolino grezzo e caolino macinato non è appropriato, in quanto tale miscela non esiste nelle formulazioni effettive dei lotti. Allo stesso tempo, il caolino grezzo non può essere utilizzato direttamente nella produzione di prodotti GFR, in quanto deve passare attraverso fasi intermedie come la frantumazione e la macinazione. GFE ha sostenuto che la Commissione dovrebbe utilizzare solo il codice doganale del caolino macinato (250700200012) come materia prima per la costruzione del valore normale. La Commissione ha precisato di aver utilizzato il costo corrispondente del caolino grezzo o del caolino in polvere a seconda dei processi produttivi specifici delle società. I costi di trasformazione del caolino grezzo in caolino in polvere sono stati contabilizzati nel costo dell’energia e del lavoro attraverso un esercizio di riporto. L’argomentazione è stata pertanto respinta. |
4.2.2.4.
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(165) |
Avendo stabilito, sulla base di tutti gli elementi sopra indicati, che la Turchia era l’unico paese rappresentativo appropriato disponibile, non è stato necessario svolgere una valutazione del livello di protezione sociale e ambientale conformemente all’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), primo trattino, ultima frase, del regolamento di base. |
4.2.2.5.
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(166) |
Alla luce dell’analisi di cui sopra, la Turchia ha soddisfatto i criteri di cui all’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), primo trattino, del regolamento di base, per poter essere considerata un paese rappresentativo appropriato. |
4.3. Fonti utilizzate per stabilire i costi esenti da distorsioni
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(167) |
Nella prima nota la Commissione ha elencato i fattori produttivi, quali materiali, energia e lavoro utilizzati nella fabbricazione del prodotto oggetto dell’inchiesta da parte dei produttori esportatori e ha invitato le parti interessate a presentare osservazioni e a proporre informazioni pubblicamente disponibili su valori esenti da distorsioni per ciascuno dei fattori produttivi citati nella suddetta nota. |
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(168) |
Successivamente, nella seconda nota, la Commissione ha dichiarato che, per costruire il valore normale conformemente all’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base, avrebbe utilizzato la banca dati Global Trade Atlas («GTA») per stabilire il costo esente da distorsioni della maggior parte dei fattori produttivi, in particolare delle materie prime. Per quanto concerne la pirofillite, come indicato al considerando 126, la Commissione ha utilizzato i prezzi della società indonesiana Pt. Gunung Bale (96). La Commissione ha inoltre utilizzato Turkstat e Eurostat per stabilire i costi esenti da distorsioni del lavoro (manodopera) (97), dell’energia (98) e del gas naturale (99). Per quanto riguarda l’acqua, la Commissione ha utilizzato i dati pubblicati dall’Ufficio per gli investimenti e le finanze della presidenza della Repubblica di Turchia (100). |
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(169) |
Nella seconda nota la Commissione ha inoltre informato le parti interessate che, a causa dell’elevato numero di fattori produttivi dei produttori esportatori inseriti nel campione che hanno fornito informazioni complete, e visto il peso trascurabile di alcune delle materie prime sul costo totale di produzione, queste voci trascurabili sono state raggruppate sotto la dicitura «materiali di consumo». La Commissione ha poi comunicato che avrebbe calcolato la percentuale dei materiali di consumo sul costo totale delle materie prime e avrebbe applicato tale percentuale al costo ricalcolato delle materie prime al momento di usare i valori di riferimento esenti da distorsioni stabiliti nel paese rappresentativo appropriato. |
4.3.1. Fattori produttivi
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(170) |
Considerando tutte le informazioni fornite dalle parti interessate e raccolte durante le visite di verifica, sono stati individuati i seguenti fattori produttivi e le rispettive fonti, al fine di determinare il valore normale in conformità all’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base: Tabella 1 Fattori produttivi dei prodotti GFR
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(171) |
La Commissione ha incluso un valore per le spese generali di produzione al fine di coprire i costi non compresi nei fattori produttivi di cui sopra. Per stabilire tale importo, la Commissione si è basata sui dati dei produttori esportatori inseriti nel campione. |
4.3.2. Materie prime
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(172) |
Al fine di stabilire il prezzo esente da distorsioni delle materie prime come consegnate all’ingresso dello stabilimento di un produttore del paese rappresentativo, la Commissione ha utilizzato come base la media ponderata del prezzo all’importazione nel paese rappresentativo come indicato nel GTA. Il prezzo all’importazione nel paese rappresentativo è stato determinato come media ponderata dei prezzi unitari delle importazioni da tutti i paesi terzi, esclusi la RPC e i paesi che non sono membri dell’OMC e che figurano nell’allegato I del regolamento (UE) 2015/755 del Parlamento europeo e del Consiglio (106). La Commissione ha deciso di escludere le importazioni dalla RPC nel paese rappresentativo in quanto ha concluso che non è opportuno utilizzare i prezzi e i costi sul mercato interno della RPC a causa dell’esistenza di distorsioni significative ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), del regolamento di base. In assenza di elementi di prova attestanti che le stesse distorsioni non incidono allo stesso modo sui prodotti destinati all’esportazione, la Commissione ha ritenuto che tali distorsioni abbiano inciso sui prezzi all’esportazione. |
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(173) |
Per quanto riguarda la pirofillite, come spiegato al considerando 124, Jiangsu Changhai ha sostenuto che il codice SA per la pirofillite era troppo ampio e non rifletteva la differenza basata sul tenore di alluminio. La società ha quindi presentato una relazione di mercato che fornisce dati sulla pirofillite, in base all’applicazione e alla regione, e in cui sono indicati anche i prezzi per le singole società e i tipi specifici di pirofillite. Secondo il richiedente, i prezzi della pirofillite a basso tenore di alluminio, ossia il tipo utilizzato nel processo di produzione dei prodotti GFR, praticati dalla società indonesiana PT. Gunung Bale and Kaolin (Malaysia) Sdn sarebbero i più adatti come valore di riferimento alternativo. La Commissione ha accolto tale argomentazione e ha utilizzato i prezzi della pirofillite praticati dal fornitore PT. Gunung Bale, in considerazione della minore dipendenza dell’Indonesia dalle importazioni di pirofillite dalla Cina. |
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(174) |
In seguito alla divulgazione delle informazioni, GFE ha affermato che, benché riflessi nell’ammortamento, i costi del rodio e del platino sono incompleti, in quanto i metalli preziosi possono essere detenuti come attività oppure presi in leasing, proponendo metodi di calcolo diversi in base al fatto che gli isolatori passanti contenenti platino e rodio fossero di proprietà o in leasing. La Commissione ha sottolineato che il consumo di platino/rodio e la piastra di dispersione sono stati presi in considerazione nella costruzione del valore normale nell’ambito delle spese generali di produzione. |
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(175) |
In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, GFE ha aggiunto che, sulla base delle risultanze di cui al considerando 42, vale a dire dell’aumento delle capacità dell’industria cinese, passate da 1,5 milioni di tonnellate nel 2016 a 4,1 milioni di tonnellate nel periodo dell’inchiesta di riesame, la Commissione avrebbe dovuto costruire il valore normale tenendo conto dei costi di costruzione degli stabilimenti di prodotti GFR di nuova costruzione e dei conseguenti costi annuali di ammortamento. La Commissione ha chiarito che tali costi erano già inclusi nei costi di ammortamento. L’argomentazione è respinta in quanto infondata. |
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(176) |
Per alcuni fattori produttivi, i costi effettivi sostenuti dai produttori esportatori che hanno collaborato rappresentavano una quota trascurabile del totale dei costi delle materie prime nel periodo dell’inchiesta di riesame. Poiché il valore utilizzato per tali fattori produttivi non ha inciso in modo apprezzabile sui calcoli del margine di dumping, indipendentemente dalla fonte utilizzata, la Commissione ha deciso di includere tali costi nei materiali di consumo. Si tratta dell’aria compressa, dell’ossigeno e del vapore. |
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(177) |
La Commissione ha espresso i costi di trasporto sostenuti dai produttori esportatori che hanno collaborato per l’approvvigionamento delle materie prime in percentuale del costo effettivo di tali materie prime, quindi ha applicato la medesima percentuale al costo esente da distorsioni delle stesse materie prime per ottenere i costi di trasporto esenti da distorsioni. La Commissione ha ritenuto che, nell’ambito della presente inchiesta, il rapporto tra la materia prima del produttore esportatore e i costi di trasporto indicati potesse essere ragionevolmente utilizzato come indicazione per stimare i costi di trasporto esenti da distorsioni delle materie prime al momento della consegna presso lo stabilimento della società. |
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(178) |
In seguito alla divulgazione delle informazioni, Jushi Group ha sostenuto che la Commissione avrebbe dovuto soltanto aggiungere i costi di trasporto effettivi dichiarati ai costi delle materie prime esenti da distorsioni, senza applicare un rapporto, come nel caso dei tessuti in fibra di vetro (107). |
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(179) |
La Commissione ha sottolineato che il metodo utilizzato riflette la struttura dei costi del produttore esportatore, in quanto il rapporto tra il costo di trasporto e il costo della materia prima è mantenuto e applicato al valore di riferimento esente da distorsioni. La Commissione ha sottolineato di non poter accettare un calcolo basato sui dati relativi ai costi forniti dalla società stessa in quanto, conformemente all’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), del regolamento di base, al considerando 95 è stato stabilito che non è opportuno utilizzare i costi sul mercato interno della RPC a causa dell’esistenza di distorsioni significative. Oltretutto l’esempio citato da Jushi Group non implicava necessariamente che il valore utilizzato fosse il costo effettivo, in quanto «le stime dei costi di trasporto interno per tutte le materie prime sono state calcolate sulla base di dati verificati forniti dai produttori esportatori che hanno collaborato». In ogni caso, Jushi Group non avrebbe dimostrato perché l’approccio adottato dalla Commissione avrebbe dovuto essere irragionevole. Tale argomentazione è stata pertanto ritenuta ingiustificata. |
4.3.3. Lavoro (manodopera)
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(180) |
TurkStat, Struttura dei costi della manodopera, 2023 (108) pubblica informazioni dettagliate sui salari in diversi settori economici della Turchia. La Commissione ha utilizzato le ultime statistiche disponibili relative al 2023 per l’attività economica secondo la classificazione NACE Rev. 2. Il valore mensile riportato per la fine del 2023 è stato debitamente adeguato per tenere conto dell’inflazione utilizzando l’adeguamento dell’indice del costo del lavoro orario, pubblicato da TurkStat, Indici del costo del lavoro, 2009-2024 [2021 = 100] (109). |
4.3.4. Energia elettrica
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(181) |
Il prezzo dell’energia elettrica per le società (utenze industriali) in Turchia è pubblicato da Eurostat: Prezzi dell’energia elettrica per i consumatori non domestici — Dati semestrali (dal 2007 in poi) (nrg_pc_205) (110) nei suoi comunicati stampa periodici. La Commissione ha utilizzato i prezzi dell’elettricità per uso industriale nella fascia di consumo corrispondente in kWh durante il periodo dell’inchiesta di riesame. |
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(182) |
In seguito alla divulgazione delle informazioni, Jiangsu Changhai ha sostenuto che la Commissione avrebbe dovuto utilizzare la fascia di consumo di energia elettrica corrispondente al consumo di energia elettrica della società. Analogamente, per il gas naturale la società ha affermato che, in base al suo utilizzo, la Commissione dovrebbe applicare la fascia di consumo specifica basata sull’utilizzo, piuttosto che la media di tutte le fasce di consumo. |
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(183) |
La Commissione ha accolto tali argomentazioni e ha effettuato adeguamenti del valore di riferimento per l’energia elettrica e il gas naturale tenendo conto dei profili di consumo effettivi dei produttori esportatori cinesi inseriti nel campione. |
4.3.5. Gas naturale
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(184) |
Il prezzo del gas naturale per gli utenti industriali in Turchia è pubblicato da Eurostat — Prezzi del gas naturale per i consumatori non domestici — Dati semestrali (111). La Commissione ha utilizzato i dati relativi ai prezzi del gas per uso industriale nella fascia di consumo corrispondente in kWh durante il periodo dell’inchiesta. |
4.3.6. Acqua
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(185) |
Il costo dell’acqua per uso industriale è pubblicato dall’Ufficio per gli investimenti e le finanze della presidenza della Repubblica di Turchia (112). La Commissione ha utilizzato un prezzo medio dell’industria nella regione di Istanbul relativo alle zone industriali organizzate (OIZ): OIZ di Eskişehir; OIZ di Balıkesir; OIZ di Ankara Başkent e OIZ di İzmir Aliağa. |
4.3.7. Spese generali di produzione, SGAV e profitti
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(186) |
A norma dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base, «il valore normale costruito comprende un congruo importo esente da distorsioni per le spese generali, amministrative e di vendita e per i profitti». È inoltre necessario stabilire un valore per le spese generali di produzione, al fine di coprire i costi non inclusi nei fattori produttivi di cui sopra. |
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(187) |
Le spese generali di produzione sostenute dai produttori esportatori che hanno collaborato sono state espresse in percentuale dei costi di produzione effettivamente sostenuti dai produttori esportatori. Questa percentuale è stata applicata ai costi di fabbricazione esenti da distorsioni. |
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(188) |
Per stabilire un importo congruo ed esente da distorsioni per le SGAV e i profitti, la Commissione si è basata sui dati finanziari del 2023 per Şişe Ve Cam Fabrikalari A.Ş ricavati dalle relazioni annuali della società (113). |
4.3.8. Calcolo
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(189) |
Sulla base di quanto precede, la Commissione ha calcolato il valore normale per tipo di prodotto a livello franco fabbrica conformemente all’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base. |
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(190) |
La Commissione ha stabilito innanzitutto i costi di fabbricazione esenti da distorsioni. La Commissione ha applicato i costi unitari esenti da distorsioni al consumo effettivo dei singoli fattori produttivi dei produttori esportatori inseriti nel campione. Tali tassi di consumo sono stati appurati in sede di verifica. La Commissione ha moltiplicato i fattori di utilizzo per i costi unitari esenti da distorsioni osservati nel paese rappresentativo. |
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(191) |
Una volta stabilito il costo di produzione esente da distorsioni, la Commissione ha aggiunto le spese generali di produzione e i materiali di consumo, le SGAV e i profitti, come indicato ai considerando da 186 a 188. Il relativo calcolo è stato effettuato sulla base dei bilanci di Şişe Ve Cam Fabrikalari A.Ş, come spiegato al considerando 188. |
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(192) |
La Commissione ha poi aggiunto le spese generali di produzione, come spiegato ai considerando 186 e 187, al costo di fabbricazione esente da distorsioni per giungere a costi di produzione esenti da distorsioni. |
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(193) |
Ai costi di produzione stabiliti come descritto al considerando precedente, la Commissione ha applicato le SGAV e profitti di Şişe Ve Cam Fabrikalari A.Ş. Le SGAV, espresse in percentuale dei costi delle merci vendute e applicate ai costi di produzione esenti da distorsioni, ammontavano al 22,7 %. I profitti, espressi in percentuale dei costi delle merci vendute e applicati ai costi di produzione esenti da distorsioni, ammontavano all’8,8 %. |
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(194) |
Su tale base la Commissione ha calcolato il valore normale per tipo di prodotto a livello franco fabbrica conformemente all’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base. |
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(195) |
In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, GFE ha sostenuto che l’uso dei dati riguardanti l’attività di Şişecam relativa al vetro industriale per la determinazione di importi congrui per le SGAV e i profitti non era giustificato, in quanto a) la Commissione avrebbe dovuto escludere altri ricavi operativi e proventi finanziari dall’attività di Şişecam nel settore del vetro; b) le SGAV non tenevano conto della realtà economica dei produttori di prodotti GFR; c) il profitto riscontrato dell’8,8 % era insufficiente per industrie ad alta intensità di capitale come quelle di prodotti GFR e quindi irragionevole, sostenendo che la Commissione dovrebbe utilizzare le SGAV e i profitti dell’intero gruppo. |
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(196) |
In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, Jiangsu Changhai ha affermato che nel 2023 il segmento del vetro industriale di Şişe Ve Cam Fabrikalari A.Ş. non è stato in realtà redditizio, in quanto gli utili al lordo di interessi, imposte e ammortamenti sono soltanto il risultato dei proventi e dei profitti derivanti da attività di investimento, dall’acquisto di attività materiali e immateriali e da attività consistenti nel diritto di utilizzo, e non dalle principali attività operative. Jiangsu Changhai ha chiesto di utilizzare i dati corretti per l’inflazione del 2023 contenuti nelle relazioni annuali del 2024 di Şişe Ve Cam Fabrikalari A.Ş. e di detrarre i costi di trasporto, le commissioni e le spese di imballaggio. In alternativa, qualora la Commissione continui a utilizzare i dati specifici per segmento, una quota proporzionale delle SGAV a livello consolidato dovrebbe essere assegnata al segmento industriale. |
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(197) |
Per quanto riguarda la determinazione di importi congrui per le SGAV, la Commissione ha accettato la richiesta di Jiangsu Changhai di escludere i costi di trasporto, le spese di imballaggio e le spese per commissioni dell’intero gruppo e di ripartirli utilizzando il fatturato come criterio di ripartizione. La Commissione ha rivisto il calcolo dei profitti per il segmento industriale e ha confermato che nel 2023 i profitti ricalcolati, al lordo delle imposte, per il segmento industriale erano negativi. |
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(198) |
I bilanci consolidati del gruppo Şişecam presentavano i profitti di Şişecam Elyaf e le SGAV del segmento del vetro industriale. Per quanto riguarda Şişecam Elyaf, la società che produce fibre di vetro, i rendiconti finanziari pubblicamente disponibili per il 2023 fornivano le vendite nette e il profitto, ma non includevano informazioni sul costo delle merci vendute né sulle SGAV. Il costo delle merci vendute era disponibile a livello del segmento del vetro industriale del gruppo Şişecam. Di conseguenza, per calcolare la percentuale di profitto di Şişecam Elyaf, la Commissione ha ripartito il costo delle merci vendute del segmento industriale al quale appartiene Şişecam Elyaf, utilizzando il fatturato come criterio di ripartizione. |
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(199) |
Alla luce di quanto precede, la Commissione ha concluso che sarebbe opportuno stabilire l’importo congruo per le SGAV sulla base delle SGAV ricalcolate per il segmento industriale utilizzando i dati corretti per l’inflazione del 2023 inclusi nell’ultima dichiarazione annuale del gruppo turco. La Commissione ha imputato le spese finanziarie nette del gruppo Şişecam al segmento utilizzando il fatturato come criterio di ripartizione, ottenendo SGAV espresse come percentuale del costo delle merci vendute pari all’11,24 %. |
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(200) |
Per calcolare il profitto espresso in percentuale del costo delle merci vendute, la Commissione ha diviso il profitto di Şişecam Elyaf per il costo delle merci vendute del segmento industriale assegnato a Şişecam Elyaf utilizzando il fatturato come criterio di ripartizione, come illustrato al considerando 198. Ne è risultato un valore pari al 21,58 %. |
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(201) |
In seguito alle ulteriori informazioni finali, GFE ha affermato che la Commissione non avrebbe dovuto accettare la richiesta di Jiangsu Changhai sui costi di trasporto, sulle spese di imballaggio e sulle commissioni e, in ogni caso, non avrebbe dovuto applicare l’adeguamento a tutti i produttori esportatori. Analogamente, eventuali altre richieste relative a esportatori diversi da quello specifico che ha presentato una richiesta specifica non si sarebbero dovute applicare a tutti i produttori esportatori inseriti nel campione. |
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(202) |
La Commissione ha sottolineato che le risultanze relative alle SGAV e ai profitti della società rappresentativa riguardano gli «importi congrui» da utilizzare nella costruzione del valore normale a norma dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base e si applicano a tutti i produttori esportatori inseriti nel campione. La Commissione non può applicare SGAV diverse unicamente alla società che ha presentato una richiesta di adeguamento delle SGAV. La Commissione ha pertanto respinto tali argomentazioni. |
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(203) |
In seguito alle ulteriori informazioni finali, GFE ha inoltre affermato che non vi erano elementi di prova del fatto che la totalità dei costi di trasporto si applicasse solo alle operazioni in uscita e che, ipotizzando che si riferissero ai costi delle operazioni in entrata e in uscita, l’adeguamento della Commissione era eccessivo, in quanto alcuni dei produttori esportatori cinesi inseriti nel campione hanno dichiarato costi di trasporto molto inferiori nelle loro relazioni annuali e la Commissione avrebbe pertanto dovuto adeguare tali costi di conseguenza. GFE ha infine sostenuto che il segmento industriale dei rendiconti finanziari di Şişecam è costituito da prodotti appartenenti a diversi settori, argomentando che i costi di trasporto e imballaggio per l’industria automobilistica devono essere superiori a quelli dell’industria dei prodotti GFR. |
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(204) |
La Commissione ha respinto tali argomentazioni perché il valore normale doveva essere stabilito a livello franco fabbrica, per cui è stato necessario detrarre tali costi al fine di stabilire importi congrui per SGAV e profitti nel paese rappresentativo. Inoltre il fatto che i costi di trasporto e imballaggio per l’industria automobilistica possano essere superiori a quelli dell’industria dei prodotti GFR non è pertinente nel caso di specie, in quanto i costi di trasporto e imballaggio sono stati considerati per l’intero gruppo e applicati proporzionalmente in base al fatturato del segmento industriale, e non era disponibile alcuna ripartizione per i costi di trasporto specifici del segmento del vetro industriale. |
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(205) |
In seguito alle ulteriori informazioni finali, Jiangsu Changhai ha contestato il calcolo del profitto di Şişecam Elyaf, sostenendo che il tasso di SGAV applicato non riflette la struttura dei costi che ha generato il profitto dichiarato, proponendo di ricalcolare il profitto di Şişecam Elyaf considerando il rapporto tra SGAV e costo delle merci vendute oppure determinando un valore combinato per le SGAV e i profitti sulla base del fatturato di Şişecam Elyaf meno il costo delle merci vendute ricalcolato. |
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(206) |
La Commissione ha sottolineato che l’approccio seguito per il calcolo del profitto si è concentrato su Şişecam Elyaf in quanto società indipendente, che quindi si avvicinava maggiormente al profitto dei produttori di prodotti GFR in Turchia. Inoltre la ripartizione del costo delle merci vendute sui profitti del produttore di prodotti GFR ha seguito esattamente la stessa logica e la stessa ripartizione che Jiangsu Changhai aveva proposto per il calcolo delle commissioni, delle spese di imballaggio e dei costi di trasporto, trasferite dal gruppo nel suo complesso al segmento industriale. La stessa metodologia è già stata applicata in precedenza, utilizzando lo stesso gruppo, lo stesso segmento industriale e lo stesso produttore di prodotti GFR, nello stesso anno (ossia il 2023), per il calcolo delle SGAV e dei profitti di uno dei prodotti a valle dei prodotti GFR (114). La Commissione ha pertanto respinto tale argomentazione. |
4.4. Prezzo all’esportazione
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(207) |
I produttori esportatori inseriti nel campione hanno esportato nell’Unione direttamente ad acquirenti indipendenti oppure tramite società collegate. |
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(208) |
Per i produttori esportatori che hanno esportato il prodotto in esame direttamente ad acquirenti indipendenti nell’Unione, il prezzo all’esportazione è stato il prezzo realmente pagato o pagabile per il prodotto in esame venduto per l’esportazione nell’Unione, a norma dell’articolo 2, paragrafo 8, del regolamento di base. |
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(209) |
Nel caso delle vendite indirette, il prezzo all’esportazione è stato stabilito in base al prezzo al quale il prodotto importato è stato rivenduto per la prima volta ad acquirenti indipendenti nell’Unione conformemente all’articolo 2, paragrafo 9, del regolamento di base. La giurisprudenza consolidata chiarisce che gli adeguamenti a norma dell’articolo 2, paragrafo 9, del regolamento di base comprendono i costi sostenuti da un’entità situata al di fuori dell’Unione europea, a condizione che tale entità appaia associata all’importatore o all’esportatore e che i costi in questione siano di norma a carico di un importatore (115). In tale contesto, la giurisprudenza equipara tali costi a quelli relativi alle attività di vendita svolte dalle controllate, in quanto riducono l’importo ricevuto dal produttore esportatore, nella misura in cui sono tipicamente sostenuti dall’importatore (116). Come osservato dalla Corte di giustizia, tale approccio è in linea con l’obiettivo dell’articolo 2, paragrafo 9, del regolamento di base. Secondo la Corte, tale obiettivo non sarebbe conseguito se un produttore esportatore potesse semplicemente strutturare le sue vendite in modo da garantire il coinvolgimento, prima dell’importazione del prodotto di cui trattasi nell’Unione, di un intermediario ad esso associato che si assumerebbe la responsabilità dei costi normalmente sostenuti da un importatore, in modo da aumentare il prezzo all’esportazione effettivamente pagato da quest’ultimo (117). |
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(210) |
La Commissione ha osservato che l’operatore commerciale collegato ai produttori esportatori situati a Hong Kong sosteneva costi normalmente sostenuti da un importatore, compresi quelli relativi alla fatturazione di acquirenti indipendenti situati nell’Unione. Pertanto era giustificato un adeguamento a norma dell’articolo 2, paragrafo 9, del regolamento di base per tali costi (SGAV) e un profitto nominale. |
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(211) |
Per i produttori esportatori che hanno esportato il prodotto in esame nell’Unione tramite società collegate operanti come importatori, il prezzo all’esportazione è stato stabilito in base al prezzo al quale il prodotto importato è stato rivenduto per la prima volta ad acquirenti indipendenti nell’Unione conformemente all’articolo 2, paragrafo 9, del regolamento di base. Nel presente caso, al prezzo sono stati applicati adeguamenti per tenere conto di tutti i costi sostenuti tra l’importazione e la rivendita, comprese le SGAV, nonché dei profitti realizzati. |
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(212) |
In assenza di collaborazione da parte degli importatori indipendenti nel caso di specie, per stabilire un prezzo all’esportazione attendibile franco frontiera dell’Unione è stato utilizzato un profitto ragionevole stabilito al 5 % nell’inchiesta iniziale relativa ai prodotti in fibra di vetro («prodotti GFF») (118) per un prodotto in fibra di vetro a valle. |
4.5. Confronto
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(213) |
A norma dell’articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base, la Commissione effettua un confronto equo tra il valore normale e il prezzo all’esportazione allo stesso stadio commerciale e tiene conto delle differenze tra i fattori che incidono sui prezzi e sulla loro comparabilità. Nel presente caso la Commissione ha scelto di confrontare il valore normale e il prezzo all’esportazione dei produttori esportatori inseriti nel campione allo stadio commerciale franco fabbrica. Come ulteriormente spiegato in appresso, se del caso il valore normale e il prezzo all’esportazione sono stati adeguati al fine di: i) riportarli al livello franco fabbrica; e ii) tenere conto delle differenze tra i fattori che, secondo quanto affermato e dimostrato, incidono sui prezzi e sulla loro comparabilità. |
4.5.1. Adeguamenti apportati al valore normale
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(214) |
Come spiegato al considerando 194, il valore normale è stato stabilito allo stadio commerciale franco fabbrica utilizzando i costi di produzione e gli importi per le SGAV e i profitti che sono stati considerati congrui per tale stadio commerciale. Non sono stati pertanto necessari adeguamenti per riportare il valore normale al livello franco fabbrica. |
4.5.2. Adeguamenti apportati al prezzo all’esportazione
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(215) |
Per riportare il prezzo all’esportazione allo stadio commerciale franco fabbrica, sono stati applicati adeguamenti per tenere conto di: dazi doganali, altri oneri all’importazione, nolo, assicurazione, movimentazione, carico e spese accessorie. |
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(216) |
Sono stati applicati adeguamenti per i seguenti fattori che incidono sui prezzi e sulla loro comparabilità: costo del credito, spese bancarie e commissioni. |
4.6. Margini di dumping
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(217) |
Per i produttori esportatori che hanno collaborato inseriti nel campione, la Commissione ha confrontato la media ponderata del valore normale di ciascun tipo di prodotto simile e la media ponderata del prezzo all’esportazione del corrispondente tipo di prodotto in esame, conformemente all’articolo 2, paragrafi 11 e 12, del regolamento di base. |
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(218) |
Dato l’elevato livello di collaborazione dei produttori esportatori cinesi, il dazio per «tutte le altre società» è stato fissato al livello massimo del dazio applicabile alle società inserite nel campione o che hanno collaborato all’inchiesta. Il dazio relativo a «tutte le altre società» si applicherà alle società che non hanno collaborato all’inchiesta. |
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(219) |
Chongqing Polycomp International Corporation è stato l’unico produttore esportatore a manifestarsi durante il campionamento e non è stato inserito nel campione. La sua aliquota del dazio definitivo è fissata alla media ponderata delle aliquote stabilite per i produttori esportatori che hanno collaborato inseriti nel campione. |
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(220) |
I margini di dumping definitivi espressi in percentuale del prezzo CIF (costo, assicurazione e nolo) franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto, sono i seguenti:
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5. PREGIUDIZIO
5.1. Definizione di industria dell’Unione e di produzione dell’Unione
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(221) |
All’inizio del periodo in esame il prodotto simile era fabbricato da dieci produttori nell’Unione, ma, come indicato al considerando 46, nel corso del PIR due di essi hanno cessato la produzione. Essi costituiscono l’«industria dell’Unione» ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento di base. |
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(222) |
La produzione totale dell’Unione durante il PIR è stata calcolata pari a 504 019 tonnellate. La Commissione ha determinato tale dato sulla base delle informazioni disponibili riguardanti l’industria dell’Unione fornite da Glass Fibre Europe («GFE»). Come indicato al considerando 19, è stato selezionato un campione di stabilimenti di produzione di tre produttori dell’Unione che rappresentano il 60 % della produzione totale dell’Unione del prodotto simile. |
5.2. Consumo dell’Unione
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(223) |
La Commissione ha stabilito il consumo dell’Unione sulla base i) del volume delle vendite dell’industria dell’Unione sul mercato libero dell’Unione, calcolato a partire dai dati forniti da GFE, e ii) delle importazioni da paesi terzi determinate avvalendosi dei dati ricavati da Eurostat (banca dati Comext). Tabella 2 Consumo dell’Unione (in tonnellate)
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(224) |
Nel periodo in esame il consumo totale di prodotti GFR nell’Unione è diminuito del 6 %. L’aumento osservato nel 2022 è derivato principalmente dalla ripresa economica successiva alla revoca delle misure connesse alla COVID-19, in quanto gli utilizzatori hanno ricominciato a effettuare ordini per ricostituire le scorte e riavviare la produzione. Nel corso del 2023 la domanda di prodotti GFR nell’Unione è però diminuita, sebbene nel PIR abbia registrato una ripresa, con un incremento del 2 %. Il calo dei consumi e la conseguente debolezza della ripresa sono stati attribuiti a un eccesso di ordinazioni negli anni precedenti e a un comportamento di spesa più prudente da parte dei consumatori dovuto al clima economico durante il PIR. |
5.3. Importazioni dal paese interessato
5.3.1. Volume e quota di mercato
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(225) |
Le importazioni nell’Unione dalla RPC hanno registrato il seguente andamento: Tabella 3 Volume delle importazioni (in tonnellate metriche) e quota di mercato
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(226) |
Anche con le misure in vigore, il volume delle importazioni dalla RPC è aumentato del 51 % durante il periodo in esame. Considerando l’andamento del consumo, la quota di mercato delle importazioni cinesi è aumentata, passando dal 6 % nel 2021 al 10 % nel PIR. |
5.3.2. Prezzi delle importazioni dalla RPC e undercutting dei prezzi
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(227) |
La Commissione ha stabilito i prezzi delle importazioni in base ai dati di Eurostat. La media dei prezzi delle importazioni nell’Unione dalla RPC ha registrato il seguente andamento: Tabella 4 Prezzi delle importazioni (in EUR/tonnellata)
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(228) |
Il prezzo medio all’importazione nell’Unione del prodotto oggetto del riesame, dopo un iniziale aumento del 22 % nel 2022 dovuto ai costi di spedizione eccezionalmente elevati successivi alla revoca delle misure connesse alla COVID-19, ha poi registrato un notevole calo. Durante il PIR il prezzo medio delle importazioni nell’Unione era inferiore del 28 % rispetto a quello registrato nel 2021. |
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(229) |
La Commissione ha determinato l’undercutting dei prezzi durante il periodo dell’inchiesta confrontando:
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(230) |
Per il produttore esportatore inserito nel campione Taishan Fiberglass Inc., le vendite effettuate nell’ambito di uno speciale accordo di fornitura con il produttore dell’Unione European Owens Corning Fiberglas SPRL sono state escluse dal calcolo dell’undercutting, in quanto il prodotto in questione, una fibra di vetro resistente agli alcali utilizzata per rinforzare il cemento, non era fabbricato nell’Unione. Il prodotto è invece fabbricato esclusivamente in Cina e in Giappone nel quadro di un accordo di fornitura di lunga data tra le due società in questione, la cui produzione si basa sulla tecnologia proprietaria e sui fattori produttivi di European Owens Corning Fiberglas SPRL (ad esempio, filiere). |
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(231) |
Dal confronto è emerso che, durante il PIR, le importazioni del prodotto oggetto del riesame originario della RPC sono state vendute nell’Unione a prezzi inferiori a quelli dell’industria dell’Unione, con una differenza espressa in percentuale compresa tra il 16,64 % e il 30,68 %, anche includendo i dazi antidumping e compensativi applicabili. |
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(232) |
L’undercutting dei prezzi è stato accompagnato anche da una notevole contrazione dei prezzi ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 3, del regolamento di base. A causa della notevole pressione sui prezzi dovuta alle importazioni a basso prezzo oggetto di dumping dai produttori esportatori cinesi, l’industria dell’Unione non è stata in grado di aumentare i prezzi durante tutto il PIR in linea con l’andamento dei costi di produzione nel tentativo di realizzare un congruo livello di profitti, come indicato nella tabella 9. La significativa contrazione dei prezzi è stata confermata dai dati di cui alla tabella 4, nonché dall’underselling dei prezzi riscontrato sulla base dei dati forniti dai produttori esportatori inseriti nel campione. |
5.4. Situazione economica dell’industria dell’Unione
5.4.1. Osservazioni generali
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(233) |
L’analisi della situazione economica dell’industria dell’Unione ha compreso una valutazione di tutti gli indicatori economici pertinenti in rapporto con la situazione dell’industria dell’Unione nel periodo in esame. |
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(234) |
Come indicato al considerando 19, per valutare la situazione economica dell’industria dell’Unione è stato usato il campionamento. |
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(235) |
Ai fini della determinazione del pregiudizio la Commissione ha distinto tra indicatori di pregiudizio macroeconomici e microeconomici. La Commissione ha valutato gli indicatori macroeconomici sulla base delle informazioni presentate da GFE. La Commissione ha valutato gli indicatori microeconomici sulla base dei dati contenuti nelle risposte al questionario fornite dai produttori dell’Unione inseriti nel campione. |
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(236) |
Gli indicatori macroeconomici sono: produzione, capacità produttiva, utilizzo degli impianti, volume delle vendite, quota di mercato, occupazione, produttività, entità del margine di dumping e ripresa dagli effetti di precedenti pratiche di dumping. |
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(237) |
Gli indicatori microeconomici sono: prezzi medi unitari, costo unitario, costo del lavoro, scorte, redditività, flusso di cassa, investimenti, utile sul capitale investito e capacità di ottenere capitale. |
5.4.2. Indicatori macroeconomici
5.4.2.1.
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(238) |
Nel periodo in esame la produzione totale, la capacità produttiva totale e l’utilizzo totale degli impianti dell’Unione hanno registrato il seguente andamento: Tabella 5 Produzione, capacità produttiva e utilizzo degli impianti
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(239) |
Nel 2022 il volume di produzione è leggermente aumentato rispetto al 2021 a seguito dell’allentamento delle misure connesse alla COVID-19, che ha facilitato una produzione più stabile. Inoltre nel 2022 diversi produttori dell’Unione inseriti nel campione hanno aumentato il volume di produzione al fine di accumulare scorte di prodotti finiti in vista della prevista ricostruzione dei forni. Tuttavia nel 2023 e nel PIR si è registrato un calo significativo del volume di produzione, poiché in un contesto in cui i produttori dell’Unione vendevano le scorte accumulate, l’industria dell’Unione ha dovuto far fronte contemporaneamente a una diminuzione della domanda e a un aumento delle importazioni di prodotti GFR dalla RPC a prezzi bassi. |
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(240) |
La capacità produttiva è diminuita costantemente durante tutto il periodo in esame e si è ridotta del 9 %. Come spiegato al considerando 46, la diminuzione della capacità produttiva registrata tra il 2021 e la fine del PIR è legata alla cessazione della produzione da parte di alcuni produttori dell’Unione; in particolare all’interruzione della produzione di prodotti GFR in Polonia da parte di Krosglass S.A. e all’apertura della procedura fallimentare per Electric Glass Fiber NL, B.V. A ciò si aggiunge l’esclusione di NEG UK dall’industria dell’Unione in seguito alla Brexit, che ha ulteriormente contribuito all’evidente diminuzione della capacità rispetto alla precedente inchiesta di riesame. |
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(241) |
L’utilizzo degli impianti è diminuito di 10 punti percentuali nel periodo in esame, in quanto il volume di produzione è diminuito più della capacità produttiva. |
5.4.2.2.
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(242) |
Nel periodo in esame il volume delle vendite sul mercato libero e la quota di mercato dell’industria dell’Unione hanno registrato il seguente andamento: Tabella 6 Volume delle vendite sul mercato libero e quota di mercato (in tonnellate)
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(243) |
Nel periodo in esame il volume delle vendite sul mercato libero dell’Unione (escluse le vendite vincolate) e la quota di mercato dei produttori dell’Unione hanno registrato una marcata tendenza al ribasso, che riflette un calo della domanda associato all’aumento delle importazioni dalla RPC a prezzi bassi. Parallelamente, se il consumo sul libero mercato è diminuito del 6 %, il volume delle vendite dell’industria dell’Unione ha registrato una flessione perfino maggiore, cosicché la quota di mercato dell’industria dell’Unione si è ridotta, passando dal 45 % nel 2021 al 40 % nel PIR. |
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(244) |
Nel periodo in esame il volume vincolato ha registrato il seguente andamento: Tabella 7 Volume vincolato sul mercato dell’Unione (in tonnellate metriche)
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(245) |
Il volume vincolato dell’industria dell’Unione (costituito da trasferimenti vincolati e vendite vincolate sul mercato dell’Unione) nel mercato dell’Unione è diminuito del 10 % nel periodo in esame. Sebbene le vendite sul mercato libero e sul mercato vincolato abbiano seguito un andamento analogo tra il 2021 e la fine del PIR, il calo delle vendite nel mercato vincolato è stato inferiore di 7 punti percentuali rispetto al mercato libero. |
5.4.2.3.
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(246) |
Nel periodo in esame l’occupazione e la produttività hanno registrato il seguente andamento: Tabella 8 Occupazione e produttività
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(247) |
Nel periodo in esame il numero di dipendenti dell’industria dell’Unione ha registrato un aumento iniziale e un successivo calo. L’aumento iniziale registrato nel 2022 rispetto al 2021 corrispondeva all’aumento della produzione e delle vendite a seguito dell’allentamento delle restrizioni legate alla COVID-19. Successivamente, l’industria dell’Unione ha dovuto ridurre l’occupazione per adeguarsi alle difficili condizioni di mercato e mantenere l’efficienza operativa e alcuni produttori dell’Unione hanno cessato del tutto la produzione di prodotti GFR, come spiegato nel considerando 46. |
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(248) |
Tra il 2021 e il 2023 la produttività è diminuita, passando da 190 t/dipendente a 166 t/dipendente prima di risalire a 187 t/dipendente nel PIR dopo la notevole flessione subita dall’occupazione. Gli incrementi di efficienza sono inoltre derivati dagli investimenti effettuati sui forni da diversi produttori dell’Unione di prodotti GFR. |
5.4.2.4.
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(249) |
I margini di dumping rilevati sono stati notevolmente superiori al livello minimo. L’entità dei margini di dumping effettivi ha avuto un’incidenza non trascurabile sull’industria dell’Unione, dati il volume e i prezzi delle importazioni dal paese interessato. |
5.4.2.5.
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(250) |
Nel periodo in esame il consumo dell’Unione è calato del 6 %. Il volume delle vendite dell’industria dell’Unione sul mercato dell’Unione ha registrato una diminuzione persino maggiore, pari al 16 %. La quota di mercato dell’industria dell’Unione si è quindi ridotta, contrariamente alla quota di mercato delle importazioni dal paese interessato, che è aumentata durante il periodo in esame. |
5.4.3. Indicatori microeconomici
5.4.3.1.
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(251) |
Nel periodo in esame la media ponderata dei prezzi di vendita unitari praticati dai produttori dell’Unione inseriti nel campione ad acquirenti indipendenti nell’Unione ha registrato il seguente andamento: Tabella 9 Prezzi di vendita e costo di produzione nell’Unione (in EUR/tonnellata metrica)
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(252) |
I prezzi medi di vendita sono aumentati nel 2022 rispetto al 2021, in quanto i produttori dell’Unione inseriti nel campione sono stati in grado di trasferire l’aumento dei costi determinato dall’inflazione sugli acquirenti grazie all’aumento della domanda. Nel 2023 e nel PIR i prezzi medi di vendita sono diminuiti a causa di una domanda di mercato inferiore a livello mondiale e di una maggiore pressione sui prezzi esercitata dalle importazioni provenienti dalla RPC. |
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(253) |
I costi di produzione unitari sono aumentati del 26 % tra il 2021 e il 2023 a causa dell’aumento del costo del lavoro e delle materie prime. Inoltre i costi dell’energia hanno subito forti oscillazioni, incidendo in misura notevole sulle industrie che dipendono fortemente dall’energia. Nel corso del PIR, grazie al calo dei prezzi dell’energia, al miglioramento dell’efficienza energetica e alla buona riuscita delle strategie di gestione dei costi, il costo unitario di produzione è diminuito, pur rimanendo ben al di sopra del livello del 2021. |
5.4.3.2.
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(254) |
Nel periodo in esame il costo medio del lavoro dei produttori dell’Unione inseriti nel campione ha registrato il seguente andamento: Tabella 10 Costo medio del lavoro per dipendente
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(255) |
Il costo medio del lavoro per dipendente ha seguito una costante tendenza al rialzo, registrando un aumento complessivo dell’11 % durante il periodo in esame. L’aumento è stato dovuto principalmente alle pressioni sul mercato del lavoro, in quanto le imprese hanno aumentato i salari per trattenere e attrarre dipendenti in un mercato del lavoro post-COVID caratterizzato da un’inflazione elevata. |
5.4.3.3.
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(256) |
Nel periodo in esame i livelli delle scorte dei produttori dell’Unione inseriti nel campione hanno registrato il seguente andamento: Tabella 11 Scorte
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(257) |
L’aumento delle scorte nel 2022 è stato inizialmente determinato da un accumulo strategico di scorte in previsione della programmata ricostruzione dei forni. Tale dato è in linea con quanto avvenuto in un periodo precedente durante la COVID-19, in cui un aumento significativo della domanda e problemi della catena di approvvigionamento hanno indotto i produttori dell’Unione ad ordinare una quantità eccessiva di materie prime per soddisfare le esigenze della produzione. Dopo il completamento della ricostruzione dei forni, le scorte sono diminuite, in quanto nel 2023 e nel PIR i produttori dell’Unione inseriti nel campione sono riusciti a vendere le scorte accumulate. Gli aumenti delle scorte nel 2022 erano legati al maggiore accumulo di scorte in previsione della chiusura durante la prevista ricostruzione del forno. Tuttavia, una volta effettuata la ricostruzione, si è registrata una diminuzione delle scorte, in quanto i produttori dell’Unione inseriti nel campione sono riusciti a venderle nel 2023 e nel PIR, periodi che coincidono con un calo del volume di produzione. |
5.4.3.4.
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(258) |
Nel periodo in esame la redditività, il flusso di cassa, gli investimenti e l’utile sul capitale investito dei produttori dell’Unione inseriti nel campione hanno registrato il seguente andamento: Tabella 12 Redditività, flusso di cassa, investimenti e utile sul capitale investito
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(259) |
La Commissione ha stabilito la redditività dei produttori dell’Unione inseriti nel campione esprimendo l’utile netto, al lordo delle imposte, derivante dalle vendite del prodotto simile ad acquirenti indipendenti nell’Unione in percentuale del fatturato di tali vendite. Mentre nel 2021 ha subito perdite, nel 2022 l’industria dell’Unione ha registrato un aumento della redditività, in quanto i produttori dell’Unione inseriti nel campione hanno potuto trasferire l’aumento dei costi di produzione unitari sui clienti, grazie alle condizioni di mercato favorevoli legate a una forte domanda e a costi di spedizione elevati. Nel 2023 e nel PIR la redditività si è però ridotta a causa dell’aumento dei costi, che non è stato possibile compensare con un aumento dei prezzi di vendita a causa della crescita dei volumi delle importazioni a prezzi di dumping dalla RPC a prezzi inferiori a quelli dell’industria dell’Unione. |
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(260) |
Durante il periodo in esame gli investimenti sono aumentati. Tali investimenti riguardavano principalmente la ricostruzione dei forni dei produttori dell’Unione inseriti nel campione allo scopo di garantire la longevità delle attrezzature. Tali investimenti, programmati con largo anticipo, sono stati realizzati in un contesto di condizioni di mercato sfavorevoli prevalenti nel 2023 e nel PIR. |
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(261) |
Il flusso di cassa tra il 2021 e il PIR ha evidenziato fluttuazioni significative dovute alla volatilità delle condizioni di mercato e a specifiche limitazioni operative di alcuni impianti a seguito del rinvio della ricostruzione dei forni. Durante il periodo in esame, il 2022 è stato l’unico anno in cui tutti i produttori dell’Unione inseriti nel campione hanno realizzato profitti significativi, che si sono parzialmente esauriti nell’accumulo delle scorte in previsione della programmata ricostruzione dei forni, determinando un flusso di cassa positivo. Nel 2023 e durante il PIR, nonostante le gravi perdite subite, i flussi di cassa sono rimasti positivi. Tale situazione apparentemente contraddittoria, particolarmente evidente durante il PIR, potrebbe essere in gran parte attribuita al notevole impatto positivo sul flusso di cassa derivante dalle riduzioni dei livelli delle scorte accumulate nel 2022. |
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(262) |
L’utile sul capitale investito è il profitto espresso in percentuale del valore contabile netto degli investimenti. L’utile sul capitale investito ha avuto un andamento parallelo a quello della redditività. È dapprima aumentato nel 2022 per poi deteriorarsi nel 2023 e ancor più durante il PIR, rendendo più difficile per l’industria dell’Unione raccogliere capitali e crescere. |
5.4.4. Conclusioni sul pregiudizio
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(263) |
Durante il periodo in esame l’industria dell’Unione è stata redditizia solo nel 2022, dopodiché è tornata a essere in perdita. Nel 2023 e nel PIR la situazione di perdita dell’industria dell’Unione ha coinciso con un aumento delle importazioni dalla RPC a prezzi inferiori ai prezzi di vendita e ai costi di produzione medi dell’industria dell’Unione. |
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(264) |
Nel 2022 l’industria dell’Unione ha potuto aumentare il livello dei prezzi per raggiungere una situazione redditizia. Nel 2023 e nel PIR la differenza tra i prezzi di vendita dell’industria dell’Unione e i prezzi all’importazione dalla RPC è però aumentata. I prezzi dell’Unione sono aumentati del 10 % durante il periodo in esame, mentre nello stesso periodo i prezzi all’importazione dalla RPC sono aumentati del 28 %. Di conseguenza i prezzi all’importazione del prodotto oggetto del riesame dalla RPC hanno seguito un andamento opposto a quello dell’industria dell’Unione. Pertanto, pur essendo stata costretta a vendere in perdita, tra il 2021 e il PIR l’industria dell’Unione ha perso quote di mercato a causa delle importazioni provenienti dalla RPC. |
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(265) |
Quasi tutti gli indicatori del pregiudizio hanno registrato un andamento negativo durante il periodo in esame. La produzione, la capacità produttiva, l’utilizzo degli impianti, la redditività e l’utile sul capitale investito sono tutti peggiorati, in linea con la diminuzione dei volumi di vendita e della quota di mercato. Nel 2022 l’Unione è riuscita a riprendersi in una certa misura, grazie all’aumento della domanda di prodotti GFR a seguito della revoca delle misure connesse alla COVID-19. Tuttavia nel 2023 e nel PIR, a causa dell’aumento del volume delle importazioni a prezzi sempre più bassi, la situazione dell’industria dell’Unione si è ulteriormente deteriorata, come dimostra l’aumento delle perdite. |
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(266) |
Come illustrato in precedenza, gli altri indicatori economici, come l’utile sul capitale investito, sono stati negativi durante il periodo in esame, ad eccezione del 2022. Questa situazione ha compromesso la capacità dell’industria dell’Unione di autofinanziare le proprie attività e di ottenere capitali, ostacolandone in tal modo la crescita e arrivando anche a minacciarne la sopravvivenza a medio e lungo termine. |
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(267) |
In base a quanto precede, la Commissione ha concluso che l’industria dell’Unione ha subito un pregiudizio notevole ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base. |
6. NESSO DI CAUSALITÀ
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(268) |
A norma dell’articolo 3, paragrafo 6, del regolamento di base, è stato verificato se le importazioni oggetto di dumping dalla RPC abbiano causato un pregiudizio notevole all’industria dell’Unione. |
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(269) |
Conformemente all’articolo 3, paragrafo 7, del regolamento di base la Commissione ha inoltre esaminato se altri fattori noti abbiano contemporaneamente potuto causare pregiudizio all’industria dell’Unione. La Commissione si è accertata che non fosse attribuito alle importazioni oggetto di dumping un eventuale pregiudizio causato da fattori diversi dalle importazioni oggetto di dumping dal paese interessato. I fattori presi in considerazione dalla Commissione sono stati le importazioni da paesi terzi diversi dalla RPC, l’andamento delle esportazioni dell’industria dell’Unione, l’aumento del costo delle materie prime e del costo dell’energia per l’industria dell’Unione e la contrazione della domanda. |
6.1. Effetti delle importazioni oggetto di dumping
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(270) |
Come disposto dall’articolo 3, paragrafo 6, del regolamento di base, la Commissione ha esaminato l’evoluzione del volume delle importazioni provenienti dal paese interessato e il loro impatto sull’industria dell’Unione. |
6.2. Quantità e quota di mercato delle importazioni oggetto di dumping dal paese interessato
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(271) |
Dall’inchiesta è emerso che, nonostante le misure antidumping e compensative in vigore e il calo del consumo, durante il periodo in esame il volume delle importazioni oggetto di dumping a prezzi inferiori a quelli dell’industria dell’Unione dalla RPC è aumentato in termini sia assoluti che relativi. Prendendo il 2021 come anno di riferimento, il volume delle importazioni è aumentato del 51 %, mentre la quota di mercato delle importazioni originarie della RPC è aumentata passando dal 6 % nel 2021 al 10 % nel PIR. |
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(272) |
Allo stesso tempo, la quota di mercato dell’industria dell’Unione è diminuita di cinque punti percentuali durante il periodo in esame. |
6.3. Prezzo delle importazioni oggetto di dumping dal paese interessato ed effetti sui prezzi
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(273) |
I prezzi medi unitari delle importazioni oggetto di dumping, diminuiti del 28 % tra il 2021 e il PIR, nello stesso periodo sono rimasti più bassi di quelli dell’industria dell’Unione. |
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(274) |
L’industria dell’Unione è stata redditizia nel 2022, per andare successivamente in perdita, in coincidenza con il calo significativo dei prezzi all’importazione dalla RPC. Pur avendo abbassato il prezzo di vendita nel 2023 e nel PIR, l’industria dell’Unione non è riuscita a mantenere la propria quota di mercato. Tale ribasso dei prezzi si è ripercosso sulla redditività, determinando una situazione di perdita. |
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(275) |
Sulla base di quanto precede, si è concluso che il livello dei prezzi delle importazioni oggetto di dumping dalla RPC ha avuto un impatto notevolmente negativo sulla situazione economica dell’industria dell’Unione, determinando in grande misura il pregiudizio notevole subito dall’industria dell’Unione. |
6.4. Nesso di causalità tra le importazioni oggetto di dumping dalla RPC e il pregiudizio notevole subito dall’industria dell’Unione
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(276) |
Il deterioramento della situazione economica dell’industria dell’Unione ha coinciso con una maggiore presenza di importazioni oggetto di dumping dalla RPC. Nel contesto di contrazione del mercato, l’aumento della quota di mercato detenuta dalle importazioni dalla RPC, unito ai relativi prezzi medi di vendita bassi, ha avuto un impatto negativo sulla situazione finanziaria dell’industria dell’Unione. Sebbene nel 2022 sia riuscita a riprendersi, l’industria dell’Unione non è stata in grado di aumentare i propri prezzi di vendita in misura sufficiente a coprire pienamente l’aumento dei costi di produzione, a causa della maggiore presenza di importazioni oggetto di dumping di prodotti GFR dalla RPC. La Commissione ha pertanto concluso che l’aumento delle importazioni dalla RPC a prezzi di dumping ha coinciso con il significativo deterioramento della situazione dell’industria dell’Unione nel 2023, che è proseguito durante il PIR. |
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(277) |
Alla luce di tali considerazioni, la Commissione ha stabilito che le importazioni oggetto di dumping provenienti dalla RPC hanno causato un pregiudizio notevole all’industria dell’Unione ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 6, del regolamento di base. |
6.5. Effetti di altri fattori
6.5.1. Importazioni da paesi terzi diversi dalla RPC
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(278) |
Le importazioni di prodotti GFR da paesi terzi diversi dalla RPC provenivano principalmente dall’Egitto, dalla Malaysia e dal Regno Unito. |
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(279) |
Il volume delle importazioni nell’Unione, la quota di mercato e le tendenze dei prezzi delle importazioni di prodotti GFR da altri paesi terzi hanno registrato il seguente andamento: Tabella 13 Importazioni da paesi terzi
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(280) |
Dal 2021 al PIR le importazioni malesi nell’Unione hanno registrato una significativa tendenza al ribasso in termini sia di volume che di quota di mercato, accompagnata da fluttuazioni dei prezzi. I volumi delle importazioni sono diminuiti drasticamente, passando da 136 086 tonnellate metriche nel 2021 a 76 909 tonnellate metriche nel 2023, per poi registrare una lieve ripresa e toccare le 84 827 tonnellate nel PIR. Di conseguenza, la quota di mercato delle importazioni dalla Malaysia è scesa dal 15 % al 9 %, per poi registrare un lieve miglioramento e attestarsi al 10 %. Sebbene il prezzo medio per tonnellata metrica sia inizialmente aumentato del 32 % nel 2022, nel 2023 e nel PIR si è registrata una flessione significativa. |
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(281) |
I volumi e la quota di mercato delle importazioni di prodotti GFR originari dell’Egitto sono rimasti stabili in un contesto di notevoli fluttuazioni dei prezzi, in particolare rispetto ai prezzi medi dell’Unione. I volumi delle importazioni egiziane hanno registrato un leggero aumento del 5 % circa tra il 2021 e il 2022, un calo di circa il 10 % nel 2023 e un ritorno quasi ai livelli iniziali durante il PIR, mantenendo una quota di mercato costante del 12 %, che è leggermente cresciuta nel PIR, arrivando al 13 %. I prezzi delle importazioni egiziane sono rimasti inferiori sia ai prezzi medi dell’industria dell’Unione sia ai prezzi delle importazioni cinesi. |
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(282) |
Le importazioni di prodotti GFR dal Regno Unito nell’Unione tra il 2021 e il PIR hanno registrato un aumento in termini di volume, con una quota di mercato relativamente costante. Dal 2021 al 2022 i volumi delle importazioni dal Regno Unito sono aumentati, per poi diminuire del 12 % circa nel 2023 e di un ulteriore 5 % nel PIR. Tra il 2022 e il 2023 la quota di mercato è aumentata, passando dal 4 % al 6 %, mentre è diminuita leggermente attestandosi al 5 % nel PIR. Il prezzo medio per tonnellata metrica del Regno Unito era a livelli simili o superiori al prezzo medio dell’industria dell’Unione, e superiore al prezzo delle importazioni dalla RPC. I prezzi delle importazioni dal Regno Unito sono dapprima aumentati del 31 % dal 2021 al 2022 e hanno continuato ad aumentare fino a toccare 1 397 EUR nel 2023, per poi diminuire leggermente attestandosi a 1 273 EUR nel PIR. |
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(283) |
Le importazioni di prodotti GFR da paesi terzi, esclusi quelli precedentemente specificati, nell’Unione durante il periodo in esame hanno registrato un aumento in termini di volume e di quota di mercato, che è passata dal 18 % al 20 %. I prezzi medi di questi paesi erano comunque superiori ai prezzi delle importazioni dalla RPC. |
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(284) |
Dall’analisi dei dati sulle importazioni di prodotti GFR originari di altri paesi terzi emerge un quadro contrastante. Le importazioni dalla Malaysia, sebbene effettuate a prezzi inferiori a quelli dell’industria dell’Unione, sono diminuite notevolmente in termini assoluti e relativi durante il periodo in esame. Le importazioni originarie dell’Egitto sono rimaste stabili, pur mantenendo anch’esse prezzi inferiori ai prezzi medi dell’industria dell’Unione. Le importazioni dal Regno Unito, sebbene in aumento, nel 2023 e nel PIR sono entrate nell’Unione a prezzi più elevati. I volumi delle importazioni da altri paesi terzi non menzionati sopra sono aumentati in termini assoluti e relativi durante il periodo in esame. Nel complesso, nel periodo in esame e in particolare nel PIR non vi sono state importazioni significative da paesi terzi che abbiano aumentato la propria quota di mercato applicando al contempo prezzi inferiori a quelli prezzi dell’industria dell’Unione. |
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(285) |
Alla luce di quanto precede, la Commissione ha concluso che le importazioni da altri paesi terzi non hanno attenuato il nesso di causalità tra il pregiudizio subito dall’industria dell’Unione e le importazioni oggetto di dumping dalla RPC. |
6.5.2. Andamento delle esportazioni dell’industria dell’Unione
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(286) |
Nel periodo in esame il volume delle esportazioni dell’industria dell’Unione ha registrato il seguente andamento: Tabella 14 Andamento delle esportazioni dei produttori dell’Unione
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(287) |
Dal 2021 le esportazioni dell’industria dell’Unione, pur rimanendo modeste rispetto alle vendite totali, sono gradualmente aumentate. Si è trattato di esportazioni costituite in gran parte da prodotti con specifiche tecniche più elevate, che le proteggevano dalla concorrenza diretta sui prezzi. Di conseguenza, l’Unione è riuscita a ottenere prezzi più elevati per tali prodotti GFR sui mercati internazionali rispetto al mercato dell’Unione. Il dato riflette un orientamento strategico verso i mercati di nicchia all’estero. |
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(288) |
L’aumento delle vendite all’esportazione non ha pertanto attenuato il nesso di causalità tra le importazioni oggetto di dumping dal paese interessato e il pregiudizio subito dall’industria dell’Unione. Al contrario, le vendite all’esportazione hanno consentito all’industria dell’Unione di migliorare la sua situazione finanziaria complessiva grazie all’aumento del volume delle vendite e al raggiungimento di livelli di prezzo superiori a quelli praticati sul mercato dell’Unione. |
6.5.3. Costo dell’energia e delle materie prime
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(289) |
Nel periodo in esame il prezzo medio dell’energia dell’industria dell’Unione ha registrato il seguente andamento: Tabella 15 Prezzi dell’energia e delle materie prime nell’Unione
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(290) |
L’andamento dei prezzi dell’energia nell’Unione durante il periodo in esame ha registrato un aumento significativo e una successiva stabilizzazione. Il forte aumento registrato nel 2022 rispetto al 2021 è stato aggravato dalle conseguenze delle tensioni geopolitiche che hanno inciso sull’approvvigionamento energetico, principalmente a causa della guerra di aggressione ingiustificata e non provocata della Russia nei confronti dell’Ucraina. L’impennata dei prezzi dell’energia ha inciso in modo significativo sui costi di produzione dei produttori dell’Unione inseriti nel campione. Nel 2023 i prezzi dell’energia sono diminuiti. |
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(291) |
L’inchiesta ha evidenziato che il costo delle principali materie prime è aumentato notevolmente nel 2022, contribuendo a un aumento significativo del prezzo di vendita unitario, in quanto l’industria dell’Unione ha potuto trasferire tali costi sugli acquirenti. Nel 2023 invece, mentre i costi delle materie prime hanno continuato ad aumentare, il prezzo di vendita unitario è diminuito, in quanto l’industria dell’Unione non è stata in grado di trasferire tali costi aggiuntivi sugli acquirenti. Durante il PIR, mentre i costi delle materie prime sono diminuiti rispetto ai costi osservati negli anni 2023 e 2022, i prezzi del mercato dell’Unione sono scesi anche ulteriormente, in quanto l’industria dell’Unione non è stata in grado di mantenere o aumentare i propri prezzi a causa della pressione sui prezzi esercitata dalle importazioni oggetto di dumping dalla Cina. |
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(292) |
Su tale base la Commissione ha concluso che l’evoluzione dei prezzi dell’energia e dei costi delle materie prime non ha attenuato il nesso di causalità tra le importazioni oggetto di dumping e il deterioramento della situazione economica dell’industria dell’Unione. |
6.5.4. Volume vincolato dell’industria dell’Unione
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(293) |
Come osservato al considerando 245, nel periodo in esame le vendite sul mercato libero e quelle sul mercato vincolato hanno seguito un andamento simile, con un calo più lento, nello specifico 7 punti percentuali in meno, per le vendite vincolate. Le vendite vincolate non potevano pertanto essere considerate un fattore in grado di indebolire il nesso di causalità tra le importazioni oggetto di dumping e il loro effetto sull’industria dell’Unione. |
6.5.5. Contrazione della domanda
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(294) |
Nonostante una certa contrazione della domanda, come spiegato al considerando 171, la quota di mercato delle importazioni cinesi è aumentata, passando dal 6 % nel 2021 al 10 % nel PIR, mentre il volume delle vendite e la quota di mercato dell’industria dell’Unione sono diminuiti. L’inchiesta ha inoltre concluso che le importazioni cinesi hanno causato l’undercutting e la contrazione dei prezzi. |
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(295) |
Su tale base la Commissione ha concluso che la contrazione della domanda non ha attenuato il nesso di causalità tra le importazioni oggetto di dumping e il deterioramento della situazione economica dell’industria dell’Unione. |
6.5.6. Conclusioni sul nesso di causalità
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(296) |
Nel 2023 e nel PIR la situazione finanziaria dell’industria dell’Unione si è complessivamente deteriorata. Tali circostanze negative hanno coinciso con un aumento della quota di mercato delle importazioni di prodotti GFR dalla RPC, effettuate a prezzi di dumping inferiori ai prezzi e ai costi dell’industria dell’Unione nonostante l’esistenza di dazi antidumping e compensativi. |
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(297) |
Sono stati analizzati anche altri fattori che potrebbero avere arrecato pregiudizio all’industria dell’Unione. A tal proposito è stato accertato che le importazioni da altri paesi terzi, l’andamento delle esportazioni dell’industria UE, l’aumento dei prezzi dell’energia, l’andamento sul mercato vincolato e la contrazione della domanda non hanno attenuato il nesso di causalità stabilito tra le importazioni oggetto di dumping e il pregiudizio subito dall’industria dell’Unione. |
7. INTERESSE DELL’UNIONE
7.1. Interesse dell’industria dell’Unione
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(298) |
L’inchiesta ha stabilito che l’industria dell’Unione ha subito un notevole pregiudizio causato dalle importazioni oggetto di dumping provenienti dalla RPC durante il PIR. Come spiegato al considerando 52, durante il PIR due produttori dell’Unione hanno cessato del tutto la produzione di prodotti GFR a causa di condizioni di mercato sfavorevoli. |
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(299) |
La modifica delle misure consentirebbe all’industria dell’Unione di mantenere e/o riconquistare la propria quota di mercato, di aumentare la produzione e l’utilizzo degli impianti, di aumentare i prezzi per coprire i costi di produzione e raggiungere il livello di redditività atteso in condizioni di concorrenza normali. Su tali basi, l’industria dell’Unione dovrebbe tornare a una situazione sostenibile che le consentirebbe di effettuare investimenti futuri. |
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(300) |
Il mantenimento delle misure allo stesso livello comporterebbe probabilmente un’ulteriore perdita di quota di mercato e un deterioramento della redditività, che sono diventati negativi nel 2023 e nel PIR. Ciò potrebbe causare ulteriori chiusure degli impianti di produzione e licenziamenti, mettendo così a repentaglio la redditività dell’industria dell’Unione. |
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(301) |
La Commissione ha quindi concluso che sarebbe nell’interesse dell’industria dell’Unione modificare le misure antidumping sulle importazioni di prodotti GFR originari della RPC. |
7.2. Interesse degli utilizzatori e degli importatori indipendenti
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(302) |
Nessun utilizzatore o importatore indipendente si è manifestato né ha collaborato alla presente inchiesta rispondendo al questionario. |
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(303) |
Durante l’inchiesta, solo due utilizzatori, Amiblu Holding GmbH e F.S. Fehrer Automotive GmbH, si sono manifestati e hanno fornito risposte molto carenti al questionario. La Commissione ha chiesto alle parti interessate di fornire le informazioni mancanti, che però non hanno ottemperato a tale richiesta entro il termine prescritto. |
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(304) |
Al momento dell’apertura, un altro utilizzatore, Proxim, ha mosso obiezioni alla possibile modifica delle misure. Proxim ha affermato che molti utilizzatori non erano a conoscenza dell’inchiesta, il che ha impedito loro di presentare il questionario entro il termine previsto. |
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(305) |
La Commissione ha tuttavia adottato tutte le misure necessarie per garantire che tutti gli utilizzatori noti e gli importatori indipendenti menzionati nella domanda fossero debitamente informati. Inoltre nella Gazzetta ufficiale è stato pubblicato un avviso di apertura che informava tutte le parti interessate dell’inchiesta. I questionari destinati agli utilizzatori e agli importatori sono stati anche pubblicati sul sito web del caso (119). |
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(306) |
Nelle loro osservazioni, gli utilizzatori Tolnatext Fonalfeldolgozo es Müszakiszovet-gyàrto Bt. («Tolnatext») e Dr. Günther Kast GmbH & Co, che fanno parte del gruppo KAST, hanno affermato che l’attuazione di ulteriori misure commerciali inciderebbe negativamente su una catena di approvvigionamento efficiente. Secondo Tolnatext, pur essendo protetti dalle misure in vigore, i produttori dell’Unione non hanno aumentato la loro capacità di rifornire il mercato dell’Unione di prodotti GFR per soddisfare adeguatamente le esigenze degli utilizzatori. Ha inoltre osservato che alcuni filati accoppiati in parallelo senza torsione (rovings), come i rovings con un titolo (tex) basso, non sono fabbricati nell’Unione e, per alcuni, le specifiche tecniche richieste dagli utilizzatori non sono soddisfatte dai produttori dell’Unione, il che rende gli utilizzatori estremamente dipendenti dalla disponibilità di prodotti specifici provenienti da fonti alternative. Infine gli utilizzatori dell’Unione hanno risentito negativamente della riduzione del rimborso delle tasse all’esportazione da parte della RPC e dell’oligopolio sempre più concentrato di alcuni produttori dell’Unione. Analoghe osservazioni sono state formulate da Proxim nelle osservazioni relative alla seconda nota sui fattori produttivi. |
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(307) |
L’inchiesta ha stabilito che tali argomentazioni erano infondate. Come sottolineato al considerando 260, l’industria dell’Unione ha effettuato ingenti investimenti nonostante le difficili condizioni di mercato. Tuttavia un’ulteriore espansione della capacità richiede impegni di capitale a lungo termine, che dipendono a loro volta dal mantenimento di condizioni di parità in cui i produttori competitivi possono prevedere un equo rendimento degli investimenti. L’industria dell’Unione ha dovuto anche far fronte a importazioni sleali da altri paesi come l’Egitto (120) e a condizioni di mercato difficili, compresi gli effetti della pandemia di COVID-19. |
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(308) |
I prodotti GFR sono in larga misura un prodotto standardizzato. Nonostante alcune differenze di aspetto e possibili differenze a livello di applicazioni finali, tutti i diversi tipi di prodotti GFR presentano le medesime caratteristiche fisiche, chimiche e tecniche di base e sono essenzialmente utilizzati per gli stessi scopi. Gli utilizzatori di prodotti GFR possono quindi cambiare fonte di approvvigionamento, in quanto sono disponibili fonti alternative al di fuori della RPC, tra cui Malaysia, Egitto, Regno Unito e altre. L’industria dell’Unione dispone inoltre della capacità, delle competenze e della tecnologia necessarie per la produzione di molti dei tipi richiesti, come i filati accoppiati in parallelo senza torsione (rovings) con un titolo (tex) basso. L’industria dell’Unione sta investendo nell’innovazione e collabora costantemente con le industrie a valle nelle attività di ricerca e sviluppo per adattare efficacemente i prodotti. Purtroppo, come indicato al considerando 327, non sempre è stato possibile effettuare questo genere di investimenti, a causa dell’agguerrita concorrenza legata alle importazioni oggetto di dumping dalla RPC. |
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(309) |
Nonostante la riduzione del rimborso delle tasse all’esportazione della RPC nel novembre 2024, nel mercato dell’Unione hanno continuato ad entrare ingenti volumi di importazioni. Ciò suggerisce che la modifica del rimborso da sola non ha avuto un impatto significativo sulle dinamiche del mercato. Sono state esaminate le preoccupazioni relative alla concentrazione del mercato. A tale riguardo, la Commissione ha osservato che, in generale, gli organismi di regolamentazione esaminano attentamente le concentrazioni e le acquisizioni per prevenire comportamenti anticoncorrenziali. Tali questioni non rientrano tuttavia nell’ambito della presente inchiesta di difesa commerciale. Per questo motivo tali argomentazioni sono state respinte. |
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(310) |
L’utilizzatore OPTIPLAN GmbH ha presentato osservazioni dopo il termine specificato nell’avviso di apertura, che impone a tutte le parti interessate di presentare osservazioni, informazioni ed elementi di prova entro 37 giorni dalla pubblicazione dell’avviso. Nella sua comunicazione OPTIPLAN ha affermato che un aumento dei dazi antidumping e compensativi cumulati inciderebbe sulle sue attività poiché perturberebbe la sua catena di approvvigionamento limitando l’offerta e rendendo necessario selezionare nuovi fornitori. OPTIPLAN ha inoltre sostenuto che misure più elevate aumenterebbero anche i suoi costi. |
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(311) |
Sebbene OPTIPLAN non abbia fornito alcun elemento di prova a sostegno della sua affermazione relativa alla carenza di approvvigionamento, la Commissione fa riferimento al considerando 307 in cui la questione è già affrontata. In assenza di una risposta al questionario da parte di OPTIPLAN, non è stato possibile valutare l’argomentazione relativa ai costi. Queste osservazioni sono state pertanto respinte. |
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(312) |
In seguito alla divulgazione delle informazioni, PROXIM ha sostenuto che la Commissione non ha tenuto debitamente conto della situazione e delle argomentazioni degli utilizzatori dell’Unione di rinforzi in fibra di vetro. Ha sostenuto che gli utilizzatori si trovano in una posizione concorrenziale notevolmente più difficile rispetto ai produttori dell’Unione, in particolare quelli integrati verticalmente. PROXIM ha inoltre sostenuto che la Commissione non ha fornito un’assistenza adeguata agli utilizzatori per facilitare la loro effettiva partecipazione all’inchiesta, e di conseguenza le risultanze non tenevano adeguatamente conto delle loro preoccupazioni. |
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(313) |
La Commissione ha ricordato che tutti gli utilizzatori e gli importatori indipendenti noti individuati nella domanda sono stati debitamente informati dell’apertura del riesame. Un avviso di apertura è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale, i questionari per gli utilizzatori e gli importatori sono stati messi a disposizione online e tutte le parti sono state invitate a presentare osservazioni e a chiedere audizioni. Diversi utilizzatori, tra cui PROXIM, hanno infatti presentato osservazioni e le parti che ne hanno chiesto l’audizione ne hanno ottenuta una. La Commissione ha pertanto concluso che agli utilizzatori è stata offerta appieno la possibilità di partecipare e che le loro argomentazioni sono state prese in considerazione in linea con i requisiti procedurali. |
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(314) |
PROXIM ha inoltre sostenuto che, secondo informazioni pubblicamente disponibili, alla fine del 2024 il governo della Repubblica popolare cinese ha abbassato dal 13 % al 9 % il livello delle riduzioni delle tasse all’esportazione per alcune categorie di prodotti minerali non metalliferi, anche di linee tariffarie potenzialmente pertinenti per i prodotti GFR. Secondo PROXIM tale sviluppo ha effettivamente ridotto il livello delle sovvenzioni da parte della RPC e avrebbe dovuto essere preso in considerazione al momento di stabilire il livello delle misure compensative. |
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(315) |
Per quanto riguarda il riferimento alla riduzione del rimborso della tassa all’esportazione da parte della RPC alla fine del 2024, la Commissione ha osservato che ingenti volumi di importazioni oggetto di dumping dalla RPC hanno continuato a entrare nel mercato dell’Unione anche dopo tale riduzione. Come stabilito nell’inchiesta, la variazione nel rimborso non ha modificato in modo sostanziale le dinamiche del mercato, che sono rimaste caratterizzate da un notevole undercutting dei prezzi e da una contrazione dei prezzi da parte delle importazioni cinesi. La variazione nel rimborso è inoltre avvenuta dopo il periodo dell’inchiesta di riesame e di conseguenza non ha potuto essere presa in considerazione nella determinazione del livello di sovvenzione nel presente procedimento. |
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(316) |
PROXIM ha inoltre affermato che l’attuale livello delle misure rischia di danneggiare le industrie a valle dell’Unione, aumentandone i costi rispetto ai concorrenti al di fuori dell’Unione. In particolare, ha sottolineato il rischio di una minore competitività degli utilizzatori dell’Unione e di una possibile delocalizzazione delle attività a valle al di fuori dell’Unione. PROXIM ha pertanto chiesto alla Commissione di garantire un approccio più equilibrato tra la tutela dei produttori dell’Unione e gli interessi degli utilizzatori dell’Unione, in modo da evitare danni sproporzionati a questi ultimi. |
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(317) |
Per quanto riguarda l’affermazione secondo cui le misure aumenterebbero i costi degli utilizzatori e ridurrebbero la loro competitività rispetto agli operatori al di fuori dell’Unione, la Commissione ha constatato che l’eventuale impatto sui costi dovrebbe essere limitato, date la quota moderata dei rinforzi in fibra di vetro nei costi di produzione totali e la disponibilità di fonti di approvvigionamento alternative. La Commissione ha concluso che le misure non inciderebbero materialmente sulla competitività degli utilizzatori dell’Unione né comporterebbero una delocalizzazione delle attività a valle. La Commissione ha pertanto respinto tale argomentazione. |
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(318) |
Sulla base delle informazioni a disposizione della Commissione e in assenza di una risposta significativa da parte degli utilizzatori e degli importatori, non sono emersi elementi di prova tali da contraddire la conclusione secondo cui un eventuale impatto negativo delle misure sugli importatori indipendenti e sugli utilizzatori dovrebbe essere limitato e non supererà gli effetti positivi delle misure sui produttori dell’Unione. |
7.3. Interesse dei fornitori
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(319) |
Le società Olin Epoxy & Chemicals International (US), Westlake Epoxy BV (NL) e Spolek pro chemickou a hutní výrobu, akciová společnost (CZ), che forniscono resina epossidica all’industria dell’Unione, hanno espresso il loro sostegno all’attuazione delle misure, sottolineando l’importanza di avere tutti i componenti e i materiali chiave di questa catena del valore situati all’interno dell’Unione, per garantire la resilienza in settori strategici. Le società hanno inoltre affermato che il mantenimento di tale presenza rafforzerà la catena di approvvigionamento e migliorerà la capacità dell’Unione di innovare e rispondere efficacemente alle richieste del mercato. |
7.4. Conclusioni sull’interesse dell’Unione
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(320) |
In base a quanto precede, la Commissione ha concluso che non vi sono fondati motivi di ritenere contraria all’interesse dell’Unione la modifica delle misure sulle importazioni di prodotti GFR originari della Cina. |
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(321) |
Come concluso al considerando 267, l’industria dell’Unione ha subito un pregiudizio notevole nel periodo dell’inchiesta di riesame. Di conseguenza, l’attuale livello delle misure non è più sufficiente per controbilanciare il dumping all’origine del pregiudizio. |
8. MISURE ANTIDUMPING DEFINITIVE
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(322) |
Viste le conclusioni raggiunte dalla Commissione in merito al dumping, al pregiudizio, al nesso di causalità e all’interesse dell’Unione, è evidente che le misure in vigore non hanno raggiunto lo scopo di eliminare il pregiudizio. È pertanto opportuno modificare il livello delle misure in vigore per evitare che pratiche di dumping arrechino pregiudizio all’industria dell’Unione. |
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(323) |
Per determinare il livello delle misure, la Commissione ha esaminato se un dazio inferiore al margine di dumping fosse sufficiente per eliminare il pregiudizio causato all’industria dell’Unione dalle importazioni oggetto di dumping. |
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(324) |
Il pregiudizio sarebbe eliminato se l’industria dell’Unione fosse in grado di ottenere un profitto di riferimento vendendo a un prezzo indicativo ai sensi dell’articolo 7, paragrafi 2 quater e 2 quinquies, del regolamento di base. |
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(325) |
A norma dell’articolo 7, paragrafo 2 quater, del regolamento di base, per stabilire il profitto di riferimento la Commissione ha tenuto conto dei fattori seguenti: il livello di redditività precedente all’aumento delle importazioni dal paese oggetto dell’inchiesta, il livello di redditività necessario a coprire tutti i costi e gli investimenti, la ricerca e lo sviluppo (R&S) e l’innovazione, nonché il livello di redditività atteso in condizioni di concorrenza normali. Tale margine di profitto non dovrebbe essere inferiore al 6 %. |
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(326) |
Per quanto riguarda il livello di redditività precedente all’aumento delle importazioni dalla RPC, la Commissione ha esaminato il profitto realizzato dai produttori dell’Unione inseriti nel campione su un periodo di 10 anni. Le importazioni cinesi sono risultate presenti nel mercato dell’Unione in tutti e 10 gli anni e pertanto per tale periodo non è stato possibile stabilire un margine di profitto sulla base di anni precedenti l’aumento delle importazioni dalla RPC. L’anno 2022 inoltre è risultato fortemente influenzato dalla ripresa economica post-COVID-19 e non è sembrato adeguato per fissare il profitto di riferimento. Si è pertanto ritenuto che il 2016 fosse l’anno più appropriato in quanto era l’anno più recente in cui l’industria dell’Unione ha operato in normali condizioni di mercato dopo l’istituzione delle misure antidumping e compensative nel 2014. Nel 2016 l’industria dell’Unione ha realizzato un profitto del 12,28 %, mentre le importazioni dalla RPC hanno rappresentato l’8 % del consumo dell’Unione (121). |
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(327) |
L’industria dell’Unione ha fornito elementi di prova per suffragare l’argomentazione secondo cui il suo livello di investimenti, ricerca e sviluppo (R&S) e innovazione durante il periodo in esame sarebbe stato più elevato in condizioni di concorrenza normali. La Commissione ha verificato tali informazioni durante le visite di verifica in loco, controllando le registrazioni interne della società relative ai piani di investimento, alle decisioni di gestione e ai rendiconti finanziari. Le argomentazioni dell’industria dell’Unione sono state ritenute fondate. Per riflettere questo dato nel profitto di riferimento, la Commissione ha calcolato la differenza tra le spese per investimenti, R&S e innovazione in condizioni di concorrenza normali, fornite dall’industria dell’Unione e verificate dalla Commissione, e le spese per investimenti, R&S e innovazione effettivamente sostenute nel periodo in esame. Sulla base di informazioni verificate relative agli investimenti che non è stato possibile realizzare durante il periodo in esame, i margini di profitto di riferimento sono stati aumentati in misura compresa tra lo 0,26 % e l’1,99 % a seconda dei produttori inseriti nel campione. |
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(328) |
Di conseguenza il profitto di riferimento stabilito nella presente inchiesta e conformemente all’articolo 7, paragrafo 2 quater, del regolamento di base variava tra il 12,54 % e il 14,27 % in funzione della situazione riscontrata in ciascuna delle società inserite nel campione. |
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(329) |
Su tale base la Commissione ha calcolato un prezzo non pregiudizievole del prodotto simile per l’industria dell’Unione, applicando i rispettivi margini di profitto di riferimento al costo di produzione dei produttori dell’Unione inseriti nel campione durante il periodo dell’inchiesta di riesame. |
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(330) |
A norma dell’articolo 7, paragrafo 2 quinquies, del regolamento di base, come ultimo passaggio la Commissione ha valutato i costi futuri che risultano da accordi ambientali multilaterali, e relativi protocolli, di cui l’Unione è parte, che l’industria dell’Unione dovrà sostenere durante il periodo di applicazione della misura. Sulla base delle informazioni presentate, supportate dagli strumenti di rendicontazione e dalle previsioni delle società, la Commissione ha stabilito che non vi sono stati costi aggiuntivi di conformità a tali convenzioni durante il PIR. |
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(331) |
La Commissione ha quindi stabilito il livello del margine di pregiudizio confrontando la media ponderata dei prezzi all’importazione dei produttori esportatori del paese interessato che hanno collaborato inseriti nel campione, esclusi i dazi antidumping e compensativi, con la media ponderata dei prezzi non pregiudizievoli del prodotto simile venduto sul mercato dell’Unione dai produttori dell’Unione inseriti nel campione durante il periodo dell’inchiesta. L’eventuale differenza risultante da tale confronto è stata espressa in percentuale della media ponderata del valore CIF all’importazione. Come spiegato al considerando 230, nel caso del produttore esportatore inserito nel campione Taishan Fiberglass Inc., le vendite effettuate nell’ambito dell’accordo speciale di fornitura con il produttore dell’Unione European Owens Corning Fiberglas SPRL sono state escluse dai calcoli del margine di pregiudizio. |
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(332) |
Il livello di eliminazione del pregiudizio per le «altre società che hanno collaborato» e per «tutte le altre importazioni originarie della RPC» è stato definito allo stesso modo del margine di dumping per tali società e importazioni (cfr. i considerando 218 e 219).
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(333) |
In seguito alla divulgazione delle informazioni, Glass Fibre Europe ha segnalato alcuni errori materiali nel calcolo del margine di pregiudizio. Dopo aver esaminato tali osservazioni la Commissione ha individuato e corretto gli errori nei calcoli, che hanno portato a un adeguamento del margine di pregiudizio che era stato comunicato ai produttori esportatori cinesi che hanno collaborato. |
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(334) |
A norma dell’articolo 24, paragrafo 1, e dell’articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1037 del Parlamento europeo e del Consiglio (122) e al fine di evitare una doppia contabilizzazione, la Commissione ha dapprima istituito il dazio compensativo definitivo. I dazi compensativi sono rimasti invariati, ad eccezione del dazio compensativo di Jiangsu poiché nell’inchiesta iniziale per questa società il dazio (4,9 %) era stato fissato al livello del margine di pregiudizio. È stato poi istituito il dazio antidumping definitivo residuo, corrispondente al margine di dumping pertinente detratto l’importo del dazio compensativo e, nel caso di Jiangsu, ridotto dell’importo del margine di sovvenzione (5,8 %). Dal momento che l’inchiesta ha stabilito che i margini di dumping erano inferiori ai margini di pregiudizio, i dazi antidumping devono essere istituiti al livello dei margini di dumping. Poiché dal margine di dumping è stato sottratto l’intero importo della sovvenzione, non si è verificato un problema di doppia contabilizzazione. |
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(335) |
Sulla base di quanto precede, le aliquote alle quali i dazi in questione saranno istituiti sono stabilite come segue:
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(336) |
Le aliquote individuali del dazio antidumping specificate nel presente regolamento per ciascuna società sono state stabilite sulla base delle risultanze della presente inchiesta. Esse rispecchiano pertanto la situazione constatata nel corso delle inchieste per le società in questione. Tali aliquote del dazio si applicano quindi esclusivamente alle importazioni del prodotto oggetto dell’inchiesta originario del paese interessato e fabbricato dalle persone giuridiche indicate. Le importazioni del prodotto in esame fabbricato da qualsiasi altra società non specificamente menzionata nel dispositivo del presente regolamento, compresi i soggetti collegati a quelli espressamente menzionati, non possono beneficiare di tali aliquote e dovrebbero essere soggette all’aliquota del dazio applicabile a «tutte le altre importazioni originarie della Repubblica popolare cinese». |
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(337) |
Una società può chiedere l’applicazione di tali aliquote individuali nel caso di una successiva modifica del proprio nome. La domanda deve essere trasmessa alla Commissione (123). Essa deve contenere tutte le informazioni pertinenti che consentano di dimostrare che la modifica non pregiudica il diritto della società di beneficiare dell’aliquota del dazio ad essa applicabile. Se la modifica del nome della società non pregiudica il suo diritto di beneficiare dell’aliquota del dazio ad essa applicabile, un regolamento relativo alla modifica del nome sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. |
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(338) |
Al fine di ridurre al minimo i rischi di elusione dovuti alla differenza nelle aliquote del dazio sono necessarie misure speciali per garantire la corretta applicazione dei dazi antidumping individuali. L’applicazione di dazi antidumping individuali è possibile solo su presentazione di una fattura commerciale valida alle autorità doganali degli Stati membri. La fattura deve rispettare le prescrizioni di cui all’articolo 1, paragrafo 3, del presente regolamento. Fino alla presentazione di tale fattura, le importazioni dovrebbero essere soggette al dazio antidumping e compensativo applicabile a «tutte le altre importazioni». |
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(339) |
Sebbene la presentazione della fattura sia necessaria per consentire alle autorità doganali degli Stati membri di applicare alle importazioni le aliquote del dazio antidumping individuali, essa non costituisce l’unico elemento che le autorità doganali devono prendere in considerazione. Di fatto, anche qualora sia presentata loro una fattura che soddisfa tutte le prescrizioni di cui all’articolo 1, paragrafo 3, del presente regolamento, le autorità doganali degli Stati membri dovrebbero effettuare i consueti controlli e possono, come in tutti gli altri casi, esigere documenti supplementari (documenti di spedizione ecc.) al fine di verificare l’esattezza delle informazioni dettagliate contenute nella dichiarazione e garantire che la successiva applicazione dell’aliquota del dazio sia giustificata conformemente al diritto doganale. |
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(340) |
Nel caso di un aumento significativo del volume delle esportazioni di una delle società che beneficiano di aliquote individuali del dazio inferiori, in particolare dopo l’istituzione delle misure in esame, tale aumento potrebbe essere considerato di per sé una modificazione della configurazione degli scambi dovuta all’istituzione di misure ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento di base. In tali circostanze, e purché siano soddisfatte le necessarie condizioni, può essere avviata un’inchiesta antielusione. Con tale inchiesta può, tra l’altro, essere esaminata la necessità di sopprimere le aliquote del dazio individuali e istituire di conseguenza un dazio su scala nazionale. |
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(341) |
Per garantire la corretta applicazione dei dazi, i dazi per tutte le altre importazioni originarie della Repubblica popolare cinese dovrebbe applicarsi non solo ai produttori esportatori che non hanno collaborato alla presente inchiesta, ma anche ai produttori che non hanno esportato nell’Unione nel periodo dell’inchiesta. |
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(342) |
I produttori esportatori che non hanno esportato il prodotto in esame nell’Unione durante il PIR dovrebbero poter chiedere alla Commissione di essere soggetti all’aliquota del dazio antidumping per le società che hanno collaborato non inserite nel campione. La Commissione dovrebbe accogliere tale richiesta purché siano soddisfatte tre condizioni. Il nuovo produttore esportatore dovrebbe dimostrare che: i) non ha esportato il prodotto in esame nell’Unione nel PI; ii) non è collegato ad alcun produttore esportatore che ha esportato il prodotto in esame nell’Unione nel periodo dell’inchiesta; e iii) ha esportato il prodotto in esame in un periodo successivo o ha assunto un’obbligazione contrattuale irrevocabile di esportarne un quantitativo significativo nell’Unione. |
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(343) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1036, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
1. La tabella di cui all’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2023/1452 è sostituita dalla tabella seguente:
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Società |
Dazio antidumping definitivo |
Codice addizionale TARIC |
||||||||
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Gruppo CNBM:
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23,0 % |
B990 |
||||||||
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Jiangsu Changhai Composite Materials Holding Co., Ltd. |
17,2 % |
A983 |
||||||||
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Altre società che hanno collaborato, ossia Chongqing Polycomp International Corporation |
20,5 % |
B991 |
||||||||
|
Tutte le altre importazioni originarie della Repubblica popolare cinese |
23,0 % |
A999 |
Articolo 2
L’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2023/1452 può essere modificato al fine di aggiungere nuovi produttori esportatori della Repubblica popolare cinese e assoggettarli all’opportuna media ponderata dell’aliquota del dazio antidumping applicabile alle società che hanno collaborato non inserite nel campione. Un nuovo produttore esportatore fornisce elementi di prova che dimostrano che:
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a) |
non ha esportato le merci di cui all’articolo 1, paragrafo 1, nel periodo dell’inchiesta di riesame (dal 1o ottobre 2023 al 30 settembre 2024); |
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b) |
non è collegato a un esportatore o a un produttore soggetto alle misure istituite dal presente regolamento e che avrebbe potuto collaborare all’inchiesta iniziale; e |
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c) |
ha effettivamente esportato il prodotto in esame o ha assunto un’obbligazione contrattuale irrevocabile di esportarne un quantitativo significativo nell’Unione dopo la fine del periodo dell’inchiesta. |
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 24 novembre 2025
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/1036/oj.
(2) Regolamento di esecuzione (UE) n. 248/2011 del Consiglio, del 9 marzo 2011, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva dei dazi provvisori istituiti sulle importazioni di alcuni prodotti in fibra di vetro a filamento continuo originari della Repubblica popolare cinese (GU L 67 del 15.3.2011, pag. 2, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2011/248/oj).
(3) Regolamento di esecuzione (UE) n. 1379/2014 della Commissione, del 16 dicembre 2014, relativo all’istituzione di un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di alcuni prodotti in fibra di vetro a filamento originari della Repubblica popolare cinese e alla modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 248/2011 del Consiglio che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni prodotti in fibra di vetro a filamento continuo originari della Repubblica popolare cinese (GU L 367 del 23.12.2014, pag. 22, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2014/1379/oj).
(4) Regolamento di esecuzione (UE) 2017/724 della Commissione, del 24 aprile 2017, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni prodotti in fibra di vetro a filamento continuo originari della Repubblica popolare cinese a seguito di un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 107 del 25.4.2017, pag. 4, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2017/724/oj).
(5) Regolamento di esecuzione (UE) 2021/328 della Commissione, del 24 febbraio 2021, che istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di prodotti in fibra di vetro a filamento continuo originari della Repubblica popolare cinese in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 18 del regolamento (UE) 2016/1037 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 65 del 25.2.2021, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2021/328/oj).
(6) Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1452 della Commissione, del 13 luglio 2023, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni prodotti in fibra di vetro a filamento continuo originari della Repubblica popolare cinese a seguito di un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 179 del 14.7.2023, pag. 57, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/1452/oj).
(7) Regolamento di esecuzione (UE) 2020/870 della Commissione, del 24 giugno 2020, che istituisce un dazio compensativo definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio compensativo provvisorio istituito sulle importazioni di prodotti in fibra di vetro a filamento continuo originari dell’Egitto e che riscuote il dazio compensativo definitivo sulle importazioni registrate di prodotti in fibra di vetro a filamento continuo originari dell’Egitto (GU L 201 del 25.6.2020, pag. 10, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/870/oj).
(8) Avviso di apertura di un riesame intermedio parziale delle misure antisovvenzioni applicabili alle importazioni di prodotti in fibra di vetro a filamento continuo originari della Repubblica popolare cinese (GU C, C/2024/5343, 30.8.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/5343/oj).
(9) Avviso di apertura di un procedimento antidumping relativo alle importazioni di
prodotti in fibra di vetro a filamento continuo («prodotti GFR») originari del Bahrein, dell’Egitto e della Thailandia (GU C, C/2025/1135, 17.2.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/1135/oj).
(10) Avviso di apertura di un riesame intermedio delle misure antidumping applicabili alle importazioni di prodotti in fibra di vetro a filamento continuo originari della Repubblica popolare cinese (GU C, C/2024/5344, 30.8.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/5344/oj).
(11) Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 Commissione, del 24 novembre 2015, recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell’Unione (GU L 343 del 29.12.2015, pag. 558, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2015/2447/oj).
(12) https://tron.trade.ec.europa.eu/investigations/case-view?caseId=2749.
(13) GU L 107 del 25.4.2017, considerando 49.
(14) GU L 179 del 14.7.2023, considerando 183.
(15) Sulla base dei dati presentati nell’esercizio di campionamento.
(16) Cfr. «Shandong glass fiber: in 2025, the output of glass fiber and products will reach 1 million tons». Disponibile all’indirizzo: https://equalocean.com/briefing/20220623230146629.
(17) Cfr. il sito web di presentazione della società, in cui si afferma che la società «preved[e] di investire un totale di 5 miliardi di yuan per realizzare una base per la produzione di fibre di vetro in grado di produrre ogni anno 500 000 tonnellate. Nella prima fase del progetto saranno realizzate due linee di produzione di grandi forni con vasca di fusione con una capacità totale di 200 000 tonnellate e due linee di produzione di materiali compositi di mat di fibra di vetro con una capacità totale di 10 000 tonnellate. La prima linea di produzione da 85 000 tonnellate è stata avviata e messa in produzione il 24 novembre 2017 e la seconda linea di produzione da 120 000 tonnellate è stata avviata e messa in produzione il 27 giugno 2022 ». Consultabile sul sito http://sanleiglassfiber.com/?aboutus/.
(18) Cfr. anche il sito web della China Composite Materials Industry Association: Annual output of 600,000 tons of glass fiber! Taishan Glass Fiber Taiyuan Project is progressing in an orderly manner_China Composite Materials Industry Association official website.
(19) Cfr. https://www.cnbm.com.cn/EN/000000160001/68057.html e https://www.jushi.com/business/group/huaian-company-847.html.
(20) https://pdf.irpocket.com/C5214/cXlT/CQ9H/RQLv.pdf, consultato il 22 agosto 2025.
(21) https://www.ft.com/content/345784e3-a9ce-4808-8f02-8919920c0ac6, consultato il 22 agosto 2025.
(22) Cfr. nota a piè di pagina 4 del considerando 95.
(23) Cfr. nota a piè di pagina 5.
(24) Cfr. nota a piè di pagina 7.
(25) https://www.jeccomposites.com/news/spotted-by-jec/jushi-egypt-completes-the-construction-of-its-fourth-glass-fiber-production-line/?news_type=announcement,business&tax_product=glass-fiber, consultato il 22 agosto 2025.
(26) Cfr. nota a piè di pagina 6 del considerando 111.
(27) Cfr. nota a piè di pagina 9.
(28) https://www.ft.com/content/16031b21-cb2f-40c7-a77d-1ac061196264, consultato il 22 agosto 2025.
(29) Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, COM(2022) 360 final del 20.7.2022.
(30) https://glassfibreeurope.eu/wp-content/uploads/2023/06/GFE_EU-Economic-Security-Strategy-and-the-Role-of-Glass-Fibre-June-2023.pdf, consultato il 22 agosto 2025.
(31) https://glassfibreeurope.eu/wp-content/uploads/2023/02/GFE_LCA-report-2023-February-2023.pdf, consultato il 21 agosto 2025.
(32) Direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento) (GU L 334 del 17.12.2010, pag. 17, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2010/75/oj).
(33) Direttiva (UE) 2024/1785 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 aprile 2024, che modifica la direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento), e la direttiva 1999/31/CE del Consiglio, relativa alle discariche di rifiuti (GU L, 2024/1785, 15.7.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2024/1785/oj).
(34) https://www.avk-tv.de/wp-content/uploads/2025/02/AVK_MarktReport_2025_long_final_en-1.pdf, consultato il 22 agosto 2025.
(35) Regolamento di esecuzione (UE) 2020/492 della Commissione, del 1o aprile 2020, che istituisce dazi antidumping definitivi sulle importazioni di alcuni prodotti in fibra di vetro tessuti e/o cuciti originari della Repubblica popolare cinese e dell’Egitto (http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/492/oj); regolamento di esecuzione (UE) 2023/1452 della Commissione, del 13 luglio 2023, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni prodotti in fibra di vetro a filamento continuo originari della Repubblica popolare cinese a seguito di un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio (http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/1452/oj); regolamento di esecuzione (UE) 2024/2673 della Commissione, dell’11 ottobre 2024, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di filati in fibra di vetro originari della Repubblica popolare cinese (http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/2673/oj); regolamento di esecuzione (UE) 2024/357 della Commissione, del 23 gennaio 2024, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcune stoffe in fibra di vetro a maglia aperta originarie della Repubblica popolare cinese esteso alle importazioni spedite dall’India, dall’Indonesia, dalla Malaysia, da Taiwan e dalla Thailandia in seguito ad un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio (http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/357/oj).
(36) Regolamento di esecuzione (UE) 2020/492, considerando 161-162 e 167; regolamento di esecuzione (UE) 2023/1452, considerando 68; regolamento di esecuzione (UE) 2024/2673, considerando 70; regolamento di esecuzione (UE) 2024/357, considerando 139-140.
(37) Regolamento di esecuzione (UE) 2020/492, considerando 116-119; regolamento di esecuzione (UE) 2023/1452, considerando 53; regolamento di esecuzione (UE) 2024/2673, considerando 54; regolamento di esecuzione (UE) 2024/357, considerando 76-81.
(38) Regolamento di esecuzione (UE) 2020/492, considerando 120-122; regolamento di esecuzione (UE) 2023/1452, considerando 56; regolamento di esecuzione (UE) 2024/2673, considerando 57; regolamento di esecuzione (UE) 2024/357, considerando 82-88. Se da una parte il diritto di nominare e revocare i dirigenti con responsabilità strategiche nelle imprese di Stato da parte delle autorità statali pertinenti, previsto dalla normativa cinese, può essere considerato come una conseguenza dei diritti di proprietà corrispondenti, dall’altra le cellule del PCC nelle imprese, sia statali che private, rappresentano un altro canale importante attraverso il quale lo Stato può interferire nelle decisioni commerciali. Secondo il diritto societario della RPC, un’organizzazione del PCC (con almeno tre membri del PCC come specificato nella costituzione del PCC) dev’essere istituita in ogni impresa, e quest’ultima deve predisporre le condizioni necessarie per lo svolgimento delle attività dell’organizzazione di partito. Sembra che, in passato, tale prescrizione non sia stata sempre seguita o rigorosamente applicata. Tuttavia, almeno dal 2016, il PCC ha rafforzato le rivendicazioni di controllo sulle decisioni commerciali nelle imprese statali per una questione di principio politico. Si dice inoltre che il PCC eserciti pressioni sulle società private affinché facciano del «patriottismo» una priorità e seguano la disciplina del partito. Nel 2017 è stata riferita la presenza di cellule del partito nel 70 % di circa 1,86 milioni di società private, in associazione a una crescente pressione affinché le organizzazioni del PCC abbiano l’ultima parola sulle decisioni aziendali all’interno delle rispettive società. Queste norme si applicano in generale in tutti i settori dell’economia cinese, compreso quello dei produttori del prodotto oggetto del riesame e dei fornitori dei loro fattori produttivi.
(39) Regolamento di esecuzione (UE) 2020/492, considerando 123-138; regolamento di esecuzione (UE) 2023/1452, considerando 60; regolamento di esecuzione (UE) 2024/2673, considerando 61; regolamento di esecuzione (UE) 2024/357, considerando 89-109.
(40) Regolamento di esecuzione (UE) 2020/492, considerando 139-142; regolamento di esecuzione (UE) 2023/1452, considerando 62; regolamento di esecuzione (UE) 2024/2673, considerando 63; regolamento di esecuzione (UE) 2024/357, considerando 110-115.
(41) Regolamento di esecuzione (UE) 2020/492, considerando 143-145; regolamento di esecuzione (UE) 2023/1452, considerando 63; regolamento di esecuzione (UE) 2024/2673, considerando 64; regolamento di esecuzione (UE) 2024/357, considerando 116-118.
(42) Regolamento di esecuzione (UE) 2020/492, considerando 146-155; regolamento di esecuzione (UE) 2023/1452, considerando 64; regolamento di esecuzione (UE) 2024/2673, considerando 65; regolamento di esecuzione (UE) 2024/357, considerando 119-133.
(43) Documento di lavoro dei servizi della Commissione «Significant Distortions in the Economy of the People’ s Republic of China for the Purposes of Trade Defence Investigations», 10 aprile 2024, SWD (2024) 91 final, disponibile al seguente indirizzo: https://ec.europa.eu/transparency/documents-register/detail?ref=SWD(2024)91&lang=it, nonché la precedente versione del documento: documento di lavoro dei servizi della Commissione «Significant Distortions in the Economy of the People’s Republic of China for the purposes of Trade Defence Investigations», 20 dicembre 2017, SWD(2017) 483 final/2, disponibile al seguente indirizzo: https://ec.europa.eu/transparency/documents-register/detail?ref=SWD(2017)483&lang=it.
(44) Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1452, considerando 53.
(45) Ibidem.
(46) Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1452, considerando 47.
(47) Parere del comitato centrale del partito comunista cinese e del Consiglio di Stato sull’ulteriore approfondimento della riforma del sistema energetico (Zhong Fa [2015] n. 9); comunicazione sull’impegno nella costruzione del mercato dell’energia elettrica nel 2017 del comitato dell’economia e della tecnologia dell’informazione di Shandong, LJXDL [2017] n. 93; comunicazione sulla modifica delle norme del 2017 riguardanti la commercializzazione diretta dell’energia elettrica dell’ufficio di supervisione di Shandong dell’amministrazione dell’energia elettrica nazionale, LJNSC [2017] n. 36; regolamento di esecuzione (UE) 2018/1690 della Commissione, considerando 461; regolamento di esecuzione (UE) 2021/328 della Commissione, considerando 137.
(48) Relazione, capitolo 9, pagg. 257-260.
(49) Relazione, capitolo 6, pagg. 139, 149-152, 156-160, 165-167 e 169-171.
(50) Cfr.: https://www.jushi.com/about (ultima consultazione: 24 giugno 2025).
(51) Cfr.: https://www.ctgf.com/channels/4.html (ultima consultazione: 24 giugno 2025).
(52) Cfr.: https://www.cpicfiber.com/channels/2.html# (ultima consultazione: 24 giugno 2025).
(53) Cfr.: https://finance.sina.com.cn/roll/2024-08-28/doc-incmesvn3606747.shtml (consultato il 24 giugno 2025).
(54) Cfr. articolo 33 della costituzione del PCC e articolo 19 della legge cinese sulle società. Cfr. anche relazione, capitolo 3, pagg. da 47 a 50.
(55) Cfr.: http://www.cfia.xin/page61?article_id=14 (ultima consultazione: 24 giugno 2025).
(56) Cfr. statuto della CFGIA, articolo 3, disponibile all’indirizzo: http://www.cfia.xin/page61?article_id=14 (ultima consultazione: 24 giugno 2025).
(57) Ibidem.
(58) Cfr. statuto della CFGIA, articolo 34, disponibile all’indirizzo: http://www.cfia.xin/page61?article_id=14 (ultima consultazione: 24 giugno 2025).
(59) Cfr.: http://www.cfia.xin/page61?article_id=13 (ultima consultazione: 24 giugno 2025).
(60) Cfr. sezione III, sottosezione 3, del quattordicesimo piano quinquennale sullo sviluppo dell’industria delle materie prime, disponibile all’indirizzo: https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/2021-12/29/content_5665166.htm (ultima consultazione: 24 giugno 2025).
(61) Cfr.: https://www.ndrc.gov.cn/xxgk/zcfb/fzggwl/202312/t20231229_1362999.html (ultima consultazione: 24 giugno 2025).
(62) Cfr.: https://www.ncsti.gov.cn/kjdt/tzgg/202312/t20231225_145433.html (ultima consultazione: 24 giugno 2025).
(63) Cfr. il quattordicesimo piano quinquennale della provincia dello Shandong sui materiali da costruzione, capitolo IV, sezione 4; disponibile all’indirizzo: https://huanbao.bjx.com.cn/news/20211129/1190544.shtml (ultima consultazione: 24 giugno 2025).
(64) Cfr.: https://www.cq.gov.cn/zwgk/zfxxgkml/szfwj/qtgw/202203/t20220318_10526318.html (ultima consultazione: 24 giugno 2025).
(65) Cfr. il piano d’azione triennale del Guangxi sulle industrie strategiche ed emergenti, disponibile all’indirizzo: http://guoqing.china.com.cn/zhuanti/2022-06/24/content_78288713.htm (ultima consultazione: 24 giugno 2025).
(66) Cfr. il quattordicesimo piano quinquennale dell’Hubei sullo sviluppo di alta qualità di nuovi materiali, disponibile all’indirizzo: https://jxt.hubei.gov.cn/fbjd/xxgkml/jhgh/202203/t20220325_4056642.shtml (ultima consultazione: 24 giugno 2025).
(67) Cfr. il quattordicesimo piano quinquennale dello Zhejiang sullo sviluppo di nuovi materiali, disponibile all’indirizzo: https://fzggw.zj.gov.cn/art/2021/6/24/art_1229539890_4671248.html (ultima consultazione: 24 giugno 2025).
(68) Cfr.: https://www.cnbm.com.cn/CNBM/000000020002/66821.html (ultima consultazione: 27 giugno 2025).
(69) Cfr.: https://www.jushi.com/news/party-building (ultima consultazione: 27 giugno 2025).
(70) Cfr. lo statuto sociale della società, disponibile all’indirizzo: https://pdf.dfcfw.com/pdf/H2_AN202203181553440430_1.pdf?1647632338000.pdf (ultima consultazione: 27 giugno 2025).
(71) Cfr.: https://www.ctgf.com/contents/90/1677.html (ultima consultazione: 27 giugno 2025).
(72) Cfr.: https://www.ctgf.com/contents/91/1625.html (ultima consultazione: 27 giugno 2025).
(73) Ibidem.
(74) Cfr. relazione annuale 2024 di CPIC, pag. 42, disponibile all’indirizzo: http://file.finance.sina.com.cn/211.154.219.97:9494/MRGG/CNSESZ_STOCK/2025/2025-3/2025-03-27/10811471.PDF (ultima consultazione: 27 giugno 2025).
(75) Cfr.: http://guoqing.china.com.cn/zhuanti/2022-06/24/content_78288713.htm (ultima consultazione: 27 giugno 2025).
(76) Cfr.: https://jjxxw.cq.gov.cn/zwgk_213/zcjd/wzjd/202312/t20231204_12644698.html (ultima consultazione: 27 giugno 2025).
(77) Ibidem.
(78) Regolamento di esecuzione (UE) 2024/1959 della Commissione, considerando da 153 a 157; regolamento di esecuzione (UE) 2023/2180 della Commissione, considerando da 82 a 84; regolamento di esecuzione (UE) 2023/752 della Commissione, considerando 67.
(79) Cfr. sezione VIII.16, disponibile all’indirizzo: https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/2022-04/08/content_5683972.htm#msdynttrid=WRmyf07ph0z74SHmXoOLKjRWl09BdZ4lGdYp9fiI9xU (ultima consultazione: 18 aprile 2025).
(80) Dati pubblici della Banca mondiale — Reddito medio-alto, https://data.worldbank.org/income-level/upper-middle-income.
(81) https://www.xinyiglass.com/en/floatglass/list.aspx.
(82) Wanda New Material (Thailand) Company Limited (privata) e Thai United Glass Fibre Company Limited (privata).
(84) Glass Fibers in Turkey Trade | The Observatory of Economic Complexity. Disponibile all’indirizzo: https://oec.world/en/profile/bilateral-product/glass-fibers/reporter/tur.
(85) Glass Fibers in Thailand Trade | The Observatory of Economic Complexity. Disponibile all’indirizzo: https://oec.world/en/profile/bilateral-product/glass-fibers/reporter/tha.
(86) http://wandafiber.com/about-us/.
(87) http://www.thaiunited.co.th/.
(88) Cfr. i dati su Şişecam Chemicals, quando Şişecam Elyaf San. A.Ş apparteneva al ramo chimico del gruppo. Disponibile all’indirizzo: https://www.sisecam.com/en/investor-relations/presentations-and-bulletins/annual-reports/digital-annual-report/2022/index.html#sisecam-at-a-galance/4.
(89) Sulla base dei dati pubblicati su Multimarket Insight — Global Pyrophyllite Professional Survey Report 2024, Forecast to 2029 e disponibili nel fascicolo pubblico.
(90) https://multimarketinsight.com/.
(91) Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2163 della Commissione, del 14 agosto 2024, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di biodiesel originario della Repubblica popolare cinese (GU L, 2024/2163, 16.8.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/2163/oj).
(92) Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2673 della Commissione, dell’11 ottobre 2024, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di filati in fibra di vetro originari della Repubblica popolare cinese, considerando 106; regolamento di esecuzione (UE) 2021/2011 della Commissione, del 17 novembre 2021, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di cavi di fibre ottiche originari della Repubblica popolare cinese, considerando 338; regolamento di esecuzione (UE) 2025/291 della Commissione, del 13 febbraio 2025, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di carta decorativa originaria della Repubblica popolare cinese, considerando 162.
(93) https://www.volza.com/p/wollastonite/import/import-in-turkey/.
(94) Definiti come «Waste and scrap of closed fabrics of rovings of glass fibres, mechanically bonded (excl. woven)» [cascami e avanzi di stoffe di filati accoppiati in parallelo senza torsione (rovings) a maglia chiusa, legate meccanicamente (escl. tessuti)]; cfr. https://www.tariffnumber.com/2025/70196210.
(95) Secondo la definizione del portale doganale europeo: «Closed fabrics of rovings of glass fibres, mechanically bonde d (excl. woven)» (stoffe di filati accoppiati in parallelo senza torsione (rovings) a maglia chiusa, legate meccanicamente (escl. tessuti)); cfr. https://www.tariffnumber.com/2025/701962.
(96) Pubblicato su Multimarket Insights e disponibile nel fascicolo pubblico.
(97) https://data.tuik.gov.tr/Bulten/Index?p=Structure-of-Earnings-Statistics-2023-53700.
(98) https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/explore/all/envir?lang=en&subtheme=nrg.nrg_price.nrg_pc&display=list&sort=category&extractionId=nrg_pc_205.
(99) https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/explore/all/envir?lang=en&subtheme=nrg.nrg_price.nrg_pc&display=list&sort=category&extractionId=nrg_pc_205.
(100) https://www.invest.gov.tr/en/investmentguide/pages/cost-of-doing-business.aspx.
(101) comtrade.un.org.
(102) https://data.tuik.gov.tr/Bulten/Index?p=Structure-of-Earnings-Statistics-2023-53700.
(103) https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/explore/all/envir?lang=en&subtheme=nrg.nrg_price.nrg_pc&display=list&sort=category&extractionId=nrg_pc_205.
(104) https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/explore/all/envir?lang=en&subtheme=nrg.nrg_price.nrg_pc&display=list&sort=category&extractionId=nrg_pc_205.
(105) https://www.invest.gov.tr/en/investmentguide/pages/cost-of-doing-business.aspx.
(106) Regolamento (UE) 2015/755 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, relativo al regime comune applicabile alle importazioni da alcuni paesi terzi (GU L 123 del 19.5.2015, pag. 33, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2015/755/oj). A norma dell’articolo 2, paragrafo 7, del regolamento di base, i prezzi praticati sul mercato interno di tali paesi non possono essere utilizzati ai fini della determinazione del valore normale.
(107) Regolamento di esecuzione (UE) 2020/492, considerando 245.
(108) https://data.tuik.gov.tr/Bulten/Index?p=Structure-of-Earnings-Statistics-2023-53700.
(109) https://data.tuik.gov.tr/Bulten/Index?p=Labour-Input-Indices-Quarter-I:-January-March,-2024-53682&dil=2.
(110) https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/explore/all/envir?lang=en&subtheme=nrg.nrg_price.nrg_pc&display=list&sort=category&extractionId=nrg_pc_205.
(111) https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/explore/all/envir?lang=en&subtheme=nrg.nrg_price.nrg_pc&display=list&sort=category&extractionId=nrg_pc_205.
(112) https://www.invest.gov.tr/en/investmentguide/pages/cost-of-doing-business.aspx.
(113) https://www.sisecam.com/en/investor-relations/annual-reports.
(114) Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2673 della Commissione, dell’11 ottobre 2024, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di filati in fibra di vetro originari della Repubblica popolare cinese (GU L, 2024/2673, 14.10.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/2673/oj).
(115) Cfr. sentenza della Corte di giustizia del 7 marzo 2024, AO Nevinnomysskiy Azot, AO Novomoskovskaya Aktsionernaya Kompania NAK «Azot»/Commissione europea, C-725/22, ECLI:EU:C:2024:217, punti 67 e 72.
(116) Sentenza della Corte di giustizia del 14 marzo 1990, Gestetner Holdings plc/Consiglio e Commissione delle Comunità europee, C-156/87, ECLI:EU:C:1990:116, punto 31.
(117) Sentenza della Corte di giustizia del 7 marzo 2024, AO Nevinnomysskiy Azot, AO Novomoskovskaya Aktsionernaya Kompania NAK ’«Azot»/Commissione europea, C-725/22, ECLI:EU:C:2024:217, punto 66.
(118) Regolamento di esecuzione (UE) 2020/492 della Commissione, del 1o aprile 2020, che istituisce dazi antidumping definitivi sulle importazioni di alcuni prodotti in fibra di vetro tessuti e/o cuciti originari della Repubblica popolare cinese e dell’Egitto (GU L 108 del 6.4.2020, pag. 1, http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/492/oj), considerando 272.
(119) https://tron.trade.ec.europa.eu/investigations/case-view?caseId=2749.
(120) Cfr. nota a piè di pagina 7.
(121) Cfr. nota a piè di pagina 7.
(122) Regolamento (UE) 2016/1037 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell’Unione europea (GU L 176 del 30.6.2016, pag. 55, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/1037/oj).
(123) Commissione europea, direzione generale del Commercio, direzione G, Wetstraat 170 Rue de la Loi, 1040 Bruxelles, Belgio.
ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2337/oj
ISSN 1977-0707 (electronic edition)