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Document 32025R2184

Regolamento delegato (UE) 2025/2184 della Commissione, del 10 settembre 2025, che modifica i regolamenti delegati (UE) 2016/232 e (UE) 2017/891 per quanto riguarda alcune norme relative alle organizzazioni di produttori, agli obblighi di comunicazione dei prezzi alla produzione e all’attuazione di alcuni meccanismi di importazione nel settore degli ortofrutticoli

C/2025/6092

GU L, 2025/2184, 4.12.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2025/2184/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document Date of entry into force unknown (pending notification) or not yet in force., Date of effect: 24/12/2025

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2025/2184/oj

European flag

Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea

IT

Serie L


2025/2184

4.12.2025

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2025/2184 DELLA COMMISSIONE

del 10 settembre 2025

che modifica i regolamenti delegati (UE) 2016/232 e (UE) 2017/891 per quanto riguarda alcune norme relative alle organizzazioni di produttori, agli obblighi di comunicazione dei prezzi alla produzione e all’attuazione di alcuni meccanismi di importazione nel settore degli ortofrutticoli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1), in particolare l’articolo 173, paragrafo 1, lettere a), b), c), d) e j), l’articolo 181, paragrafo 2, e l’articolo 223, paragrafo 2, lettera a),

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento delegato (UE) 2017/891 della Commissione (2) integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda il riconoscimento delle organizzazioni di produttori e delle associazioni di organizzazioni di produttori, e la comunicazione dei prezzi alla produzione, dei valori e dei volumi di alcuni prodotti importati da parte degli Stati membri nei settori degli ortofrutticoli e degli ortofrutticoli trasformati.

(2)

Al fine di migliorare la chiarezza e armonizzare e semplificare la governance delle organizzazioni di produttori, le definizioni di organizzazione di produttori transnazionale e di associazione transnazionale di organizzazioni di produttori dovrebbero essere allineate alle rispettive definizioni orizzontali di cui al regolamento delegato (UE) 2016/232 della Commissione (3). È inoltre opportuno chiarire che, ai fini del riconoscimento, alle organizzazioni di produttori e alle associazioni di organizzazioni di produttori si applicano le stesse norme applicabili ai loro omologhi transnazionali.

(3)

È necessario chiarire che un’organizzazione di produttori riconosciuta per i prodotti destinati esclusivamente alla trasformazione può trasformarli direttamente, nei propri impianti o in quelli di una filiale o consegnarli a un impianto di trasformazione esterno.

(4)

Il valore della produzione commercializzata è uno dei requisiti per il riconoscimento di un’organizzazione di produttori o di un’associazione di organizzazioni di produttori. Poiché il calcolo del valore della produzione commercializzata è disciplinato dal regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio (4), è necessario aggiornare il riferimento giuridico alla metodologia valida per il calcolo del valore della produzione commercializzata, che è stabilito nel regolamento delegato (UE) 2022/126 della Commissione (5). Analogamente è necessario aggiornare il riferimento giuridico alla metodologia per il calcolo del valore della produzione commercializzata delle organizzazioni di produttori transnazionali e delle relative associazioni. Inoltre le norme per l’approvazione dei programmi operativi delle organizzazioni di produttori transnazionali e delle loro associazioni dovrebbero essere eliminate dal regolamento delegato (UE) 2017/891, in quanto previste nel regolamento (UE) 2021/2115.

(5)

Il crescente verificarsi di eventi estremi, come calamità naturali, avversità atmosferiche, fitopatie o infestazioni parassitarie, può comportare una diminuzione considerevole della produzione dei soci di un’organizzazione di produttori. Nel caso in cui l’organizzazione di produttori venda anche prodotti provenienti da produttori non soci, il rispetto della proporzione del valore di tale attività rispetto al valore della produzione commercializzata dei soci può limitare eccessivamente l’attività economica complessiva dell’organizzazione di produttori e minacciarne il riconoscimento. È pertanto necessario consentire alle organizzazioni di produttori riconosciute di beneficiare di una deroga al calcolo del valore della produzione commercializzata in tali circostanze estreme, al fine di garantire la stabilità delle loro operazioni.

(6)

La concentrazione dell’offerta è l’obiettivo principale delle organizzazioni di produttori riconosciute. Un modo per conseguire tale obiettivo è quello costituito dalle fusioni. In caso di fusioni, per motivi di semplificazione, le disposizioni per l’assegnazione di un numero ai fini del sistema di identificazione unico dovrebbero consentire agli Stati membri di mantenere uno dei numeri di identificazione esistenti per l’organizzazione di produttori risultante o di assegnarle un nuovo numero.

(7)

Gli Stati membri sono tenuti a raccogliere e comunicare le informazioni di cui all’articolo 222 bis, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1308/2013. Per migliorare la chiarezza in merito alla comunicazione, è necessario determinare per quali tipi o varietà e formati di imballaggio di ortofrutticoli occorre comunicare i prezzi alla produzione. Per garantire che la metodologia per la raccolta dei prezzi da comunicare sia la stessa lungo l’intera catena di approvvigionamento, dall’azienda agricola al punto di vendita al dettaglio, è necessario allinearla alla metodologia di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2017/1185 della Commissione (6).

(8)

Poiché il finanziamento dei programmi operativi delle organizzazioni di produttori riconosciute rientra nell’ambito di applicazione del regolamento (UE) 2021/2115, è necessario chiarire quali pagamenti possono essere sospesi o recuperati nei casi in cui le organizzazioni di produttori non rispettino i criteri per il riconoscimento.

(9)

Sebbene nel determinare la rappresentatività delle organizzazioni di produttori e delle associazioni di organizzazioni di produttori gli Stati membri debbano escludere i produttori di prodotti biologici, la produzione biologica dovrebbe essere presa in considerazione se l’estensione delle regole si applica espressamente e specificamente anche ai produttori, alle organizzazioni di produttori e alle associazioni di organizzazioni di produttori di prodotti biologici.

(10)

Le norme sulla comunicazione delle decisioni di estensione delle regole adottate dagli Stati membri a norma dell’articolo 164, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1308/2013 sono disciplinate dall’articolo 5, paragrafo 2 bis, del regolamento delegato (UE) 2016/232, che specifica i termini e le informazioni da comunicare. Gli Stati membri sono tenuti a comunicare le informazioni sull’estensione delle regole nei settori degli ortofrutticoli e degli ortofrutticoli trasformati anche a norma dell’articolo 70 del regolamento delegato (UE) 2017/891. Per evitare una doppia comunicazione, l’obbligo di comunicare l’estensione delle regole dovrebbe essere soppresso dal regolamento delegato (UE) 2017/891.

(11)

A norma dell’articolo 70 del regolamento delegato (UE) 2017/891, gli Stati membri sono tenuti a comunicare la o le circoscrizioni economiche in cui si applica l’estensione delle regole. La comunicazione di tali informazioni non è richiesta a norma del regolamento delegato (UE) 2016/232. Data la specificità dei settori degli ortofrutticoli e degli ortofrutticoli trasformati, in cui l’estensione delle regole è utilizzata abitualmente a livello regionale o in zone di produzione specifiche, ma non a livello nazionale, l’obbligo di comunicare la o le circoscrizioni economiche in cui si applica l’estensione a tali settori dovrebbe essere incluso nel regolamento delegato (UE) 2016/232.

(12)

Gli Stati membri sono tenuti a comunicare i prezzi e i quantitativi di alcuni ortofrutticoli in base alle quotazioni raccolte sui mercati d’importazione rappresentativi, se le importazioni superano le 10 tonnellate. Visti i cambiamenti delle dinamiche di mercato e l’evoluzione dei flussi commerciali, è necessario migliorare le norme di comunicazione affinché rispecchino tali cambiamenti e prevedano metodi alternativi di raccolta dei dati nel caso in cui gli Stati membri non individuino mercati d’importazione rappresentativi. Inoltre, per ridurre l’onere amministrativo e il numero di comunicazioni, pur aumentando al tempo stesso la solidità del sistema, le comunicazioni dovrebbero essere effettuate su base settimanale. È necessario anche introdurre una definizione della settimana di mercato nel regolamento delegato (UE) 2017/891.

(13)

L’articolo 181, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013 stabilisce la base per l’istituzione del regime del prezzo di entrata per determinati prodotti dei settori degli ortofrutticoli e degli ortofrutticoli trasformati. Quando applica il valore in dogana per gli ortofrutticoli di cui all’allegato VII del regolamento delegato (UE) 2017/891, l’importatore deve versare una garanzia se sono soddisfatte le condizioni di cui all’articolo 75 del medesimo regolamento delegato. È quindi necessario stabilire chiaramente i periodi di applicazione in cui è richiesta la garanzia che l’importatore deve fornire.

(14)

Per fare chiarezza sull’elenco dei prodotti ai fini del regime del prezzo di entrata, è necessario che i codici dell’allegato VII del regolamento delegato (UE) 2017/891 rispecchino quelli della nomenclatura combinata valida e siano aggiornati.

(15)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza i regolamenti delegati (UE) 2016/232 e (UE) 2017/891,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All’articolo 5, paragrafo 2 bis, del regolamento di delegato (UE) 2016/232 è aggiunto il secondo comma seguente:

«Per i settori degli ortofrutticoli e degli ortofrutticoli trasformati, le informazioni comunicate comprendono anche la o le circoscrizioni economiche in cui si applica l’estensione delle regole.».

Articolo 2

Il regolamento delegato (UE) 2017/891 è così modificato:

1)

l’articolo 2 è così modificato:

a)

la lettera d) è sostituita dalla seguente:

«d)

“organizzazione di produttori transnazionale” e “associazione transnazionale di organizzazioni di produttori”: rispettivamente un’organizzazione di produttori e un’associazione di organizzazioni di produttori conformi alle definizioni di cui all’articolo 2, lettere a) e b), del regolamento delegato (UE) 2016/232 della Commissione (*1);

(*1)  Regolamento delegato (UE) 2016/232 della Commissione, del 15 dicembre 2015, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda determinati aspetti della cooperazione tra produttori (GU L 44 del 19.2.2016, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2016/232/oj).»;"

b)

la lettera e) è soppressa;

c)

è aggiunto il paragrafo seguente:

«Se non altrimenti specificato, nel presente regolamento il riferimento alle organizzazioni di produttori comprende le organizzazioni di produttori transnazionali e il riferimento alle associazioni di organizzazioni di produttori comprende le associazioni transnazionali di organizzazioni di produttori.»;

2)

all’articolo 4, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   Gli Stati membri riconoscono le organizzazioni di produttori per un prodotto o un gruppo di prodotti esclusivamente destinati alla trasformazione purché le organizzazioni di produttori siano in grado di garantire che i prodotti sono trasformati direttamente, in una filiale o sono conferiti alla trasformazione nell’ambito di un sistema di contratti di fornitura.»

;

3)

all’articolo 8, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Ai fini della determinazione delle dimensioni dell’organizzazione di produttori a norma dell’articolo 154, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 1308/2013, il valore o il volume della produzione commercializzabile è calcolato secondo gli stessi criteri applicati al valore della produzione commercializzata stabiliti agli articoli 30 e 31 del regolamento delegato (UE) 2022/126 della Commissione (*2).

(*2)  Regolamento delegato (UE) 2022/126 della Commissione, del 7 dicembre 2021, che integra il regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio con requisiti aggiuntivi per taluni tipi di intervento specificati dagli Stati membri nei rispettivi piani strategici della PAC per il periodo dal 2023 al 2027 a norma di tale regolamento, nonché per le norme relative alla percentuale per la norma 1 in materia di buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA) (GU L 20 del 31.1.2022, pag. 52, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2022/126/oj).»;"

4)

l’articolo 11 è così modificato:

a)

il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   Un’organizzazione di produttori può vendere i prodotti di produttori che non sono soci di un’organizzazione di produttori né di un’associazione di organizzazioni di produttori, purché sia riconosciuta per gli stessi prodotti e purché il valore economico di tale attività sia inferiore al valore della sua produzione commercializzata calcolata a norma dell’articolo 31 del regolamento delegato (UE) 2022/126.

Tuttavia, nel caso in cui il valore della produzione commercializzata di un’organizzazione di produttori diminuisca del 35 % o più per un determinato anno rispetto alla media dei tre periodi di riferimento precedenti di 12 mesi a causa di calamità naturali, avversità atmosferiche, fitopatie o infestazioni parassitarie per motivi non imputabili alla responsabilità e al controllo dell’organizzazione di produttori, ai fini della determinazione del valore economico dell’attività di cui al primo comma si considera che il valore della produzione commercializzata rappresenti l’85 % del valore medio della produzione commercializzata nei tre periodi di riferimento precedenti di 12 mesi.

L’organizzazione di produttori colpita dagli eventi di cui al secondo comma e coinvolta nella vendita di prodotti di produttori che non sono soci dimostra all’autorità competente dello Stato membro interessato che la diminuzione del valore della produzione commercializzata non è imputabile alla sua responsabilità né al suo controllo.»

;

b)

al paragrafo 4, i termini «articolo 22, paragrafo 8» sono sostituiti dai termini «articolo 31, paragrafo 7, del regolamento delegato (UE) 2022/126»;

5)

all’articolo 13, paragrafo 2, i termini «articolo 22, paragrafo 8» sono sostituiti dai termini «articolo 31, paragrafo 7, del regolamento delegato (UE) 2022/126»;

6)

l’articolo 14 è così modificato:

a)

al paragrafo 1, il primo comma è sostituito dal seguente:

«La sede di un’organizzazione di produttori transnazionale è situata nello Stato membro in cui l’organizzazione di produttori transnazionale realizza la maggior parte del valore della produzione commercializzata calcolata a norma degli articoli 31 e 32 del regolamento delegato (UE) 2022/126.»;

b)

al paragrafo 3, la lettera b) è soppressa;

7)

all’articolo 15, paragrafo 1, il primo comma è sostituito dal seguente:

«In caso di fusione di organizzazioni di produttori, l’organizzazione di produttori sorta dalla fusione si assume tutti i diritti e gli obblighi delle singole organizzazioni di produttori che si sono fuse. Lo Stato membro assicura che la nuova organizzazione di produttori risultante dalla fusione soddisfi tutti i criteri di riconoscimento e che mantenga uno dei numeri esistenti o che riceva un nuovo numero ai fini del sistema di identificazione unico di cui all’articolo 22 del regolamento di esecuzione (UE) 2017/892.»;

8)

all’articolo 21, paragrafo 3, la lettera b) è soppressa;

9)

l’articolo 55 è sostituito dal seguente:

«Articolo 55

Comunicazione concernenti i prezzi alla produzione degli ortofrutticoli sul mercato interno

1.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro le ore 12.00 (ora di Bruxelles) di ogni mercoledì, i prezzi alla produzione registrati in mercati rappresentativi nelle zone di produzione per i prodotti ortofrutticoli interessati nel corso della settimana precedente, se i dati sono disponibili, come segue:

a)

per gli ortofrutticoli soggetti alla norma di commercializzazione generale di cui all’allegato I, parte A, del regolamento delegato (UE) 2023/2429 della Commissione (*3), il prezzo dei prodotti conformi a tale norma;

b)

per i prodotti soggetti a una norma di commercializzazione specifica di cui all’allegato I, parte B, del regolamento delegato (UE) 2023/2429, il prezzo dei prodotti della classe I.

Gli Stati membri comunicano soltanto i prezzi degli ortofrutticoli prodotti nel loro territorio. I prezzi riguardano gli ortofrutticoli convenzionali e non biologici destinati al mercato del fresco.

2.   Per quanto riguarda le disposizioni di cui al paragrafo 1, gli Stati membri comunicano la media ponderata dei prezzi per ciascun prodotto, i tipi, le varietà e i calibri o le presentazioni dell’imballaggio di cui all’allegato VI del presente regolamento, se del caso. Inoltre, per i prezzi comunicati per tipo, varietà e, se del caso, dimensione e presentazione dell’imballaggio, viene comunicata anche la media ponderata dei prezzi nazionale per prodotto, ad eccezione dei pomodori. Se i prezzi registrati si riferiscono a tipi, varietà, calibri o presentazioni dell’imballaggio diversi da quelli indicati nell’allegato VI, gli Stati membri comunicano alla Commissione i tipi, le varietà, i calibri e le presentazioni dei prodotti interessati.

3.   I prezzi comunicati si intendono franco centro d’imballaggio per prodotti sottoposti a cernita, imballati e, se del caso, pallettizzati, espressi in euro per 100 chilogrammi di peso netto.

4.   Gli Stati membri possono comunicare il prezzo di cui al paragrafo 2 di altri ortofrutticoli e delle loro varietà non menzionate nell’allegato VI su base volontaria.

5.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro sei mesi dalla data della comunicazione, la metodologia utilizzata per stabilire i prezzi di cui al paragrafo 2, compresi i mercati rappresentativi e il loro peso, nonché qualsiasi modifica degli stessi.

(*3)  Regolamento delegato (UE) 2023/2429 della Commissione, del 17 agosto 2023, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme di commercializzazione per il settore degli ortofrutticoli, per alcuni prodotti trasformati a base di ortofrutticoli e per il settore delle banane, e che abroga il regolamento (CE) n. 1666/1999 della Commissione e i regolamenti di esecuzione (UE) n. 543/2011 e (UE) n. 1333/2011 della Commissione (GU L, 2023/2429, 3.11.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2023/2429/oj).»;"

10)

l’articolo 59 è così modificato:

a)

il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Lo Stato membro, qualora accerti che un’organizzazione di produttori non rispetta uno dei criteri di riconoscimento connessi ai requisiti di cui agli articoli 5 e 7, all’articolo 11, paragrafi 1 e 2, e all’articolo 17, invia all’organizzazione di produttori in questione entro due mesi dal rilevamento dell’inosservanza, per posta raccomandata, una lettera di avvertimento che riporta l’inosservanza rilevata e stabilisce le misure correttive e i termini, non superiori a quattro mesi, entro cui queste misure devono essere adottate. Una volta accertata l’inosservanza, gli Stati membri sospendono i pagamenti degli aiuti concessi alle organizzazioni di produttori ortofrutticoli per l’attuazione dei programmi operativi di cui all’articolo 50 del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio (*4) o all’articolo 5, paragrafo 6, primo comma, lettera c), del regolamento (UE) 2021/2117 del Parlamento europeo e del Cosiglio (*5), fino all’adozione di misure correttive soddisfacenti.

(*4)  Regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell’ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013 (GU L 435 del 6.12.2021, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/2115/oj)."

(*5)  Regolamento (UE) 2021/2117 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, (UE) n. 251/2014 concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l’etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati e (UE) n. 228/2013 recante misure specifiche nel settore dell’agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche dell’Unione (GU L 435 del 6.12.2021, pag. 262, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/2117/oj).»;"

b)

il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

«5.   La mancata adozione delle misure correttive di cui al paragrafo 4 entro il termine fissato dallo Stato membro comporta la sospensione dei pagamenti degli aiuti concessi alle organizzazioni di produttori ortofrutticoli per l’attuazione dei programmi operativi di cui all’articolo 50 del regolamento (UE) 2021/2115 o all’articolo 5, paragrafo 6, primo comma, lettera c), del regolamento (UE) 2021/2117 e una riduzione dell’importo dell’aiuto annuale pari all’1 % per ciascun mese intero e ciascuna parte di mese che superano tale termine. Ciò lascia impregiudicata l’applicazione di disposizioni orizzontali di diritto nazionale che possono prevedere la sospensione di tale azione in seguito all’avvio di un procedimento giudiziario in materia.»

;

11)

all’articolo 69, paragrafo 2, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

«d)

dei produttori o della produzione di prodotti biologici di cui al regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio (*6), a meno che l’estensione delle regole ai sensi dell’articolo 164 del regolamento (UE) n. 1308/2013 non si applichi espressamente e specificamente a tali produttori o prodotti.

(*6)  Regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio (GU L 150 del 14.6.2018, pag. 1; ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/848/oj).»;"

12)

l’articolo 70 è soppresso;

13)

all’articolo 73 è aggiunta la seguente lettera:

«c)

“settimana di mercato”: il periodo dal lunedì al venerdì della settimana che precede il termine per la comunicazione da parte degli Stati membri alla Commissione ai sensi dell’articolo 74;»;

14)

l’articolo 74 è sostituito dal seguente:

«Articolo 74

Comunicazione della media ponderata dei prezzi rappresentativi e dei quantitativi dei prodotti importati

1.   Per ciascuno dei prodotti e dei periodi indicati nell’allegato VII, parte A, per ciascuna settimana di mercato e origine, gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro le ore 18:00 (ora di Bruxelles) di ogni lunedì, il quantitativo e la media ponderata dei prezzi rappresentativi dei prodotti importati venduti negli Stati membri durante la settimana di mercato precedente.

Per i prodotti per i quali il periodo di applicazione di cui all’allegato VII, parte A, non copre l’intero anno, la prima settimana di mercato della quale sono comunicati i prezzi è la seconda settimana prima dell’inizio del periodo di applicazione. Per tali prodotti, l’ultima settimana di mercato i cui prezzi sono comunicati è la settimana che precede la data di fine del periodo di applicazione.

2.   Il prezzo di cui al paragrafo 1, primo comma, è rilevato per tutte le varietà e i calibri disponibili, nella fase dell’importatore o del grossista per ciascun mercato d’importazione o, se i prezzi in tale fase non sono disponibili, nella fase del grossista o del dettagliante.

Esso è registrato per ciascun mercato d’importazione che gli Stati membri considerano rappresentativo e che comprende almeno Milano, Perpignan e Rungis o, qualora gli Stati membri non definiscano alcun mercato d’importazione, la media ponderata dei prezzi rappresentativi a livello nazionale.

Se la media ponderata dei prezzi rappresentativi è stabilita nella fase del grossista o del dettagliante, il prezzo è ridotto:

a)

del 9 % per tener conto del margine commerciale del grossista e

b)

di 0,7245 EUR per 100 chilogrammi per tenere conto delle spese di movimentazione, delle tasse e degli oneri di mercato.

3.   La media ponderata dei prezzi rappresentativi è ridotta degli importi seguenti:

a)

un margine di commercializzazione del 15 % per le piazze di Milano e Rungis e dell’8 % per le altre piazze e

b)

le spese di trasporto e di assicurazione sul territorio doganale dell’Unione.

4.   Gli Stati membri possono fissare importi forfettari per le spese di trasporto e di assicurazione che vanno dedotte a norma del paragrafo 3, lettera b). Tali importi forfettari e i relativi metodi di calcolo, e le loro eventuali modifiche, vengono comunicati immediatamente alla Commissione.

5.   Per i prodotti di cui all’allegato VII, parte A, soggetti a una norma di commercializzazione specifica, i prezzi rappresentativi corrispondono alla media ponderata delle categorie I e II di ciascun prodotto considerato, a meno che i prodotti di una classe non rappresentino almeno il 90 % dei quantitativi totali commercializzati, nel qual caso si tiene conto soltanto delle quotazioni di tale categoria.

Per i prodotti elencati nell’allegato VII, parte A, non soggetti a una norma di commercializzazione specifica, sono considerati rappresentativi i prezzi dei prodotti conformi alla norma di commercializzazione generale.

6.   Se il quantitativo di cui al paragrafo 1, primo comma, per un prodotto è inferiore a 10 tonnellate in una settimana di mercato, la media ponderata dei prezzi rappresentativi corrispondente non è comunicata alla Commissione. La soglia di 10 tonnellate corrisponde al volume cumulativo nel corso della settimana di mercato. Se la settimana di mercato ha meno di cinque giorni lavorativi, gli Stati membri applicano a tale soglia una riduzione proporzionale di 2 tonnellate per giorno non lavorativo.»

;

15)

l’articolo 75 è così modificato:

a)

al paragrafo 2, il primo comma è sostituito dal seguente:

«Quando il valore in dogana dei prodotti elencati nell’allegato VII, parte A, del presente regolamento è determinato in base all’articolo 70 del regolamento (UE) n. 952/2013 ed è superiore di oltre l’8 % all’importo calcolato dalla Commissione come valore forfettario all’importazione all’atto della dichiarazione di immissione in libera pratica, l’importatore costituisce la garanzia ai sensi dell’articolo 148 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione (*7). La garanzia si applica a ciascun prodotto durante il periodo di applicazione di cui all’allegato VII del presente regolamento. Il dazio all’importazione cui i prodotti elencati nell’allegato VII, parte A, del presente regolamento possono essere soggetti corrisponde all’importo del dazio dovuto se il prodotto fosse stato classificato in base al valore forfettario all’importazione.

(*7)  Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione, del 24 novembre 2015, recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell’Unione (GU L 343 del 29.12.2015, pag. 558, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2015/2447/oj).»;"

b)

il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   Se il valore in dogana dei prodotti elencati nell’allegato VII, parte A, del presente regolamento è calcolato conformemente all’articolo 74, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) n. 952/2013, il dazio è dedotto secondo le modalità previste all’articolo 38, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2017/892. In tal caso, per il periodo di applicazione determinato all’allegato VII del presente regolamento per ciascun prodotto, l’importatore costituisce una garanzia per un importo pari all’importo del dazio che avrebbe pagato se la classificazione dei prodotti fosse stata effettuata in base al valore forfettario all’importazione applicabile.»

;

16)

l’allegato VII è sostituito dal testo che figura nell’allegato del presente regolamento.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 settembre 2025

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/1308/oj.

(2)  Regolamento delegato (UE) 2017/891 della Commissione, del 13 marzo 2017, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i settori degli ortofrutticoli e degli ortofrutticoli trasformati, integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le sanzioni da applicare in tali settori e modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione (GU L 138 del 25.5.2017, pag. 4, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2017/891/oj).

(3)  Regolamento delegato (UE) 2016/232 della Commissione, del 15 dicembre 2015, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda determinati aspetti della cooperazione tra produttori (GU L 44 del 19.2.2016, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2016/232/oj).

(4)  Regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell’ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013 (GU L 435 del 6.12.2021, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/2115/oj).

(5)  Regolamento delegato (UE) 2022/126 della Commissione, del 7 dicembre 2021, che integra il regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio con requisiti aggiuntivi per taluni tipi di intervento specificati dagli Stati membri nei rispettivi piani strategici della PAC per il periodo dal 2023 al 2027 a norma di tale regolamento, nonché per le norme relative alla percentuale per la norma 1 in materia di buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA) (GU L 20 del 31.1.2022, pag. 52, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2022/126/oj).

(6)  Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1185 della Commissione, del 20 aprile 2017, recante modalità di applicazione dei regolamenti (UE) n. 1307/2013 e (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le notifiche alla Commissione di informazioni e documenti e che modifica e abroga alcuni regolamenti della Commissione (GU L 171 del 4.7.2017, pag. 113, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2017/1185/oj).


ALLEGATO

«ALLEGATO VII

Elenco dei prodotti ai fini del regime del prezzo di entrata di cui al titolo III

Fatte salve le regole per l’interpretazione della nomenclatura combinata, la designazione delle merci è considerata puramente indicativa. Ai fini del presente allegato, il campo di applicazione del regime di cui al titolo III è determinato sulla base dei codici NC vigenti alla data di adozione del presente regolamento. Se il codice NC è preceduto da “ex”, il campo di applicazione del dazio addizionale è determinato sulla base sia del codice NC e della designazione delle merci, sia del corrispondente periodo di applicazione.

PARTE A

Codice NC

Designazione

Periodo di applicazione

0702 00 10 ,

0702 00 91 ,

0702 00 99

Pomodori interi, con diametro massimo inferiore a 47 mm,

altri pomodori a grappolo,

altri pomodori

1o gennaio - 31 dicembre

ex 0707 00 05

Cetrioli non destinati alla trasformazione

1o gennaio - 31 dicembre

ex 0709 91 00

Carciofi

1o novembre - 30 giugno

0709 93 10

Zucchine

1o gennaio - 31 dicembre

ex 0805 10 22 ,

ex 0805 10 24 ,

ex 0805 10 28

Arance navel,

arance bionde,

altre arance dolci

1o dicembre - 31 maggio

ex 0805 22 00

Clementine, fresche

1o novembre - fine febbraio

ex 0805 21 10 ,

ex 0805 21 90 ,

ex 0805 29 00

Satsuma, freschi,

mandarini e tangerini, freschi,

wilkings e simili ibridi di agrumi, esclusi i tangerini, i satsuma e le clementine, freschi

1o novembre - fine febbraio

ex 0805 50 10

Limoni (Citrus limon, Citrus limonum), freschi

1o giugno - 31 maggio

ex 0806 10 10

Uve da tavola

21 luglio - 20 novembre

ex 0808 10 80

Mele

1o luglio - 30 giugno

ex 0808 30 90

Pere

1o luglio - 30 aprile

ex 0809 10 00

Albicocche

1o giugno - 31 luglio

ex 0809 29 00

Ciliegie, diverse dalle ciliegie acide

21 maggio - 10 agosto

ex 0809 30 20 ,

ex 0809 30 30 ,

ex 0809 30 80

Pesche tabacchiere (Prunus persica var. platycarpa) e pesche noci platerina (Prunus persica var. platerina),

pesche noci,

altre pesche.

11 giugno - 30 settembre

ex 0809 40 05

Prugne

11 giugno - 30 settembre

PARTE B

Codice NC

Designazione

Periodo di applicazione

ex 0707 00 05

Cetrioli destinati alla trasformazione

1o maggio - 31 ottobre

ex 0809 21 00

Ciliegie acide (Prunus cerasus)

21 maggio - 10 agosto

»

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2025/2184/oj

ISSN 1977-0707 (electronic edition)


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