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Document 32025R1979
Commission Implementing Regulation (EU) 2025/1979 of 1 October 2025 laying down implementing technical standards for the application of Regulation (EU) No 260/2012 of the European Parliament and of the Council with regard to uniform reporting templates, instructions and methodology for the reporting of the level of charges for credit transfers, instant credit transfers and payment accounts, and the share of rejected transactions
Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1979 della Commissione, del 1o ottobre 2025, che stabilisce norme tecniche di attuazione per l'applicazione del regolamento (UE) n. 260/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda modelli di segnalazione, istruzioni e metodologia uniformi per la segnalazione del livello delle commissioni per i bonifici, i bonifici istantanei e i conti di pagamento, nonché la quota di operazioni rifiutate
Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1979 della Commissione, del 1o ottobre 2025, che stabilisce norme tecniche di attuazione per l'applicazione del regolamento (UE) n. 260/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda modelli di segnalazione, istruzioni e metodologia uniformi per la segnalazione del livello delle commissioni per i bonifici, i bonifici istantanei e i conti di pagamento, nonché la quota di operazioni rifiutate
C/2025/6570
GU L, 2025/1979, 6.10.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/1979/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
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Gazzetta ufficiale |
IT Serie L |
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2025/1979 |
6.10.2025 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2025/1979 DELLA COMMISSIONE
del 1o ottobre 2025
che stabilisce norme tecniche di attuazione per l'applicazione del regolamento (UE) n. 260/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda modelli di segnalazione, istruzioni e metodologia uniformi per la segnalazione del livello delle commissioni per i bonifici, i bonifici istantanei e i conti di pagamento, nonché la quota di operazioni rifiutate
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 260/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2012, che stabilisce i requisiti tecnici e commerciali per i bonifici e gli addebiti diretti in euro e che modifica il regolamento (CE) n. 924/2009 (1), in particolare l'articolo 15, paragrafo 5, terzo comma,
considerando quanto segue:
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(1) |
La segnalazione del livello delle commissioni a norma dell'articolo 15, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 260/2012 dovrebbe consentire alla Commissione di valutare l'impatto della norma relativa alle commissioni applicate per i bonifici istantanei, di cui all'articolo 5 ter, paragrafo 1, di tale regolamento, sulle commissioni per i conti di pagamento, per i bonifici sia nazionali che transfrontalieri, nonché per i bonifici istantanei in euro e nella valuta nazionale degli Stati membri la cui moneta non è l'euro. Le commissioni applicate dai prestatori di servizi di pagamento (PSP) per i bonifici, compresi i bonifici istantanei, variano generalmente a seconda delle caratteristiche del bonifico in questione. Tali caratteristiche possono consistere nel fatto che l'utilizzatore dei servizi di pagamento (USP) sia o meno il pagatore o il beneficiario, un consumatore, oppure nel tipo di canale di disposizione di ordine di pagamento. La segnalazione dei bonifici inviati dovrebbe pertanto prevedere disaggregazioni tra bonifici nazionali e transfrontalieri, per tipo di USP e di canale di disposizione di ordine di pagamento. |
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(2) |
I PSP possono scegliere di fissare commissioni per singola operazione in termini nominali o sotto forma di percentuale del valore dell'operazione. I PSP possono anche optare per strutture alternative di applicazione delle commissioni, tra cui una graduazione dei prezzi basata su diverse fasce del valore dell'operazione, o approcci che prevedono un certo numero di operazioni gratuite al mese oltre le quali è applicata una commissione per operazione. Non sarebbe auspicabile che tale eterogeneità di pratiche commerciali si traducesse nell'elusione dello scopo della norma sulle commissioni per i bonifici istantanei di cui all'articolo 5 ter, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 260/2012. La metodologia per la segnalazione delle informazioni sul livello delle commissioni per i bonifici normali e per quelli istantanei dovrebbe consentire alla Commissione di valutare le informazioni fornite dai PSP in modo uniforme e comparabile a livello di singolo PSP nel tempo, e tra i diversi PSP in un determinato momento, a prescindere dai diversi metodi di tariffazione utilizzati dai PSP. La segnalazione dovrebbe pertanto contenere le informazioni sul totale aggregato delle commissioni, del volume e del valore dei bonifici, compresi i bonifici istantanei, nella valuta nazionale. La segnalazione riguardante i bonifici, sia inviati che ricevuti, dovrebbe includere anche una disaggregazione tra bonifici gratuiti e a pagamento. |
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(3) |
I PSP dovrebbero adempiere gli obblighi di segnalazione di cui all'articolo 15, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 260/2012 a livello di entità. Al fine di allinearsi all'approccio per la segnalazione alla BCE delle statistiche sui pagamenti, le succursali di PSP situate in Stati membri diversi da quelli delle loro entità madri dovrebbero trasmettere i propri dati all'autorità competente dello Stato membro ospitante e le entità madri dovrebbero effettuare la segnalazione per sé stesse all'autorità competente del proprio Stato membro d'origine. |
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(4) |
I PSP situati in Stati membri la cui moneta non è l'euro che offrono ai propri USP il servizio di pagamento di ricezione e invio di bonifici ordinari in euro hanno l'obbligo di offrire ai propri USP il servizio di pagamento di ricezione di bonifici istantanei in euro entro il 9 gennaio 2027 e il servizio di pagamento di invio di bonifici istantanei in euro entro il 9 luglio 2027, come stabilito all'articolo 5 bis, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 260/2012. Tali PSP dovrebbero inoltre rispettare gli obblighi relativi alle commissioni applicate ai pagatori e ai beneficiari per l'invio e la ricezione di bonifici istantanei in euro entro il 9 gennaio 2027, conformemente all'articolo 5 ter, paragrafo 3, secondo comma, di tale regolamento. Per consentire alla Commissione di valutare l'impatto del regolamento (UE) n. 260/2012 sul livello delle commissioni per i bonifici, compresi i bonifici istantanei, denominati nella valuta nazionale degli Stati membri la cui moneta non è l'euro, a norma dell'articolo 15, paragrafo 2, lettera a), di tale regolamento, è opportuno che i PSP situati in tali Stati membri e che offrono ai propri USP il servizio di pagamento di ricezione e invio di bonifici ordinari in euro segnalino il numero e i valori dei bonifici, compresi i bonifici istantanei, denominati nella loro valuta nazionale e in euro, nonché le relative commissioni. |
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(5) |
Ai fini della segnalazione di cui all'articolo 15, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 260/2012, i PSP dovrebbero fornire alle rispettive autorità competenti dati sul numero totale dei conti di pagamento e sul livello aggregato delle commissioni totali per i conti di pagamento. Per consentire alla Commissione di valutare l'eventuale esistenza di un nesso tra potenziali variazioni delle commissioni per i conti di pagamento e variazioni delle commissioni per i bonifici e i bonifici istantanei, la segnalazione dovrebbe includere disaggregazioni per spese di tenuta. |
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(6) |
Per consentire alla Commissione di valutare la quota di bonifici istantanei rifiutati riconducibile all'applicazione di misure restrittive finanziarie mirate adottate a norma dell'articolo 215 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e di valutare se tale quota sia cambiata a seguito dell'inizio dell'applicazione delle modifiche del regolamento (UE) n. 260/2012 introdotte dal regolamento (UE) 2024/886 del Parlamento europeo e del Consiglio (2), i PSP dovrebbero fornire alle proprie autorità competenti i dati su tale quota in un determinato anno, compreso il numero di casi in cui i bonifici istantanei non sono stati eseguiti o i fondi sono stati congelati sul lato del PSP del pagatore o del beneficiario. |
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(7) |
Per armonizzare le segnalazioni, i PSP dovrebbero utilizzare il modello di punti di dati e le formule di convalida messe a disposizione sul sito web dell'Autorità bancaria europea (ABE). Inoltre, per ridurre l'onere di segnalazione ed evitare duplicazioni, le autorità competenti dovrebbero poter consentire ai PSP situati nella propria giurisdizione di limitare la segnalazione ai punti di dati che non sono stati trasmessi in precedenza. |
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(8) |
Il presente regolamento si basa sui progetti di norme tecniche di attuazione che l'ABE ha presentato alla Commissione. |
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(9) |
L'ABE ha condotto consultazioni pubbliche aperte sui progetti di norme tecniche di attuazione sui quali è basato il presente regolamento, ha analizzato i potenziali costi e benefici collegati e ha chiesto il parere del gruppo delle parti interessate nel settore bancario istituito ai sensi dell'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (3), |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Segnalazione del livello delle commissioni
1. I PSP segnalano il livello delle commissioni per i bonifici, i bonifici istantanei e i conti di pagamento comunicando le informazioni specificate nei modelli 1.1, 1.2, 2.1, 2.2 e 3 di cui all'allegato I e conformemente alle istruzioni di cui all'allegato II.
2. I PSP segnalano i dati aggregati annuali fino al 31 dicembre dell'anno civile precedente l'anno in cui è presentata la relazione.
3. In deroga al paragrafo 2, la prima relazione armonizzata contiene dati aggregati per ciascun anno precedente l'anno in cui è presentata la relazione, a decorrere dal periodo 26 ottobre 2022-31 dicembre 2022 per quanto riguarda il 2022.
Articolo 2
Segnalazione della quota di operazioni di bonifico istantaneo rifiutate e periodi di riferimento
1. I PSP segnalano la quota di operazioni di bonifico istantaneo che sono state rifiutate a causa di misure restrittive finanziarie mirate di cui all'articolo 15, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 260/2012, compresi dati distinti per le operazioni nazionali e transfrontaliere, comunicando le informazioni specificate nel modello 4 di cui all'allegato I e conformemente alle istruzioni di cui all'allegato II.
2. Le relazioni comprendono il numero di rifiuti per l'anno civile precedente l'anno in cui è presentata la relazione.
3. In deroga al paragrafo 2, la prima relazione armonizzata contiene i modelli compilati con il numero di rifiuti per ogni anno precedente l'anno in cui è presentata la relazione, a decorrere dal periodo 26 ottobre 2022-31 dicembre 2022 per quanto riguarda il 2022.
Articolo 3
Formati per lo scambio di dati e dati che accompagnano le informazioni
I PSP trasmettono le informazioni di cui agli articoli 1 e 2 del presente regolamento nei formati e nelle rappresentazioni per lo scambio dei dati specificati dalle autorità competenti e rispettano la definizione dei punti di dati del modello di punti di dati e le formule di convalida messe a disposizione sul sito web dell'ABE. I PSP si conformano alle specifiche seguenti:
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a) |
nei dati comunicati non sono incluse le informazioni non richieste o non applicabili; |
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b) |
i dati numerici sono comunicati come segue:
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Articolo 4
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 1o ottobre 2025
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 94 del 30.3.2012, pag. 22, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/260/oj.
(2) Regolamento (UE) 2024/886 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 marzo 2024, che modifica i regolamenti (UE) n. 260/2012 e (UE) 2021/1230 e le direttive 98/26/CE e (UE) 2015/2366 per quanto riguarda i bonifici istantanei in euro (GU L, 2024/886, del 19.3.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/886/oj).
(3) Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 12, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/1093/oj).
ALLEGATO I
Livello delle commissioni per i bonifici e quota di operazioni rifiutate
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MODELLI PER GLI EMITTENTI |
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Numero del modello |
Codice del modello |
Destinatari |
Nome del modello/gruppo di modelli |
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Livello delle commissioni per i bonifici e quota di operazioni rifiutate |
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1,1 |
S 01.01 |
Tutti i PSP |
NUMERO E VALORE DEI BONIFICI E DEI BONIFICI ISTANTANEI (IN MONETA NAZIONALE) |
|
1,2 |
S 01.02 |
PSP situati in Stati membri non appartenenti alla zona euro |
NUMERO E VALORE DEI BONIFICI E DEI BONIFICI ISTANTANEI (IN EURO) |
|
2,1 |
S 02.01 |
Tutti i PSP |
COMMISSIONI PER BONIFICI E BONIFICI ISTANTANEI (IN MONETA NAZIONALE) |
|
2,2 |
S 02.02 |
PSP situati in Stati membri non appartenenti alla zona euro |
COMMISSIONI PER BONIFICI E BONIFICI ISTANTANEI (IN EURO) |
|
3 |
S 03.00 |
Tutti i PSP |
NUMERO DI CONTI DI PAGAMENTO E COMMISSIONI TOTALI (IN MONETA NAZIONALE) |
|
4 |
S 04.00 |
Tutti i PSP |
NUMERO DI BONIFICI ISTANTANEI RIFIUTATI |
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S 01.01 NUMERO TOTALE E VALORE TOTALE DEI BONIFICI E DEI BONIFICI ISTANTANEI (IN MONETA NAZIONALE) |
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Bonifici inviati |
Bonifici ricevuti |
||||||
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Numero di bonifici |
|
Valore dei bonifici |
|
Numero di bonifici |
|
Valore dei bonifici |
|
|
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|
di cui: bonifici istantanei |
|
di cui: bonifici istantanei |
|
di cui: bonifici istantanei |
|
di cui: bonifici istantanei |
|
|
|
|
0010 |
0020 |
0030 |
0040 |
0050 |
0060 |
0070 |
0080 |
|
Totale |
0010 |
|
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|
|
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|
|
di cui: disposti elettronicamente tramite servizi bancari online |
0020 |
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|
|
di cui: disposti elettronicamente tramite soluzioni di pagamento mobile |
0030 |
|
|
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|
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|
|
|
di cui: disposti tramite formulario |
0040 |
|
|
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|
Disaggregazione per ubicazione dei PSP |
Nazionali |
0050 |
|
|
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|
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|
Transfrontalieri |
0060 |
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
Disaggregazione per commissioni applicate |
Gratuiti |
0070 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
A pagamento |
0080 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Disaggregazione per tipo di USP |
USP diversi da consumatori |
0090 |
|
|
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|
|
|
|
Consumatori |
0100 |
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|
|
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S 01.02 NUMERO TOTALE E VALORE TOTALE DEI BONIFICI E DEI BONIFICI ISTANTANEI (IN EURO) |
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Bonifici inviati |
Bonifici ricevuti |
||||||
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Numero di bonifici |
|
Valore dei bonifici |
|
Numero di bonifici |
|
Valore dei bonifici |
|
|
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|
|
di cui: bonifici istantanei |
|
di cui: bonifici istantanei |
|
di cui: bonifici istantanei |
|
di cui: bonifici istantanei |
|
|
|
|
0010 |
0020 |
0030 |
0040 |
0050 |
0060 |
0070 |
0080 |
|
Totale |
0010 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
S 02.01 COMMISSIONI PER BONIFICI E BONIFICI ISTANTANEI (IN MONETA NAZIONALE) |
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Bonifici inviati |
Bonifici ricevuti |
||
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|
|
|
|
Valore delle commissioni per bonifici |
|
Valore delle commissioni per bonifici |
|
|
|
|
|
di cui: bonifici istantanei |
|
di cui: bonifici istantanei |
|
|
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|
0010 |
0020 |
0030 |
0040 |
|
Totale |
0010 |
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|
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|
|
|
di cui: disposti elettronicamente tramite servizi bancari online |
0020 |
|
|
|
|
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|
di cui: disposti elettronicamente tramite soluzioni di pagamento mobile |
0030 |
|
|
|
|
|
|
di cui: disposti tramite formulario |
0040 |
|
|
|
|
|
|
Disaggregazione per ubicazione dei PSP |
Nazionali |
0050 |
|
|
|
|
|
Transfrontalieri |
0060 |
|
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|
|
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|
Disaggregazione per tipo di USP |
USP diversi da consumatori |
0070 |
|
|
|
|
|
Consumatori |
0080 |
|
|
|
|
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S 02.02 COMMISSIONI PER BONIFICI E BONIFICI ISTANTANEI (IN EURO) |
|
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|
|
Bonifici inviati |
Bonifici ricevuti |
||
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|
|
|
Valore delle commissioni per bonifici |
|
Valore delle commissioni per bonifici |
|
|
|
|
|
di cui: bonifici istantanei |
|
di cui: bonifici istantanei |
|
|
|
|
0010 |
0020 |
0030 |
0040 |
|
Totale |
0010 |
|
|
|
|
|
|
S 03.00 NUMERO TOTALE DI CONTI DI PAGAMENTO E COMMISSIONI TOTALI PER CONTI DI PAGAMENTO (IN MONETA NAZIONALE) |
|
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Numero di conti di pagamento |
|
Valore delle commissioni per conti di pagamento |
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|
|
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di cui: di tenuta dei conti di pagamento |
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|
|
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0010 |
0020 |
0030 |
|
Totale |
0010 |
|
|
|
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|
S 04.00 NUMERO DI BONIFICI ISTANTANEI RIFIUTATI |
|
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|
Numero di casi in cui i bonifici istantanei non sono stati eseguiti o i fondi sono stati congelati, in qualità di |
|
|
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|
|
PSP del beneficiario |
PSP del pagatore |
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|
|
0010 |
0020 |
|
Totale |
0010 |
|
|
|
|
Disaggregazione per ubicazione dei PSP |
Nazionali |
0020 |
|
|
|
Transfrontalieri |
0030 |
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ALLEGATO II
SEGNALAZIONE DA PARTE DEI PRESTATORI DI SERVIZI DI PAGAMENTO DEL LIVELLO DELLE COMMISSIONI PER BONIFICI E CONTI DI PAGAMENTO, NONCHÉ DELLE OPERAZIONI RIFIUTATE - ISTRUZIONI
Indice
| SEGNALAZIONE DA PARTE DEI PRESTATORI DI SERVIZI DI PAGAMENTO DEL LIVELLO DELLE COMMISSIONI PER BONIFICI E CONTI DI PAGAMENTO, NONCHÉ DELLE OPERAZIONI RIFIUTATE — ISTRUZIONI | 9 |
| ISTRUZIONI DI CARATTERE GENERALE | 10 |
| MODELLO S 01.01: NUMERO TOTALE E VALORE TOTALE DEI BONIFICI E DEI BONIFICI ISTANTANEI | 11 |
| MODELLO S 01.02: NUMERO TOTALE E VALORE TOTALE DEI BONIFICI E DEI BONIFICI ISTANTANEI (soltanto per PSP situati in Stati membri non appartenenti alla zona euro) | 16 |
| MODELLO S 02.01: COMMISSIONI PER BONIFICI E BONIFICI ISTANTANEI | 16 |
| MODELLO S 02.02: COMMISSIONI PER BONIFICI E BONIFICI ISTANTANEI (soltanto per PSP situati in Stati membri non appartenenti alla zona euro) | 18 |
| MODELLO S 03.00: NUMERO TOTALE DI CONTI DI PAGAMENTO E COMMISSIONI TOTALI PER CONTI DI PAGAMENTO (IN MONETA NAZIONALE) | 19 |
| MODELLO S 04.00: NUMERO DI BONIFICI ISTANTANEI RIFIUTATI | 20 |
ISTRUZIONI DI CARATTERE GENERALE
Contenuto
|
1. |
Il presente allegato contiene le istruzioni per la compilazione dei modelli di segnalazione di cui all'allegato I. Le istruzioni sono indirizzate ai prestatori di servizi di pagamento (PSP). Le istruzioni contengono riferimenti giuridici per ciascuno dei modelli. |
|
2. |
L'allegato I consta di sei modelli diversi:
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|
3. |
Nell'allegato I, colonna "Numero", i PSP segnalano i valori numerici seguendo le istruzioni specifiche fornite per i modelli. |
|
4. |
Nelle istruzioni si applica il seguente schema di annotazione generale: {modello; Riga; colonna asse z}. Nei modelli con una sola colonna, sono indicate soltanto le righe {modello;riga} e, ove applicabile, l'asse z. |
Ambito della segnalazione
|
5. |
I PSP situati negli Stati membri appartenenti alla zona euro che sono soggetti agli obblighi di segnalazione ai sensi dell'articolo 15 del regolamento (UE) n. 260/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (1) compilano i modelli S 01.01 S 02.01, S 03.00 e S 04.00 con tutti i punti di dati indicati nel presente allegato, a meno che le autorità nazionali competenti nella loro giurisdizione non consentano loro di inviare solo un riferimento (compreso un link, se disponibile) a punti di dati identici comunicati in precedenza. |
|
6. |
Anche i PSP situati in Stati membri non appartenenti alla zona euro che offrono il servizio di pagamento di ricezione e invio di bonifici ordinari in euro sono soggetti all'obbligo di offrire ai propri USP il servizio di pagamento di ricezione e invio di bonifici istantanei in euro. Detti PSP dovrebbero inoltre adempiere gli obblighi riguardanti le commissioni applicate ai pagatori e ai beneficiari per l'invio e la ricezione di bonifici istantanei in euro. Di conseguenza tali PSP sono anche soggetti agli obblighi di segnalazione ai sensi dell'articolo 15 del regolamento (UE) n. 260/2012. Essi compilano pertanto tutti i modelli con tutti i punti di dati indicati nel presente allegato, a meno che le autorità nazionali competenti nella loro giurisdizione non consentano loro di inviare solo un riferimento (compreso un link, se disponibile) a punti di dati identici comunicati in precedenza. |
|
7. |
Le succursali di PSP situate in Stati membri diversi da quelli delle loro entità madri dovrebbero trasmettere i propri dati all'autorità competente dello Stato membro ospitante e le entità madri dovrebbero effettuare la segnalazione per sé stesse all'autorità competente del proprio Stato membro d'origine. |
|
8. |
L'articolo 15, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE) n. 260/2012 specifica che tali paragrafi si applicano ai bonifici e ai bonifici istantanei, mentre esclude le operazioni di cui all'articolo 1, paragrafo 2, di tale regolamento. Inoltre l'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 260/2012 dispone che la Commissione europea valuti anche l'andamento delle commissioni per i bonifici nazionali e transfrontalieri e i bonifici istantanei in euro e nella valuta nazionale degli Stati membri la cui moneta non è l'euro. I bonifici nazionali e transfrontalieri sono definiti all'articolo 2, punti 26) e 27), di tale regolamento. Alla luce di quanto precede, per determinare se un bonifico rientri nell'ambito di applicazione del presente regolamento, occorre prendere in considerazione sia la valuta del bonifico (il bonifico è in euro o nella valuta nazionale degli Stati membri la cui moneta non è l'euro) sia il luogo in cui il PSP è situato (i PSP del pagatore e del beneficiario del bonifico sono situati nell'Unione). |
|
9. |
Le commissioni per i bonifici denominati in euro sono sempre segnalate in euro, anche se sono state applicate in un'altra valuta. |
|
10. |
Le commissioni per i bonifici denominati nelle valute nazionali degli Stati membri diverse dall'euro sono segnalate in tale valuta nazionale, anche se sono state applicate in una valuta diversa. In tali casi, se le commissioni sono convertite in euro o in altre valute nazionali, i dati sono convertiti utilizzando il tasso di cambio o i tassi di cambio di riferimento della BCE applicati per tali operazioni, conformemente al regolamento (UE) n. 1409/2013 della Banca centrale europea (2). |
|
11. |
La commissione di conversione valutaria è esclusa dalla segnalazione. |
|
12. |
I PSP compilano le sei serie di modelli di cui al presente allegato separatamente per ciascun periodo di riferimento. |
MODELLO S 01.01: NUMERO TOTALE E VALORE TOTALE DEI BONIFICI E DEI BONIFICI ISTANTANEI
Osservazioni di carattere generale
|
13. |
I PSP compilano il modello S 01.01 con il numero e il valore dei bonifici e dei bonifici istantanei inviati in euro per i PSP situati in Stati membri della zona euro e in valuta nazionale diversa dall'euro per i PSP situati in Stati membri non appartenenti alla zona euro.
Il numero e il valore dei bonifici e dei bonifici istantanei includono il numero di tali bonifici inviati da ciascun PSP nel periodo di riferimento, con una disaggregazione per:
Per le disaggregazioni di cui alle lettere a), b) e c), la somma dei punti di dati segnalati corrisponde al numero totale o al valore totale dei bonifici segnalati. Per la disaggregazione di cui alla lettera d), tra i bonifici "disposti elettronicamente tramite servizi bancari online", i PSP includono i bonifici disposti online singolarmente e i bonifici disposti in serie/blocco. I bonifici disposti in serie/blocco sono bonifici disposti elettronicamente che sono parte di un gruppo di bonifici disposti congiuntamente dal pagatore tramite una linea dedicata. Nell'ambito della segnalazione del numero di operazioni, ogni bonifico contenuto in un blocco è conteggiato come un bonifico singolo. |
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14. |
Nel modello S 01.01 i PSP indicano il numero e il valore dei bonifici e dei bonifici istantanei ricevuti in euro per quanto riguarda i PSP situati in Stati membri della zona euro e in valuta nazionale diversa dall'euro per quanto riguarda i PSP situati in Stati membri non appartenenti alla zona euro. Il numero e il valore dei bonifici e dei bonifici istantanei indicano il numero di bonifici ricevuti da ciascun PSP nel periodo di riferimento, con una disaggregazione tra bonifici gratuiti e non. |
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15. |
Le informazioni contenute in questo modello sono segnalate a livello complessivo.
Istruzioni riguardanti posizioni specifiche del modello S 01.01
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MODELLO S 01.02: NUMERO TOTALE E VALORE TOTALE DEI BONIFICI E DEI BONIFICI ISTANTANEI (soltanto per PSP situati in Stati membri non appartenenti alla zona euro)
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16. |
I PSP compilano il modello S 01.02 includendo il numero e il valore dei bonifici e dei bonifici istantanei inviati e ricevuti in euro solo per i PSP situati in Stati membri non appartenenti alla zona euro, senza ulteriori disaggregazioni.
Istruzioni riguardanti posizioni specifiche del modello S 01.02
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MODELLO S 02.01: COMMISSIONI PER BONIFICI E BONIFICI ISTANTANEI
Osservazioni di carattere generale
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17. |
I PSP compilano il modello S 02.01 includendo informazioni sulle commissioni applicate dai PSP agli USP per i bonifici e i bonifici istantanei inviati in euro per i PSP situati negli Stati membri della zona euro e in valuta nazionale diversa dall'euro applicate dai PSP situati in Stati membri non appartenenti alla zona euro nel periodo di riferimento. Il valore delle commissioni per i bonifici e i bonifici istantanei inviati nel periodo di riferimento comprende disaggregazioni per:
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18. |
Per le disaggregazioni di cui alle lettere a) e b), la somma dei punti di dati segnalati corrisponde al valore totale delle commissioni per i bonifici segnalati. |
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19. |
Nel modello S 02.01 i PSP includono inoltre informazioni sulle commissioni applicate dai PSP agli USP per i bonifici e i bonifici istantanei ricevuti in euro per quanto riguarda i PSP situati in Stati membri della zona euro e in valuta nazionale diversa dall'euro per quanto riguarda i PSP situati in Stati membri non appartenenti alla zona euro, senza ulteriori disaggregazioni.
Istruzioni riguardanti posizioni specifiche del modello S 02.01
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MODELLO S 02.02: COMMISSIONI PER BONIFICI E BONIFICI ISTANTANEI (soltanto per PSP situati in Stati membri non appartenenti alla zona euro)
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20. |
I PSP compilano il modello S 02.02 includendo le informazioni sulle commissioni per i bonifici e i bonifici istantanei inviati e ricevuti in euro solo per i PSP situati in Stati membri non appartenenti alla zona euro, senza ulteriori disaggregazioni.
Istruzioni riguardanti posizioni specifiche del modello S 02.02
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MODELLO S 03.00: NUMERO TOTALE DI CONTI DI PAGAMENTO E COMMISSIONI TOTALI PER CONTI DI PAGAMENTO (IN MONETA NAZIONALE)
Osservazioni di carattere generale
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21. |
Il modello S 03.00 include informazioni sul numero di conti di pagamento e le commissioni totali per tali conti nel periodo di riferimento. |
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22. |
I valori delle commissioni sono segnalati in euro per quanto riguarda i PSP situati in Stati membri della zona euro e in valuta nazionale diversa dall'euro per quanto riguarda gli Stati membri non appartenenti alla zona euro. Se le commissioni sono state applicate in una valuta diversa da quella utilizzata per la segnalazione nel presente modello, il loro valore è convertito in euro o in altre valute nazionali, utilizzando il tasso di cambio o i tassi di cambio di riferimento della BCE applicati per tali operazioni, conformemente al regolamento (UE) n. 1409/2013.
Istruzioni riguardanti posizioni specifiche del modello S 03.00
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MODELLO S 04.00: NUMERO DI BONIFICI ISTANTANEI RIFIUTATI
Osservazioni di carattere generale
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23. |
I PSP compilano il modello S 04.00 includendo informazioni sul numero di bonifici istantanei rifiutati a causa dell'applicazione delle misure restrittive finanziarie mirate nel periodo di riferimento. |
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24. |
L'obiettivo di questa segnalazione è verificare il numero di casi in cui un bonifico istantaneo da o verso un'entità soggetta a misure restrittive finanziarie mirate non è stato autorizzato, indipendentemente dal meccanismo utilizzato. Il rifiuto potrebbe derivare dal fatto che il PSP del pagatore o del beneficiario ha interrotto l'esecuzione di un'operazione disposta, o che il PSP del pagatore ha congelato i fondi prima della disposizione di un bonifico istantaneo, o che il PSP del beneficiario ha congelato i fondi dopo l'arrivo del bonifico istantaneo su un conto. |
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25. |
Il numero di bonifici istantanei rifiutati comprende sia i bonifici nell'ambito dello stesso PSP sia i trasferimenti tra PSP diversi.
Istruzioni riguardanti posizioni specifiche del modello S 04.00
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(1) Regolamento (UE) n. 260/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2012, che stabilisce i requisiti tecnici e commerciali per i bonifici e gli addebiti diretti in euro e che modifica il regolamento (CE) n. 924/2009 (GU L 94 del 30.3.2012, pag. 22, ELI http://data.europa.eu/eli/reg/2012/260/oj).
(2) Regolamento (UE) n. 1409/2013 della Banca centrale europea, del 28 novembre 2013, relativo alle statistiche sui pagamenti (BCE/2013/43), (GU L 352 del 24.12.2013, pag. 18, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/1409/oj).
(3) Direttiva 2014/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, sulla comparabilità delle spese relative al conto di pagamento, sul trasferimento del conto di pagamento e sull'accesso al conto di pagamento con caratteristiche di base (GU L 257 del 28.8.2014, pag. 214, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2014/92/oj).
ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/1979/oj
ISSN 1977-0707 (electronic edition)