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Document 32025R1846
Commission Implementing Regulation (EU) 2025/1846 of 11 September 2025 cancelling the Union authorisation for the single biocidal product Nordkalk QL 0-0,1 in accordance with Regulation (EU) No 528/2012 of the European Parliament and of the Council and repealing Commission Implementing Regulation (EU) 2024/1478
Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1846 della Commissione, dell’11 settembre 2025, che revoca l’autorizzazione dell’Unione per il biocida singolo Nordkalk QL 0-0,1 in conformità al regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2024/1478 della Commissione
Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1846 della Commissione, dell’11 settembre 2025, che revoca l’autorizzazione dell’Unione per il biocida singolo Nordkalk QL 0-0,1 in conformità al regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2024/1478 della Commissione
C/2025/6097
GU L, 2025/1846, 12.9.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/1846/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
| Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
|---|---|---|---|---|---|
| Repeal | 32024R1478 | 02/10/2025 |
|
Gazzetta ufficiale |
IT Serie L |
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2025/1846 |
12.9.2025 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2025/1846 DELLA COMMISSIONE
dell’11 settembre 2025
che revoca l’autorizzazione dell’Unione per il biocida singolo «Nordkalk QL 0-0,1» in conformità al regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2024/1478 della Commissione
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all’uso dei biocidi (1), in particolare l’articolo 49,
considerando quanto segue:
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(1) |
Il 29 maggio 2024 il regolamento di esecuzione (UE) 2024/1478 della Commissione (2) ha rilasciato al titolare dell’autorizzazione Nordkalk AB un’autorizzazione dell’Unione per la messa a disposizione sul mercato e per l’uso dello stesso biocida singolo «Nordkalk QL 0-0,1» con il numero di autorizzazione EU-0029359-0000, in conformità all’articolo 44, paragrafo 5, primo comma, del regolamento (UE) n. 528/2012. |
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(2) |
Il 15 maggio 2025 Nordkalk AB ha presentato all’Agenzia europea per le sostanze chimiche («Agenzia») una richiesta di revoca di tale autorizzazione dell’Unione in conformità all’articolo 49 del regolamento (UE) n. 528/2012. La richiesta è stata iscritta nel registro per i biocidi con il numero BC-MD105909-40. |
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(3) |
Il 28 maggio 2025 Nordkalk AB ha presentato la motivazione della richiesta di revoca, secondo cui aveva deciso di cessare la produzione di «Nordkalk QL 0-0,1» sulla base di considerazioni commerciali. |
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(4) |
Il 3 giugno 2025 l’Agenzia ha trasmesso la richiesta alla Commissione. |
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(5) |
È pertanto opportuno revocare l’autorizzazione dell’Unione per il biocida singolo «Nordkalk QL 0-0,1» su richiesta del titolare dell’autorizzazione e abrogare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2024/1478. |
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(6) |
È inoltre opportuno concedere un periodo di tolleranza per la messa a disposizione sul mercato e l’uso delle scorte in conformità all’articolo 52 del regolamento (UE) n. 528/2012, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L’autorizzazione dell’Unione per il biocida singolo «Nordkalk QL 0-0,1» rilasciata dal regolamento di esecuzione (UE) 2024/1478 a Nordkalk AB con il numero di autorizzazione EU-0029359-0000 è revocata.
Articolo 2
Il regolamento di esecuzione (UE) 2024/1478 è abrogato.
Articolo 3
Il biocida «Nordkalk QL 0-0,1» non è più messo a disposizione sul mercato a decorrere dal 31 marzo 2026 e le scorte di tale biocida non sono più utilizzate a decorrere dal 27 settembre 2026.
Articolo 4
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, l’11 settembre 2025
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 167 del 27.6.2012, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/528/oj.
(2) Regolamento di esecuzione (UE) 2024/1478 della Commissione, del 29 maggio 2024, che rilascia un’autorizzazione dell’Unione per il biocida singolo Nordkalk QL 0-0,1 conformemente al regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L, 2024/1478, 30.5.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/1478/oj).
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ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/1846/oj
ISSN 1977-0707 (electronic edition)