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Document 32025R0927

Regolamento delegato (UE) 2025/927 della Commissione, del 20 maggio 2025, che integra la direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le misure adottate dall’Organizzazione per l’aviazione civile internazionale per il monitoraggio, la comunicazione e la verifica delle emissioni del trasporto aereo ai fini dell’attuazione di una misura mondiale basata sul mercato e abroga il regolamento delegato (UE) 2019/1603 della Commissione

C/2025/3075

GU L, 2025/927, 31.7.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2025/927/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2025/927/oj

European flag

Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea

IT

Serie L


2025/927

31.7.2025

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2025/927 DELLA COMMISSIONE

del 20 maggio 2025

che integra la direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le misure adottate dall’Organizzazione per l’aviazione civile internazionale per il monitoraggio, la comunicazione e la verifica delle emissioni del trasporto aereo ai fini dell’attuazione di una misura mondiale basata sul mercato e abroga il regolamento delegato (UE) 2019/1603 della Commissione

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell’Unione e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (1), in particolare l’articolo 28 quater,

considerando quanto segue:

(1)

Le attività di trasporto aereo sono incluse nel sistema per lo scambio di quote di emissioni di gas a effetto serra nell’Unione (EU ETS) istituito dalla direttiva 2003/87/CE.

(2)

La direttiva 2003/87/CE è stata modificata dalla direttiva (UE) 2023/958 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) per aumentare il contributo del trasporto aereo all’obiettivo di riduzione delle emissioni in tutti i settori dell’economia dell’Unione e attuare adeguatamente il regime di compensazione e riduzione delle emissioni di carbonio del trasporto aereo internazionale (CORSIA) dell’Organizzazione per l’aviazione civile internazionale (ICAO). In virtù della modifica i voli intraeuropei saranno soggetti all’EU ETS fino al 2026, mentre ai voli degli operatori aerei con sede nello Spazio economico europeo (SEE) diversi da quelli effettuati all’interno del SEE e tra il SEE e la Svizzera o il Regno Unito si applica CORSIA.

(3)

CORSIA è operativo dal 2019 per il monitoraggio, la comunicazione e la verifica delle emissioni di biossido di carbonio. È concepito come misura basata sul mercato applicata a livello mondiale allo scopo di compensare le emissioni di biossido di carbonio del trasporto aereo internazionale a partire dal gennaio 2021.

(4)

Il 27 giugno 2018, il Consiglio dell’ICAO ha adottato la prima edizione dell’allegato 16, volume IV, della convenzione sull’aviazione civile internazionale firmata il 7 dicembre 1944, che stabilisce le norme internazionali e le pratiche raccomandate in materia di protezione dell’ambiente per CORSIA (SARP di CORSIA). L’Unione e i suoi Stati membri hanno opportunamente attuato il regime CORSIA sin dall’inizio del periodo 2021-2023 in conformità della decisione (UE) 2020/954 del Consiglio (3). Il 20 marzo 2023 l’ICAO ha adottato la seconda edizione delle SARP di CORSIA, entrata in vigore il 31 luglio 2023 e in applicazione dal 1o gennaio 2024.

(5)

A norma dell’articolo 28 quater della direttiva 2003/87/CE, è stato adottato il regolamento delegato (UE) 2019/1603 della Commissione (4) ai fini dell’attuazione provvisoria delle norme del regime CORSIA per il monitoraggio, la comunicazione e la verifica delle emissioni del trasporto aereo. La direttiva 2003/87/CE è stata successivamente modificata al fine di recepire adeguatamente il regime CORSIA nel diritto dell’Unione. È pertanto opportuno aggiornare le norme provvisorie del regolamento delegato (UE) 2019/1603 per allinearle alle disposizioni più recenti della direttiva 2003/87/CE. Tale allineamento richiede un’adeguata regolamentazione del monitoraggio, della comunicazione e della verifica dell’uso dei carburanti ammissibili nel quadro del regime CORSIA e della cancellazione delle unità di emissione per la compensazione ai fini di CORSIA. Vista la portata delle modifiche e a fini di chiarezza, il presente regolamento dovrebbe sostituire il regolamento delegato (UE) 2019/1603.

(6)

Le modalità di monitoraggio e comunicazione delle emissioni nonché di verifica delle comunicazioni delle emissioni si applicano, ai fini dell’EU ETS, in conformità dei regolamenti di esecuzione (UE) 2018/2066 (5) e (UE) 2018/2067 (6) della Commissione. A fini di efficienza amministrativa e per ridurre al minimo i costi di conformità per gli operatori, è opportuno applicare le stesse disposizioni per l’attuazione del regime CORSIA dell’ICAO, stabilendo nel contempo norme divergenti nel presente regolamento, se del caso.

(7)

Al fine di garantire l’allineamento con i pertinenti strumenti adottati dall’ICAO ed evitare distorsioni della concorrenza, oltre che ai voli internazionali di cui all’allegato I della direttiva 2003/87/CE, il presente regolamento dovrebbe applicarsi anche ai voli in partenza da o in arrivo in un aerodromo situato in uno dei paesi e territori d’oltremare elencati nell’allegato II del trattato sul funzionamento dell’Unione europea.

(8)

Dovrebbe essere possibile certificare un lotto di carburante alternativo per l’aviazione nell’ambito di diversi sistemi se soddisfa i criteri previsti da ciascuno di essi. Al fine di evitare doppie dichiarazioni, gli operatori aerei dovrebbero presentare un’attestazione che elenchi tutti i sistemi relativi ai gas a effetto serra cui partecipano e confermi che i quantitativi di carburante alternativo per l’aviazione non sono mai comunicati più volte. In particolare, il regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066 ha introdotto il principio di proporzionalità per le norme di comunicazione relative all’uso di carburanti alternativi per l’aviazione. Se, in un aerodromo, non è possibile attribuire fisicamente a un volo specifico carburanti alternativi per l’aviazione, l’operatore aereo dovrebbe comunicare il carburante nell’ambito dell’EU ETS in proporzione alle sue emissioni sui voli che rientrano nell’EU ETS. In tal caso, l’operatore aereo dovrebbe poter comunicare e dichiarare i restanti carburanti alternativi per l’aviazione nell’ambito del regime CORSIA.

(9)

Al fine di garantire la trasparenza, gli Stati membri dovrebbero trasmettere i dati pertinenti al segretariato dell’ICAO secondo i termini stabiliti nel presente regolamento. In particolare, dovrebbero presentare l’elenco degli operatori aerei di cui sono Stati membri di riferimento nonché l’elenco dei verificatori che hanno ottenuto l’accreditamento CORSIA dall’organismo nazionale preposto di tale Stato membro. Inoltre, ai fini del calcolo del fattore di crescita annuale del settore da parte del segretariato dell’ICAO, gli Stati membri dovrebbero trasmettere i dati verificati sulle emissioni riguardanti tutti i voli internazionali degli operatori aerei di cui sono Stati membri di riferimento. Tale comunicazione non definisce il volume delle emissioni utilizzato per il calcolo degli obblighi di compensazione ai fini di CORSIA a norma del regolamento di esecuzione (UE) 2024/1879 della Commissione (7). Inoltre, al termine di ciascun periodo CORSIA, gli Stati membri dovrebbero anche trasmettere al segretariato dell’ICAO i dati pertinenti verificati relativi alla cancellazione delle unità di emissione effettuata dagli operatori aerei di cui sono Stati membri di riferimento.

(10)

Per calcolare gli obblighi di compensazione definitivi ai fini di CORSIA per il 2024 a norma del regolamento di esecuzione (UE) 2024/1879, gli Stati membri devono tenere conto di eventuali riduzioni dei carburanti ammissibili nel quadro del regime CORSIA utilizzati nel 2024. Il presente regolamento dovrebbe pertanto applicarsi alle emissioni e all’uso dei carburanti ammissibili nel quadro del regime CORSIA successivi al 1o gennaio 2024.

(11)

Al fine di garantire l’applicazione tempestiva delle norme stabilite nel presente regolamento, è opportuno che esso entri in vigore senza ritardo.

(12)

Il regolamento delegato (UE) 2019/1603 dovrebbe pertanto essere abrogato,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Ambito di applicazione

1.   Il presente regolamento si applica agli operatori aerei che soddisfano le condizioni di cui all’articolo 12, paragrafo 6, terzo e quarto comma, della direttiva 2003/87/CE.

2.   Il presente regolamento si applica ai seguenti voli internazionali, quali definiti all’articolo 2, punto (1), del regolamento di esecuzione (UE) 2024/1879, effettuati da tali operatori aerei durante il periodo di riferimento e di cui l’operatore aereo è responsabile:

a)

voli di cui all’allegato I della direttiva 2003/87/CE;

b)

voli in partenza da o in arrivo in un aerodromo situato in uno dei paesi e territori d’oltremare elencati nell’allegato II del trattato sul funzionamento dell’Unione europea.

3.   Il presente regolamento si applica agli operatori aerei nuovi entranti a partire dall’anno successivo a quello in cui soddisfano le condizioni di cui all’articolo 12, paragrafo 6, terzo e quarto comma, della direttiva 2003/87/CE.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:

(1)

«carburante ammissibile nel quadro del regime CORSIA»: carburante per l’aviazione certificato come carburante ammissibile nel quadro del regime CORSIA (regime di compensazione e riduzione delle emissioni di carbonio del trasporto aereo internazionale) mediante i sistemi di certificazione della sostenibilità elencati nell’allegato I del presente regolamento;

(2)

«unità di emissione»: unità di emissione di cui all’articolo 11 bis, paragrafo 1, della direttiva 2003/87/CE ai fini dell’articolo 12, paragrafo 9, di tale direttiva;

(3)

«programma per unità di emissione»: programma che fornisce le unità di emissione.

Articolo 3

Stato membro di riferimento

1.   Un operatore aereo che figura nell’allegato del regolamento (CE) n. 748/2009 della Commissione (8) comunica le sue emissioni allo Stato membro di riferimento indicato nel medesimo allegato.

2.   Un operatore aereo che non figura nell’allegato del regolamento (CE) n. 748/2009 comunica le sue emissioni allo Stato membro che gli ha rilasciato il certificato di operatore aereo o, se non è in possesso di tale certificato, allo Stato membro in cui detto operatore aereo ha la sede legale.

3.   Entro il 30 novembre di ogni anno gli Stati membri presentano al segretariato dell’Organizzazione per l’aviazione civile internazionale (ICAO) un elenco degli operatori aerei di cui sono Stati membri di riferimento a norma del paragrafo 1 o 2 o, se del caso, un elenco aggiornato.

Articolo 4

Monitoraggio e comunicazione delle emissioni

Salvo disposizione contraria del presente regolamento, gli operatori aerei monitorano e comunicano le emissioni dei voli di cui all’articolo 1, paragrafo 2, del presente regolamento e sono soggetti agli stessi obblighi stabiliti nel regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066.

Articolo 5

Monitoraggio e comunicazione dei carburanti ammissibili nel quadro del regime CORSIA

1.   L’operatore aereo che intende dichiarare riduzioni derivanti dall’uso di carburanti ammissibili nel quadro del regime CORSIA a norma dell’articolo 4, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione (UE) 2024/1879 monitora e comunica la quantità di carburanti puri ammissibili nel quadro del regime CORSIA acquistati (espressa in tonnellate).

2.   Ai fini della comunicazione dei carburanti ammissibili nel quadro del regime CORSIA, gli operatori aerei sono soggetti agli stessi obblighi stabiliti nel regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066, ad eccezione degli articoli 53 bis, 54 bis e 54 quater di detto regolamento.

3.   Se non è certificato come carburante ammissibile nel quadro del regime CORSIA, un carburante per l’aviazione non è contabilizzato come tale ed è considerato come carburante fossile per l’aviazione di cui all’allegato III, tabella 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066.

4.   Gli operatori aerei determinano la quantità totale di carburanti ammissibili nel quadro del regime CORSIA utilizzati, deducendo dal totale dei carburanti acquistati ammissibili nel quadro del regime CORSIA i quantitativi che sono stati venduti a terzi.

5.   Gli operatori aerei allegano alla loro comunicazione annuale delle emissioni da presentare a norma dell’articolo 68, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066 una dichiarazione che elenca tutti i sistemi relativi ai gas a effetto serra ai quali partecipano, qualora possano essere dichiarate riduzioni derivanti dall’uso di carburanti ammissibili nel quadro del regime CORSIA o di altri carburanti alternativi per l’aviazione quali definiti all’articolo 3, punto (23 ter), del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066, nella quale confermano che non sono state presentate dichiarazioni per gli stessi lotti di carburanti ammissibili nel quadro del regime CORSIA nell’ambito di tali altri sistemi.

6.   Gli operatori aerei comunicano l’uso dei carburanti ammissibili nel quadro del regime CORSIA nella comunicazione annuale delle emissioni da presentare a norma dell’articolo 68, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066. Entro la fine del periodo di riferimento, gli operatori aerei comunicano le seguenti informazioni per tutti i carburanti ammissibili nel quadro del regime CORSIA acquistati:

a)

tipo di carburante, che comprende il tipo di carburante, la materia prima e il processo di conversione;

b)

massa totale dei carburanti ammissibili nel quadro del regime CORSIA dichiarati (espressa in tonnellate) per tipo di carburante;

c)

valori delle emissioni durante il ciclo di vita;

d)

riduzioni dichiarate derivanti dall’uso di ciascun carburante ammissibile nel quadro del regime CORSIA, calcolate conformemente all’articolo 4, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione (UE) 2024/1879;

e)

totale delle riduzioni dichiarate derivanti dall’uso di tutti i carburanti ammissibili nel quadro del regime CORSIA.

7.   Gli operatori aerei allegano inoltre alla comunicazione annuale delle emissioni da presentare a norma dell’articolo 68, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066 le informazioni supplementari elencate nell’allegato II del presente regolamento per la riduzione dichiarata derivante dall’uso di ciascun carburante ammissibile nel quadro del regime CORSIA.

8.   Gli operatori aerei garantiscono che essi, o il loro rappresentante designato, abbiano il diritto di sottoporre ad audit i registri di produzione di qualsiasi carburante ammissibile nel quadro del regime CORSIA che hanno acquistato.

Articolo 6

Verifica dei dati sulle emissioni e sui carburanti ammissibili nel quadro del regime CORSIA

1.   Salvo disposizione contraria del presente regolamento, la verifica dei dati sulle emissioni da comunicare a norma dell’articolo 4 del presente regolamento e l’accreditamento dei verificatori che effettuano tale verifica sono soggetti agli stessi obblighi stabiliti nel regolamento di esecuzione (UE) 2018/2067.

2.   Fatto salvo il paragrafo 1 del presente articolo, i verificatori che effettuano la verifica dei dati sulle emissioni comunicati a norma dell’articolo 4 del presente regolamento e sui carburanti ammissibili nel quadro del regime CORSIA comunicati a norma dell’articolo 5, paragrafo 6, del presente regolamento sono accreditati a tal fine a norma del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (9) e del presente regolamento da un organismo nazionale di accreditamento di uno Stato membro. Gli organismi nazionali di accreditamento stabiliscono i requisiti specifici che i verificatori devono soddisfare per ottenere l’accreditamento.

3.   Ai fini della verifica dell’uso dei carburanti ammissibili nel quadro del regime CORSIA e delle riduzioni derivanti dall’uso dei carburanti ammissibili nel quadro di tale regime comunicate a norma dell’articolo 5, paragrafo 6, del presente regolamento, le disposizioni dell’articolo 17, paragrafo 6, del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2067 non si applicano.

4.   La verifica dell’uso dei carburanti ammissibili nel quadro del regime CORSIA e le riduzioni derivanti dall’uso degli stessi si basano sui registri degli acquisti di carburanti, sulle relazioni relative alle operazioni, sui registri di miscelazione dei carburanti e sui documenti di certificazione dei carburanti ammissibili nel quadro del regime CORSIA.

5.   Se effettua la verifica dei carburanti ammissibili nel quadro del regime CORSIA comunicati a norma dell’articolo 5, paragrafo 6, il verificatore garantisce che le attività di verifica svolte gli consentano di trarre conclusioni sui seguenti obiettivi:

a)

il valore delle riduzioni dichiarate derivanti dall’uso di carburanti ammissibili nel quadro del regime CORSIA è sostanzialmente giusto, rappresenta accuratamente le riduzioni nel periodo di riferimento ed è suffragato da prove interne ed esterne sufficienti e adeguate;

b)

i lotti di carburanti, dichiarati, ammissibili nel quadro del regime CORSIA, non sono stati dichiarati dall’operatore aereo anche nell’ambito di altri sistemi volontari o obbligatori relativi ai gas a effetto serra a cui ha partecipato (qualora i carburanti ammissibili nel quadro del regime CORSIA possano essere dichiarati) durante il pertinente periodo CORSIA né nel periodo CORSIA immediatamente precedente;

c)

l’operatore aereo ha monitorato, calcolato e comunicato il proprio uso di carburanti ammissibili nel quadro del regime CORSIA durante il periodo di comunicazione a norma dell’articolo 5.

6.   Quando il verificatore effettua la verifica dei carburanti ammissibili nel quadro del regime CORSIA comunicati a norma dell’articolo 5, paragrafo 6, le attività di verifica includono i seguenti elementi:

a)

eventuali procedure interne dell’operatore aereo per i carburanti ammissibili nel quadro del regime CORSIA, compresi i controlli atti a garantire che i carburanti dichiarati, ammissibili nel quadro del regime CORSIA, siano certificati come tali dai sistemi di certificazione della sostenibilità elencati nell’allegato I del presente regolamento;

b)

verifica che non risultino doppie dichiarazioni per gli stessi lotti di carburanti ammissibili nel quadro del regime CORSIA o altri carburanti alternativi per l’aviazione, in particolare che l’uso dei carburanti ammissibili nel quadro del regime CORSIA o di altri carburanti alternativi per l’aviazione acquistati non sia stato dichiarato in una comunicazione precedente o in un altro sistema relativo ai gas a effetto serra. Eventuali incoerenze che non risultano da detto controllo obbligatorio dovrebbero essere incluse nella dichiarazione di verifica affinché lo Stato membro possa condurre un’analisi più approfondita;

c)

una valutazione del rischio di verifica con l’introduzione di opportune modifiche al piano di verifica;

d)

una valutazione volta a stabilire se vi sia un accesso sufficiente alle informazioni interne ed esterne pertinenti per poter trattare ogni dichiarazione relativa a carburanti ammissibili nel quadro del regime CORSIA con sufficienti garanzie di esattezza.

7.   Quando il verificatore effettua la verifica dei carburanti ammissibili nel quadro del regime CORSIA comunicati a norma dell’articolo 5, paragrafo 6, del presente regolamento, la dichiarazione di verifica emessa a norma dell’articolo 27 del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2067 include la conferma che sono stati effettuati i controlli di cui al paragrafo 6 del presente articolo, nonché conclusioni sugli obiettivi di cui al paragrafo 5 del presente articolo.

8.   Entro il 30 novembre di ogni anno ogni Stato membro presenta al segretariato dell’ICAO un elenco dei verificatori accreditati da un organismo nazionale di accreditamento di tale Stato membro di cui al paragrafo 2 o, se del caso, un elenco aggiornato.

Articolo 7

Relazioni sulla cancellazione delle unità di emissione

1.   Se il quantitativo dell’obbligo totale definitivo di compensazione delle emissioni di CO2 notificato dagli Stati membri a norma dell’articolo 4, paragrafo 7, del regolamento di esecuzione (UE) 2024/1879 è diverso da zero, gli operatori aerei presentano al proprio Stato membro di riferimento una relazione sulle cancellazioni delle unità di emissione verificata a norma dell’articolo 8 del presente regolamento e una copia della relativa dichiarazione di verifica entro il 30 aprile 2025 per il periodo CORSIA 2021-2023 ed entro il 30 aprile 2028 per il periodo CORSIA 2024-2026.

2.   La relazione sulle cancellazioni delle unità di emissione contiene almeno le informazioni elencate nell’allegato III del presente regolamento.

3.   Affinché le unità di emissione possano essere comunicate come cancellate, gli operatori aerei le cancellano all’interno di un registro designato da un programma di unità di emissione e chiedono ai responsabili di ciascun registro di un programma di unità di emissione di rendere visibili sul rispettivo sito web pubblico le informazioni relative a ognuna delle unità di emissione dell’operatore aereo cancellata per il pertinente periodo CORSIA. Per ciascun lotto di unità di emissione cancellate, le informazioni comprendono almeno le informazioni identificative consolidate di cui all’allegato III, punto 5, lettere da a) a i) e lettera l), del presente regolamento.

Articolo 8

Verifica delle relazioni sulle cancellazioni delle unità di emissione

1.   Salvo disposizione contraria del presente regolamento, la verifica delle relazioni sulle cancellazioni delle unità di emissione da presentare a norma dell’articolo 7 del presente regolamento e l’accreditamento dei verificatori che effettuano tale verifica sono soggetti agli stessi obblighi stabiliti nel regolamento di esecuzione (UE) 2018/2067.

2.   Fatto salvo il paragrafo 1 del presente articolo, i verificatori che effettuano la verifica delle relazioni sulle cancellazioni delle unità di emissione comunicate a norma dell’articolo 7 del presente regolamento sono accreditati a tal fine a norma del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e del presente regolamento da un organismo nazionale di accreditamento di uno Stato membro. Gli organismi nazionali di accreditamento stabiliscono i requisiti specifici che i verificatori devono soddisfare per ottenere l’accreditamento.

3.   Per tutte le verifiche delle relazioni sulle cancellazioni delle unità di emissione è richiesto un livello di garanzia ragionevole.

4.   Il verificatore garantisce che le attività di verifica svolte gli consentano di trarre conclusioni sui seguenti obiettivi:

a)

l’operatore aereo ha comunicato accuratamente le cancellazioni delle unità di emissione conformemente all’articolo 7;

b)

il numero comunicato di unità di emissione cancellate è sufficiente per soddisfare gli obblighi totali definitivi di compensazione dell’operatore aereo notificati dagli Stati membri a norma dell’articolo 4, paragrafo 7, del regolamento di esecuzione (UE) 2024/1879 in relazione al pertinente periodo CORSIA, e l’operatore aereo può dimostrare il diritto esclusivo di utilizzo di tali unità di emissione cancellate;

c)

le unità di emissione cancellate dall’operatore aereo per soddisfare i suoi obblighi definitivi di compensazione non sono state utilizzate dall’operatore aereo per compensare altre emissioni.

5.   L’ambito della verifica rispecchia il periodo e le informazioni oggetto della relazione sulle cancellazioni delle unità di emissione e il verificatore conferma che le unità di emissione cancellate utilizzate per soddisfare gli obblighi definitivi di compensazione dell’operatore aereo non sono state utilizzate per compensare altre emissioni.

6.   Nell’effettuare la verifica, i verificatori non si avvalgono di un campionamento.

7.   Qualora verifichino esclusivamente la relazione sulle cancellazioni delle unità di emissione, i verificatori possono decidere di non condurre una visita in loco. Tale decisione si basa sull’esito dell’analisi dei rischi ed è presa dopo aver stabilito che tutti i dati pertinenti possono essere consultati a distanza. I verificatori informano senza indugio l’operatore aereo della propria decisione.

8.   La dichiarazione di verifica associata alla relazione sulle cancellazioni delle unità di emissione contiene almeno le informazioni elencate nell’allegato IV.

Articolo 9

Trasmissione dei dati dagli Stati membri all’ICAO

1.   Per agevolare il calcolo del fattore di crescita del settore, entro il 31 luglio di ogni anno gli Stati membri trasmettono al segretariato dell’ICAO i dati pertinenti comunicati a norma dell’articolo 14 della direttiva 2003/87/CE e del presente regolamento. Prima di tale trasmissione, le autorità competenti procedono a controlli di plausibilità sui dati da trasmettere. Nel contempo, gli Stati membri trasmettono tali dati anche alla Commissione. I dati pertinenti contengono almeno le informazioni elencate nell’allegato V del presente regolamento, se del caso.

2.   Su richiesta di uno Stato membro la Commissione può sollecitare l’assistenza di Eurocontrol per migliorare l’accuratezza dei dati sulle emissioni in vista della loro trasmissione conformemente al paragrafo 1.

3.   Se lo Stato membro interessato, il verificatore o l’operatore aereo rileva un errore nei dati comunicati dall’operatore aereo dopo che i dati comunicati sono stati trasmessi a norma del paragrafo 1 del presente articolo, lo Stato membro aggiorna i dati comunicati per porvi rimedio. Lo Stato membro valuta le eventuali implicazioni in relazione agli obblighi di compensazione dell’operatore aereo calcolati a norma dell’articolo 3, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione (UE) 2024/1879 negli anni precedenti e, se necessario, effettua un adeguamento per compensare l’errore durante il periodo CORSIA in cui l’errore è stato individuato.

4.   Gli Stati membri trasmettono al segretariato dell’ICAO le informazioni sulla cancellazione delle unità di emissione entro il 31 luglio 2025 per il periodo CORSIA 2021-2023 ed entro il 31 luglio 2028 per il periodo CORSIA 2024-2026. Prima di tale trasmissione, le autorità competenti procedono a controlli di plausibilità sui dati da trasmettere. Nel contempo, gli Stati membri trasmettono tali dati anche alla Commissione. I dati trasmessi contengono almeno le informazioni elencate nell’allegato VI.

Articolo 10

Abrogazione

Il regolamento delegato (UE) 2019/1603 è abrogato.

I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento e si leggono secondo la tavola di concordanza di cui all’allegato VII.

Articolo 11

Disposizione transitoria

Le emissioni e l’uso dei carburanti ammissibili nel quadro del regime CORSIA successivi al 1o gennaio 2024 sono monitorati, comunicati e verificati conformemente al presente regolamento.

Articolo 12

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 maggio 2025

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   GU L 275 del 25.10.2003, pag. 32, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2003/87/oj.

(2)  Direttiva (UE) 2023/958 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023, recante modifica della direttiva 2003/87/CE per quanto riguarda il contributo del trasporto aereo all’obiettivo di riduzione delle emissioni in tutti i settori dell’economia dell’Unione e recante adeguata attuazione di una misura mondiale basata sul mercato (GU L 130 del 16.5.2023, pag. 115, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2023/958/oj).

(3)  Decisione (UE) 2020/954 del Consiglio, del 25 giugno 2020, relativa alla posizione da adottare, a nome dell’Unione europea, nell’ambito dell’Organizzazione per l’aviazione civile internazionale (ICAO) riguardo alla notifica della partecipazione volontaria al regime di compensazione e riduzione delle emissioni di carbonio del trasporto aereo internazionale (CORSIA) a decorrere dal 1o gennaio 2021 e dell’opzione scelta per il calcolo degli obblighi di compensazione degli operatori aerei nel periodo 2021-2023 (GU L 212 del 3.7.2020, pag. 14, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2020/954/oj).

(4)  Regolamento delegato (UE) 2019/1603 della Commissione, del 18 luglio 2019, che integra la direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le misure adottate dall’Organizzazione per l’aviazione civile internazionale per il monitoraggio, la comunicazione e la verifica delle emissioni del trasporto aereo ai fini dell’attuazione di una misura mondiale basata sul mercato (GU L 250 del 30.9.2019, pag. 10, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2019/1603/oj).

(5)  Regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066 della Commissione, del 19 dicembre 2018, concernente il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra ai sensi della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica il regolamento (UE) n. 601/2012 della Commissione (GU L 334 del 31.12.2018, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2018/2066/oj).

(6)  Regolamento di esecuzione (UE) 2018/2067 della Commissione, del 19 dicembre 2018, concernente la verifica dei dati e l’accreditamento dei verificatori a norma della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 334 del 31.12.2018, pag. 94. ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2018/2067/oj).

(7)  Regolamento di esecuzione (UE) 2024/1879 della Commissione, del 9 luglio 2024, recante modalità di applicazione della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il calcolo degli obblighi di compensazione ai fini di CORSIA (GU L, 2024/1879, 10.7.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/1879/oj).

(8)  Regolamento (CE) n. 748/2009 della Commissione, del 5 agosto 2009, relativo all’elenco degli operatori aerei che hanno svolto una delle attività di trasporto aereo che figurano nell’allegato I della direttiva 2003/87/CE al 1o gennaio 2006 o successivamente a tale data, che specifica lo Stato membro di riferimento di ciascun operatore aereo (GU L 219 del 22.8.2009, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/748/oj).

(9)  Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che fissa le norme in materia di accreditamento e abroga il regolamento (CEE) n. 339/93 (GU L 218 del 13.8.2008, pag. 30, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/765/oj).


ALLEGATO I

Sistemi di certificazione della sostenibilità approvati nel quadro del regime CORSIA

(1)

International Sustainability and Carbon Certification (ISCC)

(2)

Roundtable on Sustainable Biomaterials (RSB)

(3)

ClassNK SCS


ALLEGATO II

Contenuto minimo delle informazioni che integrano la comunicazione annuale delle emissioni di un operatore aereo concernenti le dichiarazioni sull’uso di carburanti ammissibili nel quadro del regime CORSIA e le riduzioni derivanti da tale uso

(1)

Informazioni sull’operatore aereo e informazioni sulla comunicazione:

a)

nome dell’operatore aereo;

b)

indirizzo dell’operatore aereo;

c)

anno di riferimento.

(2)

Data di acquisto del carburante puro ammissibile nel quadro del regime CORSIA.

(3)

Identificazione del produttore del carburante puro ammissibile nel quadro del regime CORSIA:

a)

nome del produttore del carburante puro ammissibile nel quadro del regime CORSIA;

b)

indirizzo del produttore del carburante puro ammissibile nel quadro del regime CORSIA.

(4)

Produzione del carburante:

a)

data di produzione del carburante puro ammissibile nel quadro del regime CORSIA;

b)

luogo di produzione del carburante puro ammissibile nel quadro del regime CORSIA;

c)

numero di identificazione di ciascun lotto di carburante puro ammissibile nel quadro del regime CORSIA;

d)

massa di ciascun lotto di carburante puro ammissibile nel quadro del regime CORSIA.

(5)

Tipo di carburante:

a)

tipo di carburante (ossia JET-A, JET-A1, TS-1, n. 3 JET fuel, JET-B, AvGas);

b)

materia prima utilizzata per creare il carburante puro ammissibile nel quadro del regime CORSIA;

c)

processo di conversione utilizzato per creare il carburante puro ammissibile nel quadro del regime CORSIA.

(6)

Carburante acquistato:

a)

percentuale del lotto di carburante puro acquistata ammissibile nel quadro del regime CORSIA (arrotondato al valore percentuale più vicino);

b)

massa totale di ciascun lotto di carburante puro acquistata ammissibile nel quadro del regime CORSIA (in tonnellate);

c)

massa di carburante puro ammissibile acquistata nel quadro del regime CORSIA (in tonnellate).

(7)

Elementi atti a dimostrare che si tratta di carburanti ammissibili nel quadro del regime CORSIA ai sensi dell’articolo 2, punto (1), ossia un documento valido di certificazione del carburante ammissibile nel quadro del regime CORSIA.

(8)

Valori delle emissioni durante il ciclo di vita del carburante ammissibile nel quadro del regime CORSIA indicati nel relativo documento di certificazione:

a)

valore delle emissioni durante il ciclo di vita (LCEF) di un dato carburante ammissibile nel quadro del regime CORSIA, pari alla somma dei valori di cui al punto 8, lettere b) e c) (in gCO2e/MJ e arrotondato all’intero più vicino);

b)

valore della valutazione del ciclo di vita (LCA) di base per un dato carburante ammissibile nel quadro del regime CORSIA (in gCO2e/MJ e arrotondato all’intero più vicino);

c)

valore del cambiamento indotto della destinazione d’uso del suolo (ILUC) per un dato carburante ammissibile nel quadro del regime CORSIA (in gCO2e/MJ e arrotondato all’intero più vicino).

(9)

Acquirente intermedio:

a)

nome dell’acquirente intermedio;

b)

indirizzo dell’acquirente intermedio.

(10)

Parte responsabile della spedizione del carburante puro ammissibile nel quadro del regime CORSIA al responsabile della miscelazione del carburante:

a)

nome della parte responsabile della spedizione del carburante puro ammissibile nel quadro del regime CORSIA al responsabile della miscelazione del carburante;

b)

indirizzo della parte responsabile della spedizione del carburante puro ammissibile nel quadro del regime CORSIA al responsabile della miscelazione del carburante.

(11)

Responsabile della miscelazione del carburante:

a)

nome della parte responsabile della miscelazione del carburante puro ammissibile nel quadro del regime CORSIA con il carburante per l’aviazione;

b)

indirizzo della parte responsabile della miscelazione del carburante puro ammissibile nel quadro del regime CORSIA con il carburante per l’aviazione.

(12)

Luogo in cui il carburante puro ammissibile nel quadro del regime CORSIA è miscelato con il carburante per l’aviazione.

(13)

Data in cui il responsabile della miscelazione ha ricevuto il carburante puro ammissibile nel quadro del regime CORSIA.

(14)

Massa di carburante puro ammissibile nel quadro del regime CORSIA ricevuta (tonnellate).

(15)

Rapporto di miscelazione del carburante puro ammissibile nel quadro del regime CORSIA e del carburante per l’aviazione (arrotondato al valore percentuale più vicino).

(16)

Documentazione attestante che il lotto o i lotti di carburante puro ammissibile nel quadro del regime CORSIA sono stati miscelati con carburante per l’aviazione (ad esempio, il successivo certificato di analisi del carburante miscelato).

(17)

Massa dichiarata di carburante puro ammissibile nel quadro del regime CORSIA (in tonnellate).


ALLEGATO III

Contenuto minimo della relazione sulle cancellazioni delle unità di emissione trasmessa da un operatore aereo allo Stato membro di riferimento

(1)

Informazioni sull’operatore aereo:

a)

nome dell’operatore aereo;

b)

indirizzo dell’operatore aereo;

c)

informazioni di contatto della persona all’interno della società dell’operatore aereo responsabile della relazione sulle cancellazioni delle unità di emissione;

d)

identificativo unico di un operatore aereo;

e)

Stato membro di riferimento.

(2)

Anno o anni del periodo CORSIA oggetto della relazione per il quale/i quali nella presente relazione si riporta l’ottemperanza agli obblighi di compensazione.

(3)

Obblighi totali definitivi di compensazione dell’operatore aereo (in tonnellate), comunicati dallo Stato membro a norma dell’articolo 4, paragrafo 7, del regolamento di esecuzione (UE) 2024/1879.

(4)

Quantità totale di unità di emissione cancellate per ottemperare agli obblighi totali definitivi di compensazione di cui al punto 3.

(5)

Informazioni identificative consolidate per ciascun lotto di unità di emissione cancellate:

a)

quantità di unità di emissione cancellate;

b)

inizio dei numeri di serie;

c)

fine dei numeri di serie;

d)

data della cancellazione;

e)

programma di unità di emissione;

f)

tipo di unità;

g)

paese ospite;

h)

metodologia;

i)

dimostrazione dell’ammissibilità della data dell’unità;

j)

nome del registro dell’unità di emissione;

k)

identificativo unico del conto del registro dal quale il lotto è stato cancellato;

l)

operatore aereo a nome del quale l’unità è stata cancellata;

m)

identificativo unico del conto del registro dal quale la cancellazione è stata avviata.


ALLEGATO IV

Contenuto minimo della dichiarazione di verifica associata alla relazione sulle cancellazioni delle unità di emissione trasmessa da un operatore aereo allo Stato membro di riferimento

(1)

Nomi del verificatore e dei membri della squadra di verifica

(2)

Durata (comprese eventuali revisioni e date)

(3)

Ambito di applicazione della verifica

(4)

Principali risultati della valutazione dell’imparzialità e della prevenzione dei conflitti di interessi

(5)

Criteri utilizzati per verificare la relazione sulle cancellazioni delle unità di emissione

(6)

Informazioni e dati dell’operatore aereo utilizzati dalla squadra di verifica per effettuare un controllo incrociato dei dati e ulteriori attività di verifica

(7)

Principali risultati dell’analisi strategica e della valutazione dei rischi

(8)

Non conformità e inesattezze individuate (compresa una descrizione di come sono state risolte)

(9)

Conclusioni sulla verifica della relazione sulle cancellazioni delle unità di emissione (comprese le conclusioni su ciascuno degli obiettivi di verifica di cui all’articolo 8, paragrafo 4)

(10)

Motivazioni del parere di verifica formulato dal gruppo di verifica

(11)

Risultati del riesame indipendente e nome del responsabile del riesame indipendente

(12)

Parere conclusivo sulla verifica


ALLEGATO V

Contenuto della comunicazione da parte dello Stato membro al segretariato dell’ICAO

PARTE 1

Comunicazione annuale delle emissioni da parte dello Stato membro al segretariato dell’ICAO

(1)

Emissioni annue totali di CO2 per ogni coppia di Stati aggregate per tutti gli operatori aerei che comunicano allo Stato membro.

(2)

Emissioni annue totali di CO2 per ogni operatore aereo che comunica allo Stato membro:

a)

emissioni annue totali di CO2 per ogni operatore aereo che comunica allo Stato membro (in tonnellate);

b)

indicare se è stato utilizzato uno strumento di stima delle emissioni.

(3)

Totale aggregato delle emissioni annue di CO2 per tutte le coppie di Stati soggette all’obbligo di compensazione per ciascun operatore aereo che comunica allo Stato membro (in tonnellate) ai fini del calcolo del fattore di crescita annuale del settore (SGF) di CORSIA quale definito all’articolo 2, punto (4), del regolamento di esecuzione (UE) 2024/1879. Si tratta delle emissioni prodotte dai voli internazionali tra tutti gli Stati elencati nel documento «CORSIA States for Chapter 3 State Pairs», pubblicato annualmente dal segretariato dell’ICAO.

(4)

Totale aggregato delle emissioni annue di CO2 per tutte le coppie di Stati non soggette all’obbligo di compensazione per ciascun operatore aereo che comunica allo Stato membro (in tonnellate). Si tratta delle emissioni prodotte dai voli internazionali diversi da quelli elencati al punto 3.

PARTE 2

Informazioni supplementari sui carburanti ammissibili nel quadro del regime CORSIA rispetto alla comunicazione annuale delle emissioni presentata da uno Stato membro al segretariato dell’ICAO

(1)

Produzione:

a)

anno di produzione del carburante ammissibile nel quadro del regime CORSIA dichiarato;

b)

produttore di carburante ammissibile nel quadro del regime CORSIA;

c)

luogo di produzione del carburante puro ammissibile nel quadro del regime CORSIA.

(2)

Lotto del carburante ammissibile nel quadro del regime CORSIA:

a)

numero o numeri di lotto di ciascun carburante ammissibile nel quadro del regime CORSIA dichiarato;

b)

massa totale di ciascun lotto di carburante ammissibile nel quadro del regime CORSIA dichiarato (tonnellate).

(3)

Carburante ammissibile nel quadro del regime CORSIA dichiarato:

a)

tipi di carburante (ossia tipo di carburante, materia prima e processo di conversione);

b)

massa totale del carburante puro ammissibile nel quadro del regime CORSIA (in tonnellate) per tipo di combustibile dichiarato da tutti gli operatori aerei che comunicano le informazioni allo Stato membro di riferimento;

c)

valore delle emissioni durante il ciclo di vita (LCEF) per un determinato carburante ammissibile nel quadro del regime CORSIA.

(4)

Totale delle riduzioni dichiarate derivanti dall’uso di un carburante ammissibile nel quadro del regime CORSIA (in tonnellate), per tipo di carburante.

(5)

Totale delle riduzioni dichiarate da tutti gli operatori aerei che comunicano allo Stato membro di riferimento derivanti dall’uso di tutti i carburanti ammissibili nel quadro del regime CORSIA (in tonnellate).


ALLEGATO VI

Contenuto della relazione sulle cancellazioni delle unità di emissione inviata dallo Stato membro al segretariato dell’ICAO

(1)

Operatori aerei di cui lo Stato membro è Stato membro di riferimento soggetti a obblighi di compensazione nel periodo CORSIA comunicato.

(2)

Anno o anni del periodo CORSIA oggetto della relazione per il quale/i quali nella presente relazione si riporta l’ottemperanza agli obblighi di compensazione.

(3)

Obblighi totali definitivi di compensazione dell’operatore aereo aggregati (in tonnellate), comunicati dallo Stato membro a norma dell’articolo 4, paragrafo 7, del regolamento di esecuzione (UE) 2024/1879.

(4)

Quantità totale aggregata di unità di emissione cancellate per ottemperare agli obblighi totali definitivi di compensazione di cui al punto 3.

(5)

Informazioni identificative consolidate per ciascun lotto di unità di emissione cancellate:

a)

quantità di unità di emissione cancellate;

b)

inizio dei numeri di serie;

c)

fine dei numeri di serie;

d)

data della cancellazione;

e)

programma di unità di emissione;

f)

tipo di unità;

g)

paese ospite;

h)

metodologia;

i)

dimostrazione dell’ammissibilità della data dell’unità;

j)

nome del registro dell’unità di emissione.


ALLEGATO VII

Tavola di concordanza

Regolamento delegato (UE) 2019/1603.

Presente regolamento

Articolo 1, paragrafo 1

Articolo 1, paragrafo 1

Articolo 1, paragrafo 2

Articolo 1, paragrafo 1

Articolo 2, paragrafo 1

Articolo 1, paragrafo 2

Articolo 2, paragrafo 2

-

Articolo 2, paragrafo 3

-

Articolo 2, paragrafo 4

Articolo 1, paragrafo 2

Articolo 3, paragrafo 1

Articolo 4

Articolo 3, paragrafo 2

-

Articolo 4

Articolo 6, paragrafo 1

Articolo 5

Articolo 3, paragrafi 1 e 2

Articolo 6

Articolo 9, paragrafo 2

Articolo 7

Articolo 9, paragrafo 1

Articolo 8

-


ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2025/927/oj

ISSN 1977-0707 (electronic edition)


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