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Document 32025R0790

Regolamento di esecuzione (UE) 2025/790 della Commissione, del 23 aprile 2025, che stabilisce norme tecniche di attuazione per l’applicazione della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il funzionamento operativo dei collegi delle autorità di vigilanza

C/2025/700

GU L, 2025/790, 8.8.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/790/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/790/oj

European flag

Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea

IT

Serie L


2025/790

8.8.2025

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2025/790 DELLA COMMISSIONE

del 23 aprile 2025

che stabilisce norme tecniche di attuazione per l’applicazione della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il funzionamento operativo dei collegi delle autorità di vigilanza

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull’accesso all’attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (1), in particolare l’articolo 51, paragrafo 5, secondo comma, e l’articolo 116, paragrafo 5, terzo comma,

considerando quanto segue:

(1)

La direttiva 2013/36/UE stabilisce le norme relative ai poteri e agli strumenti di vigilanza di cui dispongono le autorità competenti per la vigilanza prudenziale sugli enti creditizi. I collegi delle autorità di vigilanza sono i veicoli attraverso i quali le attività di vigilanza sono coordinate. A norma dell’articolo 116 della direttiva 2013/36/UE, le autorità di vigilanza su base consolidata istituiscono collegi delle autorità di vigilanza al fine di facilitare taluni compiti di vigilanza e garantire un coordinamento e una cooperazione adeguati con le pertinenti autorità di vigilanza dei paesi terzi. Inoltre le autorità competenti che vigilano su un ente avente succursali significative in altri Stati membri sono tenute, a norma dell’articolo 51, paragrafo 3, della direttiva 2013/36/UE, a istituire e presiedere collegi delle autorità di vigilanza nei casi in cui l’articolo 116 di tale direttiva non sia applicabile.

(2)

Il regolamento di esecuzione (UE) 2016/99 della Commissione (2) stabilisce norme sul funzionamento operativo dei collegi delle autorità di vigilanza da istituire conformemente all’articolo 51, paragrafo 3, e all’articolo 116 della direttiva 2013/36/UE. Poiché i requisiti prudenziali pertinenti per i collegi delle autorità di vigilanza di cui alla direttiva 2013/36/UE sono stati modificati, è necessario aggiornare diverse disposizioni del regolamento di esecuzione (UE) 2016/99. Inoltre, per favorire lo scambio agevole e tempestivo di informazioni tra i membri e gli osservatori dei collegi delle autorità di vigilanza e con i collegi istituiti conformemente ad altre normative settoriali, è necessario stabilire processi chiari e prevedibili in un quadro operativo chiaramente descritto, seguendo modelli specifici. Per rispondere a questa necessità di migliorare lo scambio di informazioni tra i collegi delle autorità di vigilanza, è necessario aggiornare di conseguenza i modelli pertinenti. Dato il numero di modifiche che sarebbe necessario apportare al regolamento di esecuzione per rispecchiare le modifiche della direttiva 2013/36/UE e per motivi di chiarezza e certezza del diritto, è opportuno abrogare e sostituire il regolamento di esecuzione (UE) 2016/99.

(3)

La classificazione dei soggetti di un gruppo nell’Unione e nei paesi terzi è una tappa essenziale per l’identificazione dei membri e dei potenziali osservatori dei collegi delle autorità di vigilanza di cui agli articoli 51 e 116 della direttiva 2013/36/UE e per la loro successiva istituzione. La classificazione dovrebbe essere guidata dall’autorità di vigilanza su base consolidata, in cooperazione con i potenziali membri del collegio delle autorità di vigilanza, i quali dovrebbero avere la possibilità di formulare osservazioni e fornire propri contributi al processo, allo scopo di facilitarne l’esecuzione. Al fine di garantire che tutte le informazioni rilevanti siano raccolte e rispecchiate nella classificazione, questa dovrebbe essere eseguita per mezzo di un modello comune. È essenziale che il modello comune di classificazione rispecchi la costituzione dei collegi delle autorità di vigilanza, tenendo conto delle relative specificità e dello status di osservatore dei collegi istituiti in conformità di altre normative.

(4)

Data la necessità di una cooperazione efficace tra i membri del collegio delle autorità di vigilanza, tali membri dovrebbero avere la possibilità di partecipare alla composizione del collegio per quanto riguarda gli osservatori. Quando l’autorità di vigilanza su base consolidata intende chiedere a un’autorità di partecipare in qualità di osservatore, i membri dovrebbero essere informati mediante notifica e dovrebbero disporre di tempo sufficiente per valutare tali richieste. Qualora tale status di osservatore non sia richiesto dalla legge, i membri dovrebbero avere la possibilità di opporvisi. Di conseguenza è essenziale garantire che, nel processo di costituzione del collegio, le richieste dell’autorità di vigilanza su base consolidata ai futuri membri precedano quelle ai futuri osservatori.

(5)

Per garantire una comunicazione agevole tra i membri e gli osservatori del collegio delle autorità di vigilanza, in particolare nei casi di emergenza, l’autorità di vigilanza su base consolidata dovrebbe stabilire un elenco dei contatti con tutti i dati di contatto necessari e i dati per i contatti fuori dell’orario di lavoro e dovrebbe comunicare tale elenco ai membri e agli osservatori del collegio.

(6)

Il processo di conclusione e modifica degli accordi scritti di coordinamento e cooperazione dovrebbe svolgersi sotto la guida dell’autorità di vigilanza su base consolidata, la quale dovrebbe garantire che i membri del collegio delle autorità di vigilanza abbiano la possibilità di formulare osservazioni e fornire propri contributi agli accordi proposti, comprese le condizioni per la partecipazione degli osservatori. Gli accordi conclusi dai collegi delle autorità di vigilanza dovrebbero essere elaborati sulla base di un modello comune che garantisca che tali accordi siano coerenti sotto il profilo della struttura e delle disposizioni contemplate ma, allo stesso tempo, sufficientemente flessibili da consentire l’inserimento di accordi e intese specifici del collegio. Per garantire che vi sia sempre un’adeguata condivisione delle informazioni nel caso di un evento con effetti negativi rilevanti sul profilo di rischio del gruppo o dei suoi soggetti, il modello dovrebbe inoltre fornire una descrizione delle informazioni che devono essere scambiate al concretizzarsi di un tale evento.

(7)

Dato che a causa della pandemia di COVID-19 le riunioni dei collegi delle autorità di vigilanza hanno spesso dovuto essere tenute in forma virtuale, le riunioni virtuali sono diventate una parte importante del funzionamento dei collegi. Per tener conto di tale modifica della prassi e per garantire la continuità delle funzioni dei collegi in caso di eventi analoghi in futuro, l’autorità di vigilanza su base consolidata dovrebbe disporre di flessibilità per decidere le modalità di tenuta delle riunioni del collegio. Sebbene sia necessario che il collegio delle autorità di vigilanza abbia sempre la possibilità di tenere riunioni virtuali, l’autorità di vigilanza su base consolidata, nel determinare le modalità di tenuta della riunione, dovrebbe tenere conto degli obiettivi della riunione, in particolare al fine di giungere a decisioni congiunte sui requisiti prudenziali specifici dell’ente conformemente all’articolo 113 della direttiva 2013/36/UE e sulla valutazione del piano di risanamento di gruppo conformemente all’articolo 8 della direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (3).

(8)

Per garantire che il collegio delle autorità di vigilanza costituisca effettivamente una piattaforma per lo scambio di informazioni, la cooperazione e il coordinamento, al fine di tutelare gli interessi dei depositanti e degli investitori nei rispettivi Stati membri e la stabilità finanziaria all’interno dell’Unione, è opportuno rafforzare lo scambio di informazioni con i membri e gli osservatori, in particolare con l’autorità di risoluzione a livello di gruppo o l’autorità di risoluzione dello Stato membro d’origine. Pertanto l’autorità di vigilanza su base consolidata dovrebbe trasmettere una determinata informazione agli osservatori del collegio delle autorità di vigilanza, qualora la ritenga rilevante per lo svolgimento dei loro compiti, anche quando un soggetto del gruppo viola o, a causa di un rapido deterioramento della situazione finanziaria, rischia di violare nel prossimo futuro il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) o la direttiva 2013/36/UE, in situazioni di emergenza o nel caso di un evento con effetti negativi rilevanti sul profilo di rischio del gruppo o dei suoi soggetti. Per agevolare l’individuazione di segni premonitori, rischi potenziali e vulnerabilità di cui tener conto nella relazione contenente la valutazione del rischio del gruppo e nella relazione contenente la valutazione del rischio di liquidità, l’autorità di vigilanza su base consolidata e gli altri membri del collegio dovrebbero stabilire in anticipo gli indicatori da scambiare almeno una volta l’anno. Tali indicatori dovrebbero essere calcolati sulla base dei dati relativi alla vigilanza raccolti dalle autorità competenti conformemente al regolamento di esecuzione (UE) 2024/3117 della Commissione (5). Per garantire uno scambio regolare di informazioni sugli indicatori, il modello per gli accordi scritti di coordinamento e cooperazione dovrebbe includere un allegato con un elenco di indicatori concordati.

(9)

L’elaborazione e l’aggiornamento del quadro operativo del collegio per le situazioni di emergenza dovrebbero avvenire sotto la guida dell’autorità di vigilanza su base consolidata, la quale dovrebbe garantire che i membri del collegio delle autorità di vigilanza abbiano la possibilità di formulare osservazioni e fornire propri contributi al quadro proposto. Le modalità operative specifiche di ciascun collegio delle autorità di vigilanza per quanto riguarda lo scambio di informazioni, la cooperazione e il coordinamento tra l’autorità di vigilanza su base consolidata e i membri del collegio delle autorità di vigilanza in una situazione di emergenza dovrebbero essere descritte negli accordi scritti di coordinamento e cooperazione al fine di garantire una cooperazione e una gestione efficienti ed efficaci di una situazione di emergenza. Per garantire che la risposta prudenziale coordinata a una situazione di emergenza tenga conto di tutte le informazioni rilevanti per la migliore gestione possibile della situazione, è fondamentale il coinvolgimento dell’autorità di risoluzione a livello di gruppo. Pertanto i contributi del collegio di risoluzione dovrebbero essere condivisi dall’autorità di vigilanza su base consolidata con i membri del collegio delle autorità di vigilanza e presi in considerazione nell’elaborazione della risposta prudenziale coordinata.

(10)

Il presente regolamento si basa sul progetto di norme tecniche di attuazione che l’Autorità bancaria europea (ABE) ha presentato alla Commissione.

(11)

L’ABE ha condotto consultazioni pubbliche aperte sui progetti di norme tecniche di attuazione sui quali è basato il presente regolamento, ha analizzato i potenziali costi e benefici collegati e ha chiesto il parere del gruppo delle parti interessate nel settore bancario istituito in conformità dell’articolo 37 del regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (6),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO 1

FUNZIONAMENTO OPERATIVO DEI COLLEGI DELLE AUTORITÀ DI VIGILANZA DI CUI ALL’ARTICOLO 116 DELLA DIRETTIVA 2013/36/UE

Sezione 1

Istituzione e funzionamento dei collegi delle autorità di vigilanza

Articolo 1

Classificazione di un gruppo di enti

1.   L’autorità di vigilanza su base consolidata sottopone il progetto di classificazione predisposto a norma dell’articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2025/791 della Commissione (7) alle autorità in possesso dei requisiti necessari per diventare membri del collegio delle autorità di vigilanza conformemente all’articolo 3, paragrafo 1, del predetto regolamento (in appresso «membri potenziali del collegio delle autorità di vigilanza»), invitandole a formulare pareri e indicando un termine adeguato per la relativa presentazione.

2.   Ai fini della classificazione, e fatto salvo l’articolo 51 della direttiva 2013/36/UE, l’autorità di vigilanza su base consolidata valuta tutti i pareri espressi dai membri potenziali del collegio delle autorità di vigilanza.

3.   Immediatamente dopo aver messo a punto la classificazione, l’autorità di vigilanza su base consolidata la trasmette a tutti i membri potenziali del collegio delle autorità di vigilanza.

4.   L’autorità di vigilanza su base consolidata aggiorna la classificazione, conformemente alla procedura di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 almeno su base annuale. La classificazione è aggiornata con maggiore frequenza in caso di cambiamenti significativi nella struttura del gruppo di enti.

5.   L’autorità di vigilanza su base consolidata utilizza il modello di cui all’allegato I per stabilire e aggiornare la classificazione.

Articolo 2

Istituzione dei collegi delle autorità di vigilanza

1.   L’autorità di vigilanza su base consolidata invia la richiesta di cui all’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2025/791 alle autorità di cui a tale articolo e fissa un termine per l’accettazione.

Le autorità che ricevono una richiesta di cui al primo comma acquisiscono lo status di membri del collegio delle autorità di vigilanza dopo aver accettato la richiesta o, se non sono state sollevate obiezioni entro il termine per l’accettazione, alla scadenza del termine.

2.   L’autorità di vigilanza su base consolidata invia una notifica alle autorità che hanno accettato la richiesta di cui al paragrafo 1. La notifica contiene quanto segue:

a)

l’elenco delle autorità alle quali l’autorità di vigilanza su base consolidata propone di chiedere di diventare osservatori del collegio delle autorità di vigilanza a norma dell’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2025/791;

b)

l’elenco delle autorità alle quali l’autorità di vigilanza su base consolidata propone di chiedere che diventino osservatori del collegio delle autorità di vigilanza a norma dell’articolo 3, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2025/791;

c)

la proposta relativa alle condizioni per la partecipazione degli osservatori di cui alle lettere a) e b) al collegio delle autorità di vigilanza;

d)

per quanto riguarda le autorità di vigilanza dei paesi terzi di cui all’articolo 3, paragrafo 2, lettera a), e all’articolo 3, paragrafo 3, lettera b), del regolamento delegato (UE) 2025/791, il parere dell’autorità di vigilanza su base consolidata relativo alla valutazione dell’equivalenza dei requisiti di riservatezza applicabili all’autorità di vigilanza del paese terzo.

3.   Nella notifica di cui al paragrafo 2, l’autorità di vigilanza su base consolidata fissa un termine adeguato entro cui qualsiasi membro dissenziente del collegio delle autorità di vigilanza può esprimere e motivare pienamente per iscritto le proprie obiezioni alla proposta o al parere dell’autorità di vigilanza su base consolidata di cui al suddetto paragrafo, lettere b), c) o d). Se non sono sollevate obiezioni entro tale termine, si ritiene che i membri del collegio delle autorità di vigilanza siano d’accordo sulla proposta o sul parere.

4.   L’autorità di vigilanza su base consolidata avvia un dialogo con qualsiasi membro dissenziente di cui al paragrafo 3, con la partecipazione dell’ABE e degli altri membri del collegio delle autorità di vigilanza, a seconda dei casi, al fine di raggiungere un accordo.

5.   Previo accordo di tutti i membri del collegio delle autorità di vigilanza sulla proposta e sul parere di cui al paragrafo 2, l’autorità di vigilanza su base consolidata trasmette alle autorità di cui all’articolo 3, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2025/791 la richiesta di diventare osservatori del collegio delle autorità di vigilanza e fissa un termine per l’accettazione. La richiesta è accompagnata dalle condizioni per la partecipazione degli osservatori.

Le autorità di cui al primo comma acquisiscono lo status di osservatori del collegio delle autorità di vigilanza dopo aver accettato la richiesta e le condizioni per la partecipazione degli osservatori o alla scadenza del termine per l’accettazione se non hanno sollevato obiezioni entro tale termine.

6.   Le autorità di cui all’articolo 3, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2025/791 possono chiedere di diventare osservatori di un collegio delle autorità di vigilanza. La richiesta è inviata all’autorità di vigilanza su base consolidata. Se l’autorità di vigilanza su base consolidata decide di chiedere a tali autorità di partecipare al collegio delle autorità di vigilanza in qualità di osservatori, si applica la procedura di cui ai paragrafi da 2 a 5 del presente articolo.

Articolo 3

Elenco dei contatti

1.   L’autorità di vigilanza su base consolidata istituisce e mantiene un elenco dei contatti contenente tutti i dati di contatto e un elenco dei contatti di emergenza contenente tutti i dati di contatto e i dati per i contatti fuori dell’orario di lavoro nelle situazioni di emergenza e comunica tali elenchi ai membri e agli osservatori del collegio delle autorità di vigilanza utilizzando il modello di cui all’allegato II. L’elenco dei contatti e quello dei contatti di emergenza sono allegati agli accordi scritti di coordinamento e cooperazione di cui all’articolo 5 del regolamento delegato (UE) 2025/791.

2.   I membri del collegio delle autorità di vigilanza forniscono i propri dati di contatto e i dati per i contatti fuori dell’orario di lavoro all’autorità di vigilanza su base consolidata e le comunicano senza indebito ritardo qualsiasi variazione dei dati stessi.

3.   Dopo aver ricevuto le informazioni relative a una variazione di cui al paragrafo 2, l’autorità di vigilanza su base consolidata comunica senza indebito indugio ai membri e agli osservatori del collegio delle autorità di vigilanza una versione aggiornata dell’elenco dei contatti o dell’elenco dei contatti di emergenza.

Articolo 4

Accordi scritti di coordinamento e cooperazione

1.   L’autorità di vigilanza su base consolidata prepara la propria proposta per la conclusione di accordi scritti di coordinamento e cooperazione di cui all’articolo 115 della direttiva 2013/36/UE e all’articolo 5 del regolamento delegato (UE) 2025/791.

2.   L’autorità di vigilanza su base consolidata comunica la proposta ai membri del collegio delle autorità di vigilanza, invitandoli a formulare pareri e indicando un termine adeguato per la relativa presentazione.

3.   Per mettere a punto gli accordi scritti di coordinamento e cooperazione, l’autorità di vigilanza su base consolidata considera tutti i pareri espressi dai membri del collegio delle autorità di vigilanza e, se necessario, spiega i motivi del loro mancato recepimento.

4.   Immediatamente dopo aver messo a punto gli accordi scritti di coordinamento e cooperazione, l’autorità di vigilanza su base consolidata li trasmette ai membri del collegio delle autorità di vigilanza.

5.   Qualora l’autorità di vigilanza su base consolidata e i membri del collegio delle autorità di vigilanza lo reputino necessario, l’applicazione degli accordi scritti di coordinamento e cooperazione è messa alla prova mediante simulazioni o in altri modi adeguati.

6.   L’autorità di vigilanza su base consolidata e i membri del collegio delle autorità di vigilanza modificano, se necessario, gli accordi scritti di coordinamento e cooperazione in caso di variazioni di uno qualsiasi dei loro elementi di cui all’articolo 5 del regolamento delegato (UE) 2025/791.

Gli accordi scritti di coordinamento e cooperazione sono modificati a norma del paragrafo 7 in caso di variazioni nella composizione del collegio delle autorità di vigilanza.

L’autorità di vigilanza su base consolidata e i membri del collegio delle autorità di vigilanza riesaminano gli elementi degli accordi scritti di coordinamento e cooperazione di cui all’articolo 5 del regolamento delegato (UE) 2025/791 con la frequenza prevista dagli accordi stessi.

7.   L’autorità di vigilanza su base consolidata e i membri del collegio delle autorità di vigilanza modificano gli accordi scritti di coordinamento e cooperazione secondo la procedura prevista ai paragrafi da 1 a 4.

8.   Per concludere e modificare gli accordi scritti di coordinamento e cooperazione, l’autorità di vigilanza su base consolidata utilizza il modello di cui all’allegato II.

Articolo 5

Riunioni e attività dei collegi delle autorità di vigilanza

1.   I collegi delle autorità di vigilanza si riuniscono almeno una volta l’anno. Tuttavia, con il consenso di tutti i membri del collegio delle autorità di vigilanza e tenuto conto delle specificità del gruppo, l’autorità di vigilanza su base consolidata può stabilire una diversa frequenza delle riunioni del collegio.

2.   L’autorità di vigilanza su base consolidata stabilisce gli obiettivi delle riunioni del collegio delle autorità di vigilanza. L’autorità di vigilanza su base consolidata assicura che tali obiettivi siano rispecchiati nell’ordine del giorno delle riunioni.

3.   L’autorità di vigilanza su base consolidata decide se la riunione è convocata in presenza o in forma virtuale, sulla base degli obiettivi della riunione.

4.   L’autorità di vigilanza su base consolidata trasmette la proposta di ordine del giorno della riunione a tutti i membri del collegio delle autorità di vigilanza, all’autorità di risoluzione a livello di gruppo e agli osservatori del collegio delle autorità di vigilanza che l’autorità di vigilanza su base consolidata intende invitare conformemente all’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento delegato 2025/791, invitandoli a proporre eventuali punti da aggiungere all’ordine del giorno.

L’autorità di vigilanza su base consolidata tiene conto di tutte le proposte avanzate dai membri e dagli osservatori di cui al primo comma in materia di punti dell’ordine del giorno e, su richiesta, spiega i motivi del loro mancato recepimento.

5.   L’autorità di vigilanza su base consolidata e i membri e gli osservatori del collegio delle autorità di vigilanza impegnati in un’attività o una riunione particolare si scambiano, con ampio anticipo rispetto a detta attività o riunione, documenti e contributi ai documenti di lavoro, per consentire a tutti i partecipanti alla riunione o all’attività di contribuire attivamente alle discussioni.

Sezione 2

Pianificazione e coordinamento delle attività di vigilanza in situazioni normali

Articolo 6

Scambio di informazioni tra l’autorità di vigilanza su base consolidata e i membri del collegio delle autorità di vigilanza

1.   Quando un’informazione di cui all’articolo 9, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2025/791 è ricevuta da un membro del collegio delle autorità di vigilanza, l’autorità di vigilanza su base consolidata trasmette tale informazione agli altri membri del collegio delle autorità di vigilanza.

Qualora ritenga che una qualsiasi delle informazioni di cui al primo comma non sia rilevante per un determinato membro del collegio delle autorità di vigilanza, l’autorità di vigilanza su base consolidata consulta preventivamente tale membro e gli fornisce gli elementi salienti dell’informazione in questione per consentirgli di determinarne la rilevanza.

2.   L’autorità di vigilanza su base consolidata e i membri del collegio delle autorità di vigilanza si trasmettono reciprocamente l’informazione di cui all’articolo 9, paragrafi 4 e 5, del regolamento delegato (UE) 2025/791.

3.   Se necessario per il funzionamento efficiente ed efficace del collegio delle autorità di vigilanza, l’autorità di vigilanza su base consolidata organizza tale collegio in sottostrutture diverse. Se il collegio delle autorità di vigilanza è organizzato in diverse sottostrutture, l’autorità di vigilanza su base consolidata tiene tutti i membri del collegio pienamente informati, senza indebito ritardo, sulle azioni adottate o sulle misure attuate nelle diverse sottostrutture.

4.   L’autorità di vigilanza su base consolidata e i membri del collegio delle autorità di vigilanza stabiliscono di comune intesa gli strumenti da utilizzare per lo scambio di informazioni e citano specificamente tale intesa negli accordi scritti di coordinamento e cooperazione di cui all’articolo 5 del regolamento delegato (UE) 2025/791.

Articolo 7

Scambio di informazioni tra l’autorità di vigilanza su base consolidata e gli osservatori del collegio delle autorità di vigilanza

1.   Una volta raggiunta una decisione congiunta sui requisiti prudenziali specifici dell’ente conformemente all’articolo 113 della direttiva 2013/36/UE, l’autorità di vigilanza su base consolidata fornisce all’autorità di risoluzione a livello di gruppo le informazioni di cui all’articolo 17, paragrafo 2, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2025/791.

2.   Nel caso di un evento con effetti negativi rilevanti sul profilo di rischio del gruppo o dei suoi soggetti, l’autorità di vigilanza su base consolidata comunica agli osservatori interessati le informazioni rilevanti condivise ai fini dell’articolo 18 del regolamento delegato (UE) 2025/791.

Articolo 8

Riesame periodico dell’autorizzazione all’uso di metodi interni

1.   Qualora gli enti stabiliti in uno Stato membro, compreso l’ente impresa madre nell’UE, non soddisfino più i requisiti per l’uso di un metodo interno conformemente all’articolo 143, paragrafo 1, all’articolo 151, paragrafo 4 o 9, all’articolo 283, all’articolo 312, paragrafo 2, o all’articolo 363 del regolamento (UE) n. 575/2013, o qualora uno dei membri del collegio delle autorità di vigilanza di cui all’articolo 11, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2025/791 («membro interessato») abbia individuato carenze sostanziali conformemente all’articolo 101 della direttiva 2013/36/UE, l’autorità di vigilanza su base consolidata e il membro interessato collaborano e si consultano pienamente per concordare le seguenti azioni:

a)

la revoca dell’autorizzazione all’uso del modello interno di cui all’articolo 11, paragrafo 2, lettera c), del regolamento delegato (UE) 2025/791;

b)

la restrizione dell’uso del modello interno di cui all’articolo 11, paragrafo 2, lettera c), di tale regolamento delegato;

c)

l’imposizione di requisiti di fondi propri aggiuntivi di cui all’articolo 11, paragrafo 2, lettera d), di tale regolamento delegato.

2.   L’autorità di vigilanza su base consolidata e i membri interessati del collegio delle autorità di vigilanza che sono responsabili della vigilanza sui soggetti che applicano il modello interno e risentono delle carenze di cui al paragrafo 1 adottano congiuntamente la decisione in merito alla revoca dell’autorizzazione a utilizzare un modello interno o alla restrizione dell’uso del modello interno. La cooperazione tra l’autorità di vigilanza su base consolidata e tali membri segue la procedura di cui agli articoli da 3 a 9 del regolamento di esecuzione (UE) 2016/100 della Commissione (8).

3.   La decisione di imporre un requisito di fondi propri aggiuntivo di cui al paragrafo 1, lettera c), del presente articolo è adottata secondo la procedura per le decisioni congiunte sul capitale di cui all’articolo 113, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2013/36/UE.

4.   L’autorità di vigilanza su base consolidata comunica a tutti gli altri membri del collegio delle autorità di vigilanza le decisioni adottate ai sensi del paragrafo 1 qualora ritenga che tali informazioni siano tali da interessare altre attività del collegio o siano essenziali per l’adempimento dei compiti di altri membri del collegio.

Articolo 9

Notifica di estensioni o modifiche non sostanziali dei metodi interni

1.   L’autorità di vigilanza su base consolidata informa senza indugio tutti i membri interessati del collegio delle autorità di vigilanza di eventuali estensioni o modifiche non sostanziali di un modello interno approvato che riguardano un ente stabilito in uno Stato membro.

2.   Il membro interessato del collegio delle autorità di vigilanza comunica all’autorità di vigilanza su base consolidata le estensioni o modifiche non sostanziali che riguardano uno degli enti sottoposti alla vigilanza di tale membro.

3.   Il membro interessato del collegio delle autorità di vigilanza che nutre dubbi in merito alla classificazione di un’estensione o di una modifica come non sostanziale comunica tali dubbi all’autorità di vigilanza su base consolidata. L’autorità di vigilanza su base consolidata fornisce tale informazione agli altri membri interessati del collegio delle autorità di vigilanza.

L’autorità di vigilanza su base consolidata che nutre dubbi in merito alla classificazione di un’estensione o di una modifica come non sostanziale comunica tali dubbi a tutti i membri interessati del collegio delle autorità di vigilanza. L’autorità di vigilanza su base consolidata e tali membri discutono in dettaglio di tali dubbi per giungere a una posizione comune sul carattere sostanziale dell’estensione o della modifica.

4.   Qualora reputino che l’ente in questione abbia erroneamente classificato come non sostanziali le estensioni o le modifiche di un modello interno approvato, l’autorità di vigilanza su base consolidata e i membri interessati del collegio delle autorità di vigilanza ne informano senza indugio tale ente.

Articolo 10

Scambio di informazioni su segni premonitori, rischi potenziali e vulnerabilità

1.   I membri del collegio delle autorità di vigilanza calcolano gli indicatori di cui all’articolo 12 del regolamento delegato (UE) 2025/791 sulla base delle informazioni raccolte dalle autorità competenti presso gli enti sottoposti a vigilanza ai sensi del regolamento di esecuzione (UE) 2024/3117.

Gli indicatori concordati sono riportati negli accordi scritti di coordinamento e cooperazione conformemente all’articolo 5 del regolamento delegato (UE) 2025/791 e si basano sul modello dell’elenco degli indicatori di cui all’allegato II del presente regolamento.

2.   Ciascun membro del collegio delle autorità di vigilanza che partecipa all’elaborazione di una relazione contenente la valutazione del rischio del gruppo, di cui all’articolo 113, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2013/36/UE, o di una relazione contenente la valutazione del profilo di rischio di liquidità del gruppo, di cui all’articolo 113, paragrafo 2, lettera b), della stessa direttiva, al fine di pervenire a decisioni congiunte sui requisiti prudenziali specifici dell’ente ai sensi dell’articolo citato, comunica all’autorità di vigilanza su base consolidata, ove pertinenti, i valori degli indicatori concordati per gli enti sottoposti alla propria vigilanza.

3.   L’autorità di vigilanza su base consolidata fornisce a ciascun membro del collegio delle autorità di vigilanza di cui al paragrafo 2:

a)

i valori di cui al paragrafo 2;

b)

i valori degli indicatori concordati per l’impresa madre nell’UE e a livello consolidato.

4.   L’autorità di vigilanza su base consolidata e i membri del collegio delle autorità di vigilanza di cui al paragrafo 2 si scambiano i valori degli indicatori concordati almeno una volta l’anno, o con maggiore frequenza ove stabilito da dette autorità competenti. Nel caso di un evento con effetti negativi rilevanti sul profilo di rischio del gruppo o dei suoi soggetti, l’autorità di vigilanza su base consolidata e i membri del collegio delle autorità di vigilanza di cui al paragrafo 2 aggiornano e si scambiano senza indebito indugio i valori degli indicatori di cui al suddetto paragrafo interessati dall’evento.

Articolo 11

Programma di revisione e affidamento di compiti e delega di responsabilità

1.   Dopo che sono state adottate le decisioni congiunte sui requisiti prudenziali specifici dell’ente di cui all’articolo 113 della direttiva 2013/36/UE, i membri del collegio delle autorità di vigilanza forniscono all’autorità di vigilanza su base consolidata i propri contributi per la definizione del programma di revisione del collegio delle autorità di vigilanza di cui all’articolo 116, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2013/36/UE conformemente all’articolo 16 del regolamento delegato (UE) 2025/791.

2.   Dopo aver ricevuto i contributi di cui al paragrafo 1, l’autorità di vigilanza su base consolidata prepara un progetto di programma di revisione per il collegio delle autorità di vigilanza comprendente, se del caso, proposte per l’affidamento di compiti e la delega di responsabilità.

3.   L’autorità di vigilanza su base consolidata trasmette il progetto di programma di revisione ai membri del collegio delle autorità di vigilanza, invitandoli a formulare per iscritto pareri sui settori di lavoro congiunto e su eventuali proposte di affidamento di compiti e delega di responsabilità e indicando un termine adeguato per la relativa presentazione.

4.   Al fine di mettere a punto il programma di revisione, l’autorità di vigilanza su base consolidata tiene conto di tutti i pareri e le riserve espressi dai membri del collegio delle autorità di vigilanza e, se necessario, spiega i motivi del loro mancato recepimento.

5.   Una volta messo a punto il programma di revisione, l’autorità di vigilanza su base consolidata lo comunica ai membri del collegio delle autorità di vigilanza unitamente agli eventuali accordi da essi conclusi, su base volontaria, in merito all’affidamento di compiti e alla delega di responsabilità conformemente all’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2025/791.

6.   Il programma di revisione del collegio delle autorità di vigilanza è aggiornato almeno una volta l’anno o con maggiore frequenza ove ritenuto necessario sulla scorta del processo di revisione e valutazione prudenziale di cui all’articolo 97 della direttiva 2013/36/UE, ovvero a seguito di decisioni congiunte sui requisiti prudenziali specifici dell’ente ai sensi dell’articolo 113 della stessa direttiva.

7.   L’autorità di vigilanza su base consolidata aggiorna il programma di revisione conformemente alla procedura di cui ai paragrafi da 1 a 5.

Articolo 12

Scambio di informazioni nel caso di un evento con effetti negativi rilevanti sul profilo di rischio del gruppo o dei suoi soggetti

Nel caso di un evento con effetti negativi rilevanti sul profilo di rischio del gruppo o dei suoi soggetti di cui all’articolo 18, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2025/791, l’autorità di vigilanza su base consolidata e i membri interessati del collegio delle autorità di vigilanza utilizzano il modello di cui all’allegato II per comunicare le informazioni di cui all’articolo 18, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2025/791.

Sezione 3

Pianificazione e coordinamento delle attività di vigilanza in preparazione per le situazioni di emergenza e nel corso di esse

Articolo 13

Quadro operativo del collegio per le situazioni di emergenza

1.   Conformemente all’articolo 19 del regolamento delegato (UE) 2025/791, l’autorità di vigilanza su base consolidata prepara una proposta per l’elaborazione di un quadro operativo del collegio per le situazioni di emergenza.

2.   L’autorità di vigilanza su base consolidata sottopone la proposta ai membri del collegio delle autorità di vigilanza, invitandoli a formulare pareri e indicando un termine adeguato per la relativa presentazione.

3.   L’autorità di vigilanza su base consolidata tiene conto di tutti i pareri e le riserve espressi dai membri del collegio delle autorità di vigilanza e, qualora tali pareri e riserve non siano stati tenuti in considerazione, ne spiega i motivi.

4.   L’autorità di vigilanza su base consolidata trasmette ai membri del collegio delle autorità di vigilanza la versione finale del quadro operativo del collegio delle autorità di vigilanza per le situazioni di emergenza.

5.   L’autorità di vigilanza su base consolidata e i membri del collegio delle autorità di vigilanza riesaminano il quadro operativo del collegio per le situazioni di emergenza almeno una volta l’anno e lo aggiornano ove necessario.

6.   L’autorità di vigilanza su base consolidata e i membri del collegio delle autorità di vigilanza aggiornano il quadro operativo del collegio per le situazioni di emergenza secondo la procedura descritta ai paragrafi da 1 a 4.

Articolo 14

Scambio di informazioni in una situazione di emergenza

1.   L’autorità di vigilanza su base consolidata che viene a conoscenza di una situazione di emergenza che interessa o può interessare un ente o una succursale del gruppo stabiliti in uno Stato membro lo comunica senza indebito indugio all’ABE e al membro del collegio delle autorità di vigilanza responsabile della vigilanza sull’ente o sulla succursale che sono o possono essere interessati dalla situazione di emergenza.

2.   Il membro del collegio delle autorità di vigilanza che viene a conoscenza di una situazione di emergenza che interessa o può interessare un ente o una succursale del gruppo stabiliti in uno Stato membro lo comunica senza indebito indugio all’autorità di vigilanza su base consolidata.

3.   L’autorità di vigilanza su base consolidata provvede a che tutti gli altri membri del collegio delle autorità di vigilanza siano adeguatamente informati in merito:

a)

alla valutazione prudenziale coordinata della situazione di emergenza di cui all’articolo 15;

b)

alla risposta prudenziale coordinata di cui all’articolo 16, comprese le azioni adottate o pianificate, e al relativo monitoraggio ai sensi dell’articolo 17;

c)

alle misure di intervento precoce adottate conformemente agli articoli 27, 28 e 29 della direttiva 2014/59/UE, a seconda del caso, tenendo conto della necessità di coordinamento di dette misure ai sensi dell’articolo 30 della stessa direttiva o della definizione delle condizioni per la risoluzione ai sensi dell’articolo 32 della stessa direttiva.

4.   Se è limitata a un soggetto specifico del gruppo, la situazione di emergenza è gestita dal membro del collegio delle autorità di vigilanza responsabile della vigilanza sul soggetto del gruppo in questione, insieme all’autorità di vigilanza su base consolidata.

5.   Le informazioni di cui all’articolo 20, paragrafi 2 e 3, del regolamento delegato (UE) 2025/791 sono aggiornate immediatamente qualora siano disponibili nuove informazioni.

6.   Se lo scambio di informazioni o le comunicazioni di cui all’articolo 20 del regolamento delegato (UE) 2025/791 avvengono oralmente, le autorità competenti interessate confermano per iscritto il contenuto di tale comunicazione o informazione senza indebito indugio.

Articolo 15

Coordinamento della valutazione prudenziale di una situazione di emergenza

1.   Ai fini dell’articolo 21 del regolamento delegato (UE) 2025/791, l’autorità di vigilanza su base consolidata coordina l’elaborazione di un progetto di valutazione prudenziale coordinata della situazione di emergenza sulla base della propria valutazione e di quella dei membri del collegio delle autorità di vigilanza responsabili della vigilanza sui soggetti del gruppo che sono o possono essere interessati dalla situazione di emergenza.

2.   Il progetto di valutazione prudenziale coordinata riguarda i soggetti del gruppo che sono o possono essere interessati dalla situazione di emergenza. L’autorità di vigilanza su base consolidata prende in debita considerazione i pareri e le valutazioni dei membri del collegio delle autorità di vigilanza responsabili della vigilanza su questi soggetti del gruppo di cui all’articolo 14, paragrafo 4, e i contributi dell’autorità di risoluzione a livello di gruppo.

3.   Se la situazione di emergenza è limitata a un soggetto specifico del gruppo, la valutazione prudenziale della situazione di emergenza è eseguita dal membro del collegio delle autorità di vigilanza responsabile della vigilanza su tale soggetto, insieme con l’autorità di vigilanza su base consolidata.

Articolo 16

Coordinamento della risposta prudenziale a una situazione di emergenza

1.   Ai fini dell’articolo 22 del regolamento delegato (UE) 2025/791, l’autorità di vigilanza su base consolidata ha un ruolo di guida nell’elaborazione di una risposta prudenziale coordinata alla situazione di emergenza rispetto al gruppo e ai soggetti del gruppo che sono o possono essere interessati dalla situazione di emergenza. L’autorità di vigilanza su base consolidata prende in debita considerazione i pareri e le valutazioni dei membri del collegio delle autorità di vigilanza responsabili della vigilanza su questi soggetti del gruppo.

2.   Se la situazione di emergenza è limitata a un soggetto specifico del gruppo, la risposta prudenziale coordinata alla situazione di emergenza è elaborata dal membro del collegio delle autorità di vigilanza responsabile della vigilanza su tale soggetto, insieme con l’autorità di vigilanza su base consolidata.

3.   L’autorità di vigilanza su base consolidata e i membri del collegio delle autorità di vigilanza adempiono i compiti citati ai paragrafi 1 e 2 senza indebito indugio.

4.   L’elaborazione della valutazione prudenziale coordinata di una situazione di emergenza quale indicata all’articolo 15 e l’elaborazione della risposta prudenziale coordinata a tale situazione di emergenza possono essere condotte in parallelo.

Articolo 17

Monitoraggio e aggiornamento della risposta prudenziale coordinata a una situazione di emergenza

1.   Ai fini dell’articolo 23 del regolamento delegato (UE) 2025/791, l’autorità di vigilanza su base consolidata coordina il monitoraggio dell’esecuzione delle azioni di vigilanza specificate nella risposta prudenziale coordinata.

2.   I membri del collegio delle autorità di vigilanza responsabili della vigilanza sui soggetti del gruppo che sono o possono essere interessati dalla situazione di emergenza informano l’autorità di vigilanza su base consolidata dell’andamento della situazione di emergenza e dell’esecuzione delle azioni di vigilanza riguardanti, a seconda dei casi, i rispettivi soggetti del gruppo.

3.   L’autorità di vigilanza su base consolidata fornisce ai membri del collegio delle autorità di vigilanza, compresa l’ABE, eventuali aggiornamenti sul monitoraggio della risposta prudenziale coordinata. Tali aggiornamenti riguardano il gruppo e i soggetti del gruppo che sono o possono essere interessati dalla situazione di emergenza.

4.   L’autorità di vigilanza su base consolidata e i membri del collegio delle autorità di vigilanza responsabili della vigilanza sui soggetti del gruppo che sono o possono essere interessati dalla situazione di emergenza valutano la necessità di aggiornare la risposta prudenziale coordinata tenendo conto delle informazioni reciprocamente scambiate durante il monitoraggio dell’attuazione della risposta.

5.   I compiti di cui ai paragrafi da 1 a 4 sono eseguiti senza indebito indugio.

CAPO 2

FUNZIONAMENTO OPERATIVO DEI COLLEGI DELLE AUTORITÀ DI VIGILANZA DI CUI ALL’ARTICOLO 51, PARAGRAFO 3, DELLA DIRETTIVA 2013/36/UE

Sezione 1

Istituzione e funzionamento dei collegi delle autorità di vigilanza

Articolo 18

Classificazione degli enti, istituzione di un collegio delle autorità di vigilanza, elaborazione di elenchi di contatti e conclusione di accordi scritti di coordinamento e cooperazione

1.   Per i collegi delle autorità di vigilanza di cui all’articolo 51, paragrafo 3, della direttiva 2013/36/UE, l’autorità competente dello Stato membro d’origine svolge i compiti seguenti:

a)

stabilire e aggiornare la classificazione di un ente;

b)

istituire un collegio delle autorità di vigilanza;

c)

elaborare e aggiornare gli elenchi dei contatti;

d)

concludere e modificare gli accordi scritti di coordinamento e cooperazione.

2.   Ai fini del paragrafo 1, gli articoli da 1 a 4 si applicano mutatis mutandis.

Articolo 19

Riunioni e attività del collegio delle autorità di vigilanza

1.   L’autorità competente dello Stato membro di origine avvia una regolare cooperazione con i membri del collegio delle autorità di vigilanza sotto forma, ad esempio, di riunioni o altre attività.

2.   L’autorità competente dello Stato membro d’origine comunica ai membri del collegio delle autorità di vigilanza, inclusa l’ABE, le riunioni e le attività organizzate e i relativi obiettivi.

3.   L’autorità competente dello Stato membro d’origine stabilisce chiaramente gli obiettivi delle riunioni o delle attività e assicura che essi siano rispecchiati nei punti dell’ordine del giorno delle riunioni o delle attività.

4.   L’autorità competente dello Stato membro d’origine trasmette la proposta di ordine del giorno della riunione a tutti i membri del collegio delle autorità di vigilanza, all’autorità di risoluzione dello Stato membro d’origine e agli osservatori del collegio delle autorità di vigilanza che intende invitare conformemente all’articolo 28, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2025/791, invitandoli a proporre eventuali punti da aggiungere all’ordine del giorno. L’autorità competente dello Stato membro di origine tiene conto di tutte le proposte avanzate dai membri e dagli osservatori in materia di punti dell’ordine del giorno e, su richiesta, spiega i motivi del loro mancato recepimento.

5.   L’autorità competente dello Stato membro d’origine e i membri e gli osservatori del collegio delle autorità di vigilanza impegnati in una riunione o un’attività particolare distribuiscono documenti e contributi ai documenti di lavoro in tempo utile prima dell’attività o della riunione affinché i membri e gli osservatori partecipanti al collegio possano tenerne adeguatamente conto.

Sezione 2

Pianificazione e coordinamento delle attività di vigilanza in situazioni normali

Articolo 20

Quadro generale per lo scambio di informazioni tra le autorità competenti dello Stato membro di origine e i membri del collegio delle autorità di vigilanza

1.   Quando un’informazione di cui all’articolo 30, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) 2025/791 è ricevuta da un membro del collegio delle autorità di vigilanza, l’autorità competente dello Stato membro d’origine trasmette tale informazione agli altri membri del collegio delle autorità di vigilanza.

Qualora ritenga che una qualsiasi delle informazioni di cui al primo comma non sia rilevante per un determinato membro del collegio delle autorità di vigilanza, l’autorità competente dello Stato membro di origine consulta preventivamente tale membro e gli fornisce gli elementi salienti dell’informazione in questione per consentirgli di determinarne la rilevanza.

2.   L’autorità competente dello Stato membro d’origine e i membri del collegio delle autorità di vigilanza si trasmettono reciprocamente l’informazione di cui all’articolo 30, paragrafo 4, del regolamento delegato.

3.   Se necessario per il funzionamento efficiente ed efficace del collegio delle autorità di vigilanza, l’autorità competente dello Stato membro di origine organizza tale collegio in sottostrutture diverse. Se il collegio delle autorità di vigilanza è organizzato in diverse sottostrutture, l’autorità competente dello Stato membro di origine tiene tutti i membri del collegio delle autorità di vigilanza pienamente informati, senza indebito ritardo, sulle azioni adottate o le misure attuate nelle diverse sottostrutture.

4.   L’autorità competente dello Stato membro di origine e i membri del collegio delle autorità di vigilanza stabiliscono di comune intesa gli strumenti da utilizzare per lo scambio di informazioni e citano specificamente tale intesa negli accordi scritti di coordinamento e cooperazione di cui all’articolo 5 del regolamento delegato (UE) 2025/791.

Articolo 21

Quadro generale per lo scambio di informazioni tra l’autorità competente dello Stato membro di origine e gli osservatori del collegio delle autorità di vigilanza

1.   Le informazioni di cui all’articolo 31, paragrafo 3, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2025/791 sono fornite dall’autorità competente dello Stato membro d’origine all’autorità di risoluzione di tale Stato membro non appena sia stata completata la revisione e valutazione prudenziale dell’ente di cui all’articolo 97 della direttiva 2013/36/UE.

2.   Nel caso di un evento con effetti negativi rilevanti sul profilo di rischio dell’ente o delle sue succursali significative, l’autorità competente dello Stato membro d’origine comunica agli osservatori interessati le informazioni rilevanti condivise ai fini dell’articolo 35 del regolamento delegato (UE) 2025/791.

Articolo 22

Programma di revisione

1.   Per la definizione del programma di revisione del collegio delle autorità di vigilanza di cui all’articolo 99 della direttiva 2013/36/UE, conformemente all’articolo 33 del regolamento delegato (UE) 2025/791, i membri del collegio delle autorità di vigilanza inviano i propri contributi all’autorità competente dello Stato membro di origine.

2.   Dopo aver ricevuto i contributi di cui al paragrafo 1, l’autorità competente dello Stato membro di origine prepara un progetto di programma di revisione per il collegio delle autorità di vigilanza.

3.   L’autorità competente dello Stato membro di origine trasmette il progetto di programma di revisione ai membri del collegio delle autorità di vigilanza, invitandoli a formulare pareri sui settori di lavoro congiunto e indicando un termine adeguato per la relativa presentazione.

4.   Al fine di mettere a punto il programma di revisione, l’autorità competente dello Stato membro di origine tiene conto di tutti i pareri espressi dai membri del collegio delle autorità di vigilanza e, se necessario, spiega i motivi del loro mancato recepimento.

5.   Una volta messo a punto il programma di revisione, l’autorità competente dello Stato membro d’origine lo comunica ai membri del collegio delle autorità di vigilanza.

6.   L’autorità competente dello Stato membro d’origine aggiorna il programma di revisione del collegio delle autorità di vigilanza secondo la procedura di cui ai paragrafi da 1 a 5 del presente articolo almeno una volta l’anno o con maggiore frequenza se l’autorità competente dello Stato membro d’origine o i membri del collegio delle autorità di vigilanza lo ritengono necessario a seguito della revisione e valutazione prudenziale effettuata a norma dell’articolo 97 della direttiva 2013/36/UE.

Articolo 23

Scambio di informazioni nel caso di un evento con effetti negativi rilevanti sul profilo di rischio dell’ente o delle sue succursali significative

Nel caso di un evento con effetti negativi rilevanti sul profilo di rischio dell’ente o delle sue succursali significative di cui all’articolo 35, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2025/791, l’autorità competente dello Stato membro d’origine e i membri interessati del collegio delle autorità di vigilanza di cui all’articolo 35, paragrafo 1, di detto regolamento delegato utilizzano il modello di cui all’allegato II per scambiarsi reciprocamente le informazioni di cui all’articolo 35, paragrafo 1, del suddetto regolamento.

Sezione 3

Pianificazione e coordinamento delle attività di vigilanza in preparazione per le situazioni di emergenza e nel corso di esse e disposizioni finali

Articolo 24

Quadro operativo del collegio per le situazioni di emergenza

1.   Conformemente all’articolo 36 del regolamento delegato (UE) 2025/791, l’autorità competente dello Stato membro di origine prepara una proposta per l’elaborazione di un quadro operativo del collegio per le situazioni di emergenza.

2.   L’autorità competente dello Stato membro d’origine sottopone ai membri del collegio delle autorità di vigilanza la proposta di quadro operativo del collegio per le situazioni di emergenza, invitandoli a formulare pareri e indicando un termine adeguato per la relativa presentazione.

3.   L’autorità competente dello Stato membro d’origine tiene conto di tutti i pareri espressi dai membri del collegio delle autorità di vigilanza e, qualora tali pareri non siano stati tenuti in considerazione, ne spiega i motivi.

4.   L’autorità competente dello Stato membro d’origine trasmette ai membri del collegio delle autorità di vigilanza la versione finale del quadro operativo del collegio per le situazioni di emergenza.

5.   L’autorità competente dello Stato membro di origine e i membri del collegio delle autorità di vigilanza riesaminano almeno una volta l’anno e, se necessario, aggiornano il quadro operativo del collegio per le situazioni di emergenza.

6.   L’autorità competente dello Stato membro d’origine e i membri del collegio delle autorità di vigilanza aggiornano il quadro operativo del collegio per le situazioni di emergenza secondo la procedura descritta ai paragrafi da 1 a 4.

Articolo 25

Scambio di informazioni in una situazione di emergenza

1.   Le informazioni di cui all’articolo 37, paragrafi 2 e 3, del regolamento delegato (UE) 2025/791 sono aggiornate immediatamente qualora siano disponibili nuove informazioni.

2.   Se lo scambio di informazioni o le comunicazioni di cui all’articolo 37 del regolamento delegato (UE) 2025/791 avvengono oralmente, le autorità competenti interessate confermano per iscritto il contenuto di tale comunicazione o informazione senza indebito indugio.

3.   Qualora venga a conoscenza di una situazione di emergenza che interessa o può interessare una succursale situata nella sua giurisdizione, il membro del collegio delle autorità di vigilanza lo comunica senza indebito indugio all’autorità competente dello Stato membro d’origine.

Articolo 26

Coordinamento della valutazione prudenziale di una situazione di emergenza

1.   Ai fini dell’articolo 38 del regolamento delegato (UE) 2025/791, l’autorità competente dello Stato membro di origine coordina l’elaborazione di un progetto di valutazione prudenziale coordinata della situazione di emergenza sulla base della propria valutazione e di quella dei membri del collegio delle autorità di vigilanza responsabili della vigilanza sulle succursali che sono o possono essere interessate dalla situazione di emergenza.

2.   Il progetto di valutazione prudenziale coordinata riguarda le succursali che sono o possono essere interessate dalla situazione di emergenza. I pareri e le valutazioni dei membri del collegio delle autorità di vigilanza che esercitano la vigilanza sulle succursali interessate o che possono essere interessate sono adeguatamente rispecchiati nel progetto di valutazione prudenziale coordinata.

3.   Se la situazione di emergenza è limitata a una succursale specifica, la valutazione prudenziale della situazione di emergenza è eseguita dal membro del collegio delle autorità di vigilanza responsabile della vigilanza su tale succursale, insieme con l’autorità competente dello Stato membro di origine.

Articolo 27

Coordinamento, monitoraggio e aggiornamento della risposta prudenziale a una situazione di emergenza

1.   Nell’elaborare la risposta coordinata a una situazione di emergenza di cui all’articolo 39 del regolamento delegato (UE) 2025/791, l’autorità competente dello Stato membro d’origine tiene adeguatamente conto dei pareri dei membri del collegio delle autorità di vigilanza che esercitano la vigilanza sulle succursali interessate o che possono essere interessate dalla situazione di emergenza.

2.   Se del caso, l’autorità competente dello Stato membro d’origine coordina il monitoraggio dell’attuazione delle azioni previste dalla risposta prudenziale coordinata.

3.   I membri del collegio delle autorità di vigilanza informano l’autorità competente dello Stato membro d’origine dell’andamento della situazione di emergenza e dell’attuazione delle azioni concordate riguardanti le succursali situate nella loro giurisdizione.

4.   L’autorità competente dello Stato membro d’origine comunica ai membri del collegio delle autorità di vigilanza, inclusa l’ABE, gli aggiornamenti relativi al monitoraggio della risposta prudenziale coordinata.

5.   L’elaborazione della valutazione prudenziale di una situazione di emergenza quale indicata all’articolo 26 e l’elaborazione della risposta prudenziale coordinata a tale situazione di emergenza possono essere condotte in parallelo.

Articolo 28

Abrogazione

Il regolamento di esecuzione (UE) 2016/99 è abrogato.

I riferimenti al regolamento di esecuzione abrogato si intendono fatti al presente regolamento e si leggono secondo la tavola di concordanza di cui all’allegato III.

Articolo 29

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 aprile 2025

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2013/36/oj.

(2)  Regolamento di esecuzione (UE) 2016/99 della Commissione, del 16 ottobre 2015, che stabilisce norme tecniche di attuazione per determinare il funzionamento operativo dei collegi delle autorità di vigilanza ai sensi della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 21 del 28.1.2016, pag. 21, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2016/99/oj).

(3)  Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 190, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2014/59/oj).

(4)  Regolamento (UE) n. 575/2013, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/575/oj).

(5)  Regolamento di esecuzione (UE) 2024/3117 della Commissione, del 29 novembre 2024, che stabilisce norme tecniche di attuazione per l’applicazione del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le segnalazioni degli enti a fini di vigilanza e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) n. 2021/451 (GU L 2024/3117 del 27.12.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/3117/oj).

(6)  Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l’Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 12, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/1093/oj).

(7)  Regolamento delegato (UE) 2025/791 della Commissione del 23 aprile 2025, che integra la direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano le condizioni generali del funzionamento dei collegi delle autorità di vigilanza, e che abroga il regolamento delegato (UE) 2016/98 della Commissione (GU L 2025/791, 8.8.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2025/791/oj).

(8)  Regolamento di esecuzione (UE) 2016/100 della Commissione, del 16 ottobre 2015, che stabilisce norme tecniche di attuazione che specificano la procedura di adozione della decisione congiunta per quanto riguarda la domanda per l’ottenimento di determinate autorizzazioni prudenziali conformemente al regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 21 del 28.1.2016, pag. 45, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2016/100/oj).


Allegato I

Modulo per la classificazione

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ALLEGATO II

Modello per gli accordi scritti di coordinamento e cooperazione del collegio delle autorità di vigilanza istituito per il gruppo <XY>/l’ente <A>

DISPOSIZIONI GENERALI

A.   Introduzione

Fare riferimento ai pertinenti articoli della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio  (1) riguardanti l’istituzione dei collegi e gli accordi scritti di coordinamento e cooperazione: articolo 51 (succursali significative), articolo 115 (accordi scritti di coordinamento e cooperazione) e articolo 116 (collegi delle autorità di vigilanza). Fare riferimento anche al regolamento delegato (UE) 2025/791  (2) e al regolamento di esecuzione (UE) 2025/790  (3) della Commissione nonché ai pertinenti articoli della direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio  (4) che stabiliscono compiti specifici per le autorità competenti e il collegio delle autorità di vigilanza.

Descrivere brevemente l’obiettivo degli accordi scritti di coordinamento e cooperazione, descriverne le finalità e confermare la necessità di concordare e mantenere tali accordi.

B.   Gruppo <XY> /Ente <A> e identificazione dei membri e degli osservatori

a.   Descrizione e struttura del gruppo < XY>/dell’ente <A>

Fare riferimento ai risultati della classificazione ed eventuali aggiornamenti.

È possibile accludere come allegato la versione più recente del modello di classificazione compilato.

È possibile accludere qui (o come allegato, se del caso) anche un organigramma da cui risultino i soggetti sottoposti a vigilanza e la presenza geografica del gruppo o dell’ente.

b.   Identificazione delle autorità competenti che sono membri del collegio

Fare riferimento ai pertinenti articoli del regolamento delegato (UE) 2025/791 e del regolamento di esecuzione (UE) 2025/790 per l’identificazione dei membri del collegio e fornire l’elenco delle autorità di cui all’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2025/791 che hanno accettato di diventare membri del collegio delle autorità di vigilanza. Indicare quali autorità competenti hanno concesso l’approvazione alle società di partecipazione finanziaria o alle società di partecipazione finanziaria mista a norma dell’articolo 21 bis della direttiva 2013/36/UE.

Inserire un link all’allegato A del presente modello (elenco dei contatti)

c.   Identificazione delle autorità che partecipano al collegio in qualità di osservatori

Fare riferimento ai pertinenti articoli del regolamento delegato (UE) 2025/791 e del regolamento di esecuzione (UE) 2025/790 per l’identificazione degli eventuali osservatori del collegio e fornire i risultati dei rispettivi inviti rivolti alle autorità di cui all’articolo 3, paragrafi 2 e 3, del regolamento delegato (UE) 2025/791.

Se è stato chiesto ad autorità di vigilanza di paesi terzi di diventare osservatori del collegio delle autorità di vigilanza, fornire riferimenti alla valutazione dell’equivalenza dei requisiti di riservatezza e segreto professionale loro applicabili effettuata da tutti i membri del collegio delle autorità di vigilanza. Se è stato preso in considerazione un parere dell’ABE su questa valutazione, fornire i relativi dettagli.

Fare riferimento ai casi in cui si applica l’articolo 116, paragrafo 1 bis, della direttiva 2013/36/UE.

Fare riferimento all’autorità di risoluzione a livello di gruppo del collegio di risoluzione e all’autorità di vigilanza capofila del collegio AML/CFT.

Fare riferimento ai casi in cui si applica l’articolo 21 ter della direttiva 2013/36/UE e fornire informazioni dettagliate sull’autorità competente alla quale è stato chiesto di diventare osservatore del collegio delle autorità di vigilanza a seguito della costituzione della o delle imprese madri nell’UE intermedie.

Inserire un link all’allegato A del presente modello (elenco dei contatti)

C.   Quadro dell’interazione con il collegio di risoluzione a fini di coordinamento

Fornire informazioni dettagliate sul quadro riguardanti a) la partecipazione di tali osservatori ai lavori, alle attività e alle riunioni del collegio delle autorità di vigilanza, o ai punti dell’ordine del giorno delle riunioni, compresi anche le situazioni di emergenza e gli eventi con effetti negativi rilevanti sul profilo di rischio del gruppo e dei suoi soggetti, ove ciò sia pertinente per l’adempimento dei loro compiti, nonché le informazioni cui si prevede che abbiano accesso, in particolare la portata e la frequenza, nonché i canali di comunicazione sicuri, considerando anche gli indicatori di cui all’allegato C; b) le principali considerazioni in base alle quali l’autorità di vigilanza su base consolidata decide che le informazioni sono rilevanti per l’adempimento dei compiti dell’autorità di risoluzione a livello di gruppo.

Descrivere il quadro concordato tra l’autorità di vigilanza su base consolidata e gli altri membri del collegio entro il quale fornire contributi coordinati al collegio di risoluzione a norma dell’articolo 5, lettera m), del regolamento delegato (UE) 2025/791 e contributi relativi all’esito del processo di revisione e valutazione prudenziale, all’esito della valutazione del piano di risanamento di gruppo, compresi i dettagli del processo (ad esempio calendario e formato dei contributi e in che modo gli altri membri del collegio sono informati in merito alla presentazione dei contributi coordinati).

Descrivere il ruolo dell’autorità di vigilanza su base consolidata concordato tra detta autorità e i membri del collegio, con particolare riguardo al coordinamento dei contributi forniti dal collegio delle autorità di vigilanza al collegio di risoluzione competente per il tramite dell’autorità di risoluzione di gruppo.

Descrivere il quadro per convogliare nel collegio delle autorità di vigilanza le informazioni ricevute dal collegio di risoluzione, tramite l’autorità di risoluzione a livello di gruppo, in particolare le informazioni di cui all’articolo 17, paragrafo 2, lettera c), del regolamento delegato (UE) 2025/791, compresi i dettagli della procedura (ad esempio calendario e formato delle informazioni e in che modo gli altri membri del collegio sono informati in merito al ricevimento delle informazioni).

D.   Quadro dell’interazione con il collegio AML/CFT a fini di coordinamento

Fornire informazioni dettagliate sul quadro riguardanti a) la partecipazione di tali osservatori ai lavori, alle attività e alle riunioni del collegio, o ai punti dell’ordine del giorno delle riunioni, compresi anche le situazioni di emergenza e gli eventi con effetti negativi rilevanti sul profilo di rischio del gruppo e dei suoi soggetti, ove ciò sia pertinente per l’adempimento dei loro compiti, nonché le informazioni cui si prevede che abbiano accesso, in particolare la portata e la frequenza, nonché i canali di comunicazione sicuri, b) le principali considerazioni in base alle quali l’autorità di vigilanza su base consolidata decide che le informazioni sono rilevanti per l’adempimento dei compiti dell’autorità di vigilanza capofila del collegio AML/CFT.

Descrivere il quadro per convogliare nel collegio delle autorità di vigilanza le informazioni ricevute dal collegio AML/CFT, tramite l’autorità di vigilanza capofila del collegio AML/CFT, in particolare sui risultati della valutazione del rischio, sui piani di vigilanza e sulle misure di vigilanza proposte.

Descrivere il quadro per fornire contributi pertinenti al collegio AML/CFT.

E.   Quadro per l’interazione con il collegio del conglomerato finanziario

Descrivere il quadro per la cooperazione con il collegio istituito per la vigilanza supplementare del conglomerato finanziario, comprese le informazioni da scambiare (ad esempio decisioni principali, esito delle riunioni).

F.   Quadro dell’interazione con altre autorità pubbliche degli Stati membri e autorità di vigilanza di paesi terzi a fini di coordinamento

Fornire informazioni dettagliate sul quadro riguardanti a) la partecipazione di tali osservatori ai lavori, alle attività e alle riunioni del collegio delle autorità di vigilanza, o ai punti dell’ordine del giorno delle riunioni, compresi anche le situazioni di emergenza e gli eventi con effetti negativi rilevanti sul profilo di rischio del gruppo e dei suoi soggetti, ove ciò sia pertinente per l’adempimento dei loro compiti, nonché le informazioni cui si prevede che abbiano accesso, in particolare la portata e la frequenza, nonché i canali di comunicazione sicuri, b) le principali considerazioni in base alle quali l’autorità di vigilanza su base consolidata decide che le informazioni sono rilevanti per l’adempimento dei compiti di altre autorità pubbliche degli Stati membri e di autorità di vigilanza di paesi terzi.

Fornire informazioni dettagliate a norma dell’articolo 4 del regolamento di esecuzione (UE) n. 710/2014 della Commissione  (5) sull’ampiezza del coinvolgimento di tali osservatori nel processo di valutazione del rischio del gruppo e sui rispettivi contributi, se del caso.

Descrivere il quadro per convogliare nel collegio delle autorità di vigilanza le informazioni ricevute dalle altre autorità competenti e dalle autorità competenti di paesi terzi, in particolare sui risultati delle loro valutazioni del rischio e sulle misure di vigilanza proposte, se del caso.

G.   Quadro per lo scambio di informazioni

Le informazioni da scambiare in situazioni normali dovrebbero riguardare quanto meno i requisiti di cui alle direttive 2013/36/UE e 2014/59/UE e ai pertinenti articoli del regolamento delegato (UE) 2025/791. I collegi, tuttavia, dovrebbero compilare questa sezione per indicare anche le eventuali altre informazioni specifiche del collegio che devono essere scambiate in base agli accordi.

Fare riferimento ai pertinenti articoli delle direttive 2013/36/UE e 2014/59/UE e del regolamento delegato (UE) 2025/791 riguardanti le informazioni da scambiare e indicare le eventuali altre informazioni specifiche del collegio che devono essere scambiate.

In particolare, si dovrebbe riportare qui l’accordo concluso tra l’autorità di vigilanza su base consolidata e gli altri membri del collegio sulla serie specifica di indicatori da scambiare ai fini dell’esecuzione della valutazione del rischio del gruppo e dell’adozione di decisioni congiunte sui requisiti prudenziali specifici dell’ente ai sensi dell’articolo 113 della direttiva 2013/36/UE. Conformemente alle disposizioni del regolamento delegato (UE) 2025/791, tali indicatori devono riguardare quanto meno le seguenti aree: patrimonio, leva finanziaria, liquidità, qualità di attività, finanziamento (funding), redditività e rischio di concentrazione. Gli indicatori devono essere forniti sia per ciascun soggetto del gruppo e la relativa impresa madre, sia per il gruppo a livello consolidato. Si dovrebbe riportare qui anche l’accordo specifico del collegio sulla frequenza dello scambio di tali informazioni, compresi i dettagli del processo (ad esempio nell’ambito del processo di valutazione del rischio del gruppo o tramite scambi separati ecc.). L’elenco degli indicatori dovrebbe essere allegato al presente accordo scritto di coordinamento e cooperazione conformemente all’allegato C.

Riguardo alla condivisione periodica delle informazioni, descrivere la frequenza (ad esempio trimestrale) e i canali di comunicazione protetti da utilizzare (ad esempio teleconferenze, posta elettronica cifrata, sito web protetto specifico del collegio).

Descrivere il ruolo dell’autorità di vigilanza su base consolidata o delle autorità competenti dello Stato membro d’origine come centro di raccolta e distribuzione di informazioni essenziali e rilevanti.

Descrivere la flessibilità del quadro e come esso si possa adattare al tipo e all’urgenza delle informazioni da scambiare.

H.   Trattamento delle informazioni riservate

Confermare che le eventuali informazioni riservate scambiate tra i membri e gli osservatori devono essere utilizzate esclusivamente a fini di vigilanza leciti sul gruppo <XY> / sull’ente <A>.

Dimostrare l’impegno a tutelare la riservatezza delle informazioni scambiate e confermare che le persone che hanno accesso a informazioni riservate o le trattano sono vincolate dal segreto professionale.

I.   Accordi di governance per l’affidamento di compiti e la delega di competenze, se del caso

Descrivere il processo in seno al collegio delle autorità di vigilanza per individuare potenziali lavori e compiti congiunti oggetto di affidamento volontario ed eventuali deleghe di responsabilità nell’ambito dell’elaborazione del programma di revisione del collegio delle autorità di vigilanza e delle autorità coinvolte in tali accordi.

Descrivere i flussi di informazioni sui risultati del lavoro che intercorrono tra le autorità interessate e gli altri membri del collegio delle autorità di vigilanza, nonché le procedure di comunicazione tra le autorità interessate e l’impresa madre o l’ente impresa madre nell’UE e le sue filiazioni o succursali significative.

J.   Descrivere le diverse sottostrutture del collegio, se del caso, e descrivere l’accordo di cooperazione tra i due collegi delle autorità di vigilanza istituiti in relazione all’articolo 21 ter, paragrafo 2, della direttiva 2013/36/UE.

Se il collegio delle autorità di vigilanza è organizzato in sottostrutture differenti (ad esempio sottostrutture centrali, generali, specifiche della regione), descrivere tali sottostrutture, i criteri applicati per stabilire l’appartenenza alle stesse, i membri e gli osservatori di ciascuna sottostruttura e le procedure adottate per garantire flussi di informazioni adeguati tra le differenti sottostrutture del collegio.

Quando sono istituiti due collegi delle autorità di vigilanza a norma dell’articolo 21 ter, paragrafo 2, della direttiva 2013/36/UE, descrivere gli argomenti in merito ai quali sono scambiate informazioni tra i collegi e le disposizioni dei collegi che garantiscono un’adeguata cooperazione in situazioni normali e in preparazione per le situazioni di emergenza e nel corso di esse.

QUADRO PER LA PIANIFICAZIONE E IL COORDINAMENTO DELLE ATTIVITÀ DI VIGILANZA IN SITUAZIONI NORMALI

K.   Quadro per la pianificazione e il coordinamento delle attività di vigilanza in situazioni normali

Sulla base delle disposizioni dei pertinenti articoli del regolamento delegato (UE) 2025/791 e del regolamento di esecuzione (UE) 2025/790 descrivere le disposizioni specifiche del collegio per l’elaborazione, la discussione, l’approvazione e l’aggiornamento del programma di revisione del collegio delle autorità di vigilanza.

L.   Politica di comunicazione del collegio con l’impresa madre o l’ente impresa madre nell’UE e le sue filiazioni o succursali

Descrivere la politica di comunicazione specifica del collegio tra le autorità competenti e l’impresa madre o l’ente impresa madre nell’UE, compresi i suoi soggetti, sulla base delle disposizioni dei pertinenti articoli del regolamento di esecuzione (UE) 2025/790.

M.   Altri accordi sul funzionamento del collegio conclusi tra l’autorità di vigilanza su base consolidata o le autorità competenti dello Stato membro d’origine e gli altri membri e osservatori del collegio

Fornire informazioni dettagliate sulle procedure concordate e sulle scadenze da rispettare per la distribuzione dei documenti delle riunioni.

Fornire informazioni dettagliate sugli eventuali altri accordi specifici del collegio.

COOPERAZIONE NEL CASO DI UN EVENTO CON EFFETTI NEGATIVI RILEVANTI SUL PROFILO DI RISCHIO DEL GRUPPO O DEI SUOI SOGGETTI

Descrivere l’evento e i dettagli del processo specifico del collegio per lo scambio di informazioni tra i membri del collegio in caso di evento con effetti negativi rilevanti sul profilo di rischio, indicando in particolare:

le caratteristiche di tale evento e un elenco dei casi possibili/potenziali di evento con effetti negativi rilevanti sul profilo di rischio del gruppo o dei suoi soggetti, quando si applica la procedura descritta di seguito;

il principale canale di comunicazione protetto;

la tempistica delle informazioni di cui all’allegato D da condividere in seno al collegio delle autorità di vigilanza in funzione della natura, della gravità, del potenziale impatto sistemico e della probabilità di contagio dell’evento con effetti negativi rilevanti e della sua evoluzione prevista;

eventuali ulteriori informazioni da condividere, come convenuto dall’autorità di vigilanza su base consolidata e dai membri del collegio delle autorità di vigilanza, in aggiunta alle informazioni di cui all’allegato D, se del caso;

una risposta prudenziale coordinata, se ritenuto necessario dall’autorità di vigilanza su base consolidata e dai membri del collegio delle autorità di vigilanza.

QUADRO PER LA PIANIFICAZIONE E IL COORDINAMENTO DELLE ATTIVITÀ DI VIGILANZA IN PREPARAZIONE PER LE SITUAZIONI DI EMERGENZA E NEL CORSO DI ESSE

N.   Introduzione e identificazione delle persone di contatto e informazioni di contatto per le situazioni di emergenza

Fare riferimento all’articolo 112, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2013/36/UE in merito alla pianificazione e al coordinamento delle attività di vigilanza in preparazione per le situazioni di emergenza e nel corso di esse.

Inserire un link all’allegato B del presente modello (elenco dei contatti di emergenza).

O.   Informazioni da scambiare e procedure da seguire nelle situazioni di emergenza

a.   Quadro delle informazioni da scambiare nelle situazioni di emergenza

Descrivere le procedure specifiche del collegio che i suoi membri devono seguire nelle situazioni di emergenza, compreso il principale canale di comunicazione protetto.

Fornire le informazioni minime stabilite in anticipo e che si prevede siano condivise tra l’autorità di vigilanza su base consolidata o le autorità competenti dello Stato membro d’origine e gli altri membri del collegio delle autorità di vigilanza qualora sia individuata una situazione di emergenza.

Fornire informazioni dettagliate per verificare la capacità dell’impresa madre o dell’ente impresa madre nell’UE di predisporre le informazioni concordate dal collegio delle autorità di vigilanza. Descrivere le verifiche programmate e la frequenza delle attività di simulazione, se del caso.

b.   Quadro per le procedure di coordinamento e cooperazione nelle situazioni di emergenza

Fare riferimento ai pertinenti articoli del regolamento di esecuzione (UE) 2025/790 riguardanti le segnalazioni di situazioni di emergenza e descrivere il quadro utilizzato dall’autorità di vigilanza su base consolidata e dagli altri membri del collegio delle autorità di vigilanza per informarsi reciprocamente qualora si verifichi una situazione di emergenza in una filiazione o un’impresa madre nell’UE. Si dovrebbero includere anche disposizioni per le segnalazioni all’ABE e alle autorità competenti degli Stati membri ospitanti in cui sono stabilite succursali significative.

Descrivere il coordinamento con il collegio di risoluzione, tramite l’autorità di risoluzione a livello di gruppo, o altri collegi delle autorità di vigilanza (ad esempio il secondo collegio delle autorità di vigilanza istituito a norma dell’articolo 21 ter, paragrafo 2, della direttiva 2013/36/UE) o gruppi (ad esempio il gruppo di gestione delle crisi) che possono essere coinvolti nella gestione di una situazione di emergenza che interessa il gruppo, se del caso.

Fare riferimento ai canali di comunicazione protetti concordati da utilizzare per lo scambio di informazioni nelle situazioni di emergenza (ad esempio posta elettronica cifrata, sito web protetto).

Fornire un elenco dei casi (esempi di situazioni di emergenza) in cui saranno predisposte e notificate segnalazioni.

c.   Quadro per la gestione di situazioni di emergenza

Descrivere il quadro di gestione delle situazioni di emergenza comprendente i seguenti elementi, sulla base dei pertinenti articoli del regolamento delegato (UE) 2025/791 e del regolamento di esecuzione (UE) 2025/790:

la valutazione prudenziale coordinata, compresi gli elementi essenziali della valutazione comune della situazione di emergenza,

la risposta prudenziale coordinata, comprese informazioni dettagliate sulla necessità, la portata e le condizioni di eventuali azioni di vigilanza da applicare all’impresa madre o all’ente impresa madre nell’UE o ai soggetti del gruppo o alle succursali interessati, nonché le informazioni da scambiare all’interno del collegio, se necessario, con l’autorità di risoluzione a livello di gruppo e con l’ABE,

il monitoraggio della risposta prudenziale coordinata, comprese le misure e disposizioni concordate.

d.   Quadro per la comunicazione esterna

Descrivere il quadro per la comunicazione esterna comprendente:

l’attribuzione di responsabilità per il coordinamento della comunicazione pubblica nelle diverse fasi della situazione di emergenza,

il livello delle informazioni da rivelare tenendo conto della possibilità di agire con discrezione al fine di mantenere la fiducia del mercato ed eventuali altri obblighi aggiuntivi nei casi in cui il gruppo interessato dalla situazione di emergenza sia quotato in una o più giurisdizioni,

la preparazione di dichiarazioni pubbliche congiunte anche qualora una sola autorità competente sia tenuta a fare una dichiarazione pubblica, se sono in gioco gli interessi degli altri membri del collegio,

le circostanze eccezionali e le misure da adottare nei casi in cui un’autorità competente interessata può rilasciare una dichiarazione separata,

la responsabilità di contattare l’impresa madre o l’ente impresa madre nell’UE e le sue filiazioni o succursali, se del caso,

la responsabilità e le misure da adottare per comunicare le azioni coordinate per far fronte alla situazione di emergenza.

DISPOSIZIONI FINALI

Fornire informazioni dettagliate sull’impegno delle autorità competenti che concordano e firmano gli accordi scritti di coordinamento e cooperazione di applicare le presenti disposizioni fino alla eventuale comunicazione della sospensione di tali accordi.

Il consenso dei membri del collegio delle autorità di vigilanza agli accordi scritti di coordinamento e cooperazione o alle loro modifiche è formalizzato per iscritto, compresa l’accettazione per posta elettronica.

Se del caso, le firme delle autorità competenti possono essere inserite in questa sezione o come allegato. Fornire gli aggiornamenti e revisioni dei presenti accordi scritti di coordinamento e cooperazione per dare riscontro delle modifiche rilevanti concordate dai membri del collegio.

Fare riferimento alla lingua utilizzata per le comunicazioni e, se del caso, per la pubblicazione degli accordi scritti di coordinamento e cooperazione.


(1)  Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013 , sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2013/36/oj).

(2)  Regolamento delegato (UE) 2025/791 della Commissione, del 23 aprile 2025, che integra la direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano le condizioni generali del funzionamento dei collegi delle autorità di vigilanza, e che abroga il regolamento delegato (UE) 2016/98 della Commissione (GU L, 2025/791, 8.8.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2025/791/oj)

(3)  Regolamento di esecuzione (UE) 2025/790 della Commissione, del 23 aprile 2025, che stabilisce norme tecniche di attuazione per l’applicazione della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il funzionamento operativo dei collegi delle autorità di vigilanza (GU L, 2025/790, 8.8.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/790/oj)

(4)  Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014 , che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 190, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2014/59/oj).

(5)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 710/2014 della Commissione, del 23 giugno 2014 , che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda le condizioni per l'applicazione della procedura di adozione della decisione congiunta sui requisiti prudenziali specifici dell'ente conformemente alla direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 188 del 27.6.2014, pag. 19, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2014/710/oj).


Allegato A

Elenco dei contatti

In considerazione della loro natura gli allegati ai presenti accordi scritti di coordinamento e cooperazione dovrebbero essere aggiornati periodicamente.

Non sono necessarie procedure formali di consultazione e approvazione per mantenere aggiornati gli elenchi dei contatti e quelli dei contatti di emergenza. Si prevede che le autorità competenti aggiornino in merito a qualsiasi modifica dell’elenco dei contatti e dell’elenco dei contatti di emergenza l’autorità di vigilanza su base consolidata, la quale deve assicurarsi che l’ultima versione disponibile sia condivisa con i membri del collegio delle autorità di vigilanza.

Ultimo aggiornamento:

 

Autorità

Nome della persona di contatto e titolo professionale

Recapito telefonico

Indirizzo email

Autorità di vigilanza su base consolidata/Autorità competente dello Stato membro d’origine

1)

a livello operativo

2)

a livello dirigenziale

fisso

cellulare

fisso

cellulare

 

Autorità competente dello Stato membro ospitante

1)

a livello operativo

2)

a livello dirigenziale

fisso

cellulare

fisso

cellulare

 

ABE

 

 

 

Autorità di vigilanza del paese terzo

Autorità di risoluzione a livello di gruppo

Autorità di vigilanza capofila del collegio AML/CFT

 

Se pertinente:

Autorità di risoluzione

Autorità AML/CFT

 

 

 


Allegato B

Elenco dei contatti di emergenza

Ultimo aggiornamento:

 

Autorità

Nome della persona di contatto e titolo professionale

Recapito telefonico

Recapito telefonico in orari extra lavorativi

Indirizzo email

Autorità di vigilanza su base consolidata/Autorità competente dello Stato membro d’origine

1)

a livello operativo

2)

a livello dirigenziale

fisso

cellulare

fisso

Cellulare

 

 

Autorità competente dello Stato membro ospitante

1)

a livello operativo

2)

a livello dirigenziale

fisso

cellulare

fisso

cellulare

 

 

ABE

 

 

 

 

Autorità di vigilanza del paese terzo

Autorità di risoluzione a livello di gruppo

Autorità di vigilanza capofila del collegio AML/CFT

 

 

Se pertinente:

Autorità di risoluzione

Autorità AML/CFT

 

 

 

 

Indirizzo di posta elettronica protetto da utilizzare nelle situazioni di emergenza:

URL del sito web protetto da utilizzare nelle situazioni di emergenza:


Allegato C

Elenco degli indicatori

Fare riferimento all’accordo tra l’autorità di vigilanza su base consolidata e i membri del collegio delle autorità di vigilanza sull’individuazione dei seguenti indicatori ai fini dell’articolo 12 del regolamento delegato (UE) 2025/791 e dell’articolo 10 del regolamento di esecuzione (UE) 2025/790 sul funzionamento dei collegi delle autorità di vigilanza.

Completare l’elenco riportato di seguito con gli indicatori da scambiare, tenendo conto delle specificità del gruppo.

Settori interessati

Elenco concordato di indicatori

Settori obbligatori:

 

Capitale e leva finanziaria

 

Liquidità

 

Qualità delle attività

 

Finanziamento (funding)

 

Redditività

 

Rischio di concentrazione

 

Settori aggiuntivi/facoltativi:

 

 

 

 

 


Allegato D

Modello indicativo per la condivisione delle informazioni nel caso di un evento con effetti negativi rilevanti sul profilo di rischio

Fare riferimento all’accordo tra l’autorità di vigilanza su base consolidata e i membri del collegio delle autorità di vigilanza sull’individuazione delle informazioni da condividere ai fini dell’articolo 18 del regolamento delegato (UE) 2025/791 e dell’articolo 12 del regolamento di esecuzione (UE) 2025/790 sul funzionamento dei collegi delle autorità di vigilanza nel caso in cui si concretizzi un evento con effetti negativi rilevanti sul profilo di rischio del gruppo e dei suoi soggetti.

Sulla base del modello indicativo sottostante, indicare le informazioni da scambiare, tenendo conto delle specificità del gruppo e delle informazioni facoltative fornite nel modello che segue.

Tipo di informazioni

Descrizione

Informazioni sull’evento

1

L’evento che è potenzialmente in grado di provocare effetti negativi rilevanti sul profilo di rischio e che giustifica un’attenta attività di vigilanza

Natura e descrizione dell’evento, compresa la sua gravità.

L’evento incide solo sul gruppo/sull’ente/sui soggetti del gruppo, o interessa più soggetti in uno Stato membro/nell’UE?

2

Impatto dell’evento sui mercati finanziari

Se l’evento interessa più soggetti in uno Stato membro/nell’UE, una breve descrizione del modo in cui l’evento incide sui mercati finanziari in tali giurisdizioni.

3

Impatto sistemico dell’evento

L’evento è potenzialmente in grado di generare un impatto sistemico in uno Stato membro/nell’UE?

Informazioni sugli enti interessati

4

Soggetto interessato

Nome

5

Autorità competente

L’autorità di vigilanza del soggetto interessato

6

Tipologia dell’ente

Ente, compresi un ente impresa madre o una filiazione, una società di partecipazione finanziaria o una società di partecipazione finanziaria mista

succursale

7

Importanza del soggetto interessato

Importanza del soggetto per lo Stato membro in cui è autorizzato o riconosciuto e

importanza del soggetto per il gruppo

8

Principali implicazioni dell’evento con effetti negativi rilevanti per il soggetto

Implicazioni dirette e indirette dell’evento per il soggetto:

capacità di operare in caso di gravi interruzioni dell’operatività, compresa la disponibilità di servizi esternalizzati,

fondi propri disponibili e posizione di liquidità, comprese le concentrazioni delle fonti di finanziamento,

qualità delle attività, comprese eventuali concentrazioni dei rischi,

redditività e stato patrimoniale,

modello e strategia aziendali,

dispositivi interni di governance

con informazioni qualitative e quantitative effettive o previste.

9

Ai fini della voce 8 (Principali implicazioni) sono utilizzati gli indicatori seguenti

Dall’elenco concordato di indicatori di cui all’allegato C, elencare quelli che sono condivisi al concretizzarsi di un evento (ciò non impedisce alle autorità di vigilanza di condividere ulteriori indicatori)

10

Vulnerabilità dell’ente che aggravano l’evento

Dettagli delle vulnerabilità che possono aggravare gli effetti dell’evento (ad esempio vulnerabilità dei sistemi informatici, modelli di gestione degli ordini, presenza transfrontaliera, questioni giuridiche o normative)

11

Contagio infragruppo

Esposizioni infragruppo rilevanti nei confronti del soggetto interessato dall’evento

potenziali effetti rilevanti sui soggetti del gruppo

altri accordi infragruppo rilevanti

con informazioni qualitative e quantitative effettive o previste.

12

Contagio esterno

Controparti con esposizioni rilevanti nei confronti del soggetto interessato dall’evento

altri accordi rilevanti che possono causare contagio

con informazioni qualitative e quantitative effettive o previste.

Azioni, misure e comunicazione

13

Misure e azioni intraprese dal gruppo

Misure e azioni intraprese dal soggetto e relativo impatto su quanto segue:

la capacità di operare in caso di gravi interruzioni dell’operatività, compresa la disponibilità di servizi esternalizzati,

i fondi propri disponibili e posizione di liquidità, comprese le concentrazioni delle fonti di finanziamento,

la qualità delle attività, comprese eventuali concentrazioni dei rischi,

la redditività e lo stato patrimoniale,

il modello e la strategia aziendali,

i dispositivi interni di governance

con informazioni qualitative e quantitative effettive o previste.

14

Misure e azioni che il gruppo prevede di intraprendere

Misure e azioni che l’ente/il gruppo prevede di intraprendere e relativo impatto previsto su quanto segue:

la capacità di operare in caso di gravi interruzioni dell’operatività, compresa la disponibilità di servizi esternalizzati,

i fondi propri disponibili e posizione di liquidità, comprese le concentrazioni delle fonti di finanziamento,

la qualità delle attività, comprese eventuali concentrazioni dei rischi,

la redditività e lo stato patrimoniale,

il modello e la strategia aziendali,

i dispositivi interni di governance

con informazioni qualitative e quantitative effettive o previste.

15

Azioni intraprese dall’autorità competente

Descrizione delle azioni, della loro finalità e dei loro effetti.

16

Azioni che l’autorità competente prevede di intraprendere

Descrizione delle azioni, della loro finalità e degli effetti previsti.

17

Comunicazione esterna del gruppo

Comunicati stampa e altre attività di comunicazione esterna del gruppo.

18

Comunicazione esterna prevista dell’autorità competente

Comunicati stampa e altre attività di comunicazione esterna previste dall’autorità competente.


ALLEGATO III

Tavola di concordanza

Il presente regolamento di esecuzione

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/99

n/a

Articolo 1

Articolo 1

Articolo 2

Articolo 2

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ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/790/oj

ISSN 1977-0707 (electronic edition)


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