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Document 32025R0370
Commission Regulation (EU) 2025/370 of 18 February 2025 establishing a fisheries closure for yellowtail flounder in NAFO Divisions 3LNO for vessels flying the flag of or registered in a Member State of the European Union fishing under the quota allocated to others
Regolamento (UE) 2025/370 della Commissione, del 18 febbraio 2025, che stabilisce la chiusura delle attività di pesca della limanda a coda gialla nelle divisioni NAFO 3LNO per i pescherecci battenti bandiera di uno Stato membro dell’Unione europea o immatricolati in uno Stato membro dell’Unione europea che pescano nell’ambito del contingente Altri
Regolamento (UE) 2025/370 della Commissione, del 18 febbraio 2025, che stabilisce la chiusura delle attività di pesca della limanda a coda gialla nelle divisioni NAFO 3LNO per i pescherecci battenti bandiera di uno Stato membro dell’Unione europea o immatricolati in uno Stato membro dell’Unione europea che pescano nell’ambito del contingente Altri
C/2025/1176
GU L, 2025/370, 21.2.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2025/370/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2025
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Gazzetta ufficiale |
IT Serie L |
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2025/370 |
21.2.2025 |
REGOLAMENTO (UE) 2025/370 DELLA COMMISSIONE
del 18 febbraio 2025
che stabilisce la chiusura delle attività di pesca della limanda a coda gialla nelle divisioni NAFO 3LNO per i pescherecci battenti bandiera di uno Stato membro dell’Unione europea o immatricolati in uno Stato membro dell’Unione europea che pescano nell’ambito del contingente «Altri»
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo unionale per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006 (1), in particolare l’articolo 36, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
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(1) |
Il regolamento (UE) 2025/202 del Consiglio (2) fissa i contingenti per il 2025. |
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(2) |
In base alle informazioni pervenute alla Commissione, le catture dello stock di limanda a coda gialla nelle divisioni NAFO 3LNO da parte di pescherecci battenti bandiera di una parte contraente dell’Organizzazione per la pesca nell’Atlantico nord-occidentale (NAFO), o immatricolati presso tale parte contraente, che pescano nell’ambito del contingente «Altri» hanno determinato l’esaurimento di tale contingente per il 2025. |
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(3) |
Tenuto conto del fatto che pescherecci battenti bandiera di uno Stato membro dell’Unione europea o immatricolati in uno Stato membro dell’Unione stanno praticando la pesca dello stock in questione, è necessario vietare determinate attività di pesca di tale stock, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Esaurimento del contingente
Il contingente di pesca assegnato ad «Altri» per il 2025 applicabile alle parti contraenti della NAFO, tra cui l’Unione europea, per lo stock di limanda a coda gialla nelle divisioni NAFO 3LNO di cui all’allegato si ritiene esaurito a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato.
Articolo 2
Divieti
Le attività di pesca dello stock di cui all’articolo 1 da parte di pescherecci battenti bandiera di uno Stato membro dell’Unione europea, o immatricolati in uno Stato membro dell’Unione europea, che pescano nell’ambito del contingente «Altri» sono vietate a decorrere dalla data stabilita nell’allegato. In particolare, è vietato tenere a bordo, trasferire, trasbordare o sbarcare le catture di tale stock effettuate dai suddetti pescherecci dopo tale data.
Articolo 3
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 18 febbraio 2025
Per la Commissione
a nome della presidente
Costas KADIS
Membro della Commissione
(1) GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.
(2) Regolamento (UE) 2025/202 del Consiglio, del 30 gennaio 2025, che fissa, per il 2025 e il 2026, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici, applicabili nelle acque dell’Unione e, per i pescherecci dell’Unione, in determinate acque non dell’Unione e che modifica il regolamento (UE) 2024/257 per quanto riguarda determinate possibilità di pesca per il 2025 (GU L, 2025/202, 31.1.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2025/202/oj).
ALLEGATO
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N. |
1/TQ202 |
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Stato membro |
Tutti gli Stati membri dell’Unione europea che pescano nell’ambito del contingente «Altri» |
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Stock |
YEL/N3LNO. |
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Specie |
Limanda a coda gialla |
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Zona |
Divisioni NAFO 3LNO |
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Data di chiusura |
8 gennaio 2025 |
ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2025/370/oj
ISSN 1977-0707 (electronic edition)