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Document 32025D0315

Decisione di esecuzione (UE) 2025/315 della Commissione, del 14 febbraio 2025, che stabilisce un modello per la notifica del ripristino temporaneo o della proroga del controllo di frontiera alle frontiere interne

C/2025/902

GU L, 2025/315, 17.2.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2025/315/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2025/315/oj

European flag

Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea

IT

Serie L


2025/315

17.2.2025

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2025/315 DELLA COMMISSIONE

del 14 febbraio 2025

che stabilisce un modello per la notifica del ripristino temporaneo o della proroga del controllo di frontiera alle frontiere interne

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, che istituisce un codice unionale relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen) (1), in particolare l’articolo 27, paragrafo 6,

considerando quanto segue:

(1)

Una delle principali conquiste dell’Unione è la creazione di uno spazio senza frontiere interne in cui le persone possono circolare liberamente. Il ripristino del controllo di frontiera alle frontiere interne dovrebbe pertanto rimanere un’eccezione e dovrebbe essere solo una misura di extrema ratio.

(2)

Ai sensi del regolamento (UE) 2016/399, qualunque decisione di ripristino di tale controllo di frontiera deve essere debitamente notificata dagli Stati membri alla Commissione, al Parlamento e al Consiglio.

(3)

La Commissione deve adottare un atto di esecuzione per stabilire un modello per le notifiche, da parte degli Stati membri, del ripristino o della proroga del controllo di frontiera alle frontiere interne.

(4)

Il modello dovrebbe includere tutti gli elementi che gli Stati membri sono tenuti a fornire a norma del regolamento (UE) 2016/399 per consentire alla Commissione di valutare l’osservanza dei criteri e delle condizioni per il ripristino temporaneo del controllo di frontiera alle frontiere interne.

(5)

A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato sul funzionamento dell’Unione europea, la Danimarca non ha partecipato all’adozione del regolamento (UE) 2024/1717 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) recante modifica del regolamento (UE) 2016/399, non è da esso vincolata né è soggetta alla sua applicazione. Tuttavia, dato che il regolamento (UE) 2024/1717 si basa sull’acquis di Schengen, il 19 novembre 2024 la Danimarca ha notificato, a norma dell’articolo 4 di detto protocollo, la decisione di recepirlo nel proprio diritto interno. La Danimarca è pertanto tenuta ad attuare la presente decisione in virtù del diritto internazionale.

(6)

La presente decisione non costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen a cui l’Irlanda partecipa a norma della decisione 2002/192/CE del Consiglio (3); l’Irlanda non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da essa vincolata né è soggetta alla sua applicazione.

(7)

Per quanto concerne Cipro, la presente decisione costituisce un atto basato sull’acquis di Schengen o ad esso altrimenti connesso ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2, dell’atto di adesione del 2003.

(8)

Per quanto riguarda l’Islanda e la Norvegia, la presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen ai sensi dell’accordo concluso dal Consiglio dell’Unione europea con la Repubblica d’Islanda e il Regno di Norvegia sulla loro associazione all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen (4) che rientrano nel settore di cui all’articolo 1, lettera A, della decisione 1999/437/CE del Consiglio (5).

(9)

Per quanto riguarda la Svizzera, la presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen ai sensi dell’accordo tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l’associazione di quest’ultima all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen (6) che rientrano nel settore di cui all’articolo 1, lettera A, della decisione 1999/437/CE, in combinato disposto con l’articolo 3 della decisione 2008/146/CE del Consiglio (7).

(10)

Per quanto riguarda il Liechtenstein, la presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen ai sensi del protocollo tra l’Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull’adesione del Principato del Liechtenstein all’accordo tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l’associazione della Confederazione svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen (8) che rientrano nel settore di cui all’articolo 1, lettera A, della decisione 1999/437/CE del Consiglio, in combinato disposto con l’articolo 3 della decisione 2011/350/UE del Consiglio (9).

(11)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato del codice frontiere Schengen,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il modello per la notifica del ripristino temporaneo o della proroga del controllo di frontiera alle frontiere interne, di cui all’articolo 27 del regolamento (UE) 2016/399, è stabilito nell’allegato della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 14 febbraio 2025

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   GU L 77 del 23.3.2016, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/399/oj.

(2)  Regolamento (UE) 2024/1717 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, recante modifica del regolamento (UE) 2016/399 che istituisce un codice dell’Unione relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (GU L, 2024/1717, 20.6.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1717/oj).

(3)  Decisione 2002/192/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta dell’Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell’acquis di Schengen (GU L 64 del 7.3.2002, pag. 20, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2002/192/oj).

(4)   GU L 176 del 10.7.1999, pag. 36, ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/1999/439(1)/oj.

(5)  Decisione 1999/437/CE del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativa a talune modalità di applicazione dell’accordo concluso dal Consiglio dell’Unione europea con la Repubblica d’Islanda e il Regno di Norvegia sull’associazione di questi due Stati all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen (GU L 176 del 10.7.1999, pag. 31, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1999/437/oj).

(6)   GU L 53 del 27.2.2008, pag. 52.

(7)  Decisione 2008/146/CE del Consiglio, del 28 gennaio 2008, relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, dell’accordo tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera, riguardante l’associazione della Confederazione svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen (GU L 53 del 27.2.2008, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2008/146/oj).

(8)   GU L 160 del 18.6.2011, pag. 21.

(9)  Decisione 2011/350/UE del Consiglio, del 7 marzo 2011, sulla conclusione, a nome dell’Unione europea, del protocollo tra l’Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull’adesione del Principato del Liechtenstein all’accordo tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l’associazione della Confederazione svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen, con particolare riguardo alla soppressione dei controlli alle frontiere interne e alla circolazione delle persone (GU L 160 del 18.6.2011, pag. 19, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2011/350/oj).


ALLEGATO

Notifica di ripristino temporaneo o di proroga del controllo di frontiera alle frontiere interne

1.   Notifica presentata da:

Specificare lo o gli Stati membri.

2.   Data della notifica:

Specificare la data di presentazione della notifica.

3.   Data e durata del ripristino o della proroga previsti del controllo di frontiera alle frontiere interne (articolo 27, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) 2016/399):

Specificare la data e la durata. In mancanza di un’indicazione oraria si presume che il ripristino o la proroga entrino in vigore alla mezzanotte (00:00) della prima data del ripristino o della proroga del controllo di frontiera alle frontiere interne.

4.   Estensione del ripristino o della proroga proposti del controllo di frontiera alle frontiere interne, precisando la parte o le parti delle frontiere interne alle quali sarà ripristinato o prorogato il controllo di frontiera (articolo 27, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2016/399):

Specificare la parte o le parti delle frontiere interne, nonché il tipo di frontiera (terrestre, marittima, aerea) in cui il controllo di frontiera sarà ripristinato o prorogato.

5.   Notifica di:

primo ripristino del controllo di frontiera alle frontiere interne (evento imprevedibile) - articolo 25 bis, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/399

proroga del controllo di frontiera alle frontiere interne (evento imprevedibile) - articolo 25 bis, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/399

Periodo o periodi di precedente ripristino del controllo di frontiera alle frontiere interne:

Indicare le date dei precedenti ripristini del controllo di frontiera alle frontiere interne.

primo ripristino del controllo di frontiera alle frontiere interne (evento prevedibile) - articolo 25 bis, paragrafi 4 e 5, del regolamento (UE) 2016/399

proroga del controllo di frontiera alle frontiere interne (evento prevedibile) – articolo 25 bis, paragrafi 4 e 5, del regolamento (UE) 2016/399

Periodo o periodi di precedente ripristino del controllo di frontiera alle frontiere interne:

Indicare le date dei precedenti ripristini del controllo di frontiera alle frontiere interne.

proroga del controllo di frontiera alle frontiere interne oltre due anni per grave situazione eccezionale - articolo 25 bis, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2016/399

Periodo o periodi di precedente ripristino del controllo di frontiera alle frontiere interne:

Indicare le date dei precedenti ripristini del controllo di frontiera alle frontiere interne.

proroga del controllo di frontiera alle frontiere interne oltre due anni e sei mesi per grave situazione eccezionale - articolo 25 bis, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2016/399

Periodo o periodi di precedente ripristino del controllo di frontiera alle frontiere interne:

Indicare le date dei precedenti ripristini del controllo di frontiera alle frontiere interne.

ripristino del controllo di frontiera alle frontiere interne ai sensi di una decisione di esecuzione del Consiglio - articolo 28, paragrafi 1 e 5, del regolamento (UE) 2016/399

NB:

Il mantenimento del ripristino del controllo di frontiera alle frontiere interne non deve essere considerato una proroga se la minaccia grave per l’ordine pubblico o la sicurezza interna su cui esso si basa è diversa dalla minaccia grave che ha motivato il precedente ripristino del controllo di frontiera alla frontiera interna. In tal caso si prega di notificare un primo ripristino e di specificare la natura nuova e diversa della minaccia grave per l’ordine pubblico o la sicurezza interna al punto 7.

6.   Se, in caso di evento prevedibile, la notifica è effettuata meno di quattro settimane prima del ripristino o della proroga previsti del controllo di frontiera alle frontiere interne (articolo 25 bis, paragrafi 4, 5 e 6, del regolamento (UE) 2016/399):

Indicare quando sono divenute note le circostanze che hanno reso necessario il ripristino o la proroga del controllo di frontiera alle frontiere interne.

7.   Tipo di minaccia grave per l’ordine pubblico o la sicurezza interna:

attentati o minacce di tipo terroristico, e minacce apportate da forme gravi di criminalità organizzata.

Specificare e inserire tutti i dati pertinenti relativi agli eventi che costituiscono una minaccia grave.

emergenze di sanità pubblica su vasta scala

Specificare e inserire tutti i dati pertinenti relativi agli eventi che costituiscono una minaccia grave.

situazione eccezionale caratterizzata da spostamenti non autorizzati improvvisi e su vasta scala di cittadini di paesi terzi ai sensi dell’articolo 25, paragrafo 1, lettera c) del regolamento (UE) 2016/399

Specificare e inserire tutti i dati pertinenti relativi agli eventi che costituiscono una minaccia grave.

Includere informazioni riguardanti la natura improvvisa degli spostamenti non autorizzati e su vasta scala, la pressione esercitata sulle risorse e sulle capacità delle autorità competenti, il livello di preparazione delle autorità competenti, il probabile rischio per il funzionamento globale dello spazio senza controllo alle frontiere interne, e gli elementi disponibili derivanti dall’analisi delle informazioni e da tutti i dati disponibili, anche provenienti dalle agenzie dell’Unione competenti.

evento internazionale di ampia portata o alto profilo

Specificare e inserire tutti i dati pertinenti relativi agli eventi che costituiscono una minaccia grave.

altro

Specificare e inserire tutti i dati pertinenti relativi agli eventi che costituiscono una minaccia grave.

8.   Nomi dei valichi di frontiera autorizzati:

Compilare o allegare alla notifica un file separato. Se non viene fornito alcun elenco, spiegarne il motivo.

9.   Misure adottate da altri Stati membri (ove applicabile):

Specificare le misure adottate da altri Stati membri in risposta al ripristino del controllo di frontiera alle frontiere interne.

10.   Valutazione della necessità e della proporzionalità ai sensi dell’articolo 26, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/399:

10.1.

Opportunità della misura - Spiegare in che modo il ripristino del controllo di frontiera alle frontiere interne può rispondere in modo adeguato alla minaccia

 

10.2.

Spiegare perché gli obiettivi perseguiti dal ripristino non possono essere raggiunti attraverso:

il ricorso a misure alternative, come verifiche proporzionate svolte nel contesto di controlli all’interno del territorio come previsto all’articolo 23, lettera a), del regolamento (UE) 2016/399;

il ricorso alla procedura di cui all’articolo 23 bis del regolamento (UE) 2016/399;

altre forme di cooperazione di polizia previste dal diritto dell’Unione;

misure comuni in materia di restrizioni temporanee di viaggio verso gli Stati membri di cui all’articolo 21 bis, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/399.

10.3.

Probabile impatto sulla circolazione delle persone all’interno dello spazio senza controllo alle frontiere interne e sul funzionamento delle regioni transfrontaliere

Includere una panoramica delle misure di attenuazione previste per limitare le ripercussioni sulla libera circolazione delle persone e sul funzionamento delle regioni transfrontaliere, in particolare in relazione agli operatori economici e ai lavoratori frontalieri, ai tempi di attesa e alla congestione stradale.

Indicare quali regioni transfrontaliere, notificate a norma dell’articolo 42 ter del regolamento (UE) 2016/399, sono interessate dal ripristino del controllo alle frontiere interne.

10.4.

Se la minaccia grave consiste in spostamenti non autorizzati improvvisi e su vasta scala (articolo 25, paragrafo 1, lettera c), e articolo 27, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/399):

Fornire una valutazione del rischio e informazioni sugli spostamenti non autorizzati improvvisi e su vasta scala, comprese le informazioni pervenute dalle agenzie dell’Unione, e l’analisi dei dati dei pertinenti sistemi di informazione.

Includere dati quantitativi e qualitativi, tra cui ad esempio il numero di domande di protezione internazionale e di spostamenti non autorizzati, nonché informazioni riguardanti la natura improvvisa degli spostamenti non autorizzati e su vasta scala, la pressione esercitata sulle risorse e sulle capacità delle autorità competenti, il livello di preparazione delle autorità competenti e il probabile rischio per il funzionamento globale dello spazio senza controllo alle frontiere interne.

10.5.

Parere della Commissione e processo di consultazione (ove applicabile)

Specificare:

quali misure sono state adottate in risposta al parere o ai pareri formulati dalla Commissione a norma dell’articolo 27 bis, paragrafo 2 o paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/399;

quali misure sono state adottate in risposta all’esito di un processo di consultazione stabilito a norma dell’articolo 27 bis, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/399.

11.   Caso in cui la notifica riguardi una proroga del controllo di frontiera alle frontiere interne oltre i sei mesi a norma dell’articolo 25 bis, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2016/399 (articolo 27, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/399):

11.1.

Valutazione della necessità e della proporzionalità sulla base dei criteri stabiliti all’articolo 26, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/399

Compilare il punto 10, tenendo conto della precedente valutazione della necessità e della proporzionalità e dell’evoluzione della minaccia grave dal ripristino del controllo di frontiera alle frontiere interne.

11.2.

Portata ed evoluzione prevista della minaccia grave

Approfondire gli aspetti della portata e dell’evoluzione prevista della minaccia grave, in particolare:

indicare quanto a lungo si prevede che la minaccia grave possa perdurare;

indicare quali potrebbero essere le sezioni di frontiera interna interessate;

fornire informazioni sulle misure di coordinamento decise con altri Stati membri coinvolti anche solo potenzialmente dal controllo di frontiera alle frontiere interne.

12.   Caso in cui la notifica riguardi una proroga del controllo di frontiera alle frontiere interne oltre i due anni per grave situazione eccezionale (articolo 25 bis, paragrafo 6, del regolamento (UE)2016/399):

12.1.

Valutazione della necessità e della proporzionalità sulla base dei criteri stabiliti all’articolo 26, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/399

Compilare il punto 11.

12.2.

Misure adottate in risposta a un parere della Commissione formulato a norma dell’articolo 25 bis, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2016/399 (ove applicabile)

 

12.3.

Misure adottate in risposta a un processo di consultazione avviato a norma dell’articolo 25 bis, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2016/399 (ove applicabile)

 

12.4.

Motivazione del perdurare della minaccia per l’ordine pubblico o la sicurezza interna

 

12.5.

Spiegazione dei motivi per i quali le misure alternative sono inefficaci

 

12.6.

Presentazione delle misure di attenuazione

 

12.7.

Ove applicabile: presentazione dei mezzi, delle azioni, delle condizioni e del calendario per la revoca del controllo di frontiera alle frontiere interne

 

13.   Informazioni complementari (facoltativo):

Ad esempio:

dettagli della cooperazione strategica e operativa con altri Stati membri

dettagli sul ricorso alle misure alternative (articolo 23 del regolamento (UE) 2016/399)

applicazione o meno della procedura di cui all’articolo 23 bis del regolamento (UE) 2016/399 al momento del ripristino del controllo di frontiera alle frontiere interne

iniziative di cooperazione bilaterale o regionale, anche con paesi terzi

14.   Esclusione di informazioni per motivi di pubblica sicurezza (articolo 27, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2016/399):

Indicare se è stata esclusa la comunicazione di alcune informazioni per motivi di pubblica sicurezza, nella misura in cui tali motivi di pubblica sicurezza lo consentano, tenuto conto della riservatezza di indagini in corso.

Indicare se alcune delle informazioni notificate, in tutto o in parte, sono classificate a norma del diritto nazionale.

15.   Riservatezza delle informazioni (articolo 35 del regolamento (UE) 2016/399):

Indicare se alcune delle informazioni notificate devono rimanere riservate e precisare quali.


ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2025/315/oj

ISSN 1977-0707 (electronic edition)


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