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Document 32025D0315
Commission Implementing Decision (EU) 2025/315 of 14 February 2025 establishing a template for the notification of the temporary reintroduction or prolongation of border control at internal borders
Decisione di esecuzione (UE) 2025/315 della Commissione, del 14 febbraio 2025, che stabilisce un modello per la notifica del ripristino temporaneo o della proroga del controllo di frontiera alle frontiere interne
Decisione di esecuzione (UE) 2025/315 della Commissione, del 14 febbraio 2025, che stabilisce un modello per la notifica del ripristino temporaneo o della proroga del controllo di frontiera alle frontiere interne
C/2025/902
GU L, 2025/315, 17.2.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2025/315/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
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Gazzetta ufficiale |
IT Serie L |
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2025/315 |
17.2.2025 |
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2025/315 DELLA COMMISSIONE
del 14 febbraio 2025
che stabilisce un modello per la notifica del ripristino temporaneo o della proroga del controllo di frontiera alle frontiere interne
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, che istituisce un codice unionale relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen) (1), in particolare l’articolo 27, paragrafo 6,
considerando quanto segue:
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(1) |
Una delle principali conquiste dell’Unione è la creazione di uno spazio senza frontiere interne in cui le persone possono circolare liberamente. Il ripristino del controllo di frontiera alle frontiere interne dovrebbe pertanto rimanere un’eccezione e dovrebbe essere solo una misura di extrema ratio. |
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(2) |
Ai sensi del regolamento (UE) 2016/399, qualunque decisione di ripristino di tale controllo di frontiera deve essere debitamente notificata dagli Stati membri alla Commissione, al Parlamento e al Consiglio. |
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(3) |
La Commissione deve adottare un atto di esecuzione per stabilire un modello per le notifiche, da parte degli Stati membri, del ripristino o della proroga del controllo di frontiera alle frontiere interne. |
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(4) |
Il modello dovrebbe includere tutti gli elementi che gli Stati membri sono tenuti a fornire a norma del regolamento (UE) 2016/399 per consentire alla Commissione di valutare l’osservanza dei criteri e delle condizioni per il ripristino temporaneo del controllo di frontiera alle frontiere interne. |
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(5) |
A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato sul funzionamento dell’Unione europea, la Danimarca non ha partecipato all’adozione del regolamento (UE) 2024/1717 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) recante modifica del regolamento (UE) 2016/399, non è da esso vincolata né è soggetta alla sua applicazione. Tuttavia, dato che il regolamento (UE) 2024/1717 si basa sull’acquis di Schengen, il 19 novembre 2024 la Danimarca ha notificato, a norma dell’articolo 4 di detto protocollo, la decisione di recepirlo nel proprio diritto interno. La Danimarca è pertanto tenuta ad attuare la presente decisione in virtù del diritto internazionale. |
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(6) |
La presente decisione non costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen a cui l’Irlanda partecipa a norma della decisione 2002/192/CE del Consiglio (3); l’Irlanda non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da essa vincolata né è soggetta alla sua applicazione. |
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(7) |
Per quanto concerne Cipro, la presente decisione costituisce un atto basato sull’acquis di Schengen o ad esso altrimenti connesso ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2, dell’atto di adesione del 2003. |
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(8) |
Per quanto riguarda l’Islanda e la Norvegia, la presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen ai sensi dell’accordo concluso dal Consiglio dell’Unione europea con la Repubblica d’Islanda e il Regno di Norvegia sulla loro associazione all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen (4) che rientrano nel settore di cui all’articolo 1, lettera A, della decisione 1999/437/CE del Consiglio (5). |
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(9) |
Per quanto riguarda la Svizzera, la presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen ai sensi dell’accordo tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l’associazione di quest’ultima all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen (6) che rientrano nel settore di cui all’articolo 1, lettera A, della decisione 1999/437/CE, in combinato disposto con l’articolo 3 della decisione 2008/146/CE del Consiglio (7). |
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(10) |
Per quanto riguarda il Liechtenstein, la presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen ai sensi del protocollo tra l’Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull’adesione del Principato del Liechtenstein all’accordo tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l’associazione della Confederazione svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen (8) che rientrano nel settore di cui all’articolo 1, lettera A, della decisione 1999/437/CE del Consiglio, in combinato disposto con l’articolo 3 della decisione 2011/350/UE del Consiglio (9). |
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(11) |
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato del codice frontiere Schengen, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Il modello per la notifica del ripristino temporaneo o della proroga del controllo di frontiera alle frontiere interne, di cui all’articolo 27 del regolamento (UE) 2016/399, è stabilito nell’allegato della presente decisione.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 14 febbraio 2025
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 77 del 23.3.2016, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/399/oj.
(2) Regolamento (UE) 2024/1717 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, recante modifica del regolamento (UE) 2016/399 che istituisce un codice dell’Unione relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (GU L, 2024/1717, 20.6.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1717/oj).
(3) Decisione 2002/192/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta dell’Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell’acquis di Schengen (GU L 64 del 7.3.2002, pag. 20, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2002/192/oj).
(4) GU L 176 del 10.7.1999, pag. 36, ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/1999/439(1)/oj.
(5) Decisione 1999/437/CE del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativa a talune modalità di applicazione dell’accordo concluso dal Consiglio dell’Unione europea con la Repubblica d’Islanda e il Regno di Norvegia sull’associazione di questi due Stati all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen (GU L 176 del 10.7.1999, pag. 31, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1999/437/oj).
(6) GU L 53 del 27.2.2008, pag. 52.
(7) Decisione 2008/146/CE del Consiglio, del 28 gennaio 2008, relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, dell’accordo tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera, riguardante l’associazione della Confederazione svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen (GU L 53 del 27.2.2008, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2008/146/oj).
(8) GU L 160 del 18.6.2011, pag. 21.
(9) Decisione 2011/350/UE del Consiglio, del 7 marzo 2011, sulla conclusione, a nome dell’Unione europea, del protocollo tra l’Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull’adesione del Principato del Liechtenstein all’accordo tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l’associazione della Confederazione svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen, con particolare riguardo alla soppressione dei controlli alle frontiere interne e alla circolazione delle persone (GU L 160 del 18.6.2011, pag. 19, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2011/350/oj).
ALLEGATO
Notifica di ripristino temporaneo o di proroga del controllo di frontiera alle frontiere interne
1. Notifica presentata da:
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Specificare lo o gli Stati membri. |
2. Data della notifica:
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Specificare la data di presentazione della notifica. |
3. Data e durata del ripristino o della proroga previsti del controllo di frontiera alle frontiere interne (articolo 27, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) 2016/399):
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Specificare la data e la durata. In mancanza di un’indicazione oraria si presume che il ripristino o la proroga entrino in vigore alla mezzanotte (00:00) della prima data del ripristino o della proroga del controllo di frontiera alle frontiere interne. |
4. Estensione del ripristino o della proroga proposti del controllo di frontiera alle frontiere interne, precisando la parte o le parti delle frontiere interne alle quali sarà ripristinato o prorogato il controllo di frontiera (articolo 27, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2016/399):
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Specificare la parte o le parti delle frontiere interne, nonché il tipo di frontiera (terrestre, marittima, aerea) in cui il controllo di frontiera sarà ripristinato o prorogato. |
5. Notifica di:
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☐ |
primo ripristino del controllo di frontiera alle frontiere interne (evento imprevedibile) - articolo 25 bis, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/399 |
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☐ |
proroga del controllo di frontiera alle frontiere interne (evento imprevedibile) - articolo 25 bis, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/399 Periodo o periodi di precedente ripristino del controllo di frontiera alle frontiere interne:
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☐ |
primo ripristino del controllo di frontiera alle frontiere interne (evento prevedibile) - articolo 25 bis, paragrafi 4 e 5, del regolamento (UE) 2016/399 |
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☐ |
proroga del controllo di frontiera alle frontiere interne (evento prevedibile) – articolo 25 bis, paragrafi 4 e 5, del regolamento (UE) 2016/399 Periodo o periodi di precedente ripristino del controllo di frontiera alle frontiere interne:
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☐ |
proroga del controllo di frontiera alle frontiere interne oltre due anni per grave situazione eccezionale - articolo 25 bis, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2016/399 Periodo o periodi di precedente ripristino del controllo di frontiera alle frontiere interne:
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☐ |
proroga del controllo di frontiera alle frontiere interne oltre due anni e sei mesi per grave situazione eccezionale - articolo 25 bis, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2016/399 Periodo o periodi di precedente ripristino del controllo di frontiera alle frontiere interne:
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☐ |
ripristino del controllo di frontiera alle frontiere interne ai sensi di una decisione di esecuzione del Consiglio - articolo 28, paragrafi 1 e 5, del regolamento (UE) 2016/399 |
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NB: |
Il mantenimento del ripristino del controllo di frontiera alle frontiere interne non deve essere considerato una proroga se la minaccia grave per l’ordine pubblico o la sicurezza interna su cui esso si basa è diversa dalla minaccia grave che ha motivato il precedente ripristino del controllo di frontiera alla frontiera interna. In tal caso si prega di notificare un primo ripristino e di specificare la natura nuova e diversa della minaccia grave per l’ordine pubblico o la sicurezza interna al punto 7. |
6. Se, in caso di evento prevedibile, la notifica è effettuata meno di quattro settimane prima del ripristino o della proroga previsti del controllo di frontiera alle frontiere interne (articolo 25 bis, paragrafi 4, 5 e 6, del regolamento (UE) 2016/399):
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Indicare quando sono divenute note le circostanze che hanno reso necessario il ripristino o la proroga del controllo di frontiera alle frontiere interne. |
7. Tipo di minaccia grave per l’ordine pubblico o la sicurezza interna:
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☐ |
attentati o minacce di tipo terroristico, e minacce apportate da forme gravi di criminalità organizzata.
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☐ |
emergenze di sanità pubblica su vasta scala
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☐ |
situazione eccezionale caratterizzata da spostamenti non autorizzati improvvisi e su vasta scala di cittadini di paesi terzi ai sensi dell’articolo 25, paragrafo 1, lettera c) del regolamento (UE) 2016/399
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☐ |
evento internazionale di ampia portata o alto profilo
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☐ |
altro
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8. Nomi dei valichi di frontiera autorizzati:
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Compilare o allegare alla notifica un file separato. Se non viene fornito alcun elenco, spiegarne il motivo. |
9. Misure adottate da altri Stati membri (ove applicabile):
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Specificare le misure adottate da altri Stati membri in risposta al ripristino del controllo di frontiera alle frontiere interne. |
10. Valutazione della necessità e della proporzionalità ai sensi dell’articolo 26, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/399:
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11. Caso in cui la notifica riguardi una proroga del controllo di frontiera alle frontiere interne oltre i sei mesi a norma dell’articolo 25 bis, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2016/399 (articolo 27, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/399):
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12. Caso in cui la notifica riguardi una proroga del controllo di frontiera alle frontiere interne oltre i due anni per grave situazione eccezionale (articolo 25 bis, paragrafo 6, del regolamento (UE)2016/399):
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13. Informazioni complementari (facoltativo):
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Ad esempio:
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14. Esclusione di informazioni per motivi di pubblica sicurezza (articolo 27, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2016/399):
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Indicare se è stata esclusa la comunicazione di alcune informazioni per motivi di pubblica sicurezza, nella misura in cui tali motivi di pubblica sicurezza lo consentano, tenuto conto della riservatezza di indagini in corso. Indicare se alcune delle informazioni notificate, in tutto o in parte, sono classificate a norma del diritto nazionale. |
15. Riservatezza delle informazioni (articolo 35 del regolamento (UE) 2016/399):
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Indicare se alcune delle informazioni notificate devono rimanere riservate e precisare quali. |
ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2025/315/oj
ISSN 1977-0707 (electronic edition)