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Document 32024R2995

Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2995 della Commissione, del 29 novembre 2024, che definisce la traiettoria di riempimento con obiettivi intermedi per il 2025 per ciascuno Stato membro dotato di impianti di stoccaggio sotterraneo del gas ubicati nel suo territorio e direttamente interconnessi alla sua area di mercato

C/2024/8352

GU L, 2024/2995, 3.12.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/2995/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/2995/oj

European flag

Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea

IT

Serie L


2024/2995

3.12.2024

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2024/2995 DELLA COMMISSIONE

del 29 novembre 2024

che definisce la traiettoria di riempimento con obiettivi intermedi per il 2025 per ciascuno Stato membro dotato di impianti di stoccaggio sotterraneo del gas ubicati nel suo territorio e direttamente interconnessi alla sua area di mercato

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2017/1938 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2017, concernente misure volte a garantire la sicurezza dell’approvvigionamento di gas e che abroga il regolamento (UE) n. 994/2010 (1), in particolare l’articolo 6 bis, paragrafo 7, terzo comma,

considerando quanto segue:

(1)

A seguito dell’aggressione militare russa nei confronti dell’Ucraina e di fronte alla possibilità di un’interruzione prolungata o addirittura di un arresto delle forniture di gas dalla Russia, l’Unione europea ha intrapreso iniziative per essere più preparata a tale eventualità al fine di proteggere i suoi cittadini e la sua economia.

(2)

In tale contesto, per garantire il riempimento degli impianti di stoccaggio sotterraneo del gas degli Stati membri per la stagione invernale 2022-2023 e oltre, è stato adottato il regolamento (UE) 2022/1032 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) che modifica il regolamento (UE) 2017/1938.

(3)

Per il 2023 e gli anni successivi, l’articolo 6 bis, paragrafo 7, primo comma, del regolamento (UE) 2017/1938 stabilisce che ciascuno Stato membro che dispone di impianti di stoccaggio sotterraneo del gas presenti alla Commissione, entro il 15 settembre dell’anno precedente, un progetto di traiettoria di riempimento in forma aggregata, corredato degli obiettivi intermedi per febbraio, maggio, luglio e settembre, comprese informazioni tecniche, per tali impianti ubicati nel suo territorio e direttamente interconnessi alla sua area di mercato. La traiettoria di riempimento e i rispettivi obiettivi intermedi si basano sul tasso di riempimento medio dei cinque anni precedenti.

(4)

L’articolo 6 bis, paragrafo 7, terzo comma, del regolamento (UE) 2017/1938 stabilisce che, sulla base delle informazioni tecniche fornite da ciascuno Stato membro e tenendo conto della valutazione del gruppo di coordinamento del gas (GCG), la Commissione adotta atti di esecuzione che fissano la traiettoria di riempimento per ciascuno Stato membro entro il 15 novembre dell’anno precedente conformemente alla procedura d’esame di cui all’articolo 18 bis, paragrafo 2, del suddetto regolamento. La Commissione è assistita dal comitato di comitatologia di cui all’articolo 18 bis, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/1938, il «comitato per lo stoccaggio del gas».

(5)

Entro il 15 novembre 2024 la Commissione è dunque chiamata ad adottare atti di esecuzione per stabilire la traiettoria di riempimento per il 2025 per ciascuno Stato membro che dispone di impianti di stoccaggio sotterraneo del gas. Considerati i tempi serrati per l’adozione di tali atti di esecuzione, è opportuno adottare un unico atto di esecuzione per tutti gli Stati membri interessati.

(6)

Alla luce dell’elevato livello di incertezza che caratterizza la situazione generale della sicurezza dell’approvvigionamento di gas e dell’evoluzione della domanda e dell’offerta di gas nell’Unione e nei singoli Stati membri, dei diversi scenari di consumo a seconda delle temperature invernali e della portata delle misure di riduzione volontaria della domanda attuate dagli Stati membri conformemente alla raccomandazione del Consiglio sulla proroga delle misure coordinate di riduzione della domanda di gas (C/2024/2476) (3), le traiettorie di riempimento stabilite nel presente regolamento di esecuzione prevedono obiettivi intermedi minimi tecnicamente realizzabili che consentono agli Stati membri di raggiungere l’obiettivo di riempimento del 90 % entro il 1o novembre 2025.

(7)

Le traiettorie di riempimento dovrebbero tenere conto, per quanto possibile, di quelle presentate dagli Stati membri e del tasso medio di riempimento degli Stati membri nei cinque anni precedenti. La fattibilità tecnica degli obiettivi intermedi stabiliti nel presente regolamento di esecuzione dovrebbe tenere conto anche della curva aggregata della capacità di iniezione dei siti di stoccaggio di ciascuno Stato membro. Tali obiettivi dovrebbero essere fissati in modo da garantire la sicurezza dell’approvvigionamento di gas a livello dell’Unione, evitando nel contempo oneri inutili per gli Stati membri, i partecipanti al mercato del gas, i gestori dei sistemi di stoccaggio o i clienti e senza distorcere indebitamente la concorrenza tra impianti di stoccaggio ubicati in Stati membri confinanti. Gli obiettivi di riempimento dovrebbero anche essere fissati in modo che perseguirli non produca effetti distorsivi sul buon funzionamento del mercato interno del gas, compresi i mercati degli strumenti derivati sul gas.

(8)

Gli obiettivi intermedi per il 1o febbraio e il 1o maggio 2025 sono importanti per la sicurezza dell’approvvigionamento nel 2025, anche in previsione dello scadere dell’accordo di transito del gas attraverso l’Ucraina il 1o gennaio 2025. Fissando l’obiettivo di febbraio a una media minima del 50 % circa per l’Unione si mira a rafforzare la sicurezza dell’approvvigionamento di gas garantendo la disponibilità di grandi volumi negli impianti di stoccaggio a dicembre 2024 e gennaio 2025, quando la domanda di gas è elevata. Si tratterà di una precauzione particolarmente importante se l’inverno 2024-2025 dovesse rivelarsi più freddo della media. Tuttavia, tenuto conto delle prospettive di approvvigionamento per l’inverno di ENTSOG, gli Stati membri dovrebbero adoperarsi per raggiungere collettivamente un livello di riempimento del 55 % della capacità degli impianti di stoccaggio sotterraneo del gas nell’Unione al fine di evitare il deteriorarsi della sicurezza dell’approvvigionamento di gas nell’Unione. Un obiettivo intermedio minimo a livello dell’UE del 30 % circa al 1o maggio 2025 è ritenuto sufficiente a raggiungere l’obiettivo di novembre del 90 %, concedendo al contempo flessibilità di mercato ai siti di stoccaggio. Ciononostante, in caso di domanda più elevata e/o offerta ridotta durante l’estate 2025, gli Stati membri dovrebbero adoperarsi per raggiungere collettivamente un livello di riempimento del 45 %, così da rafforzare la sicurezza dell’approvvigionamento facilitando il riempimento dei siti di stoccaggio al 1o novembre 2025. In linea con il regolamento (UE) 2017/1938, si ritiene che i livelli di riempimento che si attestano fino a cinque punti percentuali al di sotto dell’obiettivo rispettino gli obiettivi del suddetto regolamento. Se il livello di riempimento di uno Stato membro fosse inferiore di oltre cinque punti percentuali rispetto al livello della sua traiettoria di riempimento, l’autorità competente dovrebbe adottare immediatamente misure efficaci per aumentarlo. Gli Stati membri dovrebbero informare la Commissione e il GCG in merito a tali misure.

(9)

Le traiettorie di riempimento presentate dagli Stati membri possono essere tra loro diverse in quanto riflettono situazioni specifiche nei vari paesi. Inoltre, gli obiettivi di stoccaggio al 1o maggio sono generalmente inferiori a quelli previsti per il 1o febbraio, in quanto i prelievi dallo stoccaggio sono legati alla domanda di riscaldamento e i livelli di stoccaggio raggiungono il loro minimo nell’UE intorno al mese di aprile di ogni anno.

(10)

Per gli Stati membri che rientrano nell’ambito di applicazione dell’articolo 6 bis, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/1938, l’obiettivo di riempimento dovrebbe essere ridotto del volume fornito a paesi terzi durante il periodo di riferimento dal 2016 al 2021 se il volume medio fornito è stato superiore a 15 TWh all’anno durante il periodo di prelievo dallo stoccaggio del gas (ottobre-aprile).

(11)

Gli Stati membri dovrebbero raggiungere l’obiettivo di riempimento del 90 % della capacità dei propri impianti di stoccaggio di cui all’articolo 6 bis, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/1938. Nel riempire gli impianti, alla luce delle sfide che si profilano durante la stagione di riempimento nel 2025, gli Stati membri dovrebbero sfruttare al meglio tutti gli strumenti di coordinamento disponibili a livello dell’UE. Il ricorso all’aggregazione della domanda e al meccanismo di acquisto in comune del gas naturale può contribuire a un miglior coordinamento del riempimento degli impianti.

(12)

Le traiettorie di riempimento tengono inoltre conto della valutazione del GCG, che è stato consultato in occasione della riunione del 3 ottobre 2024.

(13)

Il presente regolamento riguarda le traiettorie di stoccaggio degli Stati membri dotati di impianti di stoccaggio sotterraneo del gas, mentre l’articolo 6 quater del regolamento (UE) 2017/1938 stabilisce altri obblighi per gli Stati membri che ne sono privi.

(14)

Considerata la necessità di definire le traiettorie di riempimento per il 2025 entro il 15 novembre 2024, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

(15)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per lo stoccaggio del gas,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Traiettorie di riempimento per il 2025

Le traiettorie di riempimento con obiettivi intermedi per il 2025 per gli Stati membri dotati di impianti di stoccaggio sotterraneo ubicati nel loro territorio e direttamente interconnessi alla loro area di mercato sono stabilite nell’allegato.

Articolo 2

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 novembre 2024

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   GU L 280 del 28.10.2017, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2017/1938/oj.

(2)  Regolamento (UE) 2022/1032 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 giugno 2022, che modifica i regolamenti (UE) 2017/1938 e (CE) n. 715/2009 per quanto riguarda lo stoccaggio del gas (GU L 173 del 30.6.2022, pag. 17, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2022/1032/oj).

(3)  Raccomandazione del Consiglio, del 25 marzo 2024, sulla proroga delle misure coordinate di riduzione della domanda di gas (C/2024/2476) (GU C, C/2024/2476, 27.3.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/2476/oj).


ALLEGATO

Traiettoria di riempimento con obiettivi intermedi per il 2025 per gli Stati membri dotati di impianti di stoccaggio sotterraneo del gas  (1)

Stato membro

Obiettivo intermedio al 1o febbraio

Obiettivo intermedio al 1o maggio

Obiettivo intermedio al 1o luglio

Obiettivo intermedio al 1o settembre

Obiettivo di riempimento al 1o novembre (2)

AT

64  %

52  %

66  %

77  %

90  %

BE

30  %

5  %

40  %

78  %

90  %

BG

55  %

36  %

57  %

77  %

90  %

CZ

40  %

25  %

30  %

60  %

90  %

DE

45  %

10  %

30  %

65  %

90  %

DK

45  %

40  %

60  %

75  %

90  %

ES

58  %

53  %

64  %

80  %

90  %

FR

41  %

11  %

39  %

81  %

90  %

HR

46  %

29  %

51  %

83  %

90  %

HU

59  %

38  %

61  %

84  %

90  %

IT

55  %

45  %

54  %

72  %

90  %

LV

45  %

41  %

63  %

90  %

90  %

NL

47  %

39  %

57  %

72  %

90  %

PL

50  %

35  %

60  %

80  %

90  %

PT

70  %

70  %

80  %

80  %

90  %

RO

41  %

42  %

63  %

84  %

90  %

SE

53  %

5  %

5  %

5  %

90  %

SK

45  %

20  %

29  %

74  %

90  %


(1)  L’allegato è soggetto agli obblighi proporzionali di ciascuno Stato membro a norma del regolamento (UE) 2017/1938, in particolare gli articoli 6 bis, 6 ter e 6 quater. Per gli Stati membri che rientrano nell’ambito di applicazione dell’articolo 6 bis, paragrafo 2, l’obiettivo intermedio proporzionale è calcolato moltiplicando il valore indicato nella tabella per il limite del 35 % e dividendo il risultato per il 90 %.

(2)  Cfr. articolo 6 bis, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1938.


ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/2995/oj

ISSN 1977-0707 (electronic edition)


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